Sentenza 5 marzo 2018
Ordinanza collegiale 19 ottobre 2018
Ordinanza collegiale 26 novembre 2018
Accoglimento
Sentenza 4 ottobre 2019
Sentenza 21 gennaio 2020
Ordinanza collegiale 4 settembre 2024
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2025
Parere definitivo 5 agosto 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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FATTO E DIRITTO Con il presente ricorso si impugnano: - la delibera di G.c. n. 239 del 28 giugno 2023, avente ad oggetto "modifica schemi tipo di convenzioni urbanistiche", prioritariamente nella parte in cui ha esteso la relativa applicazione anche ai P.U.A. già approvati e vigenti; - il provvedimento del 26 luglio 2023, con il quale la P.A. ha rideterminato gli oneri e la stima del contributo di costruzione relativo al P.U.A. approvato con delibera di G.c. n. 177 del 20 giugno 2017, applicando retroattivamente la delibera di cui sopra; - il provvedimento del 17 ottobre 2023, con il quale la P.A. ha comunicato l'applicabilità del nuovo schema di convenzione anche ai PP.U.A. già da tempo …
Leggi di più… - 5. TAR Lombardia, sezione II, sentenza 7 novembre 2025, n. 3613https://www.eius.it/articoli/ · 26 novembre 2025
FATTO E DIRITTO Con il ricorso in esame, la società Immobiliare Bereguardo s.r.l. chiede che venga accertato il suo diritto ad ottenere la restituzione della somma di euro 47.860,80, oltre interessi, a suo tempo versata al Comune di Bereguardo a titolo di contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione secondaria) e oneri per smaltimento rifiuti in relazione a due permessi di costruire (p.d.c. n. 35/2012 e p.d.c. n. 49/2012) aventi ad oggetto opere mai realizzate. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Bereguardo. In prossimità dell'udienza di discussione del merito, l'Amministrazione resistente ha depositato in giudizio memoria insistendo nelle proprie …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/12/2025, n. 10351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10351 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10351/2025REG.PROV.COLL.
N. 00921/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2024, proposto da Aqa Capital Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Angiolini, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, piazza V. Emanuele II n. 29, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6668 del 2019 e per la declaratoria di nullità della determina dirigenziale del Comune di Campobasso n. 3694 Reg. gen. del 08 novembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 il Cons. UC TE e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente dichiara di essere subentrata alla società la Finint s.g.r., quale soggetto gestore di un fondo immobiliare denominato “AM Sviluppi Immobiliari”.
La Finint s.g.r., in attuazione di una convenzione di lottizzazione, ha realizzato un complesso edilizio all’interno del Comune di Campobasso, in località Vazzieri.
Nel corso dell’edificazione, in virtù di alcune varianti in corso d’opera, è stato necessario richiedere un cambio di destinazione d’uso dei fabbricati, in ragione del quale erano stati corrisposti al Comune, a titolo di oneri di urbanizzazione, importi ammontanti ad oltre 250.000,00 euro.
Già nell’ambito del procedimento di determinazione degli importi dovuti era stato contestato il diritto del Comune di richiedere i predetti oneri e comunque la quantificazione del loro relativo ammontare; tali domande costituivano oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Molise rubricato sub r.g. n. 243/2015.
Secondo la ricostruzione allegata da parte ricorrente in quel giudizio, il Comune di Campobasso aveva imposto all’originario Fondo immobiliare, e quindi alla ricorrente - subentrata nella gestione della realizzazione del complesso immobiliare -, di versare integralmente, una seconda volta, gli oneri di urbanizzazione, senza scomputare quanto precedentemente già corrisposto, in tal modo conseguendo un’indebita locupletazione.
Da qui la richiesta della società ricorrente di una condanna del Comune alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il ricorso veniva affidato sostanzialmente a due censure. In ragione della prima si contestava, in estrema sintesi, che gli oneri determinati in sede di convenzione di lottizzazione avrebbero dovuto essere ridotti, poiché in corso d’opera era intervenuto un mutamento di destinazione d'uso, e per la nuova destinazione (residenziale) erano previsti coefficienti di calcolo più bassi rispetto a quelli oggetto della destinazione originaria, sui quali gli oneri erano stati determinati. La censura veniva accolta dal T.a.r. con la sentenza non definitiva n. 114/2018 che, di conseguenza, disponeva la detrazione degli oneri “da quanto corrisposto in aumento al medesimo Comune per effetto delle varianti apportate”; al fine di determinare con precisione gli importi da restituire, tale sentenza non definitiva disponeva una verificazione ex art. 66 cod. proc. amm..
