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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/05/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1417/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1417/2023
PROMOSSA DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Salvatore Trombatore presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Rosolini, Via
Galileo Galilei n. 67
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ), e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv. C.F._3
Guglielmo Rustico e Angela Rustico nel cui studio in Ispica, Via Giacomo Matteotti n.
25, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10 aprile 2017 ha convenuto in giudizio i Parte_1 coniugi e al fine di sentire dichiarare l'acquisto per Controparte_1 Parte_2
usucapione della porzione di terreno di mq. 760 circa, identificato in catasto del Comune di Ispica al foglio 88, particella 160, individuata nella planimetria agli atti con il colore verde, esponendo a tal uopo di essere proprietario di un lotto di terreno, con casa di villeggiatura, sito in Ispica, identificato in catasto al foglio 88, particelle 420-424-453-550; di aver esercitato, dal luglio 1983, il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto sulla porzione di terreno di mq. 760 circa facente parte della particella 160 del foglio 88, confinante con il fondo in cui è ubicata la villetta, avendovi posto in essere sin dal 1983 lavori di spianamento, spietramento ed aratura, avendovi estirpato la vegetazione esistente, eliminato le canne e decorticato il terreno;
di avere altresì realizzato un pavimento in calcestruzzo lungo metri lineari 18 all'interno della particella 160 del foglio 88, nonché avendo realizzato nella propria abitazione, a confine con la suddetta particella
160, quattro finestre di affaccio ed uno sbalzo largo cm. 50 e lungo metri lineari 10 fatto sporgere dal solaio;
di avere, quale ulteriore manifestazione del possesso, recintato la porzione di terreno sul lato nord con paletti e rete metallica al fine di delimitare il fondo ed evitare il transito di animali randagi e di avere realizzato sul lato sud del terreno una stradella carrabile allo scopo di raggiungere il demanio marittimo;
che, con decreto di trasferimento del 27/8/2013 emesso nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 5/1985 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Modica,
aveva acquistato, in comunione legale con , il Controparte_1 Parte_2
terreno sito in Ispica, in catasto al foglio 88, particella 160; che aveva Controparte_1 notificato a il predetto decreto di trasferimento, con l'intento di procedere Parte_1
coattivamente per il rilascio della porzione della particella 160 posseduta da;
di Parte_1 avere interesse a rivendicare l'acquisita proprietà della porzione della particella 160 posseduta da oltre trent'anni per intervenuta usucapione.
Con comparsa di risposta depositata in data 19 settembre 2017 si costituivano in giudizio e contestando in fatto e diritto il merito delle Controparte_1 Parte_2
avverse pretese ed esponendo che aveva iniziato a pulire la porzione di terreno Parte_1
pagina 2 di 11 oggetto di usucapione e ad effettuare tutte le attività riferite in citazione non prima del 2005, come si evinceva dalle dichiarazioni proferite dal teste - secondo cui i Testimone_1 lavori di pulitura del terreno in questione ad opera dello avevano avuto inizio “circa Parte_1
quattro anni fa”, vale a dire nel 2005 - giusta stralcio del verbale di udienza del 23/6/2009 relativo al giudizio possessorio iscritto al n. 1281/08 R.G. avanti al Tribunale di Modica tra
[...]
e la società di cui era legale rappresentante;
che Parte_1 CP_2 Controparte_1
l'usucapione auspicata dallo si era comunque interrotta già nel 1985 in forza dell'atto Parte_1
di pignoramento immobiliare poi iscritto al n. 5/1985 r.g.e. dinanzi al Tribunale di Modica;
che aveva partecipato alla vendita con incanto all'interno della menzionata procedura Parte_1 esecutiva immobiliare, il che comprovava l'assenza di animus possidendi in capo allo stesso e/o la rinuncia a far valere l'asserita avvenuta usucapione del fondo per l'esercizio ivi del possesso ultraventennale;
che, in definitiva, la domanda attorea era da ritenere del tutto destituita di fondamento alcuno.
Radicatosi il contraddittorio e concessi i termini alle parti per il deposito delle memorie istruttorie, sono stati escussi due testi per parte, e per l'attore Testimone_2 Testimone_3
e con per i coniugi convenuti: il Parte_1 Testimone_4 Controparte_3
contenuto delle deposizioni proferite dai testi, che ha trovato ampio risalto nella sentenza impugnata, viene di seguito riportato per meglio comprendere l'incedere processuale del grado di appello e le rispettive posizioni difensive delle parti.
Il teste di parte attrice qualificatosi direttore dei lavori eseguiti dall'impresa Testimone_2 dell'attore nel periodo 1994-1995, ha dichiarato che “so che l'ing. utilizza il terreno dal Parte_1
1994. Fino all'anno scorso ho visto che era presente sul terreno e innaffiava le piante. In precedenza mi recavo lì ogni anno oppure ogni due anni, in quanto io e l'ing. dovevamo Parte_1
concordare come operare con il nostro legale per una vicenda giudiziaria legata ai lavori di cui ho detto;
sempre con riferimento al periodo dal 1994 in poi, posso riferire che l'ing. ha Parte_1 diretto i lavori del trattore, ha tolto le pietre, ha tagliato l'erba con il decespugliatore e ha tolto il canneto che insisteva nel terreno;
ho visto che in qualche occasione l'ing. ha piantato Parte_1
qualche albero di ulivo, credo nel periodo compreso fra il 1997 e il 2002; una parte di battuto era già esistente;
per un'altra parte, io ho visto che l'ing. ha effettuato l'ultimo getto di Parte_1
pagina 3 di 11 calcestruzzo intorno al 2000 (per una parte di circa 3 metri). Non so quando sia stata realizzata la parte di battuto già esistente;
ho sempre percorso la stradella, che era già esistente. Anche la recinzione era già esistente e una porta collegava il terreno dello con altri terreni vicini. Parte_1
Non so dire quando siano state realizzate”.
