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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/11/2024, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
“Trattazione scritta”
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 194/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Marcello Angelo Di Iorio) contro il Parte_1
(ex art. 417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: Controparte_1
riconoscimento del Bonus Carta Docente;
e la disapplicazione della Legge n. 107/2015 ed i successivi D.P.C.M. del 23.09.2015 e del 28.11.2016 nella parte in cui non riconoscono il
“bonus” carta docente al personale a tempo determinato, e conseguentemente per la
DECLARATORIA del diritto del ricorrente ad ottenere la cosiddetta Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge n.107/2015 e s.m.i. dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) per ciascun intero anno scolastico di servizio svolto con contratto di lavoro a tempo determinato recante scadenza al 31 agosto o al 30 giugno (termine delle attività didattiche) e comunque oltre 180 giorni, osserva quanto segue:
- 1 -
Con atto di ricorso, depositato il 22.02.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente in servizio presso l'I.I.S. “U. POMILIO” CHIETI, lamentava l'ingiustificata lesione del diritto ad accrescere la propria formazione professionale poiché, in costanza dei rapporti a tempo determinato intercorsi con il convenuto, non CP_1 aveva mai beneficiato del Bonus Carta Docenti, introdotto dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015. Agiva in questa sede chiedendo di “accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del
28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, comprenda all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al
31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e comunque oltre 180 giorni;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi trascritti, di ottenere il beneficio economico di €.
500,00 annui per n. 2 Anni Scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015”; condannare, pertanto, il a riconoscere Controparte_1
in favore del ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma totale di €.1000, vale a dire €.500,00 per ciascuno anno scolastico, più specificatamente per gli A.S.: 2019 -
2020, 2018 - 2019 come da documentazione allegata al fascicolo di parte maggiorato di interessi e rivalutazione. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo la prescrizione del CP_1 diritto azionato dal ricorrente ai sensi degli artt. 2945 e segg. c.c. in riferimento all'anno scolastico 2018/19, e concludendo: “1) Accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata ai sensi degli artt. 2945 c.c. e seguenti per l'anno scolastico 2018/19; 2) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si chiede di voler circoscrivere il riconoscimento del bonus ad un'unica annualità senza applicare interessi e rivalutazione come meglio sopra specificato;
4) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale.”
La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 -
Nel merito il ricorso è fondato.
Come autorevolmente e condivisibilmente deciso da questo Tribunale in precedenti
Pag. 2 di 10 riguardanti la stessa fattispecie (per tutte sent. del 13.4.2023 in RG 52/2023) e di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 anche per i periodi di servizio di docenza prestati con contratti a tempo determinato l'esclusione dal beneficio è illegittima.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_3
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione
Pag. 3 di 10 della previsione del citato comma 122, dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre Controparte_1
2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. del 2015, prevede: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta
Pag. 4 di 10 docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto,
Pag. 5 di 10 l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021, UC contro
[...]
), con la quale si è affermata la contrarietà dell'art. 1, comma 121, della Controparte_1 legge n. 107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle “condizioni di impiego” rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili.
Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato “come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la
Pag. 6 di 10 formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza…La circostanza che la carta CP_1 elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di «ragioni oggettive», ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
Pag. 7 di 10 rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
Si tratta, inoltre, di principi affermati e fatti propri dalla più recente sentenza n.
29961 del 2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
L'applicabilità dei summenzionati principi alla fattispecie in esame non è esclusa dal fatto che il ricorrente abbia svolto l'attività di docenza sulla base di più contratti, considerato che tra questi non vi è alcuna discontinuità temporale, ad eccezione di un brevissimo periodo della durata di qualche giorno per ciascuno dei due anni scolastici d'interesse.
L'impostazione della norma istitutiva del beneficio in esame è stata nei termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, considerata la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, elemento che evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrando il primo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. La Carta
Docente, dunque, è stata introdotta con il fine generale di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, avendo il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico. Ciò non consente di escludere il beneficio allorquando si presenti il medesimo dato temporale, che rende la prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella resa dai docenti di ruolo. Nel caso di specie, si è trattato di supplenze protrattesi sostanzialmente fino al termine delle attività didattiche, in riferimento alle quali i brevissimi lassi temporali di interruzione non hanno determinato il venir meno della rilevanza annuale del servizio prestato dal ricorrente.
Pag. 8 di 10 Come autorevolmente sostenuto dalla giurisprudenza di merito (così Corte
Appello Bari, n. 831/24) la “annualità” della didattica deve essere intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche (come avvenuto nel caso di specie); presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione, tra l'altro, di qualunque computo “per giorni”.
Peraltro, lo stesso convenuto ha riconosciuto che “Parte ricorrente in CP_1
epigrafe indicata risulta aver prestato e presta la propria attività lavorativa alle dipendenze di questo in qualità di docente con contratti a tempo determinato CP_1 per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20. (ALLEGATO 2)” (cfr. pag. 2 memoria di costituzione).
Va, pertanto, disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato.
