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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 71/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 71/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in PROPRIO e IN Parte_1 C.F._1
QUALITA' DI L.R. DELLA SOC. MECCANICA OLTREPO' S.N.C.
(P.IVA , elettivamente domiciliati in CORSO G. GARIBALDI 64 P.IVA_1
29121 PIACENZA presso lo studio dell'avv. DE FALCO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(CF , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f. ) e con domicilio negli uffici P.IVA_3
di quest'ultima a Milano, via Freguglia n. 1, presso la quale devono essere inviate le comunicazioni di cancelleria, al numero di fax 02/5468004 ovvero all'indirizzo p.e.c. – Email_1
pagina 1 di 9 APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 989/2024 del Tribunale di Pavia, depositata in data 13/06/2024
sulle seguenti conclusioni.
Per in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_1
della società Meccanica Oltrepo' snc, corrente in Casanova Lonati (PV), Loc.
Pioltina, 3, P. Iva , cessata, P.IVA_1
“a) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, nonché per la manifesta fondatezza della presente impugnazione;
b) nel merito, riformare la sentenza, limitatamente ai capi in questa sede impugnati, emessa dal Tribunale Ordinario di Pavia, sezione Terza Civile, n.
989/2024, pubblicata in data 13 giugno 2024, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado;
in via principale: annullare il decreto - ingiunzione per tutti i motivi in fatto ed in diritto;
in via subordinata: rideterminare la sanzione applicando il minimo edittale, la lex mitior e l'istituto della continuazione;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari.”
Per : Controparte_1
“Voglia codesto Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello di controparte in quanto inammissibile e infondato, con conseguente conferma della sentenza n.
989/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 13 giugno 2024 nel giudizio RG
n. 478/2024; con vittoria di spese e competenze”. pagina 2 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 814897/A notificato l'11 gennaio 2024, il
[...]
Controparte_2
) ha ingiunto a nella
[...] Parte_1
qualità di legale rappresentante della Parte_2
e di obbligata in solido, il pagamento della sanzione
[...] Pt_3
pecuniaria di € 85.978,00, oltre alle spese quantificate in € 20,00, con atto impositivo così motivato: “Nel sistema delle misure antiriciclaggio l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce il divieto di trasferire a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
[...]
denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al Controparte_3
portatore o titoli al portatore in Euro o valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
Nella fattispecie: in data 23/07/2021, la Guardia di Finanza - Compagnia
Voghera, nei confronti del sig. , in solido con Parte_1 [...]
elevava verbale di contestazione Controparte_4 CP_5
al quale si rinvia per relationem, in quanto nel corso CodiceFiscale_2
di una verifica fiscale nei confronti della D.I. TT FR MG
Carpenteria, era emersa l'inosservanza degli obblighi e dei divieti contenuti nel
D.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Dalla documentazione acquisita agli atti risultava che a fronte di prestazioni di servizi resi dalla D.I. TT FR MG Carpenteria, la parte aveva effettuato il pagamento in contanti oltre la soglia consentita dalla norma. Agli atti venivano acquisite le fatture emesse nei confronti della Parte_2
e ciascuna di importo superiore alla soglia,
[...] CP_5
pagate in contanti senza avvalersi di intermediari abilitati, in violazione della normativa antiriciclaggio. pagina 3 di 9 Il sig. TT FR, sentito in data 14/07/2021, aveva confermato che gran parte delle prestazioni eseguite erano state pagate in contanti su espressa richiesta dello stesso.
Pertanto, il sig. aveva trasferito la somma complessiva di € Parte_1
378.413,50 in forma frazionata a fronte del pagamento di più fatture dal
31/05/2016 al 28/02/2021.
Le giustificazioni presentate in sede deduttiva non assumono rilevanza esimente.
La circostanza che l'incolpato, a fronte delle fatture, ciascuna di importo pari e/o superiore alla soglia di legge, abbia trasferito denaro contante in più operazioni singolarmente inferiori alla già menzionata soglia, non può essere ritenuta utile per l'archiviazione del procedimento amministrativo, in quanto il suddetto pagamento è in contrasto con la previsione normativa.
Si precisa che ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante.
Tanto anche in considerazione del fatto che, perché si concretizzi l'illecito, è sufficiente la semplice traditio del denaro contante.
La disposizione violata ha carattere strumentale: il divieto sussiste indipendentemente dalla natura, lecita o illecita, dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto con lo scopo di dirottare le transazioni significative verso gli intermediari abilitati, perché delle stesse possa restare traccia negli archivi da questi ultimi tenuti, così da essere riconducibili al loro autore.
