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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/07/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1270/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa RA TI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1270/2023 r.g. promossa da:
ARREDAMENTI (C.F. e P.IVA ), rappresentata e Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Fabiano Laura Elda e RG Giulia IA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Ballerini IAnna, P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente
NEL MERITO, in via diretta e riconvenzionale:
1) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 4419/2022 (RGN 9755/2022) del Tribunale di Monza, notificato il 03/01/2023 e mandare assolta Spazio 4 da ogni pretesa di pagamento avversaria;
2) accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia accordo tra le parti riguardo al prezzo delle Cont forniture oggetto delle fatture azionate da in via monitoria e la mancanza di prova della consegna dei materiali indicati nelle fatture medesime ed anche per questo porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo;
Cont
3) per effetto di quanto sub 1) e /o sub 2) CONDANNARE Controparte_1 CP_2 a restituire a tutte le somme ricevute a seguito dell'ordinanza del 21/9/2023 di
[...] Pt_1 pagina 1 di 9 Cont concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, versate da ad Pt_1 per capitale, interessi, spese del procedimento monitorio ed anticipazioni, il tutto con interessi dalla data del pagamento da parte di alla data di effettiva restituzione delle somme anzidette da Pt_1 Cont parte di;
4) annullare, ai sensi, dell'art. 1394 c.c. ovvero degli artt.li 1439 o 1431 c.c.. le compravendite di merce concluse tra opposta ed opponente di cui si è detto nell'atto di opposizione e di cui ai documenti da 11 a 27;
5) per effetto di quanto previsto al precedente punto 2) e/o al precedente punto 4), condannare l'opposta, anche occorrendo in via riconvenzionale, al pagamento a favore dell'opponente, a titolo restitutorio e /o risarcitorio (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c.), della somma Euro 28.953,83, con interessi di mora e rivalutazione monetaria;
ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi dalla data di ciascun singolo esborso al saldo;
6) nella denegata ipotesi in cui le somme oggetto delle fatture azionate da controparte in via monitoria fossero ritenute dovute, anche soltanto in parte, porre le stesse in compensazione con il credito di natura restitutoria e/o risarcitoria ovvero ex art. 2033 c.c. dell'opponente, mandando in ogni caso assolta Spazio 4 per la differenza;
IN VIA ISTRUTTORIA: A) chiede occorrendo l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale: Pt_1 1) Vero che assume in regime di appalto incarichi per realizzare esclusivamente unità Pt_1 commerciali quali negozi, ristorazioni, centri estetici e studi medici (non abitazioni), con la formula
“consegna chiavi in mano”; vero che non ha maestranze e vero che subappalta tutte le opere Pt_1 edili ed impiantistiche ad imprese terze che operano in autonomia.
2) Vero che i soli materiali che, nell'ambito della realizzazione degli impianti elettrici, Spazio 4 procura alle proprie subappaltatrici sono le lampade, i faretti e gli altri corpi illuminanti, ivi comprese le lampade di emergenza, gli impianti sonori, comprensivi di diffusori ed amplificatori, nonché i cd. UPS (Uninterruptible Power Supply) e i relativi accessori e i kit per la montatura di tutti tali complementi.
3) Vero che le imprese subappaltatrici di devono giungere sui cantieri già munite di ogni Pt_1 attrezzo da lavoro e di ogni materiale necessario per la realizzazione degli impianti elettrici, con esclusione di quanto indicato nel precedente cap. 2;
4) Vero che , fino alla primavera 2022, ha delegato al sig. , per il tramite Pt_1 Persona_1 dapprima della e poi della la gestione in toto degli Controparte_3 Controparte_4 acquisti e dell'assegnazione degli incarichi ai subappaltatori e vero che lo individuava e Per_1 sceglieva i fornitori e conduceva con essi per intero e da sé solo la trattativa economica/commerciale, negoziando il corrispettivo e le condizioni di pagamento;
vero che ciò è avvenuto anche con Cont riferimento a ed alle sue forniture di materiale;
5) Vero che aveva delegato al sig. altresì il controllo della correttezza della Pt_1 Persona_1 consegna dei materiali da parte dei fornitori e la verifica della corretta esposizione, nelle fatture che pervenivano dagli stessi, dell'entità dei materiali forniti e dei corrispettivi concordati. Sui capitoli di prova da 1 a 5 si indicano a teste i sigg.ri , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
, tutti c/o Spazio 4
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Arredamenti e Contract Srl, Via Carlo Bazzi n. 49, 20141 Milano;
pagina 2 di 9 6) Vero che non ha ordinato l'antifurto oggetto del DDT n. 2848 del 10/12/18 richiamato Pt_1 nella fattura RST n. 4447 del 31/12/2018 (ns. doc. 11 che si mostra al teste); vero, infatti, che tale materiale non è stato installato presso alcun cantiere di Spazio 4. Teste: ing. Tes_1
7) Vero che non ha ordinato gli interruttori magnetotermici oggetto del DDT n. 1457 del Pt_1
07/03/2019, richiamato nella fattura RST n. 952 del 30/03/2019 (doc. 13 che si mostra al teste); vero che si tratta di materiale utilizzato per realizzare impianti da 100 Kw;
vero che tali impianti negli uffici di Spazio 4 di Via C. Bazzi n. 49, Milano, non sono presenti. Teste: ing. Tes_1
8) Vero che non ha ordinato la lampada “anti blackot estraibile” e placche varie oggetto del Pt_1 DDT n. 7545 del 29/11/2019 richiamato nella fattura RST n. 3759 del 30/11/2019 (doc. 14 che si mostra al teste); vero tale materiale viene utilizzato nelle abitazioni e vero, infatti, che nel locale Pollo Imola realizzato da Spazio 4 tale materiale non è stato installato (come da computo metrico pure sub doc. 14 che si mostra al teste). Teste: ing. Tes_1 Cont
9) Vero che il materiale oggetto dei DDT n. 8172 del 20/12/2019, richiamato nella fattura n. 4109 Cont del 23/12/2019 (doc. 39 che si mostra al teste) ed oggetto altresì delle offerte commerciali di sub doc. 38 (che si mostra al teste) è un tipo di materiale che 4 non utilizza sui propri cantieri. Pt_1 Teste: arch. . Testimone_2
10) Vero che non ha ordinato il termoventilatore ("microrapid 1550-vo") e relativi accessori, Pt_1 Cont oggetto del DDT n. 59 del 08/01/2020 richiamato nella fattura n. 148 del 31/1/2020 (cfr. doc. 16 si mostra al teste); vero, infatti, che tale materiale non è stato installato in alcun "centro medico s. agostino" realizzato da né in altri cantieri dell'opponente. Teste: ing. Pt_1 Tes_1
11) Vero che il materiale oggetto dei DDT n. 482 del 23/01/2020 e n. 604 del 27/01/2020, richiamati nella fattura RSR n. 148 del 31/01/2020 (doc. 34 che si mostra al teste), spedito a Messina presso la Eko Truck Srl non è stato installato presso il "C. Medico Nembro" realizzato da . Teste: ing. Pt_1
Tes_1 12) Vero che non ha ordinato le cinque telecamere oggetto del DDT n. 1153 del 14/02/2020 Pt_1 né il materiale oggetto del DDT n. 1270 del 19/02/2020, né il videocitofono e le 2 applique da esterno oggetto del DDT n. 1511 del 26/02/2020 (documenti di consegna tutti richiamati nella fattura RST n. 498 del 29/02/2020 - cfr. doc. 17 si mostra al teste); vero che presso il "Centro Medico Sant'Agostino di Vigevano" i materiali dei tre DDT non sono stati installati. Teste: ing. Tes_1 13) Vero che non ha ordinato il "Tubo trifosforo " oggetto del DDT. n. 1564 del 27/02/2020 Pt_1 richiamato nella fattura RST n. 498 del 29/02/2020 (cfr. doc. 17 con le relative foto che si mostra al teste) e vero che tale materiale non è stato installato in alcun cantiere di Spazio 4. Teste: ing. Tes_1
[...]
