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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 14440/2024 R.G.L. promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_1 lettivamente domiciliato in Palermo via Enzo ed Elvira Sellerio 34 presso lo C.F._1 studio degli avv.ti Rosaria Pollarà e Sergio Sansone
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma e CP_1 P.IVA_1 domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
-resistente -
Avente ad oggetto: pagamento prestazione
All'udienza del 08.04.2025 ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc – la seguente
SENTENZA
Munita di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.690,00 oltre rimborso spese CP_1 forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore degli Avv.ti Rosaria Pollarà e Sergio Sansone, antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.10.2024, , premettendo di essere stato dipendente Parte_1 CP_ della dal 05/06/2019 al 13/07/2020, inoltrava domanda all' al Parte_2 fine di avere liquidati gli assegni al nucleo familiare, allegando tutta la documentazione necessaria ed utile.
Atteso il rigetto in via amministrativa, promuoveva il presente ricorso al fine di ottenere sentenza che accertasse e dichiarasse il diritto agli ANF. Vinte le spese e distratte ai procuratori.
CP_ Si costituiva in giudio l' che nella memoria difensiva chiedeva il rigetto del ricorso perché mancante della documentazione necessaria alla liquidazione.
Dopo l'audizione del funzionario, l' , riesaminata la questione, provvedeva alla liquidazione e CP_2 al pagamento degli assegni. All'udienza di oggi le parti concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
Parte opponente insisteva per la condanna dell' alle spese di lite e quest'ultimo ne chiedeva la CP_1 compensazione.
Sulle conclusioni delle parti la causa viene posta in decisione.
^^^
Preso atto della concorde richiesta delle parti e ritenuto che è venuto meno, in capo al ricorrente, l'interesse ad una pronuncia giudiziale stante l'intervenuta liquidazione degli assegni ed il loro pagamento, dichiarata cessata la materia del contendere atteso.
Quanto alla regolazione delle spese legali, attesa la soccombenza virtuale di , esse vanno poste CP_1
a carico dell' previdenziale e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e CP_2
147/2022, tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'attività posta in essere dal ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 08.04.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente