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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2307/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Donatella DI VIETRO (C.F. C.F._2
Contro
(C.F. , P.I. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, dott. , Controparte_2
Con l'Avv. Carlo ZUCCA (C.F. ) C.F._3
Conclusioni delle parti
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare — accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della Controparte_1 nella causazione del sinistro occorso al signor condannare la Pt_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali subiti dal signor quantificati nell'importo Parte_1 complessivo di € 49.439,14 (di cui € 35.603,50 a titolo di danno biologico permanente;
€
5.436,00 a titolo di invalidità temporanea;
€ 343,40 per spese mediche;
€ 10.950,00 per danni materiali subiti dal motoveicolo attoreo e € 973,98 per danni materiali subiti dagli oggetti di proprietà dell'attore) o in quella diversa maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari e distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Per : Controparte_1
fatta salva ed impregiudicata ogni altra istanza eccezione e deduzione, Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: respingere le domande proposte dall'attore poiché infondate sia in fatto sia in diritto.
In ogni caso: spese di giudizio rifuse, oltre accessori come per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Il sig. ha convenuto in giudizio la , per ottenerne, Parte_1 Controparte_3 previa declaratoria di esclusiva responsabilità nell'eziologia del sinistro stradale descritto, la condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in occasione del fatto, quantificati in € 49.439,14 ovvero nella diversa somma accertata in giudizio oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
Ha dedotto che in data 27.05.2020 alle ore 18:00, in sella al motoveicolo Ducati Scambler, tg.
ES46747, di sua proprietà, percorreva la strada provinciale, SP34 ex SS35 dei Giovi, in direzione nord, sulla corsia di marcia di sinistra quando all'altezza della progressiva chilometrica
144+800, nel territorio del comune di Barlassina, sbandava a causa di un profondo avvallamento del manto stradale e perdeva il controllo del motoveicolo, rovinando infine a terra.
L'avvallamento presente sulla strada non era visibile né segnalato.
A seguito della caduta si procurava “frattura plurilineare della base della falange ungueale del
Pag. 2 di 7 I dito mano destra, frattura ingranata plurilineare metaepifisaria distale del radio sinistro, si associa distacco della stiloide ulneare, flc ginocchio destro, escoriazioni multiple”.
Onde pervenire ad una quantificazione dei danni si rivolgeva al Dott. che cosi si Parte_2 esprimeva: - danno da inabilità temporanea: • I.T.P. al 75% 32 giorni, • I.T.P. al 50% 40 giorni, •
I.T.P. al 25% 40 giorni;
3 - danno biologico permanente: 13-14% di riduzione permanente della integrità psico-fisica (relazione medico legale).
A seguito del sinistro inoltre il motoveicolo di proprietà del signor riportava ingenti Parte_1 danni tali da rendere antieconomica la riparazione, per cui egli si vedeva costretto a vendere il relitto del mezzo al prezzo di € 3.500,00 (trascrizione vendita). Tenuto conto che il motoveicolo attoreo era stato acquistato appena pochi mesi prima del sinistro (il 31.10.2019) al costo di €
14.450,00 (contratto acquisto), l'attore lamentava danni per € 10.950,00 (€. 14.450,00-
3.500,00)oltre quelli riguardanti l'abbigliamento indossato, il casco e l'orologio quantificati in complessivi € 973,98.
Stante il rigetto da parte della e della sua assicurazione di risarcire il danno l'attore CP_1 introduceva pertanto il giudizio.
Si è costituita la convenuta , contestando integralmente le ragioni Controparte_1 dell'attore sia nell'an che nel quantum.
Sotto il primo profilo rilevava in particolare che il era stato sanzionato ex art 141 Parte_1
c.2 Cds e non aveva contestato la sanzione ( in seguito peraltro emergeva l'avvio di un ricordo al Prefetto) e che l'attore non aveva prodotto la scheda integrale di sinistro da cui non emergevano anomalie tali da giustificare la caduta ( tali da ascriversi dunque alla eccessiva velocità) .
Nel corso del giudizio , all'esito di ulteriori produzioni documentali, venivano rigettate le richieste di prove orali e la causa è stata quindi assunta in decisione
----000----
Si osserva preliminarmente che “ Il rapporto di polizia fa piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale per la sua natura di atto pubblico ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da specifica prova contraria…in particolare l'efficacia di piena prova fino a querela di falso non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relativa a fatti i quali in relazione alle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e pertanto abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento…” ( Cass ord 29.3.2018 n.7883)
Quanto al merito ed in relazione all'incidenza sulla causazione del sinistro dello stato della segnaletica stradale e del manto stradale presente in loco, vanno in primo luogo richiamati
Pag. 3 di 7 alcuni principi in materia ormai condivisi in giurisprudenza , e che hanno ribaltato negli ultimi anni e definitivamente con la pronuncia della Cassazione n. 3651 del 2006, il precedente orientamento contrario all'applicazione in capo alla PA , di una responsabilità per danni da cosa in custodia ex art.2051 c.c..
E' noto che in generale la figura del custode è tenuta- in virtù dell'art.2051 c.c- all'adozione di tutte le misure necessarie perché le cose in suo possesso o nella relativa sfera di controllo, non rechino pregiudizio a terzi, con un generale obbligo di vigilanza e manutenzione delle stesse in buono stato.
Il medesimo è poi soggetto, in virtù dell'art.2051 c.c. ,e nei rapporti tra privati, ad una presunzione di responsabilità che ammette prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, vale a dire un evento del tutto estraneo alla volontà del custode ed in grado di determinare causalmente , in maniera indipendente dal primo , l'evento dannoso
(cass.
8.5.2013 n.10898)
Sotto tale profilo probatorio poi la giurisprudenza, di legittimità e merito, ha in generale affermato che la responsabilità ex art.2051 c.c si arresta dinanzi all'uso improprio delle cose da parte del danneggiato, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque , sicchè siffatta utilizzazione esclude il nesso causale agli effetti dell'art.2051 c.c. medesimo (Cass. 10.10.2008 n.25029)
Il caso fortuito poi può identificarsi anche col fatto del terzo, il quale ha avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno ( Cass. 23.10.98 n.105569) avuto riguardo in tal caso alla diligenza dal medesimo prestata secondo il grado dell'id quod plerumque accidit. Così che il fatto del terzo, secondo il grado di colpa dello stesso, sarà valutabile ai sensi dell'art.1227 comma 1 , fino a giungere – nel suo grado più alto- ad escludere la responsabilità del custode ( Cass. 15779/ 2006)
Avuto poi riguardo ai danni derivanti da cosa statica ed alla presenza di insidie o trabocchetti , la giurisprudenza ha affermato in generale che, nell'ipotesi di cosa statica, il danneggiato deve provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (Cass. 26.2.2016
n.3875)
Infine sotto il profilo della valutazione degli esiti del procedimento amministrativo dinanzi al Prefetto che l'attore ha allegato in giudizio si osserva che: “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove sia presentato ricorso amministrativo contro il verbale di contestazione, il prefetto, nel caso in cui confermi l'accertamento, ha il dovere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, sia che ritenga il ricorso infondato nel merito sia che lo consideri inammissibile, irricevibile o improcedibile, non essendo consentita, in tale ipotesi, l'emissione della cartella esattoriale in base al verbale di contestazione dell'infrazione”
(Cass. 5 novembre 2020, n. 24702 ); e che: “è illegittima - e va, pertanto, annullata - la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al codice della strada, che si fondi su un verbale di accertamento impugnato davanti al prefetto, poiché, una volta opposto - anche se con esito negativo - in sede amministrativa, esso deve ritenersi
Pag. 4 di 7 privo dell'efficacia di titolo esecutivo, risultando necessaria la successiva emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore. ..." (cfr. TRIBUNALE DI
NAPOLI, Sentenza n. 10936/2022 del 06-12-2022)
CP_4
Ciò premesso , e per fare applicazione dei suddetti principi al caso di specie , si osserva
, in relazione alle emergenze processuali in atti, quanto segue:
-non è contestato il ruolo di custode della in relazione al tratto di strada CP_1 interessato dal sinistro e neppure che , in relazione agli avallamenti accertati in sede di rapporto di incidente non vi fossero segnalazioni stradali;
- neppure è contestata- e documentalmente dimostrata - la circostanza che ,notificata dall'amministrazione al la sanzione di cui all'art 141/2 +11 CdS per la perdita di Parte_1 controllo del veicolo e promosso da questi ricorso al Prefetto, sulla medesima è intervenuto il silenzio accoglimento ex art 204 c.1 bis CdS
-Nel rapporto d'incidente poi si legge che “ dalle dichiarazioni ricevute e dai danni riportati l'incidente può così essere ricostruito: il conducente del veicolo a suo dire percorreva la corsia di sorpasso sulla sp 35 dir nord quando giunto all'altezza dell'uscita di Barlassina perdeva il controllo causa buche sulla corsia da lui percorsa cadendo a terra e arrestandosi al km 144+800 mentre il motoveicolo si fermava al km 144+824..sul posto non venivano rilevate tracce di scarrocciamento e non vi erano altri veicoli coinvolti od anomalie tali da causare la caduta.. gli scriventi rilevavano due avallamenti con asfalto lievemente sconnesso del dm. Di
60 cm al km 144+ 680.
- anche parte attrice in atti conferma che: “….percorreva la suddetta strada provinciale in direzione nord, sulla corsia di marcia di sinistra, allorquando improvvisamente, all'altezza della progressiva chilometrica 144+800, nel territorio del comune di Barlassina, egli sbandava a causa di un profondo avvallamento del manto stradale e perdeva il controllo del mezzo…”
- dalle foto e dal video prodotti dall'attore – privi di data certa, nel video risultando l'ultima modifica avvenuta in data 29.9.2023 – non emerge la posizione e l'altezza chilometrica dell'area di asfalto danneggiata ( peraltro non rilevandosi dagli stessi documenti un “profondo avallamento” ).
----000----
Ciò premesso può in primo luogo affermarsi , alla luce della giurisprudenza richiamata in punto effetti del silenzio accoglimento sul ricorso amministrativo, che nessun accertamento giurisdizionale, con efficacia di giudicato, si è determinato in ordine al mancato controllo del mezzo da parte dell'attore .
Pag. 5 di 7 In relazione a tale circostanza gli elementi probatori andranno pertanto ricercati nel rapporto di indicente.
Quanto a quest'ultimo si prende atto della mancata impugnazione con querela di falso da parte del e dunque della valenza con valore di piena prova delle circostanze Parte_1 direttamente osservate ed accertate dai verbalizzanti e dallo stesso risultanti , nella specie:
-il punto di caduta al km 144+800 ed il punto di rinvenimento del veicolo al km. 144+824 ( circostanza peraltro non contestata dall'attore)
-l'assenza in tale punto di segni di frenata o scarrocciamento oltre che di anomalie tali da causare la caduta
-la presenza di due avallamenti con asfalto lievemente sconnesso del dm. di 60 cm al km 144+
680.
Ciò premesso si può dunque affermare , sotto il profilo dell'onere probatorio incombente all'attore, che non è dimostrato il nesso causale tra l'avallamento dell'asfalto e la caduta: questa infatti avveniva ad oltre cento metri di distanza dal primo .
Anche a voler poi ipotizzare ( peraltro in assenza di una piena prova sul punto) un determinismo iniziale dell'avallamento nella perdita di equilibrio della moto, deve osservarsi come il comportamento dell'attore, che ha omesso qualunque frenata o rallentamento lungo tutto il tratto fino al punto di caduta ( come si ricava dallo stato dell'asfalto che non ne reca alcuna traccia) abbia in modo autonomo determinato il sinistro.
Dunque , indipendentemente come già precisato dall'esito del procedimento amministrativo, deve ritenersi che il abbia omesso di conservare il controllo del proprio veicolo ed Parte_1 adottato le cautele tali da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, “…specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile…”
Per altro verso a fronte di tale comportamento non vi è alcuna prova di una obiettiva e pregnante pericolosità dei luoghi ( tale da ritenersi imprevedibile ed inevitabile da parte dell'utente) etale da rendere impossibile l'adozione di tali necessarie cautele.
In definitiva e nella sostanza non vi è alcuna prova certa del nesso causale sia per assenza di un'incidenza immediata e diretta degli avallamenti sulla caduta, sia per l'esistenza in ogni caso di un concorso causale dell'attore che ha del tutto interrotto il nesso medesimo.
In difetto di prova di ciò ogni ulteriore questione rimane assorbita e la domanda va rigettata con spese di lite a carico dell'attore determinate in dispositivo per tre fasi e su valori minimi
P.Q.M.