14) Vero che non ha ordinato il pannello led oggetto del DDT n. 3411 del 18/06/2020 Pt_1 richiamato nella fattura RST n. 1520 del 30/06/2020 ed indicato come destinato al cantiere Maximo di Roma (cfr. doc. 18 si mostra al teste); vero che alla data dell'anzidetto DDT il cantiere Maximo di Roma era chiuso per pandemia da covid -19. Teste: arch. . Testimone_2 Cont
15) Vero che il materiale oggetto dei DDT n. 3630 del 25/06/2020 richiamato nella fattura n. 1520 del 30/06/2020 (doc. 41, con foto allegate, che si mostra al teste) ed oggetto altresì dello scambio di e-mail anche col geom. sub doc. 40 (che si mostra al teste) è un tipo di materiale che Tes_8
non utilizza sui propri cantieri. Teste: arch. . Pt_1 Testimone_2 16) Vero che Spazio 4 non ha ordinato il carica batteria universale e la torcia ricaricabile oggetto del DDT n. 6320 del 07/10/2020 richiamato nella fattura n. 2903 del 31/10/2020 (doc. 20 che si mostra al pagina 3 di 9 teste); vero che si tratta di materiale che, se necessario, viene utilizzato dai subappaltatori ed è di loro competenza. Teste: arch. . Testimone_2 Cont 17) Vero che quanto oggetto del DDT n. 1398 del 27/02/2021 richiamato nella fattura n. 521 del Cont 27/02/2021 e del DDT n. 1661 del 09/03/2021 richiamato nella fattura n. 896 del 31/03/2021 (doc. 32 e foto sub doc. 33 che si mostrano al teste) ed oggetto altresì della e-mail del geom. CP_5 sub doc. 31 (che pure si mostra al teste) è materiale utilizzato nelle abitazioni;
vero che tale materiale non è stato installato presso il locale "Media World Lecco" realizzato da . Teste: ing. Pt_1 Tes_1
[...]
18) Vero che il materiale indicato nel DDT n. 2569 del 12/04/2021 (doc. 24 che si mostra al teste) non è stato installato presso il locale Juneco Rimini realizzato da . Teste: ing. Pt_1 Tes_1
19) Vero che il materiale oggetto del DDT n. 3780 del 24/05/2021, richiamato nella fattura RST n. 1573 del 31/05/2021 (doc. 36 che si mostra al teste), spedito a Messina presso la Eko Truck Srl, non è stato installato presso il locale "Dispensa Emilia " realizzato da . Teste: arch. . Pt_1 Testimone_2
20) Vero che non ha ordinato il materiale oggetto del DDT n. 4289 dell'11/06/2021 Pt_1 richiamato nella fattura n. 1934 del 30/06/2021 doc. 26 che si mostra al teste) e vero, infatti, che tale materiale non è stato installato presso alcun cantiere di . Teste: ing. Pt_1 Tes_1
21) Vero che non ha ordinato il materiale oggetto del DDT n. 7506 del 22/10/2021 Pt_1 richiamato nella fattura RST n. 3132 del 30/10/2021 (doc. 27 che si mostra al teste); vero che tale materiale viene utilizzato nelle abitazioni e vero, infatti, che non è stato installato presso alcun cantiere di Spazio 4. Teste: arch. . Testimone_2
22) Vero che il materiale oggetto del DDT n. 8984 dell'11/12/2021 e del DDT n. 9041 del 14/12/2021 richiamato nella fattura RST n. 3918 del 31/12/2021 è stato ordinato dai fratelli , e Per_1 Per_1 Per_
“ ” (doc. avv. 18 che si mostra al teste) per loro necessità; vero, infatti, che tale materiale non è stato installato presso alcun cantiere di Spazio 4. Teste: ing. Tes_1 23) Vero che non ha ordinato gli apparati televisivi (ricevitore e supporto murale TV) oggetto Pt_1 Cont del DDT n. 9278 del 21/12/2021 e del DDT n. 9329 del 22/12/2021 richiamati nella fattura n. 3918 del 31/12/2021 (doc. avv. 18 che si mostra al teste): vero che si tratta di materiali estranei alle necessità di cantiere di Spazio 4 e vero, infatti, che non sono stati installati presso alcun cantiere di Spazio 4. Teste: arch. . Testimone_2 B) Confermare il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e nella denegata ipotesi di loro ammissione, anche parziale, ammettere l'opponente alla prova testimoniale contraria, con i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc. NELLE SPESE: con condanna in ogni caso di controparte alla refusione delle spese di causa, maggiorate del rimborso forfettario e degli oneri di fatturazione.
Per parte opposta
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
Respingere tutte le domande svolte dall'opponente, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con particolare riferimento alla nullità e/o annullabilità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atti.
