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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 3142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3142 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8191/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 2.10.25 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 02.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8191/2023 R.G., avente ad oggetto:appello al giu- die di pace -opposizione ordinanza ingiunzione vertente:
tra
(Agente della per tutti gli ambiti Parte_1 Parte_1 provinciali nazionali), con sede legale in 00142 Roma alla via Giuseppe Grezar, 14
, (C.F. e P.I.: , elett.te domiciliata in Catanzaro alla via Carmine Li- P.IVA_1 donnici n. 33, presso lo studio dell'avv. Ulisse Antonio Pedace (C.F.:
[...]
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
C.F._1
-Appellante-
e
(C.F. ), rapp.ta e difesa, dall'Avv. Sonia CP_1 C.F._2
LI (C.F. ), con studio in Napoli alla via Nicolardi 110, C.F._3 in virtù di procura in atti;
-Appellata –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello e note relative all'udienza del 2.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del
2.10.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L' ha dedotto che la contribuente Controparte_2 CP_1 ha proposto opposizione al fine di ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200000347000, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 02820170001557801000 --Contravvenzione al Codice della Strada--, il cui ente impositore è il Comune di Marcianise e, n.
02820190004151045000, recante sanzione U.P.I.C.A, ente creditore “Camera di
Commercio di Caserta Ufficio”. La sig.ra ha evidenziato, la viola- Parte_2 zione degli artt. 77 e 50 del DP.R. 602/73, relativi all'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione e decadenza, violazione art. 7 L. 212/2000, inoltre sproporzione tra il quantum e l'iscrizione ipotecaria, omessa indicazione dei criteri
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di calcolo, interessi, spese e compensi di riscossione, omessa notifica dell'avi ex art 50; mancata indicazione dell'immobile. Il giudice di Pace, nella persona della dott.ssa Vincenzina Esposito, con sentenza n. 6306/2023, così decideva : “Il Giu- dice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, letti gli atti, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel giudizio iscritto al n.
R.G. n. 8546/2022, promosso da , Parte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede: 1)dichiara
l'illegittimità del preavviso di iscrizione di ipoteca n. 02876202200000347000 in relazione alla cartella n. 02820170001557801000 che trova la sua scaturigine in verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della Strada elevato nell'anno 2014 e vede quale ente creditore il Comune di Marcianise per la somma di Euro 520,29 ed alla cartella n. 02820190004151045000 che trova la sua scatu- rigine in sanzioni amministrative accertate nell'anno 2017 e vede quale ente cre- ditore la Camera di Artigianato di Caserta per la somma Controparte_3 di euro 27,10 e condanna l' alla cancellazione Parte_1 dell'ipoteca a sue spese e cura, se effettuata in relazione ai detti crediti;
2) Com- pensa le spese”.
L' ha impugnato la sentenza del giudice di Pace di Santa Maria Capua Vete- Pt_4 re, con cui quest'ultimo ha condannato l'ente alla cancellazione dell'ipoteca, nono- stante l'atto impugnato consistesse in una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, senza che l'iscrizione fosse mai stata eseguita. In particolare, l'appellan- te ha rilevato la violazione dell'articolo 112 c.p.c e del vizio di motivazione, rite- nendo che il giudice di pace abbia erroneamente ritenuto l' Parte_1
contumace, nonostante essa si sia costituita in giudizio il 29 dicembre
[...]
2022. Inoltre, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che le cartelle di pagamento sono state notificate regolarmente al contribuente e non siano state og- getto di alcuna impugnazione. Inoltre, l' ha Controparte_4 eccepito di essere ente incaricato della sola riscossione, e quindi estraneo al proce- dimento di formazione del ruolo. Ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di pre- scrizione, ritenendo di aver documentato che le cartelle di pagamento sono state notificate tempestivamente. Inoltre, ha ritenuto infondata l'eccezione di spropor- zione e insussistente la violazione degli articoli 77 e 50 del DPR 602.973, esclu- dendo qualsiasi violazione delle disposizioni in materia di iscrizione ipotecaria.
