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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5905/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5905/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 5 giugno 2025 ad ore 11.25 innanzi al dott. Margherita Longhi, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMBIANCO GINO Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Zambianco precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo. Il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi ai propri atti e alla giurisprudenza richiamata, in particolare Cass. 1332/2025 del 6.5.2025 di cui deposita copia. Si richiama altresì alla giurisprudenza prodotta con la nota del 26.5.2025. Insiste pertanto per l'accoglimento dell'appello. All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, alle ore 16.47 il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c dandone lettura.
Il Giudice
dott. Margherita Longhi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5905/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAMBIANCO GINO, elettivamente domiciliato in VIA ASOLANA, 51 31010 ONE' DI
FONTE presso il difensore avv. ZAMBIANCO GINO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: parte appellante ha concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato avanti al Giudice di Pace di proponeva CP_1 Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia n. 0023625 del 16.10.2023 con la quale era stato rigettato il ricorso avanti al Prefetto avverso il verbale n. 34814V notificato il
1.7.2023 con il quale veniva contestata la violazione dell'art 142 comma 8 del c.d.s, e ingiunto il pagamento dell'importo di € 359,70 a titolo di sanzione amministrativa.
Il ricorrente svolgeva numerosi motivi di opposizione tra cui quello relativo alla mancata omologazione dell'apparecchio autovelox.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con sentenza n. 901/2024 del 6.5.2024, il Giudice di Pace di rigettava il ricorso, CP_1 compensando le spese di lite tra le parti. ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 equiparabile l'omologazione e l'approvazione dell'apparecchiatura Velocar utilizzata per l'accertamento, nonché nella parte in cui ha ritenuto valida la sanzione accertata su strada extraurbana secondaria/locale ed extraurbana di scorrimento prima di spartitraffico.
pagina 2 di 4 In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice.
All'udienza del 15.5.2025 nessuno si è costituito per la convenuta, sicchè, CP_1 verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva poi rinviata all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi dell'art 429
c.p.c.
2.
Con l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, la ha ingiunto a Controparte_1 Pt_1 il pagamento dell'importo di € 359,70 a titolo di sanzione amministrativa per la
[...] violazione dell'art 142 comma 8 del c.d.s. (superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h).
Nel verbale impugnato si legge “violazione accertata a mezzo dispositivo automatico ad installazione fissa e permanente con rilevazione fotografica marca modello CP_2
SPEED &RED EVO R, matricola 340, omologato con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 4708 del 01/08/2016….”. Già in primo grado, l'odierno appellante aveva contestato che l'apparecchio per cui è causa non fosse omologato, posto che il decreto richiamato a verbale, oltre ad essere una semplice determina dirigenziale e non un decreto ministeriale, conteneva la sola “approvazione”, con conseguente violazione dell'art 142 comma 6 c.p.c.
Dalla documentazione versata in atti (cfr doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellante) emerge che ciò che viene citato come DM 4708/2016, a prescindere da ogni questione se trattasi di mera determina dirigenziale, non contiene una omologazione dell'apparecchiatura, ma solo la sua approvazione. Ciò detto, la questione controversa è se il concetto di “approvazione” possa essere equiparata a quello di “omologazione”. Sul punto, anche a fronte di opposti orientamenti all'interno della giurisprudenza di merito, è intervenuta Cass. 10505/2024, la quale ha statuito che “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art.
192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. Si legge in motivazione “E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al economico, nel mentre Controparte_3
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale pagina 3 di 4 specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).”.
Ritiene questo Giudice di conformarsi a tale orientamento (confermato dalla recente Cass.
1332/2025) diverso rispetto a quello adottato in altre occasioni da questo Tribunale, sicchè, stante l'assenza del decreto di omologazione, il verbale di accertamento n. 34814 del 25.5.2023 va annullato e così, di conseguenza, l'ordinanza prefettizia protocollo del 16.10.2023 di rigetto del relativo provvedimento di CodiceFiscale_2 impugnazione.
3.
Il primo motivo di appello è quindi fondato, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Resta assorbito l'ulteriore motivo di impugnazione.
Quanto alle spese di lite, considerato che la sentenza della Cassazione è intervenuta rispetto a una questione sottoposta per la prima volta all'esame diretto della Corte e obiettivamente controvertibile (cfr pag. 7 della sentenza), nonché il diverso orientamento espresso in passato anche da questo Tribunale, sussistono le condizioni dell'art 92 comma secondo c.p.c per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 901/2024 del Parte_1
6.5.2024 del Giudice di Pace di CP_1
il verbale di accertamento n. 34814 del 25.5.2023 e la conseguente ordinanza Pt_2 emessa dal Prefetto della Provincia di protocollo del CP_1 CodiceFiscale_2
16.10.2023;
COMPENSA le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Padova 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Margherita Longhi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5905/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 5 giugno 2025 ad ore 11.25 innanzi al dott. Margherita Longhi, sono comparsi:
Per l'avv. ZAMBIANCO GINO Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Zambianco precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo. Il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi ai propri atti e alla giurisprudenza richiamata, in particolare Cass. 1332/2025 del 6.5.2025 di cui deposita copia. Si richiama altresì alla giurisprudenza prodotta con la nota del 26.5.2025. Insiste pertanto per l'accoglimento dell'appello. All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, alle ore 16.47 il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per la lettura della motivazione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c dandone lettura.
