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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 788/2023 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
➢ ( cf Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Germano BELLI del foro di Chieti ed P.IVA_1
elettivamente domiciliata in L'Aquila presso lo studio dell'avv. Anna Maria DE
NARDIS giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Controparte_1 P.IVA_2
SORRENTINO del foro di Roma, dall'avv. Antonio BORRACCINO, dall'avv. Paola
RANIERI, dall'avv. Giovanni DESIDERI e dall'avv. Enzo PAOLINI ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio della prima giusta procura in atti;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza non definitiva n. 287/22 e definitiva n. 312/23 del
Tribunale di Chieti in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Chieti ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dall'
[...]
( di seguito, per brevità, ) al decreto n. 584/19 con cui Controparte_2 CP_3
gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di quale cessionaria del credito vantato Controparte_1
originariamente da della somma di € 5.135.717,93 a titolo di interessi, calcolati ai sensi CP_4
1 del d.lvo 231/02, per le prestazioni di ricovero effettuate nell'arco di tempo compreso tra il 2006 ed il 2018.
La struttura sanitaria ha affidato l'opposizione ad una serie di questioni (tutte volte a contestare la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria) che, in definitiva, hanno riguardato:
- L'abusivo frazionamento del credito avendo in precedenza già agito rivendicando sempre il pagamento degli interessi per prestazioni rese dalle strutture Controparte_5
(confluite in;
CP_4
- L'inefficacia della cessione del credito tra quest'ultima società e avvenuta in Controparte_1
data 21 giugno 2019 perché non accettata (diversamente rispetto a quanto previsto nei vari contratti) dalla Regione RU;
- L'assenza di titolarità dell'opposta limitatamente alle prestazioni relative all'anno 2018 in quanto non ricomprese nella cessione;
- Il difetto di legittimazione passiva in quanto in simili casi, ed anche alla luce di un oramai consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza, per le prestazioni rese dal 2006 al 2008, obbligata al pagamento deve ritenersi;
CP_6
- L'insussistenza dei presupposti, in ragione della particolarità del rapporto esistente tra le parti, per l'applicazione del regime degli interessi moratori nelle transazioni commerciali;
- L'operatività di una clausola di salvaguardia limitativa del diritto per la struttura privata accreditata di far valere diritti di credito per tetto di spesa, budget e tariffe;
- L'infondatezza del credito per l'anno 2009 oggetto già di una transazione (in data 13 maggio
2014);
- L'intervenuta prescrizione della pretesa per decorso del termine quinquennale;
- L'avvenuto superamento del tetto di spesa, l'abuso del diritto e la violazione del canone generale di buona fede;
1.2. La cessionaria ha fornito, prendendo invero posizione su ciascuna delle questioni sollevate dalla controparte, una diversa rappresentazione dei fatti così insistendo per il rigetto dell'opposizione.
1.3.1. Sono state emesse due sentenze.
Con una prima pronunzia, non definitiva, il giudice di prime cure ha risolto tutte le varie questioni poste dall'opponente nei termini di seguito meglio specificati:
- Sono state rigettate (e sul punto, non essendo stato proposto gravame si omette, per ragioni di economia espositiva, di addentrarsi) quelle riferite alla debenza degli interessi per l'anno
2018, alla applicazione della clausola di salvaguardia, all'avvenuta soluzione della debenza
2 degli interessi per l'anno 2009 a seguito di intervenuta transazione intercorsa direttamente tra Cont la Casa di cura e la al superamento del tetto di spesa, all'abuso del diritto ed alla violazione della buona fede;
- Analoga sorte hanno poi avuto anche ulteriori profili quali il frazionamento del credito,
l'inefficacia della cessione in difetto di accettazione da parte della Regione RU, il difetto Cont di legittimazione passiva di perlomeno per una parte delle prestazioni, l'applicazione al caso di specie degli interessi in materia di transazioni commerciali (così considerando tale il
Cont rapporto intercorso tra la medesima e le case di cura facenti capo a;
CP_4
- Su tale ultimo aspetto, in particolare, è stata esclusa l'operatività del d.lvo 231/02 unicamente per le annualità dal 2010 al 2012 per le quali, anche in forza dell'esplicito richiamo operato nel contratto, deve assumersi a parametro di riferimento, per la determinazione degli interessi,
l'art. 1284 comma 1° cod civ;
- Muovendo, allora, da tale presupposto, la causa è stata rimessa sul ruolo onde consentire l'espletamento di una CTU;
1.3.2. Con la sentenza definitiva l'ammontare della pretesa creditoria fatta valere dalla cessionaria del credito è stata ridotta sino all'importo di € 3.085.284,92 (oltre interessi ex d.lvo 231/02 dal ricorso monitorio al saldo).
Di seguito, si riportano i passaggi essenziali del percorso argomentativo seguito:
- Anzitutto, trattandosi di questione pacificamente rilevabile in via officiosa, deve escludersi la sussistenza del credito per interessi moratori limitatamente all'anno 2008 per il quale CP_4
[... non ha prodotto il relativo contratto intercorso con Regione RU ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lvo 502/92;
- Nell'operazione di stima, occorre assumere a riferimento le risultanze della CTU che, non adeguatamente contraddette, devono essere integralmente recepite;
- Ne consegue che per gli anni 2010 e 2011 in luogo di € 535.732,33 e di € 394.292,802, applicando gli interessi legali (ex art 1284 comma 1° cod civ) l'ammontare degli interessi dovuti a risulta rispettivamente pari ad € 55.101,35 e ad € 49.993,18; Controparte_1
- Per l'anno 2012, invece, la stima operata dall'esperto non può essere utilizzata in quanto “i contratti conclusi tra le parti prevedono che l'obbligo di pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie diventa esigibile soltanto una volta assolti gli adempimenti di carattere documentale da parte della società creditrice, e che quindi soltanto da quel momento possono decorrere gli interessi” (cfr pag 7 della sentenza definitiva); pertanto, in difetto di tali
3 adempimenti o comunque della prova del loro espletamento, a difettare è lo stesso presupposto del ritardo necessario per l'accoglimento della domanda;
1.4. Entrambe le decisioni del tribunale teatino sono state ritualmente impugnate dalla Pt_2 mediante l'articolazione di cinque motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione operata dal primo giudice sul frazionamento del credito non avendo tenuto in debito conto dell'esistenza di un'altra iniziativa giudiziaria del tutto analoga a quella che ci occupa.
