Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 10/06/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00789/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Campese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato Di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
del provvedimento prot. N. P – FG/L/Q/2023/120754 - emesso dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Foggia in data 13.03.2025 e notificato in pari data (all. 1 provvedimento di revoca della nulla osta emesso dalla Prefettura di Foggia il 13.03.2025) – che revocava il nulla osta al lavoro stagionale e rigettava la domanda di autorizzazione all’ingresso e di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori l'avv. Vincenzo Sforza, su delega orale dell'avv. Stefano Campese, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 12.12.2023 -OMISSIS-, titolare della "-OMISSIS- Società Agricola", con sede in Foggia, ha presentato tramite il sistema telematico SPI una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, tra gli altri, in favore di -OMISSIS- ai sensi del combinato disposto di cui al D.lgs. 25.7.1998, n. 286 e del D.P.C.M. del 21.12.2021 cd "decreto flussi".
Il SUI ha rilasciato in data 23.1.2024 il nulla osta in favore del suddetto lavoratore, assegnatario di quota.
Il lavoratore predetto faceva ingresso in Italia in data 23.6.2024 come da comunicazione del datore di lavoro, trasmessa al SUI con pec del 4.7.2024, corredata da documentazione relativa all'immobile presso il quale avrebbe dovuto alloggiare lo straniero.
Il datore di lavoro il 3.12.2024 ha inoltrato una ulteriore pec con la quale comunicava la nuova sistemazione alloggiativa del ricorrente, allegando sia il nuovo contratto di locazione che la relativa idoneità alloggiativa.
A seguito di verifiche riguardanti l'immobile che avrebbe dovuto ospitare lo straniero, la Prefettura ha accertato che, nel medesimo alloggio sarebbero stati ospitati altri otto cittadini stranieri in virtù di altro contratto di locazione stipulato con altra proprietaria, corredato di un ulteriore certificato di idoneità alloggiativo. Entrambi i certificati emessi il 29.4.2024, relativi ad altrettanti soggetti dichiaratisi proprietari, sono risultati non veritieri.
Pertanto, l'Amministrazione ha emesso dei preavvisi di revoca e i relativi provvedimenti definitivi, rispettivamente, in data 22.1.2025 e 13.3.2025.
Avverso tali atti ha quindi proposto ricorso l’interessato deducendo i seguenti motivi:
1) violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all’art. 10bis l. 241/1990; difetto d’istruttoria.
L’amministrazione non avrebbe considerato gli elementi di fatto e documentali forniti dal datore di lavoro con pec del 3.12.2024;
2) errore di fatto e carenza di motivazione
La diversa documentazione alloggiativa (contratto di locazione e idoneità alloggiativa) sarebbe stata prodotta nell’interesse del lavoratore già con pec del 3 dicembre 2024, rispetto alla quale la Prefettura non avrebbe dato alcun riscontro, né avrebbe tenuto conto delle osservazioni al preavviso ex art, 10 bis della legge n. 241 del 1990;
3) erronea interpretazione della legge e orientamento giurisprudenziale in merito all’art. 22 co 5 ter d.lvo 286/1998.
La non autenticità dell’idoneità alloggiativa sarebbe stata opposta dalla Prefettura come motivo fondante la revoca del nulla osta soltanto nell’avvio del procedimento di revoca e non nel provvedimento finale impugnato, nel quale invece si fa riferimento alla non autenticità della documentazione allegata dal richiedente.
Inoltre, secondo l’art. 22, comma 5 ter del D.lvo 286/1998 “Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti”; l’avvio del procedimento di revoca, invece, oltre al provvedimento finale riportano la dicitura di “non autenticità” che non sarebbe sovrapponibile alla “frode, falsificazione o contraffazione” di cui all’art. 22 citato,
L’amministrazione intima si è costituita in giudizio eccependo la irricevibilità e la infondatezza del ricorso. Rileva in particolare che il ricorso è stato presentato in data 17.1.2022, mentre il provvedimento di diniego risulta notificato al ricorrente il 31.7.2021, alla casella di posta elettronica certificata eletta in domanda dal datore di lavoro. Il temine di 60 giorni per la impugnazione dell’atto, anche considerando la sospensione estiva, risulterebbe scaduto il 31 ottobre 2021, mentre il ricorso in esame risulta notificato all’avvocatura dello stato solo in data 17.1.2022, pertanto lo stesso dovrebbe considerarsi tardivo e quindi irricevibile.
Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione, previo avviso alle parti di una possibile decisione in forma semplificata.
1. È necessaria una preliminare sintesi della disciplina vigente in materia.
Le norme in materia di ingresso dei cittadini stranieri per esigenza lavorative stagionali prevedono che i datori di lavoro, appartenenti alla categoria degli imprenditori agricoli e del settore turistico/alberghiero possono inoltrare la richiesta per l’autorizzazione all’ingresso di lavoratori stagionali provenienti da paesi extracomunitari, nell’ambito delle “quote flussi” che sono determinate ogni anno dall’Unione Europea (art.24 c.1 d.lgs. 286/98).
Le aziende che accedono alla procedura in argomento devono dimostrare una serie di requisiti, tra i quali la stagionalità e la capacità economica per poter garantire il pagamento degli oneri salariali, previdenziali ed erariali derivanti dalle medesime assunzioni; nonché indicare, a pena di inammissibilità della domanda stessa, la durata del contratto che stabilirà i termini di permanenza in Italia del lavoratore straniero una volta effettuato l’ingresso.
Le domande sono esaminate dall’Ispettorato del lavoro e dalla Questura per le verifiche di competenza e una volta ottenuto il parere positivo di ciascuna delle Amministrazioni sopracitate, lo Sportello Unico presso la Prefettura convoca il datore di lavoro per il ritiro nulla osta previa sottoscrizione dei moduli di avvertenza relativamente agli adempimenti prescritti dal Testo Unico per l’Immigrazione, circa le condizioni, le modalità e le tempistiche per la registrazione del primo ingresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, c. 5 ter e 6 del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii e 35 del D.P.R. n. 394/1999.
Il nulla osta concesso dagli Sportelli Unici per l’immigrazione è un’autorizzazione rilasciata su richiesta del datore di lavoro che esercita un’attività stagionale, che non ha trovato soddisfacimento al proprio fabbisogno di mano d’opera tra i prestatori di lavoro, italiani e stranieri, già presenti sul territorio nazionale (art. 22, comma 2, D.lgs. 286/1998), tale situazione giustifica la peculiare disciplina che riguarda i flussi di ingresso dei lavoratori subordinati e stagionali contemplato nel Testo Unico per l’Immigrazione (D.lgs. 286/1998).
Il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203, di "Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali” ha inserito tra le motivazioni di rigetto delle domande di nulla osta ipotesi relative alla condotta dei datori di lavoro che richiedono mano d’opera dall’estero, tra le quali rientra l’art. 24, comma 12, lettera C (art.8 direttiva 2014/36/UE1), richiamata nel parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro.
2. Nel caso di specie lo Sportello Unico ha rilevato che il datore di lavoro, nonostante l’impegno sottoscritto a fornire un alloggio idoneo a due lavoratori richiesti dall’estero, non avrebbe reso disponibile l’alloggio inizialmente promesso.
Le norme sopra richiamate individuano in relazione all’alloggio del lavoratore una responsabilità in solido delle parti.
Dalla richiesta di lavoratori stagionali discende, infatti, l'impegno a stipulare il contratto di soggiorno, a consentire la registrazione del cittadino straniero entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia ai sensi dell'art. 22, commi 5 ter e 6, del d.lgs. 286/98 e ss.mm.ii, a presentare certificato di idoneità alloggiativa, assieme ad un titolo comprovante l'effettiva disponibilità dello stesso da parte del lavoratore straniero all'atto dell'ingresso in Italia, come previsto dall'art. 24, comma 3, d.lgs. 286/98 ed al pagamento delle spese di viaggio di cui all'articolo 5- bis, comma 1, lettera b) del medesimo d.lgs. per il rientro nel paese d'origine.
3. La disciplina prevede che il datore di lavoro dimostri la certificazione alloggiativa sin dal rilascio del nulla osta, imponendo indirettamente la disponibilità di un’abitazione prima dell’ingresso in Italia del lavoratore straniero.
Il Ministero dell’Interno, tuttavia, ha previsto la possibilità di rilasciare il nulla osta al datore di lavoro sulla base dell’impegno prescritto ex art.8 D.P.R. 394/99, posticipando al momento del primo ingresso tali adempimenti, ciò tuttavia non muta la responsabilità in solido delle parti prevista dalla legge.
