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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/08/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 06/06/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 835/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
INGEGNERI e RA RI
PARTE RICORRENTE
contro c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti DIEGO DIRUTIGLIANO e LUCA ROPOLO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e oggetto del giudizio
ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 che il giudice accertasse che, in ragione delle mansioni svolte, egli aveva maturato il diritto di essere inquadrato del livello C3 (ex V livello) CCNL Metalmeccanica Industria, in luogo del C2 attribuito, a far data dal mese di gennaio 2011 - con conseguente diritto alla percezione delle correlate differenze retributive quantificate in 23.400,46 - e che le mansioni cui lo stesso era stato adibito dapprima nel periodo da settembre a dicembre 2016 e poi in via continuativa dall'anno 2018
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 835/2024
costituissero un illegittimo demansionamento, con conseguente suo diritto di vedere risarcito il danno alla professionalità subito e quantificato in € 44.240 in via principale (sulla base della retribuzione prevista per il livello C3) o in € 39.744 in via subordinata (sulla base della retribuzione prevista per il livello C2), nonché il danno morale patito quantificato in € 25.000.
A sostegno della sua pretesa ha allegato che:
- dal 15 maggio 2009 al 31 dicembre 2010 aveva lavorato presso la in Controparte_2 forza di plurimi contratti di somministrazione conclusi con la;
CP_3
- dal 3 gennaio 2011 al 30 giugno 2012 aveva lavorato alle dipendenze di Controparte_2 poi in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e Controparte_1 determinato, con qualifica di operaio e inquadramento nella terza categoria del CCNL
Metalmeccanica industria;
- in data 1° luglio 2012 il rapporto di lavoro era stato convertito a tempo indeterminato;
- in data 1° ottobre 2014 gli era stato riconosciuto il passaggio alla quarta categoria del
CCNL, corrispondente, a partire dal 1° giugno 2021, al livello C2;
- a partire dal 1° luglio 2017 il rapporto di lavoro era proseguito ex art. 2112 c.c. con
[...]
Controparte_1
- durante il periodo in somministrazione, e dunque negli anni tra il 2009 e 2010, egli aveva lavorato nello stabilimento di Settimo Torinese, dapprima nel reparto barre e poi nel reparto eliche;
- nel reparto eliche, dopo aver svolto per circa sei mesi le mansioni di addetto agli impianti cd. pokler in affiancamento signori e Persona_1 Parte_2 Parte_3
(tutti lavoratori di V livello), a partire dagli ultimi mesi dell'anno 2011 era stato adibito in via di fatto ad esercitare il ruolo di capo macchina, funzione che aveva esercitato in via continuativa sino all'anno 2016;
- la linea presente nel reparto eliche era suddivisa in tre aree ed egli aveva lavorato nell'area intermedia - denominata pokler intermedia - la quale a sua volta era composta da più macchinari che operavano in successione tra loro al fine di realizzare molle per l'industria automobilistica;
- egli, dunque, nel suo ruolo di capo macchina, aveva gestito un impianto complesso, composto da robot, presse, pallinatrici e sistemi di controllo, operando con piena autonomia, intervenendo – quando necessario – nella regolazione dei parametri dei macchinari, verificando la qualità dei pezzi lavorati (avvalendosi di almenometro e dinamometro), gestendo eventuali anomalie dell'impianto e intervenendo sui guasti tramite PLC. Egli, inoltre, aveva coordinato e gestito gli altri operai in reparto, soprattutto a partire dal 2015
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quando era stato chiamato a svolgere le attività proprie del caposquadra. Si era poi occupato della formazione dei nuovi arrivati. Aveva, infine, collaborato all'industrializzazione dei prodotti con il tecnologo aziendale;
- a partire dal mese di novembre 2015, a seguito della decisione aziendale di dismettere il reparto eliche, egli stato coinvolto nell'installazione della nuova linea di incollaggio barre,
“Incollaggio 1”, dove aveva seguito le fasi di avviamento della linea, con la produzione dei primi lotti di barre, aveva risolto le problematiche tecniche riscontrate e aveva formato i colleghi sull'utilizzo dell'impianto;
- nel 2016, dopo aver richiesto il riconoscimento del livello superiore, anche in ragione degli accordi aziendali in allora vigenti, era stato rimosso da tali mansioni e assegnato a compiti esecutivi presso la catena di verniciatura e pallinatura, limitati al caricamento e scaricamento dei pezzi;
Parte
- nel 2017 era stato spostato nel reparto , dove aveva operato su una macchina a controllo numerico per la piegatura di tubi d'acciaio. Qui aveva svolto attività di progettazione, regolazione meccanica e software, controllo qualità e cambio attrezzature, dimostrando competenze tecniche elevate;
- dal 2018, a seguito di una nuova richiesta di riconoscimento del livello superiore, era stato assegnato a mansioni di montaggio barre, consistenti nell'aggiunta di componenti alle barre finite, e successivamente, nel 2019, alla mansione di centinatore carropontista, con compiti di controllo visivo, carico barre e compilazione dei fogli di produzione;
- egli, dunque, in ragione delle mansioni effettivamente svolte - dapprima quale capo macchina alla pokler intermedia e poi alla linea incollaggio 1 - aveva il diritto di essere inquadrato nel quinto livello del CCNL. Inoltre, aveva il diritto di essere risarcito per il successivo demansionamento subito atteso che, a seguito delle sue legittime richieste di ottenere il livello coerente con il suo livello di professionalità, la società aveva reagito adibendolo a compiti meramente esecutivi.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La società ha dedotto come nel CP_1 reparto eliche il ricorrente avesse svolto mansioni di conduttore di linea semi automatica, sempre affiancato da un capo turno e senza alcuna responsabilità organizzativa. Poi, in seguito alla dismissione del reparto eliche, egli era stato spostato all'incollaggio 1 ove aveva collaborato all'avviamento della nuova linea, svolgendo mansioni di montaggio. Una volta spostato sulla linea
TCW, le sue mansioni erano consistite nell'avviare il ciclo automatico, senza poter intervenire sui parametri di processo o sugli impianti. Nel 2018, poi, le sue mansioni erano state nuovamente modificate, ma ciò solo al fine di renderle compatibili con le limitazioni imposte dal medico
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aziendale. In ogni caso la società ha detto che le mansioni assegnate sono sempre state coerenti con il livello di inquadramento.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali. È stata, poi, discussa e decisa all'udienza del 6 giugno 2025. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito del dispositivo in ragione del carico dell'ufficio.
