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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/09/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli ConSIliere
Dott. Luca Mascini ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 134/2025 R.g.l., avverso la sentenza del RI di Ravenna n. 50 del 6.2.2025, notificata in pari data;
avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Tamara Casacci ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lugo – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Montini ed elettivamente CP_1 domiciliata presso il suo studio in Faenza – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 19.6.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva dinanzi al RI di Ravenna, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, impugnando il licenziamento intimatole per giusta causa, con nota del 14.2.2024, a fronte della seguente contestazione:
“1) Raccomandata A/R datata 23/01/2024
“-Nonostante i numerosi richiami verbali, l'accordo sindacale del
15/12/2023, ove la parti condividevano il Suo orario di lavoro, nonché le lettere di contestazione del 11/01/2024 e del 12/01/2024, Lei in data 19/01/2024 si presentava al lavoro alle ore 08:42 (12 minuti di ritardo) e in data 22/01/2024 alle ore 08:50 (20 minuti di ritardo)
- Inoltre, nonostante le istruzioni impartiteLe dalla Direzione Aziendale, Lei non ripone i Suoi effetti personali (Giubbotto, borsa e cellulare) nell'armadietto dello spogliatoio e continua a rispondere in malo modo al Sig. CP_2
”
[...]
Raccomandata che risulta da Lei rifiutata in data 26/01/2024
2) Raccomandata A/R datata 11/01/2024
“Nonostante i ripetuti richiami verbali nonché accordo sindacale del
15/12/2023, ove le parti condividevano il Suo orario di lavoro, Lei in data odierna si presentava al lavoro con oltre 15 minuti di ritardo”
Consegnata in data 16/01/2024
Non avendo ricevuto risposta in merito, in data 30/01/2024, le è stata comminato il provvedimento disciplinare dell'“Ammonizione scritta” tramite raccomandata A/R (consegnata in data 05/02/2024)”
3) Raccomandata A/R datata 12/01/2024
“- In data, 11/01/2024, durante il Suo orario di lavoro mattutino, Lei rispondeva in malo modo alla Sig.ra Parte_2
- In data odierna 12/01/2024, Lei non rispettava l'orario di lavoro arrivando alle ore 08:40, in capo alle ore 08:30, iniziando il Suo lavoro effettivo alle ore 08:45.”
Consegnato in data 16/01/2024
Non avendo ricevuto controdeduzioni di merito, in data 31/01/2024, Le è stato comminato il provvedimento disciplinare della “Multa di 3 ore di retribuzione” tramite raccomandata A/R (consegnata in data 05/02/2024)
4) In riferimento alla apertura di procedimento disciplinare del 29/01/2024
“- In data 24/01/2024 nel primo pomeriggio al rientro dalla pausa pranzo e durante l'orario di lavoro, lei ha dapprima innescato una discussione polemica con la SI.ra anch'ella dipendente dell'azienda, recando Parte_2 disturbo al comparto produttivo;
dopodiché si è volontariamente gettata a terra
2 dalla sedia della sua postazione fingendo di avere subito un'aggressione da parte della collega . Ha poi allertato immotivatamente le Forze CP_3 dell'ordine, alla cui presenza ha inscenato malori e alle quali ha riferito affermazioni lesive dell'onore dell'azienda e delle persone che vi lavorano dichiarando di temere per la sua incolumità all'interno dell'azienda e di avere subito una aggressione da parte della collega CP_3
- La sua mancata presenza al lavoro senza autorizzazione né giustificazione del 25/01/2024”
Consegnato in data 02/02/2024
Valutate le Sue controdeduzioni con lettera del 07/02/2024, che non rispondono a quanto effettivamente accaduto, vista la gravità dell'evento, riferendo, durante tale episodio, gravissime affermazioni nei confronti della scrivente CP_1
Tali affermazioni e la continua insubordinazione grave verso i superiori nonché i provvedimenti disciplinari già applicati sopra citati, oltre al fatto che ad oggi non è stata giustificata l'assenza dal lavoro del 25 e 26 gennaio 2024 visto che nessun certificato risulta a tutt'oggi consegnato, sono tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, ciò che concretizziamo con la presente.
Il licenziamento, come detto, ha effetto dal ha effetto al termine del Suo stato Morboso”.
