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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/11/2024, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello, con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 21/06/2024, iscritta al n. 202/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
28.11.2024
d a
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Giorgio Treglia e Claudia Ganazzoli del foro di
OGGETTO: Milano, domiciliatari giusta delega in atti.
retribuzione
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sterli
del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 562 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni: - 2 -
Della ricorrente appellante:
Come da ricorso
Della resistente appellata:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n.562/2024, pubblicata il 23 maggio
2024, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro,
ha accolto il ricorso proposto da ed ha CP_1
condannato la società convenuta al Parte_1
pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di €
5.488,47, oltre accessori di legge, a titolo di retribuzioni dovute dall'1 gennaio 2023 al 31 maggio 2023, nonché a riconoscerle n.10,85 giornate di ferie maturate, condannando la società anche al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha dato atto che la lavoratrice aveva promosso precedente giudizio avanti allo stesso Tribunale di
Bergamo che si era concluso con la sentenza n.639/2022, con la quale era stato accertato il diritto della ricorrente al trasferimento del rapporto di lavoro da RG IS s.p.a. a Forty
s.r.l., dal 13 al 30 agosto 2020, e quindi ad Parte_1
con decorrenza dal 31 agosto 2020, e quest'ultima società era stata condannata ad immetterla nel posto di lavoro e a pagarle le retribuzioni non corrisposte dal 31 agosto 2020 alla riammissione nel posto di lavoro, con detrazione di quanto percepito in seguito al distacco da RG IS - 3 -
s.p.a. a dall'1 agosto 2022 in avanti. CP_2
In conformità a queste statuizioni, avendo la lavoratrice agito per ottenere la determinazione del quantum spettante, ed essendo pacifico che la stessa non fosse stata riammessa in servizio da il Tribunale ha condannato la Parte_1
società convenuta a corrispondere le retribuzioni maturate nel periodo dedotto (dal gennaio al maggio 2023), come sopra quantificate, oltre che a riconoscere i giorni di ferie non goduti,
stante la ricostituzione ed il perdurare del rapporto di lavoro tra le parti.
In virtù del principio della soccombenza ha infine condannato la società convenuta al pagamento delle spese di lite.
La ha impugnato la sentenza, chiedendone Parte_1
la riforma e articolando vari motivi di impugnazione.
La si è costituita tempestivamente e ha resistito CP_1
all'appello, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come questa Corte ha già statuito in altri precedenti analoghi (anche tra le stesse parti, seppure con riferimento a periodi retributivi diversi), non può trovare accoglimento.
1) Occorre premettere una breve ricostruzione dei fatti che - 4 -
hanno portato al contenzioso tra le parti.
La è stata assunta da Auchan s.p.a., ora CP_1
RG IS s.p.a., in data 13 aprile 2002, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale al 60%, quale addetta alla vendita, inquadrata nel 4°
livello del c.c.n.l. terziario (ora Controparte_3
, presso l'ipermercato di Bergamo, in via Carducci
[...]
n. 55.
Con decorrenza dal 13 agosto 2020, l'ipermercato è stato oggetto di un trasferimento di ramo di azienda da parte di
RG IS s.p.a. a Forty s.r.l., e quest'ultima società ha successivamente affittato il relativo ramo di azienda ad con effetto dal 2 settembre 2020. Parte_1
Il rapporto di lavoro della lavoratrice (unitamente a quello di qualche altro dipendente) non è stato ceduto con tale ramo d'azienda, e la , essendo rimasta in forza a CP_1
RG IS, in un primo momento, è stata collocata in CIGS a zero ore.
La lavoratrice (al pari di altri colleghi nella sua stessa condizione) ha allora impugnato la decisione aziendale di
RG IS di escluderla dal trasferimento del ramo di azienda a Forty s.r.l. e successivamente ad Parte_1
[...]
Nel frattempo, nelle more del processo e per la precisione il 22 ottobre 2022, RG IS s.p.a. ha - 5 -
ceduto a un altro asserito ramo di azienda, e con esso CP_2
il rapporto di lavoro della , la quale è pertanto passata CP_1
alle dipendenze della cessionaria presso cui peraltro CP_2
era già stata distaccata in precedenza, dopo il primo trasferimento dell'altro ramo di azienda da RG
IS a Forty (e da Forty a . Parte_1
La lavoratrice, dopo il trasferimento, ha effettivamente lavorato presso la distaccataria (e poi cessionaria) e CP_2
lo ha fatto per il periodo dall'1 agosto al 9 novembre 2022, data in cui ha interrotto la prestazione lavorativa, non presentandosi più al lavoro.
Con la sentenza n.639/2022, in data 8 novembre 2022, il
Tribunale di Bergamo, decidendo la causa relativa all'illegittimità dell'esclusione della dal primo CP_1
trasferimento d'azienda da RG IS a Forty e da
Forty a ha accolto il ricorso ed ha accertato la Parte_1
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e CP_1
la Forty dal 13 al 30 agosto 2020 e tra la lavoratrice e la
[...]
dal 31 agosto in avanti;
per l'effetto, ha condannato la Pt_1
“alla riammissione della lavoratrice nel posto di Parte_1
lavoro e al pagamento della somma corrispondente alle
retribuzioni non corrisposte dal 13 agosto 2020 sino alla
riammissione, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo, con detrazione di quanto percepito dalla
lavoratrice in seguito al distacco dall'1 agosto 2022 in avanti, - 6 -
con interessi legali dal dovuto al saldo”.
La sentenza è stata appellata da avanti Parte_1
a questa stessa Corte e, a seguito della sentenza di conferma della decisione, è stato promosso giudizio di cassazione.
In data 9 novembre 2022, ossia il giorno dopo la pronuncia della sentenza di 1° grado a lei favorevole, la
, con apposita lettera, ha offerto la propria prestazione CP_1
lavorativa a e, a partire da tale momento, Parte_1
come appena detto, non ha più reso prestazioni lavorative per
(la lavoratrice ha rinnovato l'offerta con successiva CP_2
lettera del 17 novembre 2022 – doc.12 fasc.1° grado, lavoratrice
-).
La non ha mai riammesso in servizio Parte_1
la sino al maggio 2024, quando, secondo le deduzioni CP_1
della società appellante, ha avviato le operazioni per la riassunzione della lavoratrice.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la lavoratrice ha agito per ottenere la quantificazione delle somme oggetto della citata sentenza del Tribunale di Bergamo
n.639/2022 e ha chiesto di condannare a Parte_1
corrisponderle la somma di € 5.608,47 (poi ridotta ad € 5.488,47,
in adesione ad alcune contestazioni della società sulla retribuzione oraria da prendere in considerazione), per retribuzioni dal gennaio al maggio 2023.
La lavoratrice ha anche chiesto di condannare
[...] [...]
all'accredito in suo favore delle giornate di ferie Controparte_4
maturate nel medesimo periodo di rapporto e pari a n.10,85
giornate.
Il giudice, come esposto in premessa, ha accolto integralmente il ricorso.
::::::::::
2) La ha impugnato la decisione, sotto Parte_1
diversi profili.