Perché si concretizzi l'illecito è sufficiente che la movimentazione di denaro contante oltre soglia avvenga tra distinti soggetti, che rappresentano distinti centri di interesse. Data la responsabilità personale riguardo all'illecito, alcuna rilevanza assume la circostanza che il pagamento in contanti sia stato richiesto dal sig. TT FR e i rapporti intercorsi tra le parti.
pagina 4 di 9 Poiché la parte ha attuato condotte distinte, violando più volte, con comportamenti diversi, le disposizioni legislative, non è applicabile l'art 8 bis della legge n. 689/81; infatti, in tema di illeciti amministrativi la disciplina sanzionatoria per il caso di ripetute violazioni, con diverse azioni od omissioni, della medesima disposizione dà luogo al cumulo delle relative sanzioni, rimanendo esclusa l'applicazione del cumulo di cui al comma 1…”.
Avverso detto decreto il sig. , in proprio e quale rappresentante della Pt_1
società Meccanica Oltrepò S.n.c., cessata, ha proposto opposizione dinnanzi al
Tribunale di Pavia, contestando la fondatezza della sanzione irrogata, per la natura del contratto di appalto intercorrente fra le parti e la differenza sostanziale fra la cadenza dei pagamenti (tutti sottosoglia) e la fatturazione mensile.
Specificava che era in essere con il sig. TT un contratto di appalto di manodopera, per il quale quest'ultimo aveva richiesto il pagamento delle fatture con acconti in contanti, in forma rateale rapportati alle ore effettivamente lavorate, salvo una fatturazione mensile riepilogativa.
Aggiungeva che i singoli pagamenti in contanti erano di importo inferiore al limite di legge e quindi leciti.
Lamentava, inoltre, la quantificazione della sanzione, non essendo stata irrogata nel minimo edittale e non essendo stato applicato il cd. cumulo giuridico per effetto della continuazione ex art. 8, L. n. 689/1981.
Sulla scorta di tali argomentazioni, rassegnava le seguenti conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva il , a mezzo di funzionario Controparte_1
delegato, contestando gli assunti di parte ricorrente.
Con sentenza n. 989/2024 pubblicata in data 13/6/2024 il Tribunale di Pavia così statuiva:
- rigetta il ricorso;
pagina 5 di 9 - Condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 10.716 per Parte_4
compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge”.
Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità della notifica del ricorso sollevata dal , ha osservato che “ l'opponente nel CP_1
ricorso introduttivo non ha minimamente contestato di aver eseguito in contanti i pagamenti delle fatture indicate nel verbale di contestazione;
la parte si è, infatti, limitata ad allegare che le somme indicate nelle fatture mensili non erano corrisposte in un'unica soluzione ma erano eseguite con pagamenti parziali che, singolarmente presi, non superavano il limite dell'art. 49 del D.lgs. n. 231 del
2007. Solo nella memoria conclusiva la parte ha dedotto che la resistente non aveva provato l'ammontare delle singole fatture pagate in contanti. Si ritiene, pertanto, che l'avvenuto pagamento in contanti delle fatture indicate nel processo verbale sotteso all'ordinanza ingiunzione può dirsi provato perché non oggetto di una contestazione specifica tempestivamente svolta”.
Ha, poi, ritenuto non provato che le fatture mensili fossero state pagate mediante pagamenti parziali leciti, concludendo che “In assenza di tale prova, deve darsi valore probatorio all'ammontare dei pagamenti mensili registrati nelle fatture oggetto di accertamento da parte degli agenti verbalizzanti, i quali risultano, singolarmente intesi, di misura superiore al limite di cui all'art. 49 volta per volta applicabile.”.
Quanto all'entità della sanzione, il Tribunale ha confermato quella irrogata, ritenendo che non ci fossero i presupposti per ridurla al minimo ed escludendo l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 689/1981 “in quanto le condotte sono state plurime e non è stato provato dal ricorrente che i pagamenti sono stati eseguiti in esecuzione di un unico disegno illecito”.
pagina 6 di 9 Avverso detta sentenza ha interposto appello , in proprio e in Parte_1
qualità di legale rappresentante della società Meccanica Oltrepo' snc cessata, per i seguenti motivi: 1) “quanto al frazionamento dei pagamenti”, 2) “in via gradata.
Sulla determinazione della sanzione”.
Si è costituito il , che ha eccepito, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 7 maggio 2025 la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello eccepita dall'appellato, in quanto tardivamente proposto.
Ed, infatti, la sentenza impugnata è stata notificata in data 5 settembre 2024, mentre il ricorso in appello è stato iscritto a ruolo in data 13 gennaio 2025, e, quindi, ben oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della sentenza, previsto, a pena di decadenza dall'impugnazione, dall'art. 325 c.p.c.
Né possono rilevare in senso contrario le argomentazioni spese dall'appellante, all'udienza del 7 maggio 2025, a sostegno del rigetto dell'eccezione “in quanto la pec inviata il 05/09/2024 conteneva nell'oggetto un generico riferimento al pagamento (“richiesta invito pagamento”), ed inoltre nell'oggetto del documento allegato (lettera accompagnatoria) non vi era alcun riferimento alla notificazione della sentenza”.
Premesso che, con nota inviata via pec al procuratore dell'odierno appellante, la invitava il sig. , in solido con Controparte_2 Pt_1
Meccanica Oltrepò s.n.c., a corrispondere le somme dovute per la sanzione amministrativa irrogata e le spese legali, dall'esame della predetta nota si evince la chiara e inequivoca volontà della parte notificante di far decorrere dalla sua pagina 7 di 9 notifica il termine breve di impugnazione atteso che in essa si legge testualmente:
“ Con sentenza n. 989/2024 del 13/06/2024, che si allega in copia al fine della notifica,…”.
E' poi pacifico, in quanto dichiarato dallo stesso appellante in udienza, che alla pec era stata effettivamente allegata la sentenza impugnata.
Ne deriva che l'appello va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della parte appellata.
Esse si liquidano, ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dato dall'entità della sanzione amministrativa erogata (scaglione da euro
52.001,00 a euro 260.000,00), in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva) e minimi (quanto alla fase di trattazione e di decisione, considerato che si sono entrambe esaurite nell'unica udienza di discussione), in complessivi euro 9.603,00, di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della società Meccanica Oltrepo' snc, avverso la sentenza del
Tribunale di Pavia n. 989/2024, pubblicata in data 13 giugno 2024 così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in pagina 8 di 9 complessivi € 9.603,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia,
€ 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed €
2.552,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, il 7 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Elena Mara Grazioli dott. Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 71/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), in PROPRIO e IN Parte_1 C.F._1
QUALITA' DI L.R. DELLA SOC. MECCANICA OLTREPO' S.N.C.
(P.IVA , elettivamente domiciliati in CORSO G. GARIBALDI 64 P.IVA_1
29121 PIACENZA presso lo studio dell'avv. DE FALCO GIUSEPPE, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(CF , Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f. ) e con domicilio negli uffici P.IVA_3
di quest'ultima a Milano, via Freguglia n. 1, presso la quale devono essere inviate le comunicazioni di cancelleria, al numero di fax 02/5468004 ovvero all'indirizzo p.e.c. – Email_1
pagina 1 di 9 APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 989/2024 del Tribunale di Pavia, depositata in data 13/06/2024
sulle seguenti conclusioni.
Per in proprio ed in qualità di legale rappresentante Parte_1
della società Meccanica Oltrepo' snc, corrente in Casanova Lonati (PV), Loc.
Pioltina, 3, P. Iva , cessata, P.IVA_1
“a) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, nonché per la manifesta fondatezza della presente impugnazione;
b) nel merito, riformare la sentenza, limitatamente ai capi in questa sede impugnati, emessa dal Tribunale Ordinario di Pavia, sezione Terza Civile, n.
989/2024, pubblicata in data 13 giugno 2024, accogliendo le conclusioni formulate in primo grado;
in via principale: annullare il decreto - ingiunzione per tutti i motivi in fatto ed in diritto;
in via subordinata: rideterminare la sanzione applicando il minimo edittale, la lex mitior e l'istituto della continuazione;
in ogni caso, con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari.”
Per : Controparte_1
“Voglia codesto Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello di controparte in quanto inammissibile e infondato, con conseguente conferma della sentenza n.
989/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 13 giugno 2024 nel giudizio RG
n. 478/2024; con vittoria di spese e competenze”. pagina 2 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 814897/A notificato l'11 gennaio 2024, il
[...]