Il secondo teste , figlio dell'attore, ha dichiarato che “dal 1983, nel periodo estivo Testimone_3
(da giugno ai primi giorni di settembre), ho vissuto in quel terreno insieme a mio padre, fino al
2008 circa. Poi per impegni lavorativi questo non è stato più possibile. Mio padre, anche al di fuori del periodo estivo, si recava ogni due o tre settimane sui luoghi per innaffiare le piante o i limoni, nonché per controllare, pulire e sistemare la casa. Inoltre ci recavamo sul terreno anche nei weekend primaverili o in occasione di festività quali il 25 aprile e il 1° maggio;
ricordo che nel 1983 c'era una boscaglia, era tutto coperto. Mio padre ha pulito il terreno, diserbato, tolto alcune pietre. Poi ha iniziato a recintare il terreno. Ha inoltre piantato alcuni alberi (due pini, sei o sette ulivi). Questi lavori sono stati gradualmente eseguiti nel tempo, dal 1984 (quando
c'era già la casa) fino al 2008; il primo battuto è stato realizzato insieme alla casa, nel 1984, ed era parte integrante della struttura della casa. Una seconda gettata di calcestruzzo è stata realizzata dopo 5-6 anni. Un terzo battuto in calcestruzzo è stato realizzato intorno al 2003-
2004. I battuti sono tutti in successione e hanno colori diversi in base allo stato di vetustà; anche la recinzione e la stradella carrabile sono state realizzate nel 1985, al fine di consentire di recarsi al mare, in quanto in precedenza il percorso era impraticabile e c'erano animali randagi che entravano nel nostro terreno”.
Il teste di parte convenuta ha dichiarato che “non ho mai visto lo Testimone_4 Parte_1
nella parte colorata in verde nel documento che mi viene esibito;
lo ha eseguito questi Parte_1
lavori dopo il 2003 (cioè i lavori di spianamento, spietramento, aratura, estirpazione delle vegetazioni esistenti ed eliminazione delle canne meglio indicati all'articolato 2a dell'atto di citazione); il battuto in calcestruzzo (come da fotografia che mi viene esibita) è stato realizzato dopo il 2003. Prima c'era solo una banchina;
prima del 2003 non esistevano né la recinzione, né la strada carrabile. Prima del 2003 c'era solo un canneto, con animali selvatici”.
Il secondo teste di parte convenuta , per il quale il Tribunale ha dato atto “che Controparte_3
il teste ha messo sul tavolo una planimetria dei luoghi e una pagina dell'atto di citazione
pagina 4 di 11 contenente gli articolati di prova. Il teste dichiara di essere in possesso della planimetria per averla ricevuta da 4-5 mesi fa;
dichiara di non sapere chi gli ha fornito la pagina Parte_1 dell'atto di citazione”, ha dichiarato che “il 7/1/2003 sono andato sui luoghi con il sig. , CP_1
sono sceso a piedi nelle part. 160 e 161 e ho visto che non si poteva camminare perché c'erano arbusti e canneti (simili a quelli di cui all'all. 13 dell'atto di citazione); ricordo di aver visto finestre di affaccio sempre in data 7/1/2003; in data 1/5/2005 ho notato che era stata fatta una recinzione sul lato nord con rete metallica;
era stata creata una stradella che collegava le part.
160 e 161 e raggiungeva la part. 163 (anche se non ne sono sicuro). In data 7/1/2003 non c'era la recinzione;
non ricordo se c'era la strada;
non sono più andato sui luoghi successivamente alle due occasioni del 2003 e del 2005”.
Indi il giudizio è giunto al naturale epilogo con l'adozione, ad opera del Tribunale di Ragusa, della sentenza n. 1368 del 2023, pubblicata in data 21 settembre 2023, con cui è stata disattesa la domanda di usucapione azionata da per mancato raggiungimento della prova Parte_1
del possesso continuo ed ininterrotto della porzione di terreno rivendicata per il ventennio di legge.
Avverso la sentenza n. 1368 del 2023 emessa del Tribunale di Ragusa ha interposto appello censurando la complessiva valutazione delle istanze istruttorie effettuata dal Parte_1
Giudice di primo grado che aveva inopinatamente ritenuto recessive le dichiarazioni proferite dai testi e in favore delle affermazioni proferite dal teste Testimone_2 Testimone_3
ritenuto attendibile ad onta del fatto che questi avesse condiviso un Testimone_4
contezioso giudiziario con lui successivamente culminato in un accordo transattivo che comunque non aveva dissipato il rancore tra le parti, e che non aveva adeguatamente valorizzato le risultanze documentali ed il corredo fotografico raffigurante lo stato dei luoghi versati in atti.
Si sono costituiti nel giudizio di appello i coniugi e Controparte_1 Parte_2
instando per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata nonché reiterando le difese spiegate in primo grado: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione avutasi il 5 maggio 2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere accogliere l'appello azionato da Parte_1
per i motivi di seguito evidenziati, militando sia le risultanze documentali ed il corredo pagina 5 di 11 fotografico raffigurante lo stato dei luoghi versati in atti sia il complessivo tenore contenutistico delle deposizioni del testi escussi in corso di causa nel senso auspicato dall'appellante.
