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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente Cron. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere Rep. N.
Dott. Maria-Luisa Tezza Consigliere Ausiliario Rel. R. Gen. N. 676 /2024 ha pronunciato la seguente iv. N. S E N T E N Z A Pt_1
nella causa civile n. 676/2024 R.G. promossa con ricorso in appello depositato in data 02.07.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19.11.2024
d a
in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_2
OGGETTO:
, Parte_3 [...]
L. Pt_4 P.IVA_1 RAFFAELLA E rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Anghinoni Claudio giusta procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Faccioli Fausta dell'Avvocatura Aziendale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 71/2024 in data
25.01.2024.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Dell'appellante
Nel merito: in riforma della sentenza n. 71/2024 pubblicata in data
25/01/2024, dal Tribunale di Mantova, RG 230572023, non notificata annullarsi, revocarsi, dirsi priva di effetto l'Ordinanza Ingiunzione n.
380/2023- VET notificata in data 31.08.2023 e atti conseguenti, con particolare riferimento al verbale SPV n. 208/2019/VA notificato il
13.09.2019, atti emessi dall' di Mantova, con ogni opportuna Parte_5
statuizione di giustizia.
Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata in via preliminare:
a) dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di illustrazione e specificità dei motivi in violazione all'art. 342 c.p.c.;
b) dichiarare inammissibile la doglianza dell'appellante svolta in via preliminare in ordine a questione penale per la violazione dell'art. 345 c.p.c.
In via principale: rigettare in toto, per le motivazioni sopra esposte e rappresentate, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Mantova
n. 71 pubblicata il 25.1.2024 non notificata in ogni sua parte e conclusione in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di onorari e spese di causa per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 6 Dlgs n. 150/2011, e la soc. Parte_2
" Parte_6
, proponevano
[...] Parte_7
opposizione alla Ordinanza Ingiunzione n. 380/2023 VET emessa da
[...]
in data 28.08.2023, con la quale veniva ingiunto al primo, in CP_2
qualità di legale rappresentante nonché alla seconda, quale ditta obbligata in solido ex art.
6.L 689/1981, proprietaria e conduttrice dell'allevamento sito in pagina 2 di 15 46023- Gonzaga (MN), Via Gelmino n. 4, il pagamento della sanzione amministrativa di € 20.697,50 (oltre € 39,50 per spese di notifica), per
“violazione del divieto di commercializzazione, in qualità di proprietario” di
“un capo sottoposto a trattamento senza rispetto dei tempi di sospensione previsti per il farmaco utilizzato”, come disposto nell' art. 14, co. 3, lett. b), D.
Lgs. n. 158/2006.
In sintesi, quanto alle circostanze di fatto (pacifiche e non contestate), nella notte/mattina di sabato 29.06.2019 verso le h. 4,00 il personale addetto alla stalla si accorgeva che il bovino marca auricolare [...] versava in gravissime condizioni di salute e, pertanto, provvedeva a somministrare, invano, il farmaco poi rinvenuto a seguito di analisi;
veniva poi contattato il veterinario dott. il quale verso le h. 7,00 disponeva di Persona_1
procedere con MSU – Macellazione Speciale d'Urgenza - che veniva eseguita dallo stesso alle ore 7:30; alle ore 8.00 il bovino veniva portato al macello
INALCA SPA sito in Pegognaga, accompagnato dalla “dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali della specie bovini” - Mod. 4
Rosa n. A000013/2019 redatta in pari data, nella quale si dava conto dei trattamenti eseguiti nei 90 giorni precedenti (trimethosulfa orale - 18/05/2019; doxipan - 18/05/2019; farmolisina - 13/05/2019; micospectone – 13/05/2019; amoxid - 06/06/2019; ossitetraciclina 20% trei - 06/06/2019). In data 04.07.19 il dr. veterinario ufficiale presso il macello Inalca, Persona_2
prelevava un campione di muscolo dal bovino [...] per sospetta presenza di sostanze inibenti (verbale prelievo n. sosp-2019-2). In data
05.07.2019 (verbali di ispezione n. GIA1/2019/60) e 24.07.2019 (verbale di ispezione n. GIA1/2019/66bis) venivano eseguiti due sopralluoghi per controllo di farmacosorveglianza presso l'allevamento di bovini sopra indicato nei quali si accertava che per il bovino [...] non era stata data evidenza dei trattamenti eseguiti con il farmaco LO nei 90 giorni precedenti la data dell'invio al macello. Con n. protocollo 21//u del 24.07.2019
pagina 3 di 15 l'Istituto Zooprofilattico di Mantova trasmetteva alla ed alla Parte_5
la comunicazione di analisi sul prelievo certificando la non Controparte_3
conformità del campione di muscolo medesimo per presenza di LO e
Ciprofloxacin in quantità superiore al livello massimo residuale stabilito. Con
PV n. 208/2019 in data 02.09.2019 veniva contestato a di aver Pt_2
“omesso di dichiarare” sul mod 4 n. A000013/2019 del 29.06.19 Pt_8
“l'avvenuto trattamento” nonché di “rispettare i tempi di sospensione del trattamento con antibiotico prima dell'invio del capo alla macellazione e ciò in violazione” dell'art. 14, co. 3, lett. b, D.Lgs. 158/2006.
In data 28.09.2022 in sede di audizione chiedeva l'archiviazione della Pt_2
sanzione e in subordine la riduzione della stessa al minimo edittale, rilevando che "nella mattinata di sabato 29/06/2019 il personale aveva fatto d'urgenza il trattamento sul bovino, dato che stava malissimo e si era optato per la macellazione d'urgenza …. Non vi era nessun intento di commercializzare la carne, che è presupposto della sanzione. Infatti nel DDT si specifica che il bovino doveva essere distrutto."
In data 28.08.2023 veniva adottata l'Ordinanza Ingiunzione de qua che riportava il parere prot. 86804/22 del Direttore della
[...]
in data 26.10.2022 nel quale Controparte_4
veniva rilevato che "la MSU non può essere considerata come un metodo per alleviare le sofferenze del capo, ma si doveva, eventualmente, ricorrere all'eutanasia; il Mod. 4 di invio al macello è stato compilato come se fosse una normale macellazione senza indicare nelle ICA l'eventuale non idoneità del capo al consumo umano;
l'urgenza dell'intervento non giustifica l'assenza di tutte le informazioni necessarie per la sicurezza alimentare, in particolar modo la presenza di eventuali residui di farmaci veterinari;
nel Mod. 4 e relativo certificato di visita ante morte non è presente nessuna indicazione della non idoneità delle carni al consumo umano come dichiarato in occasione dell'audizione”; “l'unica evidenza della distruzione dell'animale è pagina 4 di 15 riportata sul documento di trasporto emesso dal macello INALCA successivamente rispetto all'invio dell'animale e non in forma preventiva come sostenuto” da . Pt_2
Nel ricorso l'opponente deduceva che:
- il trasporto della carcassa al macello in caso di MSU non comporta la diretta commercializzazione del capo richiedendo la stessa procedure specifiche e approfondite analisi da svolgersi direttamente al macello, a cura del veterinario ufficiale addetto, il quale solo all'esito ne decreterà la possibilità di commercializzazione o meno. Pertanto, la norma di cui all'art. 14, co. 3, lett.
b), Dlgs n. 158/2006 non può essere applicata al caso di specie, in quanto la destinazione al macello a seguito di MSU implica solo l'accertamento della idoneità o meno della carne al consumo umano ed eventualmente, all'esito dell'accertamento, la possibilità di commercializzazione del capo;
nel caso nessuna commercializzazione era poi avvenuta essendo stata la carcassa distrutta e smaltita;
- l'art 5 co. 6, del D.Lgs. n. 158/2006, prevede espressamente che “in caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, l'autorita' competente ordina che gli animali sottoposti ai trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1, vengano avviati a stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002”.
Quindi, è la stessa normazione speciale a prevedere che in caso di MSU il termine di sospensione non può essere rispettato e, comunque, vi è il controllo in sede di macello;
- lo speciale procedimento della macellazione d'urgenza può essere disposto ed eseguito solo da un veterinario a ciò abilitato: pertanto, l'incompletezza del verbale di macellazione d'urgenza (nel caso, per non aver riportato la dicitura di non idoneità al consumo del capo allevato) non può essere ascritta alla responsabilità del ricorrente che dopo aver informato il veterinario della somministrazione del farmaco, nulla poteva in merito alla redazione del detto pagina 5 di 15 verbale.
2. Controparte_2
si costituiva eccependo che:
- non risulta essere stata richiesta alcuna revisione delle analisi né da parte dell'allevatore né da parte del macello sicchè la presenza della sostanza antibiotica oltre i limiti di legge è fatto provato e non controverso ex art. 115
c.p.c.;
- il comportamento illecito consiste nell'aver inviato al macello il capo bovino senza aver rispettato il periodo di sospensione per il trattamento antibiotico effettuato;
la DDT in data 29.06.2019, richiamata in quella del 25.07.2019, conferma che l'animale era stato inviato al macello per essere macellato;
- l'animale, proprio per la presenza della sostanza farmacologica somministrata, non poteva essere avviato in uno stabilimento di macellazione ex Reg. CE 853/2004 ma andava abbattuto in allevamento e, poi, inviato ad un impianto autorizzato per la distruzione ai sensi del Regolamento CE
1069/2009, che tratta prodotti non destinati al consumo umano;
l'animale non poteva essere destinato al consumo umano, ma doveva essere abbattuto in azienda con un “abbattimento d'emergenza: l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze” (definizione data all'art. 2 REG. CE 24.9.2009 n. 1099/2009 e dalla D.d.g. Regione
Lombardia n. 7983 del 18.9.2012);
-la MSU non può essere considerata come metodo per alleviare le sofferenze del capo;
- il macello è una industria alimentare dove vengono trasportati animali per essere trasformati in carni destinate all'alimentazione umana: presso il macello, ad esclusivo scopo di sicurezza alimentare, vengono eseguiti a campione degli esami chimici per rivelare eventuali trattamenti farmacologici eseguiti e non dichiarati, oppure eseguiti senza smaltimento da parte pagina 6 di 15 dell'animale;
- l'allevatore è operatore professionale e deve conoscere le norme che regolamentano la propria attività;
- il fatto che la carcassa non sia poi stata commercializzata è irrilevante
(richiama Cass. Civ. 2956/2016).
3. Il Tribunale Mantova con sent. n. 71/2024 pubblicata il 25.01.2024 rigettava l'opposizione e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il Tribunale rilevava, quanto alla condotta siccome prevista nell'art. 14/3 D.Lgs. n. 158/2006, che il ricorrente aveva “commercializzato” il bovino sottoposto a MSU. Il Mod 4 - “dichiarazione di provenienza e di Pt_8
destinazione degli animali”- indica la destinazione al macello e non riporta alcuna volontà di inviarlo al macello per sottoporlo ad “approfondita analisi” come sostenuto dall'opponente: è pacifico che l'effettuazione di analisi sia avvenuta soltanto nell'ambito di un campionamento e non possa ritenersi né essere stata richiesta, dal ricorrente né, invero, essere effettuata automaticamente per tutti i bovini trasmessi al macello.
Ma anche se, come sostiene l'opponente, il capo fosse stato inviato al macello solo per “analisi approfondita”, anche tale condotta integrerebbe violazione della disposizione di legge, perché nel caso in esame, proprio per la somministrazione del farmaco e, quindi, per il mancato rispetto del termine di sospensione, l'animale non poteva in alcun modo essere destinato al consumo umano, senza necessità di ulteriori valutazioni. Il richiamo alla previsione di cui all'art. 5, co. 61, del D. Lgs. n. 158/2006 - nella parte in cui prevede che in caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, l'autorità competente ordina che gli animali sottoposti ai 1 - “In caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, l'autorità competente ordina che gli animali sottoposti a trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4 comma 1, vengano avviati a stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002” pagina 7 di 15 trattamenti di cui al co. 1 e all'art. 4, co. 1, vengano avviati a stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002 - è inconferente, atteso che i trattamenti ivi richiamati attengono a farmaci del tutto differenti
(anche in termini di pericolo per la salute umana) da quelli di cui è causa e, comunque, la stessa disposizione ha riguardo alla necessità di avvio a stabilimenti di trasformazione in caso di macellazione di urgenza e di mancato rispetto del tempo di sospensione. Nessun rilievo, inoltre, ha la pretesa assenza di offensività in concreto della condotta, venuta meno all'esito del controllo a campione che ha consentito di accertare la violazione: trattasi di fattispecie di pericolo astratto, pienamente integrata in quanto il fatto è stato realizzato, con rischio di grave lesione della sicurezza alimentare e della salute umana, secondo la valutazione ex ante compiuta dal legislatore. Quanto all'elemento soggettivo, il Tribunale riteneva non sussistere la buona fede: l'allevatore è operatore professionale e, pertanto, non può incolpevolmente ignorare gli obblighi di legge nell'ambito della delicata fase della macellazione e della destinazione del capo al macello. Nel caso, il ricorrente era consapevole della somministrazione del farmaco la notte precedente al trasporto al macello e della conseguente non possibilità di commercializzazione per mancato rispetto del tempo di sospensione, sicchè la scelta di sottoscrivere il Mod 4 non Pt_8
recante peraltro specificazione della somministrazione effettuata la notte precedente, non può dirsi effettuata in buona fede.
