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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1471/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
da
nata ad [...] il [...] ( ) ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in via Gioeni n. 185, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Bellanca che la Email_1
rappresenta e difende appellante
CONTRO
, nato ad [...] il [...] ) ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in via Unità d'Italia n.
2/A, presso lo studio dell'Avv. Carmelita Danile Email_2
che lo rappresenta e difende appellato
1 con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
****
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare la parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Agrigento, indicata in epigrafe, e specificamente:
Preliminarmente
-Si chiede l'acquisizione del fascicolo telematico del giudizio di primo grado;
-Ritenere e dichiarare ammissibile il presente appello atteso il rafforzato ed evidente fumus boni juris nonché la ragionevolezza della domanda e la fondata motivazione del presente appello.
Nel merito
Accogliere il presente appello e per l'effetto:
-Obbligare il Sig. a corrispondere alla ex moglie a titolo di concorso Controparte_1 nel mantenimento dei figli maggiorenni ed la somma Per_1 Per_2
complessiva non inferiore di € 600,00 (€uro seicento/00) ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, automaticamente e senza richiesta alcuna, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese.
- Obbligare il Sig. a corrispondere alla ex moglie a titolo di Controparte_1
concorso nel mantenimento del figlio minore la somma non inferiore di € Per_3
600,00 (€uro seicento/00) comprensive delle spese straordinarie dell'attività sportiva tennis-vela e dell'attività di doposcuola ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, automaticamente e senza richiesta alcuna, da pagarsi entro il giorno cinque di ogni mese.
- Disporre, altresì che il medesimo contribuisca nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura stabilendo il necessario
2 preventivo consenso solo ed esclusivamente per le seguenti spese: spese medico sanitarie non urgenti;
corsi di attività artistica e sportiva ad esclusione di quelle del tennis e vela per;
viaggi; organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e Per_3 festeggiamenti.
- condannare la controparte all'integrale rifusione delle spese, ed onorari relativi al doppio grado di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Chiede che Codesta On.le Corte voglia rigettare tutte le richieste così come formulate dalla parte appellante e, per l'effetto, confermare nella sua interezza la sentenza gravata.
Con condanna alle spese del giudizio.
Salvis Juribus.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Esprime parere favorevole.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 1081/2024 dei giorni 17-18 luglio, il Tribunale di Agrigento, su ricorso di proposto nei confronti di Controparte_1 Parte_1
ha, tra le altre disposizioni, posto a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere al coniuge, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, un assegno mensile di €
900,00, rivalutabili Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, previa concertazione tra le parti.
2. Proposto appello dalla affidato a due motivi di impugnazione, nel Pt_1
contraddittorio con il costituito e resistente, e col P.G., il procedimento, CP_1
svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stato rimesso all'udienza del
24 gennaio 2025 e assunto in deliberazione con ordinanza dei giorni 29-30 gennaio 2025 senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. poiché non previsti dal rito.
***
3. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
3 4. Occorre preliminarmente precisare, con riferimento alla generica istanza con la quale la ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate Pt_1
negli scritti difensivi del primo grado di giudizio, che essa non può trovare accoglimento in virtù del costante orientamento giurisprudenziale in base al quale le istanze probatorie disattese dal giudice di primo grado devono intendersi abbandonate se non siano state reiterare in sede di precisazione delle conclusioni, pertanto, tali richieste non possono essere riproposte in appello, in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, concerne le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate (Cass.
19352/2017; Cass.15028/2019).
Giova, altresì, sottolineare che tale indirizzo interpretativo non contrasta con il quadro normativo interno e sovrannazionale oggi vigente (segnatamente caratterizzato dagli artt. 24 e 111 Cost. e 47 e 52 Carta di Nizza e 2 e 6 Trattato di
Lisbona) poiché non risulta in alcun modo compromesso il diritto fondamentale di difesa, né tanto meno quello ad un giusto processo, atteso che non viene escluso o reso più gravoso l'esercizio del diritto di “difendersi provando”, ma, piuttosto, esso viene subordinato a una domanda della parte che, se rigettata dal giudice istruttore, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendo anche il diritto di difesa della controparte (Cass. 3229/2019).
Si rileva, a riguardo, che tale onere non è stato assolto al momento della precisazione delle conclusioni da parte della (vedi udienza del 4.6.2024), Pt_1
non potendosi ritenere soddisfatto attraverso un generico richiamo al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che, come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la sua funzione di delineare il “thema” sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria, pertanto, tali richieste istruttorie debbono intendersi rinunciate e non possono essere reiterare in appello (sul punto, la con Pt_1
note del 3.6.2024 si era limitata ad insistere nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art. 709 c.p.c., chiedendo, oltretutto, che la causa venisse posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.).
Occorre, altresì, dichiarare inammissibili tutti i nuovi documenti versati in
4 atti da entrambe le parti nel secondo grado di giudizio, ad eccezione della documentazione reddituale aggiornata richiesta dal decreto presidenziale dei giorni 11-12 settembre 2024, poiché prodotti in violazione di quanto disposto dall'art. 345, co. 3, c.p.c., non essendo stata dimostrata l'impossibilità di produrli in primo grado per causa ad esse non imputabile, trattandosi, peraltro, per la maggior parte, di documentazione risalente nel tempo.
5. Con il primo motivo di gravame, passando così all'esame delle questioni di merito, la ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il Pt_1
Tribunale ha determinato nella misura di € 900,00 mensili il contributo che il
è tenuto a versare mensilmente alla stessa a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei tre figli, chiedendo l'innalzamento della quota spettante al figlio minore alla somma non inferiore di € 600,00, comprensivo delle spese Per_3 straordinarie sportive di tennis-vela e dell'attività di doposcuola, e la conferma della complessiva somma, non inferiore ad € 600,00, per i figli maggiorenni e Per_1
. Per_2
L'appellante, in particolare, nel criticare la sentenza impugnata ha evidenziato l'iniquità della decisione adottata dal Tribunale, poiché nella determinazione del quantum non avrebbe preso in adeguata considerazione i diversi elementi che concorrono alla relativa precisazione, tra cui, il reddito del genitore non collocatario, i tempi di permanenza dei figli presso il padre, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, il contributo per le spese dell'abitazione, il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, nonché le attuali esigenze degli stessi.
La ha, pertanto, evidenziato, quali circostanze utili ai fini del decidere, Pt_1
non solo il reddito annuo pari ad € 35.000,00 netti percepito dal il quale CP_1
avrebbe anche ridotto al minimo le occasioni di permanenza dei figli presso la propria residenza, pure nei periodi di vacanza, diminuendo così i relativi esborsi, ma anche il fatto che lo stesso non stia contribuendo in alcun modo alle spese necessarie per l'abitazione familiare di grandi dimensioni (manutenzione ed utenze).
In ultimo, secondo la vi sarebbero da tenere in considerazione Pt_1
5 ulteriori elementi, quali, le attuali esigenze dei figli che, in virtù dell'età raggiunta, sarebbero inevitabilmente aumentate, poiché ed sono impegnati in Per_1 Per_2
percorsi universitari e post-universitari extraregionali e il figlio minore , a Per_3
causa della relativa condizione (disortografia e disgrafia di grado moderato, difficoltà di lettura e di calcolo in soggetto con disprassia generalizzata e disprassia verbale” – cfr. doc. all.), necessiterebbe, invece, dello svolgimento di una serie di attività utili al suo benessere psicofisico, le quali, per loro natura, comportano notevoli spese che graverebbero, allo stato, esclusivamente sulla Pt_1
5.1 Il motivo è parzialmente fondato e va accolto nei termini di seguito spiegati.
Invero l'obbligo al mantenimento dei figli, direttamente connesso allo "status" genitoriale (art. 30 Cost. e artt. 147 e 315 bis c.c.), prende forma nell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento, il quale è determinato dal giudice ai sensi dell'art. 337 ter c.c., chiamato a fissare “la misura ed il modo” con cui ciascuno dei genitori debba contribuire al mantenimento della prole e come ciascuno di essi debba provvederne “in misura proporzionale al proprio reddito”.
Nella concreta determinazione di tale assegno diversi sono i parametri legislativi di cui tenere conto, ovvero: le attuali esigenze dei figli;
il tenore di vita da essi goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
i tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
le risorse economiche di entrambi;
la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ebbene, costituisce jus receptum che nell'attuazione della richiamata disposizione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, debba osservarsi “il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto” (cfr. Cass. ord. 4811/2018).
Deve, inoltre, tenersi in debito conto, nell'opera di quantificazione del predetto obbligo, che tale contributo “deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una
6 stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza” (cfr. Cass. ord. n. 16739/2020).
È, inoltre, bene ricordare che, se è pur vero che l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultima è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario, deve comunque osservarsi il principio di proporzionalità, il quale richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita dagli stessi goduto.
Nel caso concreto, dall'analisi comparata dei redditi delle parti emerge chiaramente una condizione di sostanziale parità delle relative condizioni economico- reddituali, in quanto il collocato in stato di quiescenza nel 2023 quale CP_1
commissario della Polizia di Stato, è percettore di una pensione mensile di circa €
2.300,00 netti, registrandosi, peraltro, una contrazione del reddito percepito rispetto al periodo in cui lo stesso prestava servizio attivo in Polizia (circa € 2.800,00 netti); allo stesso modo la sulla base delle dichiarazioni relative all'ultimo triennio, Pt_1
risulta essere beneficiaria di un reddito medio netto di circa € 2.500,00 mensili (cfr. doc. all.) quale Direttore dell'Automobile Club Agrigento.
Alla luce delle condizioni economico-reddituali dei coniugi, al fine di garantire ai tre figli il medesimo tenore di vita di cui avrebbero goduto laddove non fosse venuta meno l'unione coniugale, in particolar modo per ciò che concerne il figlio minore , in quale necessita di un sostegno maggiore rispetto ai fratelli, in Per_3
virtù delle precipue esigenze derivanti dalla particolare condizione in cui versa, occorre elevare il contributo al mantenimento corrisposto per lo stesso alla somma di
€ 450,00, mentre deve confermarsi, poiché ritenuto congruo, l'importo complessivo di
€ 600,00 disposto dal Tribunale per i due figli maggiorenni ed (€ Per_1 Per_2
300,00 ciascuno)
Devesi, in ogni caso, precisare che nella determinazione della misura del contributo posto a carico del quale genitore tenuto al mantenimento CP_1
7 indiretto, non possono ricomprendersi quegli esborsi richiesti dall'appellante in favore del figlio minore (attività sportiva tennis-vela e doposcuola) che, in Per_3
ragione della relativa natura e del loro ammontare, sono invece da collocarsi nell'alveo delle spese cd. straordinarie, poiché quest'ultime, in virtù della loro intrinseca imprevedibilità e rilevanza, nonché in mancanza dell'accordo dell'appellato, non possono refluire nella voce del mantenimento ordinario, integrando, invece una componente variabile e distinta dell'assegno complessivamente dovuto in favore della prole.
Deve, peraltro, a tal riguardo rilevarsi che la non ha fornito prova Pt_1
circa l'effettiva entità delle spese dalla stessa sostenute per i predetti corsi di tennis, né per il servizio di “dopo-scuola”, impendendo, di fatto, la determinazione di un importo certo da poter eventualmente prendere in considerazione, laddove ci fosse stato l'accordo del al fine di poter individuare una voce di spesa fissa. CP_1
Con riferimento, in ultimo, agli esigui tempi di permanenza della prole presso il genitore non collocatario, nei termini in cui si è doluta la non vi è prova di Pt_1 tali circostanze, stante la puntuale contestazione dell'appellato e non potendo, pertanto, tale dato concorrere con gli altri criteri di determinazione della misura dell'assegno.
6. Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure, ripartendo le spese straordinarie tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, abbia poi vincolato tale statuizione alla sussistenza della “previa concertazione tra le parti”.
Proprio con riferimento a tale ultimo presupposto, la ha evidenziato Pt_1
che a causa del ricorrente comportamento ostruzionistico posto in essere dal teso a contrastare unicamente le richieste dell'ex coniuge, seppur rivolte CP_1
in favore dei figli, la stessa è stata, di fatto, costretta a sostenere l'intero esborso delle spese straordinarie, in particolar modo concernenti il minore , stante il Per_3
sistematico rifiuto o l'inerzia interposta dall'appellato.
Per tali ragioni l'appellante ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, che venga imposto al di corrispondere il 50% delle spese straordinarie “senza CP_1
8 alcuna concertazione ad eccezione delle spese medico-sanitarie non urgenti, corsi di attività artistica e sportiva ad esclusione di quelle del tennis e della vela per Alessandro, viaggi, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti”.
6.1 Ebbene, in tema di spese cd. straordinarie è necessario ribadire che, in virtù dell'incertezza che caratterizza il loro relativo ricorrere ed ammontare, le stesse non sono suscettibili di essere ricomprese in via forfettaria all'interno dell'assegno di mantenimento cd. ordinario, poiché ciò si rivelerebbe in contrasto sia con il principio di proporzionalità che di adeguatezza del mantenimento.
Per tali ragioni e al fine di prevenire ulteriore contenzioso tra le parti, si ritiene opportuno regolamentare le concrete modalità di individuazione delle spese straordinarie non comprese nell'assegno periodico, nonché le relative decisioni e le modalità di rimborso mediante integrale rinvio alle modalità previste dal protocollo stilato dall'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo, approvato dal
Presidente del Tribunale di Palermo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Palermo e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia operanti sul territorio di Palermo in data
2/7/2019, disponibile all'indirizzo internet: https://avvocatipalermo.it/documenti/consiglio/normativa/PROTOCOLLO%20SP
ESE%20EXTRA-ASSEGNO%20PER%20MANTENIMENTO.pdf
Per mezzo di tale protocollo è infatti possibile una chiara e preventiva identificazione degli oneri gravanti sui genitori, garantendo la concreta attuazione degli obblighi di mantenimento sui medesimi incombenti.
Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, la sentenza impugnata va riformata nel senso testé indicato.
7. Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'impugnazione, sussiste una situazione di reciproca soccombenza che giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti ed il P.G., definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello
9 proposto da nei confronti di con ricorso Parte_1 Controparte_1
del 5 settembre 2024 e in parziale riforma della sentenza n. 1081/2024 pronunciata dal
Tribunale di Agrigento nei giorni 17-18 luglio 2024:
eleva ad € 1050,00, l'importo mensile che il tenuto a corrispondere CP_1
alla a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, di cui € 450,00 per Pt_1
e complessivi € 600,00 per e (€ 300,00 per ciascuno), da Per_3 Per_1 Per_2
versare entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pone a carico del l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie CP_1
necessarie nell'interesse della prole nella misura del 50%, secondo la regolamentazione indicata in motivazione.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 17 marzo 2025.
Palermo, 17/03/2025
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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