Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8568/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Serenella Angeletti;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 15.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione è nata la figlia il 29.4.2006) hanno contratto matrimonio in Per_1
Genova (GE) il 4.9.2004, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già cessata;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Genova, Salita Campasso di San Nicola 58/7, resterà assegnata alla SI con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti. Parte_2
3. , ormai maggiorenne ma ancora studentessa, continuerà ad abitare con la madre. Per_1
2 Il NO verserà alla SI nell'interesse della figlia Parte_1 Parte_2
e fino alla sua completa autonomia economica, un assegno a titolo di contributo per il Per_1
suo mantenimento pari a Euro 900,00 (novecento/00) mensili entro il giorno 10 di ogni mese,
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI le cui Parte_2
coordinate bancarie sono note al NO . L'assegno mensile verrà Parte_1
aumentato annualmente nella misura pari all'aumento del costo della vita (ISTAT).
4. Le spese straordinarie in favore della figlia verranno ripartite tra i genitori al 50%. A tale proposito i NOi e si impegnano a seguire il Documento Parte_1 Parte_2
di Orientamento Uniforme del Tribunale Genova, Sez. IV, del 15.09.2016 (di cui gli stessi hanno ricevuto copia e preso piena visione), sia per quanto riguarda l'individuazione delle voci straordinarie di spesa che per ciò che attiene la necessità o meno del preventivo accordo.
I genitori si impegnano altresì a prestare l'un l'altro la massima collaborazione affinché le spese straordinarie vengano equamente anticipate e comunque provvederanno trimestralmente al conguaglio delle stesse.
5. Il NO verserà alla SI , entro il giorno 10 di ogni Parte_1 Parte_2
mese, un assegno a titolo di contributo per il mantenimento della moglie pari ad Euro 100,00
(cento/00) a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI Parte_2
le cui coordinate bancarie sono note al NO . Parte_1
L'assegno mensile verrà aumentato annualmente nella misura pari all'aumento del costo della vita (ISTAT). L'assegno così stabilito in favore della moglie verrà rivisto una volta che sarà diventata autosufficiente. Per_1
6. A composizione dei rapporti economico patrimoniali derivanti dalla separazione, i coniugi convengono quanto segue.
6.1. Il NO si impegna a cedere e trasferire alla SI , Parte_1 Parte_2
che accetta, la quota di sua proprietà pari ad 1/3 dell'immobile già adibito ad abitazione coniugale, facente parte della casa sita in Comune di Genova, Salita Campasso di San Nicola, distinta con il civico numero 58 e precisamente: appartamento segnato con il numero interno
7, posto al primo piano, composto di vani catastali sei e mezzo, con annesso locale ad uso cantina posto al primo piano sottostrada e segnato con il numero 7; a confini,
l'appartamento: a nord perimetro su distacco, ad est corridoio di accesso, vano scala e vano
3 ascensore, a sud vano ascensore e appartamento interno 6, ad ovest perimetro su distacco, sopra appartamento interno 10, sotto appartamento interno 4; la cantina: a nord cantina numero 8, ad est perimetro su intercapedine, a sud cantina n. 6, ad ovest corridoio comune di accesso, sopra appartamento interno 5, sotto altro piano cantine. Quanto in oggetto risulta iscritto al NCEU del Comune di Genova, foglio 76, mappale 332, Subalterno 5, Cat. A/3, classe
3, vani 6,5, R.C. Euro 553,90. Salvi altri, migliori, più precisi, recenti confini, indicazioni, descrizioni e dati catastali, l'errore o l'omissione di alcuno dei quali non potrà mai arrecare pregiudizio o viziare il presente accordo e/o il futuro atto di trasferimento in esecuzione del presente accordo.
6.2. La cessione verrà fatta ed accettata tra le parti nello stato di fatto in cui l'unità immobiliare si trova, nota e gradita alla parte cessionaria, con tutti gli inerenti diritti reali, fissi ed infissi, passi ed accessi, accessori e pertinenze, servitù attive e passive, quote di comproprietà condominiali tutte, nulla escluso e riservato in favore della parte cedente.
6.3. Il NO dichiara e garantisce che quanto verrà trasferito: Parte_1
- è franco e libero da iscrizioni in pregiudizio, sequestri e pignoramenti, vincoli e privilegi anche erariali, debiti, liti pendenti, giudiziali e stragiudiziali, diritti reali o personali a terzi spettanti, pesi ed oneri in genere che possano pregiudicare la piena disponibilità ed il libero godimento;
- è di sua piena ed esclusiva proprietà ed in sua libera disponibilità per averlo acquistato, dai
NOi , e , in forza di atto di Persona_2 Persona_3 Persona_4
compravendita in data 10 novembre 2003, a rogito Notaio , iscritto nel Ruolo dei Persona_5
Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, Rep. 188778, Raccolta 5615, registrato in
Genova in data 19.11.2003;
- di essere in regola nel pagamento di qualsiasi onere condominiale, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, deliberato o comunque dovuto, e di qualunque imposta, tassa e tributo afferente a quanto in oggetto, impegnandosi a corrispondere tutto quanto eventualmente dovuto fino all'atto di esecuzione degli accordi, anche se accertato od iscritto a ruolo in epoca successiva alla stipula degli stessi.
6.4. Ai fini delle vigenti disposizioni in materia urbanistica ed edilizia il NO Parte_1
dichiara che:
[...]
4 - l'immobile in oggetto è stato costruito anteriormente al 1 settembre 1967;
- è stata presentata al tramite il Geom. all'uopo Controparte_1 CP_2
incaricato, regolarizzazione per opere interne eseguite successivamente al 17.03.1985 e antecedentemente al 01.01.2005, protocollata dal al numero PG/2024/550871 del CP_1
23/10/2024 e rubricata dal SUE al 13916/2024;
- nell' immobile predetto a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere richiedenti licenze, concessioni, o autorizzazioni anche in sanatoria e l'immobile è conforme alle norme urbanistiche vigenti.
6.5. Con riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 22.01.2008, n. 37, nonché della legge n. 248 del 2005, in materia di impianti all'interno degli edifici, la Parte promittente cedente, con riguardo agli impianti tutti esistenti nell'immobile facente parte del civico 58 di Salita Campasso di San Nicola, distinto con il numero interno 7, nonché del fabbricato di cui esso è parte e in uso ai condomini, dichiara di non garantirne la conformità alle norme di sicurezza vigenti e di non essere in possesso dei certificati di conformità o di rispondenza;
la Parte cessionaria ne prende atto e provvederà in proprio a richiederli e ad effettuare gli eventuali interventi necessari per la loro conformità.
6.6. Ai sensi dell'art. 29, comma primo bis, legge 27 febbraio 1985, n. 52, la parte promittente cedente dichiara e garantisce che lo stato di fatto di tutto quanto in oggetto è e sarà all'atto del trasferimento conforme alle risultanze delle planimetrie catastali e dei dati catastali.
6.7. L'immobile è dotato di Attestato di Prestazione Energetica N° 50062 del 30.10.2024 - redatto dal Geom. , Certificatore Energetico n. 7488 - che verrà consegnato in CP_2
originale al momento della sottoscrizione dell'atto notarile in esecuzione degli accordi quivi assunti, onde poterlo allegare all'atto stesso.
6.8. La stipula dell'atto notarile in esecuzione ed attuazione degli accordi di modifica delle condizioni di separazione assunti in questa sede, dovrà effettuarsi a ministero del Dott.
Notaio con Studio in Genova, Via XII Ottobre 12/3 sc. C, entro giorni 30 Persona_6
all'emissione della sentenza con cui saranno omologati gli accordi.
7. Sempre a composizione dei rapporti derivanti dalla separazione:
5 a) il NO attribuisce e trasferisce alla SI , che Parte_1 Parte_2
accetta, la propria quota di 1/2 (un mezzo) del seguente veicolo: autovettura Volkswagen
Golf, targata GC277GP, telaio WVWZZZCDZMW007028, per la quale è stata rilasciata la carta di circolazione , N. in data 11.11.2020; per l'effetto detto NumeroD_1 NumeroDi_2
veicolo, già formalmente intestato alla SI , viene riconosciuto nella piena Parte_2
e definitiva proprietà di 1/1 (e così dell'intero) della stessa;
b) la SI attribuisce e trasferisce al NO , che Parte_2 Parte_1
accetta, la propria quota di 1/2 (un mezzo) del seguente veicolo: autovettura Volkswagen
UP, targata GD205ZY, telaio WVWZZZAAZMD017109, per la quale è stata rilasciata la carta di circolazione , N. A014492GE24 in data 09.02.2021; per l'effetto detto veicolo, NumeroD_3
già formalmente intestato al NO , viene riconosciuto nella piena e Parte_1
definitiva proprietà di 1/1 (e così dell'intero) dello stesso.
8. Tutte le cessioni che precedono vengono operate senza alcun conguaglio o pagamento di prezzo.
I NOi e dichiarano fin da ora che il presente accordo, Parte_1 Parte_2
anche per quanto concerne l'impegno al trasferimento immobiliare, è elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e pertanto gli stessi chiedono in loro proprio favore, per quanto possa occorrere già in questa sede e in relazione agli atti notarili che verranno stipulati in esecuzione degli accordi ed impegni quivi assunti,
l'applicazione di tutte le esenzioni da imposte e tasse stabilite dall'articolo 19 della Legge n.
74 del 1987, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio
1999, come ribadito dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del 16 marzo 2000, confermate da ultimo con circolare 2/E del 2014.
9. Con le pattuizioni contenute nelle condizioni sopra riportate, i coniugi dichiarano di aver definito e composto ogni rapporto patrimoniale.
10. I coniugi si autorizzano vicendevolmente al rilascio e/o rinnovo dei documenti per l'espatrio”.
Nulla sulle spese processuali.
6 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 287, parte II, serie A, anno 2004), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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