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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/11/2024, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. 3444 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/07/2024 da:
1) n. a SPILIMBERGO (PN) il 25/11/1974 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], n. 1/A, SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN);
e
2) n. a CASARSA DELLA DELIZIA (PN) il 11/03/1970 (C.F. Parte_2
); residente in [...], n. 4, VALVASONE ARZENE (PN); C.F._2
entrambi con l'Avv. CABIBBO ANDREA presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali il 2/8/2003 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a San Giorgio della Richinvelda, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno
2003; atto n. 8; parte 2; serie A)
□ separati con sentenza n. 516 /2017 del Tribunale di Pordenone, depositata in data 7/7/2017 e passata in giudicato il 8/2/2018.
con i seguenti figli:
- , n. a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 22/08/2004; Persona_1
- n. a SAN DANIELE DEL FRIULI il 28/1/2009. Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per_ 1. affido condiviso della IG minorenne ad entrambi i genitori, con collocazione a settimane
Per_ alterne presso le rispettive residenze degli stessi;
ciascun genitore, nella settimana in cui è collocata presso l'altro genitore, potrà tenere con sé la medesima in una giornata infrasettimanale da stabilire di volta in volta, con congruo preavviso, in relazione alle esigenze lavorative dei genitori
Per_ ed agli impegni della IG;
la IG trascorrerà con ciascun genitore almeno quindici giorni consecutivi durante le ferie agostane, da comunicare entro il mese di maggio, con previsione che
Per_ ciascun genitore terrà con sé la IG ad anni alterni nel giorno del di lei compleanno;
la IG trascorrerà con ciascuno dei genitori la metà delle proprie vacanze scolastiche natalizie e pasquali con alternanza annuale dei giorni di Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività nazionali saranno godute dai genitori con la IG, privilegiando sempre l'alternanza;
i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di interesse, relative all'istruzione, educazione Per_ e salute della IG , tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
Per_ 2. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della IG nei rispettivi periodi di permanenza, nonché del figlio , maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, il quale Per_1 trascorrerà pari periodi di tempo ora dalla madre ora dal padre, nei modi che lo stesso riterrà più Per_ opportuni e in accordo con i genitori;
le spese straordinarie relative ai figli e , rientranti Per_1 tra quelle di cui al Protocollo di intesa fra magistrati ed avvocati in vigore presso il Tribunale di
Pordenone (spese mediche, spese scolastiche, spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie) e debitamente documentate, verranno suddivise al 50% fra i genitori;
3. l'assegno unico ed universale e ogni altro bonus e/o sostegno pubblico per i figli verranno percepiti Per_ nella misura del 50% da ciascun genitore;
la IG verrà posta in detrazione dai genitori nelle proprie dichiarazioni dei redditi nella misura del 50% ciascuno;
Per_
4. la sig.ra continuerà ad effettuare versamenti annuali in favore della IG , per un Pt_1 importo complessivo finale di € 15.000,00 entro il compimento del 18° anno di età della medesima, in un fondo di risparmio presso primaria compagnia di assicurazione, con diritto di riscatto in capo alla IG, indicata come beneficiaria, al raggiungimento della sua maggiore età;
5. i coniugi concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio Per_ della IG minorenne ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o alimenti;
7. Spese legali interamente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno prestato acquiescenza rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Giorgio Della
Richinvelda il 02/08/2003 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio Della Richinvelda perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2003 atto n. 8 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 26/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29/07/2024 da:
1) n. a SPILIMBERGO (PN) il 25/11/1974 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], n. 1/A, SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA (PN);
e
2) n. a CASARSA DELLA DELIZIA (PN) il 11/03/1970 (C.F. Parte_2
); residente in [...], n. 4, VALVASONE ARZENE (PN); C.F._2
entrambi con l'Avv. CABIBBO ANDREA presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali il 2/8/2003 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a San Giorgio della Richinvelda, successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo (anno
2003; atto n. 8; parte 2; serie A)
□ separati con sentenza n. 516 /2017 del Tribunale di Pordenone, depositata in data 7/7/2017 e passata in giudicato il 8/2/2018.
con i seguenti figli:
- , n. a SAN VITO AL TAGLIAMENTO il 22/08/2004; Persona_1
- n. a SAN DANIELE DEL FRIULI il 28/1/2009. Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: Per_ 1. affido condiviso della IG minorenne ad entrambi i genitori, con collocazione a settimane
Per_ alterne presso le rispettive residenze degli stessi;
ciascun genitore, nella settimana in cui è collocata presso l'altro genitore, potrà tenere con sé la medesima in una giornata infrasettimanale da stabilire di volta in volta, con congruo preavviso, in relazione alle esigenze lavorative dei genitori
Per_ ed agli impegni della IG;
la IG trascorrerà con ciascun genitore almeno quindici giorni consecutivi durante le ferie agostane, da comunicare entro il mese di maggio, con previsione che
Per_ ciascun genitore terrà con sé la IG ad anni alterni nel giorno del di lei compleanno;
la IG trascorrerà con ciascuno dei genitori la metà delle proprie vacanze scolastiche natalizie e pasquali con alternanza annuale dei giorni di Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo; tutte le altre festività nazionali saranno godute dai genitori con la IG, privilegiando sempre l'alternanza;
i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di interesse, relative all'istruzione, educazione Per_ e salute della IG , tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima;
Per_ 2. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della IG nei rispettivi periodi di permanenza, nonché del figlio , maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, il quale Per_1 trascorrerà pari periodi di tempo ora dalla madre ora dal padre, nei modi che lo stesso riterrà più Per_ opportuni e in accordo con i genitori;
le spese straordinarie relative ai figli e , rientranti Per_1 tra quelle di cui al Protocollo di intesa fra magistrati ed avvocati in vigore presso il Tribunale di
Pordenone (spese mediche, spese scolastiche, spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie) e debitamente documentate, verranno suddivise al 50% fra i genitori;
3. l'assegno unico ed universale e ogni altro bonus e/o sostegno pubblico per i figli verranno percepiti Per_ nella misura del 50% da ciascun genitore;
la IG verrà posta in detrazione dai genitori nelle proprie dichiarazioni dei redditi nella misura del 50% ciascuno;
Per_
4. la sig.ra continuerà ad effettuare versamenti annuali in favore della IG , per un Pt_1 importo complessivo finale di € 15.000,00 entro il compimento del 18° anno di età della medesima, in un fondo di risparmio presso primaria compagnia di assicurazione, con diritto di riscatto in capo alla IG, indicata come beneficiaria, al raggiungimento della sua maggiore età;
5. i coniugi concedono reciprocamente l'assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio Per_ della IG minorenne ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
6. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla l'uno dall'altro a titolo di mantenimento o alimenti;
7. Spese legali interamente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno prestato acquiescenza rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei figli minorenni deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Giorgio Della
Richinvelda il 02/08/2003 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio Della Richinvelda perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2003 atto n. 8 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 26/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa