CA
Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/07/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana F. Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2089/2023 del R.G.V.G. di questa Corte di
Appello, promosso
da
, nato a [...] il [...] (C. F. Parte_1
), residente a [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Rugolo, ( Email_1
contro
, nata a [...] il giorno 11/07/1972 (C.F.: , ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avvocati Tiziana Pitucco
( e Giada Rondello ( Email_2 Email_3
con l'intervento
del PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
avente ad oggetto
Esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità di matrimonio
***
1 Conclusioni per : Parte_1
1) Voglia la Corte d'Appello adita, previa l'istruttoria eventualmente occorrente, dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza emessa il 26.05.2017 (depositata il 10.05.2018 e pubblicata il 23.05.2018) dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo di
Palermo e resa esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 25.10.2023, con cui è stata dichiarata la nullità (per “esclusione della prole da parte dell'attore e per grave difetto di discrezione di giudizio da parte dello stesso.”) del matrimonio tra il sig. e la sig.ra , celebrato in Palermo, nella Parte_1 CP_1
parrocchia S. Ippolito M. il 27 settembre 2006, e trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 88, parte II, serie A dell'anno 2006 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale dello stato civile di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge (annotazione, mediante trascrizione, all'atto di matrimonio nei registri di stato civile del Comune di Palermo).
2) Voglia, inoltre, la Corte adita, condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori) in caso di resistenza.
Conclusioni per : CP_1
1) Rigettare le domande di cui all'atto di citazione, non dichiarando efficace nel territorio della Repubblica Italiana la sentenza ecclesiastica di pronuncia della nullità del matrimonio concordatario contratto dai sigg.ri e CP_1 Parte_2 in quanto contraria all'ordine pubblico italiano per le eccezioni e le ragioni
[...]
suesposte.
2) Condannare l'attore alle spese di lite.
Conclusioni per il P.G.:
Esprime parere favorevole all'accoglimento della istanza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 4.4.2024 ha Parte_1
convenuto dinanzi a questa Corte chiedendo che fosse dichiarata efficace CP_1 nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo di
2 Palermo – emessa il 26.5.2017, depositata il 10.5.2018, pubblicata il 23.5.2018 e dichiarata esecutiva con decreto della Segnatura Apostolica in data 25.10.2023 - con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario che aveva contratto con la a CP_1
Palermo il 27.9.2006, per “esclusione della prole da parte dell'attore e per grave difetto di discrezione di giudizio da parte dello stesso”.
2. Costituitasi, la ha eccepito che la convivenza tra le parti si era protratta per CP_1
più di tre anni e ha chiesto pertanto il rigetto della domanda con ogni conseguenza sul piano della distribuzione delle spese processuali.
3. Nel contraddittorio col P.G., che ha chiesto l'accoglimento dell'istanza, la causa è stata dapprima rinviata dal consigliere istruttore dinanzi al collegio per essere trattata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. con termini “a ritroso” per il deposito di note, e in seguito, anche a causa della contingente congestione dei ruoli dovuta all'assenza – per ordinario avvicendamento casualmente concentrato - del 50% dei magistrati tabellarmente assegnati alla sezione, rimessa dal successivo consigliere istruttore all'udienza del giorno 8.11.2024 e sostituita dallo scambio di note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e quindi posta in decisione senza assegnazione di ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La domanda non può essere accolta.
5. È noto che la convivenza tra i coniugi protrattasi per oltre tre anni dopo la celebrazione del matrimonio è ostativa alla delibazione, così come affermato dalle
SS.UU della Suprema Corte con le sentenze nn. 16379 e 16380 del 2014. La convivenza ultratriennale – viene costantemente ribadito dalla giurisprudenza, a far data dalle due sentenze in questione - integra invero una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico
Nella specie il matrimonio tra le parti è stato celebrato il 27.9.2006, ed è pacifico e incontestato che le stesse hanno convissuto per più di tre anni. Il ricorso per separazione
è stato del resto depositato il 2.3.2012, e lo stesso nel ricorso introduttivo rivolto Pt_1
3 al Tribunale Ecclesiastico, a aveva rappresentato che la convivenza tra le parti si era protratta <>.
6. Non sfugge a questa Corte che la giurisprudenza di legittimità è progressivamente intervenuta mitigando la rigidità della cennate sentenze delle Sezioni Unite, da ultimo tra l'altro precisando (Ord. 27.5.2024, n. 14739), per quanto in questa sede rileva, che il giudice italiano è tenuto a dare comunque efficacia alla pronuncia di nullità allorquando si versi in ipotesi di vizi genetici che corrispondano a uno dei motivi previsti dall'Ordinamento che giustificano la nullità del matrimonio;
con riferimento ai deficit afferenti alla sfera psichica, la Suprema Corte ha puntualizzato che non è sufficiente un qualsiasi vizio della volontà e della personalità, essendo piuttosto necessario che il vizio determini un vero e proprio < di volere>> rilevante ai sensi dell'articolo 120 del codice civile;
solo in questo caso, infatti, può affermarsi che il coniuge non sia stato in grado di valutare la rilevanza e la conseguenza dell'impegno che assume con il matrimonio. Non è all'uopo sufficiente, quindi, la mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non si traduce in questo caso in un deficit psichico, <ossia in un vero stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente>>.
