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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 871/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 C.F._1
REGINA MARGHERITA, 28 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DEFILIPPI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
avv. (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 cpc, CP_1 CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SOLFERINO 3 25122 BRESCIA
APPELLATO
pagina 1 di 10 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
In via principale, nel merito, in accoglimento del presente gravame, riformare e/o annullare la sentenza n. 7214/2023 del Tribunale di NO sezione civile, dott. Maurizio Giuseppe Ciocca del
21.09.2023 e pubblicata nella medesima data, nel giudizio recante R.G. 8036/2022, ritenuti fondati i motivi di gravame, accogliere le conclusioni formulate in primo grado che si riportano integralmente, ovvero:
In via preliminare, previo accertamento dei presupposti di fatto e di diritto, dedotti nel presente atto introduttivo, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e/o precetto notificato;
Nel merito e in via principale, accertare e dichiarare l'improcedibilità ovvero la nullità,
l'annullabilità e/o l'inefficacia del precetto notificato dal creditore;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
Per avv. CP_1 CP_2
Piaccia all'On.le Corte di Appello adita rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 7214/2023 emessa dal Tribunale di NO in data 21.09.2023 e pubblicata in pari data, per i motivi tutti meglio esposti in narrativa e, in particolare:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello, per i motivi tutti meglio esposti al paragrafo n. 1, con ogni più opportuno provvedimento del caso.
- nel merito, rigettare le domande tutte formulate dal sig. ivi compresa la richiesta Parte_2 di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e/o del precetto, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 21 marzo 2024 il signor da Parte_2
CI (MI) appellava la sentenza n. 7214/2023 del 21 settembre 2023, pubblicata il medesimo giorno, con la quale il Tribunale di NO, definendo la causa n. 8036/22 di Rg. dal medesimo promossa - in riassunzione di precedente, radicata avanti al Tribunale di Brescia (n.
9518/2021 di Rg.), conclusasi con dichiarazione di incompetenza territoriale in favore del Foro meneghino -, avente quale oggetto l'opposizione ex art. 615, primo comma, cpc avverso l'atto di pagina 2 di 10 precetto notificatogli il 26 luglio 2021, con il quale l'avv. Andrea Ziletti gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 7.251,83, oltre ad interessi e spese, in forza della sentenza n. 4020/2020 pronunciata dal Tribunale di NO il 7 luglio 2020, recante condanna del qui procedente al rimborso delle spese di detta lite, liquidate in € 4.835,00, oltre accessori di legge, in favore dell'odierno appellato quale procuratore anticipatario, in luogo della parte dal medesimo ivi rappresentata ( ), ne aveva rigettato le domande, Controparte_3 con sua condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.
1.2 Nel giudizio così radicato si costituiva l'appellato con comparsa di risposta del 28 giugno 2024, con la quale resisteva al gravame.
1.3 Ad esito della prima udienza del'8 ottobre 2024, la Corte, in diversa composizione, investita della questione dal precedente Consigliere istruttore, rigettata l'istanza ex art. 283 cpc sollevata dal procedente, rinviava al 13 maggio 2025 la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.4 Alla predetta udienza del 13 maggio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai difensori delle parti di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante si duole che il Giudice a quo non abbia accolto la propria eccezione di inesigibilità delle spese di lite dell'Amministrazione rappresentata dall'appellato ex art. 15, comma 2sexies, del D.lvo n. 546/1992; ciò, in quanto nel processo tributario per l'
[...]
, come tutti gli enti impositori, non è neppure prevista la costituzione di avvocati Controparte_4 del libero foro, dovendo la stessa stare in giudizio direttamente o attraverso la struttura territoriale sovraordinata, salve le ipotesi specificatamente indicate;
né alcuna deroga al patrocinio è stata prevista dalla norma istitutiva dell'Agenzia in questione per ragionevole uniformità con quanto previsto per gli altri enti del genere.
2.2 Del resto, aggiunge il signor la sentenza delle Sezioni Unite del Supremo Collegio n. Pt_2
30008/2019 non tratta l'ipotesi della rappresentanza davanti alle Commissioni Tributarie, ma quella avanti al Giudice ordinario e le fattispecie in cui l' sia autorizzata ad avvalersi CP_3 dell'Avvocatura dello Stato, esprimendo l'orientamento, consolidato anche in sede di merito, per il quale una diversa interpretazione porrebbe la normativa in contrasto con il principio di pagina 3 di 10 uguaglianza, essendo la decisione rimessa a discrezione dell delle entrate, la quale - ove CP_3 decidesse di non anticipare spese e costi e di non utilizzare i propri funzionari pur in dispregio della normativa predetta -metterebbe su piani diversi contribuenti nella stessa posizione;
e lo stesso, a dire del procedente, risulta valere per la normativa emergenziale, che non varrebbe, secondo controparte, ove l'ente si avvalga non dei propri funzionari, ma di operatori esterni, con pari violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione.
2.3 Oltre a ciò, secondo l'attore, non è corretto che nella fattispecie in esame egli risulti tenuto alla rifusione dell'Iva nei confronti di difensore anticipatario di parte, vittoriosa nella lite, non abilitata alla detrazione del tributo, previsto e disciplinato dal DPR 633/1972, quando, al contrario di quanto ritenuto dal primo decidente, anche nel caso in cui si sia avvalsa di avvocato del libero foro, CP_5 ex art. 93 cpc l'anticipatario, che abbia ottenuto dal Giudice in proprio favore la condanna del soccombente al pagamento delle spese e del relativo compenso, può chiedere solo quanto dovuto per il predetto titolo, ma non anche l'imposta di valore aggiunto che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla, potendosi addebitare all'obbligato una spesa soltanto se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato;
ciò, in quanto non può considerarsi legittima una locupletazione da parte di un soggetto, che sarebbe, altrimenti, legittimato a conseguire due volte la medesima somma.
2.4 Con il secondo motivo il signor lamenta violazione di legge ed omessa motivazione della Pt_2 sentenza gravata, laddove il Tribunale non ha ritenuto incidenti sulla facoltà dell'appellato di notificare il precetto in discussione le disposizioni stabilite dall'art. 3, comma 6 bis, del d.l. 6/2020, quando, al contrario, in caso di condanna del debitore al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario dell'ente impositore, al fine di consentire al professionista il recupero delle stesse, si provvede al rilascio della sentenza munita di formula esecutiva, ma solo successivamente al suo passaggio in giudicato, concretandosi altrimenti una evidente violazione del principio di uguaglianza;
quanto sopra, perchè la normativa sulla difesa dell'ente anche in via distrattaria è prevista in apposito regolamento, che prevede il pagamento della distrazione solo quale maggior esborso rispetto all'accordo sottoscritto con l'ente stesso e con particolari modalità di pagamento;
ed, infatti, i commi due e tre del paragrafo 10 prevedono che il professionista, in presenza di sentenza favorevole che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese, al fine di trattenere l'eventuale parte eccedente liquidata dal giudice, ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della distrazione delle spese previsto dall'articolo 93 cpc pagina 4 di 10 dichiarandosi anticipatario nel primo atto difensivo depositato in favore della parte rappresentata;
ed in ogni caso il professionista, all'emissione della sentenza, può richiedere ad il compenso CP_5 pattuito al momento del conferimento dell'incarico rinunciando alla distrazione, scelta da comunicare a mezzo pec alla cliente ed alla controparte;
per questo, era stata avanzata da parte di esso appellante istanza di esibizione ex artt. 210 e 213 c pc di eventuali pagamenti ricevuti dallo da parte di in forza del regolamento, istanza del tutto disattesa, per l'effetto qui dal CP_1 CP_5 medesimo reiterata.
3.1 Tali, articolati, motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, non colgono nel segno.
3.2 Vale, in proposito, rammentare come la Giurisprudenza, di merito e di legittimità, da tempo abbia chiarito che, da un lato, nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione dello stesso;
né la contestazione del diritto di procedere può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento, salvo che non ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo si sia formato, spettando al riguardo ogni accertamento al giudice del merito (v. Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 2785 del 4.2.2025; Cassazione Civile, Sez. L, ordinanza n. 24471 del 12.9.2024; Cassazione Civile, Sez.
3, ordinanza n. 37138 del 19.12.2022); dall'altro lato, con la notifica della sentenza al soccombente finalizzata al recupero delle spese il difensore distrattario tende a realizzare un proprio diritto, diverso e autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata (cfr. Cassazione
Civile, Sez. 2, ordinanza n. 34202 del 23.12.2024; Cassazione Civile, Sez. 6-1, ordinanza n. 6481 del 9.3.2021; Cassazione Civile, Sez. 5, sentenza n. 23021 dell'11.11.2016; Cassazione Civile, Sez.
6-2, ordinanza n. 7232 del 21.3.2013; Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza n. 6184 del 15.3.2010;
Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 21070 del 1.10.2009; Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n.
15639 del 18.10.2003).
3.3 Orbene: calati i surriferiti princìpi al caso di specie, emerge come la decisione del Giudice a quo con riferimento alle questioni affrontate dall'appellante nei motivi di gravame sopra richiamati sia pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
pagina 5 di 10 3.4 Deve, infatti, immediatamente rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'appellante, laddove investente la parte coercitiva della sentenza del Tribunale di NO n.
4020/2020, costituente il titolo esecutivo in forza del quale l'appellato ha notificato l'atto di precetto in discussione, laddove tende a censurare la possibilità dell' di Parte_3 avvalersi di un avvocato del libero Foro, nell'ottica di invalidare il patrocinio del resistente in quel procedimento;
ciò, in quanto in tale modo si va a vagliare e a tentare di incidere sulla portata di detta sentenza, affrontando una questione che si sarebbe dovuta prospettare e sollevare unicamente all'interno del processo di merito con la stessa definito, ma non possibile oggetto di giudizio ex art. 615 cpc quale quello di specie, originato dalla notifica di atto di precetto con il quale l'avv. CP_1 ha azionato un credito proprio e personale, per cui ogni questione riguardante l'
[...]
e le facoltà di rappresentanza in giudizio della stessa appare in questa sede Controparte_3 decisamente preclusa e non pertinente, con superamento anche delle istanze ex artt. 210 e 213 cpc formulate dal procedente, peraltro, palesemente inammissibili in quanto del tutto generiche ed ictu oculi aventi scopo prettamente esplorativo.