In via preliminare, con il primo motivo di gravame, ha censurato la sentenza per avere fondato la decisione sulla pronuncia del Tribunale di Bergamo n.639/2022, sebbene la stessa fosse ancora sub-iudice, posto che la sentenza di questa stessa Corte territoriale n.172/2023, che l'ha confermata, è stata impugnata in Cassazione.
Si duole in particolare del fatto che il giudice di primo grado non abbia disposto la sospensione del giudizio per pregiudizialità, ai sensi dell'art.295 c.p.c., ovvero, in via gradata, ai sensi dell'art.337, comma 2, c.p.c..
La doglianza è priva di fondamento.
In primo luogo, occorre prendere atto del fatto che la lavoratrice, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto la liquidazione delle somme a lei dovute da proprio in forza della suddetta sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo, che, pur adottando una condanna non contenente una quantificazione materiale dei crediti della - 8 -
lavoratrice, ha già esattamente individuato questi crediti (anche per quanto attiene al lasso temporale cui gli stessi andavano riferiti, avendo condannato la oltre che alla Parte_1
riammissione in servizio della , al pagamento di tutte le CP_1
retribuzioni non corrisposte sino alla suddetta riammissione e non avendo la società, nel periodo oggetto di giudizio, dal 1°
gennaio 2023 al 31 maggio 2023, ancora provveduto a riammettere in servizio la ). CP_1
Il fatto, quindi, che la sentenza oggi gravata si fondi su tale pronuncia appare conseguenza necessaria delle domande svolte dalla lavoratrice. Per tali motivi e nel rispetto del principio del ne bis in idem, il primo giudice ha correttamente affermato l'irrilevanza in questa sede giudiziale del non essere la sentenza ancora passata in giudicato (anche se oggi lo è, visto che la lavoratrice ha documentato in questo grado di giudizio che la
Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il relativo giudizio –
cfr.doc.2 fasc.appello -), essendo la sentenza di primo grado invocata dalla lavoratrice immediatamente esecutiva ed essendo stata altresì confermata in appello, ben potendo la società far valere ogni questione relativa alla non correttezza delle relative statuizioni nel giudizio di cassazione contro la sentenza di appello (all'epoca pendente), e non nel presente processo.
Certo essendo che qualora in sede di giudizio di cassazione la sentenza di conferma della pronuncia di 1° grado su cui è fondata la domanda della , fosse stata, in tutto o CP_1 - 9 -
in parte cassata, la sua riforma non avrebbe fatto altro che travolgere la pronuncia oggetto del presente appello, in toto o nella parte inerente ai capi modificati, non sussistendo pertanto alcun rischio di contrasto di giudicati.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui tra il giudizio sull'“an debeatur” e quello sul “quantum”, contemporaneamente pendenti davanti a due giudici diversi,
sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso logico, e non anche in senso tecnico-giuridico, sicché non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità
della sospensione facoltativa di quest'ultimo, con esclusione del rischio di un conflitto di giudicati in quanto, ai sensi dell'art. 336,
comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'“an debeatur” determina l'automatica caducazione di quella sul “quantum” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4442 del 21/02/2017).
Ebbene, esclusa nella specie l'applicabilità della sospensione necessaria di all'art.295 c.p.c., deve escludersi anche che vi fosse l'opportunità di una sospensione facoltativa,
sia per l'operare del principio di cui all'art. 336 c.p.c., sia per consentire l'esecuzione della sentenza n.639 del 2022, essendo appunto prevista ex lege l'esecutività della sentenza di primo grado (riguardando tra l'altro detta sentenza le retribuzioni - 10 -
spettanti alla ricorrente, inoccupata dopo la sua pronuncia, non avendo la provveduto alla riammissione della Parte_1
lavoratrice).
Né ha qualche rilievo la circostanza che la Parte_1
non potesse agire ai sensi dell'art.431 c.p.c., per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza su cui la lavoratrice ha fondato le odierne pretese, non avendo la stessa promosso alcuna esecuzione, posto che la società avrebbe potuto avvalersi del suddetto rimedio cautelare con riferimento alla sentenza di primo grado oggetto del presente giudizio.
::::::::::
3) Con il secondo motivo, la censura la Parte_1
decisione appellata nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa retributiva della , sostenendo che la sentenza CP_1
n.639 del 2022 riguardante la era sub iudice e che il CP_1
dispositivo di questa sentenza non legittimerebbe l'azione della lavoratrice proposta nel presente giudizio, contenendo unicamente l'ordine di riammissione in servizio della , CP_1
senza alcuna condanna di contenuto patrimoniale.
Anche questo motivo va disatteso.
Va infatti ribadito che la sentenza n.639 del 2022
(immediatamente esecutiva) che la ha posto alla base CP_1
dell'azione spiegata nel presente giudizio, non si limita ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro con la
[...]
quale cessionaria del ramo d'azienda cui la lavoratrice Pt_1 - 11 -
era addetta e alle cui dipendenze la stessa avrebbe dovuto passare, ai sensi dell'art.2112 c.c., in occasione del trasferimento d'azienda da RG IS a Forty e da Forty a
[...]
con conseguente continuità del rapporto di lavoro e Pt_1
diritto di essere riammessa nel posto di lavoro e correlata condanna di ma pronuncia anche la condanna di Parte_1
quest'ultima società al pagamento in favore della lavoratrice della somma corrispondente alle retribuzioni non corrisposte dal
13 agosto 2020 (data del trasferimento d'azienda) sino alla riammissione in servizio, con detrazione di quanto percepito in seguito al distacco dall'1 agosto 2022 in poi (ed evidentemente sino a quando questo distacco ha avuto effetto): “ … 2)
condanna la alla riammissione della lavoratrice Parte_1
nel posto di lavoro e al pagamento della somma corrispondente
alle retribuzioni non corrisposte dal 13 agosto 2020 sino alla
riammissione, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo, con detrazione di quanto percepito dalla lavoratrice in seguito al distacco dall'1 agosto 2022 in avanti, con interessi legali dal dovuto al saldo …” (cfr.doc.5 fasc.1° grado ). CP_1
La lavoratrice ha quindi agito in questa sede per ottenere la definizione delle somme a lei dovute e oggetto di quest'ultima condanna, in pratica per ottenere la definizione del quantum della condanna emessa (che non poteva che essere accertato in un processo di cognizione). - 12 -
Infine, dell'irrilevanza del fatto che la sentenza n.639 del
2022 fosse sub iudice (ora è passata in giudicato), pendendo giudizio di cassazione avverso la sentenza d'appello che l'ha confermata, si è già detto nel precedente punto di motivazione.
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4) Altrettanto infondato appare il terzo motivo d'appello,
con il quale la società ha impugnato la sentenza per avere recepito i conteggi della lavoratrice, sebbene fossero stati espressamente contestati in quanto non corredati da alcuna spiegazione circa le voci base, la loro giustificazione ed i meccanismi di calcolo delle competenze dovute.