2. L'inquadramento superiore
In via principale il ricorrente rivendica il proprio diritto di essere inquadrato nel V livello del CCNL
(attuale C3) da gennaio 2011.
Ai sensi del CCNL metalmeccanici appartengono alla V Categoria:
“- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
(…)
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l'interpretazione critica del disegno o di documenti equivalenti ed in riferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo effettuano, conducendo impianti, manovre di elevato grado di difficoltà, provvedendo con la scelta della successione delle fasi di lavorazione alla definizione dei parametri di lavorazione e delle modalità di esecuzione e delle eventuali attrezzature da utilizzare anche in caso di introduzione di nuovi processi di lavorazione.
Addetto conduzione impianti”.
Appartengono, invece, alla quarta categoria: “- i lavoratori qualificati che svolgono attività per
l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali
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lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono
l'impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione, l'adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando, ove previsto, il controllo delle operazioni eseguite.
Guidamacchine attrezzate
(…)
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti
o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa effettuano, con la conduzione di impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali richieste dal processo.
Addetto conduzione impianti”.
La differenza tra i due livelli è data dal maggior grado di iniziativa e autonomia propria del quinto livello;
invero mentre il lavoratore di quarto livello è un operaio specializzato che fa interventi di natura complessa o che coordina un gruppo di colleghi, il lavoratore di quinto livello ha un maggiore grado di autonomia e iniziativa e, dunque, sulla base dell'interpretazione critica del disegno, definisce i parametri di lavorazione, anche mediante la scelta della successione delle fasi della lavorazione, e, qualora coordini altri lavoratori, ha poteri di iniziativa e responsabilità per il risultato delle lavorazioni di costoro.
All'esito dell'istruttoria esperita, non è emerso che il ricorrente avesse quel grado di autonomia propria del quinto livello. Se è vero, infatti, che egli operava su una linea complessa, composta da una serie di macchinari che operano in successione tra loro, è altresì vero che i livelli di intervento su detti macchinari da parte dell'operatore erano limitati.
Per quanto riguarda l'avvio della produzione è emerso che il ricorrente doveva attrezzare la macchina, montando i piattelli corretti, tarando le celle di carico e le pallinatrici, e poi richiamare
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tramite computer la “ricetta” della molla da produrre. Per quanto riguarda la scelta del piattello, non vi era alcuna discrezionalità dell'operatore; il piattello corretto, infatti, era indicato nella scheda di lavorazione. Per quanto attiene poi alla “ricetta” da richiamare, anche qui si trattava di mera attività esecutiva: ogni molla aveva un codice di produzione;
indicando nel computer il codice della molla che andava in produzione, il macchinario in automatico recepiva i parametri di lavorazione. Il ricorrente, dunque, non definiva i parametri di lavorazione a seguito di un'interpretazione critica del disegno tecnico del prodotto;
semplicemente si limitava a richiamare il codice del prodotto già preinserito nel computer.
Se poi le quote della ricetta non erano corrette “e l'operatore se ne accorgeva perchè la macchina o andava a sbattere o lanciava i pezzi” egli “correggeva la quota in autoapprendimento;
ciò vuol dire che non doveva inserire numeri nel computer ma semplicemente schiacciava un pulsante finchè la macchina non raggiungeva la posizione corretta e a quel punto schiacciava il pulsante di autoapprendimento e poi la macchina – una volta dato il ciclo automatico – lavorava in autonomia” (cfr. teste ). Tes_1
Impostata la macchina, il ricorrente doveva fare la prova dei carichi. “C'era un dinamometro esterno alla linea dove si misuravano i carichi delle molle. Era prefissato un range di carico;
se la molla non rientrava in questo range, il ricorrente in autonomia modificava la pressatura. La pressa dava da 1 a 3 colpi e loro facevano la modifica all'interno di questo range. Oppure tramite pc diminuivano la corsa della pressatura, più si pressava a fondo più il carico si abbassava;
in questo caso non c'era un parametro da scheda per queste regolazioni, lo facevano loro secondo
l'esperienza, non c'era neanche un range prefissato nel computer entro il quale fare la modifica”
(cfr. teste ). Tes_2
Per quanto riguarda la taratura delle celle di carico il ricorrente doveva confrontare il dato della linea con quello dato dal dinamometro esterno, che era lo strumento certificato. Se il risultato di uscita della macchina di pressatura di linea non era conforme con il dato dello strumento certificato, il ricorrente modificava il parametro della macchina di linea con il dato del dinamometro esterno, ma solo se la discrepanza rilevata era dentro il range di tolleranza definito. Se, invece, la discrepanza era oltre la tolleranza, allora doveva intervenire il capoturno (cfr. teste ). Tes_1
Il ricorrente, inoltre, “poteva modificare i parametri delle pallinatrici per rispettare gli almen del prodotto;
i parametri erano indicati nelle schede ed era indicata anche la tolleranza;
la temperatura del forno poteva essere variata in un range + o – 20. La temperatura del forno comunque era indicata sulla scheda di lavorazione., tutte le informazioni erano indicate nella scheda di lavorazione che era in tutte le fasi della lavorazione e gli addetti alla singola area di lavoro estrapolavano da lì i dati a loro necessari. Il numero di pressate veniva indicato nella scheda di lavorazione;
poi a seconda del carico loro potevano variarle da 1 a 3” (cfr. teste
). Tes_3
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Il ricorrente, invece, non aveva alcuna responsabilità organizzativa dei colleghi. È emerso, infatti, che le pause era prestabilite, che c'era sempre un capoturno e che la massimo lui si coordinava con il collega che lavorava insieme a lui in modo da non lasciare mai senza operatore la macchina. Si tratta, infatti, di una linea che lavora a ciclo continuo.
È altresì emerso che non esiste un capo macchina. Alla pokler normalmente sta un solo operatore
(nella specie il ricorrente) affiancato da un altro soggetto che si occupa del carico e scarico delle molle e che normalmente è anche un lavoratore in formazione sulla macchina.
In relazione agli eventuali guasti, tutti i testimoni hanno riferito che gli operatori, e dunque anche il ricorrente, potevano intervenire solo per piccoli interventi immediatamente visibili (esempio avvitare un bullone allentato); diversamente interveniva la manutenzione.
Quanto poi all'attività di industrializzazione, è vero che il ricorrente vi ha partecipato, ma senza competenza ulteriori e diverse da quelle ordinariamente oggetto della sua mansione. Infatti l'attività qualificata, ovvero l'attività di ideazione e preparazione della ricetta (e, dunque, la definizione dei processi e parametri di lavorazione per ottenere il prodotto finale) era propria del tecnologo, il signor . Il ricorrente, invece, aveva il solo compito di far funzionare l'impianto in modo che Tes_3 il tecnologo potesse valutare i risultati della propria attività. Sul punto il testimone ha Tes_3 dichiarato: “Il ricorrente ha fatto industrializzazione con me. Noi montavamo le attrezzature. Lui mi dava una mano ad avviare l'impianto, a montare le attrezzature e provavamo il nuovo prodotto. Io valutavo i risultati e poi decidevo come intervenire. Io creavo le ricette in quella fase lì e poi nascevano le schede per le macchine e facevano una copia cartacea e una rimaneva in memoria della macchina. Lui mi aiutava facendo partire le macchine e facendo le prove. Io per industrializzare usavo gli impianti e le persone che ci lavoravano sopra e io controllavo che i prodotti non presentavano problematiche e, se queste si presentavano, valutavo il da farsi”.
Le attività svolte, dunque, rientrano perfettamente nel quarto livello di inquadramento: il ricorrente, infatti, conduceva un complesso impianto semiautomatico, regolando i parametri di lavorazioni sulla base delle schede di lavorazione e con minimi margini di discrezionalità.
Non ha svolto poi mansioni di livello superiore neanche quando è andato all'incollaggio 1.
Dall'istruttoria è emerso che l'incollaggio 1 era una nuova linea in fase di avvio. Il ricorrente è stato spostato su questa linea, insieme ad altri che prima lavoravano al reparto eliche, in quanto il reparto eliche era in fase di dismissione. È importante precisare che nessuno dei lavoratori che ha operato su questa linea era autonomo e competente nel funzionamento della stessa, essendo tutti in formazione. Infatti “questa linea nuova aveva questa nuova tecnologia di usare la colla. Bisognava proprio capire come usare questa macchina” (cfr. teste ). Inoltre, a differenza di quanto Tes_3 dedotto dal ricorrente, è stato escluso che quegli tenesse i rapporti con la ditta fornitrice. In ogni caso, poi, le attività concretamente svolte non sono tali da poter essere sussunte nella quinta
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categoria. Il ricorrente, infatti, “metteva degli accessori sulla barra di torsione che va sotto
l'autovettura in cui si assemblano della gomma e delle piastrine in acciaio per poter fissare la barra;
la parte in gomma che è a contatto con la barra di torsione va incollata” (cfr. teste
[...]
); e ancora “in incollaggio 1 c'era un carico barre manuale e poi lavorava vicino ad Tes_4 un'assemblatrice abbastanza automatizzata in cui si posizionavano piastrine e cavalieri e un gommino con della colla, la macchina assemblava il tutto e poi c'era l'operazione di scarico manuale” (cfr. teste ); “Si trattava di una nuova linea appena montata. Eravamo noi Tes_2 della pokler intermedia, io ero già team leader, oltre a me c'era l'altro team leader, e poi CP_4
. Pt_1
Qui noi abbiamo visto una tecnologia nuova, anche per il tecnologo. Anche qui ci sono stati tentativi di industrializzazione, parametri delle ricette per i prodotti, messa a punto della macchina.
Lì abbiamo proprio seguito il processo di installazione e di messa a punto della nuova linea, capitava che ci si scambiasse opinioni con il tecnologo, era lui che prendeva le decisioni finali, ma ci si confrontava con lui” (cfr. teste . Parte_3
Parte Quanto al periodo lavorato alle macchine , è sufficiente notare che dalle testimonianze è emerso che il ricorrente ha qui lavorato solo per alcuni mesi e che, in ragione della complessità delle macchine, non è possibile che questi sia diventato autonomo nella conduzione dell'impianto.
Pertanto le mansioni espletate in questo reparto, essendo il lavoratore ancora in formazione e non essendo autonomo nella conduzione di un impianto di tale complessità, non sono qualitativamente tali da essere ricondotte nella quinta categoria.
Nemmeno poi il livello superiore può essere riconosciuto sulla base degli accordi collettivi conclusi in azienda.
Nel “verbale di intesa” prodotto sub doc. 9 da parte ricorrente si attribuisce il quinto livello ai soli avvolgitori e il ricorrente non ha mai svolto le mansioni di avvolgitore.
L'accordo sindacale allegato al documento intitolato “strategie a assetti industriali” - e prodotto da parte ricorrente sub doc. 10 – individua il reparto barre quale area di lavoro a tecnologia avanzata e interviene sulla regolazione delle pause;
il documento, invece, non parla in alcun modo di livelli né dà indicazioni di fatto utili al fine di inferirne che l'addetto alle pokler intermedie svolgesse un' attività propria del lavoratore di quinto livello.
