Ordinanza presidenziale 21 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02709/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01809/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1809 del 2023, proposto da -OMISSIS-in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ferrara e Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'annullamento
del provvedimento interdittivo n. -OMISSIS- adottato dal Prefetto della Provincia di Napoli e trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS-, con il quale la ricorrente ha ricevuto informativa, ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionarne le scelte e gli indirizzi;
nonché di ogni atto preordinato e connesso, tra cui, in particolare:
1) la lettera datata 16.1.2023 della DDA - Procura della Repubblica di Napoli;
2) il verbale -OMISSIS-del Gruppo Ispettivo Antimafia, relativo alla seduta del 9.2.2023, in relazione all’asserita “ insussistenza dei presupposti giuridici per l’applicazione della misura della prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del dlgs 159/2011 ”, di cui non si conoscono, se non sommariamente, i contenuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Giuseppe OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1.- La società ricorrente (con oggetto sociale riguardante la costruzione di edifici, residenziali e non) è stata destinataria dell’interdittiva impugnata, la quale dà conto dell’attività istruttoria complessivamente espletata per la verifica della sussistenza di legami e cointeressenze con organizzazioni criminali delle tre società ivi indicate.
Il provvedimento ravvisa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti di tutte tali società, cui il provvedimento dedica un’analisi congiunta, le quali sono state quindi attinte dalla medesima informazione antimafia, emanata dalla Prefettura a loro carico.
Dal provvedimento viene posto in rilievo, in sintesi, che:
- il capitale della -OMISSIS- pari ad € 3.500.000,00, è posseduto al 98% da -OMISSIS-
- il capitale della -OMISSIS- pari ad € 100.000,00, è interamente detenuto dalla società qui ricorrente-OMISSIS-
- la compagine sociale di quest’ultima, infine, è formata da-OMISSIS- (figli di -OMISSIS- e nipoti ex fratre del predetto -OMISSIS-), il primo dei quali ora liquidatore della società ricorrente.
È poi richiamata nel provvedimento impugnato la nota della DDA di Napoli del 16/1/2023, con la quale veniva comunicato che, a carico di -OMISSIS- il Tribunale di Napoli Nord aveva emesso sentenza di condanna n. -OMISSIS-per i reati di cui agli artt. 479 (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e 482 (falsità materiale commessa dal privato) c.p., con l’aggravante ex art. 7 della legge n. 203/1991.
Inoltre, -OMISSIS- e -OMISSIS-erano stati destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare n. -OMISSIS-per l’ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 416- bis c.p. (poi peraltro assolti, ma con pronuncia appellata dalla DDA di Napoli), nonché dell’ordinanza di custodia cautelare n. -OMISSIS- per corruzione aggravata, per episodi connessi ad attività della -OMISSIS- (processo pendente innanzi al Tribunale di Napoli Nord).
Il quadro indiziario così riassunto è corredato, nel provvedimento prefettizio, dalle specifiche indicazioni emergenti dai richiamati provvedimenti giurisdizionali, da cui risulta che -OMISSIS- con altri fratelli, in concorso tra loro, a vario titolo fornivano “ un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo alla conservazione, all’operatività e al rafforzamento dell’associazione camorristica denominata clan -OMISSIS- (…) favorendone così gli investimenti nel settore edile/immobiliare e consentendo alla predetta organizzazione camorristica di reimpiegare nell’economia legale i proventi delle attività illecite esercitate, anche impedendone la tracciabilità, favorendone altresì l’infiltrazione ed il condizionamento degli organi amministrativi comunali di Santa Antimo, con particolare riferimento al locale U.T.C. ” (pag. 3 del provvedimento).
