Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/06/2025, n. 12422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12422 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12422/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05324/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5324 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto emesso dal Prefetto di Roma il 17.02.2022, prot. n. -OMISSIS-, notificato il 3.03.2022, con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20.12.2022:
del Decreto emesso dal Ministero dell'Interno il 29.09.2022 col quale è stato respinto il ricorso ex art. 1 del DPR n. 1199/71 presentato personalmente dal -OMISSIS- il 4.03.2022 e confermato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti del 17.02.2022 emesso dalla Prefettura di Roma.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 6 giugno 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30 aprile 2022 e depositato in Segreteria in data 16 maggio 2022, -OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.
Esponeva in fatto di essere Ufficiale Superiore della Guardia di Finanza in pensione, che, in virtù della propria risalente licenza di porto armi per difesa personale, libretto n. -OMISSIS-, rilasciato il 1.09.2017, nel luglio 2021, all’approssimarsi della scadenza, ne chiedeva il rinnovo.
Sussistendo tuttavia una denuncia da parte della ex compagna, la Questura di Roma, in data 26.10.2021 avviava nei confronti del ricorrente procedimento finalizzato all’inibizione della detenzione di armi, conclusosi col rigetto della richiesta di rinnovo porto armi.
Preso atto di tale procedimento, il Prefetto di Roma avviava a sua volta il procedimento amministrativo de quo agitur , conclusosi col Decreto di Divieto qui impugnato.
Insorgendo avverso tali esiti provvedimentali, il ricorrente contestava tali risultanze formulando i seguenti motivi di doglianza:
I. In via preliminare ed in rito: violazione degli artt. 7 e 10 e 10-bis della L. n. 241/90 (e s.m.i.) - Mancato avviso di avvio del procedimento amministrativo nei confronti del -OMISSIS- - Violazione dei principi e delle garanzie sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
II. Erronea valutazione dei presupposti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) - Violazione degli artt. 11, 39 e 42 del T.U.L.P.S. Eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione - illogicità ed irrazionalità manifesta del provvedimento. Omessa o apparente motivazione.
II. Sotto altro profilo: Eccesso di potere - carenza di istruttoria amministrativa - difetto di istruttoria.
Con motivi aggiunti presentati dall’interessato in data 20.12.2022 veniva altresì impugnato il Decreto emesso dal Ministero dell'Interno il 29.09.2022 col quale è stato respinto il ricorso ex art. 1 del DPR n. 1199/71 presentato personalmente dal -OMISSIS- il 4.03.2022 e confermato il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti del 17.02.2022 emesso dalla Prefettura di Roma.
In data 3 gennaio 2023 si costituiva in giudizio il Ministero degli Interni, con controdeduzioni degli Uffici.
All’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
In primo luogo, la censura di violazione procedimentale (mancata notifica di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990) risulta priva di fondamento poiché la Questura ha documentato l'invio della comunicazione al ricorrente in data 26 ottobre 2021, specificando le motivazioni basate su violazioni penali accertate (inosservanza obblighi familiari, minacce) correlate al conflitto con l'ex compagna, ricevendo peraltro osservazioni scritte dall'interessato.
In secondo luogo, la contestazione di erronea valutazione dei presupposti giuridici è superata dall'evidenza che il ritiro cautelativo dell'arma il 1° ottobre 2021 fu eseguito dai Carabinieri di -OMISSIS-ai sensi dell'art. 39 TULPS e dell'art. 7 comma 2 L. 241/1990, attivato da concrete notizie di reato trasmesse dalla Legione Carabinieri della -OMISSIS-, e non da mere segnalazioni infondate.
La decisione amministrativa si basò su elementi oggettivi, tra cui la grave conflittualità documentata nei procedimenti giudiziari in corso per l'affidamento del figlio minore, situazione incompatibile con i requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione di armi.
Terzo, l'addebito di carenza istruttoria è parimenti confutato dalla descrizione dell' iter procedimentale completo per come in concreto agito: acquisizione degli atti penali, notifica formale al ricorrente, esame delle sue controdeduzioni e valutazione tecnica dell'incompatibilità tra lo stato conflittuale e le garanzie di sicurezza pubblica.
Quarto, la pretesa illogicità del provvedimento è smentita dalla sua proporzionalità, essendo la revoca della licenza e il conseguente divieto di detenzione l'unica soluzione amministrativa idonea a prevenire rischi concreti per l'incolumità pubblica in un contesto di accertata instabilità relazionale, come confermato dalla tempestiva trasmissione degli atti alla Prefettura per gli ulteriori provvedimenti inibitori.
Quinto, riguardo ai motivi aggiunti contro il decreto ministeriale, la conferma del divieto da parte del Ministero dell'Interno non costituisce mera adesione acritica alle risultanze prefettizie, bensì autonoma valutazione basata sulla persistenza dello scenario conflittuale e sull'assenza di elementi sopravvenuti idonei a modificare il giudizio di inaffidabilità.
Infine ma non per ultimo, la motivazione dei provvedimenti è stata sempre adeguata e conforme ai parametri giurisprudenziali, avendo esplicitamente indicato il nesso causale tra le violazioni penali contestate, l'incapacità ragionevolmente presumibile di garantire in ogni caso un uso responsabile delle armi e l'esigenza prioritaria di tutela dell'ordine pubblico.
Pertanto, alla luce dell’analisi di merito sin qui svolta, le argomentazioni del ricorrente risultano destituite di fondamento giuridico e fattuale, in tal modo confermando la piena legittimità dell'operato amministrativo del Ministero resistente.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e della limitata attività processuale svolta, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.