Tuttavia nel giudizio di appello interposto dal Comune, il Consiglio di Stato con sentenza n. 6668 del 2019 riformava lo specifico punto della sentenza suindicata.
Con il secondo motivo del ricorso di prime cure la ricorrente aveva contestato, inoltre, che il Comune non avrebbe potuto legittimamente richiedere gli oneri di urbanizzazione anche per i cambi di destinazione d’uso realizzati senza opere, posto che vi era una specifica disciplina, contenuta nella L.R. Molise n. 30 /2009, che limitava l’obbligo di corresponsione di tali oneri alla sola ipotesi di cambio di destinazione d’uso “con opere”.
Anche questa censura veniva accolta dalla sentenza non definitiva n. 114/2018 del T.a.r., e il corrispondente motivo di appello del Comune veniva, questa volta, respinto dal Consiglio di Stato.
La sentenza di appello n. 6668/2019, peraltro, dopo aver condiviso con il primo giudice il punto che i mutamenti di destinazione d’uso senza opere non potessero essere soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dall’art. 9, comma 3, della l. r. Molise n. 30/2009 (c.d. legge sul piano casa), disponeva che, “ in sede di esecuzione della presente sentenza, il Comune dovrà procedere all’applicazione dell'eventuale normativa all'epoca vigente, di disciplina degli oneri di urbanizzazione per i cambi di destinazione d'uso senza opere. Inoltre, sempre in sede di esecuzione della presente sentenza, dovrà essere analiticamente accertato, al fine di quantificare l'eventuale ed effettivo importo da restituire, a quanto ammonti l’importo versato in eccedenza ”.
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato la ricorrente chiedeva di definire il giudizio ancora pendente presso il T.a.r. per il Molise, insistendo per la condanna del Comune al pagamento della intera somma versata a titolo di oneri di urbanizzazione ma, a suo dire, non dovuti, calcolata nell’ammontare di circa 250.000,00 euro.
Il giudizio veniva quindi deciso con sentenza definitiva n. 17/2020 con la quale il T.a.r., recependo le motivazioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 6668/2019, statuiva l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, e, in particolare, dichiarava “ la non debenza del pagamento integrale degli oneri di urbanizzazione per effetto della legge regionale n. 30/2009 fermo restando, come già rilevato in sede di appello che il Comune dovrà procedere all’applicazione dell’eventuale normativa all’epoca vigente, di disciplina degli oneri di urbanizzazione per i cambi di destinazione d’uso senza opere ”.
La sentenza n. 17/2020 passava in giudicato.
Il Comune di Campobasso, al dichiarato scopo di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla vicenda processuale, con determina n. 3694 del 8 novembre 2022 quantificava le somme da restituire nel complessivo ammontare di € 119.1189,19 e ne disponeva il pagamento.
Tuttavia, secondo la prospettazione della ricorrente, nell’effettuare il calcolo per la rideterminazione degli importi da restituire, il Comune:
1) non prendeva in esame la totalità dei titoli relativi alle varianti per cui erano stati pagati per intero gli oneri di urbanizzazione, in quanto escludeva dalla restituzione quelli versati a fronte del PDC n. 100/2010 e della DIA n. 3620/2011;
2) non riconosceva gli interessi e la rivalutazione sulle somme da restituire.
Conseguentemente adiva il T.a.r. per il Molise al fine di ottenere l’integrale e corretta esecuzione della sentenza n. 17/2020, chiedendo in particolare:
I) la declaratoria della nullità, ex art. 21-septies della l. n. 241/1990, della determina comunale n. 3694 del 8 novembre 2022, per violazione ed elusione del giudicato;
II) la condanna del Comune a dare immediata ed integrale esecuzione alla sentenza del T.a.r. n. 17/2020, corrispondendo al privato le maggiori somme richieste nel ricorso;
III) la nomina di un commissario ad acta per dare integrale esecuzione alla detta sentenza, in caso di ulteriore inadempimento del Comune;
IV) la condanna dell’Amministrazione al pagamento anche di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza;
V) la condanna della medesima anche per le spese di lite.
Con ordinanza n. 278 del 2023 il T.a.r. per il Molise ha dichiarato la propria incompetenza a trattare il giudizio di ottemperanza, ritenendo sussistente, in proposito, la competenza funzionale del Consiglio di Stato.
La società AQA Capital LTD ha conseguentemente riassunto il ricorso dinanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Campobasso per resistere al ricorso, concludendo per la sua reiezione nel merito in quanto infondato.
Alla camera di consiglio del 9 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta.
