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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 155/2023
PROMOSSA DA
C.F. , quale erede di rappresentata e Parte_1 C.F._1 Persona_1
difesa giusta procura in atti dall'avv. Viviana Girmenia, C.F. ; C.F._2
(C.F. e Parte_2 C.F._3
(c.f. , entrambe rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Parte_3 C.F._4
Cambareri, C.F. giusta procura in atti C.F._5
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura in atti Controparte_1 C.F._6
dagli avvocati Anna Ginex del Foro di Catania (C.F. e Corrado Di Pasquale C.F._7 del Foro di Padova, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Andorran.5, presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 10 Marco Spadaro
(C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cesare Gervasi C.F. sito in C.F._8
Siracusa, via Basento n. 16/A, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Controparte_3 P.IVA_2
viale S. Panagia n. 141/A, presso gli avvocato Paolo Magnano e Stefania Magnano che la rappresentato e difendono giusta procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.2.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 20 + 20.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2548/2022, pubblicata in data 29.12.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda di risarcimento del danno alla salute proposta , e proseguita dai suoi eredi Parte_4
(quale erede del figlio minorenne anch'esso deceduto dopo avere Parte_1 Persona_1
riassunto il giudizio a seguito della morte del padre), e , nei confronti Parte_2 Parte_3 del medico curante dell'attore, , e della da cui dipendeva Controparte_1 Controparte_4
l'Ospedale di Avola a cui si era rivolto, e riteneva assorbita dal rigetto la domanda di Parte_4
manleva spiegata dal primo nei confronti di Controparte_3
Compensava tra tutte le parti in causa le spese di lite e poneva le spese di CTU, in solido, a carico di tutte le parti.
In estrema sintesi, premesso che aveva riportato nell'aprile del 2011 un drammatico Parte_4 calo della vista quale conseguenza di una “trombosi seno sagittale superiore, leptomeningite e otomatoidite”, e che il predetto addebitava alla imperizia del suo medico curante dott. a CP_1
fronte della sintomatologia a lui asseritamente riferita fin dal mese di settembre del 2010, la mancata prescrizione degli esami che avrebbero tempestivamente consentito di accertare la patologia da cui il pagina 2 di 10 era affetto così consentendo di praticare le cure necessarie per evitare la infausta evoluzione poi Pt_4 registratasi, ed addebitava altresì ai sanitari dell'Ospedale di Avola presso il cui Pronto Soccorso si era recato in data 28.12.2010 lamentando bruciori all'occhio sinistro, condotta parimenti imperita per averlo semplicemente sottoposto, all'esito di visita oculistica che accertava la presenza di “papilledema bilaterale”, a TAC senza mezzo di contrasto, limitandosi a suggerire l'effettuazione di una consulenza oculistica di controllo, il Tribunale, acquisita consulenza tecnica d'ufficio, escludeva la sussistenza di profili di colpa a carico delle parti convenute e ravvisava altresì, nella condotta tenuta dallo stesso attore che aveva disatteso l'indicazione rivoltagli dai sanitari dell'Ospedale di Avola di ripresentarsi per controllo entro 24/48 in caso di persistenza dei sintomi, circostanza comunque interruttiva del nesso di causalità tra la asserita condotta imperita dei predetti sanitari e l'evento infausto conseguente al mancato tempestivo accertamento delle effettive condizioni di salute in cui l'attore versava in ragione delle quali avrebbe sostanzialmente, di lì a poco, quasi del tutto perduto la vista.
Avverso la detta sentenza gli eredi di proponevano appello. Parte_4
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti al pari della compagnia di assicurazioni.
Con ordinanza in data 19.9.2024 la Corte, dopo avere trattenuto la causa in decisione, previa rimessione sul ruolo, disponeva rinnovarsi la CTU conferendo apposito mandato ad un collegio composto da uno specialista in medicina legale e da uno specialista in neurologia.
Depositata la relazione di CTU la causa, all'udienza del 19.2.2025, veniva nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno chiesto dichiararsi nulla la sentenza impugnata per essere stata resa senza che il processo di primo grado venisse interrotto nonostante
[...]
fosse rimasta priva del suo unico procuratore (stante la mancanza di procura in Controparte_3 favore del preteso codifensore avv. Paolo Magnano), in quanto cancellatosi dall'albo degli avvocati in data 17.12.2019, con remissione della causa al primo giudice.
Si tratta di un motivo di gravame inammissibile atteso che, come correttamente evidenziato da tutti appellati ( colpita dall'evento interruttivo, inclusa), secondo la Controparte_3 consolidata giurisprudenza della S.C.: “La irregolare prosecuzione del giudizio, per l'inosservanza delle norme sull'interruzione del processo, essendo tali norme rivolte a tutelare la parte nei cui
pagina 3 di 10 confronti si sia verificato l'evento interruttivo, può essere fatta valere soltanto da questa parte, che da quell'evento può essere pregiudicata, e non dalle altre parti, le quali, non risentendo alcun pregiudizio da quell'omissione, non la possono dedurre come motivo di nullità della sentenza, che, ciononostante, sia stata pronunciata” (così da ultimo e tra le molte Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7075).
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il trattamento sanitario riservato al allorché lo stesso si rivolse, in data Pt_4
28.12.210, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Avola, fosse stato quello appropriato avuto riguardo, in particolare, alla sottoposizione dell'attore ad esame TAC senza mezzo di contrasto, anziché con mezzo di contrasto, e nella parte in cui ha ritenuto che la condotta tenuta dallo stesso il quale omise di Pt_4
ripresentarsi presso il medesimo nosocomio entro 24/48 ore dalla visita al persistere dei sintomi, rilevasse ai fini della interruzione del nesso di causalità tra l'operato dei medici ed il peggioramento delle sue condizioni di salute che lo condussero fino alla quasi completa perdita della vista.
Iniziando dal secondo dei profili appena evidenziati ritiene la Corte che l'appello sia meritevole di essere accolto.
Secondo gli appellanti, invero, non risulta affatto dimostrato che i medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Avola, allorché dimisero il , lo informarono del referto della TAC Parte_4
appena eseguita contenente la prescrizione secondo cui, al persistere della sintomatologia, si sarebbe dovuto ripetere l'esame a 24/48 ore di distanza.
Va premesso che l'indicazione appena riportata è contenuta nel referto della TAC all'encefalo effettuata in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso, dopo che l'oculista che visitò il ne Pt_4 prescrisse l'esecuzione in via d'urgenza.
Si legge nel referto in questione che: “Esame eseguito in regime di urgenza in condizioni basali con scansioni assali da 5 mm. Non evidenza di spandimenti emorragici intra e/o extrassiali né di lesioni ischemiche recenti TDM apprezzabili. Spazi periencefalici della volta e della base conservati. Strutture della linea mediana in asse. Utile controllo a 24 -48 h, se persiste la sintomatologia”.
La sentenza impugnata muove dal presupposto che sia stato messo al corrente di detto Parte_4 referto, con l'indicazione di ripresentarsi in ospedale per controllo in caso di persistenza dei sintomi nelle successive 24/48 ore.
Secondo la “E' stato provato invece, mediante le produzioni documentali allegate alla Controparte_4
Cont comparsa di costituzione e risposta dell' del 10/03/16, che il sig. fu informato della necessità Pt_4 di ripetere la TAC al persistere della sintomatologia” (v. comparsa conclusionale depositata in questo pagina 4 di 10 grado di giudizio).
Orbene, la documentazione prodotta dalla con la comparsa di costituzione e risposta Controparte_4
del primo grado di giudizio in data 10.3.2016 è la seguente:
“1) Scheda individuale di pronto soccorso;
2) Relazione del Direttore della;
Parte_5
3) Referto TAC encefalo eseguito presso P.S. di Avola del 28/12/2010;
4) Relazione Responsabile UOS Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Accettazione dott. S. Maugeri”.
Dall'esame della scheda individuale di pronto soccorso – che è l'unico documento che viene rilasciato in copia al paziente al momento della dimissione a differenza dei referti delle visite e degli esami eseguiti rilasciati, normalmente, in un secondo tempo ed a richiesta – emerge che è stata eseguita consulenza oculistica ed esame TAC encefalo, mentre le note di dimissione recano le sole indicazioni:
“al curante per proseguire le cure” e le note “Consulenza oculistica di controllo tra qualche giorno”.
Nella relazione del Direttore della Caruso, peraltro indirizzata al Servizio di Parte_5
Medicina Legale della ed al Direttore Sanitario per finalità difensive a fronte della Controparte_4 richiesta di risarcimento spiegata dal è riferito che “il radiologo aveva consigliato controllo Pt_4 radiologico a distanza di 24-48 ore in caso di persistenza della sintomatologia” ma in nessun luogo è detto che detto consiglio venne comunicato al analogamente a quanto è dato riscontrare nella Pt_4
Relazione Responsabile UOS Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Accettazione dott. S. Maugeri, in questo caso indirizzata al Direttore Sanitario del P.O. ed alla dott.ssa CP_5 Persona_2 CP_6
Sinistri, in cui dà atto che il referto della TAC “si concludeva con consiglio di eseguire
[...] controllo a 24-48 ore al persistere della sintomatologia”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, risultando la onerata di provare che che il Controparte_4
referto della TAC encefalo fosse stato consegnato al oppure che il medico del Pronto Parte_4
Soccorso che lo dimise lo avesse reso edotto del suo contenuto, non sussistendo prova di ciò, non resta che considerare quali uniche indicazioni fornite al paziente al momento della sua dimissione quelle, non a caso riportate nella scheda di individuale di Pronto Soccorso, e che sono state peraltro dallo stesso rispettate, atteso che il si fece effettivamente prescrivere dal dott. una visita Pt_4 CP_1 oculistica a cui si sottoposte sempre presso l'Ospedale di Avola in data 18.1.2011.
Ne consegue che non può essere condiviso dalla Corte l'assunto del primo giudice secondo cui, in ogni caso, la condotta non collaborativa del il quale avrebbe omesso di ripresentarsi in ospedale nelle Pt_4
successive 24/48 ore al persistere dei sintomi, possa assurgere a circostanza interruttiva del nesso di pagina 5 di 10 causalità da sola sufficiente ad escludere la responsabilità della convenuta. Controparte_4
La condivisibilità delle critiche mosse alla sentenza impugnata sotto il profilo appena esposto non determina tuttavia, stante quanto si avrà cura appresso di specificare, l'accoglimento dell'appello.
Venendo all'esame dell'ulteriore profilo del motivo di appello in esame il quale riguarda, direttamente, la sussistenza della asserita condotta imperita tenuta dai medici dell'ospedale di Avola, va premesso che deve muoversi in punto di fatto dal dato secondo cui allorché si presentò, nella Parte_4 mattina del 28.12.2010, presso il Pronto Soccorso dell'anzidetto nosocomio lo stesso accusava, meramente, all'occhio sinistro, atteso che non è stato articolato appello sulla parte della Pt_6 sentenza in cui si afferma che: “1) Non si riscontra agli atti di causa alcuna documentazione che faccia riferimento ai asseriti disturbi visivi ed uditivi lamentati dal defunto attore né Parte_4
tantomeno esiste riscontro che lo stesso li abbia riferiti al medico curante odierno convenuto dott.
: su tale ultimo punto non è stato possibile sentire la teste moglie CP_1 Parte_1 dell'attore defunto che ha accompagnato talvolta il marito presso l'ambulatorio dello Parte_4
Sgandurra e che avrebbe potuto riferire del contenuto delle conversazioni tra medico e paziente, in quanto quest'ultima ha acquisito nel corso del giudizio le vesti di parte sostanziale essendo succeduta al figlio prematuramente mancato ai vivi” (v. p. 10 della sentenza impugnata).
Come già più volte riportato il venne prontamente sottoposto a consulenza oculistica che Pt_4
consentì di rilevare la presenta del papilledema bilaterale,
Venne quindi sottoposto con urgenza alla TAC encefalo, senza mezzo di contrasto, il cui referto è stato sopra trascritto.
Secondo gli appellanti qualora fosse stato impiegato il mezzo di contrasto la TAC avrebbe potuto evidenziare la presenza di quelle patologie, poi riscontrate attraverso le RM con mezzo di contrasto eseguite in data 25.2.2011 e 14.3.2011, la cui cura tempestiva avrebbe potuto evitare la compromissione della vista dell'attore.
Orbene, come detto, sia in primo grado che in appello è stata disposta ed eseguita consulenza tecnica il cui esito, in entrambi i casi, è stato favorevole alla struttura sanitaria convenuta.
In particolare, con riferimento all'utilizzo del mezzo di contrasto, la CTU eseguita nel giudizio di appello ha chiarito che, in caso di trombosi dei seni durali o delle vene cerebrali “la TC cranioencefalica può essere del tutto negativa;
in alcuni casi, dopo somministrazione di mezzo di contrasto, può comparire il segno del delta vuoto, dovuto all'opacizzazione delle vene collaterali nella parete del seno a fronte della mancata opacizzazione del trombo” (v. pp. 16 – 17 della CTU in data pagina 6 di 10 30.1.2025).
Già solo sulla base della detta, non smentita, argomentazione il motivo di appello si appalesa infondato, atteso che non risulta affatto certo che in caso di utilizzo del mezzo di contrasto il rilievo della trombosi sarebbe stato possibile.
Considerato tuttavia che gli appellanti avevano anche dedotto che, piuttosto dell'impiego della TAC, sarebbe stato maggiormente indicato il ricorso a RM con mezzo di contrasto la Corte ha ritenuto di investire il collegio peritale (composto da uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni e da uno specialista in neurologia), del seguente mandato: “in particolare i CCTTUU dovranno spiegare, alla luce dell'intera documentazione in atti inclusa quella, copiosa, relativa al ricovero del Pt_4 dall'11.3 al 5.4.2011, se possa ragionevolmente ritenersi che, alla data dell'accesso del predetto al PS di Avola, l'otomastoidite, la leptomeningite e la trombosi venosa cerebrale fossero già in atto, se
l'esecuzione di RNM con m.d.c. ne avrebbe consentito di accertare l'esistenza e se l'immediato accertamento di quanto sopra indicato avrebbe consentito la somministrazione di cure o interventi, eventualmente chirurgici, che avrebbero potuto evitare prima il calo della vista già presente al momento del ricovero presso Villa Salus e poi la perdita totale della stessa”.
A fronte del detto quesito i CCTTUU hanno risposto che in mancanza delle immagini dell'esame TAC encefalo eseguito in data 28.12.2010 “non è possibile esprimersi in maniera scientificamente attendibile sulla eventuale presenza della otomastoidite, la leptomeningite e la trombosi venosa cerebrale” e tuttavia, pur aggiungendo che, qualora fosse stata presente, l'esecuzione della RM con m.d.c. avrebbe potuto consentire di rilevare la otomastoidite, in ogni caso, se la trombosi fosse stata in atto, difficilmente il meccanismo occlusivo-ischemico sarebbe stato reversibile.
In definitiva, quindi i CCTTUU si pronunciavano, al pari del CTU nominato in primo grado, per la insussistenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari dell'Ospedale di Avola (“I Sanitari del succitato P.S., infatti, si adoperavano correttamente e tempestivamente nel sottoporre a visita oculistica il paziente e prescrivere un esame TC encefalo senza mezzo di contrasto, consigliando una ulteriore visita oculistica”).
Ne consegue che l'appello spiegato nei confronti della non può che essere rigettato. Controparte_4
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la parte della sentenza impugnata in cui il primo giudice ha mandato esente da qualsivoglia responsabilità il medico curante di , Parte_4
. Controparte_1
In particolare, il Tribunale ha ritenuto mancante la prova che lo fosse stato a conoscenza CP_1
pagina 7 di 10 della diagnosi di papilledema bilaterale formulata dai sanitari dell'Ospedale di Avola, fermo restando che comunque il convenuto aveva prescritto al la visita oculistica consigliata. Pt_4
Sul punto gli appellanti hanno evidenziato che la conoscenza, da parte dello della diagnosi CP_1
di papilledema era stata dallo stesso ammessa alla p. 8, righi da 5 ad 8, della sua comparsa di costituzione e risposta ed hanno poi criticato la condotta del medico per avere atteso senza alcun motivo fino al 17.1.2011 per prescrivere al la visita oculistica e la “visita neurologica che Pt_4
finalmente indirizzò il Sig. , prima verso una risonanza magnetica con contrasto e poi, Parte_4
dopo la visita neurologica del 10/03/11, verso il ricovero ospedaliero per sospetto processo meningoencefalitico”.
Ora, sebbene il motivo di appello risulti fondato nella parte in cui ha sostenuto che lo fosse CP_1
stato tempestivamente informato della diagnosi di papilledema bilaterale formulata dai sanitari dell'Ospedale di Avola, non è possibile ravvisare profili di colpa nell'asserito ritardo con cui lo stesso prescrisse, in data 17.1.2011, al la visita oculistica né tanto meno per avere prescritto la visita Pt_4
neurologica solo in data 19.1.2011.
Invero, la prescrizione della visita oculistica da parte dello in data 17.1.2011 non disattende, CP_1 sostanzialmente, l'indicazione contenuta nella scheda di dimissione dal P.S. secondo cui sarebbe stato consigliato effettuare una visita oculistica di controllo “tra qualche giorno”, atteso il breve intervallo temporale intercorso tra la dimissione e la prescrizione.
Quanto alla visita neurologica, lungi dal rimproverarne al convenuto la ritardata prescrizione (e fermo restando che se è da escludere che il ebbe a disposizione il referto della TAC encefalo eseguita in Pt_4
ospedale a maggior ragione deve escludersi che di essa ebbe contezza lo , andrebbe piuttosto CP_1
tenuto in considerazione come sia stato grazie alla stessa che si è dato corso alle visite e gli esami che poi hanno condotto all'accertamento delle condizioni in cui versava il Pt_4
Del resto, anche con riferimento alla posizione dello i CCTTUU si sono ampiamente CP_1 pronunciati nel senso della mancanza di qualsivoglia profilo di responsabilità affermando che: “La condotta del medico curante Dott. , dalla valutazione della documentazione sanitari agli CP_1
atti, appare condivisibile nelle prescrizioni effettuate, seppur non sia possibile dagli atti dedurre la tipologia di visita specialistica prescritta in data 29/12/2010
Infatti, il convenuto si è adoperato adeguatamente e tempestivamente alla situazione clinica CP_7
in atto, effettuando un congruo iter diagnostico-terapeutico, in ogni occasione in cui il Sig. si è a Pt_4
lui rivolto: 17/01/2011: prescrizione ulteriore visita oculistica;
19/01/2011: prescrizione visita
pagina 8 di 10 neurologica, effettuata in data 20/01/2011, lo specialista consigliava visita oculistica (presso S. Marta
o a Catania), RM con mezzo di contrasto e consulenza neurochirurgica. La succitata Controparte_8
risonanza magnetica fu prescritta dal curante il 10/02/11 ed eseguita in data 25/02/11. L'esito di tale esame veniva esibito alla visita del neurologo del 10/03/11.
E come da indicazione dello specialista, il paziente era ricoverato, tramite prescrizione del suo medico curante eseguita nella stessa data del 10/03/2011, presso la casa di Cura Villa Mauritius in data
11/03/2011, dove era dimesso il 05/04/2011 con la seguente diagnosi: “Trombosi seno sagittale superiore, leptomeningite, otomastoidite”.