Il RI, nella resistenza datoriale, istruita la causa documentalmente e con assunzione della prova testimoniale, rigettava l'impugnativa del licenziamento, ritenendo provata la condotta realizzata il 24.1.2024, il cui disvalore era tale da giustificare in sé il venire meno del rapporto di fiducia, rendendo legittimo il licenziamento.
2. La lavoratrice ha proposto appello avverso la sentenza del RI di
Ravenna, chiedendo, in riforma della pronuncia, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “NEL MERITO: a) in via principale accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato dalla società “ alla Sig.ra CP_1 Parte_1 con lettera del 14/2/2024 in quanto ritorsivo, e conseguentemente ordinare alla predetta società “ (Cod. Fisc. e P. I.V.A. ) con sede CP_1 P.IVA_1 legale in 48018 Faenza (RA), Via Ricci Curbastro, n.1 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. con domicilio in Faenza Controparte_2
(RA) Via Orto Badia n.1 di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro con effetto dal giorno del licenziamento ed altresì dichiarare tenuta e condannare la stessa a risarcire alla Sig.ra il danno subito per il licenziamento, Parte_1 stabilendo a tal fine un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ammontante ad €.1.921,65 mensili al lordo di ritenute fiscali e previdenziali a marzo 2024, dal 14/2/2024 o dalla data indicata dell'effettivo
3 licenziamento sino al giorno dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo suindicato;
b) in subordine, e salvo gravame, annullare il licenziamento intimato dalla società “ alla Sig.ra per CP_1 Parte_1 manifesta insussistenza del fatto postone a sostegno e conseguentemente ordinare alla società “ , in persona del legale rappresentante pro tempore, di CP_1 reintegrare la Sig.ra nel posto di lavoro, e condannarla a Parte_1 risarcire alla stessa il danno subito, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto di €.1.921,65 mensili a marzo
2024, dal 14/2/2024 o dalla data indicata dell'effettivo licenziamento sino al giorno dell'effettiva reintegrazione, nella misura non inferiore a cinque e non superiore a dodici mensilità della predetta retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. c) in ulteriore subordine, e salvo gravame, accertato che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dal 14/2/2024 o dalla data indicata dell'effettivo licenziamento e condannare la società " a pagare alla Sig.ra un'indennità risarcitoria CP_1 Parte_1 onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di €.1.921,65 mensili. In ciascun caso con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT settore industria ed interessi legali sulle somme via via mensilmente rivalutate, dalla maturazione di ciascuna mensilità al saldo. Con vittoria del compenso e delle spese del giudizio, oltre a rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A., con sentenza provvisoriamente esecutiva”.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha ritenuto sufficiente a giustificare il licenziamento la condotta posta in essere il 24.1.2024 e ciò fondando il proprio giudizio sulle deposizioni delle testi e sulla base alle quali sarebbe Parte_2 Tes_1 CP_3 stata raggiunta la prova della “inesistenza di alcuna forma di violenza perpetrata ai danni della lavoratrice e che il comportamento tenuto dalla ricorrente in quella occasione avrebbero costituito una mancanza talmente grave da giustificarne il licenziamento per giusta causa”.
Al RI (che ha fatto rimando, in relazione alle prove, “al verbale che precede, dal quale risulta che le uniche 3 persone presenti al fatto hanno sconfessato l'assunto attoreo, confermando invece che la ricorrente si buttò da sola dalla sedia”) sarebbe sfuggito, secondo l'appellante, l'elemento secondo cui l'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento
4 intimatogli, non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare l'esistenza della giusta causa nel caso di specie e che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini dell'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1, St. Lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento
Precisamente, “Nel caso che oggi ci occupa è evidente come la cronologia dei fatti nonché le risultanze istruttorie, complice anche la scelta del giudice di concentrare l'escussione dei testi principalmente sull'episodio del 24.01.2024, abbiano dimostrato non solo l'assenza, l'insussistenza e l'infondatezza della giusta causa addotta dalla datrice di lavoro, ma anche che l'intento ritorsivo abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro. Non vi sono dubbi sulla esistenza di un impianto accusatorio creato ad hoc dalla datrice finalizzato a giustificare il licenziamento della SI.ra . Pt_1
L'efficacia determinativa della volontà di di recedere dal rapporto CP_1 di lavoro con la ricorrente è giustificato dalla genericità e ripetitività delle condotte contestate …”.
Se da un lato, prosegue l'interessata, “il fondamento del licenziamento appare creato da una personale e soggettiva strategia della datrice, interessata a non usufruire ulteriormente della prestazione lavorativa della appellante a causa delle sue richieste e della sua situazione personale, dall'altro risulta completamente disattesa la prova dovuta dell'esistenza della giusta causa”, rinvenuta dalla datrice di lavoro nel complesso delle condotte oggetto di addebito
(“ben quattro contestazioni, che avrebbero integrato una “insubordinazione grave verso i superiori” … Dal tenore della lettera di intimazione appare indubbio come l'intenzione della fosse stata quella di giustificare una CP_4 eventuale grave insubordinazione sul presupposto di tutte le contestazioni e non solo sull'episodio del 24.01.2024, poiché diversamente avrebbero dovuto fondare il licenziamento solo sui fatti occorsi in tale date e addurre come causa “per litigio con vie di fatto in azienda” come peraltro altresì previsto all'art. 102, I comma CCNL Tessile_ Emilia Romagna”).
Tanto premesso, osserva l'appellante, in punto di gravità delle condotte contestate, che gi addebiti (per il 90% ritardi che si sarebbero verificati nell'arco di poco più di un mese dopo oltre 14 anni di lavoro e per un tempo medio di 10 minuti in 4/5 occasioni), non possederebbero quella gravità necessaria per rendere legittima la sanzione adottata, mentre la contestazione di una condotta di insubordinazione grave verso i superiori non troverebbe alcun riscontro negli stessi fatti utilizzati per legittimare la giusta causa e con essa l'impossibilità per il datore di lavoro di proseguire il rapporto di lavoro.
5 La gravità dei fatti occorsi in data 24.1.2024 si sarebbe configurata, per la datrice di lavoro, nelle parole proferite dalla dipendente, circostanza mai provata in sede di escussione testi (v. la nota di licenziamento con il riferimento alla
“gravità dell'evento, riferendo, durante tale episodio gravissime affermazioni nei confronti della scrivente Tali affermazioni e la continua CP_1 insubordinazione grave verso i superiori …”).
I comportamenti contestati non sarebbero poi idonei ad integrare una condotta di “insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori”, non identificandosi né nel concetto né nel SInificato stesso di insubordinazione non potendo, peraltro, incidere i fatti addebitati sia per la loro tenuità che per la loro genericità sul rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore.
L'improprio riferimento all'insubordinazione “che non trova alcun riscontro né sostegno nei fatti addebitati”, sarebbe quindi indicativo non solo dell'intento ritorsivo ma anche della illegittimità del licenziamento, potendo la datrice di lavoro preferire fattispecie diverse ma maggiormente idonee alla situazione verificatasi.
Essendo stati chiamati a rispondere i dipendenti escussi soltanto ed esclusivamente sull'episodio del 24.1.2024 e non sui ritardi della lavoratrice e neppure in merito alle altre contestazioni, non risulterebbe essere stata fornita alcuna prova sulla “insubordinazione grave verso i superiori” così come intesa dalla datrice e cioè “la summa ed il susseguirsi di tutti i comportamenti elencati nella lettera di intimazione ma solo della lite avvenuta in data 24.01.2024 che in ogni caso integrerebbe una giusta causa completamente diversa e non adottata dalla al fine di giustificare il licenziamento della lavoratrice”. CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha reputato l'episodio del 24.1.2024 quale circostanza sufficiente a integrare la giusta causa del licenziamento. Come già anticipato nel precedente motivo, la lavoratrice si duole del fatto che “La datrice, infatti, ha intimato il licenziamento contestando diverse condotte, configurando la “grave insubordinazione” la summa ed il susseguirsi di tutti i comportamenti elencati nella lettera del 14.02.2024 e non solo di un episodio perché, se così fosse, si sarebbe integrata una diversa causa e cioè quella prevista dall'art. 102, comma 1 del CCNL Tessile_ Emilia Romanga e cioè per “ litigio con vie di fatto in azienda”. Sono insussistenti, pertanto, i presupposti per l'irrogazione della sanzione espulsiva prevista dall'art.102 comma 3 del C.C.N.L. di categoria per
“insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori” e per quanto esposto nel punto precedente, è del tutto carente la motivazione addotta dal giudicante”.
Con il terzo motivo¸ l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato che “Il comportamento di avere inscenato la subita
6 aggressione (con successivo intervento della polizia, anche eventualmente su chiamata del marito della ricorrente in ambulanza) rappresenta un comportamento di rilievo disciplinare, che rientra invero nel minimo etico ed impedisce all'evidenza qualunque prosecuzione del rapporto tra le parti, anche considerando l'esistenza nel caso di specie di una piccolissima impresa (5 dipendenti) a gestione essenzialmente familiare (marito amministratore, moglie e figlie dipendenti, oltre a 2 altri dipendenti, una delle quali la ricorrente, questo almeno all'epoca dei fatti) nella quale è impossibile potere tollerare quanto accaduto”
Anche in questo caso, “al fine di evitare inutili ripetizione per quanto attiene la scelta del Giudice di prime cure di porre a fondamento della propria decisone di rigetto del ricorso depositato in data 23.09.2024 dalla odierna appellante un unico fatto verificato in data 24.01.2024 attribuendogli valore assoluto ed assorbente, si richiama integralmente quanto esposto ed argomentato nel precedente punto -A-“ (il primo motivo).
Con il quarto motivo, la parte impugna la sentenza nella parte in cui il
RI ha escluso la possibilità di far questione di licenziamento ritorsivo in presenza di un'accertata giusta causa di recesso.
Anche in questo caso, la parte richiama quanto esposto ed argomentato “nel precedente punto -A-”.
4. I motivi, da trattare congiuntamente per la relativa connessione tematica, sono infondati.
La fondatezza della contestazione in relazione all'episodio del 24.1.2024 emerge dall'esame delle deposizioni testimoniali.
Precisamente, la teste:
- coniuge del l. r. dipendente di e Parte_2 Controparte_2 CP_1 socia di minoranza, priva di cariche sociali, ha ricordato che “prima della pausa pranzo non era successo niente;
sono rientrata dalla pausa pranzo alle 14.30,
l'orario di rientro e come sono arrivata in produzione e la ricorrente mi ha un po', diciamo subito, con tonalità un po' aggressiva, che non le stava bene il suo orario di lavoro, lei non voleva stare fuori fino alle 14.30, ma voleva iniziare prima il lavoro;
era già successo che chiedesse questo, i giorni che c'era era sempre una discussione su questo;
le dicevo che lei doveva lavorare, lei mi parlava sopra, io le dicevo di rispettare l'orario di lavoro, lei diceva che non riusciva per le sue questioni personali;
dopo una mezz'ora di sbraitamenti che mi urlava e mi parlava sopra, anche mia figlia ha detto basta che noi non ne CP_3 possiamo più, qui è un posto di lavoro, che si lavora, poi l'ho vista che si è buttata per terra;
ci sono diverse machine da cucire in fila, ce ne sono 4, poi delle ceste dove va il lavoro, poi macchine a fianco che cucino in continuo
7 automaticamente, ci sono delle colonne in mezzo, non c'è molto spazio tra una macchina e l'altra; le sedie dove cuciamo hanno le rotelle;
eravamo vicine circa un metro, io in piedi, lei seduta a macchina;
in quel momento stavamo ancora parlando;
dalla sua postazione, che era più lontano, ha detto adesso CP_3 basta, è ora di finirla, a un certo punto la ricorrente che si era schizzata si è buttata per terra, le ho detto cosa stai facendo;
lei ha iniziato a piangere dicendo che aveva male alla gamba;
io l'ho cercata di aiutare per alzarsi, lei ha fatto la sceneggiata che faceva finta di piangere;
l'ho portata allo spogliatoio, lei ha detto che avrebbe chiamato una sua amica per tornare a casa, sono tornata in produzione, dopo 10 minuti sono andata da lei dicendole se voleva la portavo a casa, lei era in spogliatoio che si teneva al gamba che diceva che le faceva male;
poi arriva dopo circa mezz'ora la polizia, mentre arrivavano i poliziotti dentro, lei li ha visti si è alzata, è uscita dalla porta e si è gettata per terra;
poi lei ha detto alla polizia che aveva bisogno dell'ambulanza ed è arrivata anche l'ambulanza, che l'ha portata via;
A.D.R.: chi era presente in azienda quel giorno
? io, , la ricorrente, noi in produzione;
in ufficio Tes_1 CP_3
