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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3571/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Rossana Coppolino Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv.ti Salvatore Crisci e Daniela Aceti resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.9.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' in epigrafe e, premesso di essere alle dipendenze a tempo CP_1 pieno e indeterminato con qualifica di infermiere presso l'
[...]
, esponeva: di aver Controparte_2 proposto domanda di accesso alla selezione interna indetta dall' CP_3 con bando pubblicato il 22.12.2023 diretta al reclutamento del personale Contr medico e infermieristico, già dipendente delle e delle Aziende Ospedaliere regionali, da inserire in una graduatoria da cui attingere, in caso di necessità, per la sostituzione delle unità mancanti e comunque per l'integrazione dell'equipaggio esistente per lo svolgimento del servizio di elisoccorso
H.E.M.S./SAR presso le basi della Regione Calabria;
di aver allegato alla domanda di partecipazione la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
che all'esito della pubblicazione della graduatoria,
1 approvata con delibera 1429 del 26.6.2024. era risultato “non ammesso” con la dicitura “mancano i 48 mesi di serv. richiesti dal bando”; che con domanda del 25.7.2024 aveva contestato l'esito della valutazione operata dalla commissione esaminatrice chiedendo la rivalutazione della propria posizione e producendo due attestazioni rilasciate il 16.7.2024 e il 17.7.2024 dal direttore dell'UOC terapia intensiva e anestesiologia – dip. emergenza e urgenza e dal dirigente dell'UOC gestione risorse umane attestanti la circostanza che esso ricorrente aveva sempre lavorato come supporto al medico anestesista sia in regime ordinario che in regime di emergenza/urgenza e attualmente era in servizio presso il blocco operatorio unico;
che l' convenuta con delibera CP_1
n. 1797 del 5.8.2024 aveva rettificato la graduatoria non ammettendo, tuttavia, in graduatoria esso ricorrente;
che con delibera n. 1939 dell'11.9.2024 l' aveva nuovamente rettificato la graduatoria CP_1 omettendo ancora di ammetterlo in graduatoria.
Tutto ciò premesso, assumendo di essere possesso dei requisiti richiesti dal bando per essere inserito utilmente nella graduatoria, lamentava la illegittimità dell'operato della commissione esaminatrice per: 1) violazione e falsa applicazione del bando di concorso - omessa e/o carente istruttoria - ingiustizia manifesta;
2) violazione dell'art. 6 l. n. 241/1990 omessa attivazione del soccorso istruttorio;
3) violazione dei principi di trasparenza ed imparzialita' dell'azione amministrativa - ingiustizia manifesta - omessa pubblicazione della griglia di valutazione.
Concludeva chiedendo “in via principale, accertare e dichiarare che il sig.
è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso di selezione Parte_1 interna indetta dall' con nota Prot. 142293 del 28.12.2023 per il CP_3
“Reclutamento personale Sanitario dipendente per il servizio di elisoccorso regionale HEMS: Helicopter Emergency Medical Service”; e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere collocato utilmente all'interno della relativa graduatoria, con ogni ulteriore statuizione di legge;
ordinare, in ogni caso, alla resistente la rettifica della graduatoria approvata con delibera 1429 del 26.6.2024 con conseguente ammissione del candidato tra gli idonei;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della
2 graduatoria approvata con delibera 1429 del 26.6.2024, e rettificata con delibera n. 1797 del 5.8.2024 e con delibera n. 1939 dell'11.09.2024 e per
l'effetto disporre l'annullamento della medesima con conseguente ordine di rinnovazione della procedura di comparazione e valutazione dei titoli dei candidati [..]”.
L' si costituiva in giudizio contestando le domande attoree e CP_3 chiedendo “
1. In via principale: Rigettare integralmente il ricorso avanzato dal sig. : - in quanto inammissibile sia in riferimento alla domanda Parte_1 principale sia in riferimento alla domanda subordinata, considerato anche che il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare che “è in possesso” di tutti i requisiti previsti dall'avviso di selezione interna indetta dall' con CP_3 nota Prot. 142293 del 28.12.2023 (mentre il possesso dei requisiti deve essere valutato alla luce dei requisiti risultanti dalla domanda presentata entro la data di scadenza del bando) e (considerato anche) che, non avendo diritto ad accedere, non ha interesse ex art. 100 c.p.c. alla rettifica della graduatoria e/o alla declaratoria dell'illegittimità della stessa e/o alla rinnovazione della procedura di comparazione e valutazione dei titoli e, in ogni caso, ove anche fosse stata ammesso, non si sarebbe collocato in posizione utile al reclutamento e/o - (rigettare integralmente il ricorso avanzato dal sig. Pt_1
) in quanto illegittimo e/o infondato, in fatto e/o in diritto, considerato
[...] anche che il ricorrente non aveva, alla data di scadenza dell'avviso di selezione interna indetta dall' con nota Prot. n. 142293 del 28.12.2023, Controparte_3 tutti i requisiti previsti dall'avviso richiamato [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 11.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Con nota prot. 142293 del 28.12.2023 avente ad oggetto “Reclutamento personale Sanitario dipendente per il servizio di elisoccorso regionale HEMS:
Helicopter Emergency Medical Service” (all. 1 fasc. ricorrente) l' CP_3 ha indetto un Avviso “[..] Per il reclutamento di nuovo personale sanitario
3 (medici e infermieri) in modo da avere a disposizione una graduatoria da cui attingere in caso di necessità per garantire la sostituzione delle unità mancanti, ad integrazione del personale esistente, fino al raggiungimento di 40
(quaranta) Dirigenti Medici e 40 (quaranta) CPS Infermieri [..]” (così alla pag.
1 della nota).
In detto Avviso è indicato che “[..] Possono partecipare alla selezione i dipendenti/convenzionati con età anagrafica inferiore a 45 anni attualmente in servizio presso Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, che abbiano prestato servizio presso strutture ospedaliere PUBBLICHE, anche extraregionali, a tempo determinato o indeterminato, per almeno 48 mesi senza soluzione di continuità [..]” (cfr. pag. 1 della nota) e, relativamente ai requisiti, è specificato che “[..] B) Requisiti professionali specifici per il personale infermieristico:
Infermiere dipendente a tempo indeterminato di una delle aziende sanitarie della Regione Calabria operante nel sistema di emergenza urgenza territoriale
118 da almeno 48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) con documentata regolare turnazione a bordo dei mezzi di soccorso;
Infermiere dipendente di una delle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Calabria attualmente operante esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione e anestesia da almeno 48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) con documentata regolare turnazione nel reparto [..]” (cfr. pag. 2 della nota).
Ebbene, con delibera n. 1429 del 26.6.2024 (all. 3 fasc. ricorrente) è stata approvata la graduatoria da utilizzare per la sostituzione delle unità mancanti per l'attività regionale di elisoccorso nella quale il ricorrente risulta non ammesso con la motivazione “mancano i 48 mesi di serv. richiesti dal bando”.
Parte ricorrente lamenta la erroneità della mancata ammissione sostenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti, ed in particolare di quello relativo ai 48 mesi di servizio evidenziando che detto requisito era ricavabile sia dalla documentazione prodotta unitamente alla domanda di
4 partecipazione all'Avviso (cfr. all 2 e 2 bis fasc. ricorrente) che dalle attestazioni rilasciate il 16.7.2024 e il 17.7.2024 dal direttore dell'UOC terapia
– urgenza e dal dirigente dell'UOC Parte_2 Parte_3 gestione risorse umane (all. 8 e 9 fasc. ricorrente) – depositate con la domanda del 25.7.2024 intesa ad ottenere la rivalutazione della propria posizione (all. 4) - attestanti la circostanza che esso ricorrente aveva sempre lavorato come supporto al medico anestesista sia in regime ordinario che in regime di emergenza/urgenza e attualmente era in servizio presso il blocco operatorio unico.
Si duole la parte che l' convenuta, benchè abbia con delibere del CP_1
5.8.2024 e 11.9.2024 rettificato la graduatoria (all. 5 e 6), nondimeno aveva mantenuto la sua esclusione da detta graduatoria.
Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare condivisione. Contr Come anticipato, nell'avviso indetto dall' i requisiti professionali specifici per il personale infermieristico previsti erano costituiti dall'essere “infermiere dipendente a tempo indeterminato di una delle aziende sanitarie della Regione
Calabria operante nel sistema di emergenza urgenza territoriale 118 da almeno
48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) con documentata regolare turnazione a bordo dei mezzi di soccorso” ovvero dall'essere “infermiere dipendente a tempo indeterminato di una delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria attualmente operante esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione e anestesia da almeno 48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) con documentata regolare turnazione nel reparto”. Contr Ora, come rileva l' convenuta, nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione il ricorrente (cfr. fasc. ricorrente) ha dichiarato di lavorare dal
22/07/2016 ad oggi presso l' a tempo Controparte_2 indeterminato nel reparto “Blocco Operatorio Unico” con impiego di “Infermiere di anestesia e rianimazione, strumentista plurispecialistico, infermiere di sala con competenze avanzate di uso e gestione di device e robotiche” nonché di avere lavorato dal 15/07/2016 al 14/04/2018 presso l' Controparte_2
a tempo determinato nel reparto “U.O.C. Oncologia,
[...]
5 Ginecologia/ostetricia e otorinolaringoiatria”, con impiego di “Infermiere”; parte ricorrente ha, altresì, allegato alla domanda di partecipazione il certificato prot. n. 74 del 2.1.2024 del Direttore U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell' attestante che “il Sig. è Controparte_2 Pt_1 dipendente di questa dal 22.07.2016, con contratto di Controparte_2 lavoro a tempo pieno e determinato dal 22.07.2016 al 31.01.2019 e a tempo pieno ed indeterminato dal 01.02.2019 a tutt'oggi, in qualità di Infermiere –
Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari”.
Ebbene, come correttamente evidenzia l' convenuta, con tale CP_1 documentazione il ricorrente non ha attestato che, alla data di presentazione della domanda, egli aveva lavorato da 48 mesi a tempo indeterminato
“esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione e anestesia” poiché, come detto, egli ha dichiarato di lavorare presso il reparto “Blocco
Operatorio Unico” con impiego di “Infermiere di anestesia e rianimazione, strumentista plurispecialistico, infermiere di sala con competenze avanzate di uso e gestione di device e robotiche” e, quindi, presso un reparto presso il quale non sono svolti esclusivamente servizi di anestesiologia.
Sul punto è, infatti, la stessa parte ricorrente che in ricorso ha dedotto che i
Blocco operatore unico è “[..] quel complesso strutturale deputato agli interventi chirurgici ordinari e di urgenza, nonché alla gestione dei processi pre-operatori e post-operatori, inclusi la terapia intensiva e l'anestesiologia
[..]” (cfr. pag. 7 del ricorso).
Non risulta quindi attestato lo specifico requisito richiesto dall'Avviso per i partecipanti infermieri dipendenti di una Controparte_4
(quale è il ricorrente) di operare “esclusivamente presso i servizi di
[...] pronto soccorso o rianimazione e anestesia” (da almeno 48 mesi a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità), e ciò perché è lo stesso ricorrente a dichiarare di aver lavorato in un reparto – il blocco operatorio unico - principalmente deputato agli interventi chirurgici ordinari e alla gestione dei processi pre-operatori e postoperatori e presso il quale non è svolto in via esclusiva il servizio di rianimazione ed anestesia.
6 Contr Né, come evidenzia l' convenuta, è dirimente la circostanza dedotta (cfr. pag. 7 del ricorso) e comprovata dal ricorrente (all. 10 fasc. ricorrente) che
“[..] Il Blocco è specificamente ricompreso all'interno del dipartimento emergenza e urgenza [..]” poiché, come si è detto, l'Avviso prevedeva quale specifico requisito professionale di partecipazione l'aver lavorato (per da 48 mesi a tempo indeterminato) “esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione e anestesia” e non semplicemente presso unità ricomprese all'interno del dipartimento emergenza urgenza.