In definitiva, quindi, l'appello deve essere, in ogni sua parte rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio (incluse quelle sostenute dalla compagnia di assicurazioni chiamata in causa senza che la detta chiamata si appalesi arbitraria ovvero chiaramente infondata;
v. da ultimo Cass., sez. III, 7 marzo 2024, n. 6144) seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'importo della domanda pari ad € 430.514,55, mentre, in mancanza di impugnazione e stante la conferma della sentenza di primo grado, va tenuta ferma la compensazione delle spese disposta dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 155/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Siracusa, n. 2548/2022, pubblicata in data 29.12.2022: rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in € 10.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA., in favore di ciascuno dei tre appellati costituiti in giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 7 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 9 di 10
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 155/2023
PROMOSSA DA
C.F. , quale erede di rappresentata e Parte_1 C.F._1 Persona_1
difesa giusta procura in atti dall'avv. Viviana Girmenia, C.F. ; C.F._2
(C.F. e Parte_2 C.F._3
(c.f. , entrambe rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Parte_3 C.F._4
Cambareri, C.F. giusta procura in atti C.F._5
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, per procura in atti Controparte_1 C.F._6
dagli avvocati Anna Ginex del Foro di Catania (C.F. e Corrado Di Pasquale C.F._7 del Foro di Padova, elettivamente domiciliato in Siracusa, via Andorran.5, presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 10 Marco Spadaro
(C.F./P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cesare Gervasi C.F. sito in C.F._8
Siracusa, via Basento n. 16/A, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Siracusa, Controparte_3 P.IVA_2
viale S. Panagia n. 141/A, presso gli avvocato Paolo Magnano e Stefania Magnano che la rappresentato e difendono giusta procura in atti
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.2.2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 20 + 20.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2548/2022, pubblicata in data 29.12.2022, il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda di risarcimento del danno alla salute proposta , e proseguita dai suoi eredi Parte_4
(quale erede del figlio minorenne anch'esso deceduto dopo avere Parte_1 Persona_1
riassunto il giudizio a seguito della morte del padre), e , nei confronti Parte_2 Parte_3 del medico curante dell'attore, , e della da cui dipendeva Controparte_1 Controparte_4
l'Ospedale di Avola a cui si era rivolto, e riteneva assorbita dal rigetto la domanda di Parte_4
manleva spiegata dal primo nei confronti di Controparte_3
Compensava tra tutte le parti in causa le spese di lite e poneva le spese di CTU, in solido, a carico di tutte le parti.
In estrema sintesi, premesso che aveva riportato nell'aprile del 2011 un drammatico Parte_4 calo della vista quale conseguenza di una “trombosi seno sagittale superiore, leptomeningite e otomatoidite”, e che il predetto addebitava alla imperizia del suo medico curante dott. a CP_1
fronte della sintomatologia a lui asseritamente riferita fin dal mese di settembre del 2010, la mancata prescrizione degli esami che avrebbero tempestivamente consentito di accertare la patologia da cui il pagina 2 di 10 era affetto così consentendo di praticare le cure necessarie per evitare la infausta evoluzione poi Pt_4 registratasi, ed addebitava altresì ai sanitari dell'Ospedale di Avola presso il cui Pronto Soccorso si era recato in data 28.12.2010 lamentando bruciori all'occhio sinistro, condotta parimenti imperita per averlo semplicemente sottoposto, all'esito di visita oculistica che accertava la presenza di “papilledema bilaterale”, a TAC senza mezzo di contrasto, limitandosi a suggerire l'effettuazione di una consulenza oculistica di controllo, il Tribunale, acquisita consulenza tecnica d'ufficio, escludeva la sussistenza di profili di colpa a carico delle parti convenute e ravvisava altresì, nella condotta tenuta dallo stesso attore che aveva disatteso l'indicazione rivoltagli dai sanitari dell'Ospedale di Avola di ripresentarsi per controllo entro 24/48 in caso di persistenza dei sintomi, circostanza comunque interruttiva del nesso di causalità tra la asserita condotta imperita dei predetti sanitari e l'evento infausto conseguente al mancato tempestivo accertamento delle effettive condizioni di salute in cui l'attore versava in ragione delle quali avrebbe sostanzialmente, di lì a poco, quasi del tutto perduto la vista.
Avverso la detta sentenza gli eredi di proponevano appello. Parte_4
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti al pari della compagnia di assicurazioni.
Con ordinanza in data 19.9.2024 la Corte, dopo avere trattenuto la causa in decisione, previa rimessione sul ruolo, disponeva rinnovarsi la CTU conferendo apposito mandato ad un collegio composto da uno specialista in medicina legale e da uno specialista in neurologia.
Depositata la relazione di CTU la causa, all'udienza del 19.2.2025, veniva nuovamente trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno chiesto dichiararsi nulla la sentenza impugnata per essere stata resa senza che il processo di primo grado venisse interrotto nonostante
[...]
fosse rimasta priva del suo unico procuratore (stante la mancanza di procura in Controparte_3 favore del preteso codifensore avv. Paolo Magnano), in quanto cancellatosi dall'albo degli avvocati in data 17.12.2019, con remissione della causa al primo giudice.
Si tratta di un motivo di gravame inammissibile atteso che, come correttamente evidenziato da tutti appellati ( colpita dall'evento interruttivo, inclusa), secondo la Controparte_3 consolidata giurisprudenza della S.C.: “La irregolare prosecuzione del giudizio, per l'inosservanza delle norme sull'interruzione del processo, essendo tali norme rivolte a tutelare la parte nei cui
pagina 3 di 10 confronti si sia verificato l'evento interruttivo, può essere fatta valere soltanto da questa parte, che da quell'evento può essere pregiudicata, e non dalle altre parti, le quali, non risentendo alcun pregiudizio da quell'omissione, non la possono dedurre come motivo di nullità della sentenza, che, ciononostante, sia stata pronunciata” (così da ultimo e tra le molte Cass., sez. I, 3 marzo 2022, n. 7075).