Infine, il Tribunale non riteneva sussistere gli elementi indicati nell'art. 11 L.
680/1981 tali da giustificare la riduzione della sanzione nel minimo edittale.
4. in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_2
agricola , Parte_3 [...]
ha proposto appello: in via Parte_7 preliminare richiama l'intervenuta sentenza di assoluzione pronunciata il
15.05.2024 “perché il fatto non costituisce reato” per il reato contravvenzionale di cui agli art. 5 lett. c), d) e 6 L. 283/62, di cui era pagina 8 di 15 imputato poiché quale legale rappresentante della soc. Eredi di Parte_3
, e inviava al macello al Parte_3 Parte_2 Parte_7
fine di distribuire per il consumo, il bovino con marchio auricolare
[...] che presentava nel muscolo una quantità di enrofloxacin e del suo metabolita ciprofloxacin superiori ai limiti regolamentari;
nel merito, chiede la riforma integrale della sentenza gravata.
5. Controparte_2
si è costituita eccependo, in via preliminare,
[...]
l'inammissibilità dell'appello ex art. 341 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
6. All'udienza del 19.11.2024 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI
In via preliminare, va rilevata l'irrilevanza della invocata sentenza penale di assoluzione, atteso che le fattispecie costitutive dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo sono distinte ed hanno per oggetto comportamenti diversi nella loro materialità e nella loro oggettività giuridica. Il reato contravvenzionale di cui agli art. 5, lett. c), d) e 6, L. n. 283/62 riguarda, invero, fattispecie del tutto diversa e, precisamente, frode in commercio di sostanze “con cariche microbiche superiori ai limiti” (art. 5 lett. c) - e di sostanze “insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive” e non genuine (art. 5 lett d). Nel caso, invece, è contestata la violazione dell'art. 14, co. 3, lett. b), D. Lgs. n. 158/2006 per aver commercializzato, “in qualità di proprietario”, “un capo sottoposto a trattamento senza rispetto dei tempi di sospensione previsti per il farmaco utilizzato”, come disposto nell' art. 14, co. 3, lett. b), D. Lgs. n. 158/2006.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appello contiene tutti gli elementi essenziali idonei a consentire di individuare e circoscrivere l'ambito del pagina 9 di 15 giudizio del gravame indicando le parti del provvedimento impugnato, le questioni ed i punti contestati siccome chiarito dalla giurisprudenza (Cass.
Sezioni Unite n. 27199/2017).
Nel merito, l'appellante censura la sentenza sotto plurimi profili che possono essere come di seguito sintetizzati.
I. L'appellante deduce che il Tribunale sarebbe incorso nel travisamento dei fatti di causa essenziale ai fini della decisione: l'invio della carcassa al macello non presuppone in nessun modo che la carne potesse essere destinata al consumo umano. Secondo l'appellante, il bovino macellato fuori macello con il metodo della MSU sarebbe “SEMPRE SISTEMATICAMENTE” sottoposto ad approfondite analisi da parte dei veterinari ufficiali che, all'esito delle analisi, decideranno sul destino delle carni. Ciò sarebbe confermato dalla
D.D.G. Regione Lombardia, n. 7983 del 18.09.2021 (doc. n. 9 ATS) allegato
“A” (pag. 59 e 60 del provvedimento o pag. 3 e 4 dell'allegato 9 di parte avversa): macellazione speciale d'urgenza al di fuori del macello: ....il destino delle carni degli animali macellati d'urgenza al di fuori del macello verrà definito a seguito della valutazione da parte del Veterinario Ufficiale, delle condizioni che hanno portato alla macellazione d'urgenza (MSU) al di fuori del macello e dagli esiti dell'ispezione post-mortem condotta presso il macello dove la carcassa dell'animale è trasportata subito dopo il dissanguamento e
l'eventuale asportazione dello stomaco e degli intestini. Il giudizio sul destino delle carni dipenderà sia dai risultati dell'ispezione ante e post-mortem, sia dagli esiti delle analisi batteriologici e quelli per la ricerca di sostanze ad azione farmacologica condotti in modo sistematico su tutti gli animali macellati d'urgenza. Il prelievo sistematico di campioni di muscolo e di visceri (fegato) per l'esame microbiologico delle carni a garanzia dei consumatori.....omissis....La ricerca di residui di farmaci ad azione antibatterica nelle carni degli animali oggetto di MSU è invece indicata a fronte della non prevedibilità dell'evento che ha portato all'abbattimento
pagina 10 di 15 dell'animale che avrebbe potuto comportare l'impossibilità di rispettare i tempi di sospensione...”. Ne deriverebbe che: a) l'animale macellato d'urgenza fuori dal macello sarebbe sempre e sistematicamente sottoposto ad approfondite analisi;
b) all'esito delle analisi e delle valutazioni del
Veterinario Ufficiale, si deciderà il destino delle carni (se commercializzabili per il consumo umano o animale ovvero non commercializzabili e distrutte);
c) le analisi sono espressamente previste a scongiurare la possibilità che vi siano state somministrazioni di farmaci senza che sia stato rispettati i tempi di sospensione. Dunque, quanto riportato nel Mod. 4 sarebbe irrilevante.
II. L'appellante lamenta, inoltre, l'erronea valutazione in cui sarebbe incorso il Tribunale: l'allevatore non avrebbe mai avuto l'intenzione di trasportare il bovino al macello affinché fosse commercializzato o sottoposto ad analisi.