Per meglio comprendere l'oggetto della controversia occorre fare riferimento alla planimetria dei luoghi prodotta al doc. n. 6 ed al corredo fotografico versato con i documenti n. 10, 13 e 15 del fascicolo di parte : quest'ultimo, proprietario di una casa di villeggiatura con annesso Parte_1
terreno circostante collegata da un ingresso alla strada provinciale n. 67 Pozzallo – Ispica sin dal
1984, come si evince dal titolo abilitativo versato in atti (si veda il doc. n. 14 del fascicolo di parte ), nonché da una stradella laterale antistante la proprietà al demanio Parte_1 Tes_1
marittimo, ritiene di avere usucapito una frazione di terreno di mq. 760 circa, identificato in catasto del Comune di Ispica al foglio 88, particella 160 ed individuato nella planimetria sopra menzionata con il colore verde, posto a ridosso della propria abitazione, per averlo sin dagli anni ottanta curato tramite le attività meglio indicate in citazione;
a corredo di tale affermazione non soltanto ha fornito idonea prova per il tramite dei testi e Testimone_2 Testimone_3
escussi in primo grado, ma ha fornito ampi riscontri documentali costituiti in particolar modo non soltanto dal verbale di sequestro del 20/5/1997 (si veda il doc. n. 12 del fascicolo di parte
), che attesta la realizzazione del battuto in calcestruzzo sul terreno oggetto di causa Parte_1
nonché di una veranda in legno ritenuta non conforme alle prescrizioni urbanistiche, ma anche dall'atto di costituzione di servitù datato 30 maggio 1995 (si veda il doc. n. 16 del fascicolo di parte ) con il quale ha concesso ad una moltitudine di proprietari Parte_1 Testimone_4
limitrofi, tra cui lo , il diritto di transito per raggiungere la battigia. Parte_1
Da tali documenti si evince che lo si è occupato della frazione del terreno in esame sin Parte_1
dal 1995, evidenza documentale che ben si attaglia a quanto riferito dal teste Testimone_2
che ha incasellato l'effettuazione, ad opera dello , delle attività di seguito riferite Parte_1 all'anno 1994: in particolare il teste ha confermato come lo abbia esercitato il possesso Parte_1
sulla porzione di terreno confinante con il fondo in cui è ubicata la villetta per avervi posto in essere lavori di spianamento, spietramento ed aratura, per avervi piantato alberi ed eliminato le canne, per avervi realizzato in più fasi diverse sino al 2000 un pavimento in calcestruzzo lungo metri lineari 18 e per avere recintato la porzione di terreno sul lato nord con paletti e rete metallica al fine di delimitare il fondo: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte ritiene il pagina 6 di 11 teste pienamente attendibile, avendo questi fatto espresso riferimento alla porzione di terreno di mq. 760 circa, identificato in catasto del Comune di Ispica al foglio 88, particella 160 ed individuato nella planimetria sopra menzionata con il colore verde, anche se di tali riferimenti non sia stata fatta menzione a verbale al momento della trascrizione della deposizione, avendo il capitolo di prova oggetto di conferma che è stato sottoposto alla attenzione del teste riportato gli estremi del fondo su cui quest'ultimo doveva rispondere, ed avendo il teste collocato l'espletamento delle predette attività, tutte manifestanti il pacifico possesso dello , Parte_1
proprio sul fondo del quale è stata invocata l'usucapione nella presente sede.
La Corte piuttosto, discostandosi anche in tale punto sulle considerazioni del Tribunale, ritiene inattendibile il teste non solo per i pregressi giudiziari avuti con lo Testimone_4 Parte_1
che hanno lasciato dei ricordi non certo fausti e che hanno minato le relazioni con l'odierno appellante, ma soprattutto per la contraddittorietà di quanto da quest'ultimo asserito nella misura in cui ha riferito di non aver mai visto l'attore nella specifica porzione di terreno oggetto Parte_1
di causa salvo poi affermare che le attività poste alla base della domanda attorea erano state eseguite a partire dal 2003, non riuscendosi a spiegare come il potesse ancorare Tes_4
l'effettuazione delle opere ad opera dello a partire dal 2003 senza avere mai visto in Parte_1 loco l'autore delle suddette opere;
a confutazione della domanda dello infine non Parte_1
militano le deposizioni del teste non soltanto per la loro genericità ma anche Controparte_3
per la loro inattendibilità, essendosi presentato il suddetto teste in udienza già munito della planimetria dei luoghi e dell'atto di citazione senza poi chiarire come ne fosse venuto a conoscenza.
In sostanza la Corte ritiene pienamente adempiuto l'onere gravante sull'appellante della prova del possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, protratto per oltre venti anni, che ha riguardato la porzione di terreno oggetto del contendere, avendo le attività menzionate in precedenza chiaramente palesato l'intento dello di considerare la porzione di terreno di mq. 760 Parte_1
circa, identificato in catasto del Comune di Ispica al foglio 88, particella 160 ed individuato nella planimetria sopra menzionata con il colore verde, quale bene di sua proprietà: si consideri poi come la predetta particella sia stata oggetto di una procedura esecutiva immobiliare durata quasi pagina 7 di 11 28 anni ed, in quanto tale, come sia stata del tutto lasciata in disuso ed alla mercé degli eventi dal debitore esecutato e dagli attori della procedura sì da costringere lo a provvedere alla Parte_1 manutenzione di essa anche nell'ottica della tutela e cura della propria originaria limitrofa casa di villeggiatura in proprietà, ed infine come la suddetta particella sia stata lasciata al suo destino anche per i quattro anni successivi all'aggiudicazione di essa in favore degli odierni appellati i quali, divenuti proprietari nel 2013, hanno notificato il decreto di trasferimento ai fini dell'escomio allo soltanto nel 2017. Parte_1
Queste le risultanze fornite a corredo della domanda di usucapione ad opera dell'appellante, la
Corte reputa che le difese spiegate dai convenuti appellati in primo grado e reiterate nel giudizio di appello non siano stati tali da incrinarne la evidenza e la fondatezza, difese che per comodità di esposizione e di successiva confutazione vengono riportate nella presente sede: “Risulta dimostrato che controparte ha iniziato a ripulire il terreno per cui è causa, a tutto concedere, non prima del 2005. Gli odierni appellati hanno infatti prodotto in primo grado lo stralcio del verbale di udienza del 23/6/2009 (relativo al giudizio possessorio iscritto al n. 1281/08 R.G. del
Tribunale di Modica tra lo e la società di cui era legale Parte_1 CP_2 Controparte_1
rappresentante), contenente la deposizione del teste , secondo cui i lavori Testimone_1 di pulitura dei terreni in questione da parte dello hanno avuto inizio “circa quattro anni Parte_1
fa” (ossia nel 2005): il che è da solo sufficiente ad escludere che nell'anno di inizio della presente causa (2017) fossero decorsi i venti anni necessari a far maturare la vantata usucapione. ha partecipato alla vendita con incanto nella procedura esecutiva Parte_1
n. 5/85 R.G. del Tribunale di Modica, come risulta dall'avviso, previsto dall'art. 584 c.p.c., del
24/1/2013 del notaio (delegato alla vendita del cespite censito in catasto al Persona_1
foglio 88, p.lla 160), prodotto in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta. Tale circostanza comprova che nell'odierno appellante non era ravvisabile, almeno fino al mese di gennaio 2013, alcun animus possidendi, non potendosi riscontrare l'intenzione di esercitare un'attività, corrispondente al diritto di proprietà, in capo a colui che concorra ad un'asta senza peraltro aver mai proposto opposizione -cosa che invece il titolare di un diritto dominicale, il quale si ritenga leso, fa certamente- avverso atto alcuno di quella procedura esecutiva.