Inoltre, ha ritenuto infondato la violazione dell'art. 7 d.l- 72\2011 e ha evidenziato che l'atto impugnato consiste in un'intimazione di pagamento regolare. Ha conclu-
3
so chiedendo : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma totale della sentenza impugnata, n. 6306/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere, dr.ssa Vincenzina Esposito (R.G.A.C 8546/2022) in data 20 ottobre
2023, depositata in cancelleria in pari data, non notificata all'odierno appellante, così statuire: - in via preliminare, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado la ritualità della notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per quanto dedotto in narrativa;
- in via princi- pale e nel merito, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
, nonché rigettare la domanda avversaria in Parte_1 quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto, per quanto dedotto in narrati- va;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”. Si è costituita in giudizio la signora la quale ha dedotto CP_1 che in data 17 luglio 2022 le è stata recapitata mediante raccomandata, la comuni- cazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da con la quale è stato Pt_4 richiesto il pagamento entro 30 giorni della somma complessiva di euro 31.441,85.
Tale atto, si basa su una serie di cartelle di pagamento avente ad oggetto tributi di- versa natura, delle quali l' ha asserito la corretta notifica e la fondatezza delle Pt_4 pretese. L'appellata, signora ha impugnato la comunicazione pre- CP_1 ventiva di iscrizione ipotecaria eccependo la nullità delle cartelle esattoriali e ha ri- tenuto che non siano mai state notificate al contribuente. Ha inoltre, contestato la documentazione depositata presso l' ritenendo che la stessa sia stata prodotta Pt_4 in copia semplice e non in originale. Nel merito, l'appellata ha evidenziato che la notifica non risulta ritualmente eseguita in quanto le cartelle esattoriali risultano CP_ trasmesse a mezzo pec o consegnate a mani, ma prive delle relate di notifica.
[...
ha ritenuto non idonea la documentazione prodotta dall'agente della riscossione in primo grado trattandosi di copie non conforme all'originale e quindi, a suo pare- re prive di valore probatorio. Ha concluso chiedendo : “affinché l'Onorevole Pt_5 bunale adito VOGLIA, per le cose sin qui dette, 1) dichiarare l'appello proposto dall' inammissibile e/o 2) rigettarlo in quanto Parte_1 del tutto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto 3) confermare la senten- za di primo grado in ogni sua parte;
4) condannare l' Controparte_6
al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio
[...] con attribuzione al sottoscritto procuratore”
Considerazioni Preliminari
4
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le moti- vazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valu- tazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore si fonda soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il merito
Orbene, la vicenda in esame origina da un'opposizione avverso un'ordinanza in- giunzione.
In data 15 settembre 2022 la sig.ra ha convenuto in giudizio l' CP_1 [...]
al fine di ottenere una pronuncia di illegittimità del Controparte_7 preavviso di iscrizione ipotecaria, numero 28762022000003470000, notificato in data 17 luglio 2022 relativo alle seguenti cartelle esattoriali:
- N.02820170001557801000, che trova fondamento in un verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada il cui ente creditore è il Comune di
Marcianise per la somma di 520,29;
- N.02820190004151045000 che trova fondamento in sanzioni amministrative ac- certate nell'anno 2017 il cui ente creditore è la Camera di Commercio industria e artigianato di Caserta per la somma di euro 27,10.
La signora ha proposto opposizione avverso un preavviso di iscri- CP_1 zione ipotecaria relativo a cartelle per sanzioni del 2014 e 2017, eccependo vizi di notifica degli atti. Il giudice di primo grado, dott.ssa Vincenzina Esposito, ha ac- colto l'opposizione in contumacia dell' . L Controparte_2 Pt_4 ha appellato chiedendo la riforma della sentenza e il rigetto della domanda. In ap- pello ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la condan- CP_1
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na di alle spese. Pt_4
In via preliminare, va detto che l' ha eccepito, Controparte_2 già nell'atto di appello, l'intervenuta decadenza dell'opponente dal diritto di propor- re l'impugnazione, ritenendo che il termine per l'opposizione fosse cessato. Va os- servato, che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'ese- cuzione e, pertanto, l'opposizione e ai sensi dell'articolo 615 c.p.c, non è soggetto a termini di decadenza (Cfr. Cass. Civ. Sez III 16 nov 1999 n.12685 Giust Mass
1999,2262, sent.3751 del 25.02.2016.)
Ciò posto va, in primo luogo, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche dell' , la quale eccepisce di non essere soggetto le- Controparte_4 gittimato passivo nel presente giudizio. Come precisato dalla Corte di cassazione, ove siano sollevate questioni concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddit- torio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n.
594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011).
La giurisprudenza in merito ha chiarito che l'azione del contribuente diretta a far valere la nullità o illegittimità derivata dalla cartella esattoriale per vizi relativi agli atti presupposti (ad esempio, come nel caso che ci occupa, mancata notifica della stessa), può essere promossa sia nei confronti dell'ente impositore o del concessio- nario della riscossione. A tal proposito è importante, la pronuncia della Corte di cassazione sezione IV civile, n. 1532 del 2 febbraio 2012, la quale ha statuito che:
“l'azione promossa dal contribuente per far valere la nullità della cartella esatto- riale per omessa notifica dell'atto presupposto può essere esercitata nei confronti sia dell'ente creditore sia del concessionario per la riscossione, essendo quest'ul- timo legittimato passivo in quanto emittente della cartella stessa. In tal caso, il concessionario ove ritenuto necessario ha la facoltà di chiamare in causa l'ente impositore ai sensi dell'articolo 106 c.p.c.”
Quindi, ne deriva, che la legittimazione passiva dell'agente alla riscossione sussiste ogni volta che venga impugnata la cartella esattoriale, anche per vizi relativi agli atti presupposti, salva la facoltà di esercitare la chiamata in causa dell'ente imposi- tore, laddove si ritiene che la controversia non rientri nella sua competenza.
Dunque, va precisato che l'agente della riscossione non riveste una posizione di estraneità rispetto all'obbligazione tributaria, proprio in considerazione della posi-
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zione che lo stesso assume nel procedimento di esazione.
In tal senso si richiama la Cass. Civ. Sez. V sent. n.16412 del 5 luglio 2017 secon- do cui: “l'agente della riscossione, quale soggetto che agisce in nome proprio ma per conto dell'ente impositore, e percepisce un aggio per l'attività di riscossione svolta, è parte necessaria nel giudizio di impugnazione della cartella esattoriale non potendo ritenersi soggetto terzo o indifferente rispetto alle vicende processuali investono l'atto da esso materialmente emesso.”
Inoltre, va evidenziato tra l'altro che, il preavviso di iscrizione ipotecaria, anche se non previsto espressamente dall'articolo 19 rientra tra gli atti impugnabili, essendo atto lesivo, idoneo a fondare gli interessi ad agire del contribuente.
Di conseguenza è legittima, la proposizione del ricorso giudiziale anche se solo nei confronti del soggetto che lo ha notificato. (Cassazione civile sez.VI numero 9799
2017).
In conclusione, sussiste piena legittimazione in causa di Pt_4
Con riguardo alla dichiarazione di contumacia dell' Parte_1
da parte del giudice di primo grado, questo ha espressamente rilevato
[...]
l'inerzia dell'ente, ritenendo che a causa della mancata costituzione in giudizio lo stesso non ha assolto all'onere probatorio relativo all'avvenuta notifica delle cartel- le. In particolare, nella motivazione si legge: “venendo ora alla vicenda che qui ci occupa, si rileva che l' con la sua contumacia e Controparte_4 totale inerzia non ha provato di aver notificato le dette cartelle all'istante”.
In sede di appello, l' , avverso tale decisione, si CP_2 Controparte_4 oppone, allegando a tal fine l'estratto del fascicolo telematico (estratto pct), l'indice del fascicolo di primo grado parte e una copia di tale fascicolo. Questo Tribunale ritiene che tale documentazione non sia idonea a superare l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata. Ciò si dice in quanto, l'indice del fascicolo prodotto in appello è privo del timbro della cancelleria in calce. Il timbro della cancelleria co- stituisce elemento imprescindibile ai fini dell'autenticità, validità e riferibilità all'o- riginale depositato nel fascicolo del giudizio di primo grado. La mancanza del tim- bro della cancelleria, infatti, rende il documento privo di efficacia probatoria. Inol- tre, va detto che l'estratto PCT non costituisce di per sé documento dotato di effi- cacia probatoria, in quanto si tratta di atto unilaterale non munito di attestazione di deposito o di conferma da parte della cancelleria.
Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che
“la contumacia è uno stato processuale che può essere superato solo da atti ine-
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quivoci che dimostrano la partecipazione effettiva al giudizio, e la sola produzione dell'indice del fascicolo o di documenti telematici privi di attestazioni ufficiale non
è sufficiente a dimostrare l'avvenuta costituzione (Cass. Civ. Sez.VI.,ord.n.
30120\2018).
In definitiva, alla luce della carenza di elementi documentali idonei a provare l'effettiva costituzione in giudizio, deve ritenersi corretta la statuizione di contu-
[.. macia pronunciata dal giudice di primo grado. Per completezza, si osserva che l'
non ha assolto all'onere probatorio in ordine alla Controparte_8 tempestiva notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria. Come è noto, l'iscrizione ipotecaria costituisce un atto autonomamente impugnabile (art. 19 c. 1 lettera e-ter decreto legislativo 546\1992), e presuppone, ai fini della sua validità che sia stata data comunicazione al contribuente. Sul punto, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'onere della prova della notifica dell'atto impugnato incombe all'amministrazione trattandosi di fatto costitutivo della pretesa” (Cass. Civ. Sez. VI ord. N. 4587\2016).
Dunque, la mancata dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'avviso comporta l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Nel caso di specie, l'amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a di- mostrare l'avvenuta notifica dell'avviso in questione, né ha allegato la relata di no- tifica, né altra documentazione attestante l'effettiva conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte del contribuente.
Di conseguenza l'iscrizione ipotecaria illegittima.
Alla luce delle argomentazioni svolte e considerando che la documentazione è ca- rente agli atti, la domanda di non può trovare accoglimento e deve, essere Pt_4 rigettata.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata attività istruttoria né altra attività consistente nel deposito di atti nel corso del giudizio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
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inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione:
• rigetta l'appello, con conferma della sentenza impugnata;
• condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida Pt_4 in uro 2.906,00 oltre IVA e CPa come per legge, con distrazione in favore del pro- curatore;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 13.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 2.10.25 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 02.10.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8191/2023 R.G., avente ad oggetto:appello al giu- die di pace -opposizione ordinanza ingiunzione vertente:
tra
(Agente della per tutti gli ambiti Parte_1 Parte_1 provinciali nazionali), con sede legale in 00142 Roma alla via Giuseppe Grezar, 14
, (C.F. e P.I.: , elett.te domiciliata in Catanzaro alla via Carmine Li- P.IVA_1 donnici n. 33, presso lo studio dell'avv. Ulisse Antonio Pedace (C.F.:
[...]
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
C.F._1
-Appellante-
e
(C.F. ), rapp.ta e difesa, dall'Avv. Sonia CP_1 C.F._2
LI (C.F. ), con studio in Napoli alla via Nicolardi 110, C.F._3 in virtù di procura in atti;
-Appellata –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello e note relative all'udienza del 2.10.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione e note relative all'udienza del
2.10.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L' ha dedotto che la contribuente Controparte_2 CP_1 ha proposto opposizione al fine di ottenere l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200000347000, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 02820170001557801000 --Contravvenzione al Codice della Strada--, il cui ente impositore è il Comune di Marcianise e, n.
02820190004151045000, recante sanzione U.P.I.C.A, ente creditore “Camera di
Commercio di Caserta Ufficio”. La sig.ra ha evidenziato, la viola- Parte_2 zione degli artt. 77 e 50 del DP.R. 602/73, relativi all'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione e decadenza, violazione art. 7 L. 212/2000, inoltre sproporzione tra il quantum e l'iscrizione ipotecaria, omessa indicazione dei criteri
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di calcolo, interessi, spese e compensi di riscossione, omessa notifica dell'avi ex art 50; mancata indicazione dell'immobile. Il giudice di Pace, nella persona della dott.ssa Vincenzina Esposito, con sentenza n. 6306/2023, così decideva : “Il Giu- dice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, letti gli atti, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, nel giudizio iscritto al n.
