Ordinanza cautelare 21 ottobre 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/03/2026, n. 5292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5292 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05292/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10720/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10720 del 2025, proposto da
VI NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Danielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Formello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Taglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Asl Roma 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Celani, Giuseppe Lepore, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio 15;
per l'annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 4 del 26.06.2025 nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o ad essa connessi, emessa dal Comune di Formello e notificata in pari data
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Formello e di Asl Roma 4;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa MA IN TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La ricorrente, allevattrice di bestiame allo stato brado presso la Valle del Sorbo, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco del comune di Formello con cui è stato interdetto il pascolo per due anni agli animali specie bovina, ovina, caprina e suina nelle aree comunali località Sorbo e Le Bosseta.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1. ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI ESTREMA URGENZA CHE GIUSTIFICANO L' ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO (ORDINANZA CONTINGIBILE):
- è lo stesso provvedimento impugnato ad evidenziare che si tratta di un problema risalente nel tempo e ricorrente;
- non vengono, tuttavia, aggiunte particolari e nuove circostanze che giustificherebbero una diversa e più stringente necessità ed urgenza;
- è lo stesso Comune di Formello ad aver negato, in più occasioni, la presenza di particolari pericoli per la presenza della TBC bovina;
2. ASSENZA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'. CONTRADDITTORIETA':
- il provvedimento impugnato difetta radicalmente di motivazione illustrativa del mutato quadro generale e della maggiore ed indifferibile urgenza per l'aggravarsi del rischio per la pubblica incolumità;
- il provvedimento segue un provvedimento adottato dalla ASL Roma 4 ancora più radicale che è quello con il quale veniva disposto l'abbattimento di tutti i capi bovini negli allevamenti della zona con l'assoluta contraddittorietà dei provvedimenti in parola in quanto, dopo aver ordinato l'abbattimento, l'adozione con ordinanza contingibile di un provvedimento di divieto di pascolo appare grottesca;
- la ricorrente si vedrebbe in tal modo interdetta ogni attività agricola e di allevamento di ogni capo, con un danno economico ad oggi neanche calcolabile;
- da una parte il Comune ha locato un terreno in una zona già interessata dall’epidemia di cui trattasi, dall’altra a distanza di pochi anni per un problema già ampiamente conosciuto ha ritenuto di attribuire la responsabilità della situazione agli allevatori, svuotando di contenuto la locazione del terreno.
Si sono costituiti l’ASL e il Comune controdeducendo nel merito.
All’udienza del 27 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2 - Nel merito il ricorso è infondato per le considerazioni che seguono.
Con l’ordinanza sindacale impugnata il Comune di Formello ha disposto il divieto di pascolo per due anni degli animali indicati, richiamando la nota dell’ASL di cui al prot. n. 0035048-2025 del 6.6.2025 nonché il presupposto parere dell’Osservatorio epidemiologico del 19.5.2025. Nella nota dell’ASL del 6.6.2025 viene richiesto espressamente all’amministrazione comunale l’emissione dell’ordinanza sindacale di interdizione di pascolo per un periodo di tempo non inferiore ai due anni, come previsto dal punto 2.1, allegato 2d, del DM del 2 maggio 2024, in quanto periodo di tempo ritenuto sufficiente a considerare trascurabile il rischio di persistenza dell’agente patogeno nell’ambiente, sulla base del parere dell’Osservatorio. Inoltre nell’ordinanza di divieto di pascolo il Comune specificatamente dà atto della circostanza che lo scopo del vuoto sanitario di due anni - espressamente decorrenti dalla data di abbattimento dell’ultimo capo infetto, come da apposita comunicazione da parte dell’ASL - per come rilevato da parte dell’Osservatorio, è quello di risanare i territori potenzialmente infetti.
Nella nota dell’ASL di cui trattasi è altresì richiamata la nota della Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria – ufficio veterinaria e sicurezza alimentare nell’ambito della quale si dà specificatamente atto che “ poiché sussiste il rischio di diffusione della malattia ad altre aziende ”, proprio in quanto trattasi di allevamenti allo stato semi-brado, “ sarà fondamentale anche l’interdizione dei pascoli utilizzati dalle suddette aziende, per un periodo non inferiore ai due anni ”,
L’allegato 2d del DM del 2 maggio 2024 ha a oggetto la “ PULIZIA E DISINFEZIONE NEGLI STABILIMENTI CON INFEZIONE CONFERMATA DA COMPLESSO MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ”; e, dopo essersi occupato della “ 1. PROCEDURA Una corretta procedura di pulizia e la disinfezione normalmente richiede sei passaggi. Sebbene il processo sia simile per tutti i locali contaminati, le procedure devono essere adattate per affrontare i problemi specifici di ciascun locale. In alcune circostanze non saranno necessari tutti e sei i passaggi ”, al successivo punto “ 2. PARAMETRI DI RESISTENZA DEGLI AGENTI PATOGENI ”, dispone “ 2.1. Resistenza dei micobatteri nell’ambiente • Locali: fino a 2 anni. • Acqua: fino ad 1 anno. • Terreno: fino a 2 anni. • Pascoli: fino a 2 anni. • Letame fino a 2 anni. • Resistono a pH fortemente acido (pH 1) e fortemente alcalino. • Sono rapidamente inattivati dalla luce solare. • Fra i microorganismi non sporigeni sono i più resistenti ai disinfettanti chimici ”.
Ne consegue che, da un lato, non può fondatamente sostenersi che si tratti di un provvedimento privo di un’idonea motivazione, atteso che, a supporto della stessa, sono stati puntualmente richiamati gli atti di cui sopra, nell’ambito della quale sono esposti i presupposti in fatto e indicato il percorso logico-giuridico seguito ai fini dell’adozione dell’ordinanza di divieto di pascolo.
Quanto ai predetti presupposti, deve rilevarsi che, sebbene la situazione concernente l’esistenza della tubercolosi bovina sussistesse da tempo, come rilevato da parte ricorrente, tuttavia, l’ordinanza di divieto di pascolo fa seguito e trova la sua giustificazione diretta nell’ordinanza di stamping out, adottata per la prima volta proprio a seguito del peggioramento della situazione, e ritenuta scevra dalle censure articolate nel relativo ricorso; ne consegue che, nella fattispecie, l’urgenza del provvedere era da riconnettersi proprio all’esigenza che, a seguito dello stamping out, fosse assicurato il risanamento dei territori potenzialmente infetti, al fine di evitare il ripresentarsi della malattia nella zona, in linea con quanto indicato dal punto 2.1 dell’allegato 2d del DM del 2 maggio 2024.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, pertanto, non si ravvisa alcuna contraddittorietà con l’ordinanza di abbattimento totale, proprio in quanto il divieto di pascolo è misura che accompagna lo stamping out, con la medesima finalità di eradicazione della tubercolosi bovina.
Né si ravvisa alcuna contraddittorietà con gli altri atti adottati da parte dell’amministrazione comunale e richiamati in ricorso in quanto concernenti profili del tutto distinti tra di loro.
Senza considerare che, comunque, la ricorrente non ha espressamente impugnato i pareri richiamati nell’ordinanza sindacale di divieto di pascolo né tanto meno il presupposto punto 2.1 dell’allegato 2d del DM del 2 maggio 2024, attesa la pacifica inidoneità in tal senso della generica espressione degli atti presupposti di cui all’epigrafe del ricorso.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA IN TT, Presidente, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MA IN TT |
IL SEGRETARIO