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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa SC Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 4727/2024, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. TRENTA DEBORAH
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16.12.24, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “affidamento figli e collocazione genitoriale: confermare che i figli minori ed sono Persona_1 Persona_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Via di Ponente 71 Velletri, e con frequentazione con il padre a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, e durante la settimana un pomeriggio dall'uscita della scuola alla sera alle 21.00, e comunque come già in uso dalla separazione. Le festività saranno alternate tra i due genitori e per le vacanze estive i figli potranno stare 15 consecutivi o non consecutivi con il padre o con la madre nel mese di luglio e nel mese di agosto, previo accordo entro il 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni di ciascun figlio. Le parti si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Assegnazione Casa Coniugale/Familiare e Spese: confermare l'assegnazione della suddetta abitazione coniugale/familiare, sita in
Velletri Via di Ponente n. 71 in favore della sig.ra proprietaria Parte_1
al 50 % ed usufruttuaria al 50%, ove sono collocati prevalentemente i minori nudi proprietari del 50% a seguito degli accordi di separazione. Mantenimento: confermare che il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la complessiva somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno) mensili. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla madre entro il pagina 2 di 4 giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di Velletri del 30.03.2015. Il sig.
[...]
conferma la propria obbligazione a rifondere la sig.ra Parte_2 [...]
l'arretrato delle rate del mutuo sino all'omologa della separazione, le Parte_1
spese straordinarie dal luglio 2020 maturate fino al 31 gennaio 2022, le quote condominiali arretrate dal luglio 2020 a Gennaio 2022, nonché tasse relative all'immobile, salvo altre per un importo complessivo per la quota di spettanza del resistente in euro 9.000,00 (novemila/00), salvo quanto già versato, da verificare.
D) Le Parti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze. I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio, di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento l'uno rispetto all'altro per essere indipendenti economicamente uno dall'altro. Con rinuncia all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse. Spese di giudizio compensate”.
All'udienza del 25 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano quanto indicato nel decreto di fissazione e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
ed presso il Comune di Positano ( atto n. 7 P. II S.C. Parte_1 Parte_2
anno 2007) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 17 luglio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa SC Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa SC Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di Divorzio - Cessazione effetti civili iscritta al n.rg. 4727/2024, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. TRENTA DEBORAH
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16.12.24, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “affidamento figli e collocazione genitoriale: confermare che i figli minori ed sono Persona_1 Persona_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Via di Ponente 71 Velletri, e con frequentazione con il padre a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, e durante la settimana un pomeriggio dall'uscita della scuola alla sera alle 21.00, e comunque come già in uso dalla separazione. Le festività saranno alternate tra i due genitori e per le vacanze estive i figli potranno stare 15 consecutivi o non consecutivi con il padre o con la madre nel mese di luglio e nel mese di agosto, previo accordo entro il 31 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni di ciascun figlio. Le parti si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Assegnazione Casa Coniugale/Familiare e Spese: confermare l'assegnazione della suddetta abitazione coniugale/familiare, sita in
Velletri Via di Ponente n. 71 in favore della sig.ra proprietaria Parte_1
al 50 % ed usufruttuaria al 50%, ove sono collocati prevalentemente i minori nudi proprietari del 50% a seguito degli accordi di separazione. Mantenimento: confermare che il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la complessiva somma di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuno) mensili. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla madre entro il pagina 2 di 4 giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa in uso presso il Tribunale di Velletri del 30.03.2015. Il sig.
[...]
conferma la propria obbligazione a rifondere la sig.ra Parte_2 [...]
l'arretrato delle rate del mutuo sino all'omologa della separazione, le Parte_1
spese straordinarie dal luglio 2020 maturate fino al 31 gennaio 2022, le quote condominiali arretrate dal luglio 2020 a Gennaio 2022, nonché tasse relative all'immobile, salvo altre per un importo complessivo per la quota di spettanza del resistente in euro 9.000,00 (novemila/00), salvo quanto già versato, da verificare.
D) Le Parti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per i minori, e sulla possibilità di ciascuno di essi di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanze. I coniugi dichiarano di essere entrambi dotati di reddito proprio, di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento l'uno rispetto all'altro per essere indipendenti economicamente uno dall'altro. Con rinuncia all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse. Spese di giudizio compensate”.
All'udienza del 25 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano quanto indicato nel decreto di fissazione e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
ed presso il Comune di Positano ( atto n. 7 P. II S.C. Parte_1 Parte_2
anno 2007) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 17 luglio 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa SC Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4