4. I lavoratori che fanno il loro ingresso in Italia con un visto per lavoro stagionale e che vengono riscontrati carenti di un alloggio idoneo, non possono permanere sul territorio nazionale, nonostante siano entrati legittimamente, e devono essere rimpatriati nel loro paese di residenza, in quanto non possono essere assunti da datori di lavoro diversi da coloro che li hanno richiesti.
5. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che la Prefettura di Foggia abbia legittimamente revocato il nulla osta all’ingresso del lavoratore, in quanto l’Amministrazione ha verificato la non veridicità degli attestati di idoneità alloggiativa prodotti; ipotesi prevista dal citato art. 22, comma 5 ter, richiamata anche in materia di lavoro subordinato stagionale dall'art. 24, primo comma TUI.
Il comma 5 ter stabilisce, infatti, che “il nulla osta è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso in cui sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti...".
5.1. Nel caso di specie all'esito dell'istruttoria compiuta sulla documentazione trasmessa dalla ditta che avrebbe assunto lo straniero è emersa la non autenticità del primo attestato di idoneità alloggiativa prodotto in atti (numero di protocollo 43610/2024) e anche altro attestato rilasciato in favore dell'altra proprietaria (numero 43611/2024): le circostanze non sono sostanzialmente contestate dal ricorrente.
Esse viziano il procedimento pendente, precludendo ogni ulteriore attività a sostegno della domanda presentata; in quanto come già osservato da condivisibile giurisprudenza, è interesse dello Stato quello di consentire la legittima permanenza in Italia degli stranieri lavorativamente integrati, purché nell’osservanza del prevalente il principio secondo cui non può essere consentita la permanenza sul territorio nazionale di persone che abbiano trasgredito i doveri basilari di lealtà nei confronti dello Stato di accoglienza, come accaduto nel caso di specie mediante la presentazione di dichiarazione fraudolenta e/o documentazione falsa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7477).
5.2. Di conseguenza legittimamente è stato emesso un preavviso di revoca ex art. 10 bis legge 241/90 del 22.1.2025, concedendo un termine di giorni dieci dalla notifica del provvedimento, per il deposito di eventuali controdeduzioni e documentazione; nel termine indicato, tuttavia la società agricola ha inoltrato altra documentazione che concerneva la nuova sistemazione alloggiativa del cittadino straniero: specifico un altro contratto di locazione per un immobile sito in Torremaggiore decorrente dal 23.11.2024 e con scadenza 22.5.2025, senza nulla dedurre sulla prima contestata falsità documentale.
6. Appare evidente dunque che debbano essere disattese le censure in ordine alla violazione dell'art. 10 bis della legge 241/1990, difetto di istruttoria, errore di fatto, carenza di motivazione ed erronea interpretazione della legge.
La documentazione allegata alla domanda di manodopera extracomunitaria risulta essere stata verificata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Foggia, che ne ha confermato la non autenticità.
La documentazione sulla sistemazione alloggiativa di cui all'art. 22, comma 2, lettera b), come anticipato, è un requisito essenziale per la regolarizzazione amministrativa del cittadino extracomunitario
7. Non persuade nemmeno la dedotta contraddittorietà del preavviso di diniego e del provvedimento definitivo, nei quali si contesta chiaramente la non autenticità della documentazione allegata alla domanda.
La motivazione del preavviso di revoca è chiara ed ha un contenuto semantico del tutto corrispondente a quello dell’atto di diniego, il quale riproduce il contenuto del preavviso.
8. Del resto, come messo in evidenza nella relazione difensiva della prefettura, il “titolo idoneo” richiesto dalla legge ai fini della sistemazione alloggiativa dello straniero, è un elemento essenziale dell'istruttoria svolta dall'Amministrazione in conseguenza della diffusione sul territorio nazionale di “sempre più frequenti fenomeni di criminalità legati ai flussi migratori, e la responsabilità della documentazione prodotta, con riferimento all'immobile destinato ad ospitare il lavoratore straniero, ricade sul datore di lavoro il quale, essendo l'unico a poter interloquire con l'Amministrazione in quanto promotore del procedimento ad istanza di parte…”.
7. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere respinto.
8. Sussistono giusti motivi, anche in ragione della natura del contenzioso, per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.