Occorre, a questo punto, esaminare l'eccepita prescrizione con riferimento all'anno scolastico 2018/2019.
Orbene, l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (cfr. Cass. n. 26691/23).
L'art. 5 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 che i soggetti beneficiari potessero registrarsi sull'applicazione Web dal 30 novembre 2016, mentre per gli anni successivi la registrazione andava effettuata dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Tuttavia, per l'anno scolastico 2018/2019 la parte ricorrente risulta assunta con decorrenza dal mese di novembre 2018, data a partire dalla quale il bonus della carta docente poteva essere richiesto e la prescrizione ha iniziato a decorrere.
Il termine prescrizionale, tuttavia, è stato interrotto dall'atto di costituzione in mora inoltrato a mezzo PEC al convenuto in data 4.05.2022 e consegnato in pari data CP_1
(cfr. allegato n. 5 al ricorso).
Pag. 9 di 10 Per l'anno scolastico 2018/2019, pertanto, non si è compiuta alcuna prescrizione.
Va quindi affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (Cause di lavoro di valore compreso fino a € 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e con riduzione del 50% in considerazione della natura non particolarmente complessa della causa e del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, in accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente di ottenere il beneficio economico di
€ 500,00 annui per n. 2 anni scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto condanna il resistente a riconoscere in CP_1
favore del ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma totale di € 1.000 per gli A.S.: 2018/2019 e 2019/2020, oltre agli accessori dovuti per legge;
condanna il resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 258,00 per compensi professionali, € 21,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Chieti, lì 26 novembre 2024
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 10 di 10
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 194/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. Marcello Angelo Di Iorio) contro il Parte_1
(ex art. 417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: Controparte_1
riconoscimento del Bonus Carta Docente;
e la disapplicazione della Legge n. 107/2015 ed i successivi D.P.C.M. del 23.09.2015 e del 28.11.2016 nella parte in cui non riconoscono il
“bonus” carta docente al personale a tempo determinato, e conseguentemente per la
DECLARATORIA del diritto del ricorrente ad ottenere la cosiddetta Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge n.107/2015 e s.m.i. dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) per ciascun intero anno scolastico di servizio svolto con contratto di lavoro a tempo determinato recante scadenza al 31 agosto o al 30 giugno (termine delle attività didattiche) e comunque oltre 180 giorni, osserva quanto segue:
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Con atto di ricorso, depositato il 22.02.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente in servizio presso l'I.I.S. “U. POMILIO” CHIETI, lamentava l'ingiustificata lesione del diritto ad accrescere la propria formazione professionale poiché, in costanza dei rapporti a tempo determinato intercorsi con il convenuto, non CP_1 aveva mai beneficiato del Bonus Carta Docenti, introdotto dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015. Agiva in questa sede chiedendo di “accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del
28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, comprenda all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al
31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e comunque oltre 180 giorni;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi trascritti, di ottenere il beneficio economico di €.
500,00 annui per n. 2 Anni Scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015”; condannare, pertanto, il a riconoscere Controparte_1
in favore del ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma totale di €.1000, vale a dire €.500,00 per ciascuno anno scolastico, più specificatamente per gli A.S.: 2019 -
2020, 2018 - 2019 come da documentazione allegata al fascicolo di parte maggiorato di interessi e rivalutazione. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo la prescrizione del CP_1 diritto azionato dal ricorrente ai sensi degli artt. 2945 e segg. c.c. in riferimento all'anno scolastico 2018/19, e concludendo: “1) Accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata ai sensi degli artt. 2945 c.c. e seguenti per l'anno scolastico 2018/19; 2) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si chiede di voler circoscrivere il riconoscimento del bonus ad un'unica annualità senza applicare interessi e rivalutazione come meglio sopra specificato;
4) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale.”
La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
- 2 -
Nel merito il ricorso è fondato.
Come autorevolmente e condivisibilmente deciso da questo Tribunale in precedenti
Pag. 2 di 10 riguardanti la stessa fattispecie (per tutte sent. del 13.4.2023 in RG 52/2023) e di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 anche per i periodi di servizio di docenza prestati con contratti a tempo determinato l'esclusione dal beneficio è illegittima.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_3
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione
Pag. 3 di 10 della previsione del citato comma 122, dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”.
Il ha emanato la nota prot. n. 15219 del 15 ottobre Controparte_1
2015 la quale, al punto 2 ("Destinatari"), ribadisce che "la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari”.
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M. del 2015, prevede: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 dispone: “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto”.
L'art. 63 del successivo CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”.
Il Consiglio di Stato, Sez. VII, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ritenendo che il riconoscimento dalla carta
Pag. 4 di 10 docente ai soli assunti a tempo indeterminato delinei “un sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. Del resto,
Pag. 5 di 10 l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
In sostanza, come affermato dal Consiglio di Stato con condivisibili argomentazioni, se la finalità della carta elettronica è quella di sostenere la formazione dei docenti e di curarne l'aggiornamento, non si spiega la differenziazione di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, posto che entrambi hanno un diritto ed un dovere di costante formazione ed aggiornamento, anche al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Sulla questione si è, inoltre, pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/2021, UC contro
[...]