7. Nella specie, la parte attrice, per contrastare l'eccezione di convivenza ultratriennale sollevata dalla convenuta, deduce appunto che il Tribunale Ecclesiastico avrebbe fatto riferimento alle sue “pesanti problematiche psicologiche” e alla sua personalità fortemente disturbata con tratti narcisistici e di immaturità che ne avevano compromesso gravemente la capacità di formulare un valido consenso matrimoniale.
Aggiunge che anche il perito del T.E., all'uopo nominato, aveva appunto riscontrato uno stile di personalità, ovvero un insieme di atteggiamenti predominanti, convinzioni di base di modi tipici di interagire, che avevano fortemente influenzato il suo comportamento e la sua capacità critica in maniera disfunzionale.
8. Ancorchè suggestiva, e sicuramente determinante nella prospettiva segnata dall'Ordinamento canonico che ha riguardo al < incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio a causa di problemi
4 mentali>>, appare tuttavia evidente l'insussistenza delle condizioni per paralizzare, nell'Ordinamento italiano, l'eccezione di cui si discute.
Non ci si trova, infatti, in presenza di una patologia psichica determinante incapacità di intendere e di volere a termini di cui all'art. 120 c.c., ma piuttosto di una personalità soltanto immatura e con tratti narcistici. Laddove ancora una volta in proposito soccorre la giurisprudenza di legittimità - alla quale questa Corte, che la condivide, intende dar seguito – evidenziando appunto che nell'Ordinamento interno, sebbene non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive o volitive, è, tuttavia, necessario che esse siano grandemente menomate, tanto da impedire, in ogni caso, la formazione di una volontà cosciente, e che quindi il soggetto, al momento di compiere l'atto, si trovi in uno stato patologico, inteso come alterazione dello stato fisiologico, tale da incidere sulle facoltà psichiche in modo decisivo, quindi superiore rispetto alla ordinaria situazione dovuta, ad esempio, alla mera “immaturità o fragilità affettiva” (Cass. civ.
32148/2023).
L'attore, che – val la pena di sottolinare, come ha fatto la convenuta - presta proficuamente servizio nell'Arma dei Carabinieri notoriamente molto attenta all'equilibrio psicofisico dei suoi militari preposti al controllo dell'ordine pubblico e abilitati all'utilizzo delle armi (dovendosi per l'effetto senz'altro escludere l'esistenza di una più generalizzata incapacità o irresponsabilità), ha invero mostrato secondo il
Tribunale Ecclesiastivo una precisa volontà simulatoria escludente la prole dal matrimonio
(circostanza, questa, che ad avviso di questa Corte di per sé già dimostra che il Pt_1 aveva perfetta padronanza delle proprie scelte al momento delle nozze e con lucidità ha perseverato nella simulazione per tutto il corso della vita matrimoniale), unita a un epidermico approccio coi doveri nascenti dal matrimonio, definito dal Tribunale
Ecclesiastico in termini di <confusione e mancanza di consapevolezza rispetto alle nozze, al rapporto con la convenuta e al proprio stato d'animo>>; risultando con ciò conclamata l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 120 c.c. che, là dove si esprime in termini di “capacità di intendere e di volere”, evoca una condizione patologica di effettiva menomazione delle facoltà psichiche che impedisce la consapevolezza e la libera scelta matrimoniale;
ovverosia una condizione ben diversa da quella che, per quanto consti e sia emerso dinanzi al Tribunale Ecclesiastico, ha caratterizzato l'odierno attore,
5 circoscritta a una capacità di critica divenuta disfunzionale a causa non già di patologie o incapacità fondamentali, bensì – come evidenziato dallo stesso attore, sulla scorta della perizia disposta dal Tribunale Ecclesiastico - di un <atteggiamenti predominanti, convinzioni di base e di modi tipici di interagire>>.
9. In definitiva, la convivenza matrimoniale protrattasi nel tempo per oltre tre anni dalla celebrazione del matrimonio, nella specie osta alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico sulla base di una situazione che non assume rilievo nell'ordinamento, perché il vizio genetico posto a base della sentenza, che si risolve in mera deficienza caratteriale e immaturità, non trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità prevista dall'art. 120 c.c.
10. Non constano motivi per derogare all'ordinario criterio distributivo delle spese processuali, che vanno pertanto poste a carico dell'attore nella misura indicata in dispositivo, determinata con riferimento alle tariffe vigenti, cause dinanzi alla Corte di
Appello, valore indeterminabile, bassa complessità, valori minimi, tre fasi.
P.Q.M.
La Corte, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, rigetta la domanda di delibazione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con riferimento alla sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo di CP_1
Palermo emessa il 26.5.2017, depositata il 10.5.2018, pubblicata il 23.5.2018 e dichiarata esecutiva con decreto della Segnatura Apostolica in data 25.10.2023.
Condanna alla rifusione delle spese del giudizio Parte_1
sostenute da , che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre EURO 520,95 CP_1
per spese generali, nonché C.P.A. e I.VA. come per legge se dovute.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 5 luglio 2025.
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n.
6 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7