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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 3 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FRESA RICCARDO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato PAOLO CAPEZZUTO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 132/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 132/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. FRESA RICCARDO Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dal dott. FABIO VERNAGLIONE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “previa sospensione ai sensi dell'art. 5, Parte_1
primo e/o secondo comma, d.lgs. n. 150/2011, della efficacia esecutiva della ordinanza
pagina 2 di 6 ingiunzione n. 02/2023 del 18 gennaio 2023, prot. PC/n. 2449, emessa dal Capo dell' , sede di , dott. Controparte_2 CP_1
con sede in via Alberoni n. 37, voglia: Nel merito, previ i Controparte_3 CP_1
provvedimenti di rito, annullare in toto l'ordinanza ingiunzione n. 02/2023 del 18 gennaio 2023, prot. PC/n. 2449 in quanto gli illeciti amministrativi contestati, di cui agli articoli art. 3, comma 3°, D.L. n. 12/2002 e smi e art. 39, commi 1°, 2° e 7° D.L. n.
112/2008 convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133 e smi non sussistono sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e per l'effetto dichiarare nulli o comunque annullare il verbale
RA00000/2019-023-01 n. 3015 e il verbale RA00000/2019-023-02 n. 3013, sui quali si fonda l'opposta ordinanza”. Cont
resisteva al ricorso.
La causa veniva istruita con prove per testi e all'esito con C.T.U..
Il ricorso è infondato.
L'assunto sul quale si fonda l'accertamento ispettivo prodromico all'ordinanza- ingiunzione per cui è causa è quello che il ricorrente abbia fatto lavorare in nero due lavoratori stranieri per due periodi collocati tra maggio e giugno-luglio 2018.
Il tutto nasce da una richiesta di intervento di uno di questi ( ) dell'agosto del Pt_2
2018, che è stata confermata in sede ispettiva dalle dichiarazioni dell'altro lavoratore
(OPRISI).
Mentre il primo sarebbe stato peraltro parzialmente regolarizzato (per parte del periodo e per parte dell'orario reale), il secondo avrebbe lavorato completamente in nero.
In questa sede testimoniale l ha confermato le proprie dichiarazioni, dando Tes_1
conto di una serie di circostanze di rilievo ad ulteriore conferma degli assunti ispettivi
(“Cap.1) “ Confermo la mia sottoscrizione al verbale del 28/11/2018 che mi viene mostrato. Confermo il contenuto, io sono stato chiamato dal per lavorare Persona_1
perché in quei periodi non stavo lavorando e mi ha presentato ”. Per_1 Parte_1
ADR. “ Io vedevo ogni mattina. All'inizio lo vedevo ogni mattina, poi lo vedevo Pt_1
che arrivava più tardi. Lui sapeva che lavoravo”. Cap.2) “ Per quello che io ricordo
pagina 3 di 6 lavorava per per la raccolta e la potatura della vigna”. ADR. “ Io Pt_2 Pt_1
conosco dal 2008 e sono informazioni che mi dava ”. Cap.3) “ Persona_1 Pt_2
Confermo le giornate in cui abbiamo lavorato insieme e più o meno con gli stessi orari.
Preciso che mi ha regolarmente retribuito” Cap.4) “ Non ricordo se ha lavorato Pt_1
anche in quei periodi”. Cap.5) “ Non ricordo le giornate precise ma ricordo che ho lavorato a maggio e poi sono tornato per un altro periodo” Cap.6) “ Non ricordo le date. La giornata lavorativa era di otto ore”. Cap.7) “ Ricordo di aver lavorato con
presso ma non ricordo le date”. Cap.10) “ E' vero. I soldi mi sono stati Pt_2 Pt_1
dati da ). Pt_1
Il invece non è stato sentito in questa sede per essere stato lo stretto ristretto Pt_2
presso struttura carceraria.
A livello istruttorio è tuttavia sufficiente per ritenere fondato l'assunto ispettivo la dichiarazione di richiesta di intervento (quale documento atipico, fonte di indizi) e la conferma testimoniale dell'altro lavoratore (prova piena, quest'ultima).
Non vi sono prove o elementi di prova in senso contrario.
L'assunto fattuale (da valersi come vera e propria prova di incompatibilità logica tra un fatto ed un altro fatto) dell'ingiunto è che il fondo non avesse bisogno del lavoro dei due lavoratori in questione perché il ricorrente ed il figlio “come Controparte_5
da esperienza agricola e in base testi di cui si chiederà l'assunzione, possono apportare annualmente sino a 330 giornate lavorative ciascuno”, con ciò restringendo il fabbisogno di manodopera (gratuita e occasionale durante la raccolta) alla moglie del ricorrente ed a un numero minimale di apporto di avventizi.
L'assunto è già in sé deficitario, posto che la difesa ricorrente non sembra sostenere lo svolgimento di tutte tali giornate di lavoro da parte del ricorrente e del figlio, bensì la
“possibilità” di tale lavoro.
La C.T.U. (avente il seguente quesito: “verificare, tenuto conto delle coltivazioni svolte dalla ditta ricorrente e degli elementi aziendali, nonché di ogni altro elemento utile acquisito agli atti di causa (p.e. dati metereologici) o verificato sul campo dal C.T.U., la
pagina 4 di 6 Con possibile necessità o meno, nel periodo contestato da , della presenza al lavoro di Con due lavoratori nelle giornate indicate da , considerando la circostanza che nel pomeriggio il ricorrente ed il figlio – che possono considerarsi occupati in attività aziendali al mattino – si occupavano del conferimento dei prodotti”) ha accertato che complessivamente il fondo – se effettivamente ricorrente e figlio avessero lavorato quanto era nel massimo delle loro possibilità – non avrebbe avuto bisogno delle ore e dei giorni di cui al verbale ispettivo.
Ma la circostanza che logicamente esclude l'assunto ispettivo non è stata dimostrata nel giudizio de quo.
Nessun teste ha dichiarato che il ricorrente e i figli lavorano per tutte le ore che, secondo la difesa ricorrente, condurrebbe alla superfluità dell'apporto lavorativo dei lavoratori
(in tutto o in parte) in nero di cui al verbale ispettivo (lo stesso teste dà atto che Tes_1
questo non avveniva, posto che “ADR. “ Io vedevo ogni mattina. All'inizio lo Pt_1
vedevo ogni mattina, poi lo vedevo che arrivava più tardi”).
Ne consegue che l'apporto conoscitivo astratto della C.T.U. non esclude la veridicità di Cont quanto dichiarato dai due lavoratori sentiti da e sulle cui dichiarazioni si base l'ordinanza ingiunzione.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite e di C.T.U. seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in €
3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte ricorrente.
pagina 5 di 6 Ravenna, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA sezione CIVILE
Oggi 3 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, in udienza da remoto ai sensi degli artt. 127 e 127-bis c.p.c. (visto l'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c.), su piattaforma
Microsoft Teams;
il giudice dà atto di riconoscere (in quanto noti all'ufficio o comunque identificatisi) a video tutti i partecipanti alla stanza virtuale predisposta dal DGSIA e che gli stessi riescono pienamente a sentire l'audio della riunione e a comunicare;
i partecipanti assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento. in particolare che sono presenti:
Per la parte ricorrente, compare l'avvocato FRESA RICCARDO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
Per la parte resistente compare l'avvocato PAOLO CAPEZZUTO, il quale si riporta ai propri atti e insiste in tutte le richieste (anche istruttorie) in essi formulate;
L'udienza da remoto si svolge con il consenso di tutti i soggetti appena indicati, i quali dichiarano di rinunciare a far valere qualunque questione relativa alle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto;
I difensori concludono come da rispettivi atti introduttivi, rinunciando alla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale provvede a dare lettura integrale della sentenza, da considerarsi pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale (alla lettura nessuno è presente per le parti).
Il Giudice
dott. DARIO BERNARDI
pagina 1 di 6 N. R.G. 132/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 132/2023 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. FRESA RICCARDO Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dal dott. FABIO VERNAGLIONE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso domandava: “previa sospensione ai sensi dell'art. 5, Parte_1
primo e/o secondo comma, d.lgs. n. 150/2011, della efficacia esecutiva della ordinanza
pagina 2 di 6 ingiunzione n. 02/2023 del 18 gennaio 2023, prot. PC/n. 2449, emessa dal Capo dell' , sede di , dott. Controparte_2 CP_1
con sede in via Alberoni n. 37, voglia: Nel merito, previ i Controparte_3 CP_1
provvedimenti di rito, annullare in toto l'ordinanza ingiunzione n. 02/2023 del 18 gennaio 2023, prot. PC/n. 2449 in quanto gli illeciti amministrativi contestati, di cui agli articoli art. 3, comma 3°, D.L. n. 12/2002 e smi e art. 39, commi 1°, 2° e 7° D.L. n.
112/2008 convertito in L. 6 agosto 2008 n. 133 e smi non sussistono sotto il profilo oggettivo e soggettivo, e per l'effetto dichiarare nulli o comunque annullare il verbale
RA00000/2019-023-01 n. 3015 e il verbale RA00000/2019-023-02 n. 3013, sui quali si fonda l'opposta ordinanza”. Cont
resisteva al ricorso.
La causa veniva istruita con prove per testi e all'esito con C.T.U..
Il ricorso è infondato.
L'assunto sul quale si fonda l'accertamento ispettivo prodromico all'ordinanza- ingiunzione per cui è causa è quello che il ricorrente abbia fatto lavorare in nero due lavoratori stranieri per due periodi collocati tra maggio e giugno-luglio 2018.
Il tutto nasce da una richiesta di intervento di uno di questi ( ) dell'agosto del Pt_2
2018, che è stata confermata in sede ispettiva dalle dichiarazioni dell'altro lavoratore
(OPRISI).