Osserva che gli stessi richiamerebbero tabelle non intellegibili e che riporterebbero vari emolumenti, qualificati come “terzo elemento” ed “ex premio aziendale”, senza alcuna indicazione della fonte del relativo diritto.
In verità, i conteggi appaiono in linea con le buste paga in atti e le voci ivi riportate, comprensive anche del “terzo elemento” e dell'”ex premio aziendale”, nonché con il CCNL di settore, essendo principio indiscusso che nel caso di trasferimento d'azienda, come previsto dall'art.2112 c.c., il rapporto di lavoro del lavoratore ceduto prosegue con diritto al mantenimento del pregresso trattamento retributivo e della pregressa anzianità.
Peraltro, la produzione delle buste paga emesse da
RG IS s.p.a. ha consentito alla società - 13 -
appellante (cessionaria) di effettuarne agevolmente il confronto con i conteggi allegati al ricorso ed eventualmente muovere contestazioni specifiche.
::::::::::
5) Con il quarto motivo di gravame, la si Parte_1
duole che il giudice di primo grado non abbia esaminato il fatto che la non è stata licenziata, né dall'ex datore di lavoro CP_1
RG IS, né dal risultando ancora in CP_2
forza a quest'ultima società e ciò dal 22 ottobre 2022.
Sostiene pertanto che la lavoratrice non avrebbe diritto alle retribuzioni oggetto di giudizio, dal 1° gennaio al 31 maggio
2023, percependo già una retribuzione per via del rapporto di
Contro lavoro con la e dovendo tenersi in debita considerazione che se, ad un certo punto, la corresponsione di dette retribuzioni
è cessata, ciò è dipeso unicamente da volontà della lavoratrice che non si è più presentata al lavoro.
Deduce che inoltre la non avrebbe neppure CP_1
dimostrato di non aver più percepito le retribuzioni da CP_2
a partire dal novembre 2022, data in cui aveva interrotto la prestazione lavorativa.
Osserva che la stessa sentenza n.639 del 2022 ha disposto la detrazione dal dovuto alla delle somme CP_1
percepite per effetto del distacco presso la per cui lo CP_2
stesso principio dovrebbe valere con riferimento alle retribuzioni corrisposte alla da quest'ultima società o che la CP_1 - 14 -
avrebbe potuto percepire, se non avesse deciso CP_1
unilateralmente di non rendere più la prestazione lavorativa, non potendo farsi ricadere su essa società gli effetti di decisioni unilaterali della lavoratrice.
Il motivo va disatteso.
In primo luogo, è incontestato in giudizio che la
, una volta intervenuta la sentenza n.639 del 2022, nel CP_1
mese di novembre 2022 (terminato un periodo di malattia) abbia interrotto la prestazione lavorativa in favore della CP_2
presso cui era stata trasferita da RG IS,
cessando di fatto di renderla (e non abbia invece interrotto formalmente il rapporto di lavoro), offrendo contestualmente la propria prestazione lavorativa alla (la circostanza è Parte_1
stata dedotta dalla lavoratrice nel ricorso di primo grado e non è
stata contestata dalla società appellante, la quale, peraltro, in sede di note difensive di 1° grado, ha dato atto di aver acquisito informazioni presso l'ufficio provinciale del lavoro e di aver
Contro constatato che il rapporto della con era ancora in CP_1
corso – evidentemente il rapporto, avendo la lavoratrice cessato di rendere la prestazione lavorativa, è rimasto sospeso -).
Per l'effetto deve ritenersi altrettanto pacifico che la
, non avendo più reso la prestazione lavorativa, non CP_1
abbia neppure percepito la retribuzione, senza alcuna necessità
per la lavoratrice di fornire la prova di questo fatto (peraltro negativo). - 15 -
La circostanza poi che l'interruzione della prestazione lavorativa, con conseguente venir meno della relativa retribuzione (che, di contro, se la avesse continuato a CP_1
lavorare avrebbe percepito – il c.d. aliunde percipiendum -), sia derivata da una mera decisione unilaterale della è del CP_1
tutto indifferente dal punto di vista dell'obbligo della
[...]
inadempiente all'ordine giudiziale di riammettere in Pt_1
servizio la lavoratrice, di corrisponderle le retribuzioni.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, al dipendente che viene riammesso in servizio in virtù di una pronuncia giudiziale, la retribuzione spetta tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, tanto se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti e, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva e non ha alcuna rilevanza il fatto che il lavoratore non riammesso in servizio nel frattempo abbia percepito altri redditi, magari in virtù della medesima operazione di cessione poi risultata illegittima, o avrebbe potuto percepirli
(cfr. in tema Cass.17784 del 2019 - cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni conformi – con la quale la Suprema
Corte, pur vagliando il caso opposto al presente, dell'illegittimità - 16 -
della cessione di azienda con conseguente ritorno dei lavoratori in capo alla cedente, ha affermato principi generali, suscettibili di regolare qualsiasi ipotesi di illegittimità dell'operato del datore di lavoro in occasione di cessioni di azienda, con conseguente ordine giudiziale di riammissione in servizio del lavoratore nei confronti del datore di lavoro reale e accertato come tale in sede giudiziale).
In queste ipotesi, di pronuncia giudiziale di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro e di riammissione in servizio, ricorre un vero e proprio diritto alla retribuzione del dipendente per il periodo successivo all'ordine giudiziale,
indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia reperito nel frattempo un'altra occupazione o dal fatto che avrebbe comunque potuto reperirla.
Soltanto prima della pronuncia giudiziale, non essendo ancora stata accertata giudizialmente la sussistenza del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, il quale ben può essere quantificato nelle retribuzioni perdute e può anche essere ridotto in virtù sia dell'aliunde perceptum che dall'aliunde percipiendum (la ratio di questi principi è quella di assicurare effettività alla pronuncia giurisdizionale e di apprestare deterrenti idonei ad indurre il datore di lavoro a riprendere il prestatore a lavorare, perché, diversamente,
ipotizzando il carattere risarcitorio dell'obbligazione datoriale anche nel caso di inadempimento dell'obbligo giudiziale di - 17 -
riammissione in servizio, la parte condannata potrebbe violare il
dictum giudiziale senza reali conseguenze, semplicemente opponendo l'aliunde perceptum o percipiendum dall'illegittima cedente, nel caso di illegittimità del mancato trasferimento del lavoratore al cessionario, o dall'illegittima cessionaria nel caso di illegittimità della cessione).
Semmai, nella specie, potrebbe rilevare la data dell'offerta della prestazione lavorativa da parte della lavoratrice successivamente alla pronuncia giudiziale di riammissione in servizio, ma al riguardo non vi è questione, posto che la già il giorno successivo a quello della pronuncia CP_1
giudiziale n.639 del 2022, ha manifestato la disponibilità a riprendere l'attività lavorativa presso la società appellante
Contro (interrompendo anche il rapporto di lavoro presso la .
Né questi principi sono incisi dal fatto che la , CP_1
una volta accertata giudizialmente la sussistenza di un rapporto di lavoro in capo dalla in data anteriore a quella di Parte_1
assunzione da parte di abbia unilateralmente CP_2
interrotto la prestazione lavorativa in favore di quest'ultima società, in tal modo perdendo la retribuzione, perché la pronuncia di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro in capo alla con decorrenza anteriore a Parte_1
quello formalmente costituito tra la e la CP_1 CP_2
rende indifferente ogni questione sulle modalità di interruzione di quest'ultimo rapporto (oltre che, come si è detto sopra, - 18 -
sull'avvenuta percezione di retribuzioni nell'ambito di questo rapporto o sulla possibilità di continuare a percepirle).
Ed invero, detta pronuncia, sebbene ciò non venga detto espressamente, travolge necessariamente l'intervenuta cessione del rapporto disposta ai sensi dell'art. 2112 c.c. da RG
Contro IS a in quanto proveniente, in tale momento,
da soggetto diverso dal reale datore di lavoro Parte_1
E' noto il principio secondo il quale, per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo d'azienda e dell'ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione.
Nella fattispecie, a seguito della sentenza implicante
Contro l'illegittimità della cessione del rapporto di lavoro a rivive l'obbligo del datore di lavoro cedente RG IS
di erogare la retribuzione, obbligo automaticamente trasmesso a carico della cessionaria ex lege, ai sensi dell'art. Parte_1 - 19 -
6) Con l'ultimo motivo di gravame, la società ha impugnato la sentenza per avere accertato il diritto della a vedersi accreditati n.10,85 di ferie (maturate nel CP_1
periodo oggetto di giudizio), pur non avendo prestato attività di lavoro.
Espone, in sintesi, che la giurisprudenza richiamata dal giudice di primo grado sarebbe inconferente perché relativa al diverso caso del lavoratore ingiustamente licenziato ed impossibilitato ad adempiere le prestazioni lavorative, con la conseguenza che nella specie opererebbe il principio generale di cui all'art.2109 c.c., nonché all'art.10 del d.lgs.66/2003, in virtù del quale in assenza di prestazione lavorativa non maturerebbero le ferie.
Anche questo motivo è infondato.
Come questa Corte territoriale ha già ricordato in precedenti analoghi al presente, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con la sentenza del 25 giugno 2020 (cause riunite C-
762/18 e C-37/19) ha affermato che, quando il lavoratore non è
in grado di adempiere le proprie mansioni per causa non imputabile ed imprevedibile, come in caso di malattia o di licenziamento illegittimo, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all'obbligo di avere effettivamente lavorato.
La Corte UE ha osservato che “... come emerge dalla formulazione stessa dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva - 20 -
2003/88, ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite di
almeno quattro settimane. Tale diritto alle ferie annuali retribuite dev'essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, la cui attuazione da
parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata
solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
stessa (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, Per_1
EU:C:2017:914, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). (...)
Inoltre, come già dichiarato dalla Corte, il diritto alle ferie
annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo
(sentenza del 30 giugno 2016, Sobczyszyn, C-178/15,
EU.C.2016.502, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). A tal
riguardo, occorre osservare che, al fine di derogare, per quanto
riguarda i lavoratori assenti dal lavoro a causa di un congedo
per malattia, al principio secondo cui i diritti alle ferie annuali
devono essere determinati in funzione dei periodi di lavoro
effettivo, la Corte si è basata sul fatto che la sopravvenienza di un'inabilità al lavoro per causa di malattia è, in linea di
principio, imprevedibile ed indipendente dalla volontà del
lavoratore (v., in particolare, in tal senso, sentenza del 4 ottobre
2018, , C-12/17, EU:C:2018:799, punto 32 e Per_2
giurisprudenza ivi citata). Orbene, si deve constatare che, così come la sopravvenienza di un'inabilità al lavoro per causa di malattia, il fatto che un lavoratore sia stato privato della
possibilità di lavorare a causa di un licenziamento - 21 -
successivamente dichiarato illegittimo è, in via di principio,
imprevedibile e indipendente dalla volontà di tale lavoratore.
Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 48
delle sue conclusioni, la circostanza che il lavoratore interessato
non abbia svolto – nel periodo compreso tra la data del suo
licenziamento illegittimo e la data della sua reintegrazione nel
posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito
dell'annullamento di tale licenziamento mediante una decisione giudiziaria – alcun lavoro effettivo al servizio del suo datore di
lavoro, è il risultato degli atti di quest'ultimo sfociati nel
licenziamento illegittimo, senza i quali detto lavoratore sarebbe
stato in grado di lavorare durante detto periodo annuale e di
esercitare il suo diritto alle ferie annuali. Di conseguenza, in
una situazione come quella di cui trattasi nei procedimenti
principali nelle presenti cause, il periodo compreso tra la data
del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del
lavoratore nel suo impiego, conformemente al diritto nazionale,
a seguito dell'annullamento di tale licenziamento mediante una
decisione giudiziaria, deve essere assimilato a un periodo di
lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie
annuali retribuite. Pertanto, la giurisprudenza della Corte in
materia di diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore
che, a causa di una malattia, non sia stato in grado di esercitare
il suo diritto a tali ferie durante il periodo di riferimento e/o il
periodo di riporto fissato dal diritto nazionale è estendibile, - 22 -
mutatis mutandis, ad una situazione, come quella di cui trattasi
nei procedimenti principali nelle presenti cause, nella quale un
lavoratore illegittimamente licenziato, e successivamente
reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto
nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha svolto un lavoro
effettivo al servizio del suo datore di lavoro durante il periodo
compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro.”.
La sentenza, dunque, fonda la maturazione del diritto alle ferie, pur in assenza di prestazione lavorativa, sul carattere imprevedibile e non imputabile al lavoratore dell'omessa prestazione.
Si tratta di un principio generale applicabile anche al caso, oggetto di giudizio, del lavoratore escluso dalla cessione dell'azienda e non riassunto, nonostante l'ordine giudiziale di riammissione in servizio, essendo anche in questa fattispecie impedita la prestazione lavorativa in favore del (reale) datore di lavoro in dipendenza di atti illegittimi del medesimo e, dunque,
per causa imprevedibile e non imputabile al lavoratore.
La sentenza impugnata va quindi confermata anche nella parte in cui accertato il diritto della al riconoscimento CP_1
in suo favore delle giornate di ferie di cui sopra.
In definitiva, l'appello va respinto.
:::::::::: - 23 -
7) Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della società appellante e vanno liquidate come in dispositivo (restando così assorbito l'ultimo motivo di appello in materia di condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, essendo stato questo motivo ancorato unicamente all'auspicata riforma della decisione di primo grado, con rigetto delle domande spiegate dalla lavoratrice, riforma invece non disposta).
Le spese vanno distratte in favore del procuratore della che si è dichiarato antistatario. CP_1
Il Collegio dà atto, ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'impugnazione è stata integralmente respinta.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n.562/2024 del
Tribunale di Bergamo e condanna la società appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi €
2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellata.
Brescia, 28 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2112 c.c. (a norma del quale “in caso di trasferimento
d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”).
