TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/01/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1664/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1664 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento del 17.04.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimessa al giudice per la decisione in data 11.07.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to ANTONIO BOVE;
C.F._2
ATTORI
E
AVV. , (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv.to GREGORIO FERRARI;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale e risarcimento danni;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.04.2021, i SIg. e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio l'Avv. chiedendo riconoscersi la responsabilità professionale del legale Controparte_1
pagina 1 di 19 convenuto e il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa della sua condotta negligente.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che, in data 20.11.2018, veniva loro notificato
Decreto penale di condanna n. 308/2017, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Ferrucci, con il quale venivano condannati per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 44, lett. B), D.P.R. n. 280/2001, per aver eseguito, in concorso tra loro, lavori edilizi (realizzazione di locale mediante tompagnatura di tettoia antecedentemente realizzata) senza il necessario permesso di costruire, condannandoli alla pena di € 4.500,00 di ammenda ciascuno, (così convertita la pena di giorni 10 di arresto in € 2.500,00, nonché € 2.000,00 di ammenda), con il beneficio della pena sospesa e della non menzione.
Parti attrici hanno quindi spiegato che, stante l'avvenuta presentazione, in data 03.10.2017, di richiesta di permesso di costruire al Comune di Rende, veniva nominato loro difensore di fiducia l'Avv.
il quale presentava dichiarazione di opposizione al citato Decreto penale di Controparte_1
condanna presso la cancelleria del G.I.P. del Tribunale di Cosenza in data 03.12.2018; che, successivamente, il G.I.P. del Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Benigno, disponeva la citazione degli opponenti per l'udienza del 18.06.2019 con Decreto di citazione a giudizio del 03.04.2019, ritualmente notificato al difensore e ai medesimi opponenti, odierni attori;
che, su richiesta del difensore nominato,
i SIg. e provvedevano a versare allo stesso la complessiva somma in contanti di Parte_1 Parte_2
€ 900,00, di cui € 500,00 versati in data 23.11.2018, € 200,00 in data 15.01.2019 ed € 200,00 in data
16.06.2019, senza il rilascio di alcuna fattura.
Parti attrici hanno poi spiegato di aver fornito al proprio difensore la documentazione necessaria a predisporre la difesa, tra cui richiesta di permesso di costruire presentata al Comune di Rende, con allegata relazione tecnica dell'Ing. , e che, su loro richiesta, l'Avv. comunicava Persona_1 CP_1 ai due imputati che non era necessaria la loro presenza all'udienza fissata per il dibattimento;
che alla prima udienza il legale non si presentava in udienza e, quindi, successivamente all'apertura del dibattimento, il giudice, Dott.ssa Pingitore, revocava il Decreto penale opposto e nominava un difensore d'ufficio, Avv. Spadafora, il quale, in assenza di lista testimoniale, (mai prodotta dal convenuto), chiedeva ammettersi l'esame e il controesame dei testi del P.M.; che l'Avv. CP_1
comunicava agli imputati di essere comparso in udienza e di aver avuto un colloquio con il giudice, rassicurandoli sull'esito favorevole del processo.
pagina 2 di 19 Parti attrici hanno poi spiegato che l'Avvocato non presenziava neppure alla seconda udienza, CP_1
fissata alla data del 20.02.2020, nel corso della quale veniva quindi nuovamente nominato un difensore d'ufficio, Avv. De Aloe, e veniva sentito l'unico teste presente;
che, all'esito di tale udienza, il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale (cfr. in proposito le trascrizioni relative alle due udienze, allegate dagli attori) e, con Sentenza n. 203/2020, condannava i due attori alla pena di mesi uno di arresto ed € 4.000,00 di ammenda, senza benefici, nonché alla demolizione del manufatto a spese degli imputati;
che essi imputati venivano completamente tenuti all'oscuro di tale sentenza dal difensore nominato;
che, in data 01.09.2020, quindi oltre sei mesi dopo l'emissione della Sentenza, divenuta nel frattempo irrevocabile, il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Cosenza, Dott.ssa Per_2
emetteva due ordini di esecuzione (SIEP 131/2020 nei confronti del e 132/2020 nei Parte_1
confronti della per la rispettiva carcerazione dei due coniugi (e contestuale Parte_2
decreto di sospensione dei medesimi ordini di esecuzione ex art. 656 co. 5 c.p.p.), notificato in data
21.09.2020 anche allo stesso Avv. che, quindi, i due attori nominavano nuovo difensore al CP_1
fine di presentare richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare, senza le quali sarebbero stati entrambi condotti in carcere.
Parti attrici hanno quindi evidenziato il gravissimo danno determinato dall'omessa assistenza dell'Avv.
in palese violazione del Codice Deontologico Forense, danno consistito in una condanna più CP_1
grave di quella comminata con Decreto penale di condanna, nella mancata concessione agli imputati, entrambi incensurati, dei benefici di legge, nonché nella mancata impugnazione della Sentenza.
Hanno evidenziato inoltre come l'emissione dell'ordine di carcerazione comporti loro (il
[...]
e agente finanziario per CQS spa Gruppo Bancario Mediolanum, Parte_3
la e dipendente di Europe Assistence) ulteriori Parte_4
gravissime conseguenze dal punto di vista lavorativo, così come previsto dal CCNL ANIA, consistenti nella sospensione dal servizio e dal trattamento economico, con preliminare obbligo di darne immediata notizia all'impresa.
Hanno concluso pertanto chiedendo di: “accertare, per tutti i motivi indicati nel presente atto,
l'inadempimento dell'Avv. nei confronti degli attori e Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condannare l'Avv. a restituire la somma di Parte_2 Controparte_1
€ 900,00 percepita in contanti dal Dott. a titolo di onorario, oltre interessi dalle date Parte_1 dei versamenti effettuati sino al saldo;
condannare l'Avv. al risarcimento di Controparte_1 pagina 3 di 19 tutti i danni subiti dagli attori, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, se del caso anche per perdita di “chance”, nella misura di € 25.000,00 (€ 12.500,00 ciascuno) o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia secondo l'equo e prudente apprezzamento dell'Onorevole Tribunale. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Hanno evidenziato che la condotta omissiva del patrocinio da parte del convenuto ha determinato loro un danno patrimoniale che consiste nelle spese sostenute per la tutela dei loro diritti e per evitare le conseguenze dannose derivanti dalla sentenza di condanna e per essere stati condannati, ciascuno, all'importo dell'ammenda di euro 4.000,00.
Hanno dedotto inoltre di avere subito un danno non patrimoniale cagionato dall'inadempimento contrattuale del convenuto che ha fatto loro mancare la difesa tecnica, tale che la sentenza di condanna veniva emessa senza la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e diveniva definitiva per mancata impugnazione, con conseguente emissione di ordine di esecuzione della pena detentiva, a fronte del quale essi attori avevano dovuto proporre istanza di sospensione della carcerazione con richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare e con conseguente dispiacere e frustrazione per la lesione del loro diritto ad essere difesi nel processo penale ai sensi dell'art. 24 Cost. e per la prospettiva della perdita di un diritto fondamentale quale la libertà.
Hanno evidenziato altresì le conseguenze che potrebbero derivare ai due attori per la loro attività lavorativa, essendo, come detto, il SI. agente finanziario presso la EuroCQS spa Gruppo Parte_1
bancario Mediolanum e la SI.ra dipendente di Europe Assistence Parte_2
La causa è stata iscritta al numero di ruolo 1664/2021 R.G.
§§§
Parte convenuta, costituitasi in data 06.07.2021, ha preliminarmente impugnato e contestato tutto quanto chiesto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, spiegando che il Giudice ha condannato gli attori esclusivamente perché hanno posto in essere, in concorso tra loro, il reato di abuso edilizio di cui all'art. 44 D.P.R. n. 380/2001 e non per il comportamento tenuto dal legale medesimo.
Ha infatti spiegato di aver formulato nei termini opposizione al Decreto penale di condanna su mandato degli odierni attori, i quali avevano garantito di essere in possesso di un permesso per costruire in sanatoria che avrebbe consentito di ottenere una declaratoria del Giudice dell'opposizione di estinzione Co del reato di cui agli art. 44 e seguenti del D.P.R. 380/2001; che, a seguito di opposizione, l'Avv. pagina 4 di 19 ha constatato che parti attrici avevano richiesto il permesso di costruire, registrato al prot. CP_1
n.55925 del 03.10.2017, senza però ottenerne mai il concreto rilascio, divenendo quindi del tutto irrilevante, ai fini della difesa, l'istanza presentata.
Ha quindi contestato l'eccezione delle parti attrici relativa alla mancata presentazione di adeguata lista testimoniale, poiché la costruzione dell'opera, mai contestata dagli attori, è stata concretamente realizzata in assenza sia del permesso di costruire, sia della sanatoria, senza peraltro che i coniugi indicassero mai alcun testimone, rendendo quindi la presenza del difensore di fiducia inutile ai fini dell'esito del procedimento.
Parte convenuta ha poi contestato la richiesta attorea di risarcimento del danno, attesa l'assenza di prova a sostegno della responsabilità professionale del legale e dei danni concretamente subiti, nonché del nesso causale tra la condotta e l'esito processuale.
Ha inoltre dedotto l'assoluta infondatezza dell'eccezione di parte attrice relativa alla sospensione dal servizio e dal trattamento economico conseguente all'emissione di un ordine di carcerazione, che determinerebbe ulteriori danni in capo agli attori, atteso che tale situazione non si sarebbe ancora verificata;
che, a seguito dell'emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, i coniugi hanno infatti nominato un nuovo difensore di fiducia al fine di presentare richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, procedimento, questo, all'epoca della costituzione del convenuto, pendente.
Parte convenuta ha infine spiegato che la sospensione condizionale della pena può essere concessa in fase esecutiva dal Giudice dell'esecuzione penale se il Giudice della cognizione non ha espressamente rigettato la relativa istanza e ha specificato, contrariamente a quanto affermato da parti attrici, di aver emesso fattura relativa al pagamento, da parte dei coniugi, della somma di € 900,00 in data 03.01.2019, che ha allegato in atti.
Ha quindi concluso chiedendo di: “rigettare tutte le domande formulate dagli attori. Condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che ne fa richiesta ex art.93 c.p.c.”.
§§§
Questo giudice, all'udienza cartolare del 19.10.2021, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
pagina 5 di 19 Con memoria primo termine, gli attori hanno ribadito tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate evidenziando che, al momento del conferimento dell'incarico avevano consegnato ai fini della loro difesa all'avv.to la copia CP_1 dell'istanza presentata in data 3.10.2017 per il rilascio del permesso a costruire e la relazione tecnica svolta per conto dell'istituto bancario che aveva concesso loro il mutuo per l'acquisto dell'abitazione presso la quale insisteva l'abuso loro imputato, da cui emergeva che l'abuso edilizio che era stato loro contestato già esisteva al momento dell'acquisto da parte loro dell'abitazione; con la memoria secondo termine hanno chiesto ammettersi prova testimoniale.
Entrambe le parti hanno depositato memorie terzo termine: parte convenuta, nel ribadire tutto quanto esposto negli scritti difensivi, si è opposto alla prova testimoniale richiesta, perché irrilevante, nonché all'interrogatorio formale;
parti attrici hanno insistito per l'ammissione della prova testimoniale, nonché dell'interrogatorio formale di parte convenuta, ammesso dal Gop Dott.ssa Persona_3 all'udienza del 20.03.2022 e realizzato dinanzi a questo giudice all'udienza del 07.06.2022.
Questo giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.06.2022, ha ammesso la prova per testi, rinviando per l'escussione all'udienza dell'11.10.2022. Conclusa l'attività istruttoria all'udienza del 12.12.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in modalità cartolare, fissando il termine per il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. al
16.04.2024.
Con provvedimento del 17.04.2024, questo giudice ha trattenuto in causa la decisione, assegnando alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale;
deve ritenersi tardiva la allegazione, nel corpo della comparsa conclusionale di parte attrice del 14.6.2024, della intestazione e del dispositivo della sentenza penale di condanna del convenuto per patrocinio infedele ex art. 380 c.p. del 15.12.2023 in ordine alla vicenda in oggetto;
parti attrici hanno depositato altresì memoria di replica.
*******
Occorre precisare che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato deve escludersi che si possa parlare di danno da perdita di chance “essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente” (Cass. 21045/2024).
pagina 6 di 19 In proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre
2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007). Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che
l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre «distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato» (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320)” (Cass. 28903/2024).
Tanto precisato, la domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, il conferimento dell'incarico professionale, circostanza mai contestata dall'odierno convenuto, può ritenersi sufficientemente provato.
Gli attori hanno infatti allegato (doc. 5) alla propria produzione documentale la procura alle liti rilasciata in relazione al procedimento iscritto al n. 1281/2017 RGNR, n.1394/2017 RGip in ordine al
D.Pen. n. 308/2017 la cui veridicità non è mai stata disconosciuta né contestata, e dalla quale risulta che i SIg. e avevano conferito all'Avv. nomina quale difensore di Parte_1 Parte_2 CP_1 pagina 7 di 19 fiducia, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre giudizio ex art. 438
c.p.p e ex art. 444 c.p.c. e di proporre eventuali impugnazioni.
Com'è noto, infatti, la procura alle liti costituisce atto unilaterale, rientrante nel novero delle scritture private, a mezzo del quale la parte assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere e trova normalmente fondamento in un rapporto negoziale di mandato tra le parte e il difensore. Ai sensi dell'art. 2702 c.c. la scrittura privata, tra cui la procura alle liti, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se è stata riconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta o è legalmente considerata come riconosciuta.
Sul punto, la S.C. afferma che: “la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato),
è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale”, (Cass., n. 19785/2018). Pertanto, la scrittura in questione è da considerarsi come valida prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico all'Avv. CP_1
Ed il medesimo convenuto ha riconosciuto di avere ricevuto il mandato e di avere proposto opposizione al decreto penale di condanna n. 308/2017 emesso nei confronti degli attori ed in sede di interrogatorio formale, espletato all'udienza del 7.6.2022 (ricordando sul punto, ndr., che “È onere dell'avvocato dimostrare che la mancata produzione in giudizio di documenti utili alla difesa è la conseguenza della omessa consegna degli stessi da parte del cliente all'uopo adeguatamente informato e sollecitato”,
Cass., n. 56/2021) ha dichiarato essere vero che al momento del conferimento dell'incarico “….i coniugi mi hanno consegnato la richiesta di permesso di costruire, per la Parte_5 precisione me l'hanno inviata via mail in data 22 novembre 2018, ma non mi hanno mai consegnato il permesso in sanatoria…. è vero che mi è stata trasmessa questa relazione dedotta in capitolo che mi è stata trasmessa insieme all'istanza di permesso di costruire con la mail. Tale relazione tecnica, però, era inutile ai fini dell'opposizione al decreto penale di condanna….. è vera la circostanza dedotta nel capitolo (ovvero che con mail del 27.0.2020 aveva restituito al SI. l'istanza di Parte_1 permesso a costruire in sanatoria e la relazione tecnica di stima del 14.9.2015 dell'immobile in oggetto, pagina 8 di 19 redatta per la banca al fine della concessione del mutuo ipotecario in favore dei coniugi Parte_1
, ndr.)... Preciso che ho restituito la copia di tali documenti in quanto non ho mai avuto gli Parte_2
originali degli stessi. Si tratta degli stessi documenti che il IG. mi aveva inviato tramite Parte_1 mail. È stato lo stesso IG. a chiedermi la loro restituzione”. Parte_1
Ciò posto, non v'è dubbio che la condotta tenuta dall'odierno convenuto, Avv. abbia CP_1
inevitabilmente determinato pregiudizio in danno degli attori.
Secondo principio di diritto ormai consolidato, infatti, in tema di mandato professionale: “l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio" (Cass. n. 8494/2020).
Occorre, ancora, precisare che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente", (Cass. n.
13873/2020), di tal ché non ogni negligenza professionale è foriera di responsabilità, bensì solo quella che comporta pregiudizio non più emendabile.
Nel caso di specie non può affermarsi, in termini di concreta probabilità, che il procedimento penale a carico degli odierni attori si sarebbe concluso favorevolmente per gli stessi con una pronunzia di proscioglimento in ragione della presentazione dell'istanza di permesso a costruire.
Va rilevato anzitutto che in data 3.10.2017 il SI. aveva presentato richiesta di Parte_1
permesso a costruire per interventi ex art. 10 DPR 380/2001 e permesso a costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 e, nello specifico, per la demolizione di pareti perimetrali di una tettoria al piano terra e per la sanatoria di due tettoie di cui una posta al piano terra e la seconda su terrazzo.
Premesso che non emerge certezza la sanabilità delle opere (tant'è che con l'istanza riguardava anche la demolizione di pareti perimetrali) e premessa quindi l'incertezza sull'esito della istanza, che, ove esitata positivamente, avrebbe riguardato la sanatoria solo di parte dell'opera (ovvero la tettoia), va tuttavia evidenziato che la rappresentazione da parte della difesa degli imputati nella sede del processo penale della presentazione di istanza in sanatoria avrebbe potuto comportare anzitutto la valutazione da pagina 9 di 19 parte del giudicante di sospensione del processo per quanto previsto all'art. 45 DPR 380/2001 e connota comunque di negligenza la condotta del convenuto ai fini dell'espletamento del suo mandato.
La relativa pratica edilizia, tuttavia, per come riferito dal teste Ing. incaricato di Persona_1 redigere il progetto in sanatoria e curare la pratica “non è andata avanti ed è stata ritirata successivamente alla condanna penale dei IGnori e ed è stata presentata una Parte_1 Parte_2 nuova pratica per la demolizione…. Successivamente alla condanna penale del 20.02.2020 sono stato contattato dai IGnori i quali mi hanno riferito della condanna e che la pratica di sanatoria Parte_1 del comune non era stata presentata dall'avv. al Tribunale nel processo penale. In quella CP_1
occasione si è convenuto di ritirare la sanatoria e di presentare la richiesta per la demolizione delle opere”.
Il teste Ing. , inoltre, - a riprova del fatto che l'Avv. fosse informato della presentazione Per_1 CP_1 dell'istanza in sanatoria- ha confermato che all'epoca era rimasto in attesa di essere contattato dall'Avv. per seguire la pratica in sanatoria presso il Comune di Rende: “Io ero in attesa CP_1
perché i IGnori e mi avevano detto che avevano dato il mio numero di telefono Parte_1 Parte_2 all'avv. ma non sono mai stato contattato da lui…nel Settembre del 2019 la pratica era ferma CP_1
al Comune di Rende attesa di essere discussa in Commissione Edilizia. I IGnori e Parte_1
mi hanno detto che l'avv. mi avrebbe dovuto contattare per seguire la pratica Parte_2 CP_1 presso il Comune e portarla a definizione. … non sono mai stato contattato dall'avv. né nel CP_1 mese del settembre 2019 né successivamente……ho riferito ai coniugi e che non Parte_1 Parte_2 ero mai stato contatto dall'avv. Credo di avere riferito ciò trascorso circa un mese dal CP_1
Settembre 2019”.
Vi è inoltre incertezza circa la rilevanza, ai fini di una sentenza di assoluzione dei coniugi
[...]
, della relazione tecnica di stima a firma dell'Ing. del 14.9.2015 redatta per la CP_2 Persona_4
banca Carime -in cui si indica la non conformità urbanistica dell'immobile oggetto di stima per essere parte del giardino chiuso a veranda-vetrata-; tuttavia parte convenuta alcun approfondimento ha dedotto avere compiuto sul punto della preesistenza dell'abuso ed in proposito il convenuto in sede di interrogatorio formale si è limitato a dichiarare che ai fini dell'opposizione al decreto penale di condanna la detta relazione tecnica “era inutile”, senza ulteriormente chiarire le valutazioni difensive fatte in proposito nello stabilire la linea di difesa da percorrere in sede dibattimentale.
pagina 10 di 19 E invece fuor di dubbio che la condotta negligente dell'Avv. abbia comportato il passaggio in CP_1 giudicato della Sentenza di condanna emessa, con conseguente perdita del diritto all'impugnazione della stessa, nel frattempo divenuta irrevocabile.
Emblematica della negligenza del convenuto nel seguire il processo per il quale gli era stato conferito il mandato è la conversazione tra il convenuto e l'attrice dott.ssa avvenuta sulla piattaforma Parte_2
Whatsapp in data 13.3.2020, quando già il processo penale a carico degli attori si era concluso con la sentenza pronunciata all'udienza del 20.2.2020, con riserva del deposito della motivazione entro 30 giorni, e la cui motivazione era stata depositata in data 28.2.2020, pertanto entro il termine riservato.
Ciononostante l'Avv.to nella detta conversazione informava la SI,ra che il CP_1 Parte_2
processo (già concluso) era stato rinviato e, pur richiesto in quella occasione in merito al processo dalla sua assistita, evitava anche di attivarsi per verificare quanto da lui asserito.
Alla data del 13.3.2020 non erano ancora scaduti i termini, previsti ai sensi dell'art. 585 c.p.p. (peraltro sospesi in ragione della legislazione emergenziale ex art. 83 dl 34/2020 e ss.mm.ii.) per proporre impugnazione, cosicché, ove l'Avv. a seguito della conversazione via Whatsapp intervenuta CP_1
con la SI.ra si fosse attivato per acquisire notizia del processo, gli attori (e lo stesso Avv. Parte_2
in quanto munito di espresso mandato per impugnare) sarebbero stati in termini per CP_1
impugnare la sentenza.
Inoltre, l'odierno convenuto, con la propria condotta, ha evidentemente violato gli obblighi di informazione, rientranti nel generale dovere di diligenza a cui ciascun difensore è tenuto;
così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità più di recente, infatti: “nell'ambito del dovere di diligenza rientrano i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, sia all'atto dell'assunzione dell'incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando innanzitutto al cliente le questioni ostative riscontrate e/o produttive di un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo a comunicare o a fornire elementi utili alla soluzione positiva delle questioni”, (Cass., n. 26470/2023). Nel caso di specie, infatti, dalle conversazioni prodotte (cfr. oltre alla conversazione whatsapp del 13.3.2020, la mail del 25.9.2020 allegato 10 e trascrizioni delle conversazioni whatsapp allegato 11 alla memoria seconda di parte attrice, non contestate da controparte) emerge chiaramente che gli attori non fossero a conoscenza del reale andamento del processo, ma anzi, fossero convinti che il legale nominato fosse comparso in udienza e che il processo si sarebbe risolto a loro favore. L'Avv. ha infatti omesso di informare i propri clienti della sua CP_1 pagina 11 di 19 assenza ad entrambe le udienze, nonché dell'avvenuta nomina di due difensori d'ufficio e del diritto delle parti a comparire in udienza.
In conclusione, è inconfutabile che l'Avv. abbia tenuto, nella vicenda che ci occupa, una CP_1 condotta assolutamente negligente, in violazione dei doveri facenti capo alla figura dell'avvocato.
Qui richiamati i principi enunciati dalla Corte di Cassazione in ordine al nesso causale fra la condotta omissiva ed il danno lamentato, deve ritenersi che la mancata verifica da parte dell'avvocato la CP_1 dell'andamento del processo ed il mancato assolvimento dell'obbligo a suo carico di informare in merito i suoi assistiti ha determinato la mancata impugnazione e l'irrevocabilità della sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei coniugi , restando priva di pregio la Parte_5
circostanza, dedotta a sua difesa dal convenuto, che gli attori non avessero eletto domicilio presso di lui.
E la tempestiva impugnazione avrebbe certamente comportato “secondo il principio del più probabile che non”, stante l'incensuratezza degli imputati -della quale si dà atto anche nella sentenza di condanna nonché nelle ordinanze emesse il 16.1.2023 (nei confronti del ed il 17.4.2023 (nei confronti Parte_1
della ) depositate sul fascicolo telematico (documentazione ammissibile poiché il deposito è Parte_2
stato eseguito e/o comunque richiesto con la prima difesa utile) con le quali il Tribunale di
Sorveglianza di Catanzaro ha disposto nei confronti dei due attori l'affidamento in prova al servizio sociale- la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concessa con il decreto penale di condanna, non essendovi sul punto elementi ostativi, ben potendo evidenziarsi con l'impugnazione la ricorrenza dei presupposti per la concessione del beneficio per entrambi gli imputati e chiedersi la riforma della sentenza sul punto.
Tale condotta ha cagionato certamente un danno patrimoniale ad entrambi gli attori, che, com'è emerso, sono stati condannati, ciascuno, alla pena dell'ammenda pari ad € 4.000,00.
Si rileva in proposito che, per quanto previsto dall'ordinamento, l'esito positivo dell'affidamento in prova concesso agli attori nella pendenza della presente causa, estingue la sola pena detentiva, posto che ai sensi dell'art. 47 l. 354/1975 comma 12 “L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi (e questo non è certamente il caso, svolgendo gli attori entrambi attività lavorativa, ndr.), in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare pagina 12 di 19 estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita”.
L'ulteriore documentazione allegata non risulta idonea dimostrare un maggior danno patrimoniale.
Gli attori, invero, hanno dedotto di avere dovuto sostenere ulteriori spese per la loro difesa al fine di evitare la carcerazione, tuttavia hanno allegato due fatture, la n. 27 del 6.11.2020 di euro 250,00 e la n.
30 del 23.12.2020 di euro 250,00 emesse dal'Avv. Emilio Lirangi nei confronti della SI.ra
[...]
a titolo rispettivamente di acconto e di saldo per la redazione di atto di querela, il cui Parte_2
contenuto non è meglio specificato né allegato, spese rispetto alle quali non è dato evincere collegamento con la vicenda in esame.
Deve ritenersi inoltre l'inconferenza, al fine di prova del danno patrimoniale dedotto con l'atto di citazione, delle fatture emesse nei confronti della Dott.ssa dalla Dott.ssa Parte_2 [...]
, psicologa, n. 3 del 20.1.2021, n. 7 del 2.2.2021, n. 14 del 19 febbraio 2021, n. 37 del Per_5
31.3.2021, n. 61 del 29.4.2021 relative a 8 sedute per complessivi euro 640,00, trattandosi di spese non dedotte quale voce di danno patrimoniale con l'atto introduttivo.
La misura del danno patrimoniale che l'odierno convenuto è tenuto a risarcire é pertanto pari ad euro
4.000,00 in favore di ciascun attore, corrispondente all'importo della pena dell'ammenda al cui pagamento ciascuno degli attori è stato condannato.
Inoltre, come affermato dalla S.C.: “l'errore professionale addebitabile all'avvocato, (…), con definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista" (Cass. n. 4781/2013).
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda di condanna del convenuto a restituire il complessivo importo di € 900,00 da lui ricevuto a titolo di onorario.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale subito dai SIg. e , è principio di Parte_1 Parte_2 diritto oramai consolidato quello per cui: “In tema di danni non patrimoniali, è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite
a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del "contra ius" e del
pagina 13 di 19 "non iure", non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni "in re ipsa”, (Cass., n. 22890/2012).
Più nel dettaglio, “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, asseritamente provocato dall'illegittima approvazione da parte di un Comune della graduatoria per la copertura di un posto di medico di base, non può essere considerato "in re ipsa" ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass.
2056/2018; in senso conf. Cass. 27229/2017).
Inoltre, deve ritenersi che il danno non patrimoniale sia risarcibile anche se determinato da inadempimento contrattuale (cfr. Cass. 33797/2022, che richiama le pronunce della Cassazione a
SS.UU. dell'11.11.2008 nn. 26972 e 26973).
Invero, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. “il danno non patrimoniale può essere risarcito anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale, sempre che sia stato leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione. In particolare, il danno non patrimoniale da contratto (tra gli altri, il danno esistenziale ed il danno alla vita di relazione) è risarcibile se lede diritti inviolabili della persona e se la condotta tenuta dal danneggiante superi quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria: il diritto, pertanto, deve essere inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio serio, e la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un certo grado di tolleranza anche delle illegittime condotte altrui…” (Tribunale di Napoli, sentenza n.
305 dell'11.1.2023 su . Pt_6
Nel caso di specie, gli attori, ignari dell'esito del processo, si vedevano notificare in data 21.9.2020 ordine di esecuzione della carcerazione per l'espiazione della pena detentiva e contestuale sospensione dello stesso ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p. e si vedevano pertanto costretti a presentare istanza di affidamento in prova ai servizi sociali o per la detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47 e 47 ter legge 354/1975, senza potere più ricorrere avverso la sentenza di condanna quantomeno al fine di richiedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
pagina 14 di 19 Deducono pertanto la ricorrenza di danno non patrimoniale quale normale conseguenza della prospettiva di dovere subire un periodo di carcerazione o di detenzione domiciliare o di espiazione della pena anche in via alternativa, in quanto provvedimenti limitativi della libertà personale tutelata costituzionalmente e per essersi visti lesi nel loro diritto alla difesa, tutelato ai sensi dell'art. 24 della
Costituzione.
Gli attori indicano, quale danno non patrimoniale subito, il dispiacere e la frustrazione per essi professionisti incensurati, determinato dal rischio di esecuzione di una pena detentiva, anche domiciliare, ovvero di un affidamento in prova, oltre che dal timore di risvolti negativi sul piano lavorativo.
Nelle deduzioni di parte attrice si indica pertanto la ricorrenza di un danno esistenziale.
E' stato documentato che il quale agente per Eurocqus, richiesto dalla ditta di Parte_1
aggiornare i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, aveva dovuto esporre la situazione della condanna definitiva (cfr. le mail prodotte in proposito) mentre la Parte_2
in quanto dipendente di una società assicurativa (Vai Europe Assistence), temeva problemi per il proprio lavoro (cfr. la busta paga della SI.ra ). Parte_2
E' stato allegato quindi CCNL relativo ai rapporti fra imprese assicuratrici e personale dipendente non dirigente che all'art. 29 prevede l'obbligo per il dipendente di dare immediata notizia all'impresa di essere sottoposto a procedimento penale per reato non colposo e prevede, in caso di conseguente limitazione libertà personale, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione a decorrere dal 31^ giorno ovvero la riduzione al 50% della retribuzione mensile in caso di reato contro l'impresa (cfr. l'estratto del CCNL allegato).
Invero, sotto il profilo patrimoniale, alcuna effettiva conseguenza risulta essersi verificata ai danni dei due attori sul piano lavorativo, in termini di lucro cessante, a seguito della condanna irrevocabile.
Né è stato dimostrato che le suddette evenienze abbiano determinato nei coniugi Parte_5 un danno all'immagine.