Ribadisce che, dopo la chiamata del veterinario, gli oneri e la responsabilità dell'allevatore cessano, subentrando la competenza del Veterinario, unico a decidere il destino dell'animale (trasporto, abbattimento, MSU).
III. L'appellante lamenta, inoltre, l'errore circa la ritenuta assenza della propria buona fede: la professionalità dell'allevatore e la conoscenza delle proprie mansioni e competenze avrebbero impedito allo stesso di sindacare la scelta del veterinario. In ogni caso, il rischio del mancato rispetto del termine di sospensione, nel caso, sarebbe stato scongiurato dalle analisi obbligatorie previste nel caso di MSU.
IV. Deduce, ancora, l'appellante che l'art 5 co. 6, D.Lgs. n. 158/2006 pur riguardando fattispecie diversa (come rilevato dal Tribunale) prevede esplicitamente la possibilità che a seguito di MSU non possa essere rispettato il termine di sospensione, con ciò avvalorando la tesi per cui a seguito di MSU il rispetto del termine di sospensione diviene irrilevante, già prevedendo la norma procedure specifiche a scongiurare suddetto pericolo (analisi sistematiche).
I plurimi profili addotti dall'appellante in quanto strettamente connessi dal pagina 11 di 15 punto di vista logico-giuridico possono essere esaminati congiuntamente e non sono meritevoli di accoglimento.
Quanto alle circostanze di fatto non vi è alcun travisamento: la violazione contestata (omesso rispetto del periodo di sospensione per sostanze farmacologiche somministrate ad un animale avviato a macellazione) è elemento pacifico e non contestato. L'art. 14 - “Autocontrollo” - D.Lgs.
158/2006, prevede che “3. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 può commercializzare soltanto: … b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto”. Per ciò solo, il capo non poteva essere inviato al macello, neppure con MSU in quanto non era “sano”: era stato trattato con un antibiotico non dichiarato nel documento di invio al macello in relazione al tempo di sospensione.
Il macello è una industria alimentare presso la quale vengono portati animali per essere trasformati in carni destinate al consumo umano e le cui competenze riguardano le verifiche sulle carni ad esclusivo scopo di sicurezza alimentare.
Nel caso di specie non poteva essere adottata la MSU bensì un “abbattimento
d'emergenza: l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze” (definizione data all'art. 2 REG.
CE 24.9.2009 n. 1099/2009 e dalla D.d.g. Regione Lombardia n. 7983 del
18.9.2012) e portato ad uno stabilimento di distruzione.
La ratio della norma violata è quello di prevenire il rischio della presenza di sostanze non consentite negli alimenti destinati al consumo umano evitando per il consumatore il rischio dell'ingestione inconsapevole di sostanze (nel caso, antibiotici) che potrebbero arrecare danni alla salute.
Come già rilevato, per il perfezionarsi dell'illecito previsto nell'art. 14, co. 3, lett. b), D. Lgs. n. 158/2006 è sufficiente l'aver destinato l'animale al pagina 12 di 15 macello senza aver rispettato il tempo di sospensione di un farmaco e ciò non solo è circostanza di fatto pacifica ma è, altresì, documentata nel Mod 4
- “dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali”- di Pt_8
invio al macello del bovino a cura del nel quale non vi è alcuna Pt_2
indicazione dell'avvenuto trattamento con l'antibiotico LO (doc. 1
ATS).
Quanto all'elemento soggettivo, il ricorrente è operatore professionale definito dal REG. CE 178/2002 (“Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”) – nell'art. 3, punto 3:
"operatore del settore alimentare”, la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
L'art. 14, co. 3, lett. b)
D.Lgs. 158/2006 attribuisce responsabilità al “responsabile delle aziende e degli stabilimenti…”. Non vi è dubbio che, nel caso, l'odierno appellante in quanto “operatore del settore alimentare” non può essere esonerato da responsabilità per mancato rispetto del tempo di sospensione: la semplice annotazione Mod 4 circa l'avvenuto trattamento con l'antibiotico Pt_8
LO sarebbe stata sufficiente per dare prova della buona fede.
Quanto, infine, all'art. 5 (“deroghe al divieto di somministrazione”), co. 6,
D.Lgs. n. 158/2006, non solo trattasi di disposizione che nel caso non rileva
(atteso che tra i “trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1” sono previsti quelli con sostanze ad azione estrogena o ad azione androgena oppure testosterone o derivati, trembolone allilico o sostanze beta agoniste e, dunque, differenti dalle sostanze antibiotiche rinvenute nell'animale) ma, inoltre, la stessa conferma che quando un animale non è idoneo al consumo umano deve essere avviato ad uno degli stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE) 1069/2009 - “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
pagina 13 di 15 EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)” - (che ha abrogato il REG. CE
1774/2002 richiamato nella norma) autorizzato per la distruzione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano,
“sottoprodotti” che, nel caso delle sostanze de quibus, fanno parte dei
“materiali di categoria 1” (art. 8 REG. CE 1069/2009) smaltiti “mediante incenerimento” (art. 12 “Smaltimento e uso di materiali di categoria 1” REG.
CE 1069/2009).
In conclusione, il mancato rispetto del periodo di sospensione previsto per il farmaco somministrato, come disposto nell' art. 14, co. 3, lett. b), D. Lgs. n.
158/2006, impediva di per sé di destinare le carni al consumo umano;
quindi, il capo non poteva essere inviato al macello ma doveva essere distrutto. Il fatto che successivamente le carni siano state distrutte e non commercializzate non elide la violazione in quanto il comportamento del sig. ha messo a Pt_2
rischio la sicurezza degli alimenti.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante, in quanto soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui ai DM nn. 140/2012, 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e
147/2022 (valore dichiarato in € 20.658,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da in proprio e quale legale Parte_2
rappresentante della società agricola Pt_3 Parte_3
, Parte_3 Parte_7
2) condanna in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2
pagina 14 di 15 società agricola , Parte_3
alla rifusione in favore Parte_7
dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.11.2024.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
pagina 15 di 15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza civile, composta dai Sigg.: Sent. N.
Dott. Maria Grazia Domanico Presidente Cron. N.
Dott. Francesca Caprioli Consigliere Rep. N.
Dott. Maria-Luisa Tezza Consigliere Ausiliario Rel. R. Gen. N. 676 /2024 ha pronunciato la seguente iv. N. S E N T E N Z A Pt_1
nella causa civile n. 676/2024 R.G. promossa con ricorso in appello depositato in data 02.07.2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 19.11.2024
d a
in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_2
OGGETTO:
, Parte_3 [...]