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il trattamento sanitario riservato al allorché lo stesso si rivolse, in data Pt_4
28.12.210, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Avola, fosse stato quello appropriato avuto riguardo, in particolare, alla sottoposizione dell'attore ad esame TAC senza mezzo di contrasto, anziché con mezzo di contrasto, e nella parte in cui ha ritenuto che la condotta tenuta dallo stesso il quale omise di Pt_4
ripresentarsi presso il medesimo nosocomio entro 24/48 ore dalla visita al persistere dei sintomi, rilevasse ai fini della interruzione del nesso di causalità tra l'operato dei medici ed il peggioramento delle sue condizioni di salute che lo condussero fino alla quasi completa perdita della vista.
Iniziando dal secondo dei profili appena evidenziati ritiene la Corte che l'appello sia meritevole di essere accolto.
Secondo gli appellanti, invero, non risulta affatto dimostrato che i medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Avola, allorché dimisero il , lo informarono del referto della TAC Parte_4
appena eseguita contenente la prescrizione secondo cui, al persistere della sintomatologia, si sarebbe dovuto ripetere l'esame a 24/48 ore di distanza.
Va premesso che l'indicazione appena riportata è contenuta nel referto della TAC all'encefalo effettuata in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso, dopo che l'oculista che visitò il ne Pt_4 prescrisse l'esecuzione in via d'urgenza.
Si legge nel referto in questione che: “Esame eseguito in regime di urgenza in condizioni basali con scansioni assali da 5 mm. Non evidenza di spandimenti emorragici intra e/o extrassiali né di lesioni ischemiche recenti TDM apprezzabili. Spazi periencefalici della volta e della base conservati. Strutture della linea mediana in asse. Utile controllo a 24 -48 h, se persiste la sintomatologia”.
La sentenza impugnata muove dal presupposto che sia stato messo al corrente di detto Parte_4 referto, con l'indicazione di ripresentarsi in ospedale per controllo in caso di persistenza dei sintomi nelle successive 24/48 ore.
Secondo la “E' stato provato invece, mediante le produzioni documentali allegate alla Controparte_4
Cont comparsa di costituzione e risposta dell' del 10/03/16, che il sig. fu informato della necessità Pt_4 di ripetere la TAC al persistere della sintomatologia” (v. comparsa conclusionale depositata in questo pagina 4 di 10 grado di giudizio).
Orbene, la documentazione prodotta dalla con la comparsa di costituzione e risposta Controparte_4
del primo grado di giudizio in data 10.3.2016 è la seguente:
“1) Scheda individuale di pronto soccorso;
2) Relazione del Direttore della;
Parte_5
3) Referto TAC encefalo eseguito presso P.S. di Avola del 28/12/2010;
4) Relazione Responsabile UOS Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Accettazione dott. S. Maugeri”.
Dall'esame della scheda individuale di pronto soccorso – che è l'unico documento che viene rilasciato in copia al paziente al momento della dimissione a differenza dei referti delle visite e degli esami eseguiti rilasciati, normalmente, in un secondo tempo ed a richiesta – emerge che è stata eseguita consulenza oculistica ed esame TAC encefalo, mentre le note di dimissione recano le sole indicazioni:
“al curante per proseguire le cure” e le note “Consulenza oculistica di controllo tra qualche giorno”.
Nella relazione del Direttore della Caruso, peraltro indirizzata al Servizio di Parte_5
Medicina Legale della ed al Direttore Sanitario per finalità difensive a fronte della Controparte_4 richiesta di risarcimento spiegata dal è riferito che “il radiologo aveva consigliato controllo Pt_4 radiologico a distanza di 24-48 ore in caso di persistenza della sintomatologia” ma in nessun luogo è detto che detto consiglio venne comunicato al analogamente a quanto è dato riscontrare nella Pt_4
Relazione Responsabile UOS Medicina e Chirurgia d'Urgenza e Accettazione dott. S. Maugeri, in questo caso indirizzata al Direttore Sanitario del P.O. ed alla dott.ssa CP_5 Persona_2 CP_6
Sinistri, in cui dà atto che il referto della TAC “si concludeva con consiglio di eseguire
[...] controllo a 24-48 ore al persistere della sintomatologia”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, risultando la onerata di provare che che il Controparte_4
referto della TAC encefalo fosse stato consegnato al oppure che il medico del Pronto Parte_4
Soccorso che lo dimise lo avesse reso edotto del suo contenuto, non sussistendo prova di ciò, non resta che considerare quali uniche indicazioni fornite al paziente al momento della sua dimissione quelle, non a caso riportate nella scheda di individuale di Pronto Soccorso, e che sono state peraltro dallo stesso rispettate, atteso che il si fece effettivamente prescrivere dal dott. una visita Pt_4 CP_1 oculistica a cui si sottoposte sempre presso l'Ospedale di Avola in data 18.1.2011.
