Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 21/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3982/2024 promossa da:
C.F./P.I. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Biella, via G. De Marchi, n. 4/A presso lo studio dell'avv. Giovanni RINALDI che lo rappresenta e difende per procura in atti, insieme agli avv. Walter MICELI, Fabio GANCI e
Nicola ZAMPIERI;
RICORRENTE
Contro
(C.F. - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2
in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Persona_1
Dirigente del di e dalla Dott.ssa , dipendente dello stesso CP_3 CP_2 CP_4
, legalmente domiciliati presso l' di , Via CP_1 Controparte_5 CP_2
Coazze n. 18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – risarcimento del danno da reiterazione abusiva di contratti a termine (docente di religione)
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“accertare e dichiarare che il ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una Controparte_1 abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella diversa
somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
Per parte convenuta:
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8/5/2024 il sig. ha proposto Parte_1 domanda di risarcimento del danno nei confronti del , Controparte_1
esponendo di avere lavorato con contratti a termine alle dipendenze di quest'ultimo, dall'a.s.
2006/2007 all'a.s. 2023/2024, quale docente di religione cattolica, tutti con scadenza il 31 agosto, e ritenendo la condotta del contraria alla clausola 5 dell'Accordo Quadro CP_1
allegato alla direttiva 99/70/CE che impone agli Stati membri ad introdurre norme per la prevenzione dell'abuso derivante dall'utilizzo di una successione di contratti a termine. Si è costituito in giudizio il convenuto, contestando la pretesa risarcitoria di parte CP_1
ricorrente.
La domanda è fondata.
1. L'illegittima reiterazione dei contratti a termine
Secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, “costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato” (Cass. civ. sez. lav., 13/06/2022 n. 19044). È stato altresì precisato che “I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass. 22 maggio 2021, n. 14815)” (Cass. civ. sez. lav.,
17/04/2024, n. 10455).
Nel caso di specie, è provato che parte ricorrente ha lavorato in forza di contratti a termine con scadenza al 31.8 dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2023/2024, per un totale di 18 anni scolastici
2 (per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 risultano allegati al ricorso i contratti a termine), con evidente abuso nella reiterazione dei contratti a termine. In sede di discussione, la difesa di parte ricorrente ha chiesto che nella liquidazione del danno, si faccia applicazione dell'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'art. 12 d.l. n. 131/2024 (convertito in legge dalla legge n. 166/2024) laddove, dopo aver previsto che il lavoratore interessato dalla violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può ottenere la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ma “ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, ora stabilisce che “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Il convenuto si è opposto, sostenendo l'impossibilità di applicare la norma CP_1
retroattivamente. In adesione a quanto già ritenuto da questo Tribunale, la richiesta di parte ricorrente deve trovare accoglimento.
Con specifico riferimento al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, l'art. 36, 5° comma, d. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 12, 1° comma 1, D.L. 131/2024, convertito in L. 166/2024, ribadito il divieto di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha codificato a livello normativo la tutela risarcitoria già individuata in ambito giurisprudenziale (cd. “danno comunitario”), sancendo che: “Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del
3 rapporto”. La norma è applicabile nel presente giudizio in quanto, come osservato dalla recente pronuncia della Corte d'Appello di Torino, “costituisce una specificazione della modalità della liquidazione del “danno comunitario” per l'abusiva reiterazione del contratto
a tempo determinato nel pubblico impiego che la giurisprudenza di legittimità (ivi compresa la pronuncia rescindente relativa alla presente controversia), in assenza di una norma relativa a detta specifica ipotesi, riteneva di effettuare utilizzando la tutela prevista per il caso, previsto per i rapporti di lavoro privati, di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato” (App. Torino, 17/01/2025, n. 12; nello stesso senso Trib. Torino, 05/12/2024
n. 3232). Alla luce dei criteri previsti dal novellato art. 36 5° comma d. lgs. 165/2001
(“gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”), il deve essere CP_1
condannato al risarcimento del danno nella misura di 18 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R. (4 mensilità per la prima supplenza oltre il termine di 36 mesi e 1 mensilità per l'anno successivo).
2. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del nella misura CP_1
liquidata in dispositivo con riferimento ai parametri prossimi ai minimi dello scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014, attesa la serialità del contenzioso, con la richiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma corrispondente a 18 mensilità della retribuzione di
[...]
riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine;
2. condanna altresì il a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a.
e 15 % per spese generali, oltre al rimborso del contributo unificato pari a 259,00 euro, con distrazione in solido in favore degli avv. Ganci, Miceli, Zampieri e Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Torino, 21/2/2025
4 Il Giudice dott. Nicola Tritta
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