L. Pt_4 P.IVA_1 RAFFAELLA E rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Anghinoni Claudio giusta procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'avv. Faccioli Fausta dell'Avvocatura Aziendale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 71/2024 in data
25.01.2024.
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Dell'appellante
Nel merito: in riforma della sentenza n. 71/2024 pubblicata in data
25/01/2024, dal Tribunale di Mantova, RG 230572023, non notificata annullarsi, revocarsi, dirsi priva di effetto l'Ordinanza Ingiunzione n.
380/2023- VET notificata in data 31.08.2023 e atti conseguenti, con particolare riferimento al verbale SPV n. 208/2019/VA notificato il
13.09.2019, atti emessi dall' di Mantova, con ogni opportuna Parte_5
statuizione di giustizia.
Spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Dell'appellata in via preliminare:
a) dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di illustrazione e specificità dei motivi in violazione all'art. 342 c.p.c.;
b) dichiarare inammissibile la doglianza dell'appellante svolta in via preliminare in ordine a questione penale per la violazione dell'art. 345 c.p.c.
In via principale: rigettare in toto, per le motivazioni sopra esposte e rappresentate, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Mantova
n. 71 pubblicata il 25.1.2024 non notificata in ogni sua parte e conclusione in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di onorari e spese di causa per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 6 Dlgs n. 150/2011, e la soc. Parte_2
" Parte_6
, proponevano
[...] Parte_7
opposizione alla Ordinanza Ingiunzione n. 380/2023 VET emessa da
[...]
in data 28.08.2023, con la quale veniva ingiunto al primo, in CP_2
qualità di legale rappresentante nonché alla seconda, quale ditta obbligata in solido ex art.
6.L 689/1981, proprietaria e conduttrice dell'allevamento sito in pagina 2 di 15 46023- Gonzaga (MN), Via Gelmino n. 4, il pagamento della sanzione amministrativa di € 20.697,50 (oltre € 39,50 per spese di notifica), per
“violazione del divieto di commercializzazione, in qualità di proprietario” di
“un capo sottoposto a trattamento senza rispetto dei tempi di sospensione previsti per il farmaco utilizzato”, come disposto nell' art. 14, co. 3, lett. b), D.
Lgs. n. 158/2006.
In sintesi, quanto alle circostanze di fatto (pacifiche e non contestate), nella notte/mattina di sabato 29.06.2019 verso le h. 4,00 il personale addetto alla stalla si accorgeva che il bovino marca auricolare [...] versava in gravissime condizioni di salute e, pertanto, provvedeva a somministrare, invano, il farmaco poi rinvenuto a seguito di analisi;
veniva poi contattato il veterinario dott. il quale verso le h. 7,00 disponeva di Persona_1
procedere con MSU – Macellazione Speciale d'Urgenza - che veniva eseguita dallo stesso alle ore 7:30; alle ore 8.00 il bovino veniva portato al macello
INALCA SPA sito in Pegognaga, accompagnato dalla “dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali della specie bovini” - Mod. 4
Rosa n. A000013/2019 redatta in pari data, nella quale si dava conto dei trattamenti eseguiti nei 90 giorni precedenti (trimethosulfa orale - 18/05/2019; doxipan - 18/05/2019; farmolisina - 13/05/2019; micospectone – 13/05/2019; amoxid - 06/06/2019; ossitetraciclina 20% trei - 06/06/2019). In data 04.07.19 il dr. veterinario ufficiale presso il macello Inalca, Persona_2
prelevava un campione di muscolo dal bovino [...] per sospetta presenza di sostanze inibenti (verbale prelievo n. sosp-2019-2). In data
05.07.2019 (verbali di ispezione n. GIA1/2019/60) e 24.07.2019 (verbale di ispezione n. GIA1/2019/66bis) venivano eseguiti due sopralluoghi per controllo di farmacosorveglianza presso l'allevamento di bovini sopra indicato nei quali si accertava che per il bovino [...] non era stata data evidenza dei trattamenti eseguiti con il farmaco LO nei 90 giorni precedenti la data dell'invio al macello. Con n. protocollo 21//u del 24.07.2019
pagina 3 di 15 l'Istituto Zooprofilattico di Mantova trasmetteva alla ed alla Parte_5
la comunicazione di analisi sul prelievo certificando la non Controparte_3
conformità del campione di muscolo medesimo per presenza di LO e
Ciprofloxacin in quantità superiore al livello massimo residuale stabilito. Con
PV n. 208/2019 in data 02.09.2019 veniva contestato a di aver Pt_2
“omesso di dichiarare” sul mod 4 n. A000013/2019 del 29.06.19 Pt_8
“l'avvenuto trattamento” nonché di “rispettare i tempi di sospensione del trattamento con antibiotico prima dell'invio del capo alla macellazione e ciò in violazione” dell'art. 14, co. 3, lett. b, D.Lgs. 158/2006.
In data 28.09.2022 in sede di audizione chiedeva l'archiviazione della Pt_2
sanzione e in subordine la riduzione della stessa al minimo edittale, rilevando che "nella mattinata di sabato 29/06/2019 il personale aveva fatto d'urgenza il trattamento sul bovino, dato che stava malissimo e si era optato per la macellazione d'urgenza …. Non vi era nessun intento di commercializzare la carne, che è presupposto della sanzione. Infatti nel DDT si specifica che il bovino doveva essere distrutto."
