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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE – LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 19.2.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 107/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. GAITO MARCO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. BONI GUIDO (CF CP_1 P.IVA_2
C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 3809/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 18/12/2023
CONCLUSIONI
In data 19.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “riformarsi la sentenza N. 3809/2023 emessa in data 18/12/2023, dal Tribunale di Firenze, nel giudizio rg. 3998/2023, depositata in data 19/12/2023 notificata in data 19/12/2023 con conseguente sua riforma ed accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti e così il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per la scadenza intimata del 31/3/2021”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, per tutte le causali di cui in narrativa, in via preliminare di rito, accertare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della società e, per l'effetto, dichiarare improcedibile l'appello Parte_1
pagina 1 di 10 proposto, con conferma della sentenza n. 3809/2023, emessa in data 18.12.2023 dal Tribunale di Firenze;
nel merito, rigettare l'appello proposto dalla società e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 3809/2023 emessa in data 18.12.23 dal Tribunale di Firenze, nel giudizio R.G. 3998/2023. Si insiste per la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della redazione dell'atto con modalità telematiche”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.1.2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Parte_1
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 3809/2023, emessa dal Tribunale di CP_1
Firenze e pubblicata il 18/12/2023, che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla , aveva così deciso: “DICHIARA RISOLTO per finita locazione, alla scadenza del CP_1
31.3.2021, il contratto di locazione stipulato il 21.9.2000 tra UR ALna s.r.l. (oggi CP_1
e avente ad oggetto una striscia di piazzale di circa mq 50, da adibire a
[...] Parte_1 parcheggio;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Parte_1 rilasciare il predetto immobile libero da persone e cose in favore della fissando Controparte_1 per l'esecuzione la data del 20 febbraio 2024; CONDANNA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, a rifondere alla le spese del presente giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.600,00 per onorari e in € 76,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, aveva adito il Tribunale di Firenze, nei confronti di Controparte_1 Parte_1 esponendo: che, in data 21.9.2000, UR ALna S.r.l. (oggi aveva stipulato con Controparte_1 Parte_1 un contratto di locazione avente ad oggetto “una striscia di piazzale di circa mq 50, da adibire
[...]
a parcheggio” con durata ex art. 4 “dal 1° ottobre 2000 – 31 marzo 2003 e rinnovabile per ulteriori 6 anni” e, quindi, con le seguenti scadenze: 31 marzo 2003; 31 marzo 2009; 31 marzo
2015; 31 marzo 2021; che la locatrice aveva comunicato, in data 4.2.2020, formale disdetta del contratto di locazione, con scadenza fissata al 31 marzo 2021; che, tuttavia, la conduttrice non aveva fornito positivo riscontro;
che nessun esito avevano avuto sia il tentativo di mediazione che le richieste stragiudiziali di restituzione del bene, ragion per cui si era reso necessario il ricorso alle vie legali.
1.2. – Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio ”, rilevando: Parte_1
pagina 2 di 10 di aver stipulato, nel 1997, un contratto di locazione con la “IA EN S.n.c.” avente ad oggetto sia il capannone industriale, ubicato in Firenze, con ingresso da via de' Tommasi n.5, sia l'adiacente striscia di terreno di mq 50 da adibire a parcheggio;
che, successivamente, l'area adibita a parcheggio era passata in proprietà alla UR (oggi
, la quale l'aveva concessa nuovamente in locazione all'intimata; Controparte_1 che, pertanto, tale secondo contratto di locazione era stato stipulato in funzione del primo, sicché, trattandosi di locazione commerciale, doveva applicarsi l'art. 27 della L. n. 392/1978 e ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 79 della stessa legge, la previsione della durata “dal 1° ottobre 2000 – 31 marzo 2003”, in quanto inferiore a sei anni;
che, dunque, il contratto non poteva ritenersi risolto a seguito della disdetta inviata da parte dell'intimante.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda.
1.3. – Denegata l'ordinanza provvisoria di rilascio e disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita con prove documentali.
1.4. – All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) i due contratti di locazione, avente il primo ad oggetto il capannone industriale ed il secondo l'area di parcheggio, erano funzionalmente collegati, essendo l'utilizzo di quest'ultima strumentale all'attività commerciale svolta nel capannone dalla “ ”, come dimostrava il fatto che l'area Parte_1 adibita parcheggio era ricompresa nell'originario contratto di locazione stipulato tra la IA
EN S.n.c. e la medesima “ ”; Parte_1
(-) il contratto di locazione avente ad oggetto l'area di parcheggio era, pertanto, soggetto anch'esso alla disciplina di cui agli artt. 27 e segg. della l.n. 392/1978, non rilevando l'appartenenza a diversi locatori degli immobili predetti;
(-) tuttavia, ciò non comportava l'applicazione, alla clausola che prevedeva la durata di tale contratto, della sanzione della nullità prevista dall'art. 79 della l.n. 392/1978;
(-) difatti, la giurisprudenza era pacifica nel ritenere che detta sanzione non si applicasse in tutti i casi in cui la pattuizione -in teoria nulla- fosse stata sottoscritta dal conduttore successivamente alla conclusione del contratto (Cass. 2023/4947; 2020/22126), vertendosi in materia di diritti disponibili (come affermato da Cass. 5127/2020);
(-) nella specie, era incontestato che le parti, dopo aver stipulato nel 1997 il contratto di locazione avente ad oggetto sia il capannone che il parcheggio, accortesi del fatto che quest'ultimo non era di proprietà della locatrice IA EN S.n.c., avevano deciso di regolarizzare la situazione dal punto di vista formale-soggettivo, risolvendo, in data 21.9.2000, consensualmente quel pagina 3 di 10 contratto di locazione per la parte relativa al parcheggio e stipulando, in pari data, un altro contratto con la proprietaria del parcheggio, la UR ALna s.r.l. (oggi ; Controparte_1
(-) tale secondo contratto era stato stipulato in accoglimento della legittima richiesta del conduttore di allineare la sua durata a quella del primo contratto che aveva ad oggetto il capannone;
(-) pertanto, proprio perché non si trattava di un contratto ex novo, era stato previsto che la prima scadenza fosse il 31.3.2003, con successivi rinnovi di sei anni in sei anni, come appunto originariamente previsto nell'unico contratto di locazione;
(-) in conclusione, il contratto avente ad oggetto l'area di parcheggio aveva cessato di avere efficacia alla data del 31.3.2021, con conseguente obbligo del conduttore di rilasciare il bene locato, essendo venuto meno il corrispondente titolo di detenzione;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel ritenere che la clausola, relativa alla durata del contratto, non fosse affetta da nullità, non essendosi reso conto che la stessa non era successiva alla stipula della locazione bensì coeva alla sua sottoscrizione, con la conseguenza che, proprio sulla base della giurisprudenza richiamata in sentenza, la durata legale del rapporto non poteva essere oggetto di rinuncia da parte del conduttore.
2) Con il secondo censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso che, con la stipula del secondo contratto, si fosse in presenza di una nuova locazione.
Per converso, si trattava proprio di un nuovo contratto che la società appellante aveva accettato di sottoscrivere su richiesta del proprietario dell'area di parcheggio, che non aveva alcuna attinenza con il contatto relativo al capannone stipulato con un soggetto diverso ed avente una differente decorrenza.
3) Con il terzo, rilevava che la sentenza impugnata era affetta da un vizio di omessa pronuncia, non avendo il primo giudice esaminato la richiesta di applicazione dell'art. 80 della l.n. 392/1978.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, eccepiva, CP_1 preliminarmente, l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto
[...]
aveva rilasciato l'area in questione in data 31.10.2024 (e, quindi, ben oltre il termine del Pt_1
31.3.2021); nel merito, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei pagina 4 di 10 confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio e con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
2.3. – Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 19.2.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – In via preliminare.
Non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere invocata da parte appellata.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 7.5.2009, n. 10553).
Nella specie, la restituzione, in data 31.10.2024, dell'area per cui è causa non determina il venir meno dell'interesse ad agire dell'appellante, laddove si consideri che quest'ultima ha contestato l'idoneità della disdetta inviata – a mezzo lettera raccomandata del 4-7.2.2020 – dalla “ CP_1
, a far cessare il contratto di locazione alla data indicata da quest'ultima (31.3.2021), senza
[...] riconoscere, però, che la stessa potesse avere efficacia per una data successiva (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata).
Ne deriva che il rilascio, nel corso del giudizio di appello, dell'immobile detenuto in locazione non fa venire meno la posizione di contrasto tra le parti che, peraltro, hanno insistito nelle rispettive richieste anche all'udienza di discussione.
Del resto, come affermato sempre dalla Suprema Corte: “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento pagina 5 di 10 della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 29.7.2021, n. 21757).
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame
4.1. – I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – È pacifico che:
(-) con contratto stipulato in data 1.4.1997, IA EN s.n.c. concesse in locazione alla società “ ” un capannone industriale sito in Firenze, via De' Tommasi n. 5, “con una Parte_1 piccola striscia di terreno di circa 50 mq, da adibire a parcheggio”. La durata della locazione venne stabilita dall'1.4.1997 al 31.3.2003, al canone mensile di lit. 7.200.000 (oltre IVA);
(-) con atto del 21.9.2000, le parti, sul presupposto che nel predetto contratto “era stata data erroneamente in locazione una striscia di terreno non di proprietà della locatrice”, convennero che tale area non costituiva oggetto della locazione, con conseguente riduzione del canone mensile
(da lire 7.200.000 a lire 7.159.600);
(-) con altro contratto stipulato in pari data (21.9.2000), UR AL s.p.a. (poi divenuta concesse in locazione a “ ” la suddetta striscia di terreno da adibire a Controparte_1 Parte_1 parcheggio, al canone mensile di lit. 350.000. La durata della locazione venne pattuita dall'
1.10.2000 al 31.3.2003, con la precisazione che la stessa era “rinnovabile per ulteriori sei anni”.
4.1.2. – È, altresì, pacifico che il contratto di locazione, stipulato in data 21.9.2000, avente ad oggetto l'area adibita a parcheggio, fosse funzionalmente collegato con quello concernente il capannone industriale.
pagina 6 di 10 Del resto, l'appellante ha affermato di condividere i seguenti passaggi argomentativi della sentenza impugnata: “Ed invero dagli atti emerge con certezza che i due contratti di locazione, avente il primo ad oggetto il capannone industriale e il secondo l'area parcheggio, sono funzionalmente collegati, essendo l'utilizzo dell'area di parcheggio strumentale all'esercizio dell'attività commerciale svolta dalla società nel capannone, tanto è vero che l'area Parte_1 parcheggio era ricompresa nell'originario contratto di locazione stipulato tra la IA EN
S.n.c. e l'odierna intimata. Il contratto di locazione avente ad oggetto detto parcheggio è pertanto soggetto, anch'esso, alla disciplina di cui agli artt. 27 e segg. della L. 392/1978, non rilevando
l'appartenenza a diversi locatori degli immobili predetti (cfr. Cass. 2009/24035; 1992/3589)” (cfr. atto di appello, pag. 11).
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “nel caso di molteplici negozi strutturalmente distinti, ma funzionalmente collegati, si è in presenza di un contratto o, più genericamente, di un rapporto unico, allorché i medesimi originari contraenti abbiano prescelto più strumenti negoziali per disciplinare i loro interessi mentre, ove nella complessiva vicenda intervengano altri soggetti, come parti di ulteriori negozi, retti da una loro autonoma causa, si è in presenza di contratti oggettivamente e soggettivamente differenziati, rispetto ai quali può configurarsi, al più, un collegamento genetico o funzionale, per stabilire se e come gli effetti degli uni influenzino quelli degli altri” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 12.1.2018, n. 688; in senso conforme cfr. pure
Cass. civ. n. 18585/2016 onde “il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato ad un unico regolamentazione dei reciproci interessi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, spettando i relativi accertamenti sulla natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale al giudice di merito, il cui apprezzamento non
è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici”).
Nel caso in esame, le parti, tramite il collegamento negoziale, hanno inteso allineare la durata della locazione avente ad oggetto l'area destinata a parcheggio con quella della locazione concernente il capannone industriale.
Al riguardo, si presenta significativo il fatto che, in data 21.9.2000, IA EN s.n.c. e
“ ” hanno dato atto che la predetta area non rientrava nella locazione stipulata l'1.4.1997 Parte_1
– avente una durata dall'1.4.1997 al 31.3.2003 – e, contestualmente, UR AL (poi divenuta pagina 7 di 10 ha concesso in locazione a “ ” tale terreno, con la previsione della durata Controparte_1 Parte_1 della locazione dall'1.10.2000 al 31.3.2003.
Proprio la contestualità delle operazioni induce a ritenere che la seconda locazione si ponesse in perfetta continuità con la prima di cui, evidentemente, venivano recepiti anche gli effetti, così da far coincidere la scadenza contrattuale.
Altrettanto significativo è il fatto che la durata dei successivi rinnovi venisse fissata in sei anni
(segno evidente che i contraenti avessero ben presente il disposto di cui all'art. 27 della l.n.
392/1978), con la conseguenza che la fissazione della durata iniziale del rapporto dall'1.10.2000 al 31.3.2003 implica che le parti avessero preso in considerazione il periodo maturato sotto la vigenza del precedente contratto (stipulato l'1.4.1997 e destinato a venire a scadenza, appunto, il
31.3.2003).
Milita, in questo senso, anche l'identità della compagine sociale della parte locatrice, per essere, all'epoca, legale rappresentante sia di UR che, insieme al fratello , di Persona_1 Pt_2
IA EN.
Le parti, quindi, con la suddetta operazione negoziale, hanno inteso procedere solo alla regolarizzazione del rapporto contrattuale, facendo assumere la qualità di locatore all'effettivo proprietario dell'area.
Ciò perché, nel contratto dell'1.4.1997, IA EN s.n.c. aveva dato in locazione il terreno pur non essendone proprietaria, come si legge nella scrittura privata stipulata, il
21.9.2000, tra la predetta società e “ ”. Parte_1
Del resto, in tale scrittura le parti non risolvevano il rapporto ma si limitavano ad espungere, dall'oggetto della locazione, la predetta striscia di terreno, precisando, altresì, che “l'accordo […] non deve intendersi novazione contrattuale;
restano valide tutte le condizioni pattuite nell'originario contratto di locazione del 1^ aprile 1997”.
È evidente, dunque, la volontà delle parti di far salvi gli effetti del contratto già prodottisi, di talché la contestuale stipula della locazione tra UR e “ ” si pone in termini di assoluta Parte_1 continuità del rapporto, sia dal punto di vista funzionale (essendo il parcheggio pertinenza del capannone) che temporale.
4.1.3. – In ogni caso, anche a voler ritenere che il secondo contratto di locazione sia completamente slegato dal primo, la conduttrice non potrebbe far valere la sua nullità ex art. 27 e
79 della l.n. 392/1978, laddove si consideri che, pur prevedendo una prima durata (1.10.2000-
31.3.2003) inferiore a quella di legge, il regolamento negoziale contemplava un rinnovo automatico del rapporto “per ulteriori sei anni” (art. 4).
pagina 8 di 10 A tale seconda scadenza (31.3.2009), il contratto si è, appunto, rinnovato per altri sei anni (così come alla successiva scadenza del 31.3.2015), senza che la conduttrice eccepisse alcunché in ordine alla pattuizione che fissava la sua iniziale durata dall'1.10.2000 al 31.3.2003 (perché inferiore ai sei anni ex artt. 27 della l.n. 392/1978), con ciò rinunciando a far valere l'eventuale nullità.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione, i diritti vantati dal conduttore una volta sorti sono disponibili e possono essere oggetto di rinunzia, con o senza corrispettivo, a favore del locatore come di un terzo, non ostandovi la tutela di cui all'art. 79 della legge 27.7.1978, n.392, che è volta ad impedire che i diritti vantati dal conduttore siano oggetto di un'elusione di tipo preventivo” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 12.11.2004, n. 21520).
4.1.4. – Peraltro, proprio per effetto dei rinnovi automatici previsti in contratto, la locazione ha avuto una durata contrattuale superiore ai venti anni, il che esclude che il conduttore possa invocare la nullità ex artt. 27 e 79 della l.n. 392/1978.
Invero, l'art. 27 stabilisce in sei anni la durata dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad una delle attività nello stesso articolo indicate.
Il successivo articolo 28 dispone che il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, tranne che non sopravvenga una disdetta da parte del locatore;
tuttavia alla prima scadenza la facoltà di diniego di rinnovazione del contratto può essere esercitata dal locatore solo per i motivi di cui all'art. 29, con le modalità ed i termini ivi previsti.
Dall'esame delle suddette norme emerge che i contratti di locazione contemplati nell'art. 27 hanno in via normale una durata di dodici anni, salva l'ipotesi del diniego della rinnovazione alla prima scadenza da parte del locatore nei casi previsti dall'art. 29.
Nella specie, la locazione ha avuto una durata nettamente superiore ai dodici anni, proprio in forza del meccanismo di rinnovo automatico previsto dall'art. 4 del contratto, e ciò esclude che possa ritenersi integrata la invocata causa di nullità.
I mezzi, quindi, sono caducati.
4.2. – Infondato è, poi, il terzo motivo di appello.
