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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6308/25
TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
Il Tribunale di Milano, nella persona della Dott.ssa Francesca Minieri, in funzione di Giudice Unica, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da:
Parte_1 ddin (PAKISTAN) il 12.10.1990 rappresentato e difeso dall'Avvocata Manuela Testa del Foro di Milano ricorrente
contro
:
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 vocatura distrettuale dello Stato di Milano resistente
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 700 c.p.c., datato al 18.02.2025, la persona ricorrente ha impugnato innanzi al Tribunale il silenzio della Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) a fronte della sua domanda di visto per ricongiungimento per motivi familiari con la moglie rivolta alla competente Autorità Consolare. Nel dettaglio, ad avviso della persona ricorrente, alla richiesta datata al 29.06.2024 (doc. 1 allegato al ricorso) e alla successiva e-mail di sollecito del 27.08.2024 (doc. 2, allegato al ricorso), non avrebbe fatto seguito alcuna risposta dell'Autorità Consolare. Pertanto, la persona ricorrente ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. richiedendo: “IN VIA PRINCIPALE: accertare il silenzio ingiustificato dell'ambasciata italiana di Islamabad in relazione alla domanda di rilascio del visto per motivi familiari inoltrata dal coniuge ricorrente, e per effetto ordinare la fissazione di un appuntamento per rilascio del visto di ingresso in favore della Sig.ra nata in [...] il [...]. Accogliere il presente ricorso Parte_2 per le cause in cui in narrativa e, 'Ambasciata D'Italia di Islamabad di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare in favore della Sig.ra nata in [...] il [...]” (cfr. ricorso, pp. Parte_2 2 e 3). Ad avviso della difesa sussisterebbero sia il fumus boni iuris (il diritto della persona ricorrente al ricongiungimento con sua moglie) che il periculum in mora (il pericolo che ella stessa e sua moglie subiscano un pregiudizio dovendo affrontare una seconda volta i costi della procedura, giacché “il ricorrente e la moglie hanno il timore che, se non si procede con rapidità, dovranno rifare tutta la procedura con conseguente esborso di denaro e perdita di tempo”). Ebbene, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione del provvedimento inaudita altera parte, il Tribunale, con decreto del 20.02.2025, ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 17.03.2025, concedendo termini per la notifica del ricorso a parte resistente, per la costituzione della stessa – poi non avvenuta – e per il deposito di note conclusive. In sede di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025, la persona ricorrente ha riproposto le medesime conclusioni svolte in sede di ricorso. All'esito del giudizio devesi emettere un'ordinanza di inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare. Preliminarmente pare opportuno premettere, con riguardo alla disciplina vigente in materia, che l'art. 29 del T.U.I. sancisce che “
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai 1 requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta”. Inoltre, l'art. 6 del D.P.R. 394/1999 sancisce che “
2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.”. Richiamata sinteticamente la disciplina applicabile, pare opportuno ricostruire i fatti in modo corretto. In data 29.06.2024 la persona ricorrente ha presentato una richiesta di ottenimento del visto per ricongiungimento per motivi familiari nei confronti dell'Ambasciata italiana di Islamabad. Per contro, non risulta sia mai stata presentata alcuna domanda di nulla osta al competente Sportello Unico per l'Immigrazione presso la competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo (di seguito . CP_2 Come detto, secondo la succitata normativa, solo alla presentazione di tale domanda e all'otte o dal S.U.I. del citato nulla osta, avrebbe dovuto fare seguito la seconda fase procedimentale ovvero la richiesta di visto nei confronti della competente Autorità Consolare. Tuttavia, come anticipato, la richiesta di nulla osta al S.U.I. non risulta essere stata presentata (o, comunque, non è stata documentata in questa sede). Difatti, risulta essere prodotta solo la documentazione attestante una richiesta di visto diretta all'Ambasciata italiana di Islamabad. Sulla scorta degli elementi sopra sinteticamente riportati il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Nulla sulle spese, non essendosi l'Amministrazione convenuta costituitasi in giudizio. Per quanto concerne la liquidazione dei compensi in favore dell'Avvocata della persona ricorrente, si osserva che non è stata depositata alcuna delibera di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato né è stata presentata la relativa istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669-bis e ss. e 700 c.p.c. dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso presentato da nato a Parte_1 MA AU (PAKISTAN) il 12.10.1990. Nulla sulle spese. Si comunichi. Milano, 7 aprile 2025 La Giudice - Dott.ssa Francesca Minieri
