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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 4387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4387 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2248 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. SANDRI MAURO e dall'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA presso lo studio dei quali in Milano Viale Monza 40 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. GIOFFRE' MICHELE e Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. PARATI NICHOLAS presso lo studio dei quali in Milano Via Arrigo Boito 8 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Milano quale giudice del lavoro, depositato il 21.2.2025, la ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società, agenzia del lavoro di tipo generalista, con la qualifica di Ausiliare Socio-Assistenziale (ASA) in forza di contratto a tempo indeterminato, lamenta di essere stata allontanata dal luogo di lavoro in data 11.10.2021 e, quindi, sospesa dal lavoro senza corresponsione di stipendio a decorrere fino al 1.11.2022 per inosservanza pagina 1 di 8 dell'obbligo vaccinale previsto dal d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. in l. 28 maggio 2021, n. 76 (doc. 70 ric.).
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. IN VIA PRINCIPALE accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro impugnato disapplicandolo per violazione dell'art. 4 DL n. 44/2021 e art. 9 DL n. 52/2021; condannare controparte: -al pagamento degli stipendi lordi per periodi di illegittima sospensione dal servizio;
-al versamento dei contributi, al riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle ferie relativi ai suddetti periodi di sospensione;
-al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in €
10.000, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia dal Giudicante stante il grave comportamento contro legem posto in essere da controparte.
Si chiede che sugli importi di cui sopra vengano corrisposti gli interessi legali e che siano rivalutati e maggiorati degli interessi ex art. 1284 co. 2 c.c. ed ex art. 1284 co. 4 c.c. fino al saldo effettivo.
Con vittoria di compensi e spese tutte di lite, comprese spese forfettarie 15%, IVA e CAP, come per legge, in favore dei legali che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
2. IN VIA SUBORDINATA
Ove ritenuto necessario dal Giudicante ai fini dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, si formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale con i quesiti espressi analiticamente in narrativa”.
Parte convenuta, costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto, preliminarmente la chiamata in causa di quale utilizzatrice della prestazione lavorativa della ricorrente per essere dalla stessa CP_2 garantita / manlevata o tenuta indenne, nel merito, contesta la fondatezza del ricorso avversario e ne chiede l'integrale rigetto.
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del
16.10.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente in questa sede fa valere la illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogati nei suoi confronti sul presupposto che essi “non sono stati emessi in ottemperanza alla citata norma (d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. in l. 28 maggio 2021, n. 76), ma imponendo un pagina 2 di 8 obbligo vaccinale aliud pro alio rispetto a quello voluto dal legislatore vale a dire vaccini anticovid 19 in luogo di vaccini anti sars cov 2” (p. 3 ricorso).
Parte attrice scrive ancora “Questa difesa assume come propri i contenuti tipizzati dal legislatore quali referenti per la definizione dell'obbligo vaccinale, e contesta all'autorità governativa di averli violati,
e dolosamente, elaborando un Piano vaccinale che ha imposto l'inoculazione alla ricorrente di un vaccino aliud pro alio rispetto a quello richiesto dal legislatore. Controparte non ha, pertanto, eseguito un obbligo di legge, come erroneamente sostenuto, ma l'ha violato aderendo all'illegittimo comportamento dell'autorità amministrativa che ha adottato un vaccino aliud pro alio” (p. 8 ricorso).
A detta della lavoratrice, la stessa “non è inadempiente all'obbligo vaccinale richiesto dal legislatore in quanto non ha mai rifiutato l'inoculazione di un vaccino “per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 ” : era impossibile adempiere all'obbligo di legge per circostanza non dipendente dalla sua volontà” (p. 9 ricorso).
La difesa di parte ricorrente fonda tale asserzioni sul presupposto che il “legislatore abbia “tipizzato” la funzione e l'obiettivo che devono raggiungere “i vaccini”, prevenzione della diffusione del virus sars cov 2, ma che abbia delegato al governo la discrezionalità della scelta delle marche e dei produttori di quelli ritenuti idonei per realizzare la detta finalità. Quest'ultimo ha scelto vaccini autorizzati al commercio per la funzione anticovid 19. Un vaccino per la prevenzione della malattia covid 19 realizza l'effetto di proteggere, molto parzialmente, forse, la persona che se lo inocula dall'insorgenza della medesima nella sua forma più o meno grave ,ma, almeno in relazione all' autorizzazione ottenuta, non immunizza il medesimo soggetto dal contagio e dal diffondere il virus ai terzi.
La vaccinazione anticovid 19 realizza, quindi, l'interesse egoistico della tutela personale della salute, ma non realizza l'interesse di tutelare la salute pubblica perché non contribuisce minimamente a prevenire la diffusione del virus e, quindi, non realizza il c.d. “effetto gregge”” (p. 5 ricorso).
In oltre 40 pagine di ricorso, la ricorrente sostiene la erroneità/indeterminatezza e falsificazione dei dati medico – scientifico statistici elaborati sulla diffusione del virus SARS-COV-2 e della malattia COVID
19 in Italia, lamenta come sia mancata nel nostro Paese una verifica dell'efficacia dei dispositivi in vitro (c.d. tamponi) utilizzati per rilevare la presenza del virus, come i dati epidemiologici e microbiologici siano stati acquisiti da parte di laboratori e farmacie privati e non di autorità sanitarie pubbliche del settore e come il legislatore, per imporre l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, abbia utilizzato dati medico scientifici tutti estranei all' area di attendibilità scientifica, perché erronei, incontrovertibilmente indeterminati, falsi;
come l' non abbia eseguito Controparte_3 alcuna verifica dei test positivi in violazione dell'art. 2 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. pagina 3 di 8 640/2020 e come i laboratori non abbiano utilizzato dispositivi in vitro riconosciuti dall'autorità sanitaria, con conseguente inutilizzabilità degli esiti dei test;
come l' Controparte_4 neppure abbia validato i test in vitro diagnostici;
come, in violazione delle linee-guida
[...] dell'OMS, nei referti non siano stati indicati i numeri dei cicli di amplificazione utilizzati per l'effettuazione del test di rilevamento del virus SARS-CoV-2.
Sulla base di tali rilievi, la ricorrente ha chiesto la remissione degli atti alla Corte Costituzionale in ragione della “rilevanza delle prove dell'erroneità, incontrovertibilità indeterminatezza, falsità di tutti i dati medico scientifico-statistici”, a detta di parte attrice “La volontà discrezionale del Legislatore di varare tutti i plurimi provvedimenti legislativi di obbligo dell'impossibile vaccinazione anti SARS-
CoV-2 degli anni 2021-2022 si è dispiegata su dati medico scientifico-statistici , e, quindi, su presupposti di fatto che sono erronei, incontrovertibilmente indeterminati ed addirittura falsi.
Il legislatore è stato ingannato da plurimi comportamenti dolosi consumati da autorità amministrative che hanno malamente esercitato la loro potestà”.
*
Sulla domanda, proposta in via principale, circa la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del d.l. n. 44/2021, convertito in L. n. 76/2021.
È documentale e pacifico tra le parti che:
- la ricorrente – su richiesta espressa di – veniva inviata in missione presso la RSA “Mater CP_2
Gratiae” ove svolgeva mansioni afferenti alla qualifica di Ausiliare Socio-Assistenziale, sotto la direzione, vigilanza e controllo dell'impresa utilizzatrice e senza alcuna ingerenza gestionale e organizzativa da parte di CP_1
- in ottemperanza agli obblighi imposti dalla legge all'epoca vigente (i.e. D.L. 44/2021), in data
11 ottobre 2021, trasmetteva ad – a mezzo PEC – una comunicazione con CP_2 CP_1 cui evidenziava di aver allontanato dal luogo di lavoro la poiché “non in Parte_2 regola con quanto previsto dall'art.
4-bis del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella L. 28 maggio 2021, n. 76, come introdotto dalla L. 24 settembre 2021, n.