Per quanto riguarda l'accordo sindacale prodotto sub doc. 11 lo stesso ha riguardo alla “zona della avvolgitrice linea 3 eliche” la quale viene fatta rientrare nell'area di lavoro a tecnologia avanzata e viene previsto che l'operatore alla macchina sarà il responsabile della zona e, dunque, sarà suo compito anche definire quando e con quali modalità fruire delle pause.
A meri fini di completezza si osserva ai fini del quinto livello non è sufficiente un'autonomia nella gestione delle proprie pause e neanche la gestione delle pause di un gruppo di colleghi;
si è già
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detto, infatti, che il lavoratore di quinto livello ha poteri di iniziativa e responsabilità sul risultato del lavoro dei colleghi che coordina.
Per le ragioni su esposte, la domanda principale di mansioni superiori non può essere accolta.
In via subordinata il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del quarto livello per il periodo dal 3 gennaio 2011 al 30 settembre 2014, quando il ricorrente risultava essere inquadrato nel terzo livello.
Dall'istruttoria esperita emerso che, prima di diventare conduttori dell'impianto, c'è sempre un periodo di affiancamento per comprendere il funzionamento della macchina.
È altresì emerso che il ricorrente, prima di essere addetto alla pokler in qualità di conduttore della macchina, ha fatto scarico forno e carico molle, ha lavorato alla produzione e alla verniciatura delle molle e poi è stato in affiancamento alla pokler. Ora, il quarto livello può essere attribuito solo quando il lavoratore diventa l'operatore della macchina. Dalle testimonianze assunte non è possibile individuare il momento esatto in cui il ricorrente è diventato l'operatore della macchina;
certamente può dirsi che l'addetto alla pokler quanto ha fatto la formazione a ma ciò è Persona_2 avvenuto nel 2014, ovvero nello stesso anno in cui gli è stato attribuito il livello.
Pertanto, poiché l'onere della prova grava sul ricorrente e poiché non è possibile individuare il momento esatto in cui egli è diventato il primo operatore della macchina, deve essere rigettata anche la domanda subordinata.
3. Il demansionamento
Il ricorrente lamenta di essere stato demansionato a partire da settembre 2016 e poi in modo continuativo dal 2018. Da settembre 2016 a gennaio 2017 infatti egli sarebbe stato mandato a svolgere mansioni quali il caricamento del pezzo grezzo da lavorare e il successivo scaricamento del pezzo pallinato o verniciato presso la catena di verniciatura e la pallinatrice;
poi nel 2018 egli era stato adibito alla mansione di “montaggio barre, consistente nell'attività di aumentare il numero dei componenti alla barra finita” (capo 53 ricorso) e nel 2019, a seguito della visita di idoneità, era stato “adibito alla mansione di centinatore carropontista che prevedeva il seguire visivamente l'impianto ed effettuare il controllo del pezzo prodotto ogni 30 minuti, caricare tramite il carroponte le barre grezze su di un caricatore singolarizzatore, nonché di effettuare la compilazione dei fogli di produzione. In caso di riscontrata anomalia o problematiche il ricorrente fermava la linea ed avvisava l'attrezzista che interveniva sulla stessa” (capi 69 – 70 del ricorso).
In primo luogo occorre osservare che la difesa del ricorrente non indica in quale livello di inquadramento rientrano le mansioni su indicate e, dunque, se il demansionamento è conseguente della mancata attribuzione del superiore livello o meno.
Ciò che si vuol dire è che in ricorso manca qualsiasi confronto tra le mansioni svolte e le declaratorie professionali;
dunque non è dato comprendere se le mansioni svolte in via continuativa
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dal 2018 siano proprie del quarto livello – e, dunque, le stesse integrino un demansionamento in ragione del fatto che, secondo la tesi esposta in ricorso, la professionalità raggiunta dal ricorrente era propria del V livello – ovvero se le stesse siano proprie di livelli inferiori al quarto.
Per altro nella parte in diritto la difesa sottolinea che le nuove mansioni sono sostanzialmente prive di autonomia, ma si è visto che il livello di autonomia del ricorrente – a differenza di quanto dedotto in ricorso - era contenuto e non tale da giustificare l'attribuzione di un livello superiore.
In ogni caso poi, se anche fosse configurabile un demansionamento, non è allegato alcun concreto elemento di fatto dal quale possa inferirsi l'esistenza di un danno alla professionalità. Non è stato dedotto, infatti, che la professionalità del ricorrente è a rapida obsolescenza e, dunque, che il suo bagaglio professionale corra un serio rischio di impoverimento e non sono state neanche allegate circostanze di fatto che giustificano la richiesta del risarcimento del danno morale. Invero la doglianza secondo la quale la sua immagine professionale sia stata svilita agli occhi dei colleghi non poggia su alcun presupposto fattuale che non sia la mera adibizione a mansioni da lui ritenute di livello inferiore. È pacifico, però, che il danno morale richiede la prova di un quid pluris.
Per i motivi su esposti anche la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
4. Le spese di lite
Le spese del giudizio vengono compensate stante la difficoltà del ricorrente di provare l'esatto momento in cui lo stesso è diventato autonomo nella conduzione della pokler intermedia con conseguente suo diritto ad ottenere il quarto livello.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 06/06/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 06/06/2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 835/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
INGEGNERI e RA RI
PARTE RICORRENTE
contro c.f. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti DIEGO DIRUTIGLIANO e LUCA ROPOLO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso
Per parte convenuta: come da memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Fatti di causa
e oggetto del giudizio
ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 che il giudice accertasse che, in ragione delle mansioni svolte, egli aveva maturato il diritto di essere inquadrato del livello C3 (ex V livello) CCNL Metalmeccanica Industria, in luogo del C2 attribuito, a far data dal mese di gennaio 2011 - con conseguente diritto alla percezione delle correlate differenze retributive quantificate in 23.400,46 - e che le mansioni cui lo stesso era stato adibito dapprima nel periodo da settembre a dicembre 2016 e poi in via continuativa dall'anno 2018
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 835/2024
costituissero un illegittimo demansionamento, con conseguente suo diritto di vedere risarcito il danno alla professionalità subito e quantificato in € 44.240 in via principale (sulla base della retribuzione prevista per il livello C3) o in € 39.744 in via subordinata (sulla base della retribuzione prevista per il livello C2), nonché il danno morale patito quantificato in € 25.000.