c'era ; era a casa influenzato, non era Parte_3 CP_2 presente”;
- dipendente di da settembre 2019, ha ricordato che “io ero Tes_1 CP_1 presente;
tornate dalla pausa pranzo è arrivata e la ricorrente ha Parte_2 iniziato a dire qui non va bene di qua, non va bene di la, come a lamentare una discriminazione rispetto a quello che facevano le altre;
non ricordo i dettagli;
io stavo lavorando alla mia macchina;
io ero davanti, dietro di me c'era la ricorrente con la sua macchina, poi c'era che rimane in un angolo a 3-4 CP_3 metri circa dalla macchina della ricorrente, alla clippatrice;
si erano accesi molto gli animi, c'erano urla, stava diventando fastidioso;
poi dalla sua CP_3 macchina ha detto basta falla finita, è ora di farla finita, perché ci stava infastidendo;
non si è avvicinata per toccare o spostare la CP_5 ricorrente ? no;
A.D.R. poi che è successo ? io mi sono girata dietro e ho visto che la ricorrente si è spinta giù dalla sedia;
ho sentito dire “ma cosa fai Pt_2
?”, poi l'ha tirata su, lei si è lamentata di una gamba;
A.D.R.: si teneva la Pt_2 gamba, quale ? non ricordo;
A.D.R.: dove se la teneva ? non ricordo;
perché io dopo mi sono messa a lavorare e non ho più seguito;
non ho neanche visto la polizia;
mentre andavo in bagno però ho visto la ricorrente stesa per terra nel magazzino;
le aveva chiesto se volesse essere portata a casa”; Pt_2
- dipendente della , figlia del l. r. e di CP_3 CP_1 Parte_2
ha dichiarato: “rientrati dalla pausa pranzo alle 14.30 eravamo in
[...] lavorazione noi tre, ossia io e la ricorrente;
loro due nelle macchine da Tes_1 cucire una di fronte all'altra, io più lontana alla macchina clippatrice;
pochi
8 minuti dopo le 14.30 è entrata mia mamma e passando vicino alle macchine da cucire e la ricorrente l'ha fermata subito, inveendole in faccia, che lei voleva rimanere a pranzo lì, perché la pausa pranzo era troppo lunga;
ha durato circa mezz'ora ad urlare molto forte e disturbare noi che lavoravamo;
ad un certo punto sono intervenuta dopo questa mezz'ora dicendole basta, smetti di urlare, è un posto di lavoro, esci se devi fare così; poco dopo mi sono alzata per controllare una macchina continua che è dietro la mia postazione e vedo che lei si gira e si butta per terra dalla sedia;
A.D.R: lei a che distanza era dalla sedia in cui era la ricorrente? saranno 2 metri;
mi ricordo che era girata e ci siamo Tes_1 guardate per dire cosa è successo;
mia mamma che era lì vicino si è avvicinata per aiutarla, era abbastanza sbigottita;
il malore non era un malore, la ricorrente si teneva il ginocchio, mi pare il sinistro, diceva “la mia gamba, la mia gamba”; sono sicura che si tenesse il ginocchio;
poi mia mamma l'ha portata fuori dal reparto di lavorazione, poi non ho più seguito e ho ripreso a lavorare;
A.D.R.: lei non ha tolto la sedia alla ricorrente? assolutamente no”.
5. Il RI ha avuto cura di confrontare l'esito delle prove testimoniali con le circostanze addotte dalla lavoratrice a propria difesa (“La ricorrente su tale punto si difendeva sostenendo in questa sede che: “14) Terminata la pausa pranzo, alle ore 14.30 circa, dopo essere rientrata in azienda, la SI.ra Pt_1 notava come il lavoro lasciato in sospeso, era già stato terminato dalle altre dipendenti che, contrariamente a lei, avevano usufruito di una pausa pranzo di soli 30 minuti. 15) La ricorrente chiedeva immediatamente spiegazione del motivo di questa disparità di trattamento, lamentando, inoltre, il fatto che mentre alle altre lavoratrici era concessa una pausa pranzo più breve da svolgere all'interno dell'azienda, lei era costretta a trattenersi all'esterno e prolungare la sua pausa pranzo per due ore, nonostante avesse chiesto in svariate occasioni di poterla ridurre. 16) Qualche ora più tardi mentre la lavoratrice si trovava seduta nella propria postazione, improvvisamente la SI.ra , figlia del titolare CP_3 dell'impresa e della SI.ra spingeva via con forza la sedia su cui si Parte_2 trovava la SI.ra , facendola cadere a terra e dopo averla colpita con un Pt_1 calcio le intimava di uscire immediatamente dall'azienda”), ritenendo assente il relativo supporto probatorio.