Nel provvedimento sono altresì riportati gli elementi essenziali enunciati nelle ordinanze di custodia cautelare del 2020 e del 2017 del GIP del Tribunale di Napoli, da cui si trae che -OMISSIS-e -OMISSIS-
- avevano creato, attraverso l’acquisto e l’edificazione di un centro commerciale, una società occulta con -OMISSIS- consentendo all’esponente del clan camorristico di reinvestire i proventi illeciti;
- avevano provveduto, mediante tali rapporti societari occulti, al sostentamento economico dei familiari del capoclan detenuto, versando somme variabili sino al 2014;
- si rendevano intestatari fittizi della -OMISSIS-, al fine di consentire a -OMISSIS- di eludere le misure di prevenzione patrimoniale e di reinvestire i proventi dell’attività criminale, con la costruzione del centro commerciale;
- e favorivano anche l’attività dell’associazione camorristica denominata “clan -OMISSIS-”, egemone nel comune di Marano di Napoli, con rilevanti interessi nella realizzazione del P.I.P., dal 2000 al 2014, “ data di redazione del falso collaudo definitivo ”.
Posta questa esposizione, la Prefettura ha valutato che l’assoluzione dei fratelli -OMISSIS- per taluni dei reati loro ascritti, pur assumendo significatività nell’ambito penale, non valeva tuttavia ad escludere la rilevanza degli elementi di interesse agli specifici fini propri delle misure amministrative di prevenzione antimafia.
Peraltro, è stato evidenziato che proprio dalla lettura della sentenza di assoluzione n. -OMISSIS- emergevano circostanze da cui traspariva la colleganza dei fratelli con -OMISSIS-, collegato al clan -OMISSIS-, essendo stato dimostrato in sede dibattimentale che:
a) -OMISSIS- (padre dei soci della ricorrente, nonché legale rappresentante della società concessionaria per il P.I.P.) aveva direttamente incaricato il perito per curare la fase degli espropri, con una scelta “ compiuta per volontà della locale criminalità organizzata ”;
b) -OMISSIS--OMISSIS- a bordo della propria autovettura, riceveva l’indicazione di dover trasferire la concessione ad altri imprenditori e, raggiunti lungo il tragitto da un’altra auto, si recavano in zona -OMISSIS-e facevano ingresso nella masseria, ove incontravano “ ''una figura patriarcale'' che, nel corso dell’incontro, apprese [n.d.r.: il dichiarante] essere tale -OMISSIS- ”;
- lo stesso -OMISSIS--OMISSIS- sedendo a tavolo con tale soggetto e con i partecipanti all’incontro ('' altre persone dall’aspetto poco rassicurante ''), veniva presentato “ come un imprenditore forte che vantava contatti con politici e banche ” e, da parte sua, “ espose ai presenti i vantaggi della concessione, un affare da 60/70 milioni di euro ”, su cui conveniva -OMISSIS-, mostrando “ l’esistenza di rapporti confidenziali ” con i -OMISSIS- informandosi su di un loro familiare e “ lasciandosi andare a commenti sulle ''buone prospettive politiche'' ”.
In base alla misura cautelare n. -OMISSIS-la Prefettura ha illustrato ancora l’ulteriore accusa mossa nei confronti dei fratelli -OMISSIS- che, in concorso con-OMISSIS-Sindaco di Marano, gli consegnarono € 125.000,00, di cui € 50.000,00 in contanti e il resto in assegni, “ tutti monetizzati da -OMISSIS- che li inseriva nel circuito di società facenti capo a lui ed a -OMISSIS- Giuseppe, somme consegnate a -OMISSIS- per compiere atti contrari ai doveri di ufficio connessi all’affidamento dell’appalto per la costruzione del PIP (…) Con l’aggravante dell’avere commesso il fatto al fine di agevolare le attività del clan camorristico -OMISSIS-, ed in particolare attività di speculazioni e riciclaggio che il predetto sodalizio consumava sul territorio grazie agli affiliati -OMISSIS-ed il cugino -OMISSIS- ” (pag. 7 dell’interdittiva).
Infine, sono stati citati i ruoli e le partecipazioni a vario titolo, nelle elencate società, di-OMISSIS--OMISSIS- figli di FA (controllanti la -OMISSIS- attraverso la società qui ricorrente), da ultimo menzionando le 12 società facenti capo al gruppo imprenditoriale -OMISSIS- tutte gravate da informazioni antimafia ostative.
Sulla base di tali presupposti, con il verbale -OMISSIS-del 9/2/2023 il Gruppo Ispettivo Antimafia ha valutato allora che “ gli elementi principali che emergono dagli atti istruttori acquisiti contribuiscono alla costruzione di un quadro indiziario chiaro ed incontrovertibile in termini di permeabilità mafiosa della società … (.) … e delle altre .. (.) .. riconducibili direttamente e/o indirettamente ai fratelli -OMISSIS- e si fondano, in estrema sintesi, sulla forte permeabilità riscontrata in ordine alla compagine societaria delle medesime ditte, nonché sui plurimi elementi indicativi di una mafiosità “per contagio” in ragione dell’esistenza di rapporti di partecipazione con altre società parimenti sottoposte a interdittive antimafia. Si delinea, quindi, un sistema molto complesso caratterizzato da forti intrecci familiari e da cointeressenze societarie che riflettono il modus operandi tipico della mafia-imprenditoriale, che si avvale, come noto, di un reticolato eterogeneo e strutturato in quote societarie, prestanomi, imprese e soggetti di fiducia - di regola familiari - preposti alla formale gestione delle stesse, il tutto sullo sfondo caratterizzato da una regia e da un potere decisionale accentrato in soggetti immediatamente prossimi, e talvolta espressione stessa del sodalizio criminoso. Come emerge dagli atti giudiziari di riferimento, appare configurarsi un progetto criminale-imprenditoriale messo in atto dai fratelli -OMISSIS-di cui le richiamate ditte sono espressione. Da quanto riportato, è possibile dunque evincere uno scenario idoneo ad esprimere, nella massima chiarezza ed oggettività, un indissolubile legame sussistente tra le imprese riconducibili alla famiglia -OMISSIS-e gli esponenti apicali di organizzazioni camorristiche, in guisa tale da porre, nel caso di specie, non solo un problema di condizionamento dei soggetti imprenditoriali coinvolti, ma anche e soprattutto di un progetto funzionale nell’irrobustire e arricchire le consorterie ”.
La proposta del GIA è stata condivisa dal Prefetto, che ha così adottato l’impugnata informazione interdittiva antimafia.
2. Avverso tale atto la società ricorrente ha articolato tre motivi di ricorso, deducendo:
1) l’illegittimità dell’interdittiva per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento;
2) la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in relazione agli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, oltre l’eccesso di potere per sviamento;
3) l’ulteriore violazione dell’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011 e l’eccesso di potere, sotto lo stesso profilo.
La Prefettura di Napoli si è costituita in giudizio per resistere all’impugnativa producendo memoria difensiva e depositando la pertinente documentazione, anche in adempimento all’ordinanza presidenziale istruttoria del 21/4/2023 n. 341.
La parte ricorrente alla camera di consiglio del 10 maggio 2023 ha poi rinunciato alla trattazione della propria domanda cautelare, e nel prosieguo del giudizio non ha effettuato ulteriori depositi di scritti o documenti.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato assegnato in decisione.
IT
1.- Il ricorso è infondato, dovendosi disattenderne tutte le censure alla stregua delle seguenti considerazioni.
1.1. E’ priva di pregio la censura di cui al primo motivo di ricorso, con cui si deduce che la Prefettura avrebbe dovuto consentire la partecipazione procedimentale.
A detta della ricorrente, una corretta dialettica le avrebbe consentito di far valere il punto che le indagini e i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria penale condurrebbero a escludere la permeabilità mafiosa della società ricorrente, e di valorizzare, in particolare, l’assoluzione del genitore per i reati-spia e il lasso di tempo intercorso dall’inizio della vicenda.
Il motivo non si presta a favorevole considerazione.
Invero, la regola sancita dall’art. 92, co. 2- bis , incontra una esplicita deroga legale in presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento
E la Prefettura ha inteso omettere la comunicazione di avvio del procedimento, appunto, proprio per esigenze di celerità del procedimento, ad avviso del Collegio correttamente motivando, al riguardo, “ in considerazione dell’elevato potenziale infiltrativo della società in esame, considerata anche la commistione con le altre Società già destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia ”.
In effetti, le considerevoli implicazioni e interrelazioni della società ricorrente con le altre imprese del gruppo, nel perpetrare condotte illecite in connubio con la criminalità organizzata, fa trasparire un quadro fattuale di sicura rilevanza che, come già detto, era idoneo ad esonerare dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante anche l’univocità e completezza del quadro indiziario raccolto.