Ne consegue che non può essere condiviso dalla Corte l'assunto del primo giudice secondo cui, in ogni caso, la condotta non collaborativa del il quale avrebbe omesso di ripresentarsi in ospedale nelle Pt_4
successive 24/48 ore al persistere dei sintomi, possa assurgere a circostanza interruttiva del nesso di pagina 5 di 10 causalità da sola sufficiente ad escludere la responsabilità della convenuta. Controparte_4
La condivisibilità delle critiche mosse alla sentenza impugnata sotto il profilo appena esposto non determina tuttavia, stante quanto si avrà cura appresso di specificare, l'accoglimento dell'appello.
Venendo all'esame dell'ulteriore profilo del motivo di appello in esame il quale riguarda, direttamente, la sussistenza della asserita condotta imperita tenuta dai medici dell'ospedale di Avola, va premesso che deve muoversi in punto di fatto dal dato secondo cui allorché si presentò, nella Parte_4 mattina del 28.12.2010, presso il Pronto Soccorso dell'anzidetto nosocomio lo stesso accusava, meramente, all'occhio sinistro, atteso che non è stato articolato appello sulla parte della Pt_6 sentenza in cui si afferma che: “1) Non si riscontra agli atti di causa alcuna documentazione che faccia riferimento ai asseriti disturbi visivi ed uditivi lamentati dal defunto attore né Parte_4
tantomeno esiste riscontro che lo stesso li abbia riferiti al medico curante odierno convenuto dott.
: su tale ultimo punto non è stato possibile sentire la teste moglie CP_1 Parte_1 dell'attore defunto che ha accompagnato talvolta il marito presso l'ambulatorio dello Parte_4
Sgandurra e che avrebbe potuto riferire del contenuto delle conversazioni tra medico e paziente, in quanto quest'ultima ha acquisito nel corso del giudizio le vesti di parte sostanziale essendo succeduta al figlio prematuramente mancato ai vivi” (v. p. 10 della sentenza impugnata).
Come già più volte riportato il venne prontamente sottoposto a consulenza oculistica che Pt_4
consentì di rilevare la presenta del papilledema bilaterale,
Venne quindi sottoposto con urgenza alla TAC encefalo, senza mezzo di contrasto, il cui referto è stato sopra trascritto.
Secondo gli appellanti qualora fosse stato impiegato il mezzo di contrasto la TAC avrebbe potuto evidenziare la presenza di quelle patologie, poi riscontrate attraverso le RM con mezzo di contrasto eseguite in data 25.2.2011 e 14.3.2011, la cui cura tempestiva avrebbe potuto evitare la compromissione della vista dell'attore.
Orbene, come detto, sia in primo grado che in appello è stata disposta ed eseguita consulenza tecnica il cui esito, in entrambi i casi, è stato favorevole alla struttura sanitaria convenuta.
In particolare, con riferimento all'utilizzo del mezzo di contrasto, la CTU eseguita nel giudizio di appello ha chiarito che, in caso di trombosi dei seni durali o delle vene cerebrali “la TC cranioencefalica può essere del tutto negativa;
in alcuni casi, dopo somministrazione di mezzo di contrasto, può comparire il segno del delta vuoto, dovuto all'opacizzazione delle vene collaterali nella parete del seno a fronte della mancata opacizzazione del trombo” (v. pp. 16 – 17 della CTU in data pagina 6 di 10 30.1.2025).
Già solo sulla base della detta, non smentita, argomentazione il motivo di appello si appalesa infondato, atteso che non risulta affatto certo che in caso di utilizzo del mezzo di contrasto il rilievo della trombosi sarebbe stato possibile.
Considerato tuttavia che gli appellanti avevano anche dedotto che, piuttosto dell'impiego della TAC, sarebbe stato maggiormente indicato il ricorso a RM con mezzo di contrasto la Corte ha ritenuto di investire il collegio peritale (composto da uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni e da uno specialista in neurologia), del seguente mandato: “in particolare i CCTTUU dovranno spiegare, alla luce dell'intera documentazione in atti inclusa quella, copiosa, relativa al ricovero del Pt_4 dall'11.3 al 5.4.2011, se possa ragionevolmente ritenersi che, alla data dell'accesso del predetto al PS di Avola, l'otomastoidite, la leptomeningite e la trombosi venosa cerebrale fossero già in atto, se
l'esecuzione di RNM con m.d.c. ne avrebbe consentito di accertare l'esistenza e se l'immediato accertamento di quanto sopra indicato avrebbe consentito la somministrazione di cure o interventi, eventualmente chirurgici, che avrebbero potuto evitare prima il calo della vista già presente al momento del ricovero presso Villa Salus e poi la perdita totale della stessa”.
A fronte del detto quesito i CCTTUU hanno risposto che in mancanza delle immagini dell'esame TAC encefalo eseguito in data 28.12.2010 “non è possibile esprimersi in maniera scientificamente attendibile sulla eventuale presenza della otomastoidite, la leptomeningite e la trombosi venosa cerebrale” e tuttavia, pur aggiungendo che, qualora fosse stata presente, l'esecuzione della RM con m.d.c. avrebbe potuto consentire di rilevare la otomastoidite, in ogni caso, se la trombosi fosse stata in atto, difficilmente il meccanismo occlusivo-ischemico sarebbe stato reversibile.