Anche a voler valutare le attestazioni del 16.7.2024 e il 17.7.2024 prodotte dal ricorrente il 25.7.2024 – e quindi successivamente al termine di presentazione della domanda di partecipazione, fissato al 31.1.2024 (cfr. Avviso) – si osserva che non è provato il possesso del requisito qui in discussione.
Ed invero, l'attestazione del 16.7.2024 (cfr. all. 8 fasc. ricorrente) del Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dalla quale risulta che il ricorrente “[..] ha sempre lavorato sia nel periodo a tempo determinato che dopo il passaggio
a tempo indeterminato come supporto al Medico Anestesista sia in regime ordinario che in regime di emergenza/urgenza [..]” da un lato non è dimostrativa della circostanza che la parte ricorrente abbia operato
“esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione e anestesia” perché, come giustamente osserva l' , l'attività di supporto al CP_3 medico può anche essere stata resa in regime ordinaria (e non già esclusivamente in regime di emergenza/urgenza) e, dall'altro, detta attestazione risulta contrastante con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nel curriculum, avendo questi indicato di aver lavorato dal 15.7.2016 al
14.4.2018 presso la Ginecologia/ostetricia e Controparte_5 otorinolaringoiatria.
Quanto all'attestazione del 17.7.2024 (cfr. all. 9 fasc. ricorrente) dalla quale risulta che il ricorrente è “[..] attualmente in servizio presso il Blocco
Operatorio Unico” è appena sufficiente rilevare che tale documento non attesta, appunto, il servizio reso da almeno 48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) “esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione e anestesia”.
7 La mancata ammissione del ricorrente dalla graduatoria qui di interesse appare dunque legittima stante la mancata dimostrazione del possesso dello specifico requisito professionale richiesto per la partecipazione all'Avviso.
Al riguardo deve osservarsi che non colgono nel segno le allegazioni difensive svolte dalla parte ricorrente nelle note scritte in merito alla ritenuta computabilità nei 48 mesi di servizio anche di quello reso a tempo determinato.
Se, infatti, l'Avviso ha previsto la partecipazione dei dipendenti/convenzionati con età anagrafica inferiore a 45 anni attualmente in servizio presso Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, che abbiano prestato servizio presso strutture ospedaliere PUBBLICHE, anche extraregionali, a tempo determinato o indeterminato, nondimeno nello specificare i requisiti professionali specifici per il personale infermieristico l'Avviso ha espressamente previsto la computabilità esclusivamente del servizio (per almeno 48 mesi e senza soluzione di continuità) prestato a tempo indeterminato.
Inammissibili poiché tardive sono poi le censure di parte ricorrente – contenute nelle citate note scritte – che fanno leva sulla asserita disparità di trattamento subita rispetto ad altri partecipanti in relazione alla valutazione del servizio reso anche in costanza di rapporto a tempo determinato, trattandosi, appunto di censura di illegittimità della procedura valutativa non tempestivamente denunciata in ricorso.
La doglianza sull'omessa attivazione del c.d. soccorso istruttorio (e sulla relativa violazione dell'art. 6 L. n. 241/1990), nonché quella sulla ritenuta violazione dei principi di trasparenza ed imparzialita' dell'azione amministrativa per l'omessa pubblicazione della griglia di valutazione non possono, infine, trovare accoglimento poiché non risultando - per quanto sin qui detto - il ricorrente in possesso dello specifico requisito professionale per poter partecipare all'Avviso egli non ha, in ogni caso, alcun titolo per rivendicare né il diritto ad essere collocato utilmente all'interno della relativa graduatoria e l'ordine alla resistente di rettifica della graduatoria approvata con conseguente ammissione tra gli idonei (oggetto di domanda principale) né la declaratoria di illegittimità della graduatoria e l'annullamento della medesima con ordine di
8 rinnovazione della procedura di comparazione e valutazione dei titoli (oggetto di domanda proposta in via subordinata).
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
La particolarità della vicenda induce a compensare le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
9
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3571/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Rossana Coppolino Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Avv.ti Salvatore Crisci e Daniela Aceti resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.9.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio l' in epigrafe e, premesso di essere alle dipendenze a tempo CP_1 pieno e indeterminato con qualifica di infermiere presso l'
[...]