133” (cfr. Doc. 3 resistente);
- che nella medesima comunicazione, precisava altresì di aver previamente informato i CP_2 lavoratori mediante affissione di apposito avviso nelle bacheche aziendali e relativa informativa con cui veniva precisato direttamente da ai lavoratori che “dal 10.10.2021 il datore di CP_2 lavoro è tenuto a sospendere immediatamente dal lavoro – senza diritto alcuno alla retribuzione – il personale dipendente, anche non esercente le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che non abbia ottemperato all'obbligo vaccinale. I soggetti pagina 4 di 8 esclusi dall'obbligo vaccinale saranno tenuti a mostrare idonea documentazione probante il diritto all'esclusione di cui all'art. 4 bis c. 2 del D.L. 44/2021 (cfr. Doc. 4 resistente);
- che prendeva atto dell'allontanamento dal luogo di lavoro disposto da CP_1 CP_2 nonché del relativo provvedimento di sospensione che conseguentemente avrebbe dovuto adottare nella sua veste di datore di lavoro “formale”;
- che in data 12 ottobre 2021, comunicava dunque alla ricorrente che “la scrivente CP_1 prende atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla D.L. n. 44 del 1° aprile
2021 convertito con Legge n. 76 del 28 maggio 2021, comunicatoci dalla Società in CP_2 data 11.10.2021. Per tale ragione ci duole comunicarle che, non potendola adibire ad altra mansione che non implichi contatti e rischi di diffusione di contagio, è sospesa senza corresponsione della retribuzione con effetto dal ricevimento della presente, sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale secondo quanto disposto dalle norme suddette (…)”
(cfr. Doc. 5 resistente);
- che in data 12 ottobre 2021, la ricorrente riscontrava la predetta comunicazione, dichiarando di non potersi sottoporre alla vaccinazione per motivi di salute, senza tuttavia fornire alcuna documentazione attestante l'inidoneità fisica o i rischi connessi alla somministrazione del vaccino, in violazione dell'art.
4-bis comma 2, del D.L. 44/2021;
- che in data 3 novembre 2022, in conformità alle modifiche introdotte dal D.L. n. 162/2022, recante integrazioni al D.L. n. 44/2021, convertito con Legge n. 76 del 28 maggio 2021, comunicava alla che “il termine per l'assolvimento CP_1 Parte_2 dell'obbligo vaccinale è stato anticipato al 1° novembre 2022; per tale ragione vi invitiamo a contattare il vostro referente all'interno dell'azienda utilizzatrice al fine di concordare il rientro sul luogo di lavoro” (cfr. Doc. 6 resistente).
Questi i fatti, documentali e pacifici.
Come rilevato dalla stessa ricorrente, la fonte della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è costituita esclusivamente dagli artt. 4, 4 bis e 4 ter d.l. n. 44/2021.
Per rigettare la domanda proposta in principalità della lavoratrice, circa la pretesa illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal 11.10.2021 al 1.11.2022 è necessario richiamare quanto osservato nelle note pronunce della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale si è già pronunciata in merito alla legittimità costituzionale dell'imposizione di obblighi vaccinali anti Sars-Cov-19, enunciando principi che devono ritenersi, a parere di chi scrive, pienamente estensibili anche al caso di specie.
pagina 5 di 8 Nelle pronunce nn. 14, 15 e 16 del 9.2.2023, la Corte ha concluso che la scelta del legislatore di imporre, a determinate categorie (sanitari e personale scolastico) l'obbligo vaccinale non è né irragionevole né sproporzionata.
I vaccini possono comportare rischi, anche gravi, per la persona a cui vengono somministrati, ma in alcuni frangenti storici possono costituire una misura non evitabile a tutela dell'interesse della collettività. In tali situazioni entrano in conflitto il diritto alla salute, quale fondamentale diritto dell'individuo e quale interesse della collettività, entrambi tutelati dall'art. 32 della Costituzione, dovendosi contemperare tali declinazioni, individuale e collettiva, del medesimo diritto, eventualmente imponendo un obbligo vaccinale, astrattamente non esente da rischi per la salute.
Su queste basi, la Consulta ha ritenuto che, nel peculiare contesto dell'emergenza sanitaria, il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32 Cost., operando un bilanciamento tra la dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute in modo non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita.
La compatibilità con l'art. 32 Cost. di una legge impositiva di un trattamento sanitario deve essere verificata, considerando: i) se il trattamento sanitario sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
ii) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di chi vi è assoggettato, salvo che per le sole conseguenze che, per la loro scarsa entità e/o sporadicità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e siano, quindi, “tollerabili”; iii) se, nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto a cui viene imposto il trattamento, sia per questi prevista la corresponsione di un'equa indennità.