3.5 Quanto all'Iva esposta dall'appellato nel precetto in questione, va rammentato che, secondo costante orientamento del Supremo Collegio, gli Enti pubblici non sono soggetti passivi dell'imposta del valore aggiunto ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/1972 e dell'art. 13, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28.11.2006 n. 112; ciò, per le attività poste in essere in veste di pubblica autorità ed anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscano diritti, canoni o retribuzioni, salvo quando si muovano in ambiti diversi, sottoposti in tale caso allo stesso regime giuridico cui sono sottoposti gli operatori economici privati (in argomento, cfr.: Cassazione Civile,
Sez. 5, sentenza n. 37731 del 23.12.2022; Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 28558 del
18.10.2021 e sentenza n. 3418 del 20.2.2015); con la precisazione che l'avvocato distrattario può chiedere alla parte soccombente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente solo quando quest'ultimo sia abilitato a detrarla (v. Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 22279 del
13.9.2018; Cassazione Civile, Sez. 2, sentenza n. 2474 del 21.2.2012).
3.6 Da quanto sopra, emerge che, attesa la indiscutibile qualità di Ente Pubblico dell'
[...]
, non svolgente alcuna attività di natura commerciale o assimilabile al regime Controparte_3 giuridico cui sono sottoposti gli operatori privati, l'eccezione sollevata sul punto dall'appellante va de plano rigettata. pagina 6 di 10 3.7 D'altra parte, non appare sussistere alcun profilo di abuso o di contrasto tra la notificazione da parte dell'appellato dell'atto di precetto del 26.7.2021 e le disposizioni stabilite dalla normativa emergenziale in tema di sospensione delle azioni di recupero dei carichi affidati alla riscossione, in quanto l'avv. Andrea Ziletti, come più sopra anticipato, non ha fatto valere una pretesa dell' , bensì, legittimamente, un proprio credito, ai sensi dell'art. Controparte_6
93 c.p.c..
3.8 Nè risultano ricorrere i presupposti per ravvisare una violazione del principio di eguaglianza ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., diversamente da quanto ipotizzato dall'odierno appellante, poiché, in relazione alla titolarità di un rapporto obbligatorio e alla possibilità o meno di agire in executivis per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, la posizione di un soggetto privato appare radicalmente differente rispetto a quella di un soggetto pubblico.
3.9 Né, comunque, risulta pertinente il richiamo operato dal qui procedente alla disciplina sancita dall'art. 3, c. 6 bis, d.l. 6/2020, in quanto si tratta di una previsione che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, ha stabilito la possibilità di esonerare il debitore da eventuali conseguenze risarcitorie, senza per questo sottrarlo al dovere di onorare la sua obbligazione principale, ovverosia il pagamento del dovuto.
4.1 Con il terzo motivo l'appellante si duole che il primo decidente ha omesso di considerare la propria pregiudiziale qualità di soggetto che in data 6.5.2018 aveva avviato avanti al Tribunale di NO una procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento, per la quale egli aveva prodotto copia della richiesta di nomina dell'Organismo ex L. 3/2012, che stava predisponendo il relativo piano;
trattasi di questione, al contrario di quanto ritenuto dal primo decidente, a suo avviso, rilevante, in quanto in astratto non è negata la possibilità di aderire a detta procedura in caso di posizione debitoria cosiddetta mista, ovvero relativa solo in parte ad attività professionale: ed, infatti, per l'attore, la ratio legis della novella, nella sostanza, è quella di incentivare o stimolare il ricorso ad una delle procedure di cui agli articoli 6 e seguenti della citata legge n. 3/2012, che all'epoca della novella in parola non erano molto in voga nella prassi giudiziaria, a tacere dell'importanza anche della circostanza che la domanda del debitore volta all'ammissione ad una procedura quale quella di cui trattasi non è soggetta ad alcun termine di decadenza, ponendosi solo al riguardo quello naturale dell'utilità della procedura, evidente essendo che l'esecutato potrebbe non avere più interesse ad accedervi qualora uno o più tra i suoi beni nel corso dell'esecuzione pagina 7 di 10 avviata nei suoi confronti fossero stati già liquidati;
né – anche per l'ipotesi in cui si opini che la procedura in parola debba intendersi estesa o riferibile anche alla liquidazione del patrimonio, ex articolo 14 ter e seguenti della legge in questione - avrebbe alcun senso logico proporre una simile domanda ove il debitore non possedesse altri beni da liquidare, diversi da quelli già staggiti. Del resto, aggiunge il procedente, da tempo la Suprema Corte ha precisato come occorra considerare, tenuto conto dell'effetto esdebitatorio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che la Direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del
20.6.2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, con termine di attuazione entro il 17.7.2021, prescriveva agli Stati membri di provvedere affinché
l'imprenditore insolvente avesse accesso almeno ad una procedura idonea alla esdebitazione;
e, sebbene l'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), escluda dal campo di applicazione di tale direttiva le persone fisiche che non siano imprenditori, il primo capoverso del successivo paragrafo 4 precisa che gli Stati membri possono estendere la loro disciplina delle esdebitazioni ed, anzi, ne sostiene la massima opportunità non solo perché il sovraindebitamento del consumatore presenta un problema di grande rilevanza economica e sociale, ma anche perché gli stessi imprenditori non godrebbero efficacemente dell'opportunità di liberarsi dai debiti legati all'impresa e da altri debiti maturati al di fuori di essa se dovessero sottoporsi a procedure distinte quanto a condizioni di accesso e termini;
ed è appena il caso di rammentare che il principio di leale cooperazione ex art. 4, paragrafo 3, TUE ed ex art. 288, paragrafo 3, TFUE consente ai giudici un'interpretazione del diritto nazionale conforme alla lettera e allo scopo di una direttiva anche nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore e quella della sua attuazione ad opera dello Stato membro;
trattasi di questione totalmente disattesa dal giudice di prime cure.