, esponeva: di aver Controparte_2 proposto domanda di accesso alla selezione interna indetta dall' CP_3 con bando pubblicato il 22.12.2023 diretta al reclutamento del personale Contr medico e infermieristico, già dipendente delle e delle Aziende Ospedaliere regionali, da inserire in una graduatoria da cui attingere, in caso di necessità, per la sostituzione delle unità mancanti e comunque per l'integrazione dell'equipaggio esistente per lo svolgimento del servizio di elisoccorso
H.E.M.S./SAR presso le basi della Regione Calabria;
di aver allegato alla domanda di partecipazione la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
che all'esito della pubblicazione della graduatoria,
1 approvata con delibera 1429 del 26.6.2024. era risultato “non ammesso” con la dicitura “mancano i 48 mesi di serv. richiesti dal bando”; che con domanda del 25.7.2024 aveva contestato l'esito della valutazione operata dalla commissione esaminatrice chiedendo la rivalutazione della propria posizione e producendo due attestazioni rilasciate il 16.7.2024 e il 17.7.2024 dal direttore dell'UOC terapia intensiva e anestesiologia – dip. emergenza e urgenza e dal dirigente dell'UOC gestione risorse umane attestanti la circostanza che esso ricorrente aveva sempre lavorato come supporto al medico anestesista sia in regime ordinario che in regime di emergenza/urgenza e attualmente era in servizio presso il blocco operatorio unico;
che l' convenuta con delibera CP_1
n. 1797 del 5.8.2024 aveva rettificato la graduatoria non ammettendo, tuttavia, in graduatoria esso ricorrente;
che con delibera n. 1939 dell'11.9.2024 l' aveva nuovamente rettificato la graduatoria CP_1 omettendo ancora di ammetterlo in graduatoria.
Tutto ciò premesso, assumendo di essere possesso dei requisiti richiesti dal bando per essere inserito utilmente nella graduatoria, lamentava la illegittimità dell'operato della commissione esaminatrice per: 1) violazione e falsa applicazione del bando di concorso - omessa e/o carente istruttoria - ingiustizia manifesta;
2) violazione dell'art. 6 l. n. 241/1990 omessa attivazione del soccorso istruttorio;
3) violazione dei principi di trasparenza ed imparzialita' dell'azione amministrativa - ingiustizia manifesta - omessa pubblicazione della griglia di valutazione.
Concludeva chiedendo “in via principale, accertare e dichiarare che il sig.
è in possesso di tutti i requisiti previsti dall'avviso di selezione Parte_1 interna indetta dall' con nota Prot. 142293 del 28.12.2023 per il CP_3
“Reclutamento personale Sanitario dipendente per il servizio di elisoccorso regionale HEMS: Helicopter Emergency Medical Service”; e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere collocato utilmente all'interno della relativa graduatoria, con ogni ulteriore statuizione di legge;
ordinare, in ogni caso, alla resistente la rettifica della graduatoria approvata con delibera 1429 del 26.6.2024 con conseguente ammissione del candidato tra gli idonei;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità della
2 graduatoria approvata con delibera 1429 del 26.6.2024, e rettificata con delibera n. 1797 del 5.8.2024 e con delibera n. 1939 dell'11.09.2024 e per
l'effetto disporre l'annullamento della medesima con conseguente ordine di rinnovazione della procedura di comparazione e valutazione dei titoli dei candidati [..]”.