R.G. n. 8546/2022, promosso da , Parte_3 in persona del legale rappresentante pro-tempore, così provvede: 1)dichiara
l'illegittimità del preavviso di iscrizione di ipoteca n. 02876202200000347000 in relazione alla cartella n. 02820170001557801000 che trova la sua scaturigine in verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della Strada elevato nell'anno 2014 e vede quale ente creditore il Comune di Marcianise per la somma di Euro 520,29 ed alla cartella n. 02820190004151045000 che trova la sua scatu- rigine in sanzioni amministrative accertate nell'anno 2017 e vede quale ente cre- ditore la Camera di Artigianato di Caserta per la somma Controparte_3 di euro 27,10 e condanna l' alla cancellazione Parte_1 dell'ipoteca a sue spese e cura, se effettuata in relazione ai detti crediti;
2) Com- pensa le spese”.
L' ha impugnato la sentenza del giudice di Pace di Santa Maria Capua Vete- Pt_4 re, con cui quest'ultimo ha condannato l'ente alla cancellazione dell'ipoteca, nono- stante l'atto impugnato consistesse in una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, senza che l'iscrizione fosse mai stata eseguita. In particolare, l'appellan- te ha rilevato la violazione dell'articolo 112 c.p.c e del vizio di motivazione, rite- nendo che il giudice di pace abbia erroneamente ritenuto l' Parte_1
contumace, nonostante essa si sia costituita in giudizio il 29 dicembre
[...]
2022. Inoltre, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sostenendo che le cartelle di pagamento sono state notificate regolarmente al contribuente e non siano state og- getto di alcuna impugnazione. Inoltre, l' ha Controparte_4 eccepito di essere ente incaricato della sola riscossione, e quindi estraneo al proce- dimento di formazione del ruolo. Ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di pre- scrizione, ritenendo di aver documentato che le cartelle di pagamento sono state notificate tempestivamente. Inoltre, ha ritenuto infondata l'eccezione di spropor- zione e insussistente la violazione degli articoli 77 e 50 del DPR 602.973, esclu- dendo qualsiasi violazione delle disposizioni in materia di iscrizione ipotecaria.
Inoltre, ha ritenuto infondato la violazione dell'art. 7 d.l- 72\2011 e ha evidenziato che l'atto impugnato consiste in un'intimazione di pagamento regolare. Ha conclu-
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so chiedendo : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma totale della sentenza impugnata, n. 6306/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere, dr.ssa Vincenzina Esposito (R.G.A.C 8546/2022) in data 20 ottobre
2023, depositata in cancelleria in pari data, non notificata all'odierno appellante, così statuire: - in via preliminare, accertare e dichiarare, in riforma della sentenza di primo grado la ritualità della notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per quanto dedotto in narrativa;
- in via princi- pale e nel merito, in riforma totale della sentenza appellata, ed in accoglimento del presente appello, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
, nonché rigettare la domanda avversaria in Parte_1 quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto, per quanto dedotto in narrati- va;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio”. Si è costituita in giudizio la signora la quale ha dedotto CP_1 che in data 17 luglio 2022 le è stata recapitata mediante raccomandata, la comuni- cazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da con la quale è stato Pt_4 richiesto il pagamento entro 30 giorni della somma complessiva di euro 31.441,85.
Tale atto, si basa su una serie di cartelle di pagamento avente ad oggetto tributi di- versa natura, delle quali l' ha asserito la corretta notifica e la fondatezza delle Pt_4 pretese. L'appellata, signora ha impugnato la comunicazione pre- CP_1 ventiva di iscrizione ipotecaria eccependo la nullità delle cartelle esattoriali e ha ri- tenuto che non siano mai state notificate al contribuente. Ha inoltre, contestato la documentazione depositata presso l' ritenendo che la stessa sia stata prodotta Pt_4 in copia semplice e non in originale. Nel merito, l'appellata ha evidenziato che la notifica non risulta ritualmente eseguita in quanto le cartelle esattoriali risultano CP_ trasmesse a mezzo pec o consegnate a mani, ma prive delle relate di notifica.
[...
ha ritenuto non idonea la documentazione prodotta dall'agente della riscossione in primo grado trattandosi di copie non conforme all'originale e quindi, a suo pare- re prive di valore probatorio. Ha concluso chiedendo : “affinché l'Onorevole Pt_5 bunale adito VOGLIA, per le cose sin qui dette, 1) dichiarare l'appello proposto dall' inammissibile e/o 2) rigettarlo in quanto Parte_1 del tutto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto 3) confermare la senten- za di primo grado in ogni sua parte;
4) condannare l' Controparte_6
al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio
[...] con attribuzione al sottoscritto procuratore”
Considerazioni Preliminari
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In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le moti- vazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valu- tazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore si fonda soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il merito
Orbene, la vicenda in esame origina da un'opposizione avverso un'ordinanza in- giunzione.