::::::::::
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello, con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 21/06/2024, iscritta al n. 202/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
28.11.2024
d a
in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Giorgio Treglia e Claudia Ganazzoli del foro di
OGGETTO: Milano, domiciliatari giusta delega in atti.
retribuzione
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
CP_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sterli
del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 562 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni: - 2 -
Della ricorrente appellante:
Come da ricorso
Della resistente appellata:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n.562/2024, pubblicata il 23 maggio
2024, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro,
ha accolto il ricorso proposto da ed ha CP_1
condannato la società convenuta al Parte_1
pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di €
5.488,47, oltre accessori di legge, a titolo di retribuzioni dovute dall'1 gennaio 2023 al 31 maggio 2023, nonché a riconoscerle n.10,85 giornate di ferie maturate, condannando la società anche al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha dato atto che la lavoratrice aveva promosso precedente giudizio avanti allo stesso Tribunale di
Bergamo che si era concluso con la sentenza n.639/2022, con la quale era stato accertato il diritto della ricorrente al trasferimento del rapporto di lavoro da RG IS s.p.a. a Forty
s.r.l., dal 13 al 30 agosto 2020, e quindi ad Parte_1
con decorrenza dal 31 agosto 2020, e quest'ultima società era stata condannata ad immetterla nel posto di lavoro e a pagarle le retribuzioni non corrisposte dal 31 agosto 2020 alla riammissione nel posto di lavoro, con detrazione di quanto percepito in seguito al distacco da RG IS - 3 -
s.p.a. a dall'1 agosto 2022 in avanti. CP_2
In conformità a queste statuizioni, avendo la lavoratrice agito per ottenere la determinazione del quantum spettante, ed essendo pacifico che la stessa non fosse stata riammessa in servizio da il Tribunale ha condannato la Parte_1
società convenuta a corrispondere le retribuzioni maturate nel periodo dedotto (dal gennaio al maggio 2023), come sopra quantificate, oltre che a riconoscere i giorni di ferie non goduti,
stante la ricostituzione ed il perdurare del rapporto di lavoro tra le parti.
In virtù del principio della soccombenza ha infine condannato la società convenuta al pagamento delle spese di lite.
La ha impugnato la sentenza, chiedendone Parte_1
la riforma e articolando vari motivi di impugnazione.
La si è costituita tempestivamente e ha resistito CP_1
all'appello, chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con sentenza, del cui dispositivo è stata data pubblica lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, come questa Corte ha già statuito in altri precedenti analoghi (anche tra le stesse parti, seppure con riferimento a periodi retributivi diversi), non può trovare accoglimento.
1) Occorre premettere una breve ricostruzione dei fatti che - 4 -
hanno portato al contenzioso tra le parti.
La è stata assunta da Auchan s.p.a., ora CP_1
RG IS s.p.a., in data 13 aprile 2002, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale al 60%, quale addetta alla vendita, inquadrata nel 4°
livello del c.c.n.l. terziario (ora Controparte_3
, presso l'ipermercato di Bergamo, in via Carducci
[...]
n. 55.
Con decorrenza dal 13 agosto 2020, l'ipermercato è stato oggetto di un trasferimento di ramo di azienda da parte di
RG IS s.p.a. a Forty s.r.l., e quest'ultima società ha successivamente affittato il relativo ramo di azienda ad con effetto dal 2 settembre 2020. Parte_1
Il rapporto di lavoro della lavoratrice (unitamente a quello di qualche altro dipendente) non è stato ceduto con tale ramo d'azienda, e la , essendo rimasta in forza a CP_1
RG IS, in un primo momento, è stata collocata in CIGS a zero ore.
La lavoratrice (al pari di altri colleghi nella sua stessa condizione) ha allora impugnato la decisione aziendale di
RG IS di escluderla dal trasferimento del ramo di azienda a Forty s.r.l. e successivamente ad Parte_1
[...]
Nel frattempo, nelle more del processo e per la precisione il 22 ottobre 2022, RG IS s.p.a. ha - 5 -
ceduto a un altro asserito ramo di azienda, e con esso CP_2
il rapporto di lavoro della , la quale è pertanto passata CP_1
alle dipendenze della cessionaria presso cui peraltro CP_2
era già stata distaccata in precedenza, dopo il primo trasferimento dell'altro ramo di azienda da RG
IS a Forty (e da Forty a . Parte_1
La lavoratrice, dopo il trasferimento, ha effettivamente lavorato presso la distaccataria (e poi cessionaria) e CP_2
lo ha fatto per il periodo dall'1 agosto al 9 novembre 2022, data in cui ha interrotto la prestazione lavorativa, non presentandosi più al lavoro.
Con la sentenza n.639/2022, in data 8 novembre 2022, il
Tribunale di Bergamo, decidendo la causa relativa all'illegittimità dell'esclusione della dal primo CP_1
trasferimento d'azienda da RG IS a Forty e da
Forty a ha accolto il ricorso ed ha accertato la Parte_1
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e CP_1
la Forty dal 13 al 30 agosto 2020 e tra la lavoratrice e la
[...]
dal 31 agosto in avanti;
per l'effetto, ha condannato la Pt_1
“alla riammissione della lavoratrice nel posto di Parte_1
lavoro e al pagamento della somma corrispondente alle
retribuzioni non corrisposte dal 13 agosto 2020 sino alla
riammissione, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo, con detrazione di quanto percepito dalla
lavoratrice in seguito al distacco dall'1 agosto 2022 in avanti, - 6 -
con interessi legali dal dovuto al saldo”.
La sentenza è stata appellata da avanti Parte_1
a questa stessa Corte e, a seguito della sentenza di conferma della decisione, è stato promosso giudizio di cassazione.
In data 9 novembre 2022, ossia il giorno dopo la pronuncia della sentenza di 1° grado a lei favorevole, la
, con apposita lettera, ha offerto la propria prestazione CP_1
lavorativa a e, a partire da tale momento, Parte_1
come appena detto, non ha più reso prestazioni lavorative per
(la lavoratrice ha rinnovato l'offerta con successiva CP_2
lettera del 17 novembre 2022 – doc.12 fasc.1° grado, lavoratrice
-).
La non ha mai riammesso in servizio Parte_1
la sino al maggio 2024, quando, secondo le deduzioni CP_1
della società appellante, ha avviato le operazioni per la riassunzione della lavoratrice.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la lavoratrice ha agito per ottenere la quantificazione delle somme oggetto della citata sentenza del Tribunale di Bergamo
n.639/2022 e ha chiesto di condannare a Parte_1
corrisponderle la somma di € 5.608,47 (poi ridotta ad € 5.488,47,
in adesione ad alcune contestazioni della società sulla retribuzione oraria da prendere in considerazione), per retribuzioni dal gennaio al maggio 2023.
La lavoratrice ha anche chiesto di condannare
[...] [...]
all'accredito in suo favore delle giornate di ferie Controparte_4
maturate nel medesimo periodo di rapporto e pari a n.10,85
giornate.
Il giudice, come esposto in premessa, ha accolto integralmente il ricorso.
::::::::::
2) La ha impugnato la decisione, sotto Parte_1
diversi profili.