In data 28.08.2023 veniva adottata l'Ordinanza Ingiunzione de qua che riportava il parere prot. 86804/22 del Direttore della
[...]
in data 26.10.2022 nel quale Controparte_4
veniva rilevato che "la MSU non può essere considerata come un metodo per alleviare le sofferenze del capo, ma si doveva, eventualmente, ricorrere all'eutanasia; il Mod. 4 di invio al macello è stato compilato come se fosse una normale macellazione senza indicare nelle ICA l'eventuale non idoneità del capo al consumo umano;
l'urgenza dell'intervento non giustifica l'assenza di tutte le informazioni necessarie per la sicurezza alimentare, in particolar modo la presenza di eventuali residui di farmaci veterinari;
nel Mod. 4 e relativo certificato di visita ante morte non è presente nessuna indicazione della non idoneità delle carni al consumo umano come dichiarato in occasione dell'audizione”; “l'unica evidenza della distruzione dell'animale è pagina 4 di 15 riportata sul documento di trasporto emesso dal macello INALCA successivamente rispetto all'invio dell'animale e non in forma preventiva come sostenuto” da . Pt_2
Nel ricorso l'opponente deduceva che:
- il trasporto della carcassa al macello in caso di MSU non comporta la diretta commercializzazione del capo richiedendo la stessa procedure specifiche e approfondite analisi da svolgersi direttamente al macello, a cura del veterinario ufficiale addetto, il quale solo all'esito ne decreterà la possibilità di commercializzazione o meno. Pertanto, la norma di cui all'art. 14, co. 3, lett.
b), Dlgs n. 158/2006 non può essere applicata al caso di specie, in quanto la destinazione al macello a seguito di MSU implica solo l'accertamento della idoneità o meno della carne al consumo umano ed eventualmente, all'esito dell'accertamento, la possibilità di commercializzazione del capo;
nel caso nessuna commercializzazione era poi avvenuta essendo stata la carcassa distrutta e smaltita;
- l'art 5 co. 6, del D.Lgs. n. 158/2006, prevede espressamente che “in caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, l'autorita' competente ordina che gli animali sottoposti ai trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1, vengano avviati a stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002”.
Quindi, è la stessa normazione speciale a prevedere che in caso di MSU il termine di sospensione non può essere rispettato e, comunque, vi è il controllo in sede di macello;
- lo speciale procedimento della macellazione d'urgenza può essere disposto ed eseguito solo da un veterinario a ciò abilitato: pertanto, l'incompletezza del verbale di macellazione d'urgenza (nel caso, per non aver riportato la dicitura di non idoneità al consumo del capo allevato) non può essere ascritta alla responsabilità del ricorrente che dopo aver informato il veterinario della somministrazione del farmaco, nulla poteva in merito alla redazione del detto pagina 5 di 15 verbale.
2. Controparte_2
si costituiva eccependo che:
- non risulta essere stata richiesta alcuna revisione delle analisi né da parte dell'allevatore né da parte del macello sicchè la presenza della sostanza antibiotica oltre i limiti di legge è fatto provato e non controverso ex art. 115
c.p.c.;
- il comportamento illecito consiste nell'aver inviato al macello il capo bovino senza aver rispettato il periodo di sospensione per il trattamento antibiotico effettuato;
la DDT in data 29.06.2019, richiamata in quella del 25.07.2019, conferma che l'animale era stato inviato al macello per essere macellato;
- l'animale, proprio per la presenza della sostanza farmacologica somministrata, non poteva essere avviato in uno stabilimento di macellazione ex Reg. CE 853/2004 ma andava abbattuto in allevamento e, poi, inviato ad un impianto autorizzato per la distruzione ai sensi del Regolamento CE
1069/2009, che tratta prodotti non destinati al consumo umano;
l'animale non poteva essere destinato al consumo umano, ma doveva essere abbattuto in azienda con un “abbattimento d'emergenza: l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze” (definizione data all'art. 2 REG. CE 24.9.2009 n. 1099/2009 e dalla D.d.g. Regione
Lombardia n. 7983 del 18.9.2012);
-la MSU non può essere considerata come metodo per alleviare le sofferenze del capo;
- il macello è una industria alimentare dove vengono trasportati animali per essere trasformati in carni destinate all'alimentazione umana: presso il macello, ad esclusivo scopo di sicurezza alimentare, vengono eseguiti a campione degli esami chimici per rivelare eventuali trattamenti farmacologici eseguiti e non dichiarati, oppure eseguiti senza smaltimento da parte pagina 6 di 15 dell'animale;
- l'allevatore è operatore professionale e deve conoscere le norme che regolamentano la propria attività;
- il fatto che la carcassa non sia poi stata commercializzata è irrilevante
(richiama Cass. Civ. 2956/2016).
3. Il Tribunale Mantova con sent. n. 71/2024 pubblicata il 25.01.2024 rigettava l'opposizione e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il Tribunale rilevava, quanto alla condotta siccome prevista nell'art. 14/3 D.Lgs. n. 158/2006, che il ricorrente aveva “commercializzato” il bovino sottoposto a MSU. Il Mod 4 - “dichiarazione di provenienza e di Pt_8
destinazione degli animali”- indica la destinazione al macello e non riporta alcuna volontà di inviarlo al macello per sottoporlo ad “approfondita analisi” come sostenuto dall'opponente: è pacifico che l'effettuazione di analisi sia avvenuta soltanto nell'ambito di un campionamento e non possa ritenersi né essere stata richiesta, dal ricorrente né, invero, essere effettuata automaticamente per tutti i bovini trasmessi al macello.
Ma anche se, come sostiene l'opponente, il capo fosse stato inviato al macello solo per “analisi approfondita”, anche tale condotta integrerebbe violazione della disposizione di legge, perché nel caso in esame, proprio per la somministrazione del farmaco e, quindi, per il mancato rispetto del termine di sospensione, l'animale non poteva in alcun modo essere destinato al consumo umano, senza necessità di ulteriori valutazioni. Il richiamo alla previsione di cui all'art. 5, co. 61, del D. Lgs. n. 158/2006 - nella parte in cui prevede che in caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, l'autorità competente ordina che gli animali sottoposti ai 1 - “In caso di macellazione d'urgenza e qualora non sia trascorso il prescritto tempo di sospensione, l'autorità competente ordina che gli animali sottoposti a trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4 comma 1, vengano avviati a stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002” pagina 7 di 15 trattamenti di cui al co. 1 e all'art. 4, co. 1, vengano avviati a stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1774 del 2002 - è inconferente, atteso che i trattamenti ivi richiamati attengono a farmaci del tutto differenti
(anche in termini di pericolo per la salute umana) da quelli di cui è causa e, comunque, la stessa disposizione ha riguardo alla necessità di avvio a stabilimenti di trasformazione in caso di macellazione di urgenza e di mancato rispetto del tempo di sospensione. Nessun rilievo, inoltre, ha la pretesa assenza di offensività in concreto della condotta, venuta meno all'esito del controllo a campione che ha consentito di accertare la violazione: trattasi di fattispecie di pericolo astratto, pienamente integrata in quanto il fatto è stato realizzato, con rischio di grave lesione della sicurezza alimentare e della salute umana, secondo la valutazione ex ante compiuta dal legislatore. Quanto all'elemento soggettivo, il Tribunale riteneva non sussistere la buona fede: l'allevatore è operatore professionale e, pertanto, non può incolpevolmente ignorare gli obblighi di legge nell'ambito della delicata fase della macellazione e della destinazione del capo al macello. Nel caso, il ricorrente era consapevole della somministrazione del farmaco la notte precedente al trasporto al macello e della conseguente non possibilità di commercializzazione per mancato rispetto del tempo di sospensione, sicchè la scelta di sottoscrivere il Mod 4 non Pt_8
recante peraltro specificazione della somministrazione effettuata la notte precedente, non può dirsi effettuata in buona fede.