Comunque è agli atti di causa l'ordinanza collegiale del Tribunale di Ragusa del dì 8- 11/2/2019,
pagina 8 di 11 resa nel reclamo proposto nel procedimento civile n. 441/18 R.G. da . Costui ha Parte_1
proposto detto reclamo avverso l'ordinanza del 17-23/10/2018 del G.E. di quel Tribunale nell'ambito dell'esecuzione, per il rilascio del terreno in questione, iscritta al n. 1469/2017
R.G.Es., con la quale era stata denegata la sospensione del rilascio dell'immobile sito in Ispica, contrada Marina di AR (p.lla 160 del foglio 88), oggetto del decreto di trasferimento emesso in favore di nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 5/85 del Tribunale di Controparte_1
Modica. Con detta ordinanza collegiale è stato rigettato il reclamo dello in quanto nel Parte_1
2013 egli ha partecipato all'incanto per l'aggiudicazione del fondo in questione. Detta attività, come motivato nell'ordinanza, “per un verso appare contraria all'affermata usucapione del bene, compiutasi dieci anni prima … e per altro verso ha consistenza di rinuncia alla usucapione eventualmente maturata, ai sensi degli artt. 1165 e 2937, commi secondo e terzo, c.c.”. C)
Ancorchè non approfondita nell'impugnata sentenza, rilievo va dato anche alla questione della mancanza di prova circa il requisito dell'animus possidendi. Infatti le attività che lo Parte_1
asserisce di avere svolto (ancorchè per un periodo inferiore a quello necessario per usucapire) non consentono di presumere che le abbia effettuate uti dominus. Manca, in altri termini, la prova che lo abbia escluso qualsiasi altro soggetto dal godimento del bene: prova che, Parte_1 all'evidenza, gravava su di lui ai sensi dell'art. 2697 c.c..”
Quanto alle dichiarazioni rese dagli informatori e nel Testimone_1 Testimone_5 procedimento possessorio iscritto al n. 1281/2008 R.G. dinanzi al Tribunale di Modica, all'epoca pendente fra lo ed una società della quale era legale rappresentante, Parte_1 Controparte_1
dichiarazioni che hanno retrodatato le opere eseguite dallo al 2005, esse non provano Parte_1
nulla posto che il fatto che gli informatori abbiano collocato tali attività al 2005 non esclude che altre attività siano state effettuate dallo , come si evince dalle risultanze sopra Parte_1 menzionate, in data anteriore a partire dal 1994, mentre, con riguardo all'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare gravante sulla totalità della particella 160 del foglio 88 del catasto del Comune di Ispica, l'incedere di essa non ha interrotto l'usucapione del fondo per cui
è lite, avendo l'odierno appellante continuato ad esercitarvi il possesso continuativo in modo del tutto indisturbato.
pagina 9 di 11 Quanto infine alla circostanza della partecipazione dello alla vendita con incanto Parte_1
all'interno della menzionata procedura esecutiva immobiliare, partecipazione che, a detta della difesa degli appellati, avrebbe integrato una rinuncia implicita al diritto a far valere l'usucapione, coglie nel segno la citazione operata dalla difesa di parte appellante al contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 33618 del 5.11.2022 a mente della quale “quando agli atti non risulta una rinuncia espressa, se c'è un interesse maturato per venti anni, gli accordi negoziali fatti dopo il decorso dei termini per usucapire non possono configurarsi come rinuncia all'usucapione, potendosi da essi desumersi anche soltanto una volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito”: la Corte Suprema ha insegnato come il fatto di partecipare alla vendita all'asta di un bene già usucapito non comporta automaticamente la rinuncia a far valere la fattispecie acquisitiva prevista dall'art. 1158 c.c. ove l'intento del partecipante sia, come nella fattispecie al vaglio del presente giudizio, quello di “regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto”, avendo lo partecipato all'asta per l'acquisto di tutta la Parte_1
particella con il solo intento, per la verità, di stabilizzare la sua veste proprietaria sulla minore frazione di 760 metri quadrati di essa nei limiti di un certo sacrificio economico risultato, all'esito dell'incanto, probabilmente superato dalle offerte degli altri partecipanti.
In definitiva, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti si evince la prova, per il periodo che va dal 1994 sino al 2017, della sussistenza in capo allo del possesso Parte_1
continuo, pacifico, pubblico, non interrotto ed inequivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, protratto per oltre venti anni, con riguardo alla porzione della part. 160 oggetto di causa, con la conseguenza che, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa n.
1368 del 2023, pubblicata in data 21 settembre 2023, ne va pronunciata l'usucapione in favore dell'odierno appellante.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate agli appellati e Controparte_1 [...]
nella misura di cui al dispositivo. Parte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1417/2023 R.G., così provvede:
pagina 10 di 11 1. Accoglie l'appello spiegato da ed, in riforma della sentenza del Tribunale Parte_1
di Ragusa n. 1368 del 2023, pubblicata in data 21 settembre 2023, dichiara l'avvenuta usucapione in favore di della porzione di terreno di mq. 760 circa Parte_1
identificato in catasto del Comune di Ispica al foglio 88, particella 160 ed individuato con il colore verde nella planimetria di cui al documento 6 del fascicolo di parte appellante
; Parte_1
2. Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari competente la trascrizione della presente sentenza;
3. Condanna e in solido al pagamento in favore Controparte_1 Parte_2
dell'appellante delle spese processuali del primo grado e del presente Parte_1
grado di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a.
e i.v.a. come per legge, e quanto al presente grado in Euro 174,00 per esborsi ed Euro
5.809,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il giorno 8 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1417/2023
PROMOSSA DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Salvatore Trombatore presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Rosolini, Via
Galileo Galilei n. 67
APPELLANTE
CONTRO
(c.f.: ), e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv. C.F._3
Guglielmo Rustico e Angela Rustico nel cui studio in Ispica, Via Giacomo Matteotti n.