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TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone cittadine dell'Unione Europea
Il Tribunale di Milano, nella persona della Dott.ssa Francesca Minieri, in funzione di Giudice Unica, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da:
Parte_1 ddin (PAKISTAN) il 12.10.1990 rappresentato e difeso dall'Avvocata Manuela Testa del Foro di Milano ricorrente
contro
:
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 vocatura distrettuale dello Stato di Milano resistente
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 700 c.p.c., datato al 18.02.2025, la persona ricorrente ha impugnato innanzi al Tribunale il silenzio della Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) a fronte della sua domanda di visto per ricongiungimento per motivi familiari con la moglie rivolta alla competente Autorità Consolare. Nel dettaglio, ad avviso della persona ricorrente, alla richiesta datata al 29.06.2024 (doc. 1 allegato al ricorso) e alla successiva e-mail di sollecito del 27.08.2024 (doc. 2, allegato al ricorso), non avrebbe fatto seguito alcuna risposta dell'Autorità Consolare. Pertanto, la persona ricorrente ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. richiedendo: “IN VIA PRINCIPALE: accertare il silenzio ingiustificato dell'ambasciata italiana di Islamabad in relazione alla domanda di rilascio del visto per motivi familiari inoltrata dal coniuge ricorrente, e per effetto ordinare la fissazione di un appuntamento per rilascio del visto di ingresso in favore della Sig.ra nata in [...] il [...]. Accogliere il presente ricorso Parte_2 per le cause in cui in narrativa e, 'Ambasciata D'Italia di Islamabad di rilasciare il visto per ricongiungimento familiare in favore della Sig.ra nata in [...] il [...]” (cfr. ricorso, pp. Parte_2 2 e 3). Ad avviso della difesa sussisterebbero sia il fumus boni iuris (il diritto della persona ricorrente al ricongiungimento con sua moglie) che il periculum in mora (il pericolo che ella stessa e sua moglie subiscano un pregiudizio dovendo affrontare una seconda volta i costi della procedura, giacché “il ricorrente e la moglie hanno il timore che, se non si procede con rapidità, dovranno rifare tutta la procedura con conseguente esborso di denaro e perdita di tempo”). Ebbene, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione del provvedimento inaudita altera parte, il Tribunale, con decreto del 20.02.2025, ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 17.03.2025, concedendo termini per la notifica del ricorso a parte resistente, per la costituzione della stessa – poi non avvenuta – e per il deposito di note conclusive. In sede di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025, la persona ricorrente ha riproposto le medesime conclusioni svolte in sede di ricorso. All'esito del giudizio devesi emettere un'ordinanza di inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare. Preliminarmente pare opportuno premettere, con riguardo alla disciplina vigente in materia, che l'art. 29 del T.U.I. sancisce che “
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai 1 requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta”. Inoltre, l'art. 6 del D.P.R. 394/1999 sancisce che “
2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico.”. Richiamata sinteticamente la disciplina applicabile, pare opportuno ricostruire i fatti in modo corretto. In data 29.06.2024 la persona ricorrente ha presentato una richiesta di ottenimento del visto per ricongiungimento per motivi familiari nei confronti dell'Ambasciata italiana di Islamabad. Per contro, non risulta sia mai stata presentata alcuna domanda di nulla osta al competente Sportello Unico per l'Immigrazione presso la competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo (di seguito . CP_2 Come detto, secondo la succitata normativa, solo alla presentazione di tale domanda e all'otte o dal S.U.I. del citato nulla osta, avrebbe dovuto fare seguito la seconda fase procedimentale ovvero la richiesta di visto nei confronti della competente Autorità Consolare. Tuttavia, come anticipato, la richiesta di nulla osta al S.U.I. non risulta essere stata presentata (o, comunque, non è stata documentata in questa sede). Difatti, risulta essere prodotta solo la documentazione attestante una richiesta di visto diretta all'Ambasciata italiana di Islamabad. Sulla scorta degli elementi sopra sinteticamente riportati il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Nulla sulle spese, non essendosi l'Amministrazione convenuta costituitasi in giudizio. Per quanto concerne la liquidazione dei compensi in favore dell'Avvocata della persona ricorrente, si osserva che non è stata depositata alcuna delibera di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato né è stata presentata la relativa istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669-bis e ss. e 700 c.p.c. dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso presentato da nato a Parte_1 MA AU (PAKISTAN) il 12.10.1990. Nulla sulle spese. Si comunichi. Milano, 7 aprile 2025 La Giudice - Dott.ssa Francesca Minieri
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