A sostegno della sua pretesa ha allegato che:
- dal 15 maggio 2009 al 31 dicembre 2010 aveva lavorato presso la in Controparte_2 forza di plurimi contratti di somministrazione conclusi con la;
CP_3
- dal 3 gennaio 2011 al 30 giugno 2012 aveva lavorato alle dipendenze di Controparte_2 poi in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e Controparte_1 determinato, con qualifica di operaio e inquadramento nella terza categoria del CCNL
Metalmeccanica industria;
- in data 1° luglio 2012 il rapporto di lavoro era stato convertito a tempo indeterminato;
- in data 1° ottobre 2014 gli era stato riconosciuto il passaggio alla quarta categoria del
CCNL, corrispondente, a partire dal 1° giugno 2021, al livello C2;
- a partire dal 1° luglio 2017 il rapporto di lavoro era proseguito ex art. 2112 c.c. con
[...]
Controparte_1
- durante il periodo in somministrazione, e dunque negli anni tra il 2009 e 2010, egli aveva lavorato nello stabilimento di Settimo Torinese, dapprima nel reparto barre e poi nel reparto eliche;
- nel reparto eliche, dopo aver svolto per circa sei mesi le mansioni di addetto agli impianti cd. pokler in affiancamento signori e Persona_1 Parte_2 Parte_3
(tutti lavoratori di V livello), a partire dagli ultimi mesi dell'anno 2011 era stato adibito in via di fatto ad esercitare il ruolo di capo macchina, funzione che aveva esercitato in via continuativa sino all'anno 2016;
- la linea presente nel reparto eliche era suddivisa in tre aree ed egli aveva lavorato nell'area intermedia - denominata pokler intermedia - la quale a sua volta era composta da più macchinari che operavano in successione tra loro al fine di realizzare molle per l'industria automobilistica;
- egli, dunque, nel suo ruolo di capo macchina, aveva gestito un impianto complesso, composto da robot, presse, pallinatrici e sistemi di controllo, operando con piena autonomia, intervenendo – quando necessario – nella regolazione dei parametri dei macchinari, verificando la qualità dei pezzi lavorati (avvalendosi di almenometro e dinamometro), gestendo eventuali anomalie dell'impianto e intervenendo sui guasti tramite PLC. Egli, inoltre, aveva coordinato e gestito gli altri operai in reparto, soprattutto a partire dal 2015
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 835/2024
quando era stato chiamato a svolgere le attività proprie del caposquadra. Si era poi occupato della formazione dei nuovi arrivati. Aveva, infine, collaborato all'industrializzazione dei prodotti con il tecnologo aziendale;
- a partire dal mese di novembre 2015, a seguito della decisione aziendale di dismettere il reparto eliche, egli stato coinvolto nell'installazione della nuova linea di incollaggio barre,
“Incollaggio 1”, dove aveva seguito le fasi di avviamento della linea, con la produzione dei primi lotti di barre, aveva risolto le problematiche tecniche riscontrate e aveva formato i colleghi sull'utilizzo dell'impianto;
- nel 2016, dopo aver richiesto il riconoscimento del livello superiore, anche in ragione degli accordi aziendali in allora vigenti, era stato rimosso da tali mansioni e assegnato a compiti esecutivi presso la catena di verniciatura e pallinatura, limitati al caricamento e scaricamento dei pezzi;
Parte
- nel 2017 era stato spostato nel reparto , dove aveva operato su una macchina a controllo numerico per la piegatura di tubi d'acciaio. Qui aveva svolto attività di progettazione, regolazione meccanica e software, controllo qualità e cambio attrezzature, dimostrando competenze tecniche elevate;
- dal 2018, a seguito di una nuova richiesta di riconoscimento del livello superiore, era stato assegnato a mansioni di montaggio barre, consistenti nell'aggiunta di componenti alle barre finite, e successivamente, nel 2019, alla mansione di centinatore carropontista, con compiti di controllo visivo, carico barre e compilazione dei fogli di produzione;
- egli, dunque, in ragione delle mansioni effettivamente svolte - dapprima quale capo macchina alla pokler intermedia e poi alla linea incollaggio 1 - aveva il diritto di essere inquadrato nel quinto livello del CCNL. Inoltre, aveva il diritto di essere risarcito per il successivo demansionamento subito atteso che, a seguito delle sue legittime richieste di ottenere il livello coerente con il suo livello di professionalità, la società aveva reagito adibendolo a compiti meramente esecutivi.
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La società ha dedotto come nel CP_1 reparto eliche il ricorrente avesse svolto mansioni di conduttore di linea semi automatica, sempre affiancato da un capo turno e senza alcuna responsabilità organizzativa. Poi, in seguito alla dismissione del reparto eliche, egli era stato spostato all'incollaggio 1 ove aveva collaborato all'avviamento della nuova linea, svolgendo mansioni di montaggio. Una volta spostato sulla linea
TCW, le sue mansioni erano consistite nell'avviare il ciclo automatico, senza poter intervenire sui parametri di processo o sugli impianti. Nel 2018, poi, le sue mansioni erano state nuovamente modificate, ma ciò solo al fine di renderle compatibili con le limitazioni imposte dal medico
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aziendale. In ogni caso la società ha detto che le mansioni assegnate sono sempre state coerenti con il livello di inquadramento.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione di prove testimoniali. È stata, poi, discussa e decisa all'udienza del 6 giugno 2025. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito del dispositivo in ragione del carico dell'ufficio.