Con ordinanza n. 7415 del 4 settembre 2024 il Collegio ha osservato quanto segue:
a) “quanto al giudice competente il Collegio condivide le motivazioni del T.a.r. per cui “ va quindi escluso che l’odierno giudizio riguardi la pura e semplice esecuzione della sentenza n. 17/2020 di questo Tribunale, dovendosi invece affermare, ai sensi dell’art. 113, comma 1, 2° periodo del cod. proc. amm., che l’ottemperanza da assicurare debba avere imprescindibile riguardo alla distinta sentenza n. 6668/2019 resa dal Consiglio di Stato, in quanto pronuncia additiva e integrativa della sentenza non definitiva n.114/2018 che era stata emessa in prime cure ”. Il giudizio è stato pertanto correttamente devoluto alla cognizione del Consiglio di Stato che, avendo parzialmente riformato la sentenza non definitiva del T.a.r. per il Molise n. 114 del 2018, ha statuito il principio di diritto risolutivo della controversia”.
b). “ Nel merito, il Collegio, al fine di determinare in concreto l’eventuale somma da restituire alla ricorrente e di accertare conseguentemente se la determina dirigenziale n. 3694 del 2022 possa ritenersi o meno satisfattiva, reputa necessario disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., secondo quanto già correttamente disposto dal T.a.r. con la sentenza parziale n. 114 del 2018 cui tuttavia non si dava seguito dopo la decisione del gravame proposto avverso tale statuizione, sebbene sul punto non riformata.
Ciò in quanto la quantificazione dell’indebito oggettivo operata dal Comune di Campobasso con determina n. 3694 del 8 novembre 2022 è stata contestata dalla ricorrente sicchè occorre accertare in fatto se il Comune abbia correttamente applicato i principi di diritto indicati dal giudice amministrativo.
Mediante tale incombente istruttorio dovrà procedersi, alla luce delle tabelle adottate dal Comune di Campobasso ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, della normativa all’epoca vigente e dei titoli edilizi abilitativi in variante autorizzati rispetto al progetto originario, a:
1) determinare la somma effettivamente dovuta da parte ricorrente al Comune di Campobasso per oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e per costo di costruzione, tenendo conto delle varianti introdotte al progetto originario;
2) quantificare la somma in eccesso corrisposta al Comune di Campobasso da parte della ricorrente, sulla base del criterio esplicitato con la sentenza di questa sezione n. 6668 del 2019 e recepito dalla successiva sentenza definitiva del T.a.r. n. 17 del 2020, per cui gli oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e i costi di costruzione non sono dovuti nel caso di varianti senza opere autorizzate in forza della normativa premiale del Piano casa (l.r. Molise n. 30/2009), sempre che il pagamento degli oneri per i relativi interventi non fosse previsto da una diversa normativa all’epoca vigente, circostanza quest’ultima che spetterà al verificatore accertare; a tal fine il verificatore provvederà altresì ad accertare se gli interventi eseguiti in forza del p.d.c. n. 100 del 2010 e della DIA n. 3620/2011 siano qualificabili o meno come interventi di recupero con opere e/o interventi di ampliamento anziché come varianti senza opere.
3) quantificare gli interessi maturati sul credito restitutorio accertato, a decorrere dalla domanda di restituzione, secondo quanto previsto dall’art. 2033 c.c. ”.
Il Provveditorato alle Opere pubbliche per la Campania ed il Molise, incaricato della verificazione, ha depositato, per il tramite del funzionario a ciò delegato, la relazione peritale in data 30 maggio 2025.
La causa è stata nuovamente trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025, previo deposito di memorie conclusive e di replica con le quali le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
In data 14 ottobre 2025 la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite, sottoscritto per accettazione dal difensore del Comune di Campobasso, anche con riguardo alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
Nel predetto atto la ricorrente dà atto che le parti hanno definito bonariamente la presente controversia stipulando un atto transattivo il quale prevede la rinuncia al ricorso da parte della AQA Capital e la compensazione delle spese di lite.
La ricorrente ha conseguentemente rassegnato le presenti conclusioni “ dichiara di rinunciare al ricorso ed al presente giudizio chiedendo la compensazione di tutte le spese di giudizio .”.
Tanto premesso il presente giudizio di ottemperanza va dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 84 c.p.a., con compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla verificazione che saranno liquidate con separato decreto presidenziale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio di ottemperanza e compensa le spese di giudizio tra le parti, ivi comprese quelle della verificazione che saranno liquidate con separato decreto presidenziale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IG BO, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
UC TE, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC TE | IG BO |
IL SEGRETARIO