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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/11/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 2780 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA RE DI
Sara Pozzetti DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2780/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nato il [...] ad [...]_1
rappresentato e difeso dall'avv. CORRADO MARGHERITA
e ata l'11/07/1975 a NO (TO) Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. ALBINO FRANCESCA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. La casa famigliare sita in Monforte d'Alba, Località Sant'Anna n.59, di proprietà comune indivisa tra i coniugi, è stata recentemente ristrutturata e suddivisa in unità indipendenti che saranno destinate come segue:
• l'alloggio posto a piano terreno viene assegnato alla moglie;
• l'alloggio posto al piano primo viene assegnato al marito. Le utenze ed i tributi relativi al detto immobile saranno domiciliati sul conto comune n° 60804. Il sig. si farà carico delle spese Pt_1 ordinarie mentre entrambi i coniugi si faranno carico delle spese straordinarie che, per tale motivo, saranno sostenute attingendo dal conto comune.
2. L'immobile in Dogliani, Via Generale Cappa è attualmente locato a terzi con canone mensile di euro 505,00 che sarà accreditato sul conto comune. Le utenze ed i tributi relativi al detto immobile saranno domiciliati sul conto comune n° 60804. Il sig. si farà carico delle spese ordinarie Pt_1 mentre entrambi i coniugi si faranno carico delle spese straordinarie che, per tale motivo, saranno sostenute attingendo dal conto comune. I terreni agricoli saranno coltivati in via esclusiva dal sig. quale titolare dell'azienda agricola Montagliato e tutti gli oneri/frutti tanto dei terreni Pt_1 quanto dell'azienda agricola saranno in via esclusiva allo stesso imputabili. Il marito verserà alla moglie la somma di euro 1.500,00 annui a titolo di canone di affitto dei terreni sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla signora (IBAN Parte_2
[...]).
3. Il sig. verserà sul conto comune n. 60804 la somma mensile di euro 300,00 quale Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia Per_1
4. In ogni caso le provviste per il mantenimento della figlia e per le spese straordinarie alla Per_1 stessa riferibili saranno attinte dal conto corrente comune.
5. Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della moglie ed entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo con primo versamento a decorrere dal mese di agosto 2025 e fino al mese di luglio 2026, la somma mensile di Euro 1.000,00 sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla signora (IBAN Parte_2
[...]), e dal mese di agosto 2026 ovvero dalla data in cui la signora occuperà l'intero piano terra della casa coniugale, l'importo di euro 800,00, rivalutabile Pt_2 secondo indici ISTAT, con impegno a rivedere in aumento tale importo nel momento in cui la sig.ra si trovasse nell'impossibilità di provvedere da sola ai costi della propria assistenza ed il Pt_2 marito si trovasse nelle condizioni patrimoniali di poter contribuire in misura maggiore.
6. Il signor si impegna ed obbliga a versare sul conto corrente comune n. 60804 i rimborsi Pt_1
IRPEF derivanti dalle agevolazioni fiscali ottenute a seguito delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche effettuate sulla casa coniugale in corrispondenza dell'alloggio che verrà assegnato alla signora Pt_2
7. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.”
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da nata a [...]_2
NO (TO) l'11/07/1975, celebrato in DOGLIANI in data 05/05/2001, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Serie, Anno 2001, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
GA RE DI
Sara Pozzetti DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 2780/2025 avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da:
nato il [...] ad [...]_1
rappresentato e difeso dall'avv. CORRADO MARGHERITA
e ata l'11/07/1975 a NO (TO) Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. ALBINO FRANCESCA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. La casa famigliare sita in Monforte d'Alba, Località Sant'Anna n.59, di proprietà comune indivisa tra i coniugi, è stata recentemente ristrutturata e suddivisa in unità indipendenti che saranno destinate come segue:
• l'alloggio posto a piano terreno viene assegnato alla moglie;
• l'alloggio posto al piano primo viene assegnato al marito. Le utenze ed i tributi relativi al detto immobile saranno domiciliati sul conto comune n° 60804. Il sig. si farà carico delle spese Pt_1 ordinarie mentre entrambi i coniugi si faranno carico delle spese straordinarie che, per tale motivo, saranno sostenute attingendo dal conto comune.
2. L'immobile in Dogliani, Via Generale Cappa è attualmente locato a terzi con canone mensile di euro 505,00 che sarà accreditato sul conto comune. Le utenze ed i tributi relativi al detto immobile saranno domiciliati sul conto comune n° 60804. Il sig. si farà carico delle spese ordinarie Pt_1 mentre entrambi i coniugi si faranno carico delle spese straordinarie che, per tale motivo, saranno sostenute attingendo dal conto comune. I terreni agricoli saranno coltivati in via esclusiva dal sig. quale titolare dell'azienda agricola Montagliato e tutti gli oneri/frutti tanto dei terreni Pt_1 quanto dell'azienda agricola saranno in via esclusiva allo stesso imputabili. Il marito verserà alla moglie la somma di euro 1.500,00 annui a titolo di canone di affitto dei terreni sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla signora (IBAN Parte_2
[...]).
3. Il sig. verserà sul conto comune n. 60804 la somma mensile di euro 300,00 quale Pt_1 contributo per il mantenimento della figlia Per_1
4. In ogni caso le provviste per il mantenimento della figlia e per le spese straordinarie alla Per_1 stessa riferibili saranno attinte dal conto corrente comune.
5. Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della moglie ed entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo con primo versamento a decorrere dal mese di agosto 2025 e fino al mese di luglio 2026, la somma mensile di Euro 1.000,00 sulle seguenti coordinate bancarie intestate alla signora (IBAN Parte_2
[...]), e dal mese di agosto 2026 ovvero dalla data in cui la signora occuperà l'intero piano terra della casa coniugale, l'importo di euro 800,00, rivalutabile Pt_2 secondo indici ISTAT, con impegno a rivedere in aumento tale importo nel momento in cui la sig.ra si trovasse nell'impossibilità di provvedere da sola ai costi della propria assistenza ed il Pt_2 marito si trovasse nelle condizioni patrimoniali di poter contribuire in misura maggiore.
6. Il signor si impegna ed obbliga a versare sul conto corrente comune n. 60804 i rimborsi Pt_1
IRPEF derivanti dalle agevolazioni fiscali ottenute a seguito delle opere di abbattimento delle barriere architettoniche effettuate sulla casa coniugale in corrispondenza dell'alloggio che verrà assegnato alla signora Pt_2
7. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.”
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da nata a [...]_2
NO (TO) l'11/07/1975, celebrato in DOGLIANI in data 05/05/2001, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 2, Parte I, Serie, Anno 2001, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 05/11/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.