In data 15 settembre 2022 la sig.ra ha convenuto in giudizio l' CP_1 [...]
al fine di ottenere una pronuncia di illegittimità del Controparte_7 preavviso di iscrizione ipotecaria, numero 28762022000003470000, notificato in data 17 luglio 2022 relativo alle seguenti cartelle esattoriali:
- N.02820170001557801000, che trova fondamento in un verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada il cui ente creditore è il Comune di
Marcianise per la somma di 520,29;
- N.02820190004151045000 che trova fondamento in sanzioni amministrative ac- certate nell'anno 2017 il cui ente creditore è la Camera di Commercio industria e artigianato di Caserta per la somma di euro 27,10.
La signora ha proposto opposizione avverso un preavviso di iscri- CP_1 zione ipotecaria relativo a cartelle per sanzioni del 2014 e 2017, eccependo vizi di notifica degli atti. Il giudice di primo grado, dott.ssa Vincenzina Esposito, ha ac- colto l'opposizione in contumacia dell' . L Controparte_2 Pt_4 ha appellato chiedendo la riforma della sentenza e il rigetto della domanda. In ap- pello ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la condan- CP_1
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na di alle spese. Pt_4
In via preliminare, va detto che l' ha eccepito, Controparte_2 già nell'atto di appello, l'intervenuta decadenza dell'opponente dal diritto di propor- re l'impugnazione, ritenendo che il termine per l'opposizione fosse cessato. Va os- servato, che la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all'ese- cuzione e, pertanto, l'opposizione e ai sensi dell'articolo 615 c.p.c, non è soggetto a termini di decadenza (Cfr. Cass. Civ. Sez III 16 nov 1999 n.12685 Giust Mass
1999,2262, sent.3751 del 25.02.2016.)
Ciò posto va, in primo luogo, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche dell' , la quale eccepisce di non essere soggetto le- Controparte_4 gittimato passivo nel presente giudizio. Come precisato dalla Corte di cassazione, ove siano sollevate questioni concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddit- torio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n.
594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011).
La giurisprudenza in merito ha chiarito che l'azione del contribuente diretta a far valere la nullità o illegittimità derivata dalla cartella esattoriale per vizi relativi agli atti presupposti (ad esempio, come nel caso che ci occupa, mancata notifica della stessa), può essere promossa sia nei confronti dell'ente impositore o del concessio- nario della riscossione. A tal proposito è importante, la pronuncia della Corte di cassazione sezione IV civile, n. 1532 del 2 febbraio 2012, la quale ha statuito che:
“l'azione promossa dal contribuente per far valere la nullità della cartella esatto- riale per omessa notifica dell'atto presupposto può essere esercitata nei confronti sia dell'ente creditore sia del concessionario per la riscossione, essendo quest'ul- timo legittimato passivo in quanto emittente della cartella stessa. In tal caso, il concessionario ove ritenuto necessario ha la facoltà di chiamare in causa l'ente impositore ai sensi dell'articolo 106 c.p.c.”
Quindi, ne deriva, che la legittimazione passiva dell'agente alla riscossione sussiste ogni volta che venga impugnata la cartella esattoriale, anche per vizi relativi agli atti presupposti, salva la facoltà di esercitare la chiamata in causa dell'ente imposi- tore, laddove si ritiene che la controversia non rientri nella sua competenza.
Dunque, va precisato che l'agente della riscossione non riveste una posizione di estraneità rispetto all'obbligazione tributaria, proprio in considerazione della posi-
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zione che lo stesso assume nel procedimento di esazione.
In tal senso si richiama la Cass. Civ. Sez. V sent. n.16412 del 5 luglio 2017 secon- do cui: “l'agente della riscossione, quale soggetto che agisce in nome proprio ma per conto dell'ente impositore, e percepisce un aggio per l'attività di riscossione svolta, è parte necessaria nel giudizio di impugnazione della cartella esattoriale non potendo ritenersi soggetto terzo o indifferente rispetto alle vicende processuali investono l'atto da esso materialmente emesso.”
