Articolo 2 bis della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 2Articolo 4
Versione
10 marzo 1984
Art. 2-bis. (((Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle
corti d'assise d'appello).

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo piu' sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto piu' sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.
Con identiche modalita' si provvede alla soppressione delle sezioni non piu' necessarie))
Entrata in vigore il 10 marzo 1984
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