4.2 Anche tale motivo è destituito di fondamento.
4.3 Come al riguardo bene evidenziato dal Giudice a quo, va escluso che l'appellante possa fondatamente invocare la sospensione o l'improcedibilità di eventuali azioni esecutive individuali a sensi dell'art. 10, c. 2, lett. c), l. 3/2012, in quanto all'istanza di nomina di un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, presentata il 6.5.2018, ha fatto seguito, in data
7.5.2018, soltanto una prima designazione del professionista di riferimento (cfr. doc. 2, fascicolo di prime cure opponente), nonché, in data 16.11.2022, una nuova ed ulteriore richiesta, con esito meramente interlocutorio, rivolta nei confronti dell' Controparte_7 di NO (cfr. doc. 3, memoria n. 2, stesso fascicolo). E, del resto, la sola
[...] pagina 8 di 10 designazione di un professionista per lo svolgimento degli adempimenti che la legge n. 3/2012 invocata dal procedente demanda agli organismi di composizione della crisi non comporta ex art. 15, nono comma, diversamente da quanto ipotizzato dall'appellante, la sospensione delle procedure esecutive individuali in corso, trattandosi di un provvedimento solo propedeutico alla redazione della proposta di accordo, ovvero alla predisposizione del piano del consumatore, Detta legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento prevede, inoltre, che la sospensione delle esecuzioni in corso consegua o al provvedimento con cui il giudice competente, depositata da parte del debitore la proposta di accordo, fissa, ai sensi dell'art. 10, l'udienza per la convocazione dei creditori, pronunciandosi contestualmente sulla improseguibilità delle azioni esecutive individuali in corso, o al provvedimento con cui, depositato il piano del consumatore, il giudice competente convochi i creditori e disponga la sospensione dei provvedimenti di esecuzione, la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, come previsto dall'articolo 12 bis. Non dissimile risulta quanto previsto dal Codice della Crisi d'Impresa (D. L.vo 136/2019, come modificato dalla legge n. 136/2024), il cui art. 18 subordina l'operatività delle possibili misure protettive alla pubblicazione della relativa richiesta nel Registro delle Imprese, applicabile solo previa accettazione della nomina – entro 9 giorni dalla domanda - da parte dell'esperto nella composizione negoziata, il che conferma che non basta, a tale fine, la mera presentazione della relativa richiesta;
trattasi di principio senz'altro estendibile al caso di specie, atteso che non consta in atti – nonostante il tempo trascorso dall'avvio di detta procedura - alcuna compiuta deduzione e, tanto meno, prova in ordine all'eventuale esistenza sia di “trattative”, nelle cui more, ad avviso dell'attore, come già argomentato in primo grado, si dovrebbe “sospendere ogni procedura, ivi compreso l'accertamento di merito” (memoria n. 2, p. 2, stesso fascicolo), sia di una proposta di accordo o di piano del consumatore, sia di un provvedimento giudiziale per la conseguente comunicazione ai creditori ove siano state disposte misure di tutela quali quelle invocate dal medesimo, le cui affermazioni in proposito non vanno, quindi, oltre la mera enunciazione ed, in definitiva, risultano del tutto apodittiche.
5.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dal signor Pt_2 avverso la sentenza n. 7214/23 del 21 settembre 2023 del Tribunale di NO, che, per
[...]
l'effetto, va confermata integralmente.
5.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i pagina 9 di 10 parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza attività istruttoria e con limitata attività di trattazione, che giustifica per detta fase il dimidiamento del relativo compenso), seguono la soccombenza.
