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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1190/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto”
TRA
e rappresentati e difesi come in atti Parte_1 Controparte_1
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.3.2024, gli odierni ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Casoria, l'1.10.1986), dal quale nascevano i figli (in data 27.7.1987) e Per_1
(in data 3.3.1989), e che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, Per_2
chiedevano pronunciarsi la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza non definitiva, depositata il 3.7.2024, il Collegio pronunciava la separazione tra i coniugi, e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
All'udienza dell'8.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore del Tribunale di Napoli Nord (22.5.2024) nel procedimento di separazione, conclusosi con sentenza (depositata il 3.7.2024), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casoria, in data 1.10.1986, tra i coniugi (nata in [...], il [...]) e (nata Parte_1 Controparte_1
in Napoli, il 29.7.1965);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 133, parte II, serie A, anno 1986), per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 23.1.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1190/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto”
TRA
e rappresentati e difesi come in atti Parte_1 Controparte_1
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.3.2024, gli odierni ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio (in Casoria, l'1.10.1986), dal quale nascevano i figli (in data 27.7.1987) e Per_1
(in data 3.3.1989), e che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, Per_2
chiedevano pronunciarsi la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con sentenza non definitiva, depositata il 3.7.2024, il Collegio pronunciava la separazione tra i coniugi, e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
All'udienza dell'8.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore del Tribunale di Napoli Nord (22.5.2024) nel procedimento di separazione, conclusosi con sentenza (depositata il 3.7.2024), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le condizioni di divorzio non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il Collegio si limita a prendere atto.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di procedimento su istanza congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casoria, in data 1.10.1986, tra i coniugi (nata in [...], il [...]) e (nata Parte_1 Controparte_1
in Napoli, il 29.7.1965);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 133, parte II, serie A, anno 1986), per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 23.1.2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro