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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1926 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1926/2024, introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GIARDINA GIUSEPPE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/09/1979.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
1. In via principale e di merito: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e con addebito alla parte resistente sig.ra Parte_2
AR , giuste le ragioni riportate in narrativa;
CP_1
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà a sé stesso e che nulla il ricorrente dovrà corrispondere alla sig.ra AR a titolo di mantenimento personale;
Parte_2 CP_1
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge;
In via istruttoria: si indicano, e se ne chiede fin d'ora l'assunzione, eventuale interrogatorio formale e prove testimoniali sulle circostanze meglio descritte nella superiore parte espositiva, con i testi e per capitoli meglio a specificarsi nei concedendi termini.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
Pag. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile il giorno 26.09.2005 in Holguin (Cuba);
− Il relativo certificato è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lodi ai seguenti estremi: Anno 2005 – Atto n. 47 – Parte II – Serie C – Ufficio 1;
− dal matrimonio non sono nati figli;
− con ricorso depositato il 16.10.2024, ha chiesto, oltre alla Parte_1 pronunzia sullo status, l'addebito della separazione nei confronti della resistente- contumace per aver quest'ultima abbandonato la casa familiare;
− con decreto del 17.10.2024 il Giudice delegato ha fissato l'udienza del 15.01.2025 per la comparizione personale delle parti e ordinato al ricorrente la notifica del ricorso e del decreto nei confronti della resistente;
− perfezionatesi le predette notifiche, all'udienza del 15.01.2025 è comparso soltanto il ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha chiesto la dichiarazione della contumacia della resistente;
− con ordinanza del 16.01.2025, il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia della resistente e trattenuto la causa indecisione, riservandosi, previa trasmissione degli atti al PM, di riferire al collegio;
− la camera di consiglio si è svolta il 22.1.2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta.
Nel caso di specie, la pronuncia risponde alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita: la resistente contumace già tra il 2019 e il 2020 ha lasciato la casa familiare senza farvi più ritorno e dal giugno del 2024 ha impedito ogni possibilità di contatto al marito.
3. La domanda volta ad ottenere l'addebito della separazione nei confronti della resistente- contumace non può essere accolta.
Se è vero che l'abbandono ingiustificato della casa familiare integra il presupposto previsto dall'art. 151, c. 2, c.c. con riferimento ai doveri di cui all'art. 143 c.c. (Cass. 648/2020 inter alia), è altrettanto vero che, nel caso di specie, nulla risulta provato in proposito e non è stata svolta alcuna specifica istanza di prova costituenda sul punto (in ricorso si faceva espressa riserva di formulazione successiva). Né vi è alcun documento a riprova dell'abbandono dell'immobile familiare e della chiusura dei rapporti tra i coniugi. Né, infine,
Pag. 2 è allegato – e meno ancora provato – che tale (ipotetico) abbandono abbia costituito la causa (e non già sia la conseguenza) della frattura familiare.
Non può quindi accogliersi la domanda, in difetto di prova delle allegazioni del ricorrente, non potendosi neppure invocare, in ragione della contumacia della resistente, il principio di non contestazione.
4. In assenza di richieste economiche di mantenimento, nulla dev'essere statuito in proposito.
5. Le spese di lite si liquideranno al definitivo, una volta esaminata la domanda – in cumulo proposta – di scioglimento del vincolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio il 26.09.2005 in Controparte_1
Holguìn (Cuba), con atto trascritto nel Registri del Comune di Lodi ai seguenti estremi:
Anno 2005 – Atto n. 47 – Parte II – Serie C – Ufficio 1;
2. RIGETTA la domanda di addebito;
3. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. RIMETTE la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
5. SPESE al definitivo.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 22.1.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1926/2024, introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. GIARDINA GIUSEPPE e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/09/1979.
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
1. In via principale e di merito: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e con addebito alla parte resistente sig.ra Parte_2
AR , giuste le ragioni riportate in narrativa;
CP_1
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà a sé stesso e che nulla il ricorrente dovrà corrispondere alla sig.ra AR a titolo di mantenimento personale;
Parte_2 CP_1
3. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge;
In via istruttoria: si indicano, e se ne chiede fin d'ora l'assunzione, eventuale interrogatorio formale e prove testimoniali sulle circostanze meglio descritte nella superiore parte espositiva, con i testi e per capitoli meglio a specificarsi nei concedendi termini.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
Pag. 1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile il giorno 26.09.2005 in Holguin (Cuba);
− Il relativo certificato è stato trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lodi ai seguenti estremi: Anno 2005 – Atto n. 47 – Parte II – Serie C – Ufficio 1;
− dal matrimonio non sono nati figli;
− con ricorso depositato il 16.10.2024, ha chiesto, oltre alla Parte_1 pronunzia sullo status, l'addebito della separazione nei confronti della resistente- contumace per aver quest'ultima abbandonato la casa familiare;
− con decreto del 17.10.2024 il Giudice delegato ha fissato l'udienza del 15.01.2025 per la comparizione personale delle parti e ordinato al ricorrente la notifica del ricorso e del decreto nei confronti della resistente;
− perfezionatesi le predette notifiche, all'udienza del 15.01.2025 è comparso soltanto il ricorrente, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha chiesto la dichiarazione della contumacia della resistente;
− con ordinanza del 16.01.2025, il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia della resistente e trattenuto la causa indecisione, riservandosi, previa trasmissione degli atti al PM, di riferire al collegio;
− la camera di consiglio si è svolta il 22.1.2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta.
Nel caso di specie, la pronuncia risponde alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita: la resistente contumace già tra il 2019 e il 2020 ha lasciato la casa familiare senza farvi più ritorno e dal giugno del 2024 ha impedito ogni possibilità di contatto al marito.
3. La domanda volta ad ottenere l'addebito della separazione nei confronti della resistente- contumace non può essere accolta.
Se è vero che l'abbandono ingiustificato della casa familiare integra il presupposto previsto dall'art. 151, c. 2, c.c. con riferimento ai doveri di cui all'art. 143 c.c. (Cass. 648/2020 inter alia), è altrettanto vero che, nel caso di specie, nulla risulta provato in proposito e non è stata svolta alcuna specifica istanza di prova costituenda sul punto (in ricorso si faceva espressa riserva di formulazione successiva). Né vi è alcun documento a riprova dell'abbandono dell'immobile familiare e della chiusura dei rapporti tra i coniugi. Né, infine,
Pag. 2 è allegato – e meno ancora provato – che tale (ipotetico) abbandono abbia costituito la causa (e non già sia la conseguenza) della frattura familiare.
Non può quindi accogliersi la domanda, in difetto di prova delle allegazioni del ricorrente, non potendosi neppure invocare, in ragione della contumacia della resistente, il principio di non contestazione.
4. In assenza di richieste economiche di mantenimento, nulla dev'essere statuito in proposito.
5. Le spese di lite si liquideranno al definitivo, una volta esaminata la domanda – in cumulo proposta – di scioglimento del vincolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio il 26.09.2005 in Controparte_1
Holguìn (Cuba), con atto trascritto nel Registri del Comune di Lodi ai seguenti estremi:
Anno 2005 – Atto n. 47 – Parte II – Serie C – Ufficio 1;
2. RIGETTA la domanda di addebito;
3. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. RIMETTE la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
5. SPESE al definitivo.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 22.1.2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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