In via preliminare, con il primo motivo di gravame, ha censurato la sentenza per avere fondato la decisione sulla pronuncia del Tribunale di Bergamo n.639/2022, sebbene la stessa fosse ancora sub-iudice, posto che la sentenza di questa stessa Corte territoriale n.172/2023, che l'ha confermata, è stata impugnata in Cassazione.
Si duole in particolare del fatto che il giudice di primo grado non abbia disposto la sospensione del giudizio per pregiudizialità, ai sensi dell'art.295 c.p.c., ovvero, in via gradata, ai sensi dell'art.337, comma 2, c.p.c..
La doglianza è priva di fondamento.
In primo luogo, occorre prendere atto del fatto che la lavoratrice, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiesto la liquidazione delle somme a lei dovute da proprio in forza della suddetta sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo, che, pur adottando una condanna non contenente una quantificazione materiale dei crediti della - 8 -
lavoratrice, ha già esattamente individuato questi crediti (anche per quanto attiene al lasso temporale cui gli stessi andavano riferiti, avendo condannato la oltre che alla Parte_1
riammissione in servizio della , al pagamento di tutte le CP_1
retribuzioni non corrisposte sino alla suddetta riammissione e non avendo la società, nel periodo oggetto di giudizio, dal 1°
gennaio 2023 al 31 maggio 2023, ancora provveduto a riammettere in servizio la ). CP_1
Il fatto, quindi, che la sentenza oggi gravata si fondi su tale pronuncia appare conseguenza necessaria delle domande svolte dalla lavoratrice. Per tali motivi e nel rispetto del principio del ne bis in idem, il primo giudice ha correttamente affermato l'irrilevanza in questa sede giudiziale del non essere la sentenza ancora passata in giudicato (anche se oggi lo è, visto che la lavoratrice ha documentato in questo grado di giudizio che la
Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il relativo giudizio –
cfr.doc.2 fasc.appello -), essendo la sentenza di primo grado invocata dalla lavoratrice immediatamente esecutiva ed essendo stata altresì confermata in appello, ben potendo la società far valere ogni questione relativa alla non correttezza delle relative statuizioni nel giudizio di cassazione contro la sentenza di appello (all'epoca pendente), e non nel presente processo.
Certo essendo che qualora in sede di giudizio di cassazione la sentenza di conferma della pronuncia di 1° grado su cui è fondata la domanda della , fosse stata, in tutto o CP_1 - 9 -
in parte cassata, la sua riforma non avrebbe fatto altro che travolgere la pronuncia oggetto del presente appello, in toto o nella parte inerente ai capi modificati, non sussistendo pertanto alcun rischio di contrasto di giudicati.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui tra il giudizio sull'“an debeatur” e quello sul “quantum”, contemporaneamente pendenti davanti a due giudici diversi,
sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso logico, e non anche in senso tecnico-giuridico, sicché non ricorre un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità
della sospensione facoltativa di quest'ultimo, con esclusione del rischio di un conflitto di giudicati in quanto, ai sensi dell'art. 336,
comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'“an debeatur” determina l'automatica caducazione di quella sul “quantum” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4442 del 21/02/2017).
Ebbene, esclusa nella specie l'applicabilità della sospensione necessaria di all'art.295 c.p.c., deve escludersi anche che vi fosse l'opportunità di una sospensione facoltativa,
sia per l'operare del principio di cui all'art. 336 c.p.c., sia per consentire l'esecuzione della sentenza n.639 del 2022, essendo appunto prevista ex lege l'esecutività della sentenza di primo grado (riguardando tra l'altro detta sentenza le retribuzioni - 10 -
spettanti alla ricorrente, inoccupata dopo la sua pronuncia, non avendo la provveduto alla riammissione della Parte_1
lavoratrice).
Né ha qualche rilievo la circostanza che la Parte_1
non potesse agire ai sensi dell'art.431 c.p.c., per ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza su cui la lavoratrice ha fondato le odierne pretese, non avendo la stessa promosso alcuna esecuzione, posto che la società avrebbe potuto avvalersi del suddetto rimedio cautelare con riferimento alla sentenza di primo grado oggetto del presente giudizio.
::::::::::
3) Con il secondo motivo, la censura la Parte_1
decisione appellata nella parte in cui ha ritenuto fondata la pretesa retributiva della , sostenendo che la sentenza CP_1
n.639 del 2022 riguardante la era sub iudice e che il CP_1
dispositivo di questa sentenza non legittimerebbe l'azione della lavoratrice proposta nel presente giudizio, contenendo unicamente l'ordine di riammissione in servizio della , CP_1
senza alcuna condanna di contenuto patrimoniale.
Anche questo motivo va disatteso.
Va infatti ribadito che la sentenza n.639 del 2022
(immediatamente esecutiva) che la ha posto alla base CP_1
dell'azione spiegata nel presente giudizio, non si limita ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro con la
[...]
quale cessionaria del ramo d'azienda cui la lavoratrice Pt_1 - 11 -
era addetta e alle cui dipendenze la stessa avrebbe dovuto passare, ai sensi dell'art.2112 c.c., in occasione del trasferimento d'azienda da RG IS a Forty e da Forty a
[...]
con conseguente continuità del rapporto di lavoro e Pt_1
diritto di essere riammessa nel posto di lavoro e correlata condanna di ma pronuncia anche la condanna di Parte_1
quest'ultima società al pagamento in favore della lavoratrice della somma corrispondente alle retribuzioni non corrisposte dal
13 agosto 2020 (data del trasferimento d'azienda) sino alla riammissione in servizio, con detrazione di quanto percepito in seguito al distacco dall'1 agosto 2022 in poi (ed evidentemente sino a quando questo distacco ha avuto effetto): “ … 2)
condanna la alla riammissione della lavoratrice Parte_1
nel posto di lavoro e al pagamento della somma corrispondente
alle retribuzioni non corrisposte dal 13 agosto 2020 sino alla
riammissione, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo, con detrazione di quanto percepito dalla lavoratrice in seguito al distacco dall'1 agosto 2022 in avanti, con interessi legali dal dovuto al saldo …” (cfr.doc.5 fasc.1° grado ). CP_1
La lavoratrice ha quindi agito in questa sede per ottenere la definizione delle somme a lei dovute e oggetto di quest'ultima condanna, in pratica per ottenere la definizione del quantum della condanna emessa (che non poteva che essere accertato in un processo di cognizione). - 12 -
Infine, dell'irrilevanza del fatto che la sentenza n.639 del
2022 fosse sub iudice (ora è passata in giudicato), pendendo giudizio di cassazione avverso la sentenza d'appello che l'ha confermata, si è già detto nel precedente punto di motivazione.
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4) Altrettanto infondato appare il terzo motivo d'appello,
con il quale la società ha impugnato la sentenza per avere recepito i conteggi della lavoratrice, sebbene fossero stati espressamente contestati in quanto non corredati da alcuna spiegazione circa le voci base, la loro giustificazione ed i meccanismi di calcolo delle competenze dovute.