Infine, il Tribunale non riteneva sussistere gli elementi indicati nell'art. 11 L.
680/1981 tali da giustificare la riduzione della sanzione nel minimo edittale.
4. in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_2
agricola , Parte_3 [...]
ha proposto appello: in via Parte_7 preliminare richiama l'intervenuta sentenza di assoluzione pronunciata il
15.05.2024 “perché il fatto non costituisce reato” per il reato contravvenzionale di cui agli art. 5 lett. c), d) e 6 L. 283/62, di cui era pagina 8 di 15 imputato poiché quale legale rappresentante della soc. Eredi di Parte_3
, e inviava al macello al Parte_3 Parte_2 Parte_7
fine di distribuire per il consumo, il bovino con marchio auricolare
[...] che presentava nel muscolo una quantità di enrofloxacin e del suo metabolita ciprofloxacin superiori ai limiti regolamentari;
nel merito, chiede la riforma integrale della sentenza gravata.
5. Controparte_2
si è costituita eccependo, in via preliminare,
[...]
l'inammissibilità dell'appello ex art. 341 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto.
6. All'udienza del 19.11.2024 la causa è stata discussa e la Corte, all'esito della Camera di Consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI
In via preliminare, va rilevata l'irrilevanza della invocata sentenza penale di assoluzione, atteso che le fattispecie costitutive dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo sono distinte ed hanno per oggetto comportamenti diversi nella loro materialità e nella loro oggettività giuridica. Il reato contravvenzionale di cui agli art. 5, lett. c), d) e 6, L. n. 283/62 riguarda, invero, fattispecie del tutto diversa e, precisamente, frode in commercio di sostanze “con cariche microbiche superiori ai limiti” (art. 5 lett. c) - e di sostanze “insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive” e non genuine (art. 5 lett d). Nel caso, invece, è contestata la violazione dell'art. 14, co. 3, lett. b), D. Lgs. n. 158/2006 per aver commercializzato, “in qualità di proprietario”, “un capo sottoposto a trattamento senza rispetto dei tempi di sospensione previsti per il farmaco utilizzato”, come disposto nell' art. 14, co. 3, lett. b), D. Lgs. n. 158/2006.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appello contiene tutti gli elementi essenziali idonei a consentire di individuare e circoscrivere l'ambito del pagina 9 di 15 giudizio del gravame indicando le parti del provvedimento impugnato, le questioni ed i punti contestati siccome chiarito dalla giurisprudenza (Cass.
Sezioni Unite n. 27199/2017).
Nel merito, l'appellante censura la sentenza sotto plurimi profili che possono essere come di seguito sintetizzati.
I. L'appellante deduce che il Tribunale sarebbe incorso nel travisamento dei fatti di causa essenziale ai fini della decisione: l'invio della carcassa al macello non presuppone in nessun modo che la carne potesse essere destinata al consumo umano. Secondo l'appellante, il bovino macellato fuori macello con il metodo della MSU sarebbe “SEMPRE SISTEMATICAMENTE” sottoposto ad approfondite analisi da parte dei veterinari ufficiali che, all'esito delle analisi, decideranno sul destino delle carni. Ciò sarebbe confermato dalla
D.D.G. Regione Lombardia, n. 7983 del 18.09.2021 (doc. n. 9 ATS) allegato
“A” (pag. 59 e 60 del provvedimento o pag. 3 e 4 dell'allegato 9 di parte avversa): macellazione speciale d'urgenza al di fuori del macello: ....il destino delle carni degli animali macellati d'urgenza al di fuori del macello verrà definito a seguito della valutazione da parte del Veterinario Ufficiale, delle condizioni che hanno portato alla macellazione d'urgenza (MSU) al di fuori del macello e dagli esiti dell'ispezione post-mortem condotta presso il macello dove la carcassa dell'animale è trasportata subito dopo il dissanguamento e
l'eventuale asportazione dello stomaco e degli intestini. Il giudizio sul destino delle carni dipenderà sia dai risultati dell'ispezione ante e post-mortem, sia dagli esiti delle analisi batteriologici e quelli per la ricerca di sostanze ad azione farmacologica condotti in modo sistematico su tutti gli animali macellati d'urgenza. Il prelievo sistematico di campioni di muscolo e di visceri (fegato) per l'esame microbiologico delle carni a garanzia dei consumatori.....omissis....La ricerca di residui di farmaci ad azione antibatterica nelle carni degli animali oggetto di MSU è invece indicata a fronte della non prevedibilità dell'evento che ha portato all'abbattimento
pagina 10 di 15 dell'animale che avrebbe potuto comportare l'impossibilità di rispettare i tempi di sospensione...”. Ne deriverebbe che: a) l'animale macellato d'urgenza fuori dal macello sarebbe sempre e sistematicamente sottoposto ad approfondite analisi;
b) all'esito delle analisi e delle valutazioni del
Veterinario Ufficiale, si deciderà il destino delle carni (se commercializzabili per il consumo umano o animale ovvero non commercializzabili e distrutte);
c) le analisi sono espressamente previste a scongiurare la possibilità che vi siano state somministrazioni di farmaci senza che sia stato rispettati i tempi di sospensione. Dunque, quanto riportato nel Mod. 4 sarebbe irrilevante.
II. L'appellante lamenta, inoltre, l'erronea valutazione in cui sarebbe incorso il Tribunale: l'allevatore non avrebbe mai avuto l'intenzione di trasportare il bovino al macello affinché fosse commercializzato o sottoposto ad analisi.
Ribadisce che, dopo la chiamata del veterinario, gli oneri e la responsabilità dell'allevatore cessano, subentrando la competenza del Veterinario, unico a decidere il destino dell'animale (trasporto, abbattimento, MSU).