Quanto al danno non patrimoniale, in termini di danno esistenziale, alcun elemento anzitutto è stato fornito a supporto della domanda di risarcimento in ordine allo stato d'animo del . Parte_1
Parte attrice ha invece inteso fornire la prova che in conseguenza dell'emissione della Sentenza di condanna, la SI.ra ha avuto la necessità di ricorrere ad una psicologa ed ha modificato le Parte_2 sue abitudini di vita, con conseguente ricaduta sull'intero nucleo familiare. Così, la madre dell'attrice: pagina 15 di 19 “io vivo a Davoli ma per un mese mi sono trasferita a casa di mia figlia perché, dopo questa Pt_2 notizia dell'ordine di esecuzione mia figlia aveva manifestato il timore di perdere il lavoro presso
Europe Assistance e di andare in carcere. Ad ottobre del 2020 mia figlia è andata dalla psicologa per questi disturbi”; e, ancora: “quando non è stata più bene per un paio di mesi non è venuta più a trovarmi, non prendeva la macchina e non è uscita più di casa”.
E' stato allegato in proposito certificato datato 22.1.2021 a firma della Dott.ssa , Per_5 psicoterapeuta della SI.ra , dal quale emerge che: la SI.ra “…ha intrapreso Parte_2 Parte_2 un percorso di psicoterapia con la sottoscritta dal mese di Novembre 2020….La IG.ra Parte_2 presenta da un po' di tempo un forte stato ansioso depressivo. Tale costellazione sintomatologica sembra compromettere in modo IGnificativo la qualità della vita della IG.ra, ragion per cui non può essere trascurata e per la quale sarebbe opportuno evitare situazioni potenzialmente fonte di stress.
Qualora si verificassero le condizioni, sarà opportuno richiedere una consulenza psichiatrica per valutare la necessità di una eventuale terapia farmacologica da affiancare al percorso di psicoterapia farmacologica da affiancare al percorso di psicoterapia attualmente in corso ”.
Gli altri testi sentiti all'udienza del 7.2.2023 hanno ulteriormente riferito in proposito.
La teste IG,ra la quale conosce i IG.ri e poiché i figli Testimone_1 Parte_1 Parte_2 andavano insieme all'asilo, ha confermato che la SI.ra dopo la notifica dell'ordine di Parte_2 carcerazione “stava malissimo;
di questa vicenda ho parlato con la IG.ra solo Parte_2 telefonicamente in quanto si è chiusa a riccio ….. normalmente io e mio marito uscivamo con i IG. ri
e e ci incontravamo al ristorante, in pizzeria o a casa e questo fino a quando la Parte_2 Parte_1 IG.ra si è chiusa e non guidava neanche più….. la NO era perennemente in lacrime e Parte_2 ogni volta che le si parlava piangeva”.
La teste SI.ra , la quale è stata, occasionalmente, circa sei anni prima, la baby Testimone_2
sitter dei figli dei coniugi quando era studentessa a Rende ed ha successivamente Persona_6
stretto con i predetti un rapporto di amicizia e di frequentazione insieme al fidanzato con cadenza di almeno una volta a settimana, ha confermato che la SI.ra dopo la notifica dell'ordine di Parte_2
esecuzione era caduta in uno stato di ansia e depressione ed aveva timore di perdere il lavoro a causa della condanna ed ha riferito “… è stata la IG.ra ad informarmi telefonicamente della Parte_2
vicenda e da allora i miei contatti con la IG.ra sono stati per lo più telefonici perché la IG.ra non riusciva a parlarmi se non piangendo” ed ha confermato che dall'ottobre del 2020 la SI.ra Parte_2 pagina 16 di 19 con il marito ha smesso di frequentare gli amici con i due coniugi erano soliti uscire e rifiuta ogni invito e rimane chiusa a casa.
Il teste padre di ha riferito analogamente esponendo che a seguito Testimone_3 Parte_1 della notifica dell'ordine di esecuzione la nuora SI,ra “non dormiva, per quasi due Parte_2
settimane non ha mangiato, non riusciva a fare le cose normali, come andare a prendere i bambini a scuola o a fare la spesa, aveva attacchi di panico che l'hanno indotta a non guidare l'autovettura per evitare incidenti…. ha interrotto la frequentazione con casa mia e non andava neanche dai genitori e questo dopo la sentenza di condanna e questo è durato per circa due o tre mesi poi è stato necessario
l'intervento dello psicologo, anche perché manifestava pensieri autolesionistici ed aveva una serie di paure di cui non si liberava legate al carcere e alla perdita di lavoro e a tutte le conseguenze anche di carattere economico che ciò avrebbe comportato. Di tutto ciò sono a conoscenza avendo avuto modo di parlare con la IG.ra che manifestava particolare sensibilità anche ad una mia battuta Parte_2 con la quale cercavo di rincuorarla e che invece le ha fatto dispiacere….”.
Emergono dall'istruttoria svolta elementi e fatti circostanziati in ragione dei quali deve ritenersi provato il danno non patrimoniale e, nello specifico, il danno esistenziale subito dalla SI.ra
, la quale, in conseguenza dell'emissione della Sentenza di condanna, ha stravolto le sue Parte_2
consuetudini, si è isolata dal contesto sociale e parentale, vivendo una condizione di ansia e timore, in relazione alla prospettiva -ineludibile, stante l'irrevocabilità della sentenza-, di vedere limitata la sua libertà a seguito di applicazione di pena detentiva ovvero alternativa.
La negligenza della condotta omissiva del convenuto si connota pertanto di quella gravità alla quale consegue il diritto al risarcimento in relazione alla mancata informazione circa l'esito del processo celebratosi in primo grado ed alla conseguente perdita del diritto di impugnare la sentenza emessa dal
Tribunale di Cosenza e divenuta irrevocabile –con conseguente lesione del diritto di difesa, quale diritto inviolabile ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, e del diritto della libertà personale, tutelato all'art. 13 della Costituzione.
Deve riconoscersi pertanto il diritto della SI.ra al risarcimento anche del danno non Parte_2
patrimoniale.
Né può ritenersi abbia rilievo nel presente giudizio la valutazione espressa dal ConIGlio Distrettuale di
Disciplina di Catanzaro, che, a seguito di esposto degli attori per la vicenda in oggetto, con provvedimento del 26.01.2024, per come evidenziato dalla difesa del convenuto con nota depositata il pagina 17 di 19 13.4.2024, ha irrogato all'Avv. “il mero richiamo verbale all'avv. CP_1 Controparte_1 ritenendo, in motivazione, che le violazioni contestate “possono ritenersi lievi e scusabili e che
“nessun danno ha subito la cliente” “in conseguenza del comportamento Parte_2 dell'avv. ”. CP_1
Nella determinazione del quantum da liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, si ritiene idoneo riferimento, in relazione alla sofferenza determinata dalla prospettiva della esecuzione di una pena, il parametro applicato in tema di riparazione per ingiusta detenzione, prendendo a base i criteri aritmetici indicati dalla Corte di Cassazione, IV Sez. penale n. 42510/2009.
Va premesso che ai sensi dell'art. 315 comma 2 del codice di procedura penale “L'entità della riparazione non può comunque eccedere € 516.450,90”.
La Corte con la pronuncia n. 42510/2009 ha precisato, pur con i correttivi espressi dalla medesima pronuncia, che “In tema di liquidazione dell'indennizzo previsto a titolo di riparazione per
l'ingiusta detenzione (art. 314 e ss. c.p.p.), il canone-base per la liquidazione è costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore (euro 516.456, 90), il termine di durata massima della custodia cautelare (di cui all'art. 303, comma 4, c.p.p., espresso in giorni) e la durata dell'ingiusta detenzione patita nel caso concreto….”, quantificandosi pertanto in astratto l'indennizzo in “euro 235,82, per ciascun giorno di detenzione in carcere, ridotti ad euro ) può essere ragionevolmente dimezzata (euro 117,91) nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività”.
Nel caso di specie, atteso il deliberato affidamento in prova al servizio sociale, deve ritenersi congruo ulteriormente dimezzare l'importo giornaliero e quantificare il risarcimento in ragione della durata della pena in concreto stabilita (euro 58,95 x 30 giorni) per complessivi euro 1.768,50 ed, infine, adeguare, sempre secondo le indicazioni della S.C., la situazione a fattori contingenti, in particolare, nel caso di specie, la assoluta inconsapevolezza dell'attrice in ordine all'esito del processo che l'ha vista imputata, del quale ha acquisito notizia con la notifica dell'ordine di carcerazione, determinando infine in euro 2.500,00 la misura del risarcimento del danno esistenziale subito dall'attrice.
Trattandosi di credito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata all'epoca della notifica dell'ordine di esecuzione della carcerazione (21.9.2020) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
pagina 18 di 19 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vanno liquidate in ragione del valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente, per quanto in parte motiva, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto Avv. Giandomenico La Cava alla restituzione in favore degli attori della somma di euro
900,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. decorrenti dalla domanda al soddisfo nonché al pagamento in favore di della somma di euro 4.000,00, oltre interessi ex art. 1284 Parte_1
comma 1 c.c. dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché al pagamento in favore di della somma di euro 4.000,00, oltre interessi ex art. 1284 Parte_2
comma 1 c.c. dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e della somma di euro 2.500,00, a titolo di risarcimento del danno esistenziale, oltre interessi ex art. 1284 comma 1
c.c. decorrenti dal 21.9.2020 e calcolati sulla somma devalutata all'epoca del fatto (21.9.2020) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) condanna altresì il convenuto Avv. Giandomenico La Cava alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A.
I.V.A. come per legge.
Cosenza, 31 gennaio 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1664 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento del 17.04.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimessa al giudice per la decisione in data 11.07.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.to ANTONIO BOVE;
C.F._2
ATTORI
E
AVV. , (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'Avv.to GREGORIO FERRARI;
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità professionale e risarcimento danni;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22.04.2021, i SIg. e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio l'Avv. chiedendo riconoscersi la responsabilità professionale del legale Controparte_1
pagina 1 di 19 convenuto e il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa della sua condotta negligente.
