Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00930/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 930 del 2025, proposto da Comitato Corse Ippiche, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Formica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corridonia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Morena Luchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Caroli Global Service S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione della sua esecuzione,
della determinazione n.189 del 04.11.2025, R.G. n. 933, emessa dal Comune di Corridonia, settore Affari Istituzionali e Generali, avente ad oggetto l'approvazione dell'avviso pubblico inerente la concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale “Sigismondo Martini”;
dell'avviso pubblico prot. 30950 del 04.11.2025 inerente la suddetta concessione;
del provvedimento di assegnazione della predetta concessione della gestione alla soc. Caroli Global Service Srl del 28.11.2025;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corridonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. FA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Corridonia, titolare dell’impianto sportivo denominato “Ippodromo Sigismondo Martini”, ha adottato gli atti meglio dettagliati in epigrafe, per affidare in concessione la sua.
Parte ricorrente ritiene tali atti illegittimi sulla base dei seguenti motivi di diritto.
Primo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per travisamento dei presupposti-irragionevolezza – violazione di legge sub specie articolo 834 c.c.
Si afferma che gli atti impugnati si appalesano illegittimi in quanto sono stati posto in affidamento beni in alcun modo di proprietà dell’ente comunale, ma di proprietà del Comitato Corse Ippiche, precedente concessionario per la gestione dell’impianto e qui ricorrente.
Si afferma che in disparte i beni immobili (in relazione ai quali parte ricorrente annuncia separata azione), tutto ciò che si trova all’interno dell’impianto “Sigismondo Martini” sarebbe di proprietà del Comitato Corse Ippiche.
Secondo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per travisamento dei presupposti-irragionevolezza – violazione di legge sub specie articolo 834 c.c. Illegittimità derivata.
Si dice che i vizi inerenti alla determinazione n. 189/25 e all’avviso pubblico ad essa conseguente, indicati, si comunicano, per illegittimità derivata, con efficacia caducante e comunque viziante, data la loro specifica impugnazione, al provvedimento di assegnazione, causandone l’illegittimità.
Si è costituito per resistere il Comune di Corridonia, il quale con memoria depositata il 10 gennaio 2026 ha domandato, preliminarmente, di accertare il difetto di giurisdizione in capo al G.A. e per l’effetto dichiarare la medesima in capo al G.O.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 fissata (a seguito di istanza di rinvio di parte ricorrente avanzata alla precedente camera di consiglio del 14 gennaio 2026) per la trattazione della domanda cautelare contenuta nel ricorso, dato avviso ex art. 60 cpa, la causa è stata trattenuta in decisione.
L’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale è fondata, il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile.
Avuto riguardo al petitum sostanziale, cioè lo specifico oggetto e la reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della " causa petendi ", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, deve rilevarsi che, nel caso di specie, parte ricorrente agisce a tutela del proprio prospettato diritto di proprietà. Dunque, va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo a favore dell’autorità giurisdizionale ordinaria, avanti alla quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (art. 11 c. 2 cpa).
Considerata la definizione in rito della controversia, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TT Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
FA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA EL | TT Anastasi |
IL SEGRETARIO