25, sono elettivamente domiciliati
APPELLATI
pagina 1 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10 aprile 2017 ha convenuto in giudizio i Parte_1 coniugi e al fine di sentire dichiarare l'acquisto per Controparte_1 Parte_2
usucapione della porzione di terreno di mq. 760 circa, identificato in catasto del Comune di Ispica al foglio 88, particella 160, individuata nella planimetria agli atti con il colore verde, esponendo a tal uopo di essere proprietario di un lotto di terreno, con casa di villeggiatura, sito in Ispica, identificato in catasto al foglio 88, particelle 420-424-453-550; di aver esercitato, dal luglio 1983, il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto sulla porzione di terreno di mq. 760 circa facente parte della particella 160 del foglio 88, confinante con il fondo in cui è ubicata la villetta, avendovi posto in essere sin dal 1983 lavori di spianamento, spietramento ed aratura, avendovi estirpato la vegetazione esistente, eliminato le canne e decorticato il terreno;
di avere altresì realizzato un pavimento in calcestruzzo lungo metri lineari 18 all'interno della particella 160 del foglio 88, nonché avendo realizzato nella propria abitazione, a confine con la suddetta particella
160, quattro finestre di affaccio ed uno sbalzo largo cm. 50 e lungo metri lineari 10 fatto sporgere dal solaio;
di avere, quale ulteriore manifestazione del possesso, recintato la porzione di terreno sul lato nord con paletti e rete metallica al fine di delimitare il fondo ed evitare il transito di animali randagi e di avere realizzato sul lato sud del terreno una stradella carrabile allo scopo di raggiungere il demanio marittimo;
che, con decreto di trasferimento del 27/8/2013 emesso nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 5/1985 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Modica,
aveva acquistato, in comunione legale con , il Controparte_1 Parte_2
terreno sito in Ispica, in catasto al foglio 88, particella 160; che aveva Controparte_1 notificato a il predetto decreto di trasferimento, con l'intento di procedere Parte_1
coattivamente per il rilascio della porzione della particella 160 posseduta da;
di Parte_1 avere interesse a rivendicare l'acquisita proprietà della porzione della particella 160 posseduta da oltre trent'anni per intervenuta usucapione.
Con comparsa di risposta depositata in data 19 settembre 2017 si costituivano in giudizio e contestando in fatto e diritto il merito delle Controparte_1 Parte_2
avverse pretese ed esponendo che aveva iniziato a pulire la porzione di terreno Parte_1
pagina 2 di 11 oggetto di usucapione e ad effettuare tutte le attività riferite in citazione non prima del 2005, come si evinceva dalle dichiarazioni proferite dal teste - secondo cui i Testimone_1 lavori di pulitura del terreno in questione ad opera dello avevano avuto inizio “circa Parte_1
quattro anni fa”, vale a dire nel 2005 - giusta stralcio del verbale di udienza del 23/6/2009 relativo al giudizio possessorio iscritto al n. 1281/08 R.G. avanti al Tribunale di Modica tra
[...]
e la società di cui era legale rappresentante;
che Parte_1 CP_2 Controparte_1
l'usucapione auspicata dallo si era comunque interrotta già nel 1985 in forza dell'atto Parte_1
di pignoramento immobiliare poi iscritto al n. 5/1985 r.g.e. dinanzi al Tribunale di Modica;
che aveva partecipato alla vendita con incanto all'interno della menzionata procedura Parte_1 esecutiva immobiliare, il che comprovava l'assenza di animus possidendi in capo allo stesso e/o la rinuncia a far valere l'asserita avvenuta usucapione del fondo per l'esercizio ivi del possesso ultraventennale;
che, in definitiva, la domanda attorea era da ritenere del tutto destituita di fondamento alcuno.
Radicatosi il contraddittorio e concessi i termini alle parti per il deposito delle memorie istruttorie, sono stati escussi due testi per parte, e per l'attore Testimone_2 Testimone_3
e con per i coniugi convenuti: il Parte_1 Testimone_4 Controparte_3
contenuto delle deposizioni proferite dai testi, che ha trovato ampio risalto nella sentenza impugnata, viene di seguito riportato per meglio comprendere l'incedere processuale del grado di appello e le rispettive posizioni difensive delle parti.
Il teste di parte attrice qualificatosi direttore dei lavori eseguiti dall'impresa Testimone_2 dell'attore nel periodo 1994-1995, ha dichiarato che “so che l'ing. utilizza il terreno dal Parte_1
1994. Fino all'anno scorso ho visto che era presente sul terreno e innaffiava le piante. In precedenza mi recavo lì ogni anno oppure ogni due anni, in quanto io e l'ing. dovevamo Parte_1
concordare come operare con il nostro legale per una vicenda giudiziaria legata ai lavori di cui ho detto;
sempre con riferimento al periodo dal 1994 in poi, posso riferire che l'ing. ha Parte_1 diretto i lavori del trattore, ha tolto le pietre, ha tagliato l'erba con il decespugliatore e ha tolto il canneto che insisteva nel terreno;
ho visto che in qualche occasione l'ing. ha piantato Parte_1
qualche albero di ulivo, credo nel periodo compreso fra il 1997 e il 2002; una parte di battuto era già esistente;
per un'altra parte, io ho visto che l'ing. ha effettuato l'ultimo getto di Parte_1
pagina 3 di 11 calcestruzzo intorno al 2000 (per una parte di circa 3 metri). Non so quando sia stata realizzata la parte di battuto già esistente;
ho sempre percorso la stradella, che era già esistente. Anche la recinzione era già esistente e una porta collegava il terreno dello con altri terreni vicini. Parte_1
Non so dire quando siano state realizzate”.