Non si ravvisa, infatti, il lamentato vizio di omessa pronuncia, laddove si consideri che la questione inerente l'applicazione dell'art. 80 della l.n. 392/1978, oltre ad essere non pertinente
(non essendo stato mai contestato al conduttore di aver destinato l'area ad un uso diverso da quello pattuito), è da ritenersi assorbita dall'accertamento della cessazione di efficacia del vincolo contrattuale per effetto della disdetta inviata dal locatore.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
pagina 9 di 10 5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il seguente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 1.101-5.200):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 536,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 536,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 992,00
Fase decisionale (valore medio): € 851,00
Compenso tabellare: € 2.915,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
5.2. – Non sussistono, poi, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non potendo la proposizione del gravame ritenersi viziata da mala fede o colpa grave.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3809/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 18/12/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
2.915,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 19.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE – LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 19.2.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 107/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. GAITO MARCO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. BONI GUIDO (CF CP_1 P.IVA_2
C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 3809/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 18/12/2023
CONCLUSIONI
In data 19.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “riformarsi la sentenza N. 3809/2023 emessa in data 18/12/2023, dal Tribunale di Firenze, nel giudizio rg. 3998/2023, depositata in data 19/12/2023 notificata in data 19/12/2023 con conseguente sua riforma ed accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti e così il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per la scadenza intimata del 31/3/2021”
Per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, per tutte le causali di cui in narrativa, in via preliminare di rito, accertare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della società e, per l'effetto, dichiarare improcedibile l'appello Parte_1
pagina 1 di 10 proposto, con conferma della sentenza n. 3809/2023, emessa in data 18.12.2023 dal Tribunale di Firenze;
nel merito, rigettare l'appello proposto dalla società e, per l'effetto, Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 3809/2023 emessa in data 18.12.23 dal Tribunale di Firenze, nel giudizio R.G. 3998/2023. Si insiste per la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto della redazione dell'atto con modalità telematiche”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.1.2024, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Parte_1
, proponendo gravame avverso la sentenza n. 3809/2023, emessa dal Tribunale di CP_1
Firenze e pubblicata il 18/12/2023, che, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla , aveva così deciso: “DICHIARA RISOLTO per finita locazione, alla scadenza del CP_1
31.3.2021, il contratto di locazione stipulato il 21.9.2000 tra UR ALna s.r.l. (oggi CP_1
e avente ad oggetto una striscia di piazzale di circa mq 50, da adibire a
[...] Parte_1 parcheggio;
CONDANNA in persona del legale rappresentante pro-tempore, a Parte_1 rilasciare il predetto immobile libero da persone e cose in favore della fissando Controparte_1 per l'esecuzione la data del 20 febbraio 2024; CONDANNA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, a rifondere alla le spese del presente giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.600,00 per onorari e in € 76,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, aveva adito il Tribunale di Firenze, nei confronti di Controparte_1 Parte_1 esponendo: che, in data 21.9.2000, UR ALna S.r.l. (oggi aveva stipulato con Controparte_1 Parte_1 un contratto di locazione avente ad oggetto “una striscia di piazzale di circa mq 50, da adibire
[...]
a parcheggio” con durata ex art. 4 “dal 1° ottobre 2000 – 31 marzo 2003 e rinnovabile per ulteriori 6 anni” e, quindi, con le seguenti scadenze: 31 marzo 2003; 31 marzo 2009; 31 marzo
2015; 31 marzo 2021; che la locatrice aveva comunicato, in data 4.2.2020, formale disdetta del contratto di locazione, con scadenza fissata al 31 marzo 2021; che, tuttavia, la conduttrice non aveva fornito positivo riscontro;
che nessun esito avevano avuto sia il tentativo di mediazione che le richieste stragiudiziali di restituzione del bene, ragion per cui si era reso necessario il ricorso alle vie legali.
1.2. – Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio ”, rilevando: Parte_1
pagina 2 di 10 di aver stipulato, nel 1997, un contratto di locazione con la “IA EN S.n.c.” avente ad oggetto sia il capannone industriale, ubicato in Firenze, con ingresso da via de' Tommasi n.5, sia l'adiacente striscia di terreno di mq 50 da adibire a parcheggio;
che, successivamente, l'area adibita a parcheggio era passata in proprietà alla UR (oggi
, la quale l'aveva concessa nuovamente in locazione all'intimata; Controparte_1 che, pertanto, tale secondo contratto di locazione era stato stipulato in funzione del primo, sicché, trattandosi di locazione commerciale, doveva applicarsi l'art. 27 della L. n. 392/1978 e ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 79 della stessa legge, la previsione della durata “dal 1° ottobre 2000 – 31 marzo 2003”, in quanto inferiore a sei anni;
che, dunque, il contratto non poteva ritenersi risolto a seguito della disdetta inviata da parte dell'intimante.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto della domanda.
1.3. – Denegata l'ordinanza provvisoria di rilascio e disposto il mutamento del rito, la causa veniva istruita con prove documentali.
1.4. – All'esito, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) i due contratti di locazione, avente il primo ad oggetto il capannone industriale ed il secondo l'area di parcheggio, erano funzionalmente collegati, essendo l'utilizzo di quest'ultima strumentale all'attività commerciale svolta nel capannone dalla “ ”, come dimostrava il fatto che l'area Parte_1 adibita parcheggio era ricompresa nell'originario contratto di locazione stipulato tra la IA
EN S.n.c. e la medesima “ ”; Parte_1
(-) il contratto di locazione avente ad oggetto l'area di parcheggio era, pertanto, soggetto anch'esso alla disciplina di cui agli artt. 27 e segg. della l.n. 392/1978, non rilevando l'appartenenza a diversi locatori degli immobili predetti;
(-) tuttavia, ciò non comportava l'applicazione, alla clausola che prevedeva la durata di tale contratto, della sanzione della nullità prevista dall'art. 79 della l.n. 392/1978;
(-) difatti, la giurisprudenza era pacifica nel ritenere che detta sanzione non si applicasse in tutti i casi in cui la pattuizione -in teoria nulla- fosse stata sottoscritta dal conduttore successivamente alla conclusione del contratto (Cass. 2023/4947; 2020/22126), vertendosi in materia di diritti disponibili (come affermato da Cass. 5127/2020);
(-) nella specie, era incontestato che le parti, dopo aver stipulato nel 1997 il contratto di locazione avente ad oggetto sia il capannone che il parcheggio, accortesi del fatto che quest'ultimo non era di proprietà della locatrice IA EN S.n.c., avevano deciso di regolarizzare la situazione dal punto di vista formale-soggettivo, risolvendo, in data 21.9.2000, consensualmente quel pagina 3 di 10 contratto di locazione per la parte relativa al parcheggio e stipulando, in pari data, un altro contratto con la proprietaria del parcheggio, la UR ALna s.r.l. (oggi ; Controparte_1
(-) tale secondo contratto era stato stipulato in accoglimento della legittima richiesta del conduttore di allineare la sua durata a quella del primo contratto che aveva ad oggetto il capannone;
(-) pertanto, proprio perché non si trattava di un contratto ex novo, era stato previsto che la prima scadenza fosse il 31.3.2003, con successivi rinnovi di sei anni in sei anni, come appunto originariamente previsto nell'unico contratto di locazione;
(-) in conclusione, il contratto avente ad oggetto l'area di parcheggio aveva cessato di avere efficacia alla data del 31.3.2021, con conseguente obbligo del conduttore di rilasciare il bene locato, essendo venuto meno il corrispondente titolo di detenzione;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel ritenere che la clausola, relativa alla durata del contratto, non fosse affetta da nullità, non essendosi reso conto che la stessa non era successiva alla stipula della locazione bensì coeva alla sua sottoscrizione, con la conseguenza che, proprio sulla base della giurisprudenza richiamata in sentenza, la durata legale del rapporto non poteva essere oggetto di rinuncia da parte del conduttore.
2) Con il secondo censurava la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso che, con la stipula del secondo contratto, si fosse in presenza di una nuova locazione.
Per converso, si trattava proprio di un nuovo contratto che la società appellante aveva accettato di sottoscrivere su richiesta del proprietario dell'area di parcheggio, che non aveva alcuna attinenza con il contatto relativo al capannone stipulato con un soggetto diverso ed avente una differente decorrenza.
3) Con il terzo, rilevava che la sentenza impugnata era affetta da un vizio di omessa pronuncia, non avendo il primo giudice esaminato la richiesta di applicazione dell'art. 80 della l.n. 392/1978.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, eccepiva, CP_1 preliminarmente, l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto
[...]
aveva rilasciato l'area in questione in data 31.10.2024 (e, quindi, ben oltre il termine del Pt_1
31.3.2021); nel merito, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei pagina 4 di 10 confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio e con condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
2.3. – Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 19.2.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – In via preliminare.
Non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere invocata da parte appellata.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 7.5.2009, n. 10553).
Nella specie, la restituzione, in data 31.10.2024, dell'area per cui è causa non determina il venir meno dell'interesse ad agire dell'appellante, laddove si consideri che quest'ultima ha contestato l'idoneità della disdetta inviata – a mezzo lettera raccomandata del 4-7.2.2020 – dalla “ CP_1
, a far cessare il contratto di locazione alla data indicata da quest'ultima (31.3.2021), senza
[...] riconoscere, però, che la stessa potesse avere efficacia per una data successiva (contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata).
Ne deriva che il rilascio, nel corso del giudizio di appello, dell'immobile detenuto in locazione non fa venire meno la posizione di contrasto tra le parti che, peraltro, hanno insistito nelle rispettive richieste anche all'udienza di discussione.
Del resto, come affermato sempre dalla Suprema Corte: “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento pagina 5 di 10 della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 29.7.2021, n. 21757).