Rigetta la domanda giudiziale
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta pari ad euro
2.900,00 per compensi oltre accessori per legge
Pag. 6 di 7 Monza ,4.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2307/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Donatella DI VIETRO (C.F. C.F._2
Contro
(C.F. , P.I. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, dott. , Controparte_2
Con l'Avv. Carlo ZUCCA (C.F. ) C.F._3
Conclusioni delle parti
Per : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare — accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della Controparte_1 nella causazione del sinistro occorso al signor condannare la Pt_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni
[...] patrimoniali e non patrimoniali subiti dal signor quantificati nell'importo Parte_1 complessivo di € 49.439,14 (di cui € 35.603,50 a titolo di danno biologico permanente;
€
5.436,00 a titolo di invalidità temporanea;
€ 343,40 per spese mediche;
€ 10.950,00 per danni materiali subiti dal motoveicolo attoreo e € 973,98 per danni materiali subiti dagli oggetti di proprietà dell'attore) o in quella diversa maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari e distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Per : Controparte_1
fatta salva ed impregiudicata ogni altra istanza eccezione e deduzione, Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: respingere le domande proposte dall'attore poiché infondate sia in fatto sia in diritto.
In ogni caso: spese di giudizio rifuse, oltre accessori come per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Il sig. ha convenuto in giudizio la , per ottenerne, Parte_1 Controparte_3 previa declaratoria di esclusiva responsabilità nell'eziologia del sinistro stradale descritto, la condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in occasione del fatto, quantificati in € 49.439,14 ovvero nella diversa somma accertata in giudizio oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
Ha dedotto che in data 27.05.2020 alle ore 18:00, in sella al motoveicolo Ducati Scambler, tg.
ES46747, di sua proprietà, percorreva la strada provinciale, SP34 ex SS35 dei Giovi, in direzione nord, sulla corsia di marcia di sinistra quando all'altezza della progressiva chilometrica
144+800, nel territorio del comune di Barlassina, sbandava a causa di un profondo avvallamento del manto stradale e perdeva il controllo del motoveicolo, rovinando infine a terra.
L'avvallamento presente sulla strada non era visibile né segnalato.
A seguito della caduta si procurava “frattura plurilineare della base della falange ungueale del
Pag. 2 di 7 I dito mano destra, frattura ingranata plurilineare metaepifisaria distale del radio sinistro, si associa distacco della stiloide ulneare, flc ginocchio destro, escoriazioni multiple”.
Onde pervenire ad una quantificazione dei danni si rivolgeva al Dott. che cosi si Parte_2 esprimeva: - danno da inabilità temporanea: • I.T.P. al 75% 32 giorni, • I.T.P. al 50% 40 giorni, •
I.T.P. al 25% 40 giorni;
3 - danno biologico permanente: 13-14% di riduzione permanente della integrità psico-fisica (relazione medico legale).
A seguito del sinistro inoltre il motoveicolo di proprietà del signor riportava ingenti Parte_1 danni tali da rendere antieconomica la riparazione, per cui egli si vedeva costretto a vendere il relitto del mezzo al prezzo di € 3.500,00 (trascrizione vendita). Tenuto conto che il motoveicolo attoreo era stato acquistato appena pochi mesi prima del sinistro (il 31.10.2019) al costo di €
14.450,00 (contratto acquisto), l'attore lamentava danni per € 10.950,00 (€. 14.450,00-
3.500,00)oltre quelli riguardanti l'abbigliamento indossato, il casco e l'orologio quantificati in complessivi € 973,98.
Stante il rigetto da parte della e della sua assicurazione di risarcire il danno l'attore CP_1 introduceva pertanto il giudizio.
Si è costituita la convenuta , contestando integralmente le ragioni Controparte_1 dell'attore sia nell'an che nel quantum.
Sotto il primo profilo rilevava in particolare che il era stato sanzionato ex art 141 Parte_1
c.2 Cds e non aveva contestato la sanzione ( in seguito peraltro emergeva l'avvio di un ricordo al Prefetto) e che l'attore non aveva prodotto la scheda integrale di sinistro da cui non emergevano anomalie tali da giustificare la caduta ( tali da ascriversi dunque alla eccessiva velocità) .
Nel corso del giudizio , all'esito di ulteriori produzioni documentali, venivano rigettate le richieste di prove orali e la causa è stata quindi assunta in decisione
----000----
Si osserva preliminarmente che “ Il rapporto di polizia fa piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale per la sua natura di atto pubblico ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da specifica prova contraria…in particolare l'efficacia di piena prova fino a querela di falso non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relativa a fatti i quali in relazione alle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e pertanto abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento…” ( Cass ord 29.3.2018 n.7883)
Quanto al merito ed in relazione all'incidenza sulla causazione del sinistro dello stato della segnaletica stradale e del manto stradale presente in loco, vanno in primo luogo richiamati
Pag. 3 di 7 alcuni principi in materia ormai condivisi in giurisprudenza , e che hanno ribaltato negli ultimi anni e definitivamente con la pronuncia della Cassazione n. 3651 del 2006, il precedente orientamento contrario all'applicazione in capo alla PA , di una responsabilità per danni da cosa in custodia ex art.2051 c.c..
E' noto che in generale la figura del custode è tenuta- in virtù dell'art.2051 c.c- all'adozione di tutte le misure necessarie perché le cose in suo possesso o nella relativa sfera di controllo, non rechino pregiudizio a terzi, con un generale obbligo di vigilanza e manutenzione delle stesse in buono stato.
Il medesimo è poi soggetto, in virtù dell'art.2051 c.c. ,e nei rapporti tra privati, ad una presunzione di responsabilità che ammette prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, vale a dire un evento del tutto estraneo alla volontà del custode ed in grado di determinare causalmente , in maniera indipendente dal primo , l'evento dannoso
(cass.
8.5.2013 n.10898)
Sotto tale profilo probatorio poi la giurisprudenza, di legittimità e merito, ha in generale affermato che la responsabilità ex art.2051 c.c si arresta dinanzi all'uso improprio delle cose da parte del danneggiato, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque , sicchè siffatta utilizzazione esclude il nesso causale agli effetti dell'art.2051 c.c. medesimo (Cass. 10.10.2008 n.25029)
Il caso fortuito poi può identificarsi anche col fatto del terzo, il quale ha avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno ( Cass. 23.10.98 n.105569) avuto riguardo in tal caso alla diligenza dal medesimo prestata secondo il grado dell'id quod plerumque accidit. Così che il fatto del terzo, secondo il grado di colpa dello stesso, sarà valutabile ai sensi dell'art.1227 comma 1 , fino a giungere – nel suo grado più alto- ad escludere la responsabilità del custode ( Cass. 15779/ 2006)
Avuto poi riguardo ai danni derivanti da cosa statica ed alla presenza di insidie o trabocchetti , la giurisprudenza ha affermato in generale che, nell'ipotesi di cosa statica, il danneggiato deve provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno (Cass. 26.2.2016
n.3875)
Infine sotto il profilo della valutazione degli esiti del procedimento amministrativo dinanzi al Prefetto che l'attore ha allegato in giudizio si osserva che: “in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove sia presentato ricorso amministrativo contro il verbale di contestazione, il prefetto, nel caso in cui confermi l'accertamento, ha il dovere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, sia che ritenga il ricorso infondato nel merito sia che lo consideri inammissibile, irricevibile o improcedibile, non essendo consentita, in tale ipotesi, l'emissione della cartella esattoriale in base al verbale di contestazione dell'infrazione”
(Cass. 5 novembre 2020, n. 24702 ); e che: “è illegittima - e va, pertanto, annullata - la cartella esattoriale emessa per riscossione di sanzione amministrativa relativa a violazione al codice della strada, che si fondi su un verbale di accertamento impugnato davanti al prefetto, poiché, una volta opposto - anche se con esito negativo - in sede amministrativa, esso deve ritenersi
Pag. 4 di 7 privo dell'efficacia di titolo esecutivo, risultando necessaria la successiva emanazione della correlata ordinanza-ingiunzione, la quale soltanto, se non annullata a seguito di ricorso giurisdizionale o revocata dalla stessa autorità amministrativa, può legittimare la conseguente notificazione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore. ..." (cfr. TRIBUNALE DI
NAPOLI, Sentenza n. 10936/2022 del 06-12-2022)
CP_4
Ciò premesso , e per fare applicazione dei suddetti principi al caso di specie , si osserva
, in relazione alle emergenze processuali in atti, quanto segue:
-non è contestato il ruolo di custode della in relazione al tratto di strada CP_1 interessato dal sinistro e neppure che , in relazione agli avallamenti accertati in sede di rapporto di incidente non vi fossero segnalazioni stradali;
- neppure è contestata- e documentalmente dimostrata - la circostanza che ,notificata dall'amministrazione al la sanzione di cui all'art 141/2 +11 CdS per la perdita di Parte_1 controllo del veicolo e promosso da questi ricorso al Prefetto, sulla medesima è intervenuto il silenzio accoglimento ex art 204 c.1 bis CdS
-Nel rapporto d'incidente poi si legge che “ dalle dichiarazioni ricevute e dai danni riportati l'incidente può così essere ricostruito: il conducente del veicolo a suo dire percorreva la corsia di sorpasso sulla sp 35 dir nord quando giunto all'altezza dell'uscita di Barlassina perdeva il controllo causa buche sulla corsia da lui percorsa cadendo a terra e arrestandosi al km 144+800 mentre il motoveicolo si fermava al km 144+824..sul posto non venivano rilevate tracce di scarrocciamento e non vi erano altri veicoli coinvolti od anomalie tali da causare la caduta.. gli scriventi rilevavano due avallamenti con asfalto lievemente sconnesso del dm. Di
60 cm al km 144+ 680.
