TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 10 luglio 2025, iscritta al n. 1694 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. eletti- Parte_1 C.F._1 vamente domiciliato in Capranica (VT), al Corso F. Petrarca n. 20, presso lo studio dell'Avv. Loretta Andreotti che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata in [...], Stati Uniti D'America, il 19 gennaio 1991, Controparte_1
c.f. , elettivamente domiciliata in Vejano (VT), alla Via Mar- C.F._2 gherita n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica Brugoni che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 29 ottobre e 6 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Controparte_1
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 16 luglio 2012 hanno contratto matrimonio civile a Fort Lau- derdale (Florida), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Capranica (VT), parte II, serie C, n. 9); che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
a Roma il 10 settembre 2015; che la prosecuzione della convivenza non è più
[...]
tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I sig.r provvederanno autonomamente al pro- Parte_1 Parte_2
prio personale sostentamento, rinunciando pertanto a qualsivoglia contributo al man- tenimento.
3. La minor ata a Roma il 10/09/2015 continuerà a vivere con la nonna Per_1
paterna come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma e i Persona_2
genitori potranno vederla secondo le modalità prescritte dal Tribunale o dal compe- tente Servizio Sociale del Comune di Capranica che già monitora la famiglia.
4. La casa coniugale sita in Vicolo Forno di mezzo n. 11 Capranica (VT), condotta in locazione, verrà assegnata al sig. con tutte le suppellettili in essa contenute. Pt_1
La sig.r dichiara di aver asportato tutti i propri beni personali. CP_1
5. I coniugi si danno reciproco consenso al rinnovo/rilascio del proprio passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Capranica
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 10 luglio 2025, iscritta al n. 1694 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. eletti- Parte_1 C.F._1 vamente domiciliato in Capranica (VT), al Corso F. Petrarca n. 20, presso lo studio dell'Avv. Loretta Andreotti che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata in [...], Stati Uniti D'America, il 19 gennaio 1991, Controparte_1
c.f. , elettivamente domiciliata in Vejano (VT), alla Via Mar- C.F._2 gherita n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica Brugoni che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate rispettivamente in data 29 ottobre e 6 novembre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Controparte_1
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 16 luglio 2012 hanno contratto matrimonio civile a Fort Lau- derdale (Florida), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Capranica (VT), parte II, serie C, n. 9); che dalla loro unione è nata la figlia Per_1
a Roma il 10 settembre 2015; che la prosecuzione della convivenza non è più
[...]
tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. I sig.r provvederanno autonomamente al pro- Parte_1 Parte_2
prio personale sostentamento, rinunciando pertanto a qualsivoglia contributo al man- tenimento.
3. La minor ata a Roma il 10/09/2015 continuerà a vivere con la nonna Per_1
paterna come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Roma e i Persona_2
genitori potranno vederla secondo le modalità prescritte dal Tribunale o dal compe- tente Servizio Sociale del Comune di Capranica che già monitora la famiglia.
4. La casa coniugale sita in Vicolo Forno di mezzo n. 11 Capranica (VT), condotta in locazione, verrà assegnata al sig. con tutte le suppellettili in essa contenute. Pt_1
La sig.r dichiara di aver asportato tutti i propri beni personali. CP_1
5. I coniugi si danno reciproco consenso al rinnovo/rilascio del proprio passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi della figlia.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Capranica
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3