TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 03/10/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1705/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.06.25, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Roberta Clerici
e
2) Controparte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Roberta Clerici
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Rovellasca (CO), in data 20.08.11,
(anno 2011, atto n. 5, parte I, Ufficio 1);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.06.25, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la figlia minorenne, verrà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
preferenziale e prevalente della stessa presso la madre, a Rovellasca (CO), Via A. Meucci n. 4;
2) la casa familiare, sita a Rovellasca (CO), Via A. Meucci n. 4, di proprietà esclusiva del IG.
[...]
, verrà assegnata alla IG.ra , che l'abiterà unitamente alla figlia CP_2 Parte_1 Per_1
nell'interesse della prole;
[...]
3) il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_2 Parte_1
in favore della figlia minore affetta da Trisomia 21, con diritto all'indennità di Persona_1
accompagnamento, l'importo di € 300,00 mensili, entro la fine del mese lavorativo, mediante bonifico bancario sul conto corrente postale n. 001075733129, intestato alla IG.ra , al Codice Pt_1
IBAN [...], con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, sostenute per la figlia, come da Protocollo del Tribunale di Como, e oltre all'assegno unico per la figlia che, d'intesa, verrà percepito in via esclusiva dalla IG.ra ; Parte_1 5) il IG. verserà a favore della IG.ra , a titolo di contributo al Controparte_2 Parte_1
mantenimento della stessa, l'importo pari a € 300,00 mensili, entro la fine del mese lavorativo,
mediante bonifico bancario sul conto corrente postale n. 001075733129, intestato alla IG.ra , Pt_1
al Codice IBAN [...], con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
6) il padre potrà tenere la figlia due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì andando a prenderla per le ore 18.00 e riaccompagnandola a casa per le ore 21.00; negli weekend, il padre potrà tenere la figlia il sabato e/o la domenica, alternati, andando a prenderla per le ore 9.00 e riaccompagnandola a casa per le ore 21.00; in ogni caso, compatibilmente con le esigenze personali e mediche della stessa e previo accordo con l'altro genitore;
con riferimento al periodo estivo, il padre potrà trascorrere con la figlia 7 giorni consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni dal
25/12 al 30.12 e dal 31.12 al 6/1, tenuto conto delle esigenze personali e mediche della figlia, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non CP_3
volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_2
E
[...]
Controparte_2
che hanno contratto matrimonio in data 20.08.11, in Rovellasca (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
(anno 2011, atto n. 5, parte I, Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovellasca (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa RA Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.06.25, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Roberta Clerici
e
2) Controparte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
con l'Avv. Roberta Clerici
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Rovellasca (CO), in data 20.08.11,
(anno 2011, atto n. 5, parte I, Ufficio 1);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.06.25, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) la figlia minorenne, verrà affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1
preferenziale e prevalente della stessa presso la madre, a Rovellasca (CO), Via A. Meucci n. 4;
2) la casa familiare, sita a Rovellasca (CO), Via A. Meucci n. 4, di proprietà esclusiva del IG.
[...]
, verrà assegnata alla IG.ra , che l'abiterà unitamente alla figlia CP_2 Parte_1 Per_1
nell'interesse della prole;
[...]
3) il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento Controparte_2 Parte_1
in favore della figlia minore affetta da Trisomia 21, con diritto all'indennità di Persona_1
accompagnamento, l'importo di € 300,00 mensili, entro la fine del mese lavorativo, mediante bonifico bancario sul conto corrente postale n. 001075733129, intestato alla IG.ra , al Codice Pt_1
IBAN [...], con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, sostenute per la figlia, come da Protocollo del Tribunale di Como, e oltre all'assegno unico per la figlia che, d'intesa, verrà percepito in via esclusiva dalla IG.ra ; Parte_1 5) il IG. verserà a favore della IG.ra , a titolo di contributo al Controparte_2 Parte_1
mantenimento della stessa, l'importo pari a € 300,00 mensili, entro la fine del mese lavorativo,
mediante bonifico bancario sul conto corrente postale n. 001075733129, intestato alla IG.ra , Pt_1
al Codice IBAN [...], con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
6) il padre potrà tenere la figlia due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì andando a prenderla per le ore 18.00 e riaccompagnandola a casa per le ore 21.00; negli weekend, il padre potrà tenere la figlia il sabato e/o la domenica, alternati, andando a prenderla per le ore 9.00 e riaccompagnandola a casa per le ore 21.00; in ogni caso, compatibilmente con le esigenze personali e mediche della stessa e previo accordo con l'altro genitore;
con riferimento al periodo estivo, il padre potrà trascorrere con la figlia 7 giorni consecutivi, da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni dal
25/12 al 30.12 e dal 31.12 al 6/1, tenuto conto delle esigenze personali e mediche della figlia, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di e hanno dichiarato di non CP_3
volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_2
E
[...]
Controparte_2
che hanno contratto matrimonio in data 20.08.11, in Rovellasca (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
(anno 2011, atto n. 5, parte I, Ufficio 1),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovellasca (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa RA Cao