- anche parte attrice in atti conferma che: “….percorreva la suddetta strada provinciale in direzione nord, sulla corsia di marcia di sinistra, allorquando improvvisamente, all'altezza della progressiva chilometrica 144+800, nel territorio del comune di Barlassina, egli sbandava a causa di un profondo avvallamento del manto stradale e perdeva il controllo del mezzo…”
- dalle foto e dal video prodotti dall'attore – privi di data certa, nel video risultando l'ultima modifica avvenuta in data 29.9.2023 – non emerge la posizione e l'altezza chilometrica dell'area di asfalto danneggiata ( peraltro non rilevandosi dagli stessi documenti un “profondo avallamento” ).
----000----
Ciò premesso può in primo luogo affermarsi , alla luce della giurisprudenza richiamata in punto effetti del silenzio accoglimento sul ricorso amministrativo, che nessun accertamento giurisdizionale, con efficacia di giudicato, si è determinato in ordine al mancato controllo del mezzo da parte dell'attore .
Pag. 5 di 7 In relazione a tale circostanza gli elementi probatori andranno pertanto ricercati nel rapporto di indicente.
Quanto a quest'ultimo si prende atto della mancata impugnazione con querela di falso da parte del e dunque della valenza con valore di piena prova delle circostanze Parte_1 direttamente osservate ed accertate dai verbalizzanti e dallo stesso risultanti , nella specie:
-il punto di caduta al km 144+800 ed il punto di rinvenimento del veicolo al km. 144+824 ( circostanza peraltro non contestata dall'attore)
-l'assenza in tale punto di segni di frenata o scarrocciamento oltre che di anomalie tali da causare la caduta
-la presenza di due avallamenti con asfalto lievemente sconnesso del dm. di 60 cm al km 144+
680.
Ciò premesso si può dunque affermare , sotto il profilo dell'onere probatorio incombente all'attore, che non è dimostrato il nesso causale tra l'avallamento dell'asfalto e la caduta: questa infatti avveniva ad oltre cento metri di distanza dal primo .
Anche a voler poi ipotizzare ( peraltro in assenza di una piena prova sul punto) un determinismo iniziale dell'avallamento nella perdita di equilibrio della moto, deve osservarsi come il comportamento dell'attore, che ha omesso qualunque frenata o rallentamento lungo tutto il tratto fino al punto di caduta ( come si ricava dallo stato dell'asfalto che non ne reca alcuna traccia) abbia in modo autonomo determinato il sinistro.
Dunque , indipendentemente come già precisato dall'esito del procedimento amministrativo, deve ritenersi che il abbia omesso di conservare il controllo del proprio veicolo ed Parte_1 adottato le cautele tali da essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, “…specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile…”
Per altro verso a fronte di tale comportamento non vi è alcuna prova di una obiettiva e pregnante pericolosità dei luoghi ( tale da ritenersi imprevedibile ed inevitabile da parte dell'utente) etale da rendere impossibile l'adozione di tali necessarie cautele.
In definitiva e nella sostanza non vi è alcuna prova certa del nesso causale sia per assenza di un'incidenza immediata e diretta degli avallamenti sulla caduta, sia per l'esistenza in ogni caso di un concorso causale dell'attore che ha del tutto interrotto il nesso medesimo.
In difetto di prova di ciò ogni ulteriore questione rimane assorbita e la domanda va rigettata con spese di lite a carico dell'attore determinate in dispositivo per tre fasi e su valori minimi
P.Q.M.
Rigetta la domanda giudiziale
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta pari ad euro
2.900,00 per compensi oltre accessori per legge
Pag. 6 di 7 Monza ,4.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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