Simili ragioni sono state già poste in rilievo dalla giurisprudenza, statuendo (in analoga fattispecie, in cui veniva in rilievo il collegamento con la criminalità organizzata) quanto segue.
<< La partecipazione procedimentale non ha valore assoluto e inderogabile (…) e può essere omessa, laddove sussistano “particolari esigenze di celerità del procedimento”, con la conseguenza, tuttavia, che in questo caso “il sacrificio del ruolo partecipativo del privato impone dunque all’Amministrazione uno specifico onere motivazionale: (…) , con la conseguenza che “una rilevanza indiretta può darsi nella prospettiva normativa – che sarà meglio in seguito analizzata – della divaricazione fra illegittimità (intesa quale mera difformità dal parametro normativo) ed invalidità (intesa come concreta lesione dell’interesse protetto da tale parametro), tale da escludere che la mancanza del contraddittorio abbia potuto incidere sul contenuto e, dunque, sulla validità del provvedimento (in tal senso si è espressa la già citata sentenza n. -OMISSIS- laddove l’Amministrazione abbia “ponderato le esigenze di celerità del procedimento in relazione alla gravità degli elementi indizianti e alla non occasionalità dell’agevolazione; fattori, quelli appena elencati, che ad un esame congiunto hanno ragionevolmente indotto a ritenere che una collaborazione procedimentale oltre che inutile fosse verosimilmente pregiudizievole (per le specifiche ragioni indicate, e sopra richiamate) per gli interessi pubblici correlati alle esigenze di prevenzione amministrativa antimafia alla cura delle quali è funzionale il potere esercitato con il provvedimento in esame)”. (Consiglio di Stato, Sezione III, 9 luglio 2024, n. 6111).
Nel caso in esame, il Prefetto ha dato adeguatamente conto delle ragioni che consigliavano (anzi imponevano) l’omissione della partecipazione procedimentale, rilevando “la necessità di estromettere con urgenza dal perimetro dei rapporti con la Pubblica Amministrazione l’impresa in questione, essendo maturato, per le motivazioni che precedono di un giudizio di permeabilità alla criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetistico, con conseguente pericolo di inquinamento dell’economia locale, di alterazione della concorrenza e di minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica”) .
In altre parole, l’Amministrazione procedente ha correttamente considerato la ricorrenza dell’urgenza, che ha giustificato la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale, tenendo conto non dell’obiettivo che in astratto si prefigge l’Amministrazione con il provvedimento interdittivo, ma del particolare ed oggettivo pericolo in concreto di condizionamento mafioso dell’attività della società interdetta, che il Prefetto ha ritenuto legittimamente connotato da profili di tale gravità, da rendere non irragionevole la valutazione di particolare impellenza dell’intervento interdittivo ”).
1.2. Anche le censure contenute nel secondo motivo di ricorso vanno disattese.
La ricorrente mira qui a sminuire la portata del quadro indiziario, affermando che gli elementi raccolti “ consentono di escludere radicalmente che la ricorrente sia un soggetto economico infiltrato o condizionato, da parte delle organizzazioni camorristiche ”.
La società pone l’accento, in particolare, sulla sentenza assolutoria a suo tempo ottenuta dai fratelli -OMISSIS-, da cui trae il convincimento della inconsistenza della prospettazione accusatoria, ulteriormente affermando che l’amministratore della società ricorrente “ è dotato di piena autonomia ed affidabilità e non risulta coinvolto in nessuna delle vicende penali richiamate nel provvedimento impugnato ”.
Sennonché, il contenuto del provvedimento impugnato si connota per l’esaustività dell’analisi e la congruità della conclusione raggiunta, essendo noto che l’emanazione delle misure amministrative di prevenzione antimafia può anche divergere dagli esiti degli accertamenti del Giudice penale (giurisprudenza pacifica; cfr., per tutte, Cons. Stato - sez. III, 9/10/2023 n. 8738: “ per consolidata giurisprudenza di questa Sezione la valutazione prefettizia mantiene una sua autonomia rispetto all'eventuale assoluzione in sede penale, sicché gli elementi posti a base dell'informativa, oltre a potere essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali, possono anche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 57 del 2022 e n. 4293 del 2021) ”.