A sostegno della domanda, gli attori hanno dedotto che, in data 20.11.2018, veniva loro notificato
Decreto penale di condanna n. 308/2017, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Ferrucci, con il quale venivano condannati per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 44, lett. B), D.P.R. n. 280/2001, per aver eseguito, in concorso tra loro, lavori edilizi (realizzazione di locale mediante tompagnatura di tettoia antecedentemente realizzata) senza il necessario permesso di costruire, condannandoli alla pena di € 4.500,00 di ammenda ciascuno, (così convertita la pena di giorni 10 di arresto in € 2.500,00, nonché € 2.000,00 di ammenda), con il beneficio della pena sospesa e della non menzione.
Parti attrici hanno quindi spiegato che, stante l'avvenuta presentazione, in data 03.10.2017, di richiesta di permesso di costruire al Comune di Rende, veniva nominato loro difensore di fiducia l'Avv.
il quale presentava dichiarazione di opposizione al citato Decreto penale di Controparte_1
condanna presso la cancelleria del G.I.P. del Tribunale di Cosenza in data 03.12.2018; che, successivamente, il G.I.P. del Tribunale di Cosenza, Dott.ssa Benigno, disponeva la citazione degli opponenti per l'udienza del 18.06.2019 con Decreto di citazione a giudizio del 03.04.2019, ritualmente notificato al difensore e ai medesimi opponenti, odierni attori;
che, su richiesta del difensore nominato,
i SIg. e provvedevano a versare allo stesso la complessiva somma in contanti di Parte_1 Parte_2
€ 900,00, di cui € 500,00 versati in data 23.11.2018, € 200,00 in data 15.01.2019 ed € 200,00 in data
16.06.2019, senza il rilascio di alcuna fattura.
Parti attrici hanno poi spiegato di aver fornito al proprio difensore la documentazione necessaria a predisporre la difesa, tra cui richiesta di permesso di costruire presentata al Comune di Rende, con allegata relazione tecnica dell'Ing. , e che, su loro richiesta, l'Avv. comunicava Persona_1 CP_1 ai due imputati che non era necessaria la loro presenza all'udienza fissata per il dibattimento;
che alla prima udienza il legale non si presentava in udienza e, quindi, successivamente all'apertura del dibattimento, il giudice, Dott.ssa Pingitore, revocava il Decreto penale opposto e nominava un difensore d'ufficio, Avv. Spadafora, il quale, in assenza di lista testimoniale, (mai prodotta dal convenuto), chiedeva ammettersi l'esame e il controesame dei testi del P.M.; che l'Avv. CP_1
comunicava agli imputati di essere comparso in udienza e di aver avuto un colloquio con il giudice, rassicurandoli sull'esito favorevole del processo.
pagina 2 di 19 Parti attrici hanno poi spiegato che l'Avvocato non presenziava neppure alla seconda udienza, CP_1
fissata alla data del 20.02.2020, nel corso della quale veniva quindi nuovamente nominato un difensore d'ufficio, Avv. De Aloe, e veniva sentito l'unico teste presente;
che, all'esito di tale udienza, il giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale (cfr. in proposito le trascrizioni relative alle due udienze, allegate dagli attori) e, con Sentenza n. 203/2020, condannava i due attori alla pena di mesi uno di arresto ed € 4.000,00 di ammenda, senza benefici, nonché alla demolizione del manufatto a spese degli imputati;
che essi imputati venivano completamente tenuti all'oscuro di tale sentenza dal difensore nominato;
che, in data 01.09.2020, quindi oltre sei mesi dopo l'emissione della Sentenza, divenuta nel frattempo irrevocabile, il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Cosenza, Dott.ssa Per_2
emetteva due ordini di esecuzione (SIEP 131/2020 nei confronti del e 132/2020 nei Parte_1
confronti della per la rispettiva carcerazione dei due coniugi (e contestuale Parte_2
decreto di sospensione dei medesimi ordini di esecuzione ex art. 656 co. 5 c.p.p.), notificato in data
21.09.2020 anche allo stesso Avv. che, quindi, i due attori nominavano nuovo difensore al CP_1
fine di presentare richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare, senza le quali sarebbero stati entrambi condotti in carcere.
Parti attrici hanno quindi evidenziato il gravissimo danno determinato dall'omessa assistenza dell'Avv.
in palese violazione del Codice Deontologico Forense, danno consistito in una condanna più CP_1
grave di quella comminata con Decreto penale di condanna, nella mancata concessione agli imputati, entrambi incensurati, dei benefici di legge, nonché nella mancata impugnazione della Sentenza.
Hanno evidenziato inoltre come l'emissione dell'ordine di carcerazione comporti loro (il
[...]
e agente finanziario per CQS spa Gruppo Bancario Mediolanum, Parte_3
la e dipendente di Europe Assistence) ulteriori Parte_4
gravissime conseguenze dal punto di vista lavorativo, così come previsto dal CCNL ANIA, consistenti nella sospensione dal servizio e dal trattamento economico, con preliminare obbligo di darne immediata notizia all'impresa.
Hanno concluso pertanto chiedendo di: “accertare, per tutti i motivi indicati nel presente atto,
l'inadempimento dell'Avv. nei confronti degli attori e Controparte_1 Parte_1
e, per l'effetto, condannare l'Avv. a restituire la somma di Parte_2 Controparte_1
€ 900,00 percepita in contanti dal Dott. a titolo di onorario, oltre interessi dalle date Parte_1 dei versamenti effettuati sino al saldo;
condannare l'Avv. al risarcimento di Controparte_1 pagina 3 di 19 tutti i danni subiti dagli attori, patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, se del caso anche per perdita di “chance”, nella misura di € 25.000,00 (€ 12.500,00 ciascuno) o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia secondo l'equo e prudente apprezzamento dell'Onorevole Tribunale. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Hanno evidenziato che la condotta omissiva del patrocinio da parte del convenuto ha determinato loro un danno patrimoniale che consiste nelle spese sostenute per la tutela dei loro diritti e per evitare le conseguenze dannose derivanti dalla sentenza di condanna e per essere stati condannati, ciascuno, all'importo dell'ammenda di euro 4.000,00.
Hanno dedotto inoltre di avere subito un danno non patrimoniale cagionato dall'inadempimento contrattuale del convenuto che ha fatto loro mancare la difesa tecnica, tale che la sentenza di condanna veniva emessa senza la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e diveniva definitiva per mancata impugnazione, con conseguente emissione di ordine di esecuzione della pena detentiva, a fronte del quale essi attori avevano dovuto proporre istanza di sospensione della carcerazione con richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o detenzione domiciliare e con conseguente dispiacere e frustrazione per la lesione del loro diritto ad essere difesi nel processo penale ai sensi dell'art. 24 Cost. e per la prospettiva della perdita di un diritto fondamentale quale la libertà.
Hanno evidenziato altresì le conseguenze che potrebbero derivare ai due attori per la loro attività lavorativa, essendo, come detto, il SI. agente finanziario presso la EuroCQS spa Gruppo Parte_1
bancario Mediolanum e la SI.ra dipendente di Europe Assistence Parte_2
La causa è stata iscritta al numero di ruolo 1664/2021 R.G.
§§§
Parte convenuta, costituitasi in data 06.07.2021, ha preliminarmente impugnato e contestato tutto quanto chiesto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, spiegando che il Giudice ha condannato gli attori esclusivamente perché hanno posto in essere, in concorso tra loro, il reato di abuso edilizio di cui all'art. 44 D.P.R. n. 380/2001 e non per il comportamento tenuto dal legale medesimo.
Ha infatti spiegato di aver formulato nei termini opposizione al Decreto penale di condanna su mandato degli odierni attori, i quali avevano garantito di essere in possesso di un permesso per costruire in sanatoria che avrebbe consentito di ottenere una declaratoria del Giudice dell'opposizione di estinzione Co del reato di cui agli art. 44 e seguenti del D.P.R. 380/2001; che, a seguito di opposizione, l'Avv. pagina 4 di 19 ha constatato che parti attrici avevano richiesto il permesso di costruire, registrato al prot. CP_1
n.55925 del 03.10.2017, senza però ottenerne mai il concreto rilascio, divenendo quindi del tutto irrilevante, ai fini della difesa, l'istanza presentata.
Ha quindi contestato l'eccezione delle parti attrici relativa alla mancata presentazione di adeguata lista testimoniale, poiché la costruzione dell'opera, mai contestata dagli attori, è stata concretamente realizzata in assenza sia del permesso di costruire, sia della sanatoria, senza peraltro che i coniugi indicassero mai alcun testimone, rendendo quindi la presenza del difensore di fiducia inutile ai fini dell'esito del procedimento.
Parte convenuta ha poi contestato la richiesta attorea di risarcimento del danno, attesa l'assenza di prova a sostegno della responsabilità professionale del legale e dei danni concretamente subiti, nonché del nesso causale tra la condotta e l'esito processuale.
Ha inoltre dedotto l'assoluta infondatezza dell'eccezione di parte attrice relativa alla sospensione dal servizio e dal trattamento economico conseguente all'emissione di un ordine di carcerazione, che determinerebbe ulteriori danni in capo agli attori, atteso che tale situazione non si sarebbe ancora verificata;
che, a seguito dell'emissione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, i coniugi hanno infatti nominato un nuovo difensore di fiducia al fine di presentare richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, procedimento, questo, all'epoca della costituzione del convenuto, pendente.
Parte convenuta ha infine spiegato che la sospensione condizionale della pena può essere concessa in fase esecutiva dal Giudice dell'esecuzione penale se il Giudice della cognizione non ha espressamente rigettato la relativa istanza e ha specificato, contrariamente a quanto affermato da parti attrici, di aver emesso fattura relativa al pagamento, da parte dei coniugi, della somma di € 900,00 in data 03.01.2019, che ha allegato in atti.
Ha quindi concluso chiedendo di: “rigettare tutte le domande formulate dagli attori. Condannare, in ogni caso, gli attori al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che ne fa richiesta ex art.93 c.p.c.”.
§§§
Questo giudice, all'udienza cartolare del 19.10.2021, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
pagina 5 di 19 Con memoria primo termine, gli attori hanno ribadito tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate evidenziando che, al momento del conferimento dell'incarico avevano consegnato ai fini della loro difesa all'avv.to la copia CP_1 dell'istanza presentata in data 3.10.2017 per il rilascio del permesso a costruire e la relazione tecnica svolta per conto dell'istituto bancario che aveva concesso loro il mutuo per l'acquisto dell'abitazione presso la quale insisteva l'abuso loro imputato, da cui emergeva che l'abuso edilizio che era stato loro contestato già esisteva al momento dell'acquisto da parte loro dell'abitazione; con la memoria secondo termine hanno chiesto ammettersi prova testimoniale.
