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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 04/03/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 04/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
PASCA GIORGIO , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA resistente
oggetto: rilascio DURC
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Con ricorso depositato il 05/12/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata ha concluso per la condanna di al rilascio del Durc regolare, CP_1 per le motivazioni ivi diffusamente dedotte. Si è costituita in giudizio l' concludendo per il rigetto del CP_1 ricorso perché inammissibile. All'odierna udienza parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite. ha accettato la CP_1 rinuncia con compensazione delle spese di lite. Il giudice ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale.
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Giova rammentare che ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c., “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione… …”. La rinuncia agli atti del giudizio consiste nella espressa dichiarazione del ricorrente di voler porre fine al processo senza pervenire ad una pronuncia di merito, volontà che nella fattispecie in esame si desume chiaramente dalle dichiarazioni espresse da entrambe le parti di volere abbandonare il giudizio, non intendendo più procedere. Dette rinunce sono state espressamente accettate dalle parti ritualmente costituite. Quanto alle spese del presente giudizio, occorre rilevare che il comma 4 del citato art. 306 c.p.c. ha previsto un criterio di imputazione automatico a carico del rinunciante, salvo un diverso accordo delle parti, nella fattispecie concreta sussistente, stante le rispettive rinunce e la richiesta concorde di compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 05.12.2024 da nei confronti della , così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese legali. Brindisi, 04/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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