5.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal signor avverso la Parte_2 sentenza n. 7214/23 del 21 settembre 2023 del Tribunale di NO, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, signor alla rifusione in favore dell'appellato, avv. Parte_2
Andrea Ziletti, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 4.888,00 (di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del
15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
NO, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Maria Grazia Federici
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 871/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 C.F._1
REGINA MARGHERITA, 28 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. DEFILIPPI CLAUDIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
avv. (C.F. ), difeso in proprio ex art. 86 cpc, CP_1 CP_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SOLFERINO 3 25122 BRESCIA
APPELLATO
pagina 1 di 10 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
In via principale, nel merito, in accoglimento del presente gravame, riformare e/o annullare la sentenza n. 7214/2023 del Tribunale di NO sezione civile, dott. Maurizio Giuseppe Ciocca del
21.09.2023 e pubblicata nella medesima data, nel giudizio recante R.G. 8036/2022, ritenuti fondati i motivi di gravame, accogliere le conclusioni formulate in primo grado che si riportano integralmente, ovvero:
In via preliminare, previo accertamento dei presupposti di fatto e di diritto, dedotti nel presente atto introduttivo, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e/o precetto notificato;
Nel merito e in via principale, accertare e dichiarare l'improcedibilità ovvero la nullità,
l'annullabilità e/o l'inefficacia del precetto notificato dal creditore;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
Per avv. CP_1 CP_2
Piaccia all'On.le Corte di Appello adita rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 7214/2023 emessa dal Tribunale di NO in data 21.09.2023 e pubblicata in pari data, per i motivi tutti meglio esposti in narrativa e, in particolare:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello, per i motivi tutti meglio esposti al paragrafo n. 1, con ogni più opportuno provvedimento del caso.
- nel merito, rigettare le domande tutte formulate dal sig. ivi compresa la richiesta Parte_2 di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e/o del precetto, in quanto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato telematicamente il 21 marzo 2024 il signor da Parte_2
CI (MI) appellava la sentenza n. 7214/2023 del 21 settembre 2023, pubblicata il medesimo giorno, con la quale il Tribunale di NO, definendo la causa n. 8036/22 di Rg. dal medesimo promossa - in riassunzione di precedente, radicata avanti al Tribunale di Brescia (n.
9518/2021 di Rg.), conclusasi con dichiarazione di incompetenza territoriale in favore del Foro meneghino -, avente quale oggetto l'opposizione ex art. 615, primo comma, cpc avverso l'atto di pagina 2 di 10 precetto notificatogli il 26 luglio 2021, con il quale l'avv. Andrea Ziletti gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 7.251,83, oltre ad interessi e spese, in forza della sentenza n. 4020/2020 pronunciata dal Tribunale di NO il 7 luglio 2020, recante condanna del qui procedente al rimborso delle spese di detta lite, liquidate in € 4.835,00, oltre accessori di legge, in favore dell'odierno appellato quale procuratore anticipatario, in luogo della parte dal medesimo ivi rappresentata ( ), ne aveva rigettato le domande, Controparte_3 con sua condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.
1.2 Nel giudizio così radicato si costituiva l'appellato con comparsa di risposta del 28 giugno 2024, con la quale resisteva al gravame.
1.3 Ad esito della prima udienza del'8 ottobre 2024, la Corte, in diversa composizione, investita della questione dal precedente Consigliere istruttore, rigettata l'istanza ex art. 283 cpc sollevata dal procedente, rinviava al 13 maggio 2025 la rimessione della causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.4 Alla predetta udienza del 13 maggio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai difensori delle parti di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva le parti per la decisione avanti al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante si duole che il Giudice a quo non abbia accolto la propria eccezione di inesigibilità delle spese di lite dell'Amministrazione rappresentata dall'appellato ex art. 15, comma 2sexies, del D.lvo n. 546/1992; ciò, in quanto nel processo tributario per l'
[...]
, come tutti gli enti impositori, non è neppure prevista la costituzione di avvocati Controparte_4 del libero foro, dovendo la stessa stare in giudizio direttamente o attraverso la struttura territoriale sovraordinata, salve le ipotesi specificatamente indicate;
né alcuna deroga al patrocinio è stata prevista dalla norma istitutiva dell'Agenzia in questione per ragionevole uniformità con quanto previsto per gli altri enti del genere.
2.2 Del resto, aggiunge il signor la sentenza delle Sezioni Unite del Supremo Collegio n. Pt_2
30008/2019 non tratta l'ipotesi della rappresentanza davanti alle Commissioni Tributarie, ma quella avanti al Giudice ordinario e le fattispecie in cui l' sia autorizzata ad avvalersi CP_3 dell'Avvocatura dello Stato, esprimendo l'orientamento, consolidato anche in sede di merito, per il quale una diversa interpretazione porrebbe la normativa in contrasto con il principio di pagina 3 di 10 uguaglianza, essendo la decisione rimessa a discrezione dell delle entrate, la quale - ove CP_3 decidesse di non anticipare spese e costi e di non utilizzare i propri funzionari pur in dispregio della normativa predetta -metterebbe su piani diversi contribuenti nella stessa posizione;
e lo stesso, a dire del procedente, risulta valere per la normativa emergenziale, che non varrebbe, secondo controparte, ove l'ente si avvalga non dei propri funzionari, ma di operatori esterni, con pari violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione.
