Articolo 100 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 99Articolo 101
Versione
15 gennaio 1970
Art. 100.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1970 (Elenco n. 3).
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970