Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/1979, n. 3316
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Sentenza 12 giugno 1979

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In base all'art 21 del piano regolatore del comune di busto arsizio, approvato con DPR 4 agosto 1965, le nuove costruzioni e le sopraelevazioni possono essere edificate al confine solo a ridosso di fabbricati preesistenti con frontespizi nudi, mentre, in caso contrario, le costruzioni medesime devono essere eseguite a distanza dal confine pari ad almeno la meta del distacco tra edifici, previsto dall'art 873 cod civ o eventualmente dal regolamento edilizio locale. Dal che consegue che colui che, abbia rispettato la scelta operata dal vicino al piano terreno mediante costruzione al confine e abbia costruito il suo piano terreno a ridosso del primo edificio puo continuare a costruire come alla base solo se gia preesista un corrispondente piano superiore del vicino (non munito di aperture verso il confine) e in Mancanza deve effettuare una nuova costruzione del tutto autonoma, quindi distaccata dalla costruzione del vicino.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/1979, n. 3316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3316
    Data del deposito : 12 giugno 1979

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