III. L'appellante lamenta, inoltre, l'errore circa la ritenuta assenza della propria buona fede: la professionalità dell'allevatore e la conoscenza delle proprie mansioni e competenze avrebbero impedito allo stesso di sindacare la scelta del veterinario. In ogni caso, il rischio del mancato rispetto del termine di sospensione, nel caso, sarebbe stato scongiurato dalle analisi obbligatorie previste nel caso di MSU.
IV. Deduce, ancora, l'appellante che l'art 5 co. 6, D.Lgs. n. 158/2006 pur riguardando fattispecie diversa (come rilevato dal Tribunale) prevede esplicitamente la possibilità che a seguito di MSU non possa essere rispettato il termine di sospensione, con ciò avvalorando la tesi per cui a seguito di MSU il rispetto del termine di sospensione diviene irrilevante, già prevedendo la norma procedure specifiche a scongiurare suddetto pericolo (analisi sistematiche).
I plurimi profili addotti dall'appellante in quanto strettamente connessi dal pagina 11 di 15 punto di vista logico-giuridico possono essere esaminati congiuntamente e non sono meritevoli di accoglimento.
Quanto alle circostanze di fatto non vi è alcun travisamento: la violazione contestata (omesso rispetto del periodo di sospensione per sostanze farmacologiche somministrate ad un animale avviato a macellazione) è elemento pacifico e non contestato. L'art. 14 - “Autocontrollo” - D.Lgs.
158/2006, prevede che “3. Il responsabile delle aziende e degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 2 può commercializzare soltanto: … b) animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto”. Per ciò solo, il capo non poteva essere inviato al macello, neppure con MSU in quanto non era “sano”: era stato trattato con un antibiotico non dichiarato nel documento di invio al macello in relazione al tempo di sospensione.
Il macello è una industria alimentare presso la quale vengono portati animali per essere trasformati in carni destinate al consumo umano e le cui competenze riguardano le verifiche sulle carni ad esclusivo scopo di sicurezza alimentare.
Nel caso di specie non poteva essere adottata la MSU bensì un “abbattimento
d'emergenza: l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante dolori o sofferenze acuti, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze” (definizione data all'art. 2 REG.
CE 24.9.2009 n. 1099/2009 e dalla D.d.g. Regione Lombardia n. 7983 del
18.9.2012) e portato ad uno stabilimento di distruzione.
La ratio della norma violata è quello di prevenire il rischio della presenza di sostanze non consentite negli alimenti destinati al consumo umano evitando per il consumatore il rischio dell'ingestione inconsapevole di sostanze (nel caso, antibiotici) che potrebbero arrecare danni alla salute.
Come già rilevato, per il perfezionarsi dell'illecito previsto nell'art. 14, co. 3, lett. b), D. Lgs. n. 158/2006 è sufficiente l'aver destinato l'animale al pagina 12 di 15 macello senza aver rispettato il tempo di sospensione di un farmaco e ciò non solo è circostanza di fatto pacifica ma è, altresì, documentata nel Mod 4
- “dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali”- di Pt_8
invio al macello del bovino a cura del nel quale non vi è alcuna Pt_2
indicazione dell'avvenuto trattamento con l'antibiotico LO (doc. 1
ATS).
Quanto all'elemento soggettivo, il ricorrente è operatore professionale definito dal REG. CE 178/2002 (“Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”) – nell'art. 3, punto 3:
"operatore del settore alimentare”, la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
L'art. 14, co. 3, lett. b)
D.Lgs. 158/2006 attribuisce responsabilità al “responsabile delle aziende e degli stabilimenti…”. Non vi è dubbio che, nel caso, l'odierno appellante in quanto “operatore del settore alimentare” non può essere esonerato da responsabilità per mancato rispetto del tempo di sospensione: la semplice annotazione Mod 4 circa l'avvenuto trattamento con l'antibiotico Pt_8
LO sarebbe stata sufficiente per dare prova della buona fede.
Quanto, infine, all'art. 5 (“deroghe al divieto di somministrazione”), co. 6,
D.Lgs. n. 158/2006, non solo trattasi di disposizione che nel caso non rileva
(atteso che tra i “trattamenti di cui al comma 1 e all'articolo 4, comma 1” sono previsti quelli con sostanze ad azione estrogena o ad azione androgena oppure testosterone o derivati, trembolone allilico o sostanze beta agoniste e, dunque, differenti dalle sostanze antibiotiche rinvenute nell'animale) ma, inoltre, la stessa conferma che quando un animale non è idoneo al consumo umano deve essere avviato ad uno degli stabilimenti di trasformazione di cui al regolamento (CE) 1069/2009 - “REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
pagina 13 di 15 EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)” - (che ha abrogato il REG. CE
1774/2002 richiamato nella norma) autorizzato per la distruzione di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano,
“sottoprodotti” che, nel caso delle sostanze de quibus, fanno parte dei
“materiali di categoria 1” (art. 8 REG. CE 1069/2009) smaltiti “mediante incenerimento” (art. 12 “Smaltimento e uso di materiali di categoria 1” REG.
CE 1069/2009).
In conclusione, il mancato rispetto del periodo di sospensione previsto per il farmaco somministrato, come disposto nell' art. 14, co. 3, lett. b), D. Lgs. n.
158/2006, impediva di per sé di destinare le carni al consumo umano;
quindi, il capo non poteva essere inviato al macello ma doveva essere distrutto. Il fatto che successivamente le carni siano state distrutte e non commercializzate non elide la violazione in quanto il comportamento del sig. ha messo a Pt_2
rischio la sicurezza degli alimenti.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'appellante, in quanto soccombente, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui ai DM nn. 140/2012, 55/2014 siccome integrato con DM nn. 37/2018 e
147/2022 (valore dichiarato in € 20.658,00).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, – Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da in proprio e quale legale Parte_2
rappresentante della società agricola Pt_3 Parte_3
, Parte_3 Parte_7
2) condanna in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2
pagina 14 di 15 società agricola , Parte_3
alla rifusione in favore Parte_7
dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, €
921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisoria), oltre spese non imponibili nonché rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori di legge (CPA ed IVA se dovuta);
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater
T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19.11.2024.
IL CONSIGLIERE EST.
Marialuisa Tezza IL PRESIDENTE
Maria Grazia Domanico
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