TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5803/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5803/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. TURANO FRANCESCA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 24/12/2024, come segue: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso di lei e attribuzione alla stessa Per_1 dell'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. (salute, educazione, istruzione, residenza abituale); 3) nulla disporre in merito alle frequentazioni padre-figlia, nel rispetto del desiderio espresso dalla minore;
4) disporre l'assegnazione della casa familiare condotta in
1 locazione alla signora 5) disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei figli Pt_1 CP_1
e mediante il versamento di un assegno mensile da quantificarsi in € 700,00= Per_2 Per_1
(€ 350,00 per figlio) o nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia in data 14.07.2016; 6) con vittoria di spese e competenze professionali oltre Iva e C.p.A. e 15% forfetario come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/5/2023, parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 1/2/2003 in India con il resistente, unione dalla quale sono nati i figli (n. 14/2/2004) Per_3
e (n. 7/8/2008). Per_1
Ha rappresentato che l'affectio coniugalis è venuta meno a causa degli agiti violenti del marito, il quale era solito “rientrare in casa ubriaco […] e aggredire verbalmente e in più occasioni anche fisicamente moglie e figli” (cfr. ricorso introduttivo).
Il resistente, inoltre, ha cessato di corrispondere il contributo al mantenimento in favore della famiglia a fronte del reperimento di un'attività lavorativa da parte della ricorrente. Nel marzo 2023, dopo aver rassegnato le dimissioni dal lavoro, si è infine definitivamente allontanato dalla casa coniugale per fare rientro nel Paese d'origine.
La sig.ra ha allegato di versare in una condizione economica precaria, ulteriormente aggravata Pt_1 dal copioso debito maturato dal marito in conseguenza del protratto mancato versamento del canone di locazione dell'alloggio Aler assegnatogli.
Anche durante la sua assenza, il sig. ha continuato a minacciare la ricorrente per farla desistere CP_1 dalla prosecuzione del giudizio di separazione, ragione per cui quest'ultima ha sporto denuncia nei suoi riguardi (cfr. doc. 6).
La ricorrente ha quindi chiesto: i) la pronuncia della separazione, ii) l'affidamento esclusivo cd.
“rafforzato” della minore alla madre con collocamento presso la stessa, iii) l'assegnazione Per_1 della casa coniugale alla ricorrente e iv) disporre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento di un contributo pari a complessivi € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria del 26/10/2023 la ricorrente ha rappresentato che il marito, rientrato in Italia nel giugno
2023, ha risolto i contratti di fornitura delle utenze della casa famigliare, presentando altresì domanda di cessazione del contratto di assegnazione dell'alloggio Aler;
ha altresì perseguito nella sua condotta molesta in danno alla moglie danneggiando finanche la sua autovettura.
Quanto alla capacità reddituale del resistente, dalla lista dei movimenti del conto corrente cointestato è emerso che quest'ultimo ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa ad agosto 2023 percependo un reddito pari a circa € 1.400,00/mese.
Disposta la rinnovazione della notifica e dichiarata la contumacia del convenuto non comparso, all'udienza del 12/3/2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- affida la figlia minorenne (n. Per_1
7/8/2008) in via esclusiva alla madre con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse ex art. 337 quater c. 3 c.c.; - assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Brescia, via Foro Boario, n. 3, affinché la abiti con i figli;
- dispone che le visite padre-figlia possano riprendere con gradualità e previa intermediazione, laddove il resistente dovesse ricomparire nella vita della minore, dei Servizi sociali;
- con decorrenza
2 dalla data della domanda, pone a carico del resistente un assegno periodico di € 500,00 (i.e. € 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, da corrispondere entro il giorno 10 di ciascun mese - richiede all'Agenzia delle Entrate di Brescia di trasmettere presso questo Tribunale le ultime tre dichiarazioni dei redditi o CU del sig. nato a [...] il [...], residente CP_1 in Brescia (BS), Via Foro Boario n. 3, C.F. ”. C.F._2
All'udienza del 15/10/2024 la ricorrente ha precisato che il figlio maggiore ha cessato di svolgere attività lavorativa per iscriversi all'università, chiedendo pertanto l'incremento del contributo al mantenimento. Si è quindi proceduto all'audizione della figlia minore, all'esito della quale è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per decisione.