Entrambe le parti hanno depositato memorie terzo termine: parte convenuta, nel ribadire tutto quanto esposto negli scritti difensivi, si è opposto alla prova testimoniale richiesta, perché irrilevante, nonché all'interrogatorio formale;
parti attrici hanno insistito per l'ammissione della prova testimoniale, nonché dell'interrogatorio formale di parte convenuta, ammesso dal Gop Dott.ssa Persona_3 all'udienza del 20.03.2022 e realizzato dinanzi a questo giudice all'udienza del 07.06.2022.
Questo giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 07.06.2022, ha ammesso la prova per testi, rinviando per l'escussione all'udienza dell'11.10.2022. Conclusa l'attività istruttoria all'udienza del 12.12.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in modalità cartolare, fissando il termine per il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. al
16.04.2024.
Con provvedimento del 17.04.2024, questo giudice ha trattenuto in causa la decisione, assegnando alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale;
deve ritenersi tardiva la allegazione, nel corpo della comparsa conclusionale di parte attrice del 14.6.2024, della intestazione e del dispositivo della sentenza penale di condanna del convenuto per patrocinio infedele ex art. 380 c.p. del 15.12.2023 in ordine alla vicenda in oggetto;
parti attrici hanno depositato altresì memoria di replica.
*******
Occorre precisare che in tema di responsabilità professionale dell'avvocato deve escludersi che si possa parlare di danno da perdita di chance “essendo sempre possibile, sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulare un giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento del risultato anelato dal cliente” (Cass. 21045/2024).
pagina 6 di 19 In proposito la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ormai consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale deve essere compiuta, con un giudizio ex ante, sulla base di una valutazione prognostica della possibile utilità dell'iniziativa intrapresa o omessa, non potendo comunque l'avvocato garantirne l'esito favorevole (viene di frequente richiamata, al riguardo, l'antica e ormai superata distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato). Questo principio è stato affermato per lo più in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre
2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007). Tale giudizio si svolge, seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile, secondo il principio del più probabile che non, in base al quale può ritenersi, in assenza di fattori alternativi, che
l'omissione da parte del difensore abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno. Si è detto, in particolare, che in questa materia occorre «distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio. In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno (che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato» (così la citata sentenza n. 25112 del 2017, testualmente ripresa dalla successiva ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320)” (Cass. 28903/2024).
Tanto precisato, la domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, il conferimento dell'incarico professionale, circostanza mai contestata dall'odierno convenuto, può ritenersi sufficientemente provato.
Gli attori hanno infatti allegato (doc. 5) alla propria produzione documentale la procura alle liti rilasciata in relazione al procedimento iscritto al n. 1281/2017 RGNR, n.1394/2017 RGip in ordine al
D.Pen. n. 308/2017 la cui veridicità non è mai stata disconosciuta né contestata, e dalla quale risulta che i SIg. e avevano conferito all'Avv. nomina quale difensore di Parte_1 Parte_2 CP_1 pagina 7 di 19 fiducia, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di proporre giudizio ex art. 438
c.p.p e ex art. 444 c.p.c. e di proporre eventuali impugnazioni.
Com'è noto, infatti, la procura alle liti costituisce atto unilaterale, rientrante nel novero delle scritture private, a mezzo del quale la parte assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere e trova normalmente fondamento in un rapporto negoziale di mandato tra le parte e il difensore. Ai sensi dell'art. 2702 c.c. la scrittura privata, tra cui la procura alle liti, fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se è stata riconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta o è legalmente considerata come riconosciuta.
Sul punto, la S.C. afferma che: “la certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato),
è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale”, (Cass., n. 19785/2018). Pertanto, la scrittura in questione è da considerarsi come valida prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico all'Avv. CP_1
Ed il medesimo convenuto ha riconosciuto di avere ricevuto il mandato e di avere proposto opposizione al decreto penale di condanna n. 308/2017 emesso nei confronti degli attori ed in sede di interrogatorio formale, espletato all'udienza del 7.6.2022 (ricordando sul punto, ndr., che “È onere dell'avvocato dimostrare che la mancata produzione in giudizio di documenti utili alla difesa è la conseguenza della omessa consegna degli stessi da parte del cliente all'uopo adeguatamente informato e sollecitato”,
Cass., n. 56/2021) ha dichiarato essere vero che al momento del conferimento dell'incarico “….i coniugi mi hanno consegnato la richiesta di permesso di costruire, per la Parte_5 precisione me l'hanno inviata via mail in data 22 novembre 2018, ma non mi hanno mai consegnato il permesso in sanatoria…. è vero che mi è stata trasmessa questa relazione dedotta in capitolo che mi è stata trasmessa insieme all'istanza di permesso di costruire con la mail. Tale relazione tecnica, però, era inutile ai fini dell'opposizione al decreto penale di condanna….. è vera la circostanza dedotta nel capitolo (ovvero che con mail del 27.0.2020 aveva restituito al SI. l'istanza di Parte_1 permesso a costruire in sanatoria e la relazione tecnica di stima del 14.9.2015 dell'immobile in oggetto, pagina 8 di 19 redatta per la banca al fine della concessione del mutuo ipotecario in favore dei coniugi Parte_1
, ndr.)... Preciso che ho restituito la copia di tali documenti in quanto non ho mai avuto gli Parte_2
originali degli stessi. Si tratta degli stessi documenti che il IG. mi aveva inviato tramite Parte_1 mail. È stato lo stesso IG. a chiedermi la loro restituzione”. Parte_1
Ciò posto, non v'è dubbio che la condotta tenuta dall'odierno convenuto, Avv. abbia CP_1
inevitabilmente determinato pregiudizio in danno degli attori.
Secondo principio di diritto ormai consolidato, infatti, in tema di mandato professionale: “l'avvocato è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio" (Cass. n. 8494/2020).
Occorre, ancora, precisare che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente", (Cass. n.
13873/2020), di tal ché non ogni negligenza professionale è foriera di responsabilità, bensì solo quella che comporta pregiudizio non più emendabile.
Nel caso di specie non può affermarsi, in termini di concreta probabilità, che il procedimento penale a carico degli odierni attori si sarebbe concluso favorevolmente per gli stessi con una pronunzia di proscioglimento in ragione della presentazione dell'istanza di permesso a costruire.
Va rilevato anzitutto che in data 3.10.2017 il SI. aveva presentato richiesta di Parte_1
permesso a costruire per interventi ex art. 10 DPR 380/2001 e permesso a costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 e, nello specifico, per la demolizione di pareti perimetrali di una tettoria al piano terra e per la sanatoria di due tettoie di cui una posta al piano terra e la seconda su terrazzo.
Premesso che non emerge certezza la sanabilità delle opere (tant'è che con l'istanza riguardava anche la demolizione di pareti perimetrali) e premessa quindi l'incertezza sull'esito della istanza, che, ove esitata positivamente, avrebbe riguardato la sanatoria solo di parte dell'opera (ovvero la tettoia), va tuttavia evidenziato che la rappresentazione da parte della difesa degli imputati nella sede del processo penale della presentazione di istanza in sanatoria avrebbe potuto comportare anzitutto la valutazione da pagina 9 di 19 parte del giudicante di sospensione del processo per quanto previsto all'art. 45 DPR 380/2001 e connota comunque di negligenza la condotta del convenuto ai fini dell'espletamento del suo mandato.
La relativa pratica edilizia, tuttavia, per come riferito dal teste Ing. incaricato di Persona_1 redigere il progetto in sanatoria e curare la pratica “non è andata avanti ed è stata ritirata successivamente alla condanna penale dei IGnori e ed è stata presentata una Parte_1 Parte_2 nuova pratica per la demolizione…. Successivamente alla condanna penale del 20.02.2020 sono stato contattato dai IGnori i quali mi hanno riferito della condanna e che la pratica di sanatoria Parte_1 del comune non era stata presentata dall'avv. al Tribunale nel processo penale. In quella CP_1
occasione si è convenuto di ritirare la sanatoria e di presentare la richiesta per la demolizione delle opere”.
Il teste Ing. , inoltre, - a riprova del fatto che l'Avv. fosse informato della presentazione Per_1 CP_1 dell'istanza in sanatoria- ha confermato che all'epoca era rimasto in attesa di essere contattato dall'Avv. per seguire la pratica in sanatoria presso il Comune di Rende: “Io ero in attesa CP_1
perché i IGnori e mi avevano detto che avevano dato il mio numero di telefono Parte_1 Parte_2 all'avv. ma non sono mai stato contattato da lui…nel Settembre del 2019 la pratica era ferma CP_1
al Comune di Rende attesa di essere discussa in Commissione Edilizia. I IGnori e Parte_1
mi hanno detto che l'avv. mi avrebbe dovuto contattare per seguire la pratica Parte_2 CP_1 presso il Comune e portarla a definizione. … non sono mai stato contattato dall'avv. né nel CP_1 mese del settembre 2019 né successivamente……ho riferito ai coniugi e che non Parte_1 Parte_2 ero mai stato contatto dall'avv. Credo di avere riferito ciò trascorso circa un mese dal CP_1
Settembre 2019”.
Vi è inoltre incertezza circa la rilevanza, ai fini di una sentenza di assoluzione dei coniugi
[...]
, della relazione tecnica di stima a firma dell'Ing. del 14.9.2015 redatta per la CP_2 Persona_4
banca Carime -in cui si indica la non conformità urbanistica dell'immobile oggetto di stima per essere parte del giardino chiuso a veranda-vetrata-; tuttavia parte convenuta alcun approfondimento ha dedotto avere compiuto sul punto della preesistenza dell'abuso ed in proposito il convenuto in sede di interrogatorio formale si è limitato a dichiarare che ai fini dell'opposizione al decreto penale di condanna la detta relazione tecnica “era inutile”, senza ulteriormente chiarire le valutazioni difensive fatte in proposito nello stabilire la linea di difesa da percorrere in sede dibattimentale.
pagina 10 di 19 E invece fuor di dubbio che la condotta negligente dell'Avv. abbia comportato il passaggio in CP_1 giudicato della Sentenza di condanna emessa, con conseguente perdita del diritto all'impugnazione della stessa, nel frattempo divenuta irrevocabile.
