Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in prima istanza, iscritta al Nr. 4405/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di udienza depositate in atti,
TRA
con sede legale in Milano (20122), Via Alberico Albricci n. 10, (C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani
(codice fiscale ) e Nicola Vittorio Riccardi (codice fiscale CodiceFiscale_1 C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo come in atti;
[...]
- Ricorrente -
CONTRO
(codice fiscale ) residente in [...] C.F._3
Ragone, 11;
- Resistente contumace -
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato il giorno 11.4.2024, ritualmente notificato, la ricorrente,
, società di distribuzione di gas, ha proposto domanda giudiziaria per chiedere la Parte_1 restituzione del contatore di proprietà della stessa, previa verifica dello stato del medesimo, ovvero l'autorizzazione all'accesso al contatore per procedere al distacco del gas in conformità alle prescrizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”).
Rappresentata la diversa qualifica tra le società di distribuzione, la società di vendita del gas e l'utente finale;
dato atto della morosità di , titolare dell'utenza del gas e del punto di riconsegna Controparte_1
Concludeva chiedendo che “previo accertamento del diritto della Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la Ricorrente, nei confronti della
Parte Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere ai locali siti in Adelfia [BA], cap 70010, Via Giovanni Ragone, 11, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a , al fine di procedere alla disalimentazione del PDR 10400000391376, anche Controparte_1
tramite fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte
Resistente, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso
finalizzato al distacco del relativo misuratore;
condanni ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. Parte Resistente,
in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla notifica del provvedimento emesso nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, prevedendo a tale ultimo fine un periodo iniziale di “franchigia” di quindici giorni per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
adottare ogni ulteriore necessario provvedimento. Il tutto con rifusione di compensi legali e spese”.
Nessuno si costituiva per il resistente per cui si dichiarava la contumacia.
La causa non necessitando di istruttoria è stata rimessa per la decisione e discussione orale.
All'odierna udienza il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per essere venuto meno l'obbligo di legge di agire per la disalimentazione in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale in materia ma soprattutto della necessità di doversi adeguare alla delibera n. 379 del
24.09.2024 con cui era stato modificato l'art. 13 bis del TIMG con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scattava l'obbligo per il Distributore di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default.
E' evidente che è venuta a cessare la materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, che presuppone il sopraggiungere, nel corso del processo, della carenza dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. a seguito di un evento fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti che si danno reciproco atto dell'essere venuta meno la ragione della lite.
Nel caso di specie non avendo le parti regolato con un accordo transattivo la liquidazione delle spese ed essendo preclusa la decisione della causa nel merito;
essendo la causa contumaciale, ritiene questo giudicante di doversi pronunciare sulla loro liquidazione secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, ritenendole compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nella causa civile iscritta al nr.4405/2024 RG, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere del giudizio promosso da confronti di Parte_2
; Controparte_1
- Spese compensate
Sentenza resa all'esito della camera di consiglio, ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del dispositivo all'esito della camera di consiglio e deposito nel fascicolo telematico.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari, 6.6.2025
Il G.O.P.
Avv. Giovanna Lucia Testini