2.3 Oltre a ciò, secondo l'attore, non è corretto che nella fattispecie in esame egli risulti tenuto alla rifusione dell'Iva nei confronti di difensore anticipatario di parte, vittoriosa nella lite, non abilitata alla detrazione del tributo, previsto e disciplinato dal DPR 633/1972, quando, al contrario di quanto ritenuto dal primo decidente, anche nel caso in cui si sia avvalsa di avvocato del libero foro, CP_5 ex art. 93 cpc l'anticipatario, che abbia ottenuto dal Giudice in proprio favore la condanna del soccombente al pagamento delle spese e del relativo compenso, può chiedere solo quanto dovuto per il predetto titolo, ma non anche l'imposta di valore aggiunto che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla, potendosi addebitare all'obbligato una spesa soltanto se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato;
ciò, in quanto non può considerarsi legittima una locupletazione da parte di un soggetto, che sarebbe, altrimenti, legittimato a conseguire due volte la medesima somma.
2.4 Con il secondo motivo il signor lamenta violazione di legge ed omessa motivazione della Pt_2 sentenza gravata, laddove il Tribunale non ha ritenuto incidenti sulla facoltà dell'appellato di notificare il precetto in discussione le disposizioni stabilite dall'art. 3, comma 6 bis, del d.l. 6/2020, quando, al contrario, in caso di condanna del debitore al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario dell'ente impositore, al fine di consentire al professionista il recupero delle stesse, si provvede al rilascio della sentenza munita di formula esecutiva, ma solo successivamente al suo passaggio in giudicato, concretandosi altrimenti una evidente violazione del principio di uguaglianza;
quanto sopra, perchè la normativa sulla difesa dell'ente anche in via distrattaria è prevista in apposito regolamento, che prevede il pagamento della distrazione solo quale maggior esborso rispetto all'accordo sottoscritto con l'ente stesso e con particolari modalità di pagamento;
ed, infatti, i commi due e tre del paragrafo 10 prevedono che il professionista, in presenza di sentenza favorevole che sancisca la condanna di controparte al pagamento delle spese, al fine di trattenere l'eventuale parte eccedente liquidata dal giudice, ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della distrazione delle spese previsto dall'articolo 93 cpc pagina 4 di 10 dichiarandosi anticipatario nel primo atto difensivo depositato in favore della parte rappresentata;
ed in ogni caso il professionista, all'emissione della sentenza, può richiedere ad il compenso CP_5 pattuito al momento del conferimento dell'incarico rinunciando alla distrazione, scelta da comunicare a mezzo pec alla cliente ed alla controparte;
per questo, era stata avanzata da parte di esso appellante istanza di esibizione ex artt. 210 e 213 c pc di eventuali pagamenti ricevuti dallo da parte di in forza del regolamento, istanza del tutto disattesa, per l'effetto qui dal CP_1 CP_5 medesimo reiterata.
3.1 Tali, articolati, motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, non colgono nel segno.
3.2 Vale, in proposito, rammentare come la Giurisprudenza, di merito e di legittimità, da tempo abbia chiarito che, da un lato, nell'opposizione all'esecuzione forzata promossa sulla base di titolo esecutivo giudiziale non è ammessa l'allegazione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale anteriori alla formazione dello stesso;
né la contestazione del diritto di procedere può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento, salvo che non ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo si sia formato, spettando al riguardo ogni accertamento al giudice del merito (v. Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 2785 del 4.2.2025; Cassazione Civile, Sez. L, ordinanza n. 24471 del 12.9.2024; Cassazione Civile, Sez.
3, ordinanza n. 37138 del 19.12.2022); dall'altro lato, con la notifica della sentenza al soccombente finalizzata al recupero delle spese il difensore distrattario tende a realizzare un proprio diritto, diverso e autonomo rispetto alla posizione sostanziale della parte rappresentata (cfr. Cassazione
Civile, Sez. 2, ordinanza n. 34202 del 23.12.2024; Cassazione Civile, Sez. 6-1, ordinanza n. 6481 del 9.3.2021; Cassazione Civile, Sez. 5, sentenza n. 23021 dell'11.11.2016; Cassazione Civile, Sez.
6-2, ordinanza n. 7232 del 21.3.2013; Cassazione Civile, Sez. 1, ordinanza n. 6184 del 15.3.2010;
Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 21070 del 1.10.2009; Cassazione Civile, Sez. L, sentenza n.
15639 del 18.10.2003).
3.3 Orbene: calati i surriferiti princìpi al caso di specie, emerge come la decisione del Giudice a quo con riferimento alle questioni affrontate dall'appellante nei motivi di gravame sopra richiamati sia pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
pagina 5 di 10 3.4 Deve, infatti, immediatamente rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dall'appellante, laddove investente la parte coercitiva della sentenza del Tribunale di NO n.
4020/2020, costituente il titolo esecutivo in forza del quale l'appellato ha notificato l'atto di precetto in discussione, laddove tende a censurare la possibilità dell' di Parte_3 avvalersi di un avvocato del libero Foro, nell'ottica di invalidare il patrocinio del resistente in quel procedimento;
ciò, in quanto in tale modo si va a vagliare e a tentare di incidere sulla portata di detta sentenza, affrontando una questione che si sarebbe dovuta prospettare e sollevare unicamente all'interno del processo di merito con la stessa definito, ma non possibile oggetto di giudizio ex art. 615 cpc quale quello di specie, originato dalla notifica di atto di precetto con il quale l'avv. CP_1 ha azionato un credito proprio e personale, per cui ogni questione riguardante l'
[...]
e le facoltà di rappresentanza in giudizio della stessa appare in questa sede Controparte_3 decisamente preclusa e non pertinente, con superamento anche delle istanze ex artt. 210 e 213 cpc formulate dal procedente, peraltro, palesemente inammissibili in quanto del tutto generiche ed ictu oculi aventi scopo prettamente esplorativo.