Ciò senza trascurare di rilevare che, come già illustrato innanzi, notevoli elementi di controindicazione emergevano anche proprio dalla lettura della menzionata sentenza di assoluzione.
In definitiva, dagli elementi raccolti dalla Prefettura traspare quindi un contesto criminale nel quale tutte le società coinvolte e i loro rappresentanti, direttamente o attraverso il possesso di preponderanti quote del capitale sociale, partecipavano di un disegno criminale che i singoli condividevano, facendone parte anche ove formalmente non interessati sul piano personale alle singole vicende.
Ciò in quanto le cointeressenze economiche tra le imprese, appartenenti a familiari, che nella specie sono state tutte interdette, costituiscono il principale fattore in cui è rinvenibile il pericolo di inquinamento mafioso, come ripetutamente affermato in giurisprudenza (cfr., ancora da ultimo, Cons. Stato - sez. III, 27/3/2026 n. 2553: “ Fra tali situazioni sintomatiche quelle maggiormente rilevanti sono proprio le cointeressenze imprenditoriali. Si è altresì osservato nella giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. -OMISSIS-) che “il presupposto per l’esercizio del potere prefettizio de quo non implica necessariamente l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questa manifestarsi anche oltre l’intenzione del titolare dell’attività. In altre parole, l’esclusione della c.d. contiguità compiacente non vale di per sé ad escludere il pericolo di una contiguità soggiacente (così, ex multis, la sentenza n. 193/2024). Va poi richiamata, in relazione agli argomenti sviluppati nel mezzo in esame, la giurisprudenza in tema di utilizzabilità, a fini prognostici, dei legami parentali (ex multis, Cons. St., sez. III, 24 aprile 2020, n. 2651; 27 gennaio 2025, n. 593; C.g.a.r.s. 16 aprile 2021, n. 323), secondo la quale tali elementi fattuali possono legittimamente fondare la formulazione di un pericolo di infiltrazione, secondo un procedimento di inferenza logica, non in assoluto ma in presenza di condizioni che possano collegare la mera condizione parentale all’attività economica ”).
Né la rilevanza dei fattori di controindicazione globalmente esposti è sminuita dal decorso del tempo, essendo il fenomeno mafioso per sua natura perdurante, e costante la penetrazione dei suoi elementi criminali nel tessuto economico, di tal che un superamento dei fattori di controindicazione può reputarsi realizzato solamente allorquando siano comprovati rilevanti elementi che stiano univocamente ad attestare il concreto allontanamento dalle logiche malavitose (giurisprudenza pacifica; cfr., di recente, Cons. Stato - sez. III, 10/2/2026 n. 1080, p. 6.2: “ il decorso del tempo si configura quale elemento neutro, inidoneo a smentire da solo la permanenza di legami e cointeressenze con i sodalizi criminali, in assenza di fattori nuovi e positivi che ne dimostrino l'interruzione ”).
1.3. Le considerazioni che precedono conducono infine alla reiezione anche dell’ultimo motivo di ricorso, denotando esse un intreccio di interessi che non può essere mistificato o ridotto ad una semplice circostanza contingente, cosicché va escluso che il contagio possa qualificarsi come meramente occasionale, sì da poter determinare una eventuale ammissione ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa (cfr. Cons. Stato - sez. III, 20/1/2026 n. 441: “ L’accertata cointeressenza non occasionale, ma piuttosto organica e strutturale, fra la società odierna appellante ed il sig. -OMISSIS-, attinto da provvedimenti giudiziari che ne hanno accertato l’appartenenza ad un contesto associativo, impedisce di considerare occasionale il pericolo di contiguità fra l’impresa e le dinamiche della criminalità organizzata, e dunque di ritenere illegittima l’esclusione dell’opzione della prevenzione collaborativa in luogo dell’interdittiva ”).
2.- Per le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque interamente respinto.
Per la natura degli interessi incisi dall’azione amministrativa, sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e gli enti privati menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO AN, Presidente
Giuseppe OS, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe OS | CO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.