Emblematica della negligenza del convenuto nel seguire il processo per il quale gli era stato conferito il mandato è la conversazione tra il convenuto e l'attrice dott.ssa avvenuta sulla piattaforma Parte_2
Whatsapp in data 13.3.2020, quando già il processo penale a carico degli attori si era concluso con la sentenza pronunciata all'udienza del 20.2.2020, con riserva del deposito della motivazione entro 30 giorni, e la cui motivazione era stata depositata in data 28.2.2020, pertanto entro il termine riservato.
Ciononostante l'Avv.to nella detta conversazione informava la SI,ra che il CP_1 Parte_2
processo (già concluso) era stato rinviato e, pur richiesto in quella occasione in merito al processo dalla sua assistita, evitava anche di attivarsi per verificare quanto da lui asserito.
Alla data del 13.3.2020 non erano ancora scaduti i termini, previsti ai sensi dell'art. 585 c.p.p. (peraltro sospesi in ragione della legislazione emergenziale ex art. 83 dl 34/2020 e ss.mm.ii.) per proporre impugnazione, cosicché, ove l'Avv. a seguito della conversazione via Whatsapp intervenuta CP_1
con la SI.ra si fosse attivato per acquisire notizia del processo, gli attori (e lo stesso Avv. Parte_2
in quanto munito di espresso mandato per impugnare) sarebbero stati in termini per CP_1
impugnare la sentenza.
Inoltre, l'odierno convenuto, con la propria condotta, ha evidentemente violato gli obblighi di informazione, rientranti nel generale dovere di diligenza a cui ciascun difensore è tenuto;
così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità più di recente, infatti: “nell'ambito del dovere di diligenza rientrano i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, sia all'atto dell'assunzione dell'incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando innanzitutto al cliente le questioni ostative riscontrate e/o produttive di un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo a comunicare o a fornire elementi utili alla soluzione positiva delle questioni”, (Cass., n. 26470/2023). Nel caso di specie, infatti, dalle conversazioni prodotte (cfr. oltre alla conversazione whatsapp del 13.3.2020, la mail del 25.9.2020 allegato 10 e trascrizioni delle conversazioni whatsapp allegato 11 alla memoria seconda di parte attrice, non contestate da controparte) emerge chiaramente che gli attori non fossero a conoscenza del reale andamento del processo, ma anzi, fossero convinti che il legale nominato fosse comparso in udienza e che il processo si sarebbe risolto a loro favore. L'Avv. ha infatti omesso di informare i propri clienti della sua CP_1 pagina 11 di 19 assenza ad entrambe le udienze, nonché dell'avvenuta nomina di due difensori d'ufficio e del diritto delle parti a comparire in udienza.
In conclusione, è inconfutabile che l'Avv. abbia tenuto, nella vicenda che ci occupa, una CP_1 condotta assolutamente negligente, in violazione dei doveri facenti capo alla figura dell'avvocato.
Qui richiamati i principi enunciati dalla Corte di Cassazione in ordine al nesso causale fra la condotta omissiva ed il danno lamentato, deve ritenersi che la mancata verifica da parte dell'avvocato la CP_1 dell'andamento del processo ed il mancato assolvimento dell'obbligo a suo carico di informare in merito i suoi assistiti ha determinato la mancata impugnazione e l'irrevocabilità della sentenza di condanna pronunciata nei confronti dei coniugi , restando priva di pregio la Parte_5
circostanza, dedotta a sua difesa dal convenuto, che gli attori non avessero eletto domicilio presso di lui.
E la tempestiva impugnazione avrebbe certamente comportato “secondo il principio del più probabile che non”, stante l'incensuratezza degli imputati -della quale si dà atto anche nella sentenza di condanna nonché nelle ordinanze emesse il 16.1.2023 (nei confronti del ed il 17.4.2023 (nei confronti Parte_1
della ) depositate sul fascicolo telematico (documentazione ammissibile poiché il deposito è Parte_2
stato eseguito e/o comunque richiesto con la prima difesa utile) con le quali il Tribunale di
Sorveglianza di Catanzaro ha disposto nei confronti dei due attori l'affidamento in prova al servizio sociale- la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concessa con il decreto penale di condanna, non essendovi sul punto elementi ostativi, ben potendo evidenziarsi con l'impugnazione la ricorrenza dei presupposti per la concessione del beneficio per entrambi gli imputati e chiedersi la riforma della sentenza sul punto.
Tale condotta ha cagionato certamente un danno patrimoniale ad entrambi gli attori, che, com'è emerso, sono stati condannati, ciascuno, alla pena dell'ammenda pari ad € 4.000,00.
Si rileva in proposito che, per quanto previsto dall'ordinamento, l'esito positivo dell'affidamento in prova concesso agli attori nella pendenza della presente causa, estingue la sola pena detentiva, posto che ai sensi dell'art. 47 l. 354/1975 comma 12 “L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi (e questo non è certamente il caso, svolgendo gli attori entrambi attività lavorativa, ndr.), in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare pagina 12 di 19 estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita”.
L'ulteriore documentazione allegata non risulta idonea dimostrare un maggior danno patrimoniale.
Gli attori, invero, hanno dedotto di avere dovuto sostenere ulteriori spese per la loro difesa al fine di evitare la carcerazione, tuttavia hanno allegato due fatture, la n. 27 del 6.11.2020 di euro 250,00 e la n.
30 del 23.12.2020 di euro 250,00 emesse dal'Avv. Emilio Lirangi nei confronti della SI.ra
[...]
a titolo rispettivamente di acconto e di saldo per la redazione di atto di querela, il cui Parte_2
contenuto non è meglio specificato né allegato, spese rispetto alle quali non è dato evincere collegamento con la vicenda in esame.
Deve ritenersi inoltre l'inconferenza, al fine di prova del danno patrimoniale dedotto con l'atto di citazione, delle fatture emesse nei confronti della Dott.ssa dalla Dott.ssa Parte_2 [...]
, psicologa, n. 3 del 20.1.2021, n. 7 del 2.2.2021, n. 14 del 19 febbraio 2021, n. 37 del Per_5
31.3.2021, n. 61 del 29.4.2021 relative a 8 sedute per complessivi euro 640,00, trattandosi di spese non dedotte quale voce di danno patrimoniale con l'atto introduttivo.
La misura del danno patrimoniale che l'odierno convenuto è tenuto a risarcire é pertanto pari ad euro
4.000,00 in favore di ciascun attore, corrispondente all'importo della pena dell'ammenda al cui pagamento ciascuno degli attori è stato condannato.
Inoltre, come affermato dalla S.C.: “l'errore professionale addebitabile all'avvocato, (…), con definitiva perdita del diritto, rende del tutto inutile l'attività difensiva precedentemente svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista" (Cass. n. 4781/2013).
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda di condanna del convenuto a restituire il complessivo importo di € 900,00 da lui ricevuto a titolo di onorario.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale subito dai SIg. e , è principio di Parte_1 Parte_2 diritto oramai consolidato quello per cui: “In tema di danni non patrimoniali, è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asseritamente subite
a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal carattere del "contra ius" e del
pagina 13 di 19 "non iure", non essendo legittimamente predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie di danni "in re ipsa”, (Cass., n. 22890/2012).
Più nel dettaglio, “Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, asseritamente provocato dall'illegittima approvazione da parte di un Comune della graduatoria per la copertura di un posto di medico di base, non può essere considerato "in re ipsa" ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass.
2056/2018; in senso conf. Cass. 27229/2017).
Inoltre, deve ritenersi che il danno non patrimoniale sia risarcibile anche se determinato da inadempimento contrattuale (cfr. Cass. 33797/2022, che richiama le pronunce della Cassazione a
SS.UU. dell'11.11.2008 nn. 26972 e 26973).
Invero, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. “il danno non patrimoniale può essere risarcito anche in conseguenza di un inadempimento contrattuale, sempre che sia stato leso un diritto della persona tutelato dalla Costituzione. In particolare, il danno non patrimoniale da contratto (tra gli altri, il danno esistenziale ed il danno alla vita di relazione) è risarcibile se lede diritti inviolabili della persona e se la condotta tenuta dal danneggiante superi quella soglia di gravità che consente la tutela risarcitoria: il diritto, pertanto, deve essere inciso oltre una soglia minima, cagionando un pregiudizio serio, e la lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un certo grado di tolleranza anche delle illegittime condotte altrui…” (Tribunale di Napoli, sentenza n.
305 dell'11.1.2023 su . Pt_6
Nel caso di specie, gli attori, ignari dell'esito del processo, si vedevano notificare in data 21.9.2020 ordine di esecuzione della carcerazione per l'espiazione della pena detentiva e contestuale sospensione dello stesso ai sensi dell'art. 656 comma 5 c.p.p. e si vedevano pertanto costretti a presentare istanza di affidamento in prova ai servizi sociali o per la detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47 e 47 ter legge 354/1975, senza potere più ricorrere avverso la sentenza di condanna quantomeno al fine di richiedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
pagina 14 di 19 Deducono pertanto la ricorrenza di danno non patrimoniale quale normale conseguenza della prospettiva di dovere subire un periodo di carcerazione o di detenzione domiciliare o di espiazione della pena anche in via alternativa, in quanto provvedimenti limitativi della libertà personale tutelata costituzionalmente e per essersi visti lesi nel loro diritto alla difesa, tutelato ai sensi dell'art. 24 della
Costituzione.
Gli attori indicano, quale danno non patrimoniale subito, il dispiacere e la frustrazione per essi professionisti incensurati, determinato dal rischio di esecuzione di una pena detentiva, anche domiciliare, ovvero di un affidamento in prova, oltre che dal timore di risvolti negativi sul piano lavorativo.
Nelle deduzioni di parte attrice si indica pertanto la ricorrenza di un danno esistenziale.
E' stato documentato che il quale agente per Eurocqus, richiesto dalla ditta di Parte_1
aggiornare i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, aveva dovuto esporre la situazione della condanna definitiva (cfr. le mail prodotte in proposito) mentre la Parte_2
in quanto dipendente di una società assicurativa (Vai Europe Assistence), temeva problemi per il proprio lavoro (cfr. la busta paga della SI.ra ). Parte_2
E' stato allegato quindi CCNL relativo ai rapporti fra imprese assicuratrici e personale dipendente non dirigente che all'art. 29 prevede l'obbligo per il dipendente di dare immediata notizia all'impresa di essere sottoposto a procedimento penale per reato non colposo e prevede, in caso di conseguente limitazione libertà personale, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione a decorrere dal 31^ giorno ovvero la riduzione al 50% della retribuzione mensile in caso di reato contro l'impresa (cfr. l'estratto del CCNL allegato).