Inoltre, va evidenziato tra l'altro che, il preavviso di iscrizione ipotecaria, anche se non previsto espressamente dall'articolo 19 rientra tra gli atti impugnabili, essendo atto lesivo, idoneo a fondare gli interessi ad agire del contribuente.
Di conseguenza è legittima, la proposizione del ricorso giudiziale anche se solo nei confronti del soggetto che lo ha notificato. (Cassazione civile sez.VI numero 9799
2017).
In conclusione, sussiste piena legittimazione in causa di Pt_4
Con riguardo alla dichiarazione di contumacia dell' Parte_1
da parte del giudice di primo grado, questo ha espressamente rilevato
[...]
l'inerzia dell'ente, ritenendo che a causa della mancata costituzione in giudizio lo stesso non ha assolto all'onere probatorio relativo all'avvenuta notifica delle cartel- le. In particolare, nella motivazione si legge: “venendo ora alla vicenda che qui ci occupa, si rileva che l' con la sua contumacia e Controparte_4 totale inerzia non ha provato di aver notificato le dette cartelle all'istante”.
In sede di appello, l' , avverso tale decisione, si CP_2 Controparte_4 oppone, allegando a tal fine l'estratto del fascicolo telematico (estratto pct), l'indice del fascicolo di primo grado parte e una copia di tale fascicolo. Questo Tribunale ritiene che tale documentazione non sia idonea a superare l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata. Ciò si dice in quanto, l'indice del fascicolo prodotto in appello è privo del timbro della cancelleria in calce. Il timbro della cancelleria co- stituisce elemento imprescindibile ai fini dell'autenticità, validità e riferibilità all'o- riginale depositato nel fascicolo del giudizio di primo grado. La mancanza del tim- bro della cancelleria, infatti, rende il documento privo di efficacia probatoria. Inol- tre, va detto che l'estratto PCT non costituisce di per sé documento dotato di effi- cacia probatoria, in quanto si tratta di atto unilaterale non munito di attestazione di deposito o di conferma da parte della cancelleria.
Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che
“la contumacia è uno stato processuale che può essere superato solo da atti ine-
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quivoci che dimostrano la partecipazione effettiva al giudizio, e la sola produzione dell'indice del fascicolo o di documenti telematici privi di attestazioni ufficiale non
è sufficiente a dimostrare l'avvenuta costituzione (Cass. Civ. Sez.VI.,ord.n.
30120\2018).
In definitiva, alla luce della carenza di elementi documentali idonei a provare l'effettiva costituzione in giudizio, deve ritenersi corretta la statuizione di contu-
[.. macia pronunciata dal giudice di primo grado. Per completezza, si osserva che l'
non ha assolto all'onere probatorio in ordine alla Controparte_8 tempestiva notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria. Come è noto, l'iscrizione ipotecaria costituisce un atto autonomamente impugnabile (art. 19 c. 1 lettera e-ter decreto legislativo 546\1992), e presuppone, ai fini della sua validità che sia stata data comunicazione al contribuente. Sul punto, è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'onere della prova della notifica dell'atto impugnato incombe all'amministrazione trattandosi di fatto costitutivo della pretesa” (Cass. Civ. Sez. VI ord. N. 4587\2016).
Dunque, la mancata dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'avviso comporta l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Nel caso di specie, l'amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a di- mostrare l'avvenuta notifica dell'avviso in questione, né ha allegato la relata di no- tifica, né altra documentazione attestante l'effettiva conoscenza o conoscibilità dell'atto da parte del contribuente.
Di conseguenza l'iscrizione ipotecaria illegittima.
Alla luce delle argomentazioni svolte e considerando che la documentazione è ca- rente agli atti, la domanda di non può trovare accoglimento e deve, essere Pt_4 rigettata.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata. In particolare va considerato che non è stata espletata attività istruttoria né altra attività consistente nel deposito di atti nel corso del giudizio.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
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inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione:
• rigetta l'appello, con conferma della sentenza impugnata;
• condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida Pt_4 in uro 2.906,00 oltre IVA e CPa come per legge, con distrazione in favore del pro- curatore;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 13.10.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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