L' si costituiva in giudizio contestando le domande attoree e CP_3 chiedendo “
1. In via principale: Rigettare integralmente il ricorso avanzato dal sig. : - in quanto inammissibile sia in riferimento alla domanda Parte_1 principale sia in riferimento alla domanda subordinata, considerato anche che il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare che “è in possesso” di tutti i requisiti previsti dall'avviso di selezione interna indetta dall' con CP_3 nota Prot. 142293 del 28.12.2023 (mentre il possesso dei requisiti deve essere valutato alla luce dei requisiti risultanti dalla domanda presentata entro la data di scadenza del bando) e (considerato anche) che, non avendo diritto ad accedere, non ha interesse ex art. 100 c.p.c. alla rettifica della graduatoria e/o alla declaratoria dell'illegittimità della stessa e/o alla rinnovazione della procedura di comparazione e valutazione dei titoli e, in ogni caso, ove anche fosse stata ammesso, non si sarebbe collocato in posizione utile al reclutamento e/o - (rigettare integralmente il ricorso avanzato dal sig. Pt_1
) in quanto illegittimo e/o infondato, in fatto e/o in diritto, considerato
[...] anche che il ricorrente non aveva, alla data di scadenza dell'avviso di selezione interna indetta dall' con nota Prot. n. 142293 del 28.12.2023, Controparte_3 tutti i requisiti previsti dall'avviso richiamato [..]”.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 11.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Con nota prot. 142293 del 28.12.2023 avente ad oggetto “Reclutamento personale Sanitario dipendente per il servizio di elisoccorso regionale HEMS:
Helicopter Emergency Medical Service” (all. 1 fasc. ricorrente) l' CP_3 ha indetto un Avviso “[..] Per il reclutamento di nuovo personale sanitario
3 (medici e infermieri) in modo da avere a disposizione una graduatoria da cui attingere in caso di necessità per garantire la sostituzione delle unità mancanti, ad integrazione del personale esistente, fino al raggiungimento di 40
(quaranta) Dirigenti Medici e 40 (quaranta) CPS Infermieri [..]” (così alla pag.
1 della nota).
In detto Avviso è indicato che “[..] Possono partecipare alla selezione i dipendenti/convenzionati con età anagrafica inferiore a 45 anni attualmente in servizio presso Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, che abbiano prestato servizio presso strutture ospedaliere PUBBLICHE, anche extraregionali, a tempo determinato o indeterminato, per almeno 48 mesi senza soluzione di continuità [..]” (cfr. pag. 1 della nota) e, relativamente ai requisiti, è specificato che “[..] B) Requisiti professionali specifici per il personale infermieristico:
Infermiere dipendente a tempo indeterminato di una delle aziende sanitarie della Regione Calabria operante nel sistema di emergenza urgenza territoriale
118 da almeno 48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) con documentata regolare turnazione a bordo dei mezzi di soccorso;
Infermiere dipendente di una delle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione Calabria attualmente operante esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione e anestesia da almeno 48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) con documentata regolare turnazione nel reparto [..]” (cfr. pag. 2 della nota).
Ebbene, con delibera n. 1429 del 26.6.2024 (all. 3 fasc. ricorrente) è stata approvata la graduatoria da utilizzare per la sostituzione delle unità mancanti per l'attività regionale di elisoccorso nella quale il ricorrente risulta non ammesso con la motivazione “mancano i 48 mesi di serv. richiesti dal bando”.
Parte ricorrente lamenta la erroneità della mancata ammissione sostenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti, ed in particolare di quello relativo ai 48 mesi di servizio evidenziando che detto requisito era ricavabile sia dalla documentazione prodotta unitamente alla domanda di
4 partecipazione all'Avviso (cfr. all 2 e 2 bis fasc. ricorrente) che dalle attestazioni rilasciate il 16.7.2024 e il 17.7.2024 dal direttore dell'UOC terapia
– urgenza e dal dirigente dell'UOC Parte_2 Parte_3 gestione risorse umane (all. 8 e 9 fasc. ricorrente) – depositate con la domanda del 25.7.2024 intesa ad ottenere la rivalutazione della propria posizione (all. 4) - attestanti la circostanza che esso ricorrente aveva sempre lavorato come supporto al medico anestesista sia in regime ordinario che in regime di emergenza/urgenza e attualmente era in servizio presso il blocco operatorio unico.
Si duole la parte che l' convenuta, benchè abbia con delibere del CP_1
5.8.2024 e 11.9.2024 rettificato la graduatoria (all. 5 e 6), nondimeno aveva mantenuto la sua esclusione da detta graduatoria.
Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare condivisione. Contr Come anticipato, nell'avviso indetto dall' i requisiti professionali specifici per il personale infermieristico previsti erano costituiti dall'essere “infermiere dipendente a tempo indeterminato di una delle aziende sanitarie della Regione
Calabria operante nel sistema di emergenza urgenza territoriale 118 da almeno
48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) con documentata regolare turnazione a bordo dei mezzi di soccorso” ovvero dall'essere “infermiere dipendente a tempo indeterminato di una delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Calabria attualmente operante esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione e anestesia da almeno 48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) con documentata regolare turnazione nel reparto”. Contr Ora, come rileva l' convenuta, nel curriculum allegato alla domanda di partecipazione il ricorrente (cfr. fasc. ricorrente) ha dichiarato di lavorare dal
22/07/2016 ad oggi presso l' a tempo Controparte_2 indeterminato nel reparto “Blocco Operatorio Unico” con impiego di “Infermiere di anestesia e rianimazione, strumentista plurispecialistico, infermiere di sala con competenze avanzate di uso e gestione di device e robotiche” nonché di avere lavorato dal 15/07/2016 al 14/04/2018 presso l' Controparte_2
a tempo determinato nel reparto “U.O.C. Oncologia,
[...]
5 Ginecologia/ostetricia e otorinolaringoiatria”, con impiego di “Infermiere”; parte ricorrente ha, altresì, allegato alla domanda di partecipazione il certificato prot. n. 74 del 2.1.2024 del Direttore U.O.C. Gestione Risorse
Umane dell' attestante che “il Sig. è Controparte_2 Pt_1 dipendente di questa dal 22.07.2016, con contratto di Controparte_2 lavoro a tempo pieno e determinato dal 22.07.2016 al 31.01.2019 e a tempo pieno ed indeterminato dal 01.02.2019 a tutt'oggi, in qualità di Infermiere –
Area dei professionisti della Salute e dei Funzionari”.
Ebbene, come correttamente evidenzia l' convenuta, con tale CP_1 documentazione il ricorrente non ha attestato che, alla data di presentazione della domanda, egli aveva lavorato da 48 mesi a tempo indeterminato
“esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione e anestesia” poiché, come detto, egli ha dichiarato di lavorare presso il reparto “Blocco
Operatorio Unico” con impiego di “Infermiere di anestesia e rianimazione, strumentista plurispecialistico, infermiere di sala con competenze avanzate di uso e gestione di device e robotiche” e, quindi, presso un reparto presso il quale non sono svolti esclusivamente servizi di anestesiologia.
Sul punto è, infatti, la stessa parte ricorrente che in ricorso ha dedotto che i
Blocco operatore unico è “[..] quel complesso strutturale deputato agli interventi chirurgici ordinari e di urgenza, nonché alla gestione dei processi pre-operatori e post-operatori, inclusi la terapia intensiva e l'anestesiologia
[..]” (cfr. pag. 7 del ricorso).
Non risulta quindi attestato lo specifico requisito richiesto dall'Avviso per i partecipanti infermieri dipendenti di una Controparte_4
(quale è il ricorrente) di operare “esclusivamente presso i servizi di
[...] pronto soccorso o rianimazione e anestesia” (da almeno 48 mesi a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità), e ciò perché è lo stesso ricorrente a dichiarare di aver lavorato in un reparto – il blocco operatorio unico - principalmente deputato agli interventi chirurgici ordinari e alla gestione dei processi pre-operatori e postoperatori e presso il quale non è svolto in via esclusiva il servizio di rianimazione ed anestesia.
6 Contr Né, come evidenzia l' convenuta, è dirimente la circostanza dedotta (cfr. pag. 7 del ricorso) e comprovata dal ricorrente (all. 10 fasc. ricorrente) che
“[..] Il Blocco è specificamente ricompreso all'interno del dipartimento emergenza e urgenza [..]” poiché, come si è detto, l'Avviso prevedeva quale specifico requisito professionale di partecipazione l'aver lavorato (per da 48 mesi a tempo indeterminato) “esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione e anestesia” e non semplicemente presso unità ricomprese all'interno del dipartimento emergenza urgenza.