***
1. Sulla domanda di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale va pronunciata allorché si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate dal 12/3/2024, sebbene parte ricorrente abbia dato atto che la convivenza fosse di fatto già cessata nell'anno 2023, a causa del rientro del marito in India, e parte resistente non abbia inteso prendere parte al giudizio.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sull'affidamento della minore e sull'assegnazione della casa coniugale
La ricorrente ha chiesto la conferma del modulo di affidamento esclusivo cd. “rafforzato”.
Sul punto giova premettere che la giurisprudenza ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 21425/2022).
Ebbene, parte ricorrente ha allegato che il resistente ha assunto condotte violente, ha negato la propria assistenza morale e materiale alla famiglia a far data dal reperimento di un'attività lavorativa da parte della sig.ra (i.e. anno 2022) e da ultimo ha abbandonato il tetto coniugale senza più dare notizia Pt_1 di sé e senza provvedere in alcun modo alle esigenze della prole.
Tali circostanze hanno trovato riscontro in occasione dell'audizione di la quale, sentita Per_1 all'udienza del 15/10/2024, ha dichiarato: “quando è andato via all'improvviso io mi sono sentita più tranquilla perché con lui eravamo solo più in pericolo, senza di lui siamo sereni […]. Il mio desiderio è solo che le cose rimangano così come sono senza PA e con un po' di tranquillità e di serenità […]. È sempre stato aggressivo anche con noi, ci siamo rivolti spesso alle forze dell'ordine; alternava periodi di tranquillità a periodi di aggressività”.
Alla luce di ciò risulta evidente che il resistente, allo stato, non è idoneo a espletare le proprie funzioni genitoriali.
3 Sarebbe quindi irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà anche pratiche e logistiche (risulta infatti che il sig. ha fatto nuovamente ritorno in India – cfr. note scritte del 24/1/2025), attribuire le CP_1 decisioni di maggior importanza nell'interesse della minore ad entrambi i genitori.
Tanto basta, a parere del Collegio, per accogliere la richiesta di affido esclusivo cd. rafforzato svolta dalla ricorrente tenuto conto dell'atteggiamento di protratto disinteresse paterno che esclude, almeno allo stato, la possibilità di un suo fattivo coinvolgimento nell'assunzione delle scelte fondamentali nei riguardi del minore (Cass. Civ. Sez. 1, n. 21425/2022).
In questo senso depone anche il contegno processuale del resistente il quale, ancorché regolarmente notiziato della pendenza del giudizio, non ha inteso costituirsi e fornire la propria versione dei fatti.
Al riguardo, non appare inutile rammentare che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non assume carattere neutrale, bensì costituisce di per sé indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può rivestire valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Va da sé che la minore resterà collocata presso la madre alla quale viene pertanto assegnata la casa coniugale.
3. Sulle visite padre-figlia
Tenuto conto dell'età della figlia minore (ormai sedicenne), del lungo intervallo di tempo intercorso dall'ultimo incontro con il padre, oltreché della inequivoca volontà dalla stessa manifestata (i.e. “io non ho alcuna voglia di riallacciare i rapporti con lui” – cfr. verbale d'udienza del 15/10/2024), si reputa congruo disporre che, ove il resistente manifestasse la fattiva volontà di vedere la figlia e previa disponibilità di quest'ultima, gli incontri avverranno con l'intermediazione dei Servizi sociali.
4. Sul mantenimento della prole
Parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 700,00/mese (i.e. € 350,00 cadauno).
Al riguardo, giova premettere che il figlio primogenito ha prestato attività lavorativa per Per_3 un breve periodo (dall'8/8/2023 al 6/10/2024), iscrivendosi poi all'università (cfr. doc. 16 e 18 - note scritte del 24/12/2024). Per quanto sopra non può ritenersi che questi, anche in considerazione della giovane età, abbia raggiunto l'autosufficienza economica, dovendosi pertanto prevedere anche in suo favore un contributo al mantenimento.
Tenuto conto delle modalità di affidamento in essere e del collocamento prevalente di entrambi i figli presso la madre, tale contributo deve essere posto a carico del padre.
Sul punto si rileva che tale obbligazione sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa.
Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti (cfr. deposito 31/5/2024) è emerso che il sig. ha sempre svolto regolare attività lavorativa sino all'ottobre 2024 con una retribuzione CP_1 media mensile netta nell'ultimo triennio di € 1.095,98 (cfr. doc. 19).
Quanto alla capacità reddituale della sig.ra quest'ultima percepisce un reddito netto pari a circa Pt_1
€ 981,10/mese (cfr. doc. 2 depositato il 9/4/2024), oltre al 50% dell'assegno unico pari ad € 199,00 e alla dote scuola per la figlia minore pari ad € 200,00 annui.
4 A fronte di tali entrate, è gravata dall'esborso per il canone di locazione dell'alloggio Aler pari ad € 316,00/mese ed è altresì soggetta ad un'esposizione debitoria per complessivi € 11.094,97 (cfr. doc. 2 depositato il 17/10/2024).
Tenuto conto di quanto sopra, dell'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente, oltreché delle incrementali esigenze della prole da correlarsi all'età, il Collegio reputa congruo porre a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento la somma complessiva di € 600,00/mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono peraltro ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
5. Sulle spese processuali
Le spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della lite, sono poste interamente a carico del resistente e si liquidano (in favore dell'Erario quanto alla fase di studio e introduttiva e in favore della ricorrente quanto alle fasi di trattazione e decisionale) come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. R.G. 5803/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della figlia minore alla madre con Per_1 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima anche all'assunzione delle decisioni di maggior interesse ai sensi del terzo comma dell'art. 337-quater c.c.;
4. dispone che la minore mantenga la residenza abituale presso la madre, alla quale viene pertanto assegnata la casa coniugale;
5. dispone che il diritto di visita paterno venga esercitato come indicato in parte motiva;
6. pone a carico del resistente, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
4.712,00, di cui € 1.453,00 (corrispondenti alla fase di studio e introduttiva) da corrispondere
5 in favore dell'Erario ed € 3.259,00 (corrispondenti alla fase istruttoria e decisionale) in favore della ricorrente, oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5803/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. TURANO FRANCESCA
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni del 24/12/2024, come segue: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre con collocamento presso di lei e attribuzione alla stessa Per_1 dell'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337 quater III comma c.c. (salute, educazione, istruzione, residenza abituale); 3) nulla disporre in merito alle frequentazioni padre-figlia, nel rispetto del desiderio espresso dalla minore;
4) disporre l'assegnazione della casa familiare condotta in
1 locazione alla signora 5) disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei figli Pt_1 CP_1
e mediante il versamento di un assegno mensile da quantificarsi in € 700,00= Per_2 Per_1
(€ 350,00 per figlio) o nel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia in data 14.07.2016; 6) con vittoria di spese e competenze professionali oltre Iva e C.p.A. e 15% forfetario come per legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/5/2023, parte ricorrente ha dedotto di avere contratto matrimonio in data 1/2/2003 in India con il resistente, unione dalla quale sono nati i figli (n. 14/2/2004) Per_3
e (n. 7/8/2008). Per_1
Ha rappresentato che l'affectio coniugalis è venuta meno a causa degli agiti violenti del marito, il quale era solito “rientrare in casa ubriaco […] e aggredire verbalmente e in più occasioni anche fisicamente moglie e figli” (cfr. ricorso introduttivo).
Il resistente, inoltre, ha cessato di corrispondere il contributo al mantenimento in favore della famiglia a fronte del reperimento di un'attività lavorativa da parte della ricorrente. Nel marzo 2023, dopo aver rassegnato le dimissioni dal lavoro, si è infine definitivamente allontanato dalla casa coniugale per fare rientro nel Paese d'origine.
La sig.ra ha allegato di versare in una condizione economica precaria, ulteriormente aggravata Pt_1 dal copioso debito maturato dal marito in conseguenza del protratto mancato versamento del canone di locazione dell'alloggio Aler assegnatogli.
Anche durante la sua assenza, il sig. ha continuato a minacciare la ricorrente per farla desistere CP_1 dalla prosecuzione del giudizio di separazione, ragione per cui quest'ultima ha sporto denuncia nei suoi riguardi (cfr. doc. 6).
La ricorrente ha quindi chiesto: i) la pronuncia della separazione, ii) l'affidamento esclusivo cd.