Invero, sotto il profilo patrimoniale, alcuna effettiva conseguenza risulta essersi verificata ai danni dei due attori sul piano lavorativo, in termini di lucro cessante, a seguito della condanna irrevocabile.
Né è stato dimostrato che le suddette evenienze abbiano determinato nei coniugi Parte_5 un danno all'immagine.
Quanto al danno non patrimoniale, in termini di danno esistenziale, alcun elemento anzitutto è stato fornito a supporto della domanda di risarcimento in ordine allo stato d'animo del . Parte_1
Parte attrice ha invece inteso fornire la prova che in conseguenza dell'emissione della Sentenza di condanna, la SI.ra ha avuto la necessità di ricorrere ad una psicologa ed ha modificato le Parte_2 sue abitudini di vita, con conseguente ricaduta sull'intero nucleo familiare. Così, la madre dell'attrice: pagina 15 di 19 “io vivo a Davoli ma per un mese mi sono trasferita a casa di mia figlia perché, dopo questa Pt_2 notizia dell'ordine di esecuzione mia figlia aveva manifestato il timore di perdere il lavoro presso
Europe Assistance e di andare in carcere. Ad ottobre del 2020 mia figlia è andata dalla psicologa per questi disturbi”; e, ancora: “quando non è stata più bene per un paio di mesi non è venuta più a trovarmi, non prendeva la macchina e non è uscita più di casa”.
E' stato allegato in proposito certificato datato 22.1.2021 a firma della Dott.ssa , Per_5 psicoterapeuta della SI.ra , dal quale emerge che: la SI.ra “…ha intrapreso Parte_2 Parte_2 un percorso di psicoterapia con la sottoscritta dal mese di Novembre 2020….La IG.ra Parte_2 presenta da un po' di tempo un forte stato ansioso depressivo. Tale costellazione sintomatologica sembra compromettere in modo IGnificativo la qualità della vita della IG.ra, ragion per cui non può essere trascurata e per la quale sarebbe opportuno evitare situazioni potenzialmente fonte di stress.
Qualora si verificassero le condizioni, sarà opportuno richiedere una consulenza psichiatrica per valutare la necessità di una eventuale terapia farmacologica da affiancare al percorso di psicoterapia farmacologica da affiancare al percorso di psicoterapia attualmente in corso ”.
Gli altri testi sentiti all'udienza del 7.2.2023 hanno ulteriormente riferito in proposito.
La teste IG,ra la quale conosce i IG.ri e poiché i figli Testimone_1 Parte_1 Parte_2 andavano insieme all'asilo, ha confermato che la SI.ra dopo la notifica dell'ordine di Parte_2 carcerazione “stava malissimo;
di questa vicenda ho parlato con la IG.ra solo Parte_2 telefonicamente in quanto si è chiusa a riccio ….. normalmente io e mio marito uscivamo con i IG. ri
e e ci incontravamo al ristorante, in pizzeria o a casa e questo fino a quando la Parte_2 Parte_1 IG.ra si è chiusa e non guidava neanche più….. la NO era perennemente in lacrime e Parte_2 ogni volta che le si parlava piangeva”.
La teste SI.ra , la quale è stata, occasionalmente, circa sei anni prima, la baby Testimone_2
sitter dei figli dei coniugi quando era studentessa a Rende ed ha successivamente Persona_6
stretto con i predetti un rapporto di amicizia e di frequentazione insieme al fidanzato con cadenza di almeno una volta a settimana, ha confermato che la SI.ra dopo la notifica dell'ordine di Parte_2
esecuzione era caduta in uno stato di ansia e depressione ed aveva timore di perdere il lavoro a causa della condanna ed ha riferito “… è stata la IG.ra ad informarmi telefonicamente della Parte_2
vicenda e da allora i miei contatti con la IG.ra sono stati per lo più telefonici perché la IG.ra non riusciva a parlarmi se non piangendo” ed ha confermato che dall'ottobre del 2020 la SI.ra Parte_2 pagina 16 di 19 con il marito ha smesso di frequentare gli amici con i due coniugi erano soliti uscire e rifiuta ogni invito e rimane chiusa a casa.
Il teste padre di ha riferito analogamente esponendo che a seguito Testimone_3 Parte_1 della notifica dell'ordine di esecuzione la nuora SI,ra “non dormiva, per quasi due Parte_2
settimane non ha mangiato, non riusciva a fare le cose normali, come andare a prendere i bambini a scuola o a fare la spesa, aveva attacchi di panico che l'hanno indotta a non guidare l'autovettura per evitare incidenti…. ha interrotto la frequentazione con casa mia e non andava neanche dai genitori e questo dopo la sentenza di condanna e questo è durato per circa due o tre mesi poi è stato necessario
l'intervento dello psicologo, anche perché manifestava pensieri autolesionistici ed aveva una serie di paure di cui non si liberava legate al carcere e alla perdita di lavoro e a tutte le conseguenze anche di carattere economico che ciò avrebbe comportato. Di tutto ciò sono a conoscenza avendo avuto modo di parlare con la IG.ra che manifestava particolare sensibilità anche ad una mia battuta Parte_2 con la quale cercavo di rincuorarla e che invece le ha fatto dispiacere….”.
Emergono dall'istruttoria svolta elementi e fatti circostanziati in ragione dei quali deve ritenersi provato il danno non patrimoniale e, nello specifico, il danno esistenziale subito dalla SI.ra
, la quale, in conseguenza dell'emissione della Sentenza di condanna, ha stravolto le sue Parte_2
consuetudini, si è isolata dal contesto sociale e parentale, vivendo una condizione di ansia e timore, in relazione alla prospettiva -ineludibile, stante l'irrevocabilità della sentenza-, di vedere limitata la sua libertà a seguito di applicazione di pena detentiva ovvero alternativa.
La negligenza della condotta omissiva del convenuto si connota pertanto di quella gravità alla quale consegue il diritto al risarcimento in relazione alla mancata informazione circa l'esito del processo celebratosi in primo grado ed alla conseguente perdita del diritto di impugnare la sentenza emessa dal
Tribunale di Cosenza e divenuta irrevocabile –con conseguente lesione del diritto di difesa, quale diritto inviolabile ai sensi dell'art. 24 della Costituzione, e del diritto della libertà personale, tutelato all'art. 13 della Costituzione.
Deve riconoscersi pertanto il diritto della SI.ra al risarcimento anche del danno non Parte_2
patrimoniale.
Né può ritenersi abbia rilievo nel presente giudizio la valutazione espressa dal ConIGlio Distrettuale di
Disciplina di Catanzaro, che, a seguito di esposto degli attori per la vicenda in oggetto, con provvedimento del 26.01.2024, per come evidenziato dalla difesa del convenuto con nota depositata il pagina 17 di 19 13.4.2024, ha irrogato all'Avv. “il mero richiamo verbale all'avv. CP_1 Controparte_1 ritenendo, in motivazione, che le violazioni contestate “possono ritenersi lievi e scusabili e che
“nessun danno ha subito la cliente” “in conseguenza del comportamento Parte_2 dell'avv. ”. CP_1
Nella determinazione del quantum da liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, si ritiene idoneo riferimento, in relazione alla sofferenza determinata dalla prospettiva della esecuzione di una pena, il parametro applicato in tema di riparazione per ingiusta detenzione, prendendo a base i criteri aritmetici indicati dalla Corte di Cassazione, IV Sez. penale n. 42510/2009.
Va premesso che ai sensi dell'art. 315 comma 2 del codice di procedura penale “L'entità della riparazione non può comunque eccedere € 516.450,90”.
La Corte con la pronuncia n. 42510/2009 ha precisato, pur con i correttivi espressi dalla medesima pronuncia, che “In tema di liquidazione dell'indennizzo previsto a titolo di riparazione per
l'ingiusta detenzione (art. 314 e ss. c.p.p.), il canone-base per la liquidazione è costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore (euro 516.456, 90), il termine di durata massima della custodia cautelare (di cui all'art. 303, comma 4, c.p.p., espresso in giorni) e la durata dell'ingiusta detenzione patita nel caso concreto….”, quantificandosi pertanto in astratto l'indennizzo in “euro 235,82, per ciascun giorno di detenzione in carcere, ridotti ad euro ) può essere ragionevolmente dimezzata (euro 117,91) nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività”.
Nel caso di specie, atteso il deliberato affidamento in prova al servizio sociale, deve ritenersi congruo ulteriormente dimezzare l'importo giornaliero e quantificare il risarcimento in ragione della durata della pena in concreto stabilita (euro 58,95 x 30 giorni) per complessivi euro 1.768,50 ed, infine, adeguare, sempre secondo le indicazioni della S.C., la situazione a fattori contingenti, in particolare, nel caso di specie, la assoluta inconsapevolezza dell'attrice in ordine all'esito del processo che l'ha vista imputata, del quale ha acquisito notizia con la notifica dell'ordine di carcerazione, determinando infine in euro 2.500,00 la misura del risarcimento del danno esistenziale subito dall'attrice.
Trattandosi di credito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata all'epoca della notifica dell'ordine di esecuzione della carcerazione (21.9.2020) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
pagina 18 di 19 17.02.1995, n. 1712), oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vanno liquidate in ragione del valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente, per quanto in parte motiva, la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il convenuto Avv. Giandomenico La Cava alla restituzione in favore degli attori della somma di euro
900,00 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. decorrenti dalla domanda al soddisfo nonché al pagamento in favore di della somma di euro 4.000,00, oltre interessi ex art. 1284 Parte_1
comma 1 c.c. dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché al pagamento in favore di della somma di euro 4.000,00, oltre interessi ex art. 1284 Parte_2
comma 1 c.c. dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e della somma di euro 2.500,00, a titolo di risarcimento del danno esistenziale, oltre interessi ex art. 1284 comma 1
c.c. decorrenti dal 21.9.2020 e calcolati sulla somma devalutata all'epoca del fatto (21.9.2020) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
2) condanna altresì il convenuto Avv. Giandomenico La Cava alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A.
I.V.A. come per legge.
Cosenza, 31 gennaio 2025
Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 19 di 19