Controparte_2
) ha ingiunto a nella
[...] Parte_1
qualità di legale rappresentante della Parte_2
e di obbligata in solido, il pagamento della sanzione
[...] Pt_3
pecuniaria di € 85.978,00, oltre alle spese quantificate in € 20,00, con atto impositivo così motivato: “Nel sistema delle misure antiriciclaggio l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce il divieto di trasferire a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
[...]
denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al Controparte_3
portatore o titoli al portatore in Euro o valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
Nella fattispecie: in data 23/07/2021, la Guardia di Finanza - Compagnia
Voghera, nei confronti del sig. , in solido con Parte_1 [...]
elevava verbale di contestazione Controparte_4 CP_5
al quale si rinvia per relationem, in quanto nel corso CodiceFiscale_2
di una verifica fiscale nei confronti della D.I. TT FR MG
Carpenteria, era emersa l'inosservanza degli obblighi e dei divieti contenuti nel
D.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Dalla documentazione acquisita agli atti risultava che a fronte di prestazioni di servizi resi dalla D.I. TT FR MG Carpenteria, la parte aveva effettuato il pagamento in contanti oltre la soglia consentita dalla norma. Agli atti venivano acquisite le fatture emesse nei confronti della Parte_2
e ciascuna di importo superiore alla soglia,
[...] CP_5
pagate in contanti senza avvalersi di intermediari abilitati, in violazione della normativa antiriciclaggio. pagina 3 di 9 Il sig. TT FR, sentito in data 14/07/2021, aveva confermato che gran parte delle prestazioni eseguite erano state pagate in contanti su espressa richiesta dello stesso.
Pertanto, il sig. aveva trasferito la somma complessiva di € Parte_1
378.413,50 in forma frazionata a fronte del pagamento di più fatture dal
31/05/2016 al 28/02/2021.
Le giustificazioni presentate in sede deduttiva non assumono rilevanza esimente.
La circostanza che l'incolpato, a fronte delle fatture, ciascuna di importo pari e/o superiore alla soglia di legge, abbia trasferito denaro contante in più operazioni singolarmente inferiori alla già menzionata soglia, non può essere ritenuta utile per l'archiviazione del procedimento amministrativo, in quanto il suddetto pagamento è in contrasto con la previsione normativa.
Si precisa che ad ogni fattura corrisponde un'autonoma operazione, in relazione alla quale vanno osservate le prescrizioni di legge sul trasferimento del contante.
Tanto anche in considerazione del fatto che, perché si concretizzi l'illecito, è sufficiente la semplice traditio del denaro contante.
La disposizione violata ha carattere strumentale: il divieto sussiste indipendentemente dalla natura, lecita o illecita, dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto con lo scopo di dirottare le transazioni significative verso gli intermediari abilitati, perché delle stesse possa restare traccia negli archivi da questi ultimi tenuti, così da essere riconducibili al loro autore.
Perché si concretizzi l'illecito è sufficiente che la movimentazione di denaro contante oltre soglia avvenga tra distinti soggetti, che rappresentano distinti centri di interesse. Data la responsabilità personale riguardo all'illecito, alcuna rilevanza assume la circostanza che il pagamento in contanti sia stato richiesto dal sig. TT FR e i rapporti intercorsi tra le parti.
pagina 4 di 9 Poiché la parte ha attuato condotte distinte, violando più volte, con comportamenti diversi, le disposizioni legislative, non è applicabile l'art 8 bis della legge n. 689/81; infatti, in tema di illeciti amministrativi la disciplina sanzionatoria per il caso di ripetute violazioni, con diverse azioni od omissioni, della medesima disposizione dà luogo al cumulo delle relative sanzioni, rimanendo esclusa l'applicazione del cumulo di cui al comma 1…”.
Avverso detto decreto il sig. , in proprio e quale rappresentante della Pt_1
società Meccanica Oltrepò S.n.c., cessata, ha proposto opposizione dinnanzi al
Tribunale di Pavia, contestando la fondatezza della sanzione irrogata, per la natura del contratto di appalto intercorrente fra le parti e la differenza sostanziale fra la cadenza dei pagamenti (tutti sottosoglia) e la fatturazione mensile.
Specificava che era in essere con il sig. TT un contratto di appalto di manodopera, per il quale quest'ultimo aveva richiesto il pagamento delle fatture con acconti in contanti, in forma rateale rapportati alle ore effettivamente lavorate, salvo una fatturazione mensile riepilogativa.
Aggiungeva che i singoli pagamenti in contanti erano di importo inferiore al limite di legge e quindi leciti.
Lamentava, inoltre, la quantificazione della sanzione, non essendo stata irrogata nel minimo edittale e non essendo stato applicato il cd. cumulo giuridico per effetto della continuazione ex art. 8, L. n. 689/1981.
Sulla scorta di tali argomentazioni, rassegnava le seguenti conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva il , a mezzo di funzionario Controparte_1
delegato, contestando gli assunti di parte ricorrente.
Con sentenza n. 989/2024 pubblicata in data 13/6/2024 il Tribunale di Pavia così statuiva:
- rigetta il ricorso;
pagina 5 di 9 - Condanna a rimborsare alla Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 10.716 per Parte_4
compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge”.