“rafforzato” della minore alla madre con collocamento presso la stessa, iii) l'assegnazione Per_1 della casa coniugale alla ricorrente e iv) disporre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento di un contributo pari a complessivi € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria del 26/10/2023 la ricorrente ha rappresentato che il marito, rientrato in Italia nel giugno
2023, ha risolto i contratti di fornitura delle utenze della casa famigliare, presentando altresì domanda di cessazione del contratto di assegnazione dell'alloggio Aler;
ha altresì perseguito nella sua condotta molesta in danno alla moglie danneggiando finanche la sua autovettura.
Quanto alla capacità reddituale del resistente, dalla lista dei movimenti del conto corrente cointestato è emerso che quest'ultimo ha iniziato a svolgere un'attività lavorativa ad agosto 2023 percependo un reddito pari a circa € 1.400,00/mese.
Disposta la rinnovazione della notifica e dichiarata la contumacia del convenuto non comparso, all'udienza del 12/3/2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto;
- affida la figlia minorenne (n. Per_1
7/8/2008) in via esclusiva alla madre con estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima all'assunzione delle decisioni di maggiore interesse ex art. 337 quater c. 3 c.c.; - assegna alla ricorrente la casa coniugale sita in Brescia, via Foro Boario, n. 3, affinché la abiti con i figli;
- dispone che le visite padre-figlia possano riprendere con gradualità e previa intermediazione, laddove il resistente dovesse ricomparire nella vita della minore, dei Servizi sociali;
- con decorrenza
2 dalla data della domanda, pone a carico del resistente un assegno periodico di € 500,00 (i.e. € 250,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale, da corrispondere entro il giorno 10 di ciascun mese - richiede all'Agenzia delle Entrate di Brescia di trasmettere presso questo Tribunale le ultime tre dichiarazioni dei redditi o CU del sig. nato a [...] il [...], residente CP_1 in Brescia (BS), Via Foro Boario n. 3, C.F. ”. C.F._2
All'udienza del 15/10/2024 la ricorrente ha precisato che il figlio maggiore ha cessato di svolgere attività lavorativa per iscriversi all'università, chiedendo pertanto l'incremento del contributo al mantenimento. Si è quindi proceduto all'audizione della figlia minore, all'esito della quale è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per decisione.
***
1. Sulla domanda di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale va pronunciata allorché si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate dal 12/3/2024, sebbene parte ricorrente abbia dato atto che la convivenza fosse di fatto già cessata nell'anno 2023, a causa del rientro del marito in India, e parte resistente non abbia inteso prendere parte al giudizio.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Sull'affidamento della minore e sull'assegnazione della casa coniugale
La ricorrente ha chiesto la conferma del modulo di affidamento esclusivo cd. “rafforzato”.
Sul punto giova premettere che la giurisprudenza ha specificato che: “in tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 21425/2022).
Ebbene, parte ricorrente ha allegato che il resistente ha assunto condotte violente, ha negato la propria assistenza morale e materiale alla famiglia a far data dal reperimento di un'attività lavorativa da parte della sig.ra (i.e. anno 2022) e da ultimo ha abbandonato il tetto coniugale senza più dare notizia Pt_1 di sé e senza provvedere in alcun modo alle esigenze della prole.
Tali circostanze hanno trovato riscontro in occasione dell'audizione di la quale, sentita Per_1 all'udienza del 15/10/2024, ha dichiarato: “quando è andato via all'improvviso io mi sono sentita più tranquilla perché con lui eravamo solo più in pericolo, senza di lui siamo sereni […]. Il mio desiderio è solo che le cose rimangano così come sono senza PA e con un po' di tranquillità e di serenità […]. È sempre stato aggressivo anche con noi, ci siamo rivolti spesso alle forze dell'ordine; alternava periodi di tranquillità a periodi di aggressività”.
Alla luce di ciò risulta evidente che il resistente, allo stato, non è idoneo a espletare le proprie funzioni genitoriali.
3 Sarebbe quindi irrealistico, e fonte di inevitabili difficoltà anche pratiche e logistiche (risulta infatti che il sig. ha fatto nuovamente ritorno in India – cfr. note scritte del 24/1/2025), attribuire le CP_1 decisioni di maggior importanza nell'interesse della minore ad entrambi i genitori.
Tanto basta, a parere del Collegio, per accogliere la richiesta di affido esclusivo cd. rafforzato svolta dalla ricorrente tenuto conto dell'atteggiamento di protratto disinteresse paterno che esclude, almeno allo stato, la possibilità di un suo fattivo coinvolgimento nell'assunzione delle scelte fondamentali nei riguardi del minore (Cass. Civ. Sez. 1, n. 21425/2022).