3.5 Quanto all'Iva esposta dall'appellato nel precetto in questione, va rammentato che, secondo costante orientamento del Supremo Collegio, gli Enti pubblici non sono soggetti passivi dell'imposta del valore aggiunto ai sensi dell'art. 19 del DPR 633/1972 e dell'art. 13, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28.11.2006 n. 112; ciò, per le attività poste in essere in veste di pubblica autorità ed anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscano diritti, canoni o retribuzioni, salvo quando si muovano in ambiti diversi, sottoposti in tale caso allo stesso regime giuridico cui sono sottoposti gli operatori economici privati (in argomento, cfr.: Cassazione Civile,
Sez. 5, sentenza n. 37731 del 23.12.2022; Cassazione Civile, Sez. 5, ordinanza n. 28558 del
18.10.2021 e sentenza n. 3418 del 20.2.2015); con la precisazione che l'avvocato distrattario può chiedere alla parte soccombente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente solo quando quest'ultimo sia abilitato a detrarla (v. Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 22279 del
13.9.2018; Cassazione Civile, Sez. 2, sentenza n. 2474 del 21.2.2012).
3.6 Da quanto sopra, emerge che, attesa la indiscutibile qualità di Ente Pubblico dell'
[...]
, non svolgente alcuna attività di natura commerciale o assimilabile al regime Controparte_3 giuridico cui sono sottoposti gli operatori privati, l'eccezione sollevata sul punto dall'appellante va de plano rigettata. pagina 6 di 10 3.7 D'altra parte, non appare sussistere alcun profilo di abuso o di contrasto tra la notificazione da parte dell'appellato dell'atto di precetto del 26.7.2021 e le disposizioni stabilite dalla normativa emergenziale in tema di sospensione delle azioni di recupero dei carichi affidati alla riscossione, in quanto l'avv. Andrea Ziletti, come più sopra anticipato, non ha fatto valere una pretesa dell' , bensì, legittimamente, un proprio credito, ai sensi dell'art. Controparte_6
93 c.p.c..
3.8 Nè risultano ricorrere i presupposti per ravvisare una violazione del principio di eguaglianza ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., diversamente da quanto ipotizzato dall'odierno appellante, poiché, in relazione alla titolarità di un rapporto obbligatorio e alla possibilità o meno di agire in executivis per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, la posizione di un soggetto privato appare radicalmente differente rispetto a quella di un soggetto pubblico.
3.9 Né, comunque, risulta pertinente il richiamo operato dal qui procedente alla disciplina sancita dall'art. 3, c. 6 bis, d.l. 6/2020, in quanto si tratta di una previsione che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, ha stabilito la possibilità di esonerare il debitore da eventuali conseguenze risarcitorie, senza per questo sottrarlo al dovere di onorare la sua obbligazione principale, ovverosia il pagamento del dovuto.
4.1 Con il terzo motivo l'appellante si duole che il primo decidente ha omesso di considerare la propria pregiudiziale qualità di soggetto che in data 6.5.2018 aveva avviato avanti al Tribunale di NO una procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento, per la quale egli aveva prodotto copia della richiesta di nomina dell'Organismo ex L. 3/2012, che stava predisponendo il relativo piano;
trattasi di questione, al contrario di quanto ritenuto dal primo decidente, a suo avviso, rilevante, in quanto in astratto non è negata la possibilità di aderire a detta procedura in caso di posizione debitoria cosiddetta mista, ovvero relativa solo in parte ad attività professionale: ed, infatti, per l'attore, la ratio legis della novella, nella sostanza, è quella di incentivare o stimolare il ricorso ad una delle procedure di cui agli articoli 6 e seguenti della citata legge n. 3/2012, che all'epoca della novella in parola non erano molto in voga nella prassi giudiziaria, a tacere dell'importanza anche della circostanza che la domanda del debitore volta all'ammissione ad una procedura quale quella di cui trattasi non è soggetta ad alcun termine di decadenza, ponendosi solo al riguardo quello naturale dell'utilità della procedura, evidente essendo che l'esecutato potrebbe non avere più interesse ad accedervi qualora uno o più tra i suoi beni nel corso dell'esecuzione pagina 7 di 10 avviata nei suoi confronti fossero stati già liquidati;
né – anche per l'ipotesi in cui si opini che la procedura in parola debba intendersi estesa o riferibile anche alla liquidazione del patrimonio, ex articolo 14 ter e seguenti della legge in questione - avrebbe alcun senso logico proporre una simile domanda ove il debitore non possedesse altri beni da liquidare, diversi da quelli già staggiti. Del resto, aggiunge il procedente, da tempo la Suprema Corte ha precisato come occorra considerare, tenuto conto dell'effetto esdebitatorio delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che la Direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del
20.6.2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, con termine di attuazione entro il 17.7.2021, prescriveva agli Stati membri di provvedere affinché
l'imprenditore insolvente avesse accesso almeno ad una procedura idonea alla esdebitazione;
e, sebbene l'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), escluda dal campo di applicazione di tale direttiva le persone fisiche che non siano imprenditori, il primo capoverso del successivo paragrafo 4 precisa che gli Stati membri possono estendere la loro disciplina delle esdebitazioni ed, anzi, ne sostiene la massima opportunità non solo perché il sovraindebitamento del consumatore presenta un problema di grande rilevanza economica e sociale, ma anche perché gli stessi imprenditori non godrebbero efficacemente dell'opportunità di liberarsi dai debiti legati all'impresa e da altri debiti maturati al di fuori di essa se dovessero sottoporsi a procedure distinte quanto a condizioni di accesso e termini;
ed è appena il caso di rammentare che il principio di leale cooperazione ex art. 4, paragrafo 3, TUE ed ex art. 288, paragrafo 3, TFUE consente ai giudici un'interpretazione del diritto nazionale conforme alla lettera e allo scopo di una direttiva anche nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore e quella della sua attuazione ad opera dello Stato membro;
trattasi di questione totalmente disattesa dal giudice di prime cure.