Il secondo teste , figlio dell'attore, ha dichiarato che “dal 1983, nel periodo estivo Testimone_3
(da giugno ai primi giorni di settembre), ho vissuto in quel terreno insieme a mio padre, fino al
2008 circa. Poi per impegni lavorativi questo non è stato più possibile. Mio padre, anche al di fuori del periodo estivo, si recava ogni due o tre settimane sui luoghi per innaffiare le piante o i limoni, nonché per controllare, pulire e sistemare la casa. Inoltre ci recavamo sul terreno anche nei weekend primaverili o in occasione di festività quali il 25 aprile e il 1° maggio;
ricordo che nel 1983 c'era una boscaglia, era tutto coperto. Mio padre ha pulito il terreno, diserbato, tolto alcune pietre. Poi ha iniziato a recintare il terreno. Ha inoltre piantato alcuni alberi (due pini, sei o sette ulivi). Questi lavori sono stati gradualmente eseguiti nel tempo, dal 1984 (quando
c'era già la casa) fino al 2008; il primo battuto è stato realizzato insieme alla casa, nel 1984, ed era parte integrante della struttura della casa. Una seconda gettata di calcestruzzo è stata realizzata dopo 5-6 anni. Un terzo battuto in calcestruzzo è stato realizzato intorno al 2003-
2004. I battuti sono tutti in successione e hanno colori diversi in base allo stato di vetustà; anche la recinzione e la stradella carrabile sono state realizzate nel 1985, al fine di consentire di recarsi al mare, in quanto in precedenza il percorso era impraticabile e c'erano animali randagi che entravano nel nostro terreno”.
Il teste di parte convenuta ha dichiarato che “non ho mai visto lo Testimone_4 Parte_1
nella parte colorata in verde nel documento che mi viene esibito;
lo ha eseguito questi Parte_1
lavori dopo il 2003 (cioè i lavori di spianamento, spietramento, aratura, estirpazione delle vegetazioni esistenti ed eliminazione delle canne meglio indicati all'articolato 2a dell'atto di citazione); il battuto in calcestruzzo (come da fotografia che mi viene esibita) è stato realizzato dopo il 2003. Prima c'era solo una banchina;
prima del 2003 non esistevano né la recinzione, né la strada carrabile. Prima del 2003 c'era solo un canneto, con animali selvatici”.
Il secondo teste di parte convenuta , per il quale il Tribunale ha dato atto “che Controparte_3
il teste ha messo sul tavolo una planimetria dei luoghi e una pagina dell'atto di citazione
pagina 4 di 11 contenente gli articolati di prova. Il teste dichiara di essere in possesso della planimetria per averla ricevuta da 4-5 mesi fa;
dichiara di non sapere chi gli ha fornito la pagina Parte_1 dell'atto di citazione”, ha dichiarato che “il 7/1/2003 sono andato sui luoghi con il sig. , CP_1
sono sceso a piedi nelle part. 160 e 161 e ho visto che non si poteva camminare perché c'erano arbusti e canneti (simili a quelli di cui all'all. 13 dell'atto di citazione); ricordo di aver visto finestre di affaccio sempre in data 7/1/2003; in data 1/5/2005 ho notato che era stata fatta una recinzione sul lato nord con rete metallica;
era stata creata una stradella che collegava le part.
160 e 161 e raggiungeva la part. 163 (anche se non ne sono sicuro). In data 7/1/2003 non c'era la recinzione;
non ricordo se c'era la strada;
non sono più andato sui luoghi successivamente alle due occasioni del 2003 e del 2005”.
Indi il giudizio è giunto al naturale epilogo con l'adozione, ad opera del Tribunale di Ragusa, della sentenza n. 1368 del 2023, pubblicata in data 21 settembre 2023, con cui è stata disattesa la domanda di usucapione azionata da per mancato raggiungimento della prova Parte_1
del possesso continuo ed ininterrotto della porzione di terreno rivendicata per il ventennio di legge.
Avverso la sentenza n. 1368 del 2023 emessa del Tribunale di Ragusa ha interposto appello censurando la complessiva valutazione delle istanze istruttorie effettuata dal Parte_1
Giudice di primo grado che aveva inopinatamente ritenuto recessive le dichiarazioni proferite dai testi e in favore delle affermazioni proferite dal teste Testimone_2 Testimone_3
ritenuto attendibile ad onta del fatto che questi avesse condiviso un Testimone_4
contezioso giudiziario con lui successivamente culminato in un accordo transattivo che comunque non aveva dissipato il rancore tra le parti, e che non aveva adeguatamente valorizzato le risultanze documentali ed il corredo fotografico raffigurante lo stato dei luoghi versati in atti.
Si sono costituiti nel giudizio di appello i coniugi e Controparte_1 Parte_2
instando per il rigetto del gravame e per la conferma della sentenza impugnata nonché reiterando le difese spiegate in primo grado: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione avutasi il 5 maggio 2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere accogliere l'appello azionato da Parte_1
per i motivi di seguito evidenziati, militando sia le risultanze documentali ed il corredo pagina 5 di 11 fotografico raffigurante lo stato dei luoghi versati in atti sia il complessivo tenore contenutistico delle deposizioni del testi escussi in corso di causa nel senso auspicato dall'appellante.
