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5 giugno 1962
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12 aprile 1963
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11 gennaio 1969
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12 maggio 1998
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15 gennaio 2000
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Art. 6.
La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1997, N. 514 .
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi.
((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.))
In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale .
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale . (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 ha disposto (con l'art. 1, comma 2 del Regolamento allegato) che "Per presidi sanitari ai sensi dell' art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , quale risulta modificata dall' art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , s'intendono:
a) i prodotti destinati a combattere gli organismi animali e vegetali, i microrganismi e virus, nocivi alla produzione agricola e alla conservazione delle derrate alimentari;
b) i prodotti destinati ad impedire con azione di repulsione, di ostacolo, di prevenzione il danno causato dagli organismi viventi indicati alla lettera a);
c) i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione dei presidi sanitari. L'inclusione di tali prodotti e' valida soltanto ai fini del presente regolamento;
d) i gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 , destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonche' alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate;
e) tutti gli altri prodotti che vengono usati per determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento allegato) che "Per presidi sanitari "pronti all'impiego" si intendono quelli pronti e confezionati per l'uso che possono essere utilizzati sia allo stato in cui si trovano all'atto della vendita, sia dopo una preparazione, come ad esempio diluizione, soluzione, addizione ad esche e simili.
Agli effetti dell'art. 6 della legge deve intendersi per produzione di presidi sanitari la formulazione ed il confezionamento o il solo confezionamento di prodotti gia' preparati".
La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1997, N. 514 .
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi.
((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni.))
In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale .
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale . (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 ha disposto (con l'art. 1, comma 2 del Regolamento allegato) che "Per presidi sanitari ai sensi dell' art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , quale risulta modificata dall' art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 , s'intendono:
a) i prodotti destinati a combattere gli organismi animali e vegetali, i microrganismi e virus, nocivi alla produzione agricola e alla conservazione delle derrate alimentari;
b) i prodotti destinati ad impedire con azione di repulsione, di ostacolo, di prevenzione il danno causato dagli organismi viventi indicati alla lettera a);
c) i prodotti destinati ad essere impiegati come bagnanti, adesivanti ed emulsionanti, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione dei presidi sanitari. L'inclusione di tali prodotti e' valida soltanto ai fini del presente regolamento;
d) i gas tossici di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 , destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonche' alla protezione delle derrate alimentari immagazzinate;
e) tutti gli altri prodotti che vengono usati per determinare o coadiuvare l'azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, commi 4 e 5 del Regolamento allegato) che "Per presidi sanitari "pronti all'impiego" si intendono quelli pronti e confezionati per l'uso che possono essere utilizzati sia allo stato in cui si trovano all'atto della vendita, sia dopo una preparazione, come ad esempio diluizione, soluzione, addizione ad esche e simili.
Agli effetti dell'art. 6 della legge deve intendersi per produzione di presidi sanitari la formulazione ed il confezionamento o il solo confezionamento di prodotti gia' preparati".
Commentari • 26
- 1. Intossicazione alimentare: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 21 novembre 2020 · 14.061323
[…] Sentenza, 02/09/2004, n. 35828 Frode alimentare ed effetti intossicanti È esclusa l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 6 Legge n. 283 del 1962 qualora con la sentenza di condanna sia stato accertato solo un cattivo stato di conservazione degli alimenti, ex art. 5 lett. b) della stessa legge, […] 06/10/2005, n. 36345 Attitudine della sostanza a produrre effetti intossicanti In tema di tutela penale degli alimenti, per “frode tossica” deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, […] è esclusa l'applicabilità degli artt. 5 e 6 Legge 30 aprile 1962 n. 283, […]
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Giurisprudenza • 306
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2018, n. 41257Provvedimento: […] u.c., legge n. 283 del 1962, prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza in caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute. 3.2.Questa Corte ha ripetutamente affermato che per "frode tossica" deve intendersi qualsiasi fatto contravvenzionale previsto negli artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, insidioso per se stesso o produttivo di effetti insidiosi, […] deve osservarsi che nell'interpretazione data dalla Corte costituzionale (sent. n. 85 del 1997), che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 5 della legge n. 283 del 1962, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., […]Leggi di più...
- frode tossica·
- prescrizione del reato·
- violazione di legge·
- dolo·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- pericolo per la salute·
- annullamento senza rinvio·
- pena accessoria pubblicazione sentenza·
- art. 5 legge n. 283 del 1962·
- art. 6 legge n. 283 del 1962