Osserva che gli stessi richiamerebbero tabelle non intellegibili e che riporterebbero vari emolumenti, qualificati come “terzo elemento” ed “ex premio aziendale”, senza alcuna indicazione della fonte del relativo diritto.
In verità, i conteggi appaiono in linea con le buste paga in atti e le voci ivi riportate, comprensive anche del “terzo elemento” e dell'”ex premio aziendale”, nonché con il CCNL di settore, essendo principio indiscusso che nel caso di trasferimento d'azienda, come previsto dall'art.2112 c.c., il rapporto di lavoro del lavoratore ceduto prosegue con diritto al mantenimento del pregresso trattamento retributivo e della pregressa anzianità.
Peraltro, la produzione delle buste paga emesse da
RG IS s.p.a. ha consentito alla società - 13 -
appellante (cessionaria) di effettuarne agevolmente il confronto con i conteggi allegati al ricorso ed eventualmente muovere contestazioni specifiche.
::::::::::
5) Con il quarto motivo di gravame, la si Parte_1
duole che il giudice di primo grado non abbia esaminato il fatto che la non è stata licenziata, né dall'ex datore di lavoro CP_1
RG IS, né dal risultando ancora in CP_2
forza a quest'ultima società e ciò dal 22 ottobre 2022.
Sostiene pertanto che la lavoratrice non avrebbe diritto alle retribuzioni oggetto di giudizio, dal 1° gennaio al 31 maggio
2023, percependo già una retribuzione per via del rapporto di
Contro lavoro con la e dovendo tenersi in debita considerazione che se, ad un certo punto, la corresponsione di dette retribuzioni
è cessata, ciò è dipeso unicamente da volontà della lavoratrice che non si è più presentata al lavoro.
Deduce che inoltre la non avrebbe neppure CP_1
dimostrato di non aver più percepito le retribuzioni da CP_2
a partire dal novembre 2022, data in cui aveva interrotto la prestazione lavorativa.
Osserva che la stessa sentenza n.639 del 2022 ha disposto la detrazione dal dovuto alla delle somme CP_1
percepite per effetto del distacco presso la per cui lo CP_2
stesso principio dovrebbe valere con riferimento alle retribuzioni corrisposte alla da quest'ultima società o che la CP_1 - 14 -
avrebbe potuto percepire, se non avesse deciso CP_1
unilateralmente di non rendere più la prestazione lavorativa, non potendo farsi ricadere su essa società gli effetti di decisioni unilaterali della lavoratrice.
Il motivo va disatteso.
In primo luogo, è incontestato in giudizio che la
, una volta intervenuta la sentenza n.639 del 2022, nel CP_1
mese di novembre 2022 (terminato un periodo di malattia) abbia interrotto la prestazione lavorativa in favore della CP_2
presso cui era stata trasferita da RG IS,
cessando di fatto di renderla (e non abbia invece interrotto formalmente il rapporto di lavoro), offrendo contestualmente la propria prestazione lavorativa alla (la circostanza è Parte_1
stata dedotta dalla lavoratrice nel ricorso di primo grado e non è
stata contestata dalla società appellante, la quale, peraltro, in sede di note difensive di 1° grado, ha dato atto di aver acquisito informazioni presso l'ufficio provinciale del lavoro e di aver
Contro constatato che il rapporto della con era ancora in CP_1
corso – evidentemente il rapporto, avendo la lavoratrice cessato di rendere la prestazione lavorativa, è rimasto sospeso -).
Per l'effetto deve ritenersi altrettanto pacifico che la
, non avendo più reso la prestazione lavorativa, non CP_1
abbia neppure percepito la retribuzione, senza alcuna necessità
per la lavoratrice di fornire la prova di questo fatto (peraltro negativo). - 15 -
La circostanza poi che l'interruzione della prestazione lavorativa, con conseguente venir meno della relativa retribuzione (che, di contro, se la avesse continuato a CP_1
lavorare avrebbe percepito – il c.d. aliunde percipiendum -), sia derivata da una mera decisione unilaterale della è del CP_1
tutto indifferente dal punto di vista dell'obbligo della
[...]
inadempiente all'ordine giudiziale di riammettere in Pt_1
servizio la lavoratrice, di corrisponderle le retribuzioni.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, al dipendente che viene riammesso in servizio in virtù di una pronuncia giudiziale, la retribuzione spetta tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, tanto se il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti e, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare la controprestazione retributiva e non ha alcuna rilevanza il fatto che il lavoratore non riammesso in servizio nel frattempo abbia percepito altri redditi, magari in virtù della medesima operazione di cessione poi risultata illegittima, o avrebbe potuto percepirli
(cfr. in tema Cass.17784 del 2019 - cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni conformi – con la quale la Suprema
Corte, pur vagliando il caso opposto al presente, dell'illegittimità - 16 -
della cessione di azienda con conseguente ritorno dei lavoratori in capo alla cedente, ha affermato principi generali, suscettibili di regolare qualsiasi ipotesi di illegittimità dell'operato del datore di lavoro in occasione di cessioni di azienda, con conseguente ordine giudiziale di riammissione in servizio del lavoratore nei confronti del datore di lavoro reale e accertato come tale in sede giudiziale).
In queste ipotesi, di pronuncia giudiziale di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro e di riammissione in servizio, ricorre un vero e proprio diritto alla retribuzione del dipendente per il periodo successivo all'ordine giudiziale,
indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia reperito nel frattempo un'altra occupazione o dal fatto che avrebbe comunque potuto reperirla.
Soltanto prima della pronuncia giudiziale, non essendo ancora stata accertata giudizialmente la sussistenza del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, il quale ben può essere quantificato nelle retribuzioni perdute e può anche essere ridotto in virtù sia dell'aliunde perceptum che dall'aliunde percipiendum (la ratio di questi principi è quella di assicurare effettività alla pronuncia giurisdizionale e di apprestare deterrenti idonei ad indurre il datore di lavoro a riprendere il prestatore a lavorare, perché, diversamente,
ipotizzando il carattere risarcitorio dell'obbligazione datoriale anche nel caso di inadempimento dell'obbligo giudiziale di - 17 -
riammissione in servizio, la parte condannata potrebbe violare il
dictum giudiziale senza reali conseguenze, semplicemente opponendo l'aliunde perceptum o percipiendum dall'illegittima cedente, nel caso di illegittimità del mancato trasferimento del lavoratore al cessionario, o dall'illegittima cessionaria nel caso di illegittimità della cessione).
Semmai, nella specie, potrebbe rilevare la data dell'offerta della prestazione lavorativa da parte della lavoratrice successivamente alla pronuncia giudiziale di riammissione in servizio, ma al riguardo non vi è questione, posto che la già il giorno successivo a quello della pronuncia CP_1
giudiziale n.639 del 2022, ha manifestato la disponibilità a riprendere l'attività lavorativa presso la società appellante
Contro (interrompendo anche il rapporto di lavoro presso la .
