Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 22/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Rossella Atzeni Presidente
Giovanna Cannata Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 1163/2019 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Antoniano Di Credico, elettivamente Pt_1
domiciliata presso il suo studio in Via del Tempio 1 ROMA, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro ora rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'avv. Marco Silvestri ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Garibaldi 3, per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis
Nel merito, in via principale:
-accertare e dichiarare l'illegittimità, per i motivi di cui sopra, del saldo riportato nell'ultimo estratto conto che sarà prodotto in giudizio relativamente ai conti correnti n. 4670020, n. 5217320 e n. 5139820;
-accertare e dichiarare, per i motivi spiegati nelle premesse, l'illegittimità dell'applicazione, nonché della variazione, nei rapporti bancari n. 4670020, n.
5217320 e n. 5139820 degli interessi ultralegali, sia intrafido che extrafido;
1
-accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca convenuta in ordine alla capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi e determinare l'esatta modalità di calcolo;
-accertare e dichiarare l'illegittimità della prassi adottata dalla banca in tema di valute e dichiarare non dovuti gli interessi passivi computati alla in Pt_1
conseguenza di tali prassi;
-accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, non dovute le commissioni di massimo scoperto, le commissioni semplici e le spese di tenuta del conto, nonché tutti gli altri oneri addebitati illecitamente sui conti di cui sopra;
-accertare se la (già ha applicato e/o pattuito CP_2 Controparte_1
alla correntista sui conti di cui sopra interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto alla banca su tali conti alcun interesse con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
-alla luce di quanto esposto e di tutto quanto sopra, rideterminare l'esatto saldo dei conti correnti anticipi nn. 5217320 e 5139820 nonché del conto corrente ordinario n. 4670020 alla data del 31.12.2017 (conteggio n. 2 della CTU) in euro 244.278,37
a credito della correntista, o nella misura minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore.
PARTE APPELLATA: piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso,
a) rigettare l'appello in quanto inammissibile, infondato e comunque non provato, così confermando l'impugnata sentenza;
b) in ogni caso, se del caso in via subordinata e previa ove ritenuta ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado, rimasti assorbiti e quivi riproposti, nonché per la rinnovazione della CTU con la verifica della intervenuta prescrizione integrale delle rimesse ultradecennali pervenute (i) in ogni caso quanto ai conti correnti anticipi e, unicamente per il caso in cui si dovesse ritenerne la mancata
2 previsione per iscritto, per quanto riguarda il c/ordinario, respingere la domanda attorea in quanto (i) inammissibile ovvero rinunciata per riconoscimento del credito da parte della stessa appellante in data successiva alla domanda;
(ii) prescritta nei limiti meglio precisati in narrativa;
(iii) infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
c) in via ulteriormente subordinata, per la non creduta ipotesi di rideterminazione del saldo, (i) respingere ogni domanda ripetitoria e risarcitoria, se ed in quanto attivate, e di rideterminazione del saldo ad una data che non sia quella di estinzione del conto, restringendo la domanda a mera declaratoria di nullità di clausole contrattuali;
(ii) procedere alla stessa secondo i principi dedotti dalla convenuta in atti;
(iii) procedere al ricalcolo quanto al c/c 46700 anche in riferimento alla prosecuzione del rapporto con differente numerazione (58822) avuto riguardo al saldo debitore di € 142.512,30*;
(d) in via di, ulteriore, denegato subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di nullità dei contratti di conto corrente n. 46700/20 e 52173/20 accertare e dichiarare tenuta e conseguentemente condannare l'attrice alla restituzione di ogni somma percepita in ragione del rapporto dichiarato nullo, cosiccome risultante dagli estratti conto.
Con vittoria di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
*****
La ha adito il Tribunale di Genova per chiedere dichiararsi l'illegittimità Pt_1
e la rideterminazione dei saldi di conto corrente accesi presso , ora Controparte_1
in relazione al conto corrente ordinario 4670020, al conto Controparte_2
anticipi 5139820, nonché al conto corrente 5217320.
L'istituto bancario si costituiva in giudizio e chiedeva la reiezione della domanda avversa. Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 2319/2019 del 2/10/2019, ritenuto che l'attore non avesse assolto all'onere probatorio in quanto le allegazioni erano generiche, che i documenti prodotti non corrispondevano alla numerazione, che la correntista non aveva fatto richiesta alla banca ex art. 119 TUB e non aveva prodotto in giudizio i contratti né gli estratti conto, per le suddette motivazioni
3 respingeva le domande della con condanna alle spese a carico di Pt_1 quest'ultima.
Avverso la sentenza di primo grado propone appello , svolgendo cinque Pt_1
motivi.
1^ MOTIVO violazione artt. 2697 cc 1284 cc 115 II comma cpc e 117 TUB
La censura la sentenza di primo grado in punto assolvimento dell'onere Pt_1
probatorio, richiamando l'ordinanza della Cassazione 30822/2018 che ha affermato che, in caso di mancanza degli estratti conto dall'inizio del rapporto, se ad agire è il correntista si riconosce per dimostrato il saldo più remoto diverso da zero, se ad agire è la banca ed il primo saldo più remoto è diverso da zero, si procede all'azzeramento del saldo. La mancanza dei contratti, anzi, produrrebbe la nullità dei rapporti di conto corrente ex art 117 TUB;
l'appellante reitera l'istanza di CTU.
2^ MOTIVO Violazione e falsa applicazione dell'art. 210 c.p.c.
L'appellante censura la decisione del primo giudice che ha respinto l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. ritualmente avanzata.
3^ MOTIVO omessa motivazione in ordine all'esistenza di affidamenti in conto corrente
L'appellante afferma di aver dimostrato in primo grado, depositando la visura in CR di Banca d'Italia, che la stessa tempo per tempo avrebbe comunicato CP_1
l'accordato (fido) concesso alla a partire dal 1995. L'esistenza del fido Pt_1
sarebbe provata altresì dagli estratti conto (fido di fatto) dove sarebbe possibile trovare elementi precisi e concordanti che evidenziano l'esistenza di affidamenti in conto corrente.
4^ MOTIVO omessa motivazione in ordine all'usura.
5^ MOTIVO omessa erronea motivazione in ordine all'anatocismo.
L'appellata , ora si costituiva in Controparte_1 CP_2
giudizio e chiedeva il rigetto del gravame;
eccepiva in via subordinata la prescrizione di ogni e qualsiasi pagamento annotato nei conti nei dieci anni antecedenti la citazione.
4 La Corte fissava udienza al 17/9/2020, poi fissata al 15/10/2020; a tale udienza la
Corte fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 30/6/2022, anticipata al
3/2/2022. A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione.
Con ordinanza del 14/10/2022 la Corte rimetteva la causa in istruttoria ed ex art. 210 c.p.c. ordinava alla la produzione degli estratti conto e dei contratti;
CP_1
rinviava all'udienza del 2/3/2023 e, di seguito, al 14/9/2023 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 14/9/2023 la causa veniva trattenuta a decisione.
Con ordinanza del 18/12/2024 la Corte rimetteva la causa in istruttoria per l'espletamento della CTU e fissava udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni al 4/7/2024. A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
***
La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello e li accoglie nei termini che si indicano di seguito.
Nel caso che ci occupa, in relazione alle domande azionate dalla come Pt_1
precisate in primo grado ed in appello, ed aventi ad oggetto la rideterminazione del saldo dei conti correnti accesi presso ( ora , e Controparte_1 Controparte_3
cioè il conto n. 5217320, il conto n. 5139820 ed il conto n. 4670020, la correntista ha prodotto gli estratti conto di cui era in possesso ed ha chiesto l'esibizione degli estratti conto degli ultimi dieci anni a partire dalla domanda giudiziale;
a seguito dell'ordinanza ex art. 210 c.p.c. emessa da questa Corte la ha prodotto gli CP_1
estratti di conto corrente, nonché i contratti di cui era in possesso.
Con provvedimento del 18.12.2023 la Corte d'Appello ha nominato C.T.U., affidando il seguente incarico peritale:
«il CTU, letti gli atti e documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, acquisite informazioni presso Uffici Pubblici e privati su accordo delle parti, esperito il tentativo di conciliazione:
5 Verifichi, sulla base della documentazione in atti, la misura degli interessi effettivamente applicati sui conti correnti n. 46700/20, 52173/20 e 51398/20 di cui
è causa, con i seguenti criteri:
- il ctu ricalcoli l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, nel caso in cui il TEG applicato ecceda il tasso soglia applicabile ratione temporis, provveda al ricalcolo del debito, eliminando ex art. 1815 co. 2 c.c. interessi, commissioni e ogni altra remunerazione collegata all'erogazione del credito, o abbia successivamente superato, in seguito a rinegoziazioni anche tacite (ius variandi), i tassi soglia posti dalla normativa anti-usura. A tale fine computi nella base di calcolo ogni onere con funzione di remunerazione del credito (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse) e, quindi, anche la commissione di massimo scoperto, inserendola tra gli oneri per il periodo precedente il 1.10.2010 secondo le indicazioni della Cassazione a Sezioni
Unite n. 16303/2018 (e quindi confrontando “l'ammontare percentuale della CMS praticata e l'entità massima della CMS applicabile (c.d.
(ulteriori rispetto a quelli in concreto praticati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti. Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla
in ogni caso, sul piano della formula di calcolo del TEGM, utilizzi le istruzioni della B.I. vigenti di volta in volta;
- il ctu, avendo cura di evitare, in sede di ricalcolo ed in funzione dell'azione di ripetizione di somme indebitamente capitalizzate dalla Banca, duplicazioni di poste ripetibili sulla base di quanto accertato sub. 1), elimini dal saldo debitore, per contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR 9.02.2000, ogni forma di
6 capitalizzazione degli interessi debitori dall'accensione del conto fino alla chiusura dello stesso (o fino alla data del nuovo contratto che preveda pari periodicità nelle chiusure e accredito/addebito interessi, con clausola specificatamente approvata per iscritto dal cliente); per contratti stipulati dopo la delibera CICR 09.02.2000, elimini la predetta capitalizzazione, fino alla chiusura del conto, solo ove non risulti una specifica clausola approvata per iscritto;
in ogni caso elimini la capitalizzazione dopo il 31.12.2013. Indichi con esattezza l'ammontare degli interessi anatocistici indebitamente capitalizzati. Applichi il nuovo art. 120 TUB e quindi la delibera CICR 3.08.2016;
- dica se la c.m.s. sia stato oggetto di specifica approvazione contrattuale e determinata o determinabile per misura, modalità, periodicità, in modo chiaro e specifico;
verifichi in concreto se sia stata correttamente applicata sulla base di calcolo (per es. picco di scopertura, massimo utilizzo del fido registrato) prevista in contratto;
indichi, inoltre, se la c.s.m. sia stata addebitata, a partire dal
29.01.2009, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.L. 29.11.2008 n. 185 conv. in
L. 28.01.2009n. 2 a sua volta modificata con D.L. 01.07.2009 n. 78 conv. in L.
108/09 e se sia stata oggetto di specifica approvazione contrattuale (in caso contrario, previa esatta determinazione delle somme conteggiate a tale titolo, non ne tenga conto in sede di ricalcolo del saldo, avendo cura di evitare, in funzione dell'azione di ripetizione svolta dal correntista, duplicazioni di poste ripetibili sulla base di quanto eventualmente accertato sub. 1)
.- in considerazione dell'eccezione di prescrizione, consideri quanto segue:
l'importo contabilmente a credito del correntista, risultante dal ricalcolo del saldo, deve essere ridotto delle somme indebitamente annotate, ma per le quali è prescritta l'azione di ripetizione, ossia è decorso oltre un decennio dalla notifica della citazione (salvi atti interruttivi anteriori). Dovranno considerarsi solutorie le rimesse operate su conto corrente non affidato passivo, nonché quelle su c/c affidato su conto scoperto o affidato, ma in passivo oltre i limiti del fido;
o ancora a seguito di riduzione del fido, nei limiti della differenza tra il maggiore e il minor fido
7 concesso. Nel ricalcolare quanto dovuto, nei limiti della prescrizione, applichi il
CTU il criterio di imputazione ex art. 1194 c.c.».
Con ordinanza del 1° febbraio 2024 il quesito è stato integrato incaricando il C.T.U. di «determinare il saldo anche secondo la soluzione prospettata dall'appellante
“eliminando anche tutti gli interessi ultralegali perché mai pattuiti dai conti correnti 4670020 e 5217320, applicando il tasso legale per il conto 4670020 in sostituzione di quelli applicati, ed applicando i tassi ex art. 117 tub comma 7 per il conto 5217320 in sostituzione di quelli applicati”».
Il Consulente nominato d'Ufficio dott. ha depositato la Relazione conclusiva, Per_1
da ritenersi esaustiva e coerente: il consulente ha puntualmente esaminato tutti i documenti agli atti, rispettando il contraddittorio con le parti ed ha elaborato la bozza, inviata ai consulenti rispettivamente nominati nei termini concessi per le osservazioni;
il CTU ha risposto alle predette riportandole nell'elaborato finale ed ha riepilogato nelle Conclusioni (vedi alla pagina 29 della CTU) la sintesi del lavoro svolto, che si riporta di seguito: “Avendo esaminato i diversi punti del quesito peritale è possibile effettuarne conclusivamente una sintesi, per rappresentare il quadro sinottico degli esiti conseguenti. Anzitutto è stata riscontrata la conformità
(rispetto ai valori soglia) tanto degli interessi passivi applicati quanto delle commissioni di massimo scoperto per la generalità dei conti correnti interessati dalla disamina.
A seguire è stata riscontrata la non conformità delle commissioni di massimo scoperto ovvero della commissione di disponibilità fondi, in alcuni casi in quanto non è prodotto il contratto (conto corrente n° 5217320 e conto corrente n° 467002) mentre nell'ulteriore caso (conto corrente n° 5139820) in quanto non specificamente pattuita in tutti gli elementi necessari per la conseguente applicazione.
Inoltre, è stato verificato l'elemento prescrizionale, in funzione della notificazione dell'atto di citazione in data 19.01.2018, che ha condotto a ritenere prescritte le partite maturate fino alla liquidazione del IV trimestre 2007, in funzione delle rimesse solutorie intervenute.
8 Sulla base delle indicazioni fornite nell'ambito del quesito peritale affidato è stata effettuata – infine – la ricostruzione del saldo finale del conto corrente alla data del
31.12.2017 sulla base di diversi ipotesi e giungendo alla rideterminazione del valore corretto.”.
In considerazione delle risultanze della relazione del Consulente tecnico d'Ufficio, che, esaminata la documentazione già agli atti, nonché quella prodotta successivamente, in ottemperanza all'ordinanza di questa Corte ex art.. 210 c.p.c.,
è stato in grado di elaborare prospetti conclusivi, deve essere accolto il primo motivo d'appello, dovendosi ritenere assolto l'onere probatorio a carico del correntista, anche in aderenza ai principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema
Corte, sentenza n.11543/2019, secondo cui “ Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio: a) nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, atti quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta;
b) nel caso di domanda proposta dal correntista l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi che consentano di affermare che il debito nell'intervallo non documentato sia inesistente
9 o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore”.
Deve ritenersi assorbito ed accolto il secondo motivo, sull'ordine ex art. 210 c.p.c., oggetto della citata ordinanza emessa da questa Corte in data 14/10/2022.
Per quanto riguarda la quantificazione del saldo del conto corrente ( motivi terzo, quarto e quinto), il Consulente nominato ha elaborato quattro proposte alternative, che si riportano di seguito ( pagine 29 e 30 ):
“La prima ricostruzione considera l'intero periodo di svolgimento del rapporto di corrente a partire dal ° gennaio 2005 ed avviene come segue:
1.) per i tre conti correnti sono espunte le commissioni di massimo scoperto e le commissioni disponibilità fondi, per le considerazioni in precedenza sviluppate;
2.) gli interessi del conto corrente ordinario sono ricalcolati sulla base dei tassi contrattuali e mediante l'imputazione secondo il criterio dettato dall'art. 1194 del codice civile.
La seconda ricostruzione considera l'intero periodo di svolgimento del rapporto di corrente a partire dal 1° gennaio 2005 ed avviene come segue:
1.) per i tre conti correnti sono espunte le commissioni di massimo scoperto e le commissioni disponibilità fondi, per le considerazioni in precedenza sviluppate;
2.) per il conto corrente n° 5217320 gli interessi (in relazione ai diversi trimestri) sono stati rideterminati mediante l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del
T.U.B.;
3.) gli interessi del conto corrente ordinario sono ricalcolati sulla base del tasso legale e mediante l'imputazione secondo il criterio dettato dall'art. 1194 del codice civile.
La terza ricostruzione considera, quindi e tenuto conto della prescrizione, il periodo di svolgimento del rapporto di corrente a partire dal 1° gennaio 2008 ed avviene come segue:
1.) per i tre conti correnti sono espunte le commissioni di massimo scoperto e le commissioni disponibilità fondi, per le considerazioni in precedenza sviluppate;
10 2.) gli interessi del conto corrente ordinario sono ricalcolati sulla base dei tassi contrattuali e mediante l'imputazione secondo il criterio dettato dall'art. 1194 del codice civile.
La quarta ricostruzione considera, quindi e tenuto conto della prescrizione, il periodo di svolgimento del rapporto di corrente a partire dal 1° gennaio 2008 ed avviene come segue:
1.) per i tre conti correnti sono espunte le commissioni di massimo scoperto e le commissioni disponibilità fondi, per le considerazioni in precedenza sviluppate;
2.) per il conto corrente n° 5217320 gli interessi (in relazione ai diversi trimestri) sono stati rideterminati mediante l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del
T.U.B.;
3.) gli interessi del conto corrente ordinario sono ricalcolati sulla base del tasso legale e mediante l'imputazione secondo il criterio dettato dall'art. 1194 del codice civile.”
Ritiene la Corte che la soluzione n. 4 sia quella corretta in quanto, come specificato nel quesito posto, occorre tenere conto della prescrizione ritualmente eccepita dall'istituto bancario, nonché del calcolo degli interessi sulla base del tasso legale e mediante l'imputazione secondo il criterio dettato dall'art. 1194 del codice civile.
Le ipotesi n. 1 e n. 2 proposte dal CTU non sono pertinenti al caso in esame in quanto in dette soluzioni non è stata considerata la prescrizione eccepita dall'istituto bancario. Nell'ipotesi n. 3 è stato mantenuto il calcolo degli interessi ultra legali effettuato dalla banca, e non è stato effettuato il calcolo degli interessi sostitutivi, come invece richiesto nel quesito. La quarta ricostruzione è quella aderente alla fattispecie in esame in quanto il CTU, precisato di aver considerato il periodo di svolgimento del rapporto di corrente a partire dal 1° gennaio 2008, e che “che tutte le ipotesi sono state rielaborate tenendo conto dei diversi tassi applicati in funzione dei diversi affidamenti e degli eventuali scoperti, al fine di riprodurre in modo fedele l'impatto della rideterminazione effettuata.”, ha altresì tenuto conto della prescrizione e del ricalcolo degli interessi, applicando i criteri innanzi riportati ( “1.) per i tre conti correnti sono espunte le commissioni di massimo scoperto e le commissioni disponibilità fondi, per le considerazioni in precedenza sviluppate;
11 2.) per il conto corrente n° 5217320 gli interessi (in relazione ai diversi trimestri) sono stati rideterminati mediante l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del T.U.B.;
3.) gli interessi del conto corrente ordinario sono ricalcolati sulla base del tasso legale e mediante l'imputazione secondo il criterio dettato dall'art. 1194 del codice civile.”).
Secondo la rappresentazione nella corrispondente Tabella alla pagina 31 dell'elaborato peritale, al quale si rimanda ( CTU dott. , esaminati i conti Per_1
521730, 5139820 e 4670020, la rideterminazione del saldo finale e complessivo alla data del 31/12/2017 ammonta ad € 204.991.28 a credito del correntista.
La domanda avanzata dalla di compensazione di quanto eventualmente a CP_1
credito del correntista con un ritenuto credito per insoluti extra conti correnti per €
107.177,50 non può essere accolta. L'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento del saldo dei conti correnti alla data del 31/12/2017, mentre i crediti opposti dall'istituto bancario deriverebbero dall'omesso pagamento di effetti scaduti alla data – successiva - del 31/1/2019 (vedi estratti di conto corrente) ;
l'appellata non ha svolto domanda riconvenzionale sul punto e, considerato che la parte appellante ha formulato rituale opposizione alla domanda, non può in questa sede farsi luogo a compensazione.
Pertanto, l'appello proposto dalla deve essere accolto nei termini di cui alla Pt_1 motivazione;
l'appellata sentenza deve essere riformata ed il saldo dei conti correnti deve essere rideterminato nella complessiva somma di € 204.991,28 a credito della correntista, come specificato nella Tabella relativa all'ipotesi n. 4 riprodotta alle pagine 31-32 della CTU del dott. Persona_2
SPESE DEL GIUDIZIO
All'esito del gravame consegue la condanna della parte appellata soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante secondo i Pt_1
principi dell'art. 91 c.p.c. Le spese si liquidano secondo i parametri di cui al DM
147/2022 e, quanto al primo grado, nella somma già liquidata dal primo giudice pari ad € 8.710,50 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa;
quanto al grado d'appello, secondo i
12 parametri medi - minimi per la fase istruttoria - di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore di € 204.491,00 (valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00) tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dal legale, e precisamente:
1.Fase di studio € 2.977,00;
2. Fase introduttiva € 1.911,00;
3. Fase istruttoria/trattazione € 2.163,00;
3. Fase decisionale € 5.103,00
Totale € 12.154,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Si dispone la distrazione in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
Pone le spese di CTU a carico della parte appellata.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Genova Pt_1
n. 2319/2019 del 2/10/2019;
- In parziale riforma dell'appellata sentenza, dichiara e accerta il saldo dei conti correnti accesi presso n. 5217320, n. 5139820 e n. 4670020 alla Controparte_1
data del 31/12/2017 nella complessiva somma di € 204.991,28 a credito della correntista Pt_1
- Dichiara tenuta e condanna l'appellata , già a Controparte_2 Controparte_1 pagare in favore dell'appellante le spese di lite di entrambi i gradi di Pt_1 giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 8.710,50 e, quanto al presente grado in € 12.154,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del legale anticipatario;
- Pone le spese di CTU a carico della parte appellata.
- Genova, 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore
13 Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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