Anche a voler valutare le attestazioni del 16.7.2024 e il 17.7.2024 prodotte dal ricorrente il 25.7.2024 – e quindi successivamente al termine di presentazione della domanda di partecipazione, fissato al 31.1.2024 (cfr. Avviso) – si osserva che non è provato il possesso del requisito qui in discussione.
Ed invero, l'attestazione del 16.7.2024 (cfr. all. 8 fasc. ricorrente) del Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza dalla quale risulta che il ricorrente “[..] ha sempre lavorato sia nel periodo a tempo determinato che dopo il passaggio
a tempo indeterminato come supporto al Medico Anestesista sia in regime ordinario che in regime di emergenza/urgenza [..]” da un lato non è dimostrativa della circostanza che la parte ricorrente abbia operato
“esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione e anestesia” perché, come giustamente osserva l' , l'attività di supporto al CP_3 medico può anche essere stata resa in regime ordinaria (e non già esclusivamente in regime di emergenza/urgenza) e, dall'altro, detta attestazione risulta contrastante con quanto dichiarato dallo stesso ricorrente nel curriculum, avendo questi indicato di aver lavorato dal 15.7.2016 al
14.4.2018 presso la Ginecologia/ostetricia e Controparte_5 otorinolaringoiatria.
Quanto all'attestazione del 17.7.2024 (cfr. all. 9 fasc. ricorrente) dalla quale risulta che il ricorrente è “[..] attualmente in servizio presso il Blocco
Operatorio Unico” è appena sufficiente rilevare che tale documento non attesta, appunto, il servizio reso da almeno 48 mesi (a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità) “esclusivamente presso i servizi di pronto soccorso o rianimazione e anestesia”.
7 La mancata ammissione del ricorrente dalla graduatoria qui di interesse appare dunque legittima stante la mancata dimostrazione del possesso dello specifico requisito professionale richiesto per la partecipazione all'Avviso.
Al riguardo deve osservarsi che non colgono nel segno le allegazioni difensive svolte dalla parte ricorrente nelle note scritte in merito alla ritenuta computabilità nei 48 mesi di servizio anche di quello reso a tempo determinato.
Se, infatti, l'Avviso ha previsto la partecipazione dei dipendenti/convenzionati con età anagrafica inferiore a 45 anni attualmente in servizio presso Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Calabria, che abbiano prestato servizio presso strutture ospedaliere PUBBLICHE, anche extraregionali, a tempo determinato o indeterminato, nondimeno nello specificare i requisiti professionali specifici per il personale infermieristico l'Avviso ha espressamente previsto la computabilità esclusivamente del servizio (per almeno 48 mesi e senza soluzione di continuità) prestato a tempo indeterminato.
Inammissibili poiché tardive sono poi le censure di parte ricorrente – contenute nelle citate note scritte – che fanno leva sulla asserita disparità di trattamento subita rispetto ad altri partecipanti in relazione alla valutazione del servizio reso anche in costanza di rapporto a tempo determinato, trattandosi, appunto di censura di illegittimità della procedura valutativa non tempestivamente denunciata in ricorso.
La doglianza sull'omessa attivazione del c.d. soccorso istruttorio (e sulla relativa violazione dell'art. 6 L. n. 241/1990), nonché quella sulla ritenuta violazione dei principi di trasparenza ed imparzialita' dell'azione amministrativa per l'omessa pubblicazione della griglia di valutazione non possono, infine, trovare accoglimento poiché non risultando - per quanto sin qui detto - il ricorrente in possesso dello specifico requisito professionale per poter partecipare all'Avviso egli non ha, in ogni caso, alcun titolo per rivendicare né il diritto ad essere collocato utilmente all'interno della relativa graduatoria e l'ordine alla resistente di rettifica della graduatoria approvata con conseguente ammissione tra gli idonei (oggetto di domanda principale) né la declaratoria di illegittimità della graduatoria e l'annullamento della medesima con ordine di
8 rinnovazione della procedura di comparazione e valutazione dei titoli (oggetto di domanda proposta in via subordinata).
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
La particolarità della vicenda induce a compensare le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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