2. L'inquadramento superiore
In via principale il ricorrente rivendica il proprio diritto di essere inquadrato nel V livello del CCNL
(attuale C3) da gennaio 2011.
Ai sensi del CCNL metalmeccanici appartengono alla V Categoria:
“- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4ª categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere i requisiti di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.
(…)
Lavoratori che, sulla base di indicazioni, con l'interpretazione critica del disegno o di documenti equivalenti ed in riferimento alle caratteristiche finali richieste dal processo effettuano, conducendo impianti, manovre di elevato grado di difficoltà, provvedendo con la scelta della successione delle fasi di lavorazione alla definizione dei parametri di lavorazione e delle modalità di esecuzione e delle eventuali attrezzature da utilizzare anche in caso di introduzione di nuovi processi di lavorazione.
Addetto conduzione impianti”.
Appartengono, invece, alla quarta categoria: “- i lavoratori qualificati che svolgono attività per
l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali
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lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.
Lavoratori che conducono una o più macchine operatrici attrezzate automatiche o semiautomatiche, o a trasferimento, o a teste multiple e che eseguono tutti gli interventi necessari per l'impegnativa messa in fase delle attrezzature in funzione di ristrette tolleranze e che eseguono
l'impegnativa sostituzione utensili e relativa registrazione, l'adattamento dei parametri di lavorazione, effettuando, ove previsto, il controllo delle operazioni eseguite.
Guidamacchine attrezzate
(…)
Lavoratori che, sulla base di indicazioni o cicli di lavorazione o documenti di massima equivalenti
o disegni ed avendo pratica dei processi utilizzati nella pratica operativa effettuano, con la conduzione di impianti, interventi di natura complessa per manovre e regolazioni dei parametri di lavorazione ricavando i dati necessari dalla lettura di strumenti o diagrammi al fine di ottenere le caratteristiche finali richieste dal processo.
Addetto conduzione impianti”.
La differenza tra i due livelli è data dal maggior grado di iniziativa e autonomia propria del quinto livello;
invero mentre il lavoratore di quarto livello è un operaio specializzato che fa interventi di natura complessa o che coordina un gruppo di colleghi, il lavoratore di quinto livello ha un maggiore grado di autonomia e iniziativa e, dunque, sulla base dell'interpretazione critica del disegno, definisce i parametri di lavorazione, anche mediante la scelta della successione delle fasi della lavorazione, e, qualora coordini altri lavoratori, ha poteri di iniziativa e responsabilità per il risultato delle lavorazioni di costoro.
All'esito dell'istruttoria esperita, non è emerso che il ricorrente avesse quel grado di autonomia propria del quinto livello. Se è vero, infatti, che egli operava su una linea complessa, composta da una serie di macchinari che operano in successione tra loro, è altresì vero che i livelli di intervento su detti macchinari da parte dell'operatore erano limitati.
Per quanto riguarda l'avvio della produzione è emerso che il ricorrente doveva attrezzare la macchina, montando i piattelli corretti, tarando le celle di carico e le pallinatrici, e poi richiamare
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tramite computer la “ricetta” della molla da produrre. Per quanto riguarda la scelta del piattello, non vi era alcuna discrezionalità dell'operatore; il piattello corretto, infatti, era indicato nella scheda di lavorazione. Per quanto attiene poi alla “ricetta” da richiamare, anche qui si trattava di mera attività esecutiva: ogni molla aveva un codice di produzione;
indicando nel computer il codice della molla che andava in produzione, il macchinario in automatico recepiva i parametri di lavorazione. Il ricorrente, dunque, non definiva i parametri di lavorazione a seguito di un'interpretazione critica del disegno tecnico del prodotto;
semplicemente si limitava a richiamare il codice del prodotto già preinserito nel computer.
Se poi le quote della ricetta non erano corrette “e l'operatore se ne accorgeva perchè la macchina o andava a sbattere o lanciava i pezzi” egli “correggeva la quota in autoapprendimento;
ciò vuol dire che non doveva inserire numeri nel computer ma semplicemente schiacciava un pulsante finchè la macchina non raggiungeva la posizione corretta e a quel punto schiacciava il pulsante di autoapprendimento e poi la macchina – una volta dato il ciclo automatico – lavorava in autonomia” (cfr. teste ). Tes_1
Impostata la macchina, il ricorrente doveva fare la prova dei carichi. “C'era un dinamometro esterno alla linea dove si misuravano i carichi delle molle. Era prefissato un range di carico;
se la molla non rientrava in questo range, il ricorrente in autonomia modificava la pressatura. La pressa dava da 1 a 3 colpi e loro facevano la modifica all'interno di questo range. Oppure tramite pc diminuivano la corsa della pressatura, più si pressava a fondo più il carico si abbassava;
in questo caso non c'era un parametro da scheda per queste regolazioni, lo facevano loro secondo
l'esperienza, non c'era neanche un range prefissato nel computer entro il quale fare la modifica”
(cfr. teste ). Tes_2
Per quanto riguarda la taratura delle celle di carico il ricorrente doveva confrontare il dato della linea con quello dato dal dinamometro esterno, che era lo strumento certificato. Se il risultato di uscita della macchina di pressatura di linea non era conforme con il dato dello strumento certificato, il ricorrente modificava il parametro della macchina di linea con il dato del dinamometro esterno, ma solo se la discrepanza rilevata era dentro il range di tolleranza definito. Se, invece, la discrepanza era oltre la tolleranza, allora doveva intervenire il capoturno (cfr. teste ). Tes_1
Il ricorrente, inoltre, “poteva modificare i parametri delle pallinatrici per rispettare gli almen del prodotto;
i parametri erano indicati nelle schede ed era indicata anche la tolleranza;
la temperatura del forno poteva essere variata in un range + o – 20. La temperatura del forno comunque era indicata sulla scheda di lavorazione., tutte le informazioni erano indicate nella scheda di lavorazione che era in tutte le fasi della lavorazione e gli addetti alla singola area di lavoro estrapolavano da lì i dati a loro necessari. Il numero di pressate veniva indicato nella scheda di lavorazione;
poi a seconda del carico loro potevano variarle da 1 a 3” (cfr. teste
). Tes_3
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Il ricorrente, invece, non aveva alcuna responsabilità organizzativa dei colleghi. È emerso, infatti, che le pause era prestabilite, che c'era sempre un capoturno e che la massimo lui si coordinava con il collega che lavorava insieme a lui in modo da non lasciare mai senza operatore la macchina. Si tratta, infatti, di una linea che lavora a ciclo continuo.