Con il secondo ed il terzo motivo, invece, l'appellante ha inteso riproporre le due questioni già svolte in prime cure sulla mancata accettazione da parte di Regione RU della cessione del credito con conseguente carenza di titolarità in capo alla cessionaria di agire per il credito oggetto di causa e sul proprio difetto di legittimazione passiva.
A tale riguardo, scendendo più nel dettaglio, sono state richiamate le clausole presenti in tutti i contratti intervenuti nell'orizzonte temporale di riferimento e le pronunzie giurisprudenziali (non solo di legittimità, ma anche di questa stessa Corte Territoriale) sulla piena operatività delle clausole contenenti la previsione dell'accettazione dell'ente.
Con riguardo al tema della legittimazione passiva, è bene rilevare che la questione è stata comunque circoscritta (muovendo dall'esegesi dell'art. 1 comma 10 d.l. 324/93) agli anni 2006, 2007 e 2008.
La quarta doglianza si è appuntata sulla violazione della normativa in tema di prescrizione assumendo l'indispensabilità di applicare quella quinquennale, mentre con l'ultimo motivo si è insistito per l'inoperatività del regime degli interessi moratori da transazioni commerciali attraverso due sostanziali argomentazioni: a) tali interessi non possono applicarsi in situazioni analoghe a quella che ci occupa non vertendosi in ipotesi di transazione commerciale;
b) le prestazioni per le quali è stata avanzata richiesta di pagamento sono riconducibili a contratti sottoscritti ben prima dell'entrata in vigore del d.lvo 231/02 dalla società ; Parte_3
1.5. si è costituita resistendo all'impugnazione proposta e spiegando, al contempo, Controparte_1
tempestivo gravame incidentale fondato su due motivi.
Il primo, ha riguardato il rilievo officioso, in violazione dell'art. 101 cpc, non essendo state le parti messe nella condizione di poter interloquire sul punto, dell'assenza del contratto scritto relativamente alle prestazioni eseguite nell'anno 2008.
Il secondo, si è sostanziato nella censura del capo della motivazione che ha escluso la debenza degli interessi moratori per l'anno 2012.
4 A tal fine, in ogni caso ed in via ulteriormente gradata la cessionaria del credito ha insistito affinchè fossero riconosciuti quanto meno gli interessi al tasso legale.
Accolta l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito dell'udienza del 3 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione
2.1. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello principale proposto da è fondato e di conseguenza deve trovare accoglimento per CP_3
le ragioni di seguito meglio illustrate.
Si impone una sintetica ricostruzione della cornice, peraltro di chiara connotazione documentale, al cui interno la vicenda che ci occupa deve essere inquadrata.
Risulta incontroverso, come già anticipato, che il perimetro del presente giudizio è delimitato dall'accertamento della sussistenza dei presupposti per richiedere da parte della cessionaria del credito all' il pagamento degli interessi in tema di transazioni commerciali per Parte_1
prestazioni consistenti in ricoveri nell'arco temporale compreso tra il 2006 ed il 2018.
A tale fine, esaminando il corposo materiale documentale presente in atti è possibile affermare che:
- In data 21 giugno 2019, ha ceduto a i crediti vantati nei confronti CP_4 Controparte_1
delle varie aziende sanitarie locali dalle case di cura private e;
CP_5 CP_5
- Tale cessione è stata notificata, a mezzo pec, alla;
CP_3
- Tra le strutture sanitarie private e la sono stati sottoscritti (e ritualmente prodotti) i CP_3
contratti per le seguenti annualità: a) triennio 2005-2007; b) anno 2010; c) biennio 2011-2012;
d) anno 2013; e) biennio 2014-2015; f) biennio 2016-2017;
- Per il calcolo degli interessi sono state prodotte 16 fatture in gran parte riferibili ai citati accordi fatta eccezione per quella n. 113/2 del 15 giugno 2019 relativa alle prestazioni per gli anni 2008 e 2009 in ordine ai quali in effetti (come rilevato dal primo giudice nella sentenza definitiva) non vi è stata la sottoscrizione di un accordo scritto;
2.2. Soltanto per ragioni di ordine logico e sistematico (destinate a venire in rilievo, come meglio si dirà, nel prosieguo), qualche doveroso cenno si impone sulla questione (oggetto di uno dei motivi dell'impugnazione incidentale) sollevata in via officiosa dal giudice di prime cure nella sentenza definitiva (n. 312/23) relativa all'assenza per l'annualità 2008 del contratto scritto.
5 Deve, in punto di diritto, ritenersi non operante (diversamente da quanto sostenuto da Controparte_1
l'art. 101 comma 2° cpc e quindi l'obbligo, in capo al primo giudice, di sollecitare, in ossequio al divieto della c.d. terza via, il contraddittorio tra le parti prima di pronunziare il difetto di titolo della pretesa creditoria.
Secondo, infatti, anche la più recente giurisprudenza di legittimità “L'ambito delle questioni rilevabili
d'ufficio per le quali si pone l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ovvero per le quali esiste il divieto della sentenza della ‹‹terza via››, si estende solo a questioni di fatto, o miste di fatto
e diritto, o eccezioni rilevabili d'ufficio, non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio. Difatti, l'obbligo del giudice di suscitare il contraddittorio sulle questioni rilevate
d'ufficio, stabilito dal secondo comma all'articolo 101 del Cpc, riguarda le questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese” (cfr Cass Civ, Sez III, 9.1.2024 n. 822).
Orbene, nella fattispecie risulta documentato per tabulas che per quanto concerne l'anno 2008 (ed invero anche il 2009 per il quale risulta essere intervenuta una transazione tra le parti in data 13 maggio 2014) la cessionaria ha prodotto unicamente la fattura n. 113/2 del 15 giugno 2019 senza quindi il contratto.
E' noto, poi, che per i contratti analoghi a quelli in esame risulta indispensabile il requisito della forma scritta sicchè in difetto, la sola fattura non può di certo rappresentare un valido titolo della pretesa creditoria né possono valere a sanare il vizio di forma atti (peraltro di chiara connotazione amministrativa) equipollenti adottati dagli organi della Regione RU.
Tanto considerato, è possibile procedere allo scrutinio dell'appello principale.
3.1. Il primo motivo relativo al frazionamento del credito è infondato e di conseguenza deve essere rigettato.
Secondo la prospettazione dell'appellante, prima dell'iniziativa monitoria che ci occupa, CP_1
[... ha in precedenza agito (ottenendo il decreto ingiuntivo n. 481/19) nei confronti della per CP_3
ottenere il pagamento degli interessi in tema di transazioni commerciali per prestazioni ambulatoriali svolte nell'arco di tempo compreso tra il 2010 ed il 2018.
In punto di diritto, la posizione della giurisprudenza risulta oramai granitica nel ritenere che “Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi, ancorché diversi, si iscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia, salvo che l'attore non abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al
6 giudice di merito, ad esercitare l'azione solo per uno o alcuni dei predetti crediti” (cfr Cass Civ. Sez
II, 31.8.2023 n. 25480).
I crediti portati nei due decreti ingiuntivi afferiscono a prestazioni diverse, regolate da distinti ed autonomi contratti ed in parte sono riconducibili ad un diverso orizzonte temporale.
Tanto basta ai fini del rigetto del motivo.
3.2.1. A diverse conclusioni deve pervenirsi invece per quanto concerne il secondo motivo di doglianza sull'inefficacia della cessione del credito (da cui, in definitiva, consegue il venir meno della titolarità per di agire giudizialmente per il suo recupero) in assenza di accettazione da Controparte_1
parte di Regione RU.
Anzitutto, si tratta di verificare come il tema sia stato esaminato nei contratti prodotti in atti (per gli anni 2008 e 2009, come anticipato, non si pone questione in difetto di prova della sottoscrizione e per intervenuta transazione tra le parti.
Orbene, quello riferito alle annualità dal 2005 al 2007 all'art. 13 prevede: “Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, la UR si impegna a notificare la cessione stessa, oltre che alla Regione, alla compente e alla Parte_1
Fira spa……La predetta cessione dovrà essere accettata dalla Regione RU …..ai sensi e per gli effetti degli articoli 69 e 70 Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923”.
Per quanto concerne quelli successivi, merita, in estrema sintesi osservare quanto segue:
- Nel contratto del 21 aprile 2010, all'art. 13 risulta indicato che la cessione deve essere
Cont notificata alla (come in effetti avvenuto) e deve essere accettata secondo quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del citato regio decreto;
Cont
- Nel contratto per il biennio 2011-2012 all'art. 14 è richiesta la accettazione della
- Analogamente, è stato previsto all'art. 15 del contratto per l'anno 2013 nonché di quelli per i bienni 2014-2015 e 2016-2017;
La giurisprudenza di legittimità in effetti più recente (cfr Cass Civ, Sez I, 24.10.2023 n. 29420) ha ribadito i seguenti principi che pertanto devono intendersi alla stregua di criteri guida nella disamina della questione:
a) “Il R.D. n. 2440 del 2023, art. 69 dispone che "Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento....Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli
7 devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio". Il successivo art. 70 dispone che "Gli atti considerati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e
l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare. Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse. Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248, e degli artt. 351 e 355, allegato F legge medesima". A sua volta l'art. 9 allegato E dispone che "Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata";
b) “E' principio solido nella giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a., il divieto di cessione senza l'adesione della amministrazione, di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, -in deroga al principio generale previsto dal codice civile- il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della cessione di credito, per l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso
l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto
(Cass. n. 24758/2021; Cass. 18339/2014). La legge di contabilità di Stato stabilisce che, quale condizione di efficacia della cessione è necessaria, oltre che la notificazione, l'espressa accettazione da parte della Amministrazione interessata della cessione in parola (Cass.
2541/2007)”;
c) “E' bene precisare che il R.D. n. 2440 del 1923, art. 69 è norma eccezionale, che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (Cass. 30658/2017; Cass. 32788/2019)” (cfr parte motiva della sentenza sopra citata);
In una vicenda sostanzialmente analoga a quella che ci occupa, la S.C. (peraltro proprio pronunziandosi sul ricorso proposto ad una sentenza di questa Corte Territoriale) ha chiarito ulteriormente che “….nel caso di specie, come la Corte stessa rileva, sono state le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, a richiamare l'applicabilità della disciplina normativa di cui si è detto, posto che l'art. 13 del contratto del (Omissis), trascritto a pagina 34 del controricorso, prevede
8 che "nel caso di cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto relativamente all'anno (Omissis) nei limiti delle prestazioni verificate positivamente la struttura ha Cont obbligo di notificare l'atto di cessione alla La cessione potrà essere accettata solo mediante
Cont assenso formale della ai sensi e per gli effetti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 69 - 70".
Le parti hanno quindi richiamato la normativa sulla contabilità di Stato con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, da farsi con "assenso formale", così estendendo al loro negozio e alle sue successive vicende la più stringente disciplina prevista per i contratti della amministrazione statale, imponendo un quid pluris alla condizione di efficacia della cessione nei confronti del ceduto, e cioè una esplicita manifestazione di consenso all'altrui negozio e quindi, di conseguenza, la forma scritta ad substantiam di detta adesione.
Ha errato pertanto la Corte di merito a ritenere che questo richiamo non comporti un
"aggravamento" della disciplina legale richiamata che non prevede(rebbe) formalità per
l'accettazione; le formalità sono imposte perché richiamando la normativa sulla contabilità di Stato le parti hanno derogato alla disciplina codicistica, in virtù della quale invece è richiesta (in alternativa alla notificazione) la sola accettazione del debitore ceduto.
E sul punto è appena il caso di rilevare che, trattandosi di forma scritta ad substantiam, si richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso, anche implicitamente, l'esistenza del diritto (Cass. n. 27972/2022). Può ricordarsi infatti che anche la ricognizione di debito da parte della p.a. richiede necessariamente la forma scritta ad substantiam e la prova della sua esistenza e del suo contenuto non può essere fornita aliunde (Cass. n. 25435/2017), potendo l'amministrazione obbligarsi solo nelle forme consentite
(Cass. 2091/2022).” (cfr parte motiva Cass Civ 29420/23 già citata).
3.2.2. Tali principi vanno dunque trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Come già anticipato, nei contratti prodotti vi è stata la necessità dell'accettazione della cessione da
Cont parte della
Volendo scendere ancor più nel dettaglio un tale requisito manca espressamente soltanto nel contratto riferito all'anno 2010.
Tuttavia, facendo applicazione dei principi di ordine generale in tema di ermeneutica contrattuale, è possibile affermare che laddove nel contratto si fa espresso riferimento all'accettazione essa non possa che ritenersi dovuta da parte della Regione RU non foss'altro perché è la stessa ad essere
9 parte del rapporto sicchè non avrebbe in logica, ancor prima che in diritto alcun senso prevedere un'accettazione da parte di un soggetto diverso.
Per gli altri contratti, deve osservarsi quanto segue.
Orbene, non è controverso, in assenza di elementi di chiara connotazione documentale idonei a consentire un diverso inquadramento dei fatti, che per tutti i rapporti citati non vi è stata l'accettazione da parte della Regione RU.
Il richiamo poi operato dalle parti, nell'ambito della loro autonomia, alla disciplina sulla contabilità dello Stato deve ragionevolmente indurre a ritenere che vi è l'assenza della legittimazione o in ogni caso della titolarità della posizione giuridica fatta valere in giudizio in capo a Controparte_1
Le ampie argomentazioni fatte valere in giudizio dalla medesima società non colgono nel segno e di conseguenza non possono essere condivise.
La giurisprudenza di legittimità citata (trattasi in particolare dalla pronunzia n. 5129/20) non si attaglia al caso di specie facendo riferimento alla diversa ipotesi dell'esistenza di una clausola che vieta la cessione del credito e della sua conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario.
Nella fattispecie, si tratta poi anche di porre attenzione alla procura speciale (cfr doc 20 delle produzioni di parte appellante, rilasciata dal dott. lo stesso che ha poi rappresentato Per_1 CP_1
nel presente giudizio) vi è un chiaro riferimento alla cessione dei crediti derivanti dai contratti
[...]
sottoscritti anche con la . CP_3
Inoltre, la ratio logica, ancora prima che giuridica della indispensabilità della accettazione della cessione da parte della Regione trova il suo fondamento nel complesso sistema del regime
Cont convenzionale delle prestazioni rese per conto delle da parte delle strutture sanitarie private in regime di accreditamento.
In estrema sintesi, dunque, presupposto necessario è il rilascio, conformemente a quanto previsto dall'art 8 ter d.lvo 502/92, da parte della Regione di un'autorizzazione indispensabile sia per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti che per quelle che, al contrario, erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed infine di quelle strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
Vi è poi l'accreditamento istituzionale, espressamente previsto dall'art 8 quater d.lvo 502/92 rilasciato dalla Regione previa verifica positiva della sussistenza di una serie di requisiti minimi individuati nella valutazione di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Esso tuttavia non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle
10 prestazioni erogate in assenza dei contratti previsti dall'art 8 quinquies d.lvo 502/92 conferendo, soltanto al soggetto che ne è destinatario, una vera e propria patente di idoneità a poter contrarre con la pubblica amministrazione.
Infatti, la Regione e le Unità Sanitarie Locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità
e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:
- gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
- il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;
- i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;
- il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
- il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo
8-octies.
La Regione RU ha recepito i principi strategici della normativa nella delibera di G.R. 753/2004 in cui in sintesi sono stati fissati i seguenti criteri nei rapporti con le strutture sanitarie private:
1. all'ufficio unico degli acquisti è stata riconosciuto il compito di gestire le procedure negoziali e contrattuali con le singole strutture accreditate nei diversi settori di interesse (ospedaliero, riabilitativo, specialistico e sociale);
2. la sottoscrizione dei contratti ai sensi dell'art 8 quinquies d.lvo 502/99 dovrà seguire una procedura standardizzata nel senso che i contratti verranno predisposti dalla Gestioni convenzioni in seno all'ufficio unico degli acquisti con un budget predeterminato e non altrimenti modificabile sicchè la mancata accettazione delle condizioni in esse riportate comporterà la sospensione dell'accreditamento;
3. i contratti così firmati dal Direttore Sanità ed il legale rappresentante dell'erogatore accreditato Cont verranno trasmessi alla competente;
11 4. la congruità delle prestazioni verrà preventivamente valutata dalla commissione ispettiva regionale previa verifica, presso la sede del soggetto accreditato, della attività concretamente svolta;
In questi passaggi salienti, dunque, si estrinsecano le condizioni essenziali per rivendicare verso l'ente regionale il pagamento per prestazioni sanitarie effettuate da strutture private.
La giurisprudenza di legittimità occupandosi proprio delle caratteristiche del rapporto tra la struttura privata e l'ente pubblico preposto all'attività sanitaria, ha evidenziato che l'architettura della disciplina introdotta con la legge di riforma del SSN, non ne ha intaccato la natura concessoria.
L'unico quindi vero fattore di novità deve individuarsi nel fatto che il nuovo sistema ha introdotto una ipotesi di concessione ex lege di attività di servizio pubblico, di tal che la disciplina di queste convenzioni è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali.
Ciò nondimeno, però, è stato mantenuto fermo sia il potere di programmazione delle Regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo delle stesse sull'espletamento dell'attività concessa da parte delle istituzioni sanitarie di carattere privato (cfr Cass Civ S.U., 8.5.2005 n. 14335).
Alla luce allora delle considerazioni sin qui svolte, il motivo deve trovare accoglimento con il conseguente effetto di escludere la titolarità di in ordine alle pretese creditorie Controparte_1
derivanti dai contratti conclusi con le Case di cure EL e CC (ora con la CP_4
Regione RU.
3.3.1. Per ragioni di completezza, va esaminato anche il terzo motivo sul difetto di legittimazione passiva di Regione RU limitatamente alle prestazioni erogate nel periodo tra il 2006 ed il 2008.
La disamina del motivo si rende necessaria avendo ritualmente spiegato intervento ed avendo CP_4
allo stesso tempo avanzato la domanda di pagamento, reiterata anche in appello, della somma oggetto dell'iniziativa monitoria.
Occorre anzitutto circoscrivere il perimetro delle disposizioni normative da assumere a riferimento per la soluzione del caso.
A tal fine, merita osservare quanto segue.
Sul versante dalla legislazione nazionale, l'art. 1 comma 10 d.l. 324/93 (convertito in L. 423/93) ha stabilito che “Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente
12 incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente”.
Come noto, poi, nel 1999 l'assetto del servizio sanitario nazionale ha subito un'ulteriore modifica con l'entrata in vigore del d.lvo n. 299.
A livello, invece, di legislazione regionale, l'art. 38 L.R. (RU) n. 146/96 ha inizialmente previsto
“Il servizio di tesoreria e' affidato con apposita convenzione, a trattativa privata di norma per la durata di un quinquennio, ad uno o piu' Istituti di credito di notoria solidita', dotati di struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio, in linea con il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Quando il servizio e' affidato ad un gruppo di banche, la convenzione dovra' individuare la banca capofila in grado di rispondere nei confronti dell e della Pt_1
Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione”.
In ultimo, l'art. 122 della L.R. 15/04, modificando la norma sopra citata (e vigente al tempo della convenzione per cui è causa) ha stabilito che “ Il comma 1 dell'art. 38, titolo VI, della L.R. n.
146/1996 e' integralmente sostituito dal seguente:<<
1. Le provvedono ai pagamenti Pt_1
attraverso la Tesoreria unica regionale, alla quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle Aziende regionali>>.
2. Il comma 2 dell'art. 38, titolo VI, della L.R. n. 146/1996 e' integralmente sostituito dal seguente:
<<
2. Il servizio di tesoreria unica regionale e' affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere
dei Direttori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o piu' banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale e siano dotati di strutture tecnico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria>>.
3. All'art. 38, titolo VI, della L.R. n. 146/1996 e' aggiunto il seguente comma:
<<
3. Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a piu' banche, la convenzione dovra'
prevedere il conferimento dell'incarico alla affinche' coordini l'attivita' delle Controparte_7
singole banche convenzionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione>>.
4. E' individuato nella l'organismo di gestione e monitoraggio finanziario. Tale Controparte_7
organismo e' responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale
Cont assegnate per competenza alle singole
In particolare assolve alle seguenti funzioni:
1) gestione finanziaria dei pagamenti;
13 2) monitoraggio finanziario della spesa;
3) smobilizzo crediti mediante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla Direttiva UE 2000/35/CE recepita dal D.Lgs. n.
231/2002”.
3.3.2 Tanto considerato, risulta di sin troppa chiara evidenza che sulla questione vi sia stato all'interno del panorama giurisprudenziale una contrapposizione interpretativa.
Invero, le oscillazioni hanno riguardato il rapporto tra la novella del 1993 (art 10 comma 10 d.lvo n.
324) e la riforma del 1999 (mediante l'entrata in vigore del d.lvo n. 229) dovendosi stabile se la prima è stata ( o meno) abrogata dalla seconda.
Uno dei primi arresti sul punto della S.C. e di cui è stata fatta menzione anche nella sentenza impugnata, è stato stabilito il seguente principio di diritto: “L'art. 1, comma 10 d.l. 27 agosto 1993
n. 324, conv. in legge, con modificazioni, dalla l. 27 ottobre 1993 n. 423, a norma del quale "nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignora-mento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente", si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall' nel regime anteriore alla Pt_4
riforma di cui al d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali” (cfr Cass Civ, Sez I, 31.8.2007 n.18448).
Tale principio, formatosi nell'ambito di un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso in favore di una struttura sanitaria privata per prestazioni erogate nel 1997 (quindi successive alla riforma del servizio sanitario nazionale) e definito, tanto in primo che in secondo grado, con il rigetto dell'opposizione, è stato ancorato all'assunto (meglio esplicitato nella motivazione della decisione) secondo cui la nozione "incaricato del pagamento", deve essere intesa “come ente finanziatore delle aziende sanitarie, e l'autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell'obbligazione dell'unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell'ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato” (cfr sentenza citata).
La S.C. è quindi pervenuta a tale conclusione mediante la lettura di alcune disposizioni del D.lvo
502/92 e del d.lvo 517/93 tra cui l'art. 11 comma 9 e l'art. 4 comma 7.
14 Si legge, ancora nel provvedimento che “L'art. 11 comma 9 del decreto stabilisce il principio che i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dall'iscritto al servizio sanitario nazionale;
e il finanziamento delle singole unità sanitarie locali è trasferito conseguentemente alla regione. A questa spettano compiti quali la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute, e dei criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie. L'art. 4, comma 7, citato decreto (con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 517 del 1993), precisa che la regione, nel determinare le modalità di finanziamento delle aziende, ne determina gli introiti Al tempo stesso, la pur riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica delle aziende sanitarie locali trova il suo limite nel divieto, fatto alle unità sanitarie locali (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 5, lett. f), di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni espressamente previste, e che non riguardano i rapporti con le farmacie, i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate” (ancora la stessa sentenza).
3.3.3. Su tale linea interpretativa si è in effetti collocata anche la prevalente giurisprudenza di legittimità successiva.
In particolare, con la sentenza n. 13333 del 2015 (anch'essa espressamente citata nella pronunzia di primo grado) la S.C. ha preso compiuta posizione sulle obiezioni sollevate per suggerire una diversa opzione ermeneutica.
A tale riguardo, è stato evidenziato “Prima obiezione: la considerazione che la contraria interpretazione comporterebbe che la norma sarebbe stata destinata a trovare applicazione per un periodo limitatissimo di tempo (11.11.1993/31.12.1993) "appare francamente molto labile, rivelandosi più frutto di una mera opinione personale di quei Giudici, che di una seria analisi della disciplina di cui si discute". Piuttosto, dal titolo e dal preambolo del decreto si evince che quelle disposizioni siano state emesse proprio per tamponare un limitatissimo periodo di tempo, per Part Cont consentire la gestione provvisoria delle e la loro trasformazione in A questa obiezione è agevole rispondere che il titolo del decreto ("Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi) è assolutamente ininfluente
15 rispetto alla tesi propugnata dalla ricorrente, siccome concerne solo alcuni dei contenuti del decreto stesso e non quello riguardante il tema attualmente in discussione. Altrettanto a dirsi quanto al preambolo, che evoca la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa del riordinamento del Servizio
Sanitario Nazionale, di disciplinare la durata in carica degli amministratori, di assicurare agli handicappati il diritto all'educazione, di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992. Anch'esso non menziona tanti altri precetti contenuti nel decreto. Nè la natura temporanea di alcune disposizioni induce a ritenere che tutte le disposizioni abbiano natura ed efficacia temporanea. Seconda obiezione: la circostanza che nel comma 10, non sia fissato uno specifico limite temporale non è indicativo di un'applicazione imperitura della disposizione, dovendosi aver riguardo allo spirito del decreto, emanato per regolare il periodo di passaggio dalle
Part alle nuove Aziende.
Anche a questa obiezione basta rispondere che lo spirito del decreto non è certamente desumibile dal titolo e dal preambolo, i quali, come s'è visto, fanno riferimento solo ad alcuni dei precetti contenuti nel decreto, diretti a risolvere problemi urgenti e temporanei. Piuttosto, la sentenza di legittimità finora citata individua le ragioni di fondo della disposizione come punto di arrivo di un'evoluzione normativa complessa, cominciata all'indomani dell'emanazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (L. 23 dicembre 1978, n. 833), nella quale valeva il principio per cui l'ente che autorizzava la prestazione sanitaria in regime convenzionato era anche legittimato al pagamento delle stessa al soggetto in regime di convenzione.Terza obiezione: la ricorrente dubita che il riferimento alla "unità sanitaria locale territorialmente competente" non implichi un preciso riferimento alla "unità socio sanitaria locale". Anche questa obiezione è fragile e parziale, tendendo
a contrapporre una propria interpretazione semantica a quella accolta dalla Corte, senza tener conto che è proprio la "unità sanitaria locale" a costituirsi in nella legge di riforma” (cfr Pt_1
motivazione sentenza citata).
3.3.4. Anche la più recente giurisprudenza di legittimità si è allineata nel solco tracciato dalle decisioni sopra citate.
Giova, a tale riguardo, considerare che, successivamente alla pronunzia di primo grado, la S.C. ha ribadito “Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, conv., con modif., dalla L. n. 423 del 1993, a tenore del quale nei rapporti con le strutture private convenzionate "in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente", si applica anche dopo la
16 riforma del sistema sanitario di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali (Cass. n. 3676/2020, n. 17587/2018, n. 26959/2016, n.
13333/2015 - come evidenziato da Cass. n. 17587/2018, non viene in rilievo il diverso orientamento di cui a Cass. n. 23067 del 2016 e le altre conformi in quanto relativo alla particolare disciplina della Regione Calabria)” (cfr Cass Civ, sez III, 21.11.2022 n. 34155).
Ed ancora, sempre nella parte motiva è stato ulteriormente precisato (così rigettando il ricorso alla sentenza con cui questa Corte Territoriale, accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha riformato la sentenza di primo grado) “E' appena il caso di precisare che alla L.R. n. 146 del 1996, non può essere attribuita valenza abrogativa della legge nazionale, come intende invece la parte ricorrente, essendo l'efficacia dell'art. 47 della Legge Regionale, che prevede che "sono abrogate le disposizioni legislative e i regolamenti incompatibili con la presente legge", limitata alle disposizioni di pari rango, o inferiori, nel sistema delle fonti del diritto”.
Un'ulteriore argomentazione spesa per fondare la decisione è stata (seppur con i limiti evidenti del sindacato del giudice di legittimità) la interpretazione della clausola del contratto intercorso tra la e la struttura privata. Parte_1
Non è fuor d'opera considerare che nella fattispecie esaminata così come in quella che ci occupa, tale clausola deve individuarsi nell'art. 10 sulle modalità di fatturazione e pagamenti. Cont Essa prevede chiaramente l'invio alla ai soli fini contabili, alla Regione RU o meglio e più correttamente al Nucleo ispettivo di controllo per la verifica della congruità delle prestazioni
CP_ effettuate ed a come soggetto chiaramente preposto al pagamento.
Ancora più di recente, e sempre in ambito di legittimità, è stato ribadito “ la sentenza impugnata ha infatti richiamato correttamente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento, previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 e poi integrato dal L.
n. 724 del 1994, art. 6, non ha modificato la natura del rapporto intercorrente tra la Pubblica
Amministrazione e le strutture private, che rimane di natura sostanzialmente concessoria, con la conseguenza che, in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione, in relazione ad una convenzione ormai definitivamente caducata per effetto del citato decreto legislativo , art. 8, comma 7, che ha comportato, alla data del
30 giugno 1996 (termine così prorogato dall'art. 2, comma 7, della L. 28 dicembre 1995, n. 549), la
17 cessazione di tutti i rapporti contrattuali vigenti (cfr. Cass., Sez. III, 19/11/2015, n. 23657;
25/01/2011, n. 1740; Cass., Sez. I, 6/08/ 2014, n. 17711). Rilevato che i contratti stipulati dalla ricorrente con la Regione erano privi dei requisiti prescritti dall'art.
8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992, in quanto posti in essere senza l'osservanza del complesso iter amministrativo previsto dagli artt. 8, 8-ter e 8-quinquies del predetto decreto e della procedura standardizzata introdotta dalla delibera della Giunta regionale n. 753 del 2004, la Corte territoriale ne ha escluso l'efficacia vincolante nei confronti della Regione e della , aggiungendo che l'entrata in vigore della nuova CP_6
disciplina aveva determinato la caducazione delle autorizzazioni precedentemente rilasciate, se non rinnovate con appositi provvedimenti.
Non può condividersi l'obiezione sollevata in proposito dalla ricorrente, secondo cui le norme richiamate dalla sentenza impugnata non sono applicabili alla fattispecie in esame, in quanto riguardanti il regime di accreditamento definitivo, divenuto efficace a partire dall'entrata in vigore della L. n. 296 del 2006 (c.d. legge finanziaria 2007), e quindi inoperanti nel periodo di transizione dal regime di convenzionamento previsto dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833 a quello dell'accreditamento istituzionale introdotto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 e ss.: in riferimento a tale periodo, disciplinato dalla L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, la prosecuzione dell'attività da parte delle strutture precedentemente convenzionate, nei confronti delle quali il D.Lgs. n. 502 del
1992, art. 8, comma 7, aveva previsto la cessazione di tutti i rapporti a far data dal 30 giugno 1996, ha avuto infatti luogo in regime di accreditamento c.d. provvisorio, in ordine al quale questa Corte ha già avuto modo di confermare la perdurante operatività dei principi cui s'ispira la disciplina del rapporto con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie, vale a dire della necessità del concorso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria con un espresso provvedimento di accreditamento e con un apposito accordo contrattuale (cfr. Cass., Sez. lav., 29/11/ 2018, n. 30917;
5/07/2018, n. 17588)” (cfr Cass Civ, sez I, 2.3.2023 n. 6300).
Il prosieguo della motivazione offre ulteriori elementi a sostegno della tesi sostenuta dal primo giudice in quanto è stato specificato che “nell'ambito della Regione RU, l'individuazione del soggetto incaricato dei pagamenti ha avuto luogo mediante l'art. 122 della legge regionale 26 aprile
2004, n. 15, che ha modificato l'art. 38 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 146 (in seguito ulteriormente modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 1 ottobre 2007, n.
34 e dall'art. 9 della legge regionale 26 settembre 2009, n. 17, e infine sostituito dall'art. 21, comma
Con 5, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1), disponendo che i pagamenti delle debbano aver luogo attraverso il servizio di Tesoreria unica regionale (comma 1), affidato ad una o più banche dotate di una significativa presenza sul territorio regionale e di idonee strutture tecnico- organizzative (comma 2), il cui coordinamento, in caso di affidamento a più banche, è demandato
18 alla (comma 3), dichiarata responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo CP_6
Con sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ed in particolare della gestione finanziaria dei pagamenti e del monitoraggio finanziario della spesa (comma 4). Tale disposizione, ritenuta da una recente pronuncia di questa Corte idonea a giustificare l'imputazione
Co alla dell'obbligo di provvedere ai pagamenti di competenza delle (cfr. Cass., Sez. III, CP_6
21/11/2022, n. 34155), è entrata peraltro in vigore soltanto il 1 giugno 2004, e non è quindi applicabile al periodo precedente, cui si riferiscono i corrispettivi delle prestazioni per le quali la
Con sentenza impugnata ha confermato l'obbligo dell di provvedere al pagamento. In riferimento al predetto periodo, trova invece applicazione il testo originario del medesimo art. 38, il quale non Co disponeva la confluenza in un unico soggetto delle obbligazioni facenti capo alle e dei flussi finanziari destinati all'effettuazione dei pagamenti, ma si limitava a disciplinare lo svolgimento del
Con servizio di tesoreria delle singole prevedendone l'affidamento ad uno o più istituti di credito, e stabilendo che, in caso di affidamento a più istituti, la convenzione dovesse individuare la banca capofila, responsabile nei confronti dell'azienda e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione” (cfr sentenza citata).
3.3.5. I precedenti più recenti di questo ufficio si sono rivelati aderenti a tale orientamento interpretativo e, di conseguenza, non emergono fondate ragioni per discostarsene.
In particolare, con la sentenza n. 1237 pubblicata il 19.09.2022, la Corte ha premesso che “si è più Cont volte pronunciata sulla questione della legittimazione passiva delle in ordine ai crediti vantati dalle strutture private accreditate per le prestazioni effettuate in favore degli assistiti in forza dei contratti stipulati dalla Regione. L'orientamento prevalente ha riconosciuto la legittimazione passiva della sia sulla base delle previsioni contrattuali sia della disciplina legislativa (vedi Corte CP_6
d'Appello L'Aquila sentenze n. 326 del 2019, n. 197 del 2019, n. 29 del 2018, n. 1687 del 2017)”.
La Corte ha già in quelle occasioni “sottolineato che le disposizioni citate della legge regionale, così come le previsioni contrattuali, dovevano essere lette tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, d.l. n. 324 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 423 del 1993, che prevede espressamente che “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente”, ente individuabile appunto nella La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo CP_7
cui la disposizione di legge sopra indicata si applica non solo per le prestazioni autorizzate dalle
19 nel regime anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, ma anche successivamente, Pt_4
con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali costituitesi in aziende sanitarie locali, atteso che l'esigenza di centralizzazione delle attività di liquidazione e di pagamento delle prestazioni, rese ai propri assistiti dai fornitori accreditati, è una tecnica organizzativa di tipo neutro rispetto ai principi organizzativi della pubblica amministrazione, volta ad assicurare la razionalizzazione dei servizi e la loro maggiore efficienza ed economicità (vedi Cass.
n. 18448 del 2007, Cass. n. 13333 del 2015, Cass. n. 26959 del 2016, Cass. n. 17587 del 2018). La
Corte d'appello ha evidenziato che l'art. 38, comma 4, L.R. RU n. 146 del 1996, così come modificato dall'art. 122 L.R. RU n. 15 del 2004, attribuiva la “gestione finanziaria dei pagamenti” alla , la quale, a seguito delle verifiche delle fatture e degli importi da erogare, CP_6
Cont dava le disposizione di pagamento alla tesoreria della ”.
L'obbligo di pagamento in capo alla è stato sancito, nei casi esaminati in precedenza dalla CP_6
Corte, nel contratto stipulato dall'Ufficio Unico Acquisti della Regione, in particolare nell'art. 10, che stabiliva espressamente che le fatture fossero messe in pagamento “per conto della dalla CP_3
nella sua qualità di Organismo di monitoraggio e gestione finanziaria”, ai sensi Controparte_7 dell'art. 38 della legge n. 146 del 1996, conseguendone che “l'ente titolare della funzione Cont centralizzata di erogazione dei pagamenti, ai quali era tenuta ciascuna andava individuato, per legge e sulla scorta delle previsioni contrattuali, nella , alla quale, in virtù della disposizione CP_6
legislativa sopra richiamata, doveva essere riconosciuta la legittimazione passiva nell'azione”
(ancora sent. Corte d'appello L'Aquila, n. 1237/2022).
Ancora prima, la Corte ha ribadito la fermezza di tale tesi qualora sussista un valido contratto “che ha dichiarato sussistente la legittimazione passiva della (causa , n. CP_6 Controparte_8
1338/2011 R.G.; causa n. 2086/2017 R.G.). Si era, Parte_6
Cont in quella sede, osservato che la questione inerente la legittimazione passiva della come proposta, attenesse alla titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio (cfr. cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15759 del 10/07/2014). In tali casi, in ragione della funzione e delle competenze che all'epoca della stipula erano certamente assegnate alla dall'art. 38 della l.r. 146/1996, CP_6
competenze in materia di gestione finanziaria e centralizzata dei pagamenti, di monitoraggio finanziario della spesa, di smobilizzo dei crediti (funzioni qui confermate sussistenti fino a tutto il
2008 dalla stessa difesa della ), si era imposta la necessità di qualificare la stessa CP_6 Controparte_7
come soggetto obbligato in proprio ai pagamenti e non già con mere funzioni di tesoreria. In quella sede si osservò che le menzionate disposizioni di legge regionale, così come le previsioni di contratto, avrebbero dovuto essere lette tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 10 del d.l. 27 agosto
1993 n. 324 convertito nella l. 423/1993 che prevede espressamente che «nei rapporti con le
20 farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale competente»; tale ente fu in quella occasione, per le ragioni di fatto esposte, individuato nella (Corte di appello di L'Aquila, sent. n. 1391 Controparte_7
pubbl. il 04/09/2019; sent. n. 272 pubbl. il 13/02/2020).
Ne discende che per le prestazioni oggetto della controversia in esame sussiste la legittimazione di sicchè anche su tale profilo l'appello (idoneo in ogni caso a paralizzare ogni possibile pretesa CP_6
da parte di ) deve trovare accoglimento limitatamente alle prestazioni rese negli anni 2006 e CP_4
2007.
5.In conclusione, quindi, è possibile affermare che:
- l'appello è fondato e di conseguenza la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_3
deve essere rigettata;
[...]
- il tratto palesemente assorbente delle considerazioni svolte rende superfluo (perché assorbiti) addentrarsi nella disamina degli altri motivi di appello principale (trattasi segnatamente del quarto e del quinto);
- l'impugnazione incidentale deve essere rigettata;
6.1.L'esito del giudizio è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del primo che devono seguire la soccombenza per essere regolate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 843,0 per spese e di € 34.535,20 per compensi professionali CP_3
attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 2.000.000 ad € 4.000.000 con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
21 6.2. Seguono analogamente la soccombenza per essere liquidate come da dispositivo le spese del presente grado attenendosi al medesimo scaglione con applicazione dei valori medi ridotti per l'assenza di questioni di fatto e diritto.
7.Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di Controparte_1
8.Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio
2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che l'appellante incidentale è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso le sentenze n. 287/22 e n. 312/23 del Tribunale di Chieti così decide nel contraddittorio delle parti:
a) accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta da nei confronti Controparte_1
di ; CP_3
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite del primo grado Controparte_1 Pt_7 che liquida in € 843,00 per spese ed in € 34.535,20 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite del presente Controparte_1 Pt_7 grado che liquida in € 2556,00 per spese ed in € 30.940,70 per compensi professionali oltre al
15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
e) pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
f) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso La Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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