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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3728/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO TE Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. DA OT Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 3728/2025 promosso da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Bertolino Denis che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza.
Con ricorso congiuntamente depositato il 20/02/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto emerso in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa di residenza familiare sita in Pomaretto (TO) Via Riccardo Balmas n. 16/B, con i mobili e arredi ivi contenuti, alla Sig.ra per abitazione propria e del Pt_1 figlio minore;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il Sig. si è già trasferito altrove;
Pt_2
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza anagrafica presso la madre e con l'accordo che i genitori assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre tenga con sé il figlio nei tempi e nei modi concordati con la madre e, in caso di disaccordo, con le seguenti modalità:
* quando il papà svolge il turno del mattino il bambino viene prelevato all'uscita dall'asilo dal papà, il quale lo riporta alla mamma dopo cena;
* quando il papà svolge il turno del pomeriggio il bambino viene prelevato dal papà dopo cena, il quale lo riporta all'asilo il mattino seguente (all'uscita dall'asilo viene prelevato dalla mamma);
* fine settimana: quando il padre fa il turno del mattino sabato da dopo pranzo fino alle 19 del medesimo giorno mentre quanto fa il secondo lo terrà con sé il venerdì dalle 16,00 fino alle 12 del sabato e dalle 19 del medesimo giorno fino alle 21 della domenica;
* festività infrasettimanali alternate;
* ferie: una settimana con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e da incrementare con la crescita del figlio;
* nelle festività Natalizie e di fine Anno alternativamente dal 23 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01, precisando che nei giorni festivi del 25/12, 31/12 e 01/01 i genitori alterneranno il pranzo e la cena con il bambino;
* Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
DÀ ATTO che le parti concordano che, vista la permanenza paritetica del minore presso ciascun genitore, ciascuno provveda al suo mantenimento quando lo tiene presso di sé, precisando però che l'Assegno Unico venga percepito per intero dalla Sig.ra Pt_1
DISPONE che le spese orinarie e straordinarie del figlio minore, comprese quelle di cura e abbigliamento, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e le spese ludico sportive e ricreative, come previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino il 15/03/2016, siano a carico di ciascun genitore nella misura al 50%, dando atto che le parti concordano che il costo dei buoni mensa sarà a carico del papà del minore il quale, in futuro, si accollerà anche i costi dell'abbonamento dei mezzi pubblici per andare a scuola;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, a definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi durante la convivenza, i ricorrenti li definiranno concordemente relativamente agli arredi di casa, mentre il libretto postale cointestato contenente denaro del minore rimanga in comproprietà specificando che il suddetto denaro non sia utilizzato dai ricorrenti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che con i patti sopra indicati hanno risolto ogni rapporto patrimoniale intercorso con reciproca rinuncia ad ulteriori richieste e pretese per qualsivoglia titolo o ragione;
DÀ ATTO che le parti si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, o di documenti equipollenti, anche per il figlio minore;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
DA OT TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. TO TE Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. DA OT Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 3728/2025 promosso da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Bertolino Denis che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...] Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
il minore è nato dalla relazione tra e , non Per_1 Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza.
Con ricorso congiuntamente depositato il 20/02/2025, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto emerso in atti.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa di residenza familiare sita in Pomaretto (TO) Via Riccardo Balmas n. 16/B, con i mobili e arredi ivi contenuti, alla Sig.ra per abitazione propria e del Pt_1 figlio minore;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il Sig. si è già trasferito altrove;
Pt_2
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza anagrafica presso la madre e con l'accordo che i genitori assumeranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre tenga con sé il figlio nei tempi e nei modi concordati con la madre e, in caso di disaccordo, con le seguenti modalità:
* quando il papà svolge il turno del mattino il bambino viene prelevato all'uscita dall'asilo dal papà, il quale lo riporta alla mamma dopo cena;
* quando il papà svolge il turno del pomeriggio il bambino viene prelevato dal papà dopo cena, il quale lo riporta all'asilo il mattino seguente (all'uscita dall'asilo viene prelevato dalla mamma);
* fine settimana: quando il padre fa il turno del mattino sabato da dopo pranzo fino alle 19 del medesimo giorno mentre quanto fa il secondo lo terrà con sé il venerdì dalle 16,00 fino alle 12 del sabato e dalle 19 del medesimo giorno fino alle 21 della domenica;
* festività infrasettimanali alternate;
* ferie: una settimana con ciascun genitore da concordare entro il 31 maggio di ogni anno e da incrementare con la crescita del figlio;
* nelle festività Natalizie e di fine Anno alternativamente dal 23 al 30/12 o dal 31/12 al 06/01, precisando che nei giorni festivi del 25/12, 31/12 e 01/01 i genitori alterneranno il pranzo e la cena con il bambino;
* Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
DÀ ATTO che le parti concordano che, vista la permanenza paritetica del minore presso ciascun genitore, ciascuno provveda al suo mantenimento quando lo tiene presso di sé, precisando però che l'Assegno Unico venga percepito per intero dalla Sig.ra Pt_1
DISPONE che le spese orinarie e straordinarie del figlio minore, comprese quelle di cura e abbigliamento, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e le spese ludico sportive e ricreative, come previste dal Protocollo di Intesa sottoscritto dal Tribunale di Torino il 15/03/2016, siano a carico di ciascun genitore nella misura al 50%, dando atto che le parti concordano che il costo dei buoni mensa sarà a carico del papà del minore il quale, in futuro, si accollerà anche i costi dell'abbonamento dei mezzi pubblici per andare a scuola;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, a definizione dei rapporti patrimoniali intercorsi durante la convivenza, i ricorrenti li definiranno concordemente relativamente agli arredi di casa, mentre il libretto postale cointestato contenente denaro del minore rimanga in comproprietà specificando che il suddetto denaro non sia utilizzato dai ricorrenti;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che con i patti sopra indicati hanno risolto ogni rapporto patrimoniale intercorso con reciproca rinuncia ad ulteriori richieste e pretese per qualsivoglia titolo o ragione;
DÀ ATTO che le parti si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio, o di documenti equipollenti, anche per il figlio minore;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
DA OT TO TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.