Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile e relativi scambi di Note conclusi a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile e relativi scambi di Note conclusi a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.