La Corte Costituzionale ha ritenuto giustificata l'imposizione al personale sanitario della vaccinazione, sulla base di un approfondito vaglio delle acquisizioni scientifiche ed evidenze sperimentali sulla sua efficacia e sicurezza. Infatti, le forme di obbligo o incentivazione alla vaccinazione hanno effettivamente perseguito l'interesse collettivo, contribuendo alla riduzione dei contagi e al conseguente decongestionamento del carico ospedaliero. Al contempo, si è implementata la protezione dei pazienti, spesso in condizioni di fragilità, posti necessariamente a contatto con il personale sanitario.
La stessa possibilità di effetti avversi non è disconosciuta dal giudice delle leggi, che, tuttavia, sulla scorta dei dati scientifici disponibili, ha concluso per la ridotta dimensione del fenomeno.
Per quanto qui specificamente rileva, la Consulta, inoltre, ha ritenuto proporzionata la sospensione dal servizio in caso di omessa vaccinazione, con reintegra al venir meno dell'inadempimento o dell'emergenza sanitaria. In prospettiva comparatistica, del resto, si è evidenziato che i sistemi di pagina 6 di 8 giustizia costituzionale di ordinamenti a noi prossimi hanno ritenuto giustificata financo l'opzione legislativa per il licenziamento.
Le considerazioni sviluppate dalla Consulta sono pienamente estensibili alla fattispecie di obbligo vaccinale imposto dalla normativa citata alla ricorrente in quanto soggetto “impiegato in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie” ai sensi dell'art. 4 bis del D.L.- n. 44/2021.
La proporzionalità della scelta legislativa – per come sopra evidenziato – esclude al contempo profili di contrasto con le fonti sovranazionali, ampiamente consonanti con l'itinerario argomentativo della
Consulta.
Invero, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, misure legislative di vaccinazione obbligatoria costituiscono legittime interferenze con la vita privata a tutela della salute individuale e collettiva, anche a tutela di terzi soggetti fragili, a fronte del possibile calo della copertura discendente dalla mera raccomandazione alla vaccinazione (cfr. Corte e.d.u., G.C., 8 aprile 2021, Vavřička e altri c.
Repubblica Ceca). Il principio, enunciato con riguardo alle vaccinazioni pediatriche, può essere linearmente trasposto alla vaccinazione anti Sars-Cov-2.
Sotto il profilo del diritto comunitario, recente giurisprudenza di questa Sezione (Trib. Milano, sez. lav., sent. 9 marzo 2023, R.G. 10895/2022) ha condivisibilmente richiamato la direttiva della
Commissione europea del 3 giugno 2020, n. 739/2020, che include il Sars-Cov-2 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche in ambiente lavorativo.
Ciò detto, l'operato della risulta pienamente rispettoso del dettano normativo vigente CP_1 ratione temporis.
*
Il ricorso pare incentrarsi, unicamente e principalmente, sulla pretesa erroneità, indeterminatezza e falsità dei dati medico scientifici statistici che avrebbero indotto in errore il legislatore e contesta, in particolare, l'operato del Governo che avrebbe scelto di inoculare “vaccini covid 19 al fine di svolgere la funzione anti SARS – COV – 2” e che tale scelta sarebbe illegittima “perché nessuno dei vaccini messi a disposizione nel predetto elaborato, che ha valore di mero atto amministrativo, era stato sviluppato e approvato per la finalità di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2”.
Da ciò fa discendere che, nel caso specifico, la ricorrente non sarebbe stata inadempiente all'obbligo vaccinale per non aver mai rifiutato l'inoculazione del vaccino “per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2” e per impossibilità di adempiere a tale obbligo.
Si tratta di argomentazioni non condivisibili.
pagina 7 di 8 In primo luogo, come dedotto dalla stessa ricorrente “La scelta del governo di utilizzare vaccini covid
19 al fine di svolgere la funzione anti SARS-CoV-2 è di natura tecnica e come tale, astrattamente, insindacabile” e, di certo, non delibabile dal giudice ordinario.