In questo senso depone anche il contegno processuale del resistente il quale, ancorché regolarmente notiziato della pendenza del giudizio, non ha inteso costituirsi e fornire la propria versione dei fatti.
Al riguardo, non appare inutile rammentare che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non assume carattere neutrale, bensì costituisce di per sé indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può rivestire valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Va da sé che la minore resterà collocata presso la madre alla quale viene pertanto assegnata la casa coniugale.
3. Sulle visite padre-figlia
Tenuto conto dell'età della figlia minore (ormai sedicenne), del lungo intervallo di tempo intercorso dall'ultimo incontro con il padre, oltreché della inequivoca volontà dalla stessa manifestata (i.e. “io non ho alcuna voglia di riallacciare i rapporti con lui” – cfr. verbale d'udienza del 15/10/2024), si reputa congruo disporre che, ove il resistente manifestasse la fattiva volontà di vedere la figlia e previa disponibilità di quest'ultima, gli incontri avverranno con l'intermediazione dei Servizi sociali.
4. Sul mantenimento della prole
Parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di € 700,00/mese (i.e. € 350,00 cadauno).
Al riguardo, giova premettere che il figlio primogenito ha prestato attività lavorativa per Per_3 un breve periodo (dall'8/8/2023 al 6/10/2024), iscrivendosi poi all'università (cfr. doc. 16 e 18 - note scritte del 24/12/2024). Per quanto sopra non può ritenersi che questi, anche in considerazione della giovane età, abbia raggiunto l'autosufficienza economica, dovendosi pertanto prevedere anche in suo favore un contributo al mantenimento.
Tenuto conto delle modalità di affidamento in essere e del collocamento prevalente di entrambi i figli presso la madre, tale contributo deve essere posto a carico del padre.
Sul punto si rileva che tale obbligazione sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa.
Nel caso in esame, dalla documentazione acquisita agli atti (cfr. deposito 31/5/2024) è emerso che il sig. ha sempre svolto regolare attività lavorativa sino all'ottobre 2024 con una retribuzione CP_1 media mensile netta nell'ultimo triennio di € 1.095,98 (cfr. doc. 19).
Quanto alla capacità reddituale della sig.ra quest'ultima percepisce un reddito netto pari a circa Pt_1
€ 981,10/mese (cfr. doc. 2 depositato il 9/4/2024), oltre al 50% dell'assegno unico pari ad € 199,00 e alla dote scuola per la figlia minore pari ad € 200,00 annui.
4 A fronte di tali entrate, è gravata dall'esborso per il canone di locazione dell'alloggio Aler pari ad € 316,00/mese ed è altresì soggetta ad un'esposizione debitoria per complessivi € 11.094,97 (cfr. doc. 2 depositato il 17/10/2024).
Tenuto conto di quanto sopra, dell'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente, oltreché delle incrementali esigenze della prole da correlarsi all'età, il Collegio reputa congruo porre a carico del resistente l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento la somma complessiva di € 600,00/mese, oltre rivalutazione secondo indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono peraltro ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
5. Sulle spese processuali
Le spese processuali, in considerazione dell'esito complessivo della lite, sono poste interamente a carico del resistente e si liquidano (in favore dell'Erario quanto alla fase di studio e introduttiva e in favore della ricorrente quanto alle fasi di trattazione e decisionale) come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 (Tabella 2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. R.G. 5803/2023, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché alle ulteriori incombenze di legge;
3. dispone l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della figlia minore alla madre con Per_1 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima anche all'assunzione delle decisioni di maggior interesse ai sensi del terzo comma dell'art. 337-quater c.c.;
4. dispone che la minore mantenga la residenza abituale presso la madre, alla quale viene pertanto assegnata la casa coniugale;
5. dispone che il diritto di visita paterno venga esercitato come indicato in parte motiva;
6. pone a carico del resistente, con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
7. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
4.712,00, di cui € 1.453,00 (corrispondenti alla fase di studio e introduttiva) da corrispondere
5 in favore dell'Erario ed € 3.259,00 (corrispondenti alla fase istruttoria e decisionale) in favore della ricorrente, oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
6