4.2 Anche tale motivo è destituito di fondamento.
4.3 Come al riguardo bene evidenziato dal Giudice a quo, va escluso che l'appellante possa fondatamente invocare la sospensione o l'improcedibilità di eventuali azioni esecutive individuali a sensi dell'art. 10, c. 2, lett. c), l. 3/2012, in quanto all'istanza di nomina di un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, presentata il 6.5.2018, ha fatto seguito, in data
7.5.2018, soltanto una prima designazione del professionista di riferimento (cfr. doc. 2, fascicolo di prime cure opponente), nonché, in data 16.11.2022, una nuova ed ulteriore richiesta, con esito meramente interlocutorio, rivolta nei confronti dell' Controparte_7 di NO (cfr. doc. 3, memoria n. 2, stesso fascicolo). E, del resto, la sola
[...] pagina 8 di 10 designazione di un professionista per lo svolgimento degli adempimenti che la legge n. 3/2012 invocata dal procedente demanda agli organismi di composizione della crisi non comporta ex art. 15, nono comma, diversamente da quanto ipotizzato dall'appellante, la sospensione delle procedure esecutive individuali in corso, trattandosi di un provvedimento solo propedeutico alla redazione della proposta di accordo, ovvero alla predisposizione del piano del consumatore, Detta legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento prevede, inoltre, che la sospensione delle esecuzioni in corso consegua o al provvedimento con cui il giudice competente, depositata da parte del debitore la proposta di accordo, fissa, ai sensi dell'art. 10, l'udienza per la convocazione dei creditori, pronunciandosi contestualmente sulla improseguibilità delle azioni esecutive individuali in corso, o al provvedimento con cui, depositato il piano del consumatore, il giudice competente convochi i creditori e disponga la sospensione dei provvedimenti di esecuzione, la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, come previsto dall'articolo 12 bis. Non dissimile risulta quanto previsto dal Codice della Crisi d'Impresa (D. L.vo 136/2019, come modificato dalla legge n. 136/2024), il cui art. 18 subordina l'operatività delle possibili misure protettive alla pubblicazione della relativa richiesta nel Registro delle Imprese, applicabile solo previa accettazione della nomina – entro 9 giorni dalla domanda - da parte dell'esperto nella composizione negoziata, il che conferma che non basta, a tale fine, la mera presentazione della relativa richiesta;
trattasi di principio senz'altro estendibile al caso di specie, atteso che non consta in atti – nonostante il tempo trascorso dall'avvio di detta procedura - alcuna compiuta deduzione e, tanto meno, prova in ordine all'eventuale esistenza sia di “trattative”, nelle cui more, ad avviso dell'attore, come già argomentato in primo grado, si dovrebbe “sospendere ogni procedura, ivi compreso l'accertamento di merito” (memoria n. 2, p. 2, stesso fascicolo), sia di una proposta di accordo o di piano del consumatore, sia di un provvedimento giudiziale per la conseguente comunicazione ai creditori ove siano state disposte misure di tutela quali quelle invocate dal medesimo, le cui affermazioni in proposito non vanno, quindi, oltre la mera enunciazione ed, in definitiva, risultano del tutto apodittiche.
5.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, anche istruttoria, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dal signor Pt_2 avverso la sentenza n. 7214/23 del 21 settembre 2023 del Tribunale di NO, che, per
[...]
l'effetto, va confermata integralmente.
5.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i pagina 9 di 10 parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza attività istruttoria e con limitata attività di trattazione, che giustifica per detta fase il dimidiamento del relativo compenso), seguono la soccombenza.
5.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal signor avverso la Parte_2 sentenza n. 7214/23 del 21 settembre 2023 del Tribunale di NO, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, signor alla rifusione in favore dell'appellato, avv. Parte_2
Andrea Ziletti, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 4.888,00 (di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del
15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
NO, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Maria Grazia Federici
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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