In ogni caso, alcuno dei motivi dedotti da parte ricorrente in ricorso può integrare gli estremi affinché questo giudice sottoponga alla Corte Costituzionale una non meglio precisata questione di illegittimità costituzionale della normativa per cui è causa, rispetto alla quale, peraltro, la Corte si è già ripetutamente pronunciata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente liquidate nella misura di euro 1.500,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 16 ottobre 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. SANDRI MAURO e dall'avv. TARALDSEN OLAV GIANMARIA presso lo studio dei quali in Milano Viale Monza 40 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. GIOFFRE' MICHELE e Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. PARATI NICHOLAS presso lo studio dei quali in Milano Via Arrigo Boito 8 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Milano quale giudice del lavoro, depositato il 21.2.2025, la ricorrente ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 premesso di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società, agenzia del lavoro di tipo generalista, con la qualifica di Ausiliare Socio-Assistenziale (ASA) in forza di contratto a tempo indeterminato, lamenta di essere stata allontanata dal luogo di lavoro in data 11.10.2021 e, quindi, sospesa dal lavoro senza corresponsione di stipendio a decorrere fino al 1.11.2022 per inosservanza pagina 1 di 8 dell'obbligo vaccinale previsto dal d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. in l. 28 maggio 2021, n. 76 (doc. 70 ric.).
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. IN VIA PRINCIPALE accertare l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro impugnato disapplicandolo per violazione dell'art. 4 DL n. 44/2021 e art. 9 DL n. 52/2021; condannare controparte: -al pagamento degli stipendi lordi per periodi di illegittima sospensione dal servizio;
-al versamento dei contributi, al riconoscimento dell'anzianità di servizio e delle ferie relativi ai suddetti periodi di sospensione;
-al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificarsi in €
10.000, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia dal Giudicante stante il grave comportamento contro legem posto in essere da controparte.
Si chiede che sugli importi di cui sopra vengano corrisposti gli interessi legali e che siano rivalutati e maggiorati degli interessi ex art. 1284 co. 2 c.c. ed ex art. 1284 co. 4 c.c. fino al saldo effettivo.
Con vittoria di compensi e spese tutte di lite, comprese spese forfettarie 15%, IVA e CAP, come per legge, in favore dei legali che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
2. IN VIA SUBORDINATA
Ove ritenuto necessario dal Giudicante ai fini dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, si formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale con i quesiti espressi analiticamente in narrativa”.
Parte convenuta, costituitasi regolarmente in giudizio, ha chiesto, preliminarmente la chiamata in causa di quale utilizzatrice della prestazione lavorativa della ricorrente per essere dalla stessa CP_2 garantita / manlevata o tenuta indenne, nel merito, contesta la fondatezza del ricorso avversario e ne chiede l'integrale rigetto.
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per la discussione della causa l'udienza del
16.10.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo indicando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
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Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente in questa sede fa valere la illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogati nei suoi confronti sul presupposto che essi “non sono stati emessi in ottemperanza alla citata norma (d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. in l. 28 maggio 2021, n. 76), ma imponendo un pagina 2 di 8 obbligo vaccinale aliud pro alio rispetto a quello voluto dal legislatore vale a dire vaccini anticovid 19 in luogo di vaccini anti sars cov 2” (p. 3 ricorso).
Parte attrice scrive ancora “Questa difesa assume come propri i contenuti tipizzati dal legislatore quali referenti per la definizione dell'obbligo vaccinale, e contesta all'autorità governativa di averli violati,
e dolosamente, elaborando un Piano vaccinale che ha imposto l'inoculazione alla ricorrente di un vaccino aliud pro alio rispetto a quello richiesto dal legislatore. Controparte non ha, pertanto, eseguito un obbligo di legge, come erroneamente sostenuto, ma l'ha violato aderendo all'illegittimo comportamento dell'autorità amministrativa che ha adottato un vaccino aliud pro alio” (p. 8 ricorso).
A detta della lavoratrice, la stessa “non è inadempiente all'obbligo vaccinale richiesto dal legislatore in quanto non ha mai rifiutato l'inoculazione di un vaccino “per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 ” : era impossibile adempiere all'obbligo di legge per circostanza non dipendente dalla sua volontà” (p. 9 ricorso).
La difesa di parte ricorrente fonda tale asserzioni sul presupposto che il “legislatore abbia “tipizzato” la funzione e l'obiettivo che devono raggiungere “i vaccini”, prevenzione della diffusione del virus sars cov 2, ma che abbia delegato al governo la discrezionalità della scelta delle marche e dei produttori di quelli ritenuti idonei per realizzare la detta finalità. Quest'ultimo ha scelto vaccini autorizzati al commercio per la funzione anticovid 19. Un vaccino per la prevenzione della malattia covid 19 realizza l'effetto di proteggere, molto parzialmente, forse, la persona che se lo inocula dall'insorgenza della medesima nella sua forma più o meno grave ,ma, almeno in relazione all' autorizzazione ottenuta, non immunizza il medesimo soggetto dal contagio e dal diffondere il virus ai terzi.
La vaccinazione anticovid 19 realizza, quindi, l'interesse egoistico della tutela personale della salute, ma non realizza l'interesse di tutelare la salute pubblica perché non contribuisce minimamente a prevenire la diffusione del virus e, quindi, non realizza il c.d. “effetto gregge”” (p. 5 ricorso).
In oltre 40 pagine di ricorso, la ricorrente sostiene la erroneità/indeterminatezza e falsificazione dei dati medico – scientifico statistici elaborati sulla diffusione del virus SARS-COV-2 e della malattia COVID
19 in Italia, lamenta come sia mancata nel nostro Paese una verifica dell'efficacia dei dispositivi in vitro (c.d. tamponi) utilizzati per rilevare la presenza del virus, come i dati epidemiologici e microbiologici siano stati acquisiti da parte di laboratori e farmacie privati e non di autorità sanitarie pubbliche del settore e come il legislatore, per imporre l'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, abbia utilizzato dati medico scientifici tutti estranei all' area di attendibilità scientifica, perché erronei, incontrovertibilmente indeterminati, falsi;
come l' non abbia eseguito Controparte_3 alcuna verifica dei test positivi in violazione dell'art. 2 dell'Ordinanza della Protezione Civile n. pagina 3 di 8 640/2020 e come i laboratori non abbiano utilizzato dispositivi in vitro riconosciuti dall'autorità sanitaria, con conseguente inutilizzabilità degli esiti dei test;
come l' Controparte_4 neppure abbia validato i test in vitro diagnostici;
come, in violazione delle linee-guida
[...] dell'OMS, nei referti non siano stati indicati i numeri dei cicli di amplificazione utilizzati per l'effettuazione del test di rilevamento del virus SARS-CoV-2.
Sulla base di tali rilievi, la ricorrente ha chiesto la remissione degli atti alla Corte Costituzionale in ragione della “rilevanza delle prove dell'erroneità, incontrovertibilità indeterminatezza, falsità di tutti i dati medico scientifico-statistici”, a detta di parte attrice “La volontà discrezionale del Legislatore di varare tutti i plurimi provvedimenti legislativi di obbligo dell'impossibile vaccinazione anti SARS-
CoV-2 degli anni 2021-2022 si è dispiegata su dati medico scientifico-statistici , e, quindi, su presupposti di fatto che sono erronei, incontrovertibilmente indeterminati ed addirittura falsi.
Il legislatore è stato ingannato da plurimi comportamenti dolosi consumati da autorità amministrative che hanno malamente esercitato la loro potestà”.
*
Sulla domanda, proposta in via principale, circa la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del d.l. n. 44/2021, convertito in L. n. 76/2021.
È documentale e pacifico tra le parti che:
- la ricorrente – su richiesta espressa di – veniva inviata in missione presso la RSA “Mater CP_2
Gratiae” ove svolgeva mansioni afferenti alla qualifica di Ausiliare Socio-Assistenziale, sotto la direzione, vigilanza e controllo dell'impresa utilizzatrice e senza alcuna ingerenza gestionale e organizzativa da parte di CP_1
- in ottemperanza agli obblighi imposti dalla legge all'epoca vigente (i.e. D.L. 44/2021), in data
11 ottobre 2021, trasmetteva ad – a mezzo PEC – una comunicazione con CP_2 CP_1 cui evidenziava di aver allontanato dal luogo di lavoro la poiché “non in Parte_2 regola con quanto previsto dall'art.
4-bis del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella L. 28 maggio 2021, n. 76, come introdotto dalla L. 24 settembre 2021, n.
133” (cfr. Doc. 3 resistente);
- che nella medesima comunicazione, precisava altresì di aver previamente informato i CP_2 lavoratori mediante affissione di apposito avviso nelle bacheche aziendali e relativa informativa con cui veniva precisato direttamente da ai lavoratori che “dal 10.10.2021 il datore di CP_2 lavoro è tenuto a sospendere immediatamente dal lavoro – senza diritto alcuno alla retribuzione – il personale dipendente, anche non esercente le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che non abbia ottemperato all'obbligo vaccinale. I soggetti pagina 4 di 8 esclusi dall'obbligo vaccinale saranno tenuti a mostrare idonea documentazione probante il diritto all'esclusione di cui all'art. 4 bis c. 2 del D.L. 44/2021 (cfr. Doc. 4 resistente);
- che prendeva atto dell'allontanamento dal luogo di lavoro disposto da CP_1 CP_2 nonché del relativo provvedimento di sospensione che conseguentemente avrebbe dovuto adottare nella sua veste di datore di lavoro “formale”;
- che in data 12 ottobre 2021, comunicava dunque alla ricorrente che “la scrivente CP_1 prende atto dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dalla D.L. n. 44 del 1° aprile
2021 convertito con Legge n. 76 del 28 maggio 2021, comunicatoci dalla Società in CP_2 data 11.10.2021. Per tale ragione ci duole comunicarle che, non potendola adibire ad altra mansione che non implichi contatti e rischi di diffusione di contagio, è sospesa senza corresponsione della retribuzione con effetto dal ricevimento della presente, sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale secondo quanto disposto dalle norme suddette (…)”
(cfr. Doc. 5 resistente);
- che in data 12 ottobre 2021, la ricorrente riscontrava la predetta comunicazione, dichiarando di non potersi sottoporre alla vaccinazione per motivi di salute, senza tuttavia fornire alcuna documentazione attestante l'inidoneità fisica o i rischi connessi alla somministrazione del vaccino, in violazione dell'art.
4-bis comma 2, del D.L. 44/2021;
- che in data 3 novembre 2022, in conformità alle modifiche introdotte dal D.L. n. 162/2022, recante integrazioni al D.L. n. 44/2021, convertito con Legge n. 76 del 28 maggio 2021, comunicava alla che “il termine per l'assolvimento CP_1 Parte_2 dell'obbligo vaccinale è stato anticipato al 1° novembre 2022; per tale ragione vi invitiamo a contattare il vostro referente all'interno dell'azienda utilizzatrice al fine di concordare il rientro sul luogo di lavoro” (cfr. Doc. 6 resistente).
Questi i fatti, documentali e pacifici.
Come rilevato dalla stessa ricorrente, la fonte della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è costituita esclusivamente dagli artt. 4, 4 bis e 4 ter d.l. n. 44/2021.
Per rigettare la domanda proposta in principalità della lavoratrice, circa la pretesa illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dal 11.10.2021 al 1.11.2022 è necessario richiamare quanto osservato nelle note pronunce della Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale si è già pronunciata in merito alla legittimità costituzionale dell'imposizione di obblighi vaccinali anti Sars-Cov-19, enunciando principi che devono ritenersi, a parere di chi scrive, pienamente estensibili anche al caso di specie.
pagina 5 di 8 Nelle pronunce nn. 14, 15 e 16 del 9.2.2023, la Corte ha concluso che la scelta del legislatore di imporre, a determinate categorie (sanitari e personale scolastico) l'obbligo vaccinale non è né irragionevole né sproporzionata.
I vaccini possono comportare rischi, anche gravi, per la persona a cui vengono somministrati, ma in alcuni frangenti storici possono costituire una misura non evitabile a tutela dell'interesse della collettività. In tali situazioni entrano in conflitto il diritto alla salute, quale fondamentale diritto dell'individuo e quale interesse della collettività, entrambi tutelati dall'art. 32 della Costituzione, dovendosi contemperare tali declinazioni, individuale e collettiva, del medesimo diritto, eventualmente imponendo un obbligo vaccinale, astrattamente non esente da rischi per la salute.
Su queste basi, la Consulta ha ritenuto che, nel peculiare contesto dell'emergenza sanitaria, il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità nel rispetto dell'art. 32 Cost., operando un bilanciamento tra la dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute in modo non irragionevole e non sproporzionato rispetto alla finalità perseguita.
La compatibilità con l'art. 32 Cost. di una legge impositiva di un trattamento sanitario deve essere verificata, considerando: i) se il trattamento sanitario sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
ii) se vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di chi vi è assoggettato, salvo che per le sole conseguenze che, per la loro scarsa entità e/o sporadicità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e siano, quindi, “tollerabili”; iii) se, nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto a cui viene imposto il trattamento, sia per questi prevista la corresponsione di un'equa indennità.
La Corte Costituzionale ha ritenuto giustificata l'imposizione al personale sanitario della vaccinazione, sulla base di un approfondito vaglio delle acquisizioni scientifiche ed evidenze sperimentali sulla sua efficacia e sicurezza. Infatti, le forme di obbligo o incentivazione alla vaccinazione hanno effettivamente perseguito l'interesse collettivo, contribuendo alla riduzione dei contagi e al conseguente decongestionamento del carico ospedaliero. Al contempo, si è implementata la protezione dei pazienti, spesso in condizioni di fragilità, posti necessariamente a contatto con il personale sanitario.
La stessa possibilità di effetti avversi non è disconosciuta dal giudice delle leggi, che, tuttavia, sulla scorta dei dati scientifici disponibili, ha concluso per la ridotta dimensione del fenomeno.
Per quanto qui specificamente rileva, la Consulta, inoltre, ha ritenuto proporzionata la sospensione dal servizio in caso di omessa vaccinazione, con reintegra al venir meno dell'inadempimento o dell'emergenza sanitaria. In prospettiva comparatistica, del resto, si è evidenziato che i sistemi di pagina 6 di 8 giustizia costituzionale di ordinamenti a noi prossimi hanno ritenuto giustificata financo l'opzione legislativa per il licenziamento.
Le considerazioni sviluppate dalla Consulta sono pienamente estensibili alla fattispecie di obbligo vaccinale imposto dalla normativa citata alla ricorrente in quanto soggetto “impiegato in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie” ai sensi dell'art. 4 bis del D.L.- n. 44/2021.
La proporzionalità della scelta legislativa – per come sopra evidenziato – esclude al contempo profili di contrasto con le fonti sovranazionali, ampiamente consonanti con l'itinerario argomentativo della
Consulta.
Invero, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, misure legislative di vaccinazione obbligatoria costituiscono legittime interferenze con la vita privata a tutela della salute individuale e collettiva, anche a tutela di terzi soggetti fragili, a fronte del possibile calo della copertura discendente dalla mera raccomandazione alla vaccinazione (cfr. Corte e.d.u., G.C., 8 aprile 2021, Vavřička e altri c.
Repubblica Ceca). Il principio, enunciato con riguardo alle vaccinazioni pediatriche, può essere linearmente trasposto alla vaccinazione anti Sars-Cov-2.
Sotto il profilo del diritto comunitario, recente giurisprudenza di questa Sezione (Trib. Milano, sez. lav., sent. 9 marzo 2023, R.G. 10895/2022) ha condivisibilmente richiamato la direttiva della
Commissione europea del 3 giugno 2020, n. 739/2020, che include il Sars-Cov-2 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche in ambiente lavorativo.
Ciò detto, l'operato della risulta pienamente rispettoso del dettano normativo vigente CP_1 ratione temporis.
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Il ricorso pare incentrarsi, unicamente e principalmente, sulla pretesa erroneità, indeterminatezza e falsità dei dati medico scientifici statistici che avrebbero indotto in errore il legislatore e contesta, in particolare, l'operato del Governo che avrebbe scelto di inoculare “vaccini covid 19 al fine di svolgere la funzione anti SARS – COV – 2” e che tale scelta sarebbe illegittima “perché nessuno dei vaccini messi a disposizione nel predetto elaborato, che ha valore di mero atto amministrativo, era stato sviluppato e approvato per la finalità di prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2”.
Da ciò fa discendere che, nel caso specifico, la ricorrente non sarebbe stata inadempiente all'obbligo vaccinale per non aver mai rifiutato l'inoculazione del vaccino “per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2” e per impossibilità di adempiere a tale obbligo.
Si tratta di argomentazioni non condivisibili.
pagina 7 di 8 In primo luogo, come dedotto dalla stessa ricorrente “La scelta del governo di utilizzare vaccini covid
19 al fine di svolgere la funzione anti SARS-CoV-2 è di natura tecnica e come tale, astrattamente, insindacabile” e, di certo, non delibabile dal giudice ordinario.
In ogni caso, alcuno dei motivi dedotti da parte ricorrente in ricorso può integrare gli estremi affinché questo giudice sottoponga alla Corte Costituzionale una non meglio precisata questione di illegittimità costituzionale della normativa per cui è causa, rispetto alla quale, peraltro, la Corte si è già ripetutamente pronunciata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente liquidate nella misura di euro 1.500,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 16 ottobre 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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