Per meglio comprendere l'oggetto della controversia occorre fare riferimento alla planimetria dei luoghi prodotta al doc. n. 6 ed al corredo fotografico versato con i documenti n. 10, 13 e 15 del fascicolo di parte : quest'ultimo, proprietario di una casa di villeggiatura con annesso Parte_1
terreno circostante collegata da un ingresso alla strada provinciale n. 67 Pozzallo – Ispica sin dal
1984, come si evince dal titolo abilitativo versato in atti (si veda il doc. n. 14 del fascicolo di parte ), nonché da una stradella laterale antistante la proprietà al demanio Parte_1 Tes_1
marittimo, ritiene di avere usucapito una frazione di terreno di mq. 760 circa, identificato in catasto del Comune di Ispica al foglio 88, particella 160 ed individuato nella planimetria sopra menzionata con il colore verde, posto a ridosso della propria abitazione, per averlo sin dagli anni ottanta curato tramite le attività meglio indicate in citazione;
a corredo di tale affermazione non soltanto ha fornito idonea prova per il tramite dei testi e Testimone_2 Testimone_3
escussi in primo grado, ma ha fornito ampi riscontri documentali costituiti in particolar modo non soltanto dal verbale di sequestro del 20/5/1997 (si veda il doc. n. 12 del fascicolo di parte
), che attesta la realizzazione del battuto in calcestruzzo sul terreno oggetto di causa Parte_1
nonché di una veranda in legno ritenuta non conforme alle prescrizioni urbanistiche, ma anche dall'atto di costituzione di servitù datato 30 maggio 1995 (si veda il doc. n. 16 del fascicolo di parte ) con il quale ha concesso ad una moltitudine di proprietari Parte_1 Testimone_4
limitrofi, tra cui lo , il diritto di transito per raggiungere la battigia. Parte_1
Da tali documenti si evince che lo si è occupato della frazione del terreno in esame sin Parte_1
dal 1995, evidenza documentale che ben si attaglia a quanto riferito dal teste Testimone_2
che ha incasellato l'effettuazione, ad opera dello , delle attività di seguito riferite Parte_1 all'anno 1994: in particolare il teste ha confermato come lo abbia esercitato il possesso Parte_1
sulla porzione di terreno confinante con il fondo in cui è ubicata la villetta per avervi posto in essere lavori di spianamento, spietramento ed aratura, per avervi piantato alberi ed eliminato le canne, per avervi realizzato in più fasi diverse sino al 2000 un pavimento in calcestruzzo lungo metri lineari 18 e per avere recintato la porzione di terreno sul lato nord con paletti e rete metallica al fine di delimitare il fondo: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte ritiene il pagina 6 di 11 teste pienamente attendibile, avendo questi fatto espresso riferimento alla porzione di terreno di mq. 760 circa, identificato in catasto del Comune di Ispica al foglio 88, particella 160 ed individuato nella planimetria sopra menzionata con il colore verde, anche se di tali riferimenti non sia stata fatta menzione a verbale al momento della trascrizione della deposizione, avendo il capitolo di prova oggetto di conferma che è stato sottoposto alla attenzione del teste riportato gli estremi del fondo su cui quest'ultimo doveva rispondere, ed avendo il teste collocato l'espletamento delle predette attività, tutte manifestanti il pacifico possesso dello , Parte_1
proprio sul fondo del quale è stata invocata l'usucapione nella presente sede.
La Corte piuttosto, discostandosi anche in tale punto sulle considerazioni del Tribunale, ritiene inattendibile il teste non solo per i pregressi giudiziari avuti con lo Testimone_4 Parte_1
che hanno lasciato dei ricordi non certo fausti e che hanno minato le relazioni con l'odierno appellante, ma soprattutto per la contraddittorietà di quanto da quest'ultimo asserito nella misura in cui ha riferito di non aver mai visto l'attore nella specifica porzione di terreno oggetto Parte_1
di causa salvo poi affermare che le attività poste alla base della domanda attorea erano state eseguite a partire dal 2003, non riuscendosi a spiegare come il potesse ancorare Tes_4
l'effettuazione delle opere ad opera dello a partire dal 2003 senza avere mai visto in Parte_1 loco l'autore delle suddette opere;
a confutazione della domanda dello infine non Parte_1
militano le deposizioni del teste non soltanto per la loro genericità ma anche Controparte_3
per la loro inattendibilità, essendosi presentato il suddetto teste in udienza già munito della planimetria dei luoghi e dell'atto di citazione senza poi chiarire come ne fosse venuto a conoscenza.
In sostanza la Corte ritiene pienamente adempiuto l'onere gravante sull'appellante della prova del possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, protratto per oltre venti anni, che ha riguardato la porzione di terreno oggetto del contendere, avendo le attività menzionate in precedenza chiaramente palesato l'intento dello di considerare la porzione di terreno di mq. 760 Parte_1
circa, identificato in catasto del Comune di Ispica al foglio 88, particella 160 ed individuato nella planimetria sopra menzionata con il colore verde, quale bene di sua proprietà: si consideri poi come la predetta particella sia stata oggetto di una procedura esecutiva immobiliare durata quasi pagina 7 di 11 28 anni ed, in quanto tale, come sia stata del tutto lasciata in disuso ed alla mercé degli eventi dal debitore esecutato e dagli attori della procedura sì da costringere lo a provvedere alla Parte_1 manutenzione di essa anche nell'ottica della tutela e cura della propria originaria limitrofa casa di villeggiatura in proprietà, ed infine come la suddetta particella sia stata lasciata al suo destino anche per i quattro anni successivi all'aggiudicazione di essa in favore degli odierni appellati i quali, divenuti proprietari nel 2013, hanno notificato il decreto di trasferimento ai fini dell'escomio allo soltanto nel 2017. Parte_1
Queste le risultanze fornite a corredo della domanda di usucapione ad opera dell'appellante, la
Corte reputa che le difese spiegate dai convenuti appellati in primo grado e reiterate nel giudizio di appello non siano stati tali da incrinarne la evidenza e la fondatezza, difese che per comodità di esposizione e di successiva confutazione vengono riportate nella presente sede: “Risulta dimostrato che controparte ha iniziato a ripulire il terreno per cui è causa, a tutto concedere, non prima del 2005. Gli odierni appellati hanno infatti prodotto in primo grado lo stralcio del verbale di udienza del 23/6/2009 (relativo al giudizio possessorio iscritto al n. 1281/08 R.G. del
Tribunale di Modica tra lo e la società di cui era legale Parte_1 CP_2 Controparte_1
rappresentante), contenente la deposizione del teste , secondo cui i lavori Testimone_1 di pulitura dei terreni in questione da parte dello hanno avuto inizio “circa quattro anni Parte_1
fa” (ossia nel 2005): il che è da solo sufficiente ad escludere che nell'anno di inizio della presente causa (2017) fossero decorsi i venti anni necessari a far maturare la vantata usucapione. ha partecipato alla vendita con incanto nella procedura esecutiva Parte_1
n. 5/85 R.G. del Tribunale di Modica, come risulta dall'avviso, previsto dall'art. 584 c.p.c., del
24/1/2013 del notaio (delegato alla vendita del cespite censito in catasto al Persona_1
foglio 88, p.lla 160), prodotto in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta. Tale circostanza comprova che nell'odierno appellante non era ravvisabile, almeno fino al mese di gennaio 2013, alcun animus possidendi, non potendosi riscontrare l'intenzione di esercitare un'attività, corrispondente al diritto di proprietà, in capo a colui che concorra ad un'asta senza peraltro aver mai proposto opposizione -cosa che invece il titolare di un diritto dominicale, il quale si ritenga leso, fa certamente- avverso atto alcuno di quella procedura esecutiva.