Precisamente, il Giudice ha ritento mancante il riscontro medico
(“Nemmeno vi sono riscontri di alcun tipo. Non quelli del pronto soccorso (non risultano non solo fratture, ma nemmeno un livido o un segno di contusione, soprattutto di intensità tale da determinare una successiva assenza prolungata dal lavoro: v. certificato visita di controllo del marzo del 2024; v. certificato INAIL giustificativo dell'assenza per tale “incidente” sino all'10.4.2024), posto inoltre che ivi si parla di dolore – riferito dalla paziente “alla palpazione profonda” – al
9 gluteo e al coccige mentre dalle prove è emerso che la ricorrente nell'immediatezza del fatto si sarebbe tenuta stretta un ginocchio”) e insussistente la congruità temporale nell'ambito di quanto descritto dall'interessata nel ricorso introduttivo, posto che, come affermato nella sentenza, “la discussione sarebbe avvenuta subito dopo il rientro dalla pausa pranzo ed all'esito della stessa, alle ore 15.00 circa, la ricorrente sarebbe caduta a terra;
conforme sull'orario la stessa dichiarazione della ricorrente ai sanitari INAIL, dove si parla di evento avvenuto ad ore 15.00 (e non – come invece indicato in ricorso – alcune ore dopo il ritorno dalla pausa pranzo, come ad evidenziare uno spazio tra la discussione e la caduta a terra, che non vi è stato)”.
Quel che è accertato, pertanto, è che l'appellante ha effettivamente simulato una caduta dalla sedia e un connesso infortunio sul lavoro, creando i presupposti di un apparente lesione alla gamba mantenuti, nella loro supposta attualità, anche dinanzi alla Polizia che era intervenuta sul posto di lavoro, “anche eventualmente su chiamata del marito della ricorrente ed ambulanza” (come confermato dalla lavoratrice nelle giustificazioni del 7.2.2024).
6. È da ritenere dimostrata la sussistenza della giusta causa di licenziamento intesa come ragione che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno in via provvisoria.
La valutazione espressa al riguardo dal Giudice (“Il comportamento di avere inscenato la subita aggressione (con successivo intervento della polizia, anche eventualmente su chiamata del marito della ricorrente ed ambulanza) rappresenta un comportamento di rilievo disciplinare, che rientra invero nel minimo etico ed impedisce all'evidenza qualunque prosecuzione del rapporto tra le parti, anche considerando l'esistenza nel caso di specie di una piccolissima impresa (5 dipendenti) a gestione essenzialmente familiare (marito amministratore, moglie e figlie dipendenti, oltre a 2 altri dipendenti, una delle quali la ricorrente, questo almeno all'epoca di fatti) nella quale è impossibile poter tollerare quanto accaduto”) è quindi corretta.
La mancanza di cui la lavoratrice si è resa responsabile, costituente espressione di un ostentato atteggiamento di negazione dell'essenziale elemento di fiducia, con violazione degli obblighi connessi con il rapporto di lavoro, è infatti oggettivamente grave.
È poi particolarmente grave, già secondo l'etica e le regole del comune vivere civile, la condotta che si estrinseca nel volontario tentativo di mettere in difficoltà il datore di lavoro attraverso la creazione di un contesto artificiosamente ostile e di arrecargli pregiudizio, essendo sufficiente richiamare le conseguenze che possono occorrere ad un'impresa nel caso di un simulato infortunio (reso peraltro “evidente” anche dinanzi alle Forze dell'ordine).
10 L'illecito è allora espressione di un volontario atteggiamento di offesa e di attacco al datore di lavoro (al di là dei pregiudizi concretamente derivati), trattandosi peraltro di un comportamento realizzato nei luoghi e in orario di lavoro, ponendo in essere la dipendente un contegno ingiustificato, sproporzionato e riprovevole.
6.1. Non appaiono poi sussistere, alla stregua delle risultanze istruttorie, quelle condizioni, esaminate dalla giurisprudenza, in cui è stato ritenuto tollerabile e meritevole solo di sanzione conservativa addirittura l'uso della violenza, variamente manifestato, essendosi infatti dato rilievo in esse a circostanze (quali la non arbitrarietà della condotta, il precedente insistente dileggio della vittima e la consumazione in orario non di lavoro) che nella specie, come rilevato, in concreto non ricorrono.
6.2. L'illecito non consente alla controparte, evidentemente, per il disvalore che esprime, di fare più affidamento sull'idoneità della lavoratrice ad assicurare il futuro regolare adempimento degli obblighi inerenti alla sua posizione di dipendente e a venire in rilievo è un comportamento suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro, risolvendosi la prosecuzione del rapporto in un evidente pregiudizio per gli scopi aziendali in ragione della scarsa inclinazione dell'interessata ad attuare diligentemente gli obblighi discendenti dal rapporto di lavoro e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza nel contesto lavorativo e interpersonale inteso in senso lato.
7. Alla luce della gravità della condotta in questione – e in assenza peraltro di indicazioni dell'appellante utili a condurre ad un diverso esito e, in particolare,
a sostenere la diversa tesi della necessaria unitarietà delle condotte contestate al fine di poter ravvisare la giusta causa di recesso, connessa a un supposto disvalore necessariamente unitario – è da ritenere dunque dimostrata la sussistenza della giusta causa di licenziamento intesa come ragione che non consente la prosecuzione del rapporto nemmeno in via provvisoria. Il licenziamento è pertanto proporzionato e legittimo.
7.1. Vale richiamare, sul punto, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (v. Cass., 17.6.2025, n. 16358) “qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento (cfr. Cass. n.
11 454 del 14/01/2003, Rv. 559688-01). Non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (In tal senso Cass. n. 18836/2017, Rv. 645250 - 01)”.
7.2. Le ragioni per cui è stato intimato il licenziamento contengono un chiaro riferimento ai motivi per cui il datore ha ritenuto necessario interrompere il rapporto di lavoro (v. sopra: “… Valutate le Sue controdeduzioni con lettera del
07/02/2024, che non rispondono a quanto effettivamente accaduto, vista la gravità dell'evento, riferendo, durante tale episodio, gravissime affermazioni nei confronti della scrivente Tali affermazioni e la continua CP_1 insubordinazione grave verso i superiori nonché i provvedimenti disciplinari già applicati sopra citati, oltre al fatto che ad oggi non è stata giustificata l'assenza dal lavoro del 25 e 26 gennaio 2024 visto che nessun certificato risulta a tutt'oggi consegnato, sono tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, ciò che concretizziamo con la presente”), venendo in rilievo, in particolare, la gravità dell'episodio del 24.1.2024, cui la società ha fatto riferimento attraverso il richiamo delle controdeduzioni del 7.2.2024, relative, appunto, anche agli eventi qui di interesse. Non è allora necessario ricercare una corrispondenza formale tra quanto accaduto in quell'occasione e il riferimento all'insubordinazione grave verso i superiori, illecito riferibile eventualmente ad altre forme di inadempimento addebitate alla dipendente;
né il datore di lavoro deve ricorrere a una formale previsione di illecito nominalmente presente nella contrattazione collettiva.
8. La prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento, raggiunta dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604/1966, non consente di far questione di quel motivo illecito unico e determinante in cui consiste la ritorsione, ai sensi dell'art. 1345 c.c. (v. per la disciplina dell'istituto, ex multis, Cass.,
17.6.2024, n. 17266). Il RI ha fatto riferimento, del tutto correttamente, al consolidato orientamento di legittimità, curando di pronunciarsi, in aggiunta, altrettanto correttamente, per l'irrilevanza delle “questioni in tema di orario di lavoro, posto che queste (qui peraltro nemmeno sviluppate in modo particolare, ma comunque istruite ad ogni possibile fine di legge: ne è risultata l'impossibilità aziendale di consentire una deroga ad personam in favore della ricorrente all'orario della pausa – 2 ore secondo il CCNL di riferimento, come svolta dalle altre addette – posto che nessuno rimaneva in azienda durante tale periodo e la ricorrente non poteva ovviamente essere lasciata dentro da sola, né poteva obbligarsi qualcuno a stare in azienda insieme a lei per garantirne la sicurezza, con la conclusione dell'impraticabilità oggettiva di alcuna modifica organizzativa
12 sul punto;
d'altra parte la ricorrente accettò definitivamente tale oraro sottoscrivendo sul punto un verbale conciliativo con l'assistenza del proprio rappresentante sindacale) non possono comunque valere a giustificare in generale ogni comportamento della lavoratrice (vi è comunque il limite della buona fede ai sensi dell'art. 1460, 2° comma c.c.) e, nello specifico, il comportamento serbato nel caso concreto”.
9. L'appello non merita dunque accoglimento, occorrendo confermare l'impugnata sentenza.
La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 19.6.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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