Né questi principi sono incisi dal fatto che la , CP_1
una volta accertata giudizialmente la sussistenza di un rapporto di lavoro in capo dalla in data anteriore a quella di Parte_1
assunzione da parte di abbia unilateralmente CP_2
interrotto la prestazione lavorativa in favore di quest'ultima società, in tal modo perdendo la retribuzione, perché la pronuncia di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro in capo alla con decorrenza anteriore a Parte_1
quello formalmente costituito tra la e la CP_1 CP_2
rende indifferente ogni questione sulle modalità di interruzione di quest'ultimo rapporto (oltre che, come si è detto sopra, - 18 -
sull'avvenuta percezione di retribuzioni nell'ambito di questo rapporto o sulla possibilità di continuare a percepirle).
Ed invero, detta pronuncia, sebbene ciò non venga detto espressamente, travolge necessariamente l'intervenuta cessione del rapporto disposta ai sensi dell'art. 2112 c.c. da RG
Contro IS a in quanto proveniente, in tale momento,
da soggetto diverso dal reale datore di lavoro Parte_1
E' noto il principio secondo il quale, per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo d'azienda e dell'ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione.
Nella fattispecie, a seguito della sentenza implicante
Contro l'illegittimità della cessione del rapporto di lavoro a rivive l'obbligo del datore di lavoro cedente RG IS
di erogare la retribuzione, obbligo automaticamente trasmesso a carico della cessionaria ex lege, ai sensi dell'art. Parte_1 - 19 -
6) Con l'ultimo motivo di gravame, la società ha impugnato la sentenza per avere accertato il diritto della a vedersi accreditati n.10,85 di ferie (maturate nel CP_1
periodo oggetto di giudizio), pur non avendo prestato attività di lavoro.
Espone, in sintesi, che la giurisprudenza richiamata dal giudice di primo grado sarebbe inconferente perché relativa al diverso caso del lavoratore ingiustamente licenziato ed impossibilitato ad adempiere le prestazioni lavorative, con la conseguenza che nella specie opererebbe il principio generale di cui all'art.2109 c.c., nonché all'art.10 del d.lgs.66/2003, in virtù del quale in assenza di prestazione lavorativa non maturerebbero le ferie.
Anche questo motivo è infondato.
Come questa Corte territoriale ha già ricordato in precedenti analoghi al presente, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea con la sentenza del 25 giugno 2020 (cause riunite C-
762/18 e C-37/19) ha affermato che, quando il lavoratore non è
in grado di adempiere le proprie mansioni per causa non imputabile ed imprevedibile, come in caso di malattia o di licenziamento illegittimo, il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere subordinato da uno Stato membro all'obbligo di avere effettivamente lavorato.
La Corte UE ha osservato che “... come emerge dalla formulazione stessa dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva - 20 -
2003/88, ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite di
almeno quattro settimane. Tale diritto alle ferie annuali retribuite dev'essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, la cui attuazione da
parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata
solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88
stessa (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, Per_1
EU:C:2017:914, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). (...)
Inoltre, come già dichiarato dalla Corte, il diritto alle ferie
annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo
(sentenza del 30 giugno 2016, Sobczyszyn, C-178/15,
EU.C.2016.502, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). A tal
riguardo, occorre osservare che, al fine di derogare, per quanto
riguarda i lavoratori assenti dal lavoro a causa di un congedo
per malattia, al principio secondo cui i diritti alle ferie annuali
devono essere determinati in funzione dei periodi di lavoro
effettivo, la Corte si è basata sul fatto che la sopravvenienza di un'inabilità al lavoro per causa di malattia è, in linea di
principio, imprevedibile ed indipendente dalla volontà del
lavoratore (v., in particolare, in tal senso, sentenza del 4 ottobre
2018, , C-12/17, EU:C:2018:799, punto 32 e Per_2
giurisprudenza ivi citata). Orbene, si deve constatare che, così come la sopravvenienza di un'inabilità al lavoro per causa di malattia, il fatto che un lavoratore sia stato privato della
possibilità di lavorare a causa di un licenziamento - 21 -
successivamente dichiarato illegittimo è, in via di principio,
imprevedibile e indipendente dalla volontà di tale lavoratore.
Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 48
delle sue conclusioni, la circostanza che il lavoratore interessato
non abbia svolto – nel periodo compreso tra la data del suo
licenziamento illegittimo e la data della sua reintegrazione nel
posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito
dell'annullamento di tale licenziamento mediante una decisione giudiziaria – alcun lavoro effettivo al servizio del suo datore di
lavoro, è il risultato degli atti di quest'ultimo sfociati nel
licenziamento illegittimo, senza i quali detto lavoratore sarebbe
stato in grado di lavorare durante detto periodo annuale e di
esercitare il suo diritto alle ferie annuali. Di conseguenza, in
una situazione come quella di cui trattasi nei procedimenti
principali nelle presenti cause, il periodo compreso tra la data
del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del
lavoratore nel suo impiego, conformemente al diritto nazionale,
a seguito dell'annullamento di tale licenziamento mediante una
decisione giudiziaria, deve essere assimilato a un periodo di
lavoro effettivo ai fini della determinazione dei diritti alle ferie
annuali retribuite. Pertanto, la giurisprudenza della Corte in
materia di diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore
che, a causa di una malattia, non sia stato in grado di esercitare
il suo diritto a tali ferie durante il periodo di riferimento e/o il
periodo di riporto fissato dal diritto nazionale è estendibile, - 22 -
mutatis mutandis, ad una situazione, come quella di cui trattasi
nei procedimenti principali nelle presenti cause, nella quale un
lavoratore illegittimamente licenziato, e successivamente
reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto
nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha svolto un lavoro
effettivo al servizio del suo datore di lavoro durante il periodo
compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro.”.
La sentenza, dunque, fonda la maturazione del diritto alle ferie, pur in assenza di prestazione lavorativa, sul carattere imprevedibile e non imputabile al lavoratore dell'omessa prestazione.
Si tratta di un principio generale applicabile anche al caso, oggetto di giudizio, del lavoratore escluso dalla cessione dell'azienda e non riassunto, nonostante l'ordine giudiziale di riammissione in servizio, essendo anche in questa fattispecie impedita la prestazione lavorativa in favore del (reale) datore di lavoro in dipendenza di atti illegittimi del medesimo e, dunque,
per causa imprevedibile e non imputabile al lavoratore.
La sentenza impugnata va quindi confermata anche nella parte in cui accertato il diritto della al riconoscimento CP_1
in suo favore delle giornate di ferie di cui sopra.
In definitiva, l'appello va respinto.
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7) Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della società appellante e vanno liquidate come in dispositivo (restando così assorbito l'ultimo motivo di appello in materia di condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, essendo stato questo motivo ancorato unicamente all'auspicata riforma della decisione di primo grado, con rigetto delle domande spiegate dalla lavoratrice, riforma invece non disposta).
Le spese vanno distratte in favore del procuratore della che si è dichiarato antistatario. CP_1
Il Collegio dà atto, ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'impugnazione è stata integralmente respinta.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n.562/2024 del
Tribunale di Bergamo e condanna la società appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi €
2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellata.
Brescia, 28 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2112 c.c. (a norma del quale “in caso di trasferimento
d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”).
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