È altresì emerso che non esiste un capo macchina. Alla pokler normalmente sta un solo operatore
(nella specie il ricorrente) affiancato da un altro soggetto che si occupa del carico e scarico delle molle e che normalmente è anche un lavoratore in formazione sulla macchina.
In relazione agli eventuali guasti, tutti i testimoni hanno riferito che gli operatori, e dunque anche il ricorrente, potevano intervenire solo per piccoli interventi immediatamente visibili (esempio avvitare un bullone allentato); diversamente interveniva la manutenzione.
Quanto poi all'attività di industrializzazione, è vero che il ricorrente vi ha partecipato, ma senza competenza ulteriori e diverse da quelle ordinariamente oggetto della sua mansione. Infatti l'attività qualificata, ovvero l'attività di ideazione e preparazione della ricetta (e, dunque, la definizione dei processi e parametri di lavorazione per ottenere il prodotto finale) era propria del tecnologo, il signor . Il ricorrente, invece, aveva il solo compito di far funzionare l'impianto in modo che Tes_3 il tecnologo potesse valutare i risultati della propria attività. Sul punto il testimone ha Tes_3 dichiarato: “Il ricorrente ha fatto industrializzazione con me. Noi montavamo le attrezzature. Lui mi dava una mano ad avviare l'impianto, a montare le attrezzature e provavamo il nuovo prodotto. Io valutavo i risultati e poi decidevo come intervenire. Io creavo le ricette in quella fase lì e poi nascevano le schede per le macchine e facevano una copia cartacea e una rimaneva in memoria della macchina. Lui mi aiutava facendo partire le macchine e facendo le prove. Io per industrializzare usavo gli impianti e le persone che ci lavoravano sopra e io controllavo che i prodotti non presentavano problematiche e, se queste si presentavano, valutavo il da farsi”.
Le attività svolte, dunque, rientrano perfettamente nel quarto livello di inquadramento: il ricorrente, infatti, conduceva un complesso impianto semiautomatico, regolando i parametri di lavorazioni sulla base delle schede di lavorazione e con minimi margini di discrezionalità.
Non ha svolto poi mansioni di livello superiore neanche quando è andato all'incollaggio 1.
Dall'istruttoria è emerso che l'incollaggio 1 era una nuova linea in fase di avvio. Il ricorrente è stato spostato su questa linea, insieme ad altri che prima lavoravano al reparto eliche, in quanto il reparto eliche era in fase di dismissione. È importante precisare che nessuno dei lavoratori che ha operato su questa linea era autonomo e competente nel funzionamento della stessa, essendo tutti in formazione. Infatti “questa linea nuova aveva questa nuova tecnologia di usare la colla. Bisognava proprio capire come usare questa macchina” (cfr. teste ). Inoltre, a differenza di quanto Tes_3 dedotto dal ricorrente, è stato escluso che quegli tenesse i rapporti con la ditta fornitrice. In ogni caso, poi, le attività concretamente svolte non sono tali da poter essere sussunte nella quinta
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categoria. Il ricorrente, infatti, “metteva degli accessori sulla barra di torsione che va sotto
l'autovettura in cui si assemblano della gomma e delle piastrine in acciaio per poter fissare la barra;
la parte in gomma che è a contatto con la barra di torsione va incollata” (cfr. teste
[...]
); e ancora “in incollaggio 1 c'era un carico barre manuale e poi lavorava vicino ad Tes_4 un'assemblatrice abbastanza automatizzata in cui si posizionavano piastrine e cavalieri e un gommino con della colla, la macchina assemblava il tutto e poi c'era l'operazione di scarico manuale” (cfr. teste ); “Si trattava di una nuova linea appena montata. Eravamo noi Tes_2 della pokler intermedia, io ero già team leader, oltre a me c'era l'altro team leader, e poi CP_4
. Pt_1
Qui noi abbiamo visto una tecnologia nuova, anche per il tecnologo. Anche qui ci sono stati tentativi di industrializzazione, parametri delle ricette per i prodotti, messa a punto della macchina.
Lì abbiamo proprio seguito il processo di installazione e di messa a punto della nuova linea, capitava che ci si scambiasse opinioni con il tecnologo, era lui che prendeva le decisioni finali, ma ci si confrontava con lui” (cfr. teste . Parte_3
Parte Quanto al periodo lavorato alle macchine , è sufficiente notare che dalle testimonianze è emerso che il ricorrente ha qui lavorato solo per alcuni mesi e che, in ragione della complessità delle macchine, non è possibile che questi sia diventato autonomo nella conduzione dell'impianto.
Pertanto le mansioni espletate in questo reparto, essendo il lavoratore ancora in formazione e non essendo autonomo nella conduzione di un impianto di tale complessità, non sono qualitativamente tali da essere ricondotte nella quinta categoria.
Nemmeno poi il livello superiore può essere riconosciuto sulla base degli accordi collettivi conclusi in azienda.