Comunque è agli atti di causa l'ordinanza collegiale del Tribunale di Ragusa del dì 8- 11/2/2019,
pagina 8 di 11 resa nel reclamo proposto nel procedimento civile n. 441/18 R.G. da . Costui ha Parte_1
proposto detto reclamo avverso l'ordinanza del 17-23/10/2018 del G.E. di quel Tribunale nell'ambito dell'esecuzione, per il rilascio del terreno in questione, iscritta al n. 1469/2017
R.G.Es., con la quale era stata denegata la sospensione del rilascio dell'immobile sito in Ispica, contrada Marina di AR (p.lla 160 del foglio 88), oggetto del decreto di trasferimento emesso in favore di nell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 5/85 del Tribunale di Controparte_1
Modica. Con detta ordinanza collegiale è stato rigettato il reclamo dello in quanto nel Parte_1
2013 egli ha partecipato all'incanto per l'aggiudicazione del fondo in questione. Detta attività, come motivato nell'ordinanza, “per un verso appare contraria all'affermata usucapione del bene, compiutasi dieci anni prima … e per altro verso ha consistenza di rinuncia alla usucapione eventualmente maturata, ai sensi degli artt. 1165 e 2937, commi secondo e terzo, c.c.”. C)
Ancorchè non approfondita nell'impugnata sentenza, rilievo va dato anche alla questione della mancanza di prova circa il requisito dell'animus possidendi. Infatti le attività che lo Parte_1
asserisce di avere svolto (ancorchè per un periodo inferiore a quello necessario per usucapire) non consentono di presumere che le abbia effettuate uti dominus. Manca, in altri termini, la prova che lo abbia escluso qualsiasi altro soggetto dal godimento del bene: prova che, Parte_1 all'evidenza, gravava su di lui ai sensi dell'art. 2697 c.c..”
Quanto alle dichiarazioni rese dagli informatori e nel Testimone_1 Testimone_5 procedimento possessorio iscritto al n. 1281/2008 R.G. dinanzi al Tribunale di Modica, all'epoca pendente fra lo ed una società della quale era legale rappresentante, Parte_1 Controparte_1
dichiarazioni che hanno retrodatato le opere eseguite dallo al 2005, esse non provano Parte_1
nulla posto che il fatto che gli informatori abbiano collocato tali attività al 2005 non esclude che altre attività siano state effettuate dallo , come si evince dalle risultanze sopra Parte_1 menzionate, in data anteriore a partire dal 1994, mentre, con riguardo all'esistenza di una procedura esecutiva immobiliare gravante sulla totalità della particella 160 del foglio 88 del catasto del Comune di Ispica, l'incedere di essa non ha interrotto l'usucapione del fondo per cui
è lite, avendo l'odierno appellante continuato ad esercitarvi il possesso continuativo in modo del tutto indisturbato.
pagina 9 di 11 Quanto infine alla circostanza della partecipazione dello alla vendita con incanto Parte_1
all'interno della menzionata procedura esecutiva immobiliare, partecipazione che, a detta della difesa degli appellati, avrebbe integrato una rinuncia implicita al diritto a far valere l'usucapione, coglie nel segno la citazione operata dalla difesa di parte appellante al contenuto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 33618 del 5.11.2022 a mente della quale “quando agli atti non risulta una rinuncia espressa, se c'è un interesse maturato per venti anni, gli accordi negoziali fatti dopo il decorso dei termini per usucapire non possono configurarsi come rinuncia all'usucapione, potendosi da essi desumersi anche soltanto una volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto, pur senza perdere il diritto ormai acquisito”: la Corte Suprema ha insegnato come il fatto di partecipare alla vendita all'asta di un bene già usucapito non comporta automaticamente la rinuncia a far valere la fattispecie acquisitiva prevista dall'art. 1158 c.c. ove l'intento del partecipante sia, come nella fattispecie al vaglio del presente giudizio, quello di “regolarizzare la propria posizione e di eliminare il contenzioso in atto”, avendo lo partecipato all'asta per l'acquisto di tutta la Parte_1
particella con il solo intento, per la verità, di stabilizzare la sua veste proprietaria sulla minore frazione di 760 metri quadrati di essa nei limiti di un certo sacrificio economico risultato, all'esito dell'incanto, probabilmente superato dalle offerte degli altri partecipanti.
In definitiva, dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti si evince la prova, per il periodo che va dal 1994 sino al 2017, della sussistenza in capo allo del possesso Parte_1
continuo, pacifico, pubblico, non interrotto ed inequivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, protratto per oltre venti anni, con riguardo alla porzione della part. 160 oggetto di causa, con la conseguenza che, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa n.
1368 del 2023, pubblicata in data 21 settembre 2023, ne va pronunciata l'usucapione in favore dell'odierno appellante.
Le spese seguono la soccombenza e vanno addossate agli appellati e Controparte_1 [...]
nella misura di cui al dispositivo. Parte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1417/2023 R.G., così provvede:
pagina 10 di 11 1. Accoglie l'appello spiegato da ed, in riforma della sentenza del Tribunale Parte_1
di Ragusa n. 1368 del 2023, pubblicata in data 21 settembre 2023, dichiara l'avvenuta usucapione in favore di della porzione di terreno di mq. 760 circa Parte_1
identificato in catasto del Comune di Ispica al foglio 88, particella 160 ed individuato con il colore verde nella planimetria di cui al documento 6 del fascicolo di parte appellante
; Parte_1
2. Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari competente la trascrizione della presente sentenza;
3. Condanna e in solido al pagamento in favore Controparte_1 Parte_2
dell'appellante delle spese processuali del primo grado e del presente Parte_1
grado di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in Euro 5.077,00 per compenso di avvocato (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a.
e i.v.a. come per legge, e quanto al presente grado in Euro 174,00 per esborsi ed Euro
5.809,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il giorno 8 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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