Mentre il primo sarebbe stato peraltro parzialmente regolarizzato (per parte del periodo e per parte dell'orario reale), il secondo avrebbe lavorato completamente in nero.
In questa sede testimoniale l ha confermato le proprie dichiarazioni, dando Tes_1
conto di una serie di circostanze di rilievo ad ulteriore conferma degli assunti ispettivi
(“Cap.1) “ Confermo la mia sottoscrizione al verbale del 28/11/2018 che mi viene mostrato. Confermo il contenuto, io sono stato chiamato dal per lavorare Persona_1
perché in quei periodi non stavo lavorando e mi ha presentato ”. Per_1 Parte_1
ADR. “ Io vedevo ogni mattina. All'inizio lo vedevo ogni mattina, poi lo vedevo Pt_1
che arrivava più tardi. Lui sapeva che lavoravo”. Cap.2) “ Per quello che io ricordo
pagina 3 di 6 lavorava per per la raccolta e la potatura della vigna”. ADR. “ Io Pt_2 Pt_1
conosco dal 2008 e sono informazioni che mi dava ”. Cap.3) “ Persona_1 Pt_2
Confermo le giornate in cui abbiamo lavorato insieme e più o meno con gli stessi orari.
Preciso che mi ha regolarmente retribuito” Cap.4) “ Non ricordo se ha lavorato Pt_1
anche in quei periodi”. Cap.5) “ Non ricordo le giornate precise ma ricordo che ho lavorato a maggio e poi sono tornato per un altro periodo” Cap.6) “ Non ricordo le date. La giornata lavorativa era di otto ore”. Cap.7) “ Ricordo di aver lavorato con
presso ma non ricordo le date”. Cap.10) “ E' vero. I soldi mi sono stati Pt_2 Pt_1
dati da ). Pt_1
Il invece non è stato sentito in questa sede per essere stato lo stretto ristretto Pt_2
presso struttura carceraria.
A livello istruttorio è tuttavia sufficiente per ritenere fondato l'assunto ispettivo la dichiarazione di richiesta di intervento (quale documento atipico, fonte di indizi) e la conferma testimoniale dell'altro lavoratore (prova piena, quest'ultima).
Non vi sono prove o elementi di prova in senso contrario.
L'assunto fattuale (da valersi come vera e propria prova di incompatibilità logica tra un fatto ed un altro fatto) dell'ingiunto è che il fondo non avesse bisogno del lavoro dei due lavoratori in questione perché il ricorrente ed il figlio “come Controparte_5
da esperienza agricola e in base testi di cui si chiederà l'assunzione, possono apportare annualmente sino a 330 giornate lavorative ciascuno”, con ciò restringendo il fabbisogno di manodopera (gratuita e occasionale durante la raccolta) alla moglie del ricorrente ed a un numero minimale di apporto di avventizi.
L'assunto è già in sé deficitario, posto che la difesa ricorrente non sembra sostenere lo svolgimento di tutte tali giornate di lavoro da parte del ricorrente e del figlio, bensì la
“possibilità” di tale lavoro.
La C.T.U. (avente il seguente quesito: “verificare, tenuto conto delle coltivazioni svolte dalla ditta ricorrente e degli elementi aziendali, nonché di ogni altro elemento utile acquisito agli atti di causa (p.e. dati metereologici) o verificato sul campo dal C.T.U., la
pagina 4 di 6 Con possibile necessità o meno, nel periodo contestato da , della presenza al lavoro di Con due lavoratori nelle giornate indicate da , considerando la circostanza che nel pomeriggio il ricorrente ed il figlio – che possono considerarsi occupati in attività aziendali al mattino – si occupavano del conferimento dei prodotti”) ha accertato che complessivamente il fondo – se effettivamente ricorrente e figlio avessero lavorato quanto era nel massimo delle loro possibilità – non avrebbe avuto bisogno delle ore e dei giorni di cui al verbale ispettivo.
Ma la circostanza che logicamente esclude l'assunto ispettivo non è stata dimostrata nel giudizio de quo.
Nessun teste ha dichiarato che il ricorrente e i figli lavorano per tutte le ore che, secondo la difesa ricorrente, condurrebbe alla superfluità dell'apporto lavorativo dei lavoratori
(in tutto o in parte) in nero di cui al verbale ispettivo (lo stesso teste dà atto che Tes_1
questo non avveniva, posto che “ADR. “ Io vedevo ogni mattina. All'inizio lo Pt_1
vedevo ogni mattina, poi lo vedevo che arrivava più tardi”).
Ne consegue che l'apporto conoscitivo astratto della C.T.U. non esclude la veridicità di Cont quanto dichiarato dai due lavoratori sentiti da e sulle cui dichiarazioni si base l'ordinanza ingiunzione.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese di lite e di C.T.U. seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in €
3.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali;
3) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte ricorrente.
pagina 5 di 6 Ravenna, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
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