Nel “verbale di intesa” prodotto sub doc. 9 da parte ricorrente si attribuisce il quinto livello ai soli avvolgitori e il ricorrente non ha mai svolto le mansioni di avvolgitore.
L'accordo sindacale allegato al documento intitolato “strategie a assetti industriali” - e prodotto da parte ricorrente sub doc. 10 – individua il reparto barre quale area di lavoro a tecnologia avanzata e interviene sulla regolazione delle pause;
il documento, invece, non parla in alcun modo di livelli né dà indicazioni di fatto utili al fine di inferirne che l'addetto alle pokler intermedie svolgesse un' attività propria del lavoratore di quinto livello.
Per quanto riguarda l'accordo sindacale prodotto sub doc. 11 lo stesso ha riguardo alla “zona della avvolgitrice linea 3 eliche” la quale viene fatta rientrare nell'area di lavoro a tecnologia avanzata e viene previsto che l'operatore alla macchina sarà il responsabile della zona e, dunque, sarà suo compito anche definire quando e con quali modalità fruire delle pause.
A meri fini di completezza si osserva ai fini del quinto livello non è sufficiente un'autonomia nella gestione delle proprie pause e neanche la gestione delle pause di un gruppo di colleghi;
si è già
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detto, infatti, che il lavoratore di quinto livello ha poteri di iniziativa e responsabilità sul risultato del lavoro dei colleghi che coordina.
Per le ragioni su esposte, la domanda principale di mansioni superiori non può essere accolta.
In via subordinata il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del quarto livello per il periodo dal 3 gennaio 2011 al 30 settembre 2014, quando il ricorrente risultava essere inquadrato nel terzo livello.
Dall'istruttoria esperita emerso che, prima di diventare conduttori dell'impianto, c'è sempre un periodo di affiancamento per comprendere il funzionamento della macchina.
È altresì emerso che il ricorrente, prima di essere addetto alla pokler in qualità di conduttore della macchina, ha fatto scarico forno e carico molle, ha lavorato alla produzione e alla verniciatura delle molle e poi è stato in affiancamento alla pokler. Ora, il quarto livello può essere attribuito solo quando il lavoratore diventa l'operatore della macchina. Dalle testimonianze assunte non è possibile individuare il momento esatto in cui il ricorrente è diventato l'operatore della macchina;
certamente può dirsi che l'addetto alla pokler quanto ha fatto la formazione a ma ciò è Persona_2 avvenuto nel 2014, ovvero nello stesso anno in cui gli è stato attribuito il livello.
Pertanto, poiché l'onere della prova grava sul ricorrente e poiché non è possibile individuare il momento esatto in cui egli è diventato il primo operatore della macchina, deve essere rigettata anche la domanda subordinata.
3. Il demansionamento
Il ricorrente lamenta di essere stato demansionato a partire da settembre 2016 e poi in modo continuativo dal 2018. Da settembre 2016 a gennaio 2017 infatti egli sarebbe stato mandato a svolgere mansioni quali il caricamento del pezzo grezzo da lavorare e il successivo scaricamento del pezzo pallinato o verniciato presso la catena di verniciatura e la pallinatrice;
poi nel 2018 egli era stato adibito alla mansione di “montaggio barre, consistente nell'attività di aumentare il numero dei componenti alla barra finita” (capo 53 ricorso) e nel 2019, a seguito della visita di idoneità, era stato “adibito alla mansione di centinatore carropontista che prevedeva il seguire visivamente l'impianto ed effettuare il controllo del pezzo prodotto ogni 30 minuti, caricare tramite il carroponte le barre grezze su di un caricatore singolarizzatore, nonché di effettuare la compilazione dei fogli di produzione. In caso di riscontrata anomalia o problematiche il ricorrente fermava la linea ed avvisava l'attrezzista che interveniva sulla stessa” (capi 69 – 70 del ricorso).
In primo luogo occorre osservare che la difesa del ricorrente non indica in quale livello di inquadramento rientrano le mansioni su indicate e, dunque, se il demansionamento è conseguente della mancata attribuzione del superiore livello o meno.
Ciò che si vuol dire è che in ricorso manca qualsiasi confronto tra le mansioni svolte e le declaratorie professionali;
dunque non è dato comprendere se le mansioni svolte in via continuativa
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dal 2018 siano proprie del quarto livello – e, dunque, le stesse integrino un demansionamento in ragione del fatto che, secondo la tesi esposta in ricorso, la professionalità raggiunta dal ricorrente era propria del V livello – ovvero se le stesse siano proprie di livelli inferiori al quarto.
Per altro nella parte in diritto la difesa sottolinea che le nuove mansioni sono sostanzialmente prive di autonomia, ma si è visto che il livello di autonomia del ricorrente – a differenza di quanto dedotto in ricorso - era contenuto e non tale da giustificare l'attribuzione di un livello superiore.
In ogni caso poi, se anche fosse configurabile un demansionamento, non è allegato alcun concreto elemento di fatto dal quale possa inferirsi l'esistenza di un danno alla professionalità. Non è stato dedotto, infatti, che la professionalità del ricorrente è a rapida obsolescenza e, dunque, che il suo bagaglio professionale corra un serio rischio di impoverimento e non sono state neanche allegate circostanze di fatto che giustificano la richiesta del risarcimento del danno morale. Invero la doglianza secondo la quale la sua immagine professionale sia stata svilita agli occhi dei colleghi non poggia su alcun presupposto fattuale che non sia la mera adibizione a mansioni da lui ritenute di livello inferiore. È pacifico, però, che il danno morale richiede la prova di un quid pluris.
Per i motivi su esposti anche la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
4. Le spese di lite
Le spese del giudizio vengono compensate stante la difficoltà del ricorrente di provare l'esatto momento in cui lo stesso è diventato autonomo nella conduzione della pokler intermedia con conseguente suo diritto ad ottenere il quarto livello.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Ivrea, il 06/06/2025
Il giudice
Magda D'Amelio
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