), con la quale si è affermata la contrarietà dell'art. 1, comma 121, della Controparte_1 legge n. 107/2015 alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che garantisce parità di trattamento ai lavoratori precari quanto alle “condizioni di impiego” rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato comparabili.
Secondo la Corte di Giustizia, il beneficio della carta docente deve essere considerato “come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” in quanto “tale indennità è versata al fine di sostenere la
Pag. 6 di 10 formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1
valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza…La circostanza che la carta CP_1 elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego»”.
La Corte ha poi precisato che il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato può essere giustificato solo in presenza di «ragioni oggettive», ossia di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto dei docenti a tempo determinato, in quanto “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La Corte di Giustizia ha, quindi, così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
Pag. 7 di 10 rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Poiché, dunque, la situazione dei docenti a tempo determinato è del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro svolto e delle competenze professionali richieste e poiché non vi sono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della carta elettronica, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi, non può che evidenziarsi come il mancato riconoscimento della carta elettronica ai docenti con contratti a tempo determinato si ponga in contrasto sia con i principi costituzionali che con quelli eurounitari.
Si tratta, inoltre, di principi affermati e fatti propri dalla più recente sentenza n.
29961 del 2023 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.
L'applicabilità dei summenzionati principi alla fattispecie in esame non è esclusa dal fatto che il ricorrente abbia svolto l'attività di docenza sulla base di più contratti, considerato che tra questi non vi è alcuna discontinuità temporale, ad eccezione di un brevissimo periodo della durata di qualche giorno per ciascuno dei due anni scolastici d'interesse.
L'impostazione della norma istitutiva del beneficio in esame è stata nei termini di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, considerata la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, elemento che evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrando il primo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. La Carta
Docente, dunque, è stata introdotta con il fine generale di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, avendo il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico. Ciò non consente di escludere il beneficio allorquando si presenti il medesimo dato temporale, che rende la prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella resa dai docenti di ruolo. Nel caso di specie, si è trattato di supplenze protrattesi sostanzialmente fino al termine delle attività didattiche, in riferimento alle quali i brevissimi lassi temporali di interruzione non hanno determinato il venir meno della rilevanza annuale del servizio prestato dal ricorrente.
Pag. 8 di 10 Come autorevolmente sostenuto dalla giurisprudenza di merito (così Corte
Appello Bari, n. 831/24) la “annualità” della didattica deve essere intesa, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, quale supplenza su organico di diritto o di fatto che inizi prima del 31 dicembre e duri sino al termine delle attività didattiche (come avvenuto nel caso di specie); presupposto sufficiente per beneficiare del bonus nella sua misura piena, con esclusione, tra l'altro, di qualunque computo “per giorni”.
Peraltro, lo stesso convenuto ha riconosciuto che “Parte ricorrente in CP_1
epigrafe indicata risulta aver prestato e presta la propria attività lavorativa alle dipendenze di questo in qualità di docente con contratti a tempo determinato CP_1 per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20. (ALLEGATO 2)” (cfr. pag. 2 memoria di costituzione).
Va, pertanto, disapplicato l'art. 1, comma 121, della legge. n. 107/2015, nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti a tempo determinato.
Occorre, a questo punto, esaminare l'eccepita prescrizione con riferimento all'anno scolastico 2018/2019.
Orbene, l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (cfr. Cass. n. 26691/23).
L'art. 5 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 che i soggetti beneficiari potessero registrarsi sull'applicazione Web dal 30 novembre 2016, mentre per gli anni successivi la registrazione andava effettuata dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno. Tuttavia, per l'anno scolastico 2018/2019 la parte ricorrente risulta assunta con decorrenza dal mese di novembre 2018, data a partire dalla quale il bonus della carta docente poteva essere richiesto e la prescrizione ha iniziato a decorrere.
Il termine prescrizionale, tuttavia, è stato interrotto dall'atto di costituzione in mora inoltrato a mezzo PEC al convenuto in data 4.05.2022 e consegnato in pari data CP_1
(cfr. allegato n. 5 al ricorso).
Pag. 9 di 10 Per l'anno scolastico 2018/2019, pertanto, non si è compiuta alcuna prescrizione.
Va quindi affermato il diritto della parte ricorrente a beneficiare della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici
2018/2019 e 2019/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (Cause di lavoro di valore compreso fino a € 1.100,00, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e con riduzione del 50% in considerazione della natura non particolarmente complessa della causa e del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, in accoglimento del ricorso, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente di ottenere il beneficio economico di
€ 500,00 annui per n. 2 anni scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto condanna il resistente a riconoscere in CP_1
favore del ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma totale di € 1.000 per gli A.S.: 2018/2019 e 2019/2020, oltre agli accessori dovuti per legge;
condanna il resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, CP_1 liquidate in € 258,00 per compensi professionali, € 21,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Chieti, lì 26 novembre 2024
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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