Confermare il decreto ingiuntivo n. 4419/2022 rg n. 9755/2022 emesso dal Tribunale di Monza e confermare l'esecutorietà dello stesso già concessa, per l'effetto condannare la società SPAZIO 4 ARREDAMENTI E CONTRACT SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede pagina 4 di 9 legale in Milano (MI), Via Carlo Bazzi n. 49, P. IVA e C.F. al pagamento di quanto P.IVA_1 ingiunto per l'importo di € 43.435,31, oltre gli interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.300,00 per compensi e in € 286 per esborsi oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, contributi previdenziali e IVA come per legge IN OGNI CASO: Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reiterano le istanze istruttorie tutte e si richiamano le memorie istruttorie in atti con i relativi capitoli di prova ed i testi indicati Si chiede sin d'ora il rigetto delle istanze istruttorie avversarie ed in caso di ammissione si chiede ammettersi prova contraria. Con ogni e più opportuna riserva.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto e ottenuto dall'intestato Parte_3 Tribunale nei confronti di Spazio 4 Arredamenti e Contract s.r.l. l'ingiunzione di pagamento della somma di € 43.435,31 portata da dodici fatture emesse per forniture di materiale elettrico. A sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo (D.I. n. 4419/2022), il ricorrente ha offerto, quale prova scritta ex artt.li 633 e ss. cpc, gli estratti autentici notarili del libro IVA dove le anzidette fatture sono state annotate. Spazio 4 Arredamenti e Contract s.r.l. si è opposta al suddetto decreto ingiuntivo con atto di citazione regolarmente notificato, chiedendone la revoca e, in via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione del prezzo pagato per alcune forniture più risalenti, di materiali che ha escluso siano mai stati utilizzati sui propri cantieri. Più nello specifico, a sostegno della opposizione, ha dedotto di aver in passato Pt_1 dato mandato a tale (che nel corso degli anni aveva operato per il tramite di società allo Persona_1 stesso riconducibili, tale di occuparsi degli acquisti Controparte_6 necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa e dell'organizzazione delle relative consegne e che questi era altresì deputato alla verifica, prima, delle consegne medesime e, poi, della correttezza degli importi fatturati dai fornitori. Spazio 4 ha inoltre dedotto di aver pagato le fatture dei fornitori soltanto a seguito del placet del , nel quale riponeva la massima fiducia. ha quindi dichiarato di Per_1 Pt_1 essere rimasta per tali ragioni ignara, tanto delle condizioni contrattuali concordate da con i Per_1 Cont propri fornitori - e quindi, nella specie, con quanto della regolarità delle consegne dei materiali. Ancora, riguardo alla domanda riconvenzionale, ha dedotto l'esistenza di elementi da cui Pt_1 Cont inferire la conoscenza in capo a del conflitto di interessi nell'ambito del quale lo ha operato Per_1 Cont a danno della opponente. Nello specifico, ha dedotto che era a conoscenza del fatto che Pt_1 l'opponente, con la quale aveva rapporti da oltre vent'anni, non è dotata di proprie maestranze e subappalta in toto la realizzazione degli impianti elettrici e, in generale, di tutte le opere elettriche, operando sui cantieri esclusivamente per mezzo di imprese subappaltatrici, senza eseguire direttamente alcuna lavorazione. L'opposta, pertanto, non poteva non conoscere (o, quantomeno, avrebbe dovuto riconoscere) l'incongruità di tutti quegli acquisti effettuati da per conto di , riguardanti Per_1 Pt_1 attrezzi da lavoro, cavi elettrici e minuterie varie (di evidente competenza delle imprese Cont subappaltatrici), nonché materiali destinati ad abitazioni. Risultava, invece, che avesse ricevuto ed eseguito ordini dello per materiali destinati ad uso residenziale ovvero a soggetti terzi estranei a Per_1
4 e, più in generale, non a cantieri dell'opponente, alla quale tuttavia tali materiali erano stati Pt_1 ugualmente fatturati e l'opponente li aveva pagati. Sulla base di tali deduzioni, ha chiesto la restituzione del prezzo di tutti tali materiali, istando Pt_1 Cont per una condanna di a titolo restitutorio e/o risarcitorio ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c., all'occorrenza previo annullamento delle “forniture” in questione, ai sensi dell'art. 1394 c.c. ovvero degli artt.li 1439 o 1431 c.c. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la rilevanza ai fini di Controparte_1 causa delle deduzioni svolte dall'opponente in relazione ai rapporti con tale e ha concluso per il Per_1 rigetto dell'opposizione con definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con riferimento alla domanda riconvenzionale, ne ha chiesto il rigetto, sostenendo che l'eventuale conflitto di interessi tra mandante e mandatario non sarebbe stato da essa conosciuto né riconoscibile e ha ribadito di aver sempre dato seguito agli ordini ricevuti da “soggetti incaricati da e conosciuti come tali da Pt_1 Cont
”. pagina 6 di 9 Concessa in prima udienza ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto, la causa è giunta in decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, oltre all'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni che di seguito si vanno brevemente ad illustrare. Preliminarmente, sull'eccezione – svolta dall'opponente – di mancato deposito del fascicolo monitorio da parte dell'opposta, si rileva che, il precedente orientamento secondo cui era a carico della parte opposta l'onere di costituirsi in giudizio, depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione, risulta definitivamente superato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.14475/2015), la quale, pur occupandosi direttamente della questione riguardante l'ammissibilità o meno della produzione in appello del fascicolo monitorio non prodotto nel giudizio di primo grado, ha affrontato anche la questione riguardante la produzione del fascicolo monitorio di parte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare le Sezioni Unite, sul presupposto del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all'opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo), hanno espresso il principio “di non dispersione della prova”, una volta che questa sia stata acquisita al processo, con la conseguenza che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di primo grado. Ne consegue, che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono considerarsi essere già stati prodotti nel giudizio, e necessariamente prodotti tempestivamente e, quindi, devono rientrare nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione, indipendentemente da un atto di produzione formale da parte dell'opposto costituito in giudizio. Ciò posto, venendo al merito della vertenza si osserva che è pacifico e non contestato che le odierne parti in causa siano legate da un rapporto commerciale di lunga data. In particolare, fin dal ricorso per decreto ingiuntivo, RST ha allegato di aver eseguito in favore della Spazio 4 diverse forniture di materiale elettronico analiticamente descritto nelle fatture allegate al ricorso e corredate dagli estratti autentici del libro IVA (docc.
1-copie fatture e 2-estratti autentici libro IVA). Con l'atto di opposizione, Spazio 4 non ha specificamente contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cpc, l'avvenuta consegna delle merce, limitandosi a riferire di aver constatato dopo approfondite verifiche che, “nelle fatture di Rst, compaiono materiali ordinati per soggetti terzi (ed infatti anch'essi estranei rispetto alle necessità dei cantieri di riferimento): materiali che Spazio 4 (salvo quelli utilizzati dal geometra per ristrutturare la propria abitazione e pochi altri) non sa a chi né CP_5 Cont dove siano stati destinati. Ragionevolmente, quindi, si è convinta che fosse (e sia) tra i Pt_1 fornitori che si sono resi partecipi della macchinazione che è stata descritta e ha interrotto ogni pagamento alla medesima” In sostanza, l'opponente ha concentrato le proprie deduzioni in citazione sull'operato di tale Per_1 Cont
e del comportamento infedele e in conflitto di interessi adottato da quest'ultimo, ritenendo
[...] un fornitore compiacente.
pagina 7 di 9 Solo con la memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 cpc, Spazio 4 ha “rilevato la totale carenza, in capo a Cont
di allegazioni e prove documentali riguardanti il preteso credito, nonché riguardanti le forniture oggetto delle dodici fatture azionate in via monitoria, tanto sotto il profilo degli ordini, quanto sotto quello delle consegne dei materiali.” (cfr. comparsa conclusionale pag.4 Spazio4). Orbene, va innanzitutto premesso che tale allegazione è tardiva, perché avrebbe dovuto essere espletata nella prima difesa utile in quanto, in virtù del principio di non contestazione, risalente alle Sezioni Unite n. 761 del 2002 e attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., nella versione modificata dalla l. n. 69/2009, devono ritenersi pacifici in causa, non solo i fatti esplicitamente e implicitamente ammessi, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente. Ma l'allegazione svolta da parte attrice è comunque ininfluente, perché ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la parte avrebbe dovuto specificatamente contestare il fatto della consegna, allegato fin dal ricorso monitorio. Non costituisce, invece, specifica contestazione affermare semplicemente che un fatto non è stato provato, perché la regola delineata dalla norma sopra citata è esattamente il contrario: l'onere di provare un fatto sussiste solo a seguito di specifica contestazione. Va, inoltre, considerato che le fatture allegate al ricorso monitorio contengono i riferimenti precisi ai DDT. La consegna della merce indicata si ritiene quindi sia circostanza non specificamente contestata e quindi sottratta al thema probandum. Cont Inoltre, la contestazione relativa al fatto che il materiale acquistato da sia stato consegnato presso altri cantieri su indicazione di soggetti terzi, da un lato non esclude, ma anzi prova, che la consegna sia comunque avvenuta;
dall'altro attiene al distinto e diverso profilo della legittimazione della parte a rappresentare la società nell'acquisizione degli ordini e nell'esecuzione del contratto. In assenza di prova, nemmeno indiziaria, sul coinvolgimento dell'opposta nella presunta truffa perpetrata ai danni dell'opponente da terzi estranei al presente giudizio e il presunto conflitto di interessi in tesi esistente tra la società opponente i suoi rappresentanti, la contestazione non ha pregio e non è idonea a paralizzare la legittima pretesa di pagamento degli ordini evasi dall'opposta. In tale fattispecie si ritiene possa trovare applicazione il principio giurisprudenziale più volte enunciato dalla Corte di Cassazione (tra le tante, cfr. Cass. civile, sez. III, 12/01/2006, n. 408) secondo cui “il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello, più generale, della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393 c.c., non solo sussiste la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma ci si trovi in presenza di un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente”; “in tema di rappresentanza, l'apparenza del diritto, che obbliga il rappresentato apparente all'adempimento del contratto stipulato dal "falsus procurator", può essere invocata tutte le volte in cui il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante fosse stato conferito il relativo potere ed il terzo abbia confidato senza colpa sull'esistenza di tale potere” (Cassazione civile, sez. Il, 13/08/2004, n. 15743). Nel caso di specie, la buona fede contrattuale della società opposta emerge dalla stessa allegazione dei fatti riportata dall'opponente, quanto all'affidamento della collaborazione con (società CP_4 riconducibile alla famiglia ) connotata da una certa informalità ragione del rapporto di amicizia Per_1 Cont tra le parti e alla conseguente assenza di controllo sull'operato dei collaboratori di nella attività di negoziazione con i fornitori e i subappaltatori. Già tale circostanza è di per sé sufficiente a dimostrare pagina 8 di 9 l'assenza di colpa in capo all'odierna opposta in punto legittimazione di a rappresentare la Per_1 volontà contrattuale della opponente, impegnandosi per essa. Di conseguenza, non è giustificabile la condotta della società opponente di rifiuto al pagamento delle fatture per materiale ritualmente ordinato e consegnato, anche se in cantieri diversi per istruzioni impartite da soggetti apparentemente muniti del potere di rappresentanza della società acquirente. Giova da ultimo evidenziare come le prove orali articolate dalle parti non siano state ammesse del giudice istruttore, in parte perché aventi ad oggetto circostanze inconferenti e irrilevanti ai fini del decidere e, per il resto, riguardanti allegazioni nuove articolate per la prima volta nei capitoli stessi anziché entro il termine processuale del compimento delle preclusioni assertive. In forza di quanto sopra, l'opposizione va integralmente respinta, ivi compresa la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 28.953,83, richiesta a titolo restitutorio e /o risarcitorio (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c.), sulla base delle asserzioni e allegazioni risultate infondate per i motivi sopra esposti. Ne consegue che il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, sez. I Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione, perché infondata e conferma il decreto ingiuntivo n. 4419/2022 emesso dal Tribunale di Monza nei confronti della società opponente;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale promossa dall'opponente;
3. condanna l'opponente, Spazio 4 Arredamenti e Contract s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore a rifondere a le spese del Parte_3 giudizio, liquidate in € 7.500,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Monza, 18 luglio 2025.
Il Giudice
RA TI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa RA TI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1270/2023 r.g. promossa da:
ARREDAMENTI (C.F. e P.IVA ), rappresentata e Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. Fabiano Laura Elda e RG Giulia IA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Ballerini IAnna, P.IVA_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente
NEL MERITO, in via diretta e riconvenzionale:
1) revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 4419/2022 (RGN 9755/2022) del Tribunale di Monza, notificato il 03/01/2023 e mandare assolta Spazio 4 da ogni pretesa di pagamento avversaria;
2) accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia accordo tra le parti riguardo al prezzo delle Cont forniture oggetto delle fatture azionate da in via monitoria e la mancanza di prova della consegna dei materiali indicati nelle fatture medesime ed anche per questo porre nel nulla l'opposto decreto ingiuntivo;
Cont
3) per effetto di quanto sub 1) e /o sub 2) CONDANNARE Controparte_1 CP_2 a restituire a tutte le somme ricevute a seguito dell'ordinanza del 21/9/2023 di
[...] Pt_1 pagina 1 di 9 Cont concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, versate da ad Pt_1 per capitale, interessi, spese del procedimento monitorio ed anticipazioni, il tutto con interessi dalla data del pagamento da parte di alla data di effettiva restituzione delle somme anzidette da Pt_1 Cont parte di;
4) annullare, ai sensi, dell'art. 1394 c.c. ovvero degli artt.li 1439 o 1431 c.c.. le compravendite di merce concluse tra opposta ed opponente di cui si è detto nell'atto di opposizione e di cui ai documenti da 11 a 27;
5) per effetto di quanto previsto al precedente punto 2) e/o al precedente punto 4), condannare l'opposta, anche occorrendo in via riconvenzionale, al pagamento a favore dell'opponente, a titolo restitutorio e /o risarcitorio (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c.), della somma Euro 28.953,83, con interessi di mora e rivalutazione monetaria;
ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi dalla data di ciascun singolo esborso al saldo;
6) nella denegata ipotesi in cui le somme oggetto delle fatture azionate da controparte in via monitoria fossero ritenute dovute, anche soltanto in parte, porre le stesse in compensazione con il credito di natura restitutoria e/o risarcitoria ovvero ex art. 2033 c.c. dell'opponente, mandando in ogni caso assolta Spazio 4 per la differenza;
IN VIA ISTRUTTORIA: A) chiede occorrendo l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale: Pt_1 1) Vero che assume in regime di appalto incarichi per realizzare esclusivamente unità Pt_1 commerciali quali negozi, ristorazioni, centri estetici e studi medici (non abitazioni), con la formula
“consegna chiavi in mano”; vero che non ha maestranze e vero che subappalta tutte le opere Pt_1 edili ed impiantistiche ad imprese terze che operano in autonomia.
2) Vero che i soli materiali che, nell'ambito della realizzazione degli impianti elettrici, Spazio 4 procura alle proprie subappaltatrici sono le lampade, i faretti e gli altri corpi illuminanti, ivi comprese le lampade di emergenza, gli impianti sonori, comprensivi di diffusori ed amplificatori, nonché i cd. UPS (Uninterruptible Power Supply) e i relativi accessori e i kit per la montatura di tutti tali complementi.
3) Vero che le imprese subappaltatrici di devono giungere sui cantieri già munite di ogni Pt_1 attrezzo da lavoro e di ogni materiale necessario per la realizzazione degli impianti elettrici, con esclusione di quanto indicato nel precedente cap. 2;
4) Vero che , fino alla primavera 2022, ha delegato al sig. , per il tramite Pt_1 Persona_1 dapprima della e poi della la gestione in toto degli Controparte_3 Controparte_4 acquisti e dell'assegnazione degli incarichi ai subappaltatori e vero che lo individuava e Per_1 sceglieva i fornitori e conduceva con essi per intero e da sé solo la trattativa economica/commerciale, negoziando il corrispettivo e le condizioni di pagamento;
vero che ciò è avvenuto anche con Cont riferimento a ed alle sue forniture di materiale;
5) Vero che aveva delegato al sig. altresì il controllo della correttezza della Pt_1 Persona_1 consegna dei materiali da parte dei fornitori e la verifica della corretta esposizione, nelle fatture che pervenivano dagli stessi, dell'entità dei materiali forniti e dei corrispettivi concordati. Sui capitoli di prova da 1 a 5 si indicano a teste i sigg.ri , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
, tutti c/o Spazio 4
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Arredamenti e Contract Srl, Via Carlo Bazzi n. 49, 20141 Milano;
pagina 2 di 9 6) Vero che non ha ordinato l'antifurto oggetto del DDT n. 2848 del 10/12/18 richiamato Pt_1 nella fattura RST n. 4447 del 31/12/2018 (ns. doc. 11 che si mostra al teste); vero, infatti, che tale materiale non è stato installato presso alcun cantiere di Spazio 4. Teste: ing. Tes_1
7) Vero che non ha ordinato gli interruttori magnetotermici oggetto del DDT n. 1457 del Pt_1
07/03/2019, richiamato nella fattura RST n. 952 del 30/03/2019 (doc. 13 che si mostra al teste); vero che si tratta di materiale utilizzato per realizzare impianti da 100 Kw;
vero che tali impianti negli uffici di Spazio 4 di Via C. Bazzi n. 49, Milano, non sono presenti. Teste: ing. Tes_1
8) Vero che non ha ordinato la lampada “anti blackot estraibile” e placche varie oggetto del Pt_1 DDT n. 7545 del 29/11/2019 richiamato nella fattura RST n. 3759 del 30/11/2019 (doc. 14 che si mostra al teste); vero tale materiale viene utilizzato nelle abitazioni e vero, infatti, che nel locale Pollo Imola realizzato da Spazio 4 tale materiale non è stato installato (come da computo metrico pure sub doc. 14 che si mostra al teste). Teste: ing. Tes_1 Cont
9) Vero che il materiale oggetto dei DDT n. 8172 del 20/12/2019, richiamato nella fattura n. 4109 Cont del 23/12/2019 (doc. 39 che si mostra al teste) ed oggetto altresì delle offerte commerciali di sub doc. 38 (che si mostra al teste) è un tipo di materiale che 4 non utilizza sui propri cantieri. Pt_1 Teste: arch. . Testimone_2
10) Vero che non ha ordinato il termoventilatore ("microrapid 1550-vo") e relativi accessori, Pt_1 Cont oggetto del DDT n. 59 del 08/01/2020 richiamato nella fattura n. 148 del 31/1/2020 (cfr. doc. 16 si mostra al teste); vero, infatti, che tale materiale non è stato installato in alcun "centro medico s. agostino" realizzato da né in altri cantieri dell'opponente. Teste: ing. Pt_1 Tes_1
11) Vero che il materiale oggetto dei DDT n. 482 del 23/01/2020 e n. 604 del 27/01/2020, richiamati nella fattura RSR n. 148 del 31/01/2020 (doc. 34 che si mostra al teste), spedito a Messina presso la Eko Truck Srl non è stato installato presso il "C. Medico Nembro" realizzato da . Teste: ing. Pt_1
Tes_1 12) Vero che non ha ordinato le cinque telecamere oggetto del DDT n. 1153 del 14/02/2020 Pt_1 né il materiale oggetto del DDT n. 1270 del 19/02/2020, né il videocitofono e le 2 applique da esterno oggetto del DDT n. 1511 del 26/02/2020 (documenti di consegna tutti richiamati nella fattura RST n. 498 del 29/02/2020 - cfr. doc. 17 si mostra al teste); vero che presso il "Centro Medico Sant'Agostino di Vigevano" i materiali dei tre DDT non sono stati installati. Teste: ing. Tes_1 13) Vero che non ha ordinato il "Tubo trifosforo " oggetto del DDT. n. 1564 del 27/02/2020 Pt_1 richiamato nella fattura RST n. 498 del 29/02/2020 (cfr. doc. 17 con le relative foto che si mostra al teste) e vero che tale materiale non è stato installato in alcun cantiere di Spazio 4. Teste: ing. Tes_1
[...]
14) Vero che non ha ordinato il pannello led oggetto del DDT n. 3411 del 18/06/2020 Pt_1 richiamato nella fattura RST n. 1520 del 30/06/2020 ed indicato come destinato al cantiere Maximo di Roma (cfr. doc. 18 si mostra al teste); vero che alla data dell'anzidetto DDT il cantiere Maximo di Roma era chiuso per pandemia da covid -19. Teste: arch. . Testimone_2 Cont
15) Vero che il materiale oggetto dei DDT n. 3630 del 25/06/2020 richiamato nella fattura n. 1520 del 30/06/2020 (doc. 41, con foto allegate, che si mostra al teste) ed oggetto altresì dello scambio di e-mail anche col geom. sub doc. 40 (che si mostra al teste) è un tipo di materiale che Tes_8
non utilizza sui propri cantieri. Teste: arch. . Pt_1 Testimone_2 16) Vero che Spazio 4 non ha ordinato il carica batteria universale e la torcia ricaricabile oggetto del DDT n. 6320 del 07/10/2020 richiamato nella fattura n. 2903 del 31/10/2020 (doc. 20 che si mostra al pagina 3 di 9 teste); vero che si tratta di materiale che, se necessario, viene utilizzato dai subappaltatori ed è di loro competenza. Teste: arch. . Testimone_2 Cont 17) Vero che quanto oggetto del DDT n. 1398 del 27/02/2021 richiamato nella fattura n. 521 del Cont 27/02/2021 e del DDT n. 1661 del 09/03/2021 richiamato nella fattura n. 896 del 31/03/2021 (doc. 32 e foto sub doc. 33 che si mostrano al teste) ed oggetto altresì della e-mail del geom. CP_5 sub doc. 31 (che pure si mostra al teste) è materiale utilizzato nelle abitazioni;
vero che tale materiale non è stato installato presso il locale "Media World Lecco" realizzato da . Teste: ing. Pt_1 Tes_1
[...]
18) Vero che il materiale indicato nel DDT n. 2569 del 12/04/2021 (doc. 24 che si mostra al teste) non è stato installato presso il locale Juneco Rimini realizzato da . Teste: ing. Pt_1 Tes_1
19) Vero che il materiale oggetto del DDT n. 3780 del 24/05/2021, richiamato nella fattura RST n. 1573 del 31/05/2021 (doc. 36 che si mostra al teste), spedito a Messina presso la Eko Truck Srl, non è stato installato presso il locale "Dispensa Emilia " realizzato da . Teste: arch. . Pt_1 Testimone_2
20) Vero che non ha ordinato il materiale oggetto del DDT n. 4289 dell'11/06/2021 Pt_1 richiamato nella fattura n. 1934 del 30/06/2021 doc. 26 che si mostra al teste) e vero, infatti, che tale materiale non è stato installato presso alcun cantiere di . Teste: ing. Pt_1 Tes_1
21) Vero che non ha ordinato il materiale oggetto del DDT n. 7506 del 22/10/2021 Pt_1 richiamato nella fattura RST n. 3132 del 30/10/2021 (doc. 27 che si mostra al teste); vero che tale materiale viene utilizzato nelle abitazioni e vero, infatti, che non è stato installato presso alcun cantiere di Spazio 4. Teste: arch. . Testimone_2
22) Vero che il materiale oggetto del DDT n. 8984 dell'11/12/2021 e del DDT n. 9041 del 14/12/2021 richiamato nella fattura RST n. 3918 del 31/12/2021 è stato ordinato dai fratelli , e Per_1 Per_1 Per_
“ ” (doc. avv. 18 che si mostra al teste) per loro necessità; vero, infatti, che tale materiale non è stato installato presso alcun cantiere di Spazio 4. Teste: ing. Tes_1 23) Vero che non ha ordinato gli apparati televisivi (ricevitore e supporto murale TV) oggetto Pt_1 Cont del DDT n. 9278 del 21/12/2021 e del DDT n. 9329 del 22/12/2021 richiamati nella fattura n. 3918 del 31/12/2021 (doc. avv. 18 che si mostra al teste): vero che si tratta di materiali estranei alle necessità di cantiere di Spazio 4 e vero, infatti, che non sono stati installati presso alcun cantiere di Spazio 4. Teste: arch. . Testimone_2 B) Confermare il rigetto delle istanze istruttorie avversarie e nella denegata ipotesi di loro ammissione, anche parziale, ammettere l'opponente alla prova testimoniale contraria, con i testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc. NELLE SPESE: con condanna in ogni caso di controparte alla refusione delle spese di causa, maggiorate del rimborso forfettario e degli oneri di fatturazione.
Per parte opposta
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
Respingere tutte le domande svolte dall'opponente, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con particolare riferimento alla nullità e/o annullabilità e/o revoca del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in atti.
Confermare il decreto ingiuntivo n. 4419/2022 rg n. 9755/2022 emesso dal Tribunale di Monza e confermare l'esecutorietà dello stesso già concessa, per l'effetto condannare la società SPAZIO 4 ARREDAMENTI E CONTRACT SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede pagina 4 di 9 legale in Milano (MI), Via Carlo Bazzi n. 49, P. IVA e C.F. al pagamento di quanto P.IVA_1 ingiunto per l'importo di € 43.435,31, oltre gli interessi come da domanda, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 1.300,00 per compensi e in € 286 per esborsi oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, contributi previdenziali e IVA come per legge IN OGNI CASO: Con vittoria di diritti, spese ed onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: Si reiterano le istanze istruttorie tutte e si richiamano le memorie istruttorie in atti con i relativi capitoli di prova ed i testi indicati Si chiede sin d'ora il rigetto delle istanze istruttorie avversarie ed in caso di ammissione si chiede ammettersi prova contraria. Con ogni e più opportuna riserva.
pagina 5 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto e ottenuto dall'intestato Parte_3 Tribunale nei confronti di Spazio 4 Arredamenti e Contract s.r.l. l'ingiunzione di pagamento della somma di € 43.435,31 portata da dodici fatture emesse per forniture di materiale elettrico. A sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo (D.I. n. 4419/2022), il ricorrente ha offerto, quale prova scritta ex artt.li 633 e ss. cpc, gli estratti autentici notarili del libro IVA dove le anzidette fatture sono state annotate. Spazio 4 Arredamenti e Contract s.r.l. si è opposta al suddetto decreto ingiuntivo con atto di citazione regolarmente notificato, chiedendone la revoca e, in via riconvenzionale, ha chiesto la restituzione del prezzo pagato per alcune forniture più risalenti, di materiali che ha escluso siano mai stati utilizzati sui propri cantieri. Più nello specifico, a sostegno della opposizione, ha dedotto di aver in passato Pt_1 dato mandato a tale (che nel corso degli anni aveva operato per il tramite di società allo Persona_1 stesso riconducibili, tale di occuparsi degli acquisti Controparte_6 necessari per lo svolgimento dell'attività di impresa e dell'organizzazione delle relative consegne e che questi era altresì deputato alla verifica, prima, delle consegne medesime e, poi, della correttezza degli importi fatturati dai fornitori. Spazio 4 ha inoltre dedotto di aver pagato le fatture dei fornitori soltanto a seguito del placet del , nel quale riponeva la massima fiducia. ha quindi dichiarato di Per_1 Pt_1 essere rimasta per tali ragioni ignara, tanto delle condizioni contrattuali concordate da con i Per_1 Cont propri fornitori - e quindi, nella specie, con quanto della regolarità delle consegne dei materiali. Ancora, riguardo alla domanda riconvenzionale, ha dedotto l'esistenza di elementi da cui Pt_1 Cont inferire la conoscenza in capo a del conflitto di interessi nell'ambito del quale lo ha operato Per_1 Cont a danno della opponente. Nello specifico, ha dedotto che era a conoscenza del fatto che Pt_1 l'opponente, con la quale aveva rapporti da oltre vent'anni, non è dotata di proprie maestranze e subappalta in toto la realizzazione degli impianti elettrici e, in generale, di tutte le opere elettriche, operando sui cantieri esclusivamente per mezzo di imprese subappaltatrici, senza eseguire direttamente alcuna lavorazione. L'opposta, pertanto, non poteva non conoscere (o, quantomeno, avrebbe dovuto riconoscere) l'incongruità di tutti quegli acquisti effettuati da per conto di , riguardanti Per_1 Pt_1 attrezzi da lavoro, cavi elettrici e minuterie varie (di evidente competenza delle imprese Cont subappaltatrici), nonché materiali destinati ad abitazioni. Risultava, invece, che avesse ricevuto ed eseguito ordini dello per materiali destinati ad uso residenziale ovvero a soggetti terzi estranei a Per_1
4 e, più in generale, non a cantieri dell'opponente, alla quale tuttavia tali materiali erano stati Pt_1 ugualmente fatturati e l'opponente li aveva pagati. Sulla base di tali deduzioni, ha chiesto la restituzione del prezzo di tutti tali materiali, istando Pt_1 Cont per una condanna di a titolo restitutorio e/o risarcitorio ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c., all'occorrenza previo annullamento delle “forniture” in questione, ai sensi dell'art. 1394 c.c. ovvero degli artt.li 1439 o 1431 c.c. Nel costituirsi in giudizio, ha contestato la rilevanza ai fini di Controparte_1 causa delle deduzioni svolte dall'opponente in relazione ai rapporti con tale e ha concluso per il Per_1 rigetto dell'opposizione con definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con riferimento alla domanda riconvenzionale, ne ha chiesto il rigetto, sostenendo che l'eventuale conflitto di interessi tra mandante e mandatario non sarebbe stato da essa conosciuto né riconoscibile e ha ribadito di aver sempre dato seguito agli ordini ricevuti da “soggetti incaricati da e conosciuti come tali da Pt_1 Cont
”. pagina 6 di 9 Concessa in prima udienza ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto, la causa è giunta in decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, oltre all'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni che di seguito si vanno brevemente ad illustrare. Preliminarmente, sull'eccezione – svolta dall'opponente – di mancato deposito del fascicolo monitorio da parte dell'opposta, si rileva che, il precedente orientamento secondo cui era a carico della parte opposta l'onere di costituirsi in giudizio, depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione, risulta definitivamente superato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n.14475/2015), la quale, pur occupandosi direttamente della questione riguardante l'ammissibilità o meno della produzione in appello del fascicolo monitorio non prodotto nel giudizio di primo grado, ha affrontato anche la questione riguardante la produzione del fascicolo monitorio di parte nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare le Sezioni Unite, sul presupposto del carattere unitario, sia pure bifasico, del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (per cui la fase a cognizione ordinaria conseguente all'opposizione si pone quale mera prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso per decreto ingiuntivo), hanno espresso il principio “di non dispersione della prova”, una volta che questa sia stata acquisita al processo, con la conseguenza che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione, essendo già stati ritualmente prodotti in giudizio, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale successiva fase di opposizione, la quale completa il giudizio di primo grado. Ne consegue, che i documenti allegati al ricorso per ingiunzione devono considerarsi essere già stati prodotti nel giudizio, e necessariamente prodotti tempestivamente e, quindi, devono rientrare nel materiale probatorio rimesso alla cognizione del giudice dell'opposizione, indipendentemente da un atto di produzione formale da parte dell'opposto costituito in giudizio. Ciò posto, venendo al merito della vertenza si osserva che è pacifico e non contestato che le odierne parti in causa siano legate da un rapporto commerciale di lunga data. In particolare, fin dal ricorso per decreto ingiuntivo, RST ha allegato di aver eseguito in favore della Spazio 4 diverse forniture di materiale elettronico analiticamente descritto nelle fatture allegate al ricorso e corredate dagli estratti autentici del libro IVA (docc.