Il Giudice
dott. Margherita Longhi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5905/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ZAMBIANCO GINO, elettivamente domiciliato in VIA ASOLANA, 51 31010 ONE' DI
FONTE presso il difensore avv. ZAMBIANCO GINO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: parte appellante ha concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato avanti al Giudice di Pace di proponeva CP_1 Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia n. 0023625 del 16.10.2023 con la quale era stato rigettato il ricorso avanti al Prefetto avverso il verbale n. 34814V notificato il
1.7.2023 con il quale veniva contestata la violazione dell'art 142 comma 8 del c.d.s, e ingiunto il pagamento dell'importo di € 359,70 a titolo di sanzione amministrativa.
Il ricorrente svolgeva numerosi motivi di opposizione tra cui quello relativo alla mancata omologazione dell'apparecchio autovelox.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Con sentenza n. 901/2024 del 6.5.2024, il Giudice di Pace di rigettava il ricorso, CP_1 compensando le spese di lite tra le parti. ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 equiparabile l'omologazione e l'approvazione dell'apparecchiatura Velocar utilizzata per l'accertamento, nonché nella parte in cui ha ritenuto valida la sanzione accertata su strada extraurbana secondaria/locale ed extraurbana di scorrimento prima di spartitraffico.
pagina 2 di 4 In data 5.3.2025 la causa è stata assegnata al ruolo di questo Giudice.
All'udienza del 15.5.2025 nessuno si è costituito per la convenuta, sicchè, CP_1 verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva poi rinviata all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi dell'art 429
c.p.c.
2.
Con l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, la ha ingiunto a Controparte_1 Pt_1 il pagamento dell'importo di € 359,70 a titolo di sanzione amministrativa per la
[...] violazione dell'art 142 comma 8 del c.d.s. (superamento del limite di velocità di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h).
Nel verbale impugnato si legge “violazione accertata a mezzo dispositivo automatico ad installazione fissa e permanente con rilevazione fotografica marca modello CP_2
SPEED &RED EVO R, matricola 340, omologato con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 4708 del 01/08/2016….”. Già in primo grado, l'odierno appellante aveva contestato che l'apparecchio per cui è causa non fosse omologato, posto che il decreto richiamato a verbale, oltre ad essere una semplice determina dirigenziale e non un decreto ministeriale, conteneva la sola “approvazione”, con conseguente violazione dell'art 142 comma 6 c.p.c.
Dalla documentazione versata in atti (cfr doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellante) emerge che ciò che viene citato come DM 4708/2016, a prescindere da ogni questione se trattasi di mera determina dirigenziale, non contiene una omologazione dell'apparecchiatura, ma solo la sua approvazione. Ciò detto, la questione controversa è se il concetto di “approvazione” possa essere equiparata a quello di “omologazione”. Sul punto, anche a fronte di opposti orientamenti all'interno della giurisprudenza di merito, è intervenuta Cass. 10505/2024, la quale ha statuito che “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art.
192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. Si legge in motivazione “E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al economico, nel mentre Controparte_3
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale pagina 3 di 4 specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021).”.
Ritiene questo Giudice di conformarsi a tale orientamento (confermato dalla recente Cass.
1332/2025) diverso rispetto a quello adottato in altre occasioni da questo Tribunale, sicchè, stante l'assenza del decreto di omologazione, il verbale di accertamento n. 34814 del 25.5.2023 va annullato e così, di conseguenza, l'ordinanza prefettizia protocollo del 16.10.2023 di rigetto del relativo provvedimento di CodiceFiscale_2 impugnazione.
3.
Il primo motivo di appello è quindi fondato, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Resta assorbito l'ulteriore motivo di impugnazione.
Quanto alle spese di lite, considerato che la sentenza della Cassazione è intervenuta rispetto a una questione sottoposta per la prima volta all'esame diretto della Corte e obiettivamente controvertibile (cfr pag. 7 della sentenza), nonché il diverso orientamento espresso in passato anche da questo Tribunale, sussistono le condizioni dell'art 92 comma secondo c.p.c per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione respinte o assorbite, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 901/2024 del Parte_1
6.5.2024 del Giudice di Pace di CP_1
il verbale di accertamento n. 34814 del 25.5.2023 e la conseguente ordinanza Pt_2 emessa dal Prefetto della Provincia di protocollo del CP_1 CodiceFiscale_2
16.10.2023;
COMPENSA le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Padova 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Margherita Longhi
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