Il Tribunale, dopo aver rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità della notifica del ricorso sollevata dal , ha osservato che “ l'opponente nel CP_1
ricorso introduttivo non ha minimamente contestato di aver eseguito in contanti i pagamenti delle fatture indicate nel verbale di contestazione;
la parte si è, infatti, limitata ad allegare che le somme indicate nelle fatture mensili non erano corrisposte in un'unica soluzione ma erano eseguite con pagamenti parziali che, singolarmente presi, non superavano il limite dell'art. 49 del D.lgs. n. 231 del
2007. Solo nella memoria conclusiva la parte ha dedotto che la resistente non aveva provato l'ammontare delle singole fatture pagate in contanti. Si ritiene, pertanto, che l'avvenuto pagamento in contanti delle fatture indicate nel processo verbale sotteso all'ordinanza ingiunzione può dirsi provato perché non oggetto di una contestazione specifica tempestivamente svolta”.
Ha, poi, ritenuto non provato che le fatture mensili fossero state pagate mediante pagamenti parziali leciti, concludendo che “In assenza di tale prova, deve darsi valore probatorio all'ammontare dei pagamenti mensili registrati nelle fatture oggetto di accertamento da parte degli agenti verbalizzanti, i quali risultano, singolarmente intesi, di misura superiore al limite di cui all'art. 49 volta per volta applicabile.”.
Quanto all'entità della sanzione, il Tribunale ha confermato quella irrogata, ritenendo che non ci fossero i presupposti per ridurla al minimo ed escludendo l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 689/1981 “in quanto le condotte sono state plurime e non è stato provato dal ricorrente che i pagamenti sono stati eseguiti in esecuzione di un unico disegno illecito”.
pagina 6 di 9 Avverso detta sentenza ha interposto appello , in proprio e in Parte_1
qualità di legale rappresentante della società Meccanica Oltrepo' snc cessata, per i seguenti motivi: 1) “quanto al frazionamento dei pagamenti”, 2) “in via gradata.
Sulla determinazione della sanzione”.
Si è costituito il , che ha eccepito, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza, chiedendone il rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 7 maggio 2025 la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello eccepita dall'appellato, in quanto tardivamente proposto.
Ed, infatti, la sentenza impugnata è stata notificata in data 5 settembre 2024, mentre il ricorso in appello è stato iscritto a ruolo in data 13 gennaio 2025, e, quindi, ben oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della sentenza, previsto, a pena di decadenza dall'impugnazione, dall'art. 325 c.p.c.
Né possono rilevare in senso contrario le argomentazioni spese dall'appellante, all'udienza del 7 maggio 2025, a sostegno del rigetto dell'eccezione “in quanto la pec inviata il 05/09/2024 conteneva nell'oggetto un generico riferimento al pagamento (“richiesta invito pagamento”), ed inoltre nell'oggetto del documento allegato (lettera accompagnatoria) non vi era alcun riferimento alla notificazione della sentenza”.
Premesso che, con nota inviata via pec al procuratore dell'odierno appellante, la invitava il sig. , in solido con Controparte_2 Pt_1
Meccanica Oltrepò s.n.c., a corrispondere le somme dovute per la sanzione amministrativa irrogata e le spese legali, dall'esame della predetta nota si evince la chiara e inequivoca volontà della parte notificante di far decorrere dalla sua pagina 7 di 9 notifica il termine breve di impugnazione atteso che in essa si legge testualmente:
“ Con sentenza n. 989/2024 del 13/06/2024, che si allega in copia al fine della notifica,…”.
E' poi pacifico, in quanto dichiarato dallo stesso appellante in udienza, che alla pec era stata effettivamente allegata la sentenza impugnata.
Ne deriva che l'appello va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della parte appellata.
Esse si liquidano, ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, dato dall'entità della sanzione amministrativa erogata (scaglione da euro
52.001,00 a euro 260.000,00), in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva) e minimi (quanto alla fase di trattazione e di decisione, considerato che si sono entrambe esaurite nell'unica udienza di discussione), in complessivi euro 9.603,00, di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , in proprio e in qualità di legale Parte_1
rappresentante della società Meccanica Oltrepo' snc, avverso la sentenza del
Tribunale di Pavia n. 989/2024, pubblicata in data 13 giugno 2024 così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in pagina 8 di 9 complessivi € 9.603,00, di cui € 2.977,00 per la fase di studio della controversia,
€ 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione ed €
2.552,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n.
228/2012.
Così deciso in Milano, il 7 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Elena Mara Grazioli dott. Laura Sara Tragni
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