1-copie fatture e 2-estratti autentici libro IVA). Con l'atto di opposizione, Spazio 4 non ha specificamente contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cpc, l'avvenuta consegna delle merce, limitandosi a riferire di aver constatato dopo approfondite verifiche che, “nelle fatture di Rst, compaiono materiali ordinati per soggetti terzi (ed infatti anch'essi estranei rispetto alle necessità dei cantieri di riferimento): materiali che Spazio 4 (salvo quelli utilizzati dal geometra per ristrutturare la propria abitazione e pochi altri) non sa a chi né CP_5 Cont dove siano stati destinati. Ragionevolmente, quindi, si è convinta che fosse (e sia) tra i Pt_1 fornitori che si sono resi partecipi della macchinazione che è stata descritta e ha interrotto ogni pagamento alla medesima” In sostanza, l'opponente ha concentrato le proprie deduzioni in citazione sull'operato di tale Per_1 Cont
e del comportamento infedele e in conflitto di interessi adottato da quest'ultimo, ritenendo
[...] un fornitore compiacente.
pagina 7 di 9 Solo con la memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 cpc, Spazio 4 ha “rilevato la totale carenza, in capo a Cont
di allegazioni e prove documentali riguardanti il preteso credito, nonché riguardanti le forniture oggetto delle dodici fatture azionate in via monitoria, tanto sotto il profilo degli ordini, quanto sotto quello delle consegne dei materiali.” (cfr. comparsa conclusionale pag.4 Spazio4). Orbene, va innanzitutto premesso che tale allegazione è tardiva, perché avrebbe dovuto essere espletata nella prima difesa utile in quanto, in virtù del principio di non contestazione, risalente alle Sezioni Unite n. 761 del 2002 e attualmente codificato nell'art. 115 c.p.c., nella versione modificata dalla l. n. 69/2009, devono ritenersi pacifici in causa, non solo i fatti esplicitamente e implicitamente ammessi, ma anche quelli su cui la controparte rimanga silente. Ma l'allegazione svolta da parte attrice è comunque ininfluente, perché ai sensi dell'art. 115 c.p.c. la parte avrebbe dovuto specificatamente contestare il fatto della consegna, allegato fin dal ricorso monitorio. Non costituisce, invece, specifica contestazione affermare semplicemente che un fatto non è stato provato, perché la regola delineata dalla norma sopra citata è esattamente il contrario: l'onere di provare un fatto sussiste solo a seguito di specifica contestazione. Va, inoltre, considerato che le fatture allegate al ricorso monitorio contengono i riferimenti precisi ai DDT. La consegna della merce indicata si ritiene quindi sia circostanza non specificamente contestata e quindi sottratta al thema probandum. Cont Inoltre, la contestazione relativa al fatto che il materiale acquistato da sia stato consegnato presso altri cantieri su indicazione di soggetti terzi, da un lato non esclude, ma anzi prova, che la consegna sia comunque avvenuta;
dall'altro attiene al distinto e diverso profilo della legittimazione della parte a rappresentare la società nell'acquisizione degli ordini e nell'esecuzione del contratto. In assenza di prova, nemmeno indiziaria, sul coinvolgimento dell'opposta nella presunta truffa perpetrata ai danni dell'opponente da terzi estranei al presente giudizio e il presunto conflitto di interessi in tesi esistente tra la società opponente i suoi rappresentanti, la contestazione non ha pregio e non è idonea a paralizzare la legittima pretesa di pagamento degli ordini evasi dall'opposta. In tale fattispecie si ritiene possa trovare applicazione il principio giurisprudenziale più volte enunciato dalla Corte di Cassazione (tra le tante, cfr. Cass. civile, sez. III, 12/01/2006, n. 408) secondo cui “il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello, più generale, della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393 c.c., non solo sussiste la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma ci si trovi in presenza di un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente”; “in tema di rappresentanza, l'apparenza del diritto, che obbliga il rappresentato apparente all'adempimento del contratto stipulato dal "falsus procurator", può essere invocata tutte le volte in cui il rappresentato abbia tenuto un comportamento colposo tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante fosse stato conferito il relativo potere ed il terzo abbia confidato senza colpa sull'esistenza di tale potere” (Cassazione civile, sez. Il, 13/08/2004, n. 15743). Nel caso di specie, la buona fede contrattuale della società opposta emerge dalla stessa allegazione dei fatti riportata dall'opponente, quanto all'affidamento della collaborazione con (società CP_4 riconducibile alla famiglia ) connotata da una certa informalità ragione del rapporto di amicizia Per_1 Cont tra le parti e alla conseguente assenza di controllo sull'operato dei collaboratori di nella attività di negoziazione con i fornitori e i subappaltatori. Già tale circostanza è di per sé sufficiente a dimostrare pagina 8 di 9 l'assenza di colpa in capo all'odierna opposta in punto legittimazione di a rappresentare la Per_1 volontà contrattuale della opponente, impegnandosi per essa. Di conseguenza, non è giustificabile la condotta della società opponente di rifiuto al pagamento delle fatture per materiale ritualmente ordinato e consegnato, anche se in cantieri diversi per istruzioni impartite da soggetti apparentemente muniti del potere di rappresentanza della società acquirente. Giova da ultimo evidenziare come le prove orali articolate dalle parti non siano state ammesse del giudice istruttore, in parte perché aventi ad oggetto circostanze inconferenti e irrilevanti ai fini del decidere e, per il resto, riguardanti allegazioni nuove articolate per la prima volta nei capitoli stessi anziché entro il termine processuale del compimento delle preclusioni assertive. In forza di quanto sopra, l'opposizione va integralmente respinta, ivi compresa la domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 28.953,83, richiesta a titolo restitutorio e /o risarcitorio (o, in subordine, ai sensi dell'art. 2033 c.c.), sulla base delle asserzioni e allegazioni risultate infondate per i motivi sopra esposti. Ne consegue che il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, sez. I Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione, perché infondata e conferma il decreto ingiuntivo n. 4419/2022 emesso dal Tribunale di Monza nei confronti della società opponente;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale promossa dall'opponente;
3. condanna l'opponente, Spazio 4 Arredamenti e Contract s.r.l. in persona del legale rapp.te pro tempore a rifondere a le spese del Parte_3 giudizio, liquidate in € 7.500,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Monza, 18 luglio 2025.
Il Giudice
RA TI
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