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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/07/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2096/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2096/2021 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Vetere Parte_1 C.F._1
Opponente contro
) Controparte_1 C.F._2
Opposto contumace
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVENA GILDA e dell'avv. FERRATO CP_2 P.IVA_1
UMBERTO
Terzo pignorato
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il pignoramento presso il terzo notificatole da Parte_1 CP_2 CP_1 in data 26.4.2021 (in forza di precetto in rinnovazione notificato il 10.3.2021, basato su
[...] sentenza dell'intestato Tribunale n. 1199/2020) eccependo l'impignorabilità ex art. 545, VI co., c.p.c.. pagina 1 di 3 degli emolumenti pensionistici assoggettati a vincolo.
Concessa la sospensione dell'esecuzione, il GE disponeva per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente ha a tanto proceduto reiterando le prese conclusioni.
Costituitosi solo , la causa è stata trattenuta in decisione in data 11.4.2025 (in esito al deposito di CP_2 note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.), acquisito il fascicolo dell'esecuzione ed assegnati i termini ex art.190 c.p.c.
*************
L'opposizione va rigettata per l'assorbente rilievo che non può ritenersi la redazione e notificazione di pignoramento violativo delle disposizioni normative a tutela dei crediti pensionistici, di cui all'art. 545
c.p.c., considerato che nell'atto esecutivo in esame il creditore procedente ha dichiarato espressamente di “sottoporre a pignoramento tutte le somme di denaro dovute e debende, nei limiti consentiti dalla legge, alla sig.ra dall' titolo di pensione… fino alla concorrenza del credito Parte_1 CP_3 vantato” e che l'importo che lo stesso opponente ha dichiarato di percepire dall'istituto previdenziale risulta superiore al limite imposto dalla norma invocata (corrispondente al valore della pensione sociale aumentato della metà) e tale dunque da consentire al G.E. di procedere, applicati i limiti normativi, ad una (sia pure minima) assegnazione di somme al creditore procedente;
anche la dichiarazione di quantità del terzo istituto previdenziale, acquisita peraltro solo in questa sede, conduce ad escludere la denunciata violazione: l'ente ha infatti dichiarato che sono in corso solo accantonamenti per precedente pignoramento in misura conforme alla legge.
Il che conduce al rigetto dell'opposizione, ogni altra valutazione assorbita.
Nulla per spese tra le parti principali, nella contumacia dell'opposto, mentre sussistono giustificati motivi del disporne la compensazione in confronto del terzo pignorato litisconsorte necessario, tenuto conto della posizione dell'ente e delle questioni interpretative connesse all'opposizione, per come rese evidenti dal diverso orientamento espresso in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 2 di 3 dispone: rigetta l'opposizione; nulla per spese tra parte opponente ed opposto;
spese compensate tra parte opponente e terzo pignorato.
Cosenza, 7 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2096/2021 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Vetere Parte_1 C.F._1
Opponente contro
) Controparte_1 C.F._2
Opposto contumace
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVENA GILDA e dell'avv. FERRATO CP_2 P.IVA_1
UMBERTO
Terzo pignorato
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il pignoramento presso il terzo notificatole da Parte_1 CP_2 CP_1 in data 26.4.2021 (in forza di precetto in rinnovazione notificato il 10.3.2021, basato su
[...] sentenza dell'intestato Tribunale n. 1199/2020) eccependo l'impignorabilità ex art. 545, VI co., c.p.c.. pagina 1 di 3 degli emolumenti pensionistici assoggettati a vincolo.
Concessa la sospensione dell'esecuzione, il GE disponeva per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente ha a tanto proceduto reiterando le prese conclusioni.
Costituitosi solo , la causa è stata trattenuta in decisione in data 11.4.2025 (in esito al deposito di CP_2 note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.), acquisito il fascicolo dell'esecuzione ed assegnati i termini ex art.190 c.p.c.
*************
L'opposizione va rigettata per l'assorbente rilievo che non può ritenersi la redazione e notificazione di pignoramento violativo delle disposizioni normative a tutela dei crediti pensionistici, di cui all'art. 545
c.p.c., considerato che nell'atto esecutivo in esame il creditore procedente ha dichiarato espressamente di “sottoporre a pignoramento tutte le somme di denaro dovute e debende, nei limiti consentiti dalla legge, alla sig.ra dall' titolo di pensione… fino alla concorrenza del credito Parte_1 CP_3 vantato” e che l'importo che lo stesso opponente ha dichiarato di percepire dall'istituto previdenziale risulta superiore al limite imposto dalla norma invocata (corrispondente al valore della pensione sociale aumentato della metà) e tale dunque da consentire al G.E. di procedere, applicati i limiti normativi, ad una (sia pure minima) assegnazione di somme al creditore procedente;
anche la dichiarazione di quantità del terzo istituto previdenziale, acquisita peraltro solo in questa sede, conduce ad escludere la denunciata violazione: l'ente ha infatti dichiarato che sono in corso solo accantonamenti per precedente pignoramento in misura conforme alla legge.
Il che conduce al rigetto dell'opposizione, ogni altra valutazione assorbita.
Nulla per spese tra le parti principali, nella contumacia dell'opposto, mentre sussistono giustificati motivi del disporne la compensazione in confronto del terzo pignorato litisconsorte necessario, tenuto conto della posizione dell'ente e delle questioni interpretative connesse all'opposizione, per come rese evidenti dal diverso orientamento espresso in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 2 di 3 dispone: rigetta l'opposizione; nulla per spese tra parte opponente ed opposto;
spese compensate tra parte opponente e terzo pignorato.
Cosenza, 7 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 3 di 3