TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
così composto: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al nrg. 2911/2024 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. VIRGILIO GOLINI Parte_1
ricorrente
E
e Controparte_1 Controparte_2
resistenti contumaci
Nonché
pagina 1 di 3
Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI : come da verbale d'udienza del 14.04.2025.
Con ricorso depositato il 22.12.2024, ha agito nei confronti dei resistenti, Parte_1
e , rispettivamente ex moglie e figlio Controparte_1 Controparte_2
maggiorenne, al fine di ottenere la modifica del provvedimento del 28.10.2010, con il quale il
Tribunale per i minorenni de L'Aquila aveva, tra l'altro, posto a suo carico l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio, allora minorenne, in misura pari a € 250,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie. In particolare, il ha chiesto di poter versare il predetto assegno direttamente in CP_2
favore del figlio, in luogo della atteso il raggiungimento della maggiore età del ragazzo, CP_1
nato il [...].
I resistenti sono rimasti contumaci, sebbene abbia reso dichiarazione scritta, Controparte_2
allegata al ricorso, nella quale acconsente alla modifica sollecitata dal padre.
Tenuto conto dell'atteggiamento non oppositivo della attuale beneficiaria del contributo, e CP_1
della dichiarazione di assenso resa dal figlio, ormai maggiorenne, a parere del Collegio non sussistono controindicazioni all'adozione della richiesta modifica.
Va, pertanto, disposto che, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di mantenimento paterno venga versato direttamente in favore di Controparte_2
La materia trattata e l'atteggiamento non oppositivo dei resistenti inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 3 - a parziale modifica del decreto del Tribunale per i minorenni de L'Aquila del 28.10.2010, dispone che, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di mantenimento paterno venga versato direttamente in favore di;
Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Teramo, 18.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Pisce' Dott.ssa Silvia Fanesi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
così composto: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al nrg. 2911/2024 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. VIRGILIO GOLINI Parte_1
ricorrente
E
e Controparte_1 Controparte_2
resistenti contumaci
Nonché
pagina 1 di 3
Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI : come da verbale d'udienza del 14.04.2025.
Con ricorso depositato il 22.12.2024, ha agito nei confronti dei resistenti, Parte_1
e , rispettivamente ex moglie e figlio Controparte_1 Controparte_2
maggiorenne, al fine di ottenere la modifica del provvedimento del 28.10.2010, con il quale il
Tribunale per i minorenni de L'Aquila aveva, tra l'altro, posto a suo carico l'obbligo di provvedere al mantenimento del figlio, allora minorenne, in misura pari a € 250,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie. In particolare, il ha chiesto di poter versare il predetto assegno direttamente in CP_2
favore del figlio, in luogo della atteso il raggiungimento della maggiore età del ragazzo, CP_1
nato il [...].
I resistenti sono rimasti contumaci, sebbene abbia reso dichiarazione scritta, Controparte_2
allegata al ricorso, nella quale acconsente alla modifica sollecitata dal padre.
Tenuto conto dell'atteggiamento non oppositivo della attuale beneficiaria del contributo, e CP_1
della dichiarazione di assenso resa dal figlio, ormai maggiorenne, a parere del Collegio non sussistono controindicazioni all'adozione della richiesta modifica.
Va, pertanto, disposto che, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di mantenimento paterno venga versato direttamente in favore di Controparte_2
La materia trattata e l'atteggiamento non oppositivo dei resistenti inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 Controparte_2
pagina 2 di 3 - a parziale modifica del decreto del Tribunale per i minorenni de L'Aquila del 28.10.2010, dispone che, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di mantenimento paterno venga versato direttamente in favore di;
Controparte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Teramo, 18.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Pisce' Dott.ssa Silvia Fanesi
pagina 3 di 3