In definitiva, quindi i CCTTUU si pronunciavano, al pari del CTU nominato in primo grado, per la insussistenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari dell'Ospedale di Avola (“I Sanitari del succitato P.S., infatti, si adoperavano correttamente e tempestivamente nel sottoporre a visita oculistica il paziente e prescrivere un esame TC encefalo senza mezzo di contrasto, consigliando una ulteriore visita oculistica”).
Ne consegue che l'appello spiegato nei confronti della non può che essere rigettato. Controparte_4
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la parte della sentenza impugnata in cui il primo giudice ha mandato esente da qualsivoglia responsabilità il medico curante di , Parte_4
. Controparte_1
In particolare, il Tribunale ha ritenuto mancante la prova che lo fosse stato a conoscenza CP_1
pagina 7 di 10 della diagnosi di papilledema bilaterale formulata dai sanitari dell'Ospedale di Avola, fermo restando che comunque il convenuto aveva prescritto al la visita oculistica consigliata. Pt_4
Sul punto gli appellanti hanno evidenziato che la conoscenza, da parte dello della diagnosi CP_1
di papilledema era stata dallo stesso ammessa alla p. 8, righi da 5 ad 8, della sua comparsa di costituzione e risposta ed hanno poi criticato la condotta del medico per avere atteso senza alcun motivo fino al 17.1.2011 per prescrivere al la visita oculistica e la “visita neurologica che Pt_4
finalmente indirizzò il Sig. , prima verso una risonanza magnetica con contrasto e poi, Parte_4
dopo la visita neurologica del 10/03/11, verso il ricovero ospedaliero per sospetto processo meningoencefalitico”.
Ora, sebbene il motivo di appello risulti fondato nella parte in cui ha sostenuto che lo fosse CP_1
stato tempestivamente informato della diagnosi di papilledema bilaterale formulata dai sanitari dell'Ospedale di Avola, non è possibile ravvisare profili di colpa nell'asserito ritardo con cui lo stesso prescrisse, in data 17.1.2011, al la visita oculistica né tanto meno per avere prescritto la visita Pt_4
neurologica solo in data 19.1.2011.
Invero, la prescrizione della visita oculistica da parte dello in data 17.1.2011 non disattende, CP_1 sostanzialmente, l'indicazione contenuta nella scheda di dimissione dal P.S. secondo cui sarebbe stato consigliato effettuare una visita oculistica di controllo “tra qualche giorno”, atteso il breve intervallo temporale intercorso tra la dimissione e la prescrizione.
Quanto alla visita neurologica, lungi dal rimproverarne al convenuto la ritardata prescrizione (e fermo restando che se è da escludere che il ebbe a disposizione il referto della TAC encefalo eseguita in Pt_4
ospedale a maggior ragione deve escludersi che di essa ebbe contezza lo , andrebbe piuttosto CP_1
tenuto in considerazione come sia stato grazie alla stessa che si è dato corso alle visite e gli esami che poi hanno condotto all'accertamento delle condizioni in cui versava il Pt_4
Del resto, anche con riferimento alla posizione dello i CCTTUU si sono ampiamente CP_1 pronunciati nel senso della mancanza di qualsivoglia profilo di responsabilità affermando che: “La condotta del medico curante Dott. , dalla valutazione della documentazione sanitari agli CP_1
atti, appare condivisibile nelle prescrizioni effettuate, seppur non sia possibile dagli atti dedurre la tipologia di visita specialistica prescritta in data 29/12/2010
Infatti, il convenuto si è adoperato adeguatamente e tempestivamente alla situazione clinica CP_7
in atto, effettuando un congruo iter diagnostico-terapeutico, in ogni occasione in cui il Sig. si è a Pt_4
lui rivolto: 17/01/2011: prescrizione ulteriore visita oculistica;
19/01/2011: prescrizione visita
pagina 8 di 10 neurologica, effettuata in data 20/01/2011, lo specialista consigliava visita oculistica (presso S. Marta
o a Catania), RM con mezzo di contrasto e consulenza neurochirurgica. La succitata Controparte_8
risonanza magnetica fu prescritta dal curante il 10/02/11 ed eseguita in data 25/02/11. L'esito di tale esame veniva esibito alla visita del neurologo del 10/03/11.
E come da indicazione dello specialista, il paziente era ricoverato, tramite prescrizione del suo medico curante eseguita nella stessa data del 10/03/2011, presso la casa di Cura Villa Mauritius in data
11/03/2011, dove era dimesso il 05/04/2011 con la seguente diagnosi: “Trombosi seno sagittale superiore, leptomeningite, otomastoidite”.
In definitiva, quindi, l'appello deve essere, in ogni sua parte rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio (incluse quelle sostenute dalla compagnia di assicurazioni chiamata in causa senza che la detta chiamata si appalesi arbitraria ovvero chiaramente infondata;
v. da ultimo Cass., sez. III, 7 marzo 2024, n. 6144) seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'importo della domanda pari ad € 430.514,55, mentre, in mancanza di impugnazione e stante la conferma della sentenza di primo grado, va tenuta ferma la compensazione delle spese disposta dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 155/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da da e avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Siracusa, n. 2548/2022, pubblicata in data 29.12.2022: rigetta l'appello; condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in € 10.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA., in favore di ciascuno dei tre appellati costituiti in giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 7 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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