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame
4.1. – I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – È pacifico che:
(-) con contratto stipulato in data 1.4.1997, IA EN s.n.c. concesse in locazione alla società “ ” un capannone industriale sito in Firenze, via De' Tommasi n. 5, “con una Parte_1 piccola striscia di terreno di circa 50 mq, da adibire a parcheggio”. La durata della locazione venne stabilita dall'1.4.1997 al 31.3.2003, al canone mensile di lit. 7.200.000 (oltre IVA);
(-) con atto del 21.9.2000, le parti, sul presupposto che nel predetto contratto “era stata data erroneamente in locazione una striscia di terreno non di proprietà della locatrice”, convennero che tale area non costituiva oggetto della locazione, con conseguente riduzione del canone mensile
(da lire 7.200.000 a lire 7.159.600);
(-) con altro contratto stipulato in pari data (21.9.2000), UR AL s.p.a. (poi divenuta concesse in locazione a “ ” la suddetta striscia di terreno da adibire a Controparte_1 Parte_1 parcheggio, al canone mensile di lit. 350.000. La durata della locazione venne pattuita dall'
1.10.2000 al 31.3.2003, con la precisazione che la stessa era “rinnovabile per ulteriori sei anni”.
4.1.2. – È, altresì, pacifico che il contratto di locazione, stipulato in data 21.9.2000, avente ad oggetto l'area adibita a parcheggio, fosse funzionalmente collegato con quello concernente il capannone industriale.
pagina 6 di 10 Del resto, l'appellante ha affermato di condividere i seguenti passaggi argomentativi della sentenza impugnata: “Ed invero dagli atti emerge con certezza che i due contratti di locazione, avente il primo ad oggetto il capannone industriale e il secondo l'area parcheggio, sono funzionalmente collegati, essendo l'utilizzo dell'area di parcheggio strumentale all'esercizio dell'attività commerciale svolta dalla società nel capannone, tanto è vero che l'area Parte_1 parcheggio era ricompresa nell'originario contratto di locazione stipulato tra la IA EN
S.n.c. e l'odierna intimata. Il contratto di locazione avente ad oggetto detto parcheggio è pertanto soggetto, anch'esso, alla disciplina di cui agli artt. 27 e segg. della L. 392/1978, non rilevando
l'appartenenza a diversi locatori degli immobili predetti (cfr. Cass. 2009/24035; 1992/3589)” (cfr. atto di appello, pag. 11).
Ora, come affermato dalla Suprema Corte: “nel caso di molteplici negozi strutturalmente distinti, ma funzionalmente collegati, si è in presenza di un contratto o, più genericamente, di un rapporto unico, allorché i medesimi originari contraenti abbiano prescelto più strumenti negoziali per disciplinare i loro interessi mentre, ove nella complessiva vicenda intervengano altri soggetti, come parti di ulteriori negozi, retti da una loro autonoma causa, si è in presenza di contratti oggettivamente e soggettivamente differenziati, rispetto ai quali può configurarsi, al più, un collegamento genetico o funzionale, per stabilire se e come gli effetti degli uni influenzino quelli degli altri” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 12.1.2018, n. 688; in senso conforme cfr. pure
Cass. civ. n. 18585/2016 onde “il collegamento negoziale non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo negozio ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, che conservano una loro causa autonoma, ancorché ciascuno sia finalizzato ad un unico regolamentazione dei reciproci interessi, sicché il vincolo di reciproca dipendenza non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica, spettando i relativi accertamenti sulla natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento negoziale al giudice di merito, il cui apprezzamento non
è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici”).
Nel caso in esame, le parti, tramite il collegamento negoziale, hanno inteso allineare la durata della locazione avente ad oggetto l'area destinata a parcheggio con quella della locazione concernente il capannone industriale.
Al riguardo, si presenta significativo il fatto che, in data 21.9.2000, IA EN s.n.c. e
“ ” hanno dato atto che la predetta area non rientrava nella locazione stipulata l'1.4.1997 Parte_1
– avente una durata dall'1.4.1997 al 31.3.2003 – e, contestualmente, UR AL (poi divenuta pagina 7 di 10 ha concesso in locazione a “ ” tale terreno, con la previsione della durata Controparte_1 Parte_1 della locazione dall'1.10.2000 al 31.3.2003.
Proprio la contestualità delle operazioni induce a ritenere che la seconda locazione si ponesse in perfetta continuità con la prima di cui, evidentemente, venivano recepiti anche gli effetti, così da far coincidere la scadenza contrattuale.
Altrettanto significativo è il fatto che la durata dei successivi rinnovi venisse fissata in sei anni
(segno evidente che i contraenti avessero ben presente il disposto di cui all'art. 27 della l.n.
392/1978), con la conseguenza che la fissazione della durata iniziale del rapporto dall'1.10.2000 al 31.3.2003 implica che le parti avessero preso in considerazione il periodo maturato sotto la vigenza del precedente contratto (stipulato l'1.4.1997 e destinato a venire a scadenza, appunto, il
31.3.2003).
Milita, in questo senso, anche l'identità della compagine sociale della parte locatrice, per essere, all'epoca, legale rappresentante sia di UR che, insieme al fratello , di Persona_1 Pt_2
IA EN.
Le parti, quindi, con la suddetta operazione negoziale, hanno inteso procedere solo alla regolarizzazione del rapporto contrattuale, facendo assumere la qualità di locatore all'effettivo proprietario dell'area.
Ciò perché, nel contratto dell'1.4.1997, IA EN s.n.c. aveva dato in locazione il terreno pur non essendone proprietaria, come si legge nella scrittura privata stipulata, il
21.9.2000, tra la predetta società e “ ”. Parte_1
Del resto, in tale scrittura le parti non risolvevano il rapporto ma si limitavano ad espungere, dall'oggetto della locazione, la predetta striscia di terreno, precisando, altresì, che “l'accordo […] non deve intendersi novazione contrattuale;
restano valide tutte le condizioni pattuite nell'originario contratto di locazione del 1^ aprile 1997”.
È evidente, dunque, la volontà delle parti di far salvi gli effetti del contratto già prodottisi, di talché la contestuale stipula della locazione tra UR e “ ” si pone in termini di assoluta Parte_1 continuità del rapporto, sia dal punto di vista funzionale (essendo il parcheggio pertinenza del capannone) che temporale.
4.1.3. – In ogni caso, anche a voler ritenere che il secondo contratto di locazione sia completamente slegato dal primo, la conduttrice non potrebbe far valere la sua nullità ex art. 27 e
79 della l.n. 392/1978, laddove si consideri che, pur prevedendo una prima durata (1.10.2000-
31.3.2003) inferiore a quella di legge, il regolamento negoziale contemplava un rinnovo automatico del rapporto “per ulteriori sei anni” (art. 4).
pagina 8 di 10 A tale seconda scadenza (31.3.2009), il contratto si è, appunto, rinnovato per altri sei anni (così come alla successiva scadenza del 31.3.2015), senza che la conduttrice eccepisse alcunché in ordine alla pattuizione che fissava la sua iniziale durata dall'1.10.2000 al 31.3.2003 (perché inferiore ai sei anni ex artt. 27 della l.n. 392/1978), con ciò rinunciando a far valere l'eventuale nullità.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione, i diritti vantati dal conduttore una volta sorti sono disponibili e possono essere oggetto di rinunzia, con o senza corrispettivo, a favore del locatore come di un terzo, non ostandovi la tutela di cui all'art. 79 della legge 27.7.1978, n.392, che è volta ad impedire che i diritti vantati dal conduttore siano oggetto di un'elusione di tipo preventivo” (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 12.11.2004, n. 21520).
4.1.4. – Peraltro, proprio per effetto dei rinnovi automatici previsti in contratto, la locazione ha avuto una durata contrattuale superiore ai venti anni, il che esclude che il conduttore possa invocare la nullità ex artt. 27 e 79 della l.n. 392/1978.
Invero, l'art. 27 stabilisce in sei anni la durata dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad una delle attività nello stesso articolo indicate.
Il successivo articolo 28 dispone che il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, tranne che non sopravvenga una disdetta da parte del locatore;
tuttavia alla prima scadenza la facoltà di diniego di rinnovazione del contratto può essere esercitata dal locatore solo per i motivi di cui all'art. 29, con le modalità ed i termini ivi previsti.
Dall'esame delle suddette norme emerge che i contratti di locazione contemplati nell'art. 27 hanno in via normale una durata di dodici anni, salva l'ipotesi del diniego della rinnovazione alla prima scadenza da parte del locatore nei casi previsti dall'art. 29.
Nella specie, la locazione ha avuto una durata nettamente superiore ai dodici anni, proprio in forza del meccanismo di rinnovo automatico previsto dall'art. 4 del contratto, e ciò esclude che possa ritenersi integrata la invocata causa di nullità.
I mezzi, quindi, sono caducati.
4.2. – Infondato è, poi, il terzo motivo di appello.
Non si ravvisa, infatti, il lamentato vizio di omessa pronuncia, laddove si consideri che la questione inerente l'applicazione dell'art. 80 della l.n. 392/1978, oltre ad essere non pertinente
(non essendo stato mai contestato al conduttore di aver destinato l'area ad un uso diverso da quello pattuito), è da ritenersi assorbita dall'accertamento della cessazione di efficacia del vincolo contrattuale per effetto della disdetta inviata dal locatore.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
pagina 9 di 10 5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il seguente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 1.101-5.200):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 536,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 536,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 992,00
Fase decisionale (valore medio): € 851,00
Compenso tabellare: € 2.915,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
5.2. – Non sussistono, poi, i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., non potendo la proposizione del gravame ritenersi viziata da mala fede o colpa grave.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3809/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 18/12/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte appellata;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
2.915,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 19.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. pagina 10 di 10