TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 2709
TAR
Ordinanza presidenziale 21 aprile 2023
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TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il Collegio ha ritenuto che l'omissione della comunicazione fosse giustificata da specifiche esigenze di celerità del procedimento, motivate dalla Prefettura in considerazione dell'elevato potenziale infiltrativo della società e della commistione con altre società già interdette. La giurisprudenza citata conferma che la partecipazione procedimentale può essere omessa in presenza di tali esigenze, purché adeguatamente motivata.

  • Rigettato
    Violazione art. 97 Cost. e art. 3 L. 241/1990 in relazione agli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011, oltre eccesso di potere per sviamento

    La Corte ha ritenuto che la valutazione prefettizia mantenga autonomia rispetto agli esiti penali e che gli elementi raccolti (anche dalla sentenza di assoluzione) configurino un quadro di permeabilità mafiosa. Le cointeressenze economiche tra imprese familiari interdette costituiscono un fattore di pericolo di inquinamento mafioso. Il decorso del tempo non è di per sé sufficiente a smentire legami, in assenza di elementi positivi che ne dimostrino l'interruzione.

  • Rigettato
    Violazione art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011 e eccesso di potere

    La Corte ha escluso che il contagio mafioso possa qualificarsi come meramente occasionale, data l'accertata cointeressenza non occasionale e strutturale tra la società e soggetti legati alla criminalità organizzata, configurando